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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/11/2025, n. 3160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3160 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5934/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 5934/2023, promossa da:
1 nato il [...]; Controparte_1
2 nato il [...]; Controparte_2
3 nato il [...]; Controparte_3
4 nata il [...]; Parte_1
5 nata il [...]; Controparte_4
6. nata a [...] - BR) il 25.05.2015 Parte_2
Rappresentati e difesi dall'avv. Emiliano Nitti dall'avv. Mattea Carretta, nonché unitamente e disgiuntamente, all'avv. stabilito Marina Sant'Anna.
RICORRENTE/I
contro
Controparte_5
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Giudice, Dr.ssa Maria Fiore, all'esito della trattazione cartolare del 25 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
I ricorrenti, con regolare procura, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del sig. Persona_1
cittadino italiano nato in [...], il [...], il quale emigrava in
Brasile e mai rinunciava alla cittadinanza italiana trasmettendola ininterrottamente a tutti i propri discendenti fino a giungere agli odierni ricorrenti che hanno allegato al loro ricorso il certificato di nascita del loro capostipite italiano nonché i rispettivi loro certificati di nascita e matrimonio a riprova della loro discendenza dall'antenato italiano.
I ricorrenti, più in particolare, hanno dedotto:
“di essere discendenti diretti di cittadino italiano, nato a [...]_1
Guelfo di Bologna (BO), il 23.01.1904, figlio di e Controparte_6 CP_7
(All. 8), come da estratto per riassunto dell'atto di nascita. Emigrato in Brasile,
[...]
a contratto matrimonio con il 18.12.1926 (All. 9), e dalla loro Per_1 Persona_2
unione sono nati (A): il 17.06.1929 (All. 10) e (B) Controparte_8 Parte_3
il 12.06.1940 (All. 11). (A) ha contratto matrimonio
[...] Controparte_8
con il 22.04.1950 (All. 12) e dalla loro unione è nato l'odierno Persona_3
ricorrente il 13.08.1961 (All. 13); ▪ ha sposato Controparte_9 Controparte_1
il 9.07.1983 (All. 14) e dalla loro unione è nato l'odierno ricorrente Parte_4
il 28.10.1984 (All. 15). In seguito al divorzio del 23.01.2002 Controparte_2
(All. 16), ha sposato in seconde nozze il Controparte_1 Persona_4
22.11.2002 (All. 17), dalla cui unione è nato l'odierno ricorrente Controparte_3
il 25.10.2005 (All. 18). e hanno
[...] Controparte_1 Persona_4 divorziato il 18.05.2011 (All. 19). ▪ si è unito con Controparte_2 [...]
il 4.09.1984 (All. 20), dalla cui unione è nata la ricorrente Controparte_10 [...]
il 5.11.2010, (All. 21); (B) Dalla relazione tra Parte_1
e è nata l'odierna ricorrente Parte_3 Parte_5 Controparte_4
il 10.12.1984 (All. 22). Quest'ultima ha contratto matrimonio con
[...] [...]
in data 11.06.2011 (All. 23), dalla cui unione è nata la ricorrente Persona_5 [...]
il 25.05.2015 (All. 24). è deceduto, il 27. 03.1942 Parte_2 Persona_1
(All. 25), senza mai naturalizzarsi brasiliano, come da certificato negativo di naturalizzazione (All. 26), che si allega con traduzione certificata e apostillata. I ricorrenti hanno presentato richiesta di convocazione presso il a Parte_6
San Paolo (All. 27), seguendo le istruzioni reperibili sul sito internet istituzionale del predetto (All. 28), al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure Parte_6
sanguinis. Ad oggi, nessun fattivo riscontro è pervenuto agli odierni ricorrenti”
Con provvedimento del 6 febbraio 2025 veniva fissata udienza, sostituita con il deposito di note scritte, al 22 aprile 2025, poi, con decreto del 31 marzo 2025, differita ex art. 127 ter cpc, al 8 luglio 2025 e ancora, con decreto del 30 giugno 2025, differita al 25 novembre 2025 ex art. 127 ter cpc ove veniva riservata la decisione.
Parte ricorrente, in data 24 novembre 2025, ha depositato note di trattazione scritta in cui si riporta a tutte le domande, deduzioni ed argomentazioni proposte nel ricorso introduttivo da recepirsi anche alla stregua di conclusioni all'udienza di trattazione.
Il convenuto non si è costituito, pertanto, stante la regolarità della notifica, CP_5
va dichiarato contumace.
Nessuno è comparso per il P.M., neppure intervenuto.
2.
Sono pacifiche la competenza territoriale del Codice di procedura civile 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n.13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.46, come modificato dall'art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre e dell'avo cittadini italiani”, nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 del decreto legge 17 febbraio 2017, n.13 cit., secondo il quale “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'art. 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”).
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del Giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita di patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di Cassazione Sez. 2, sentenza n. 743 del
19/1/2012, per cui “in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del Giudice tutelare ex art. 320 c.c. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possano cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento a alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.
3.
Si deve osservare, preliminarmente, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, per cui “la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una vota acquisto, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne consegue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro -a legislazione invariata-spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Corte di Cassazione Sez.
U. sentenza n. 25317 del 2022, per cui “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dell'attuale legge n. 91 dl 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente e imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”).
3.1
Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta della parte ricorrente dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
3.2
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
4.
Le domande devono essere accolte.
5. Attesa le novità delle questioni sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando,
ACCERTA la cittadinanza di:
1 nato il [...]; Controparte_1
2 nato il [...]; Controparte_2
3 nato il [...]; Controparte_3
4 nata il [...]; Parte_1
5 nata il [...]; Controparte_4
6. nata a [...] - BR) il 25.05.2015 Parte_2
-ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_5
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti Autorità Consolari;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza
Bologna, lì 26 novembre 2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Fiore
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 5934/2023, promossa da:
1 nato il [...]; Controparte_1
2 nato il [...]; Controparte_2
3 nato il [...]; Controparte_3
4 nata il [...]; Parte_1
5 nata il [...]; Controparte_4
6. nata a [...] - BR) il 25.05.2015 Parte_2
Rappresentati e difesi dall'avv. Emiliano Nitti dall'avv. Mattea Carretta, nonché unitamente e disgiuntamente, all'avv. stabilito Marina Sant'Anna.
RICORRENTE/I
contro
Controparte_5
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Giudice, Dr.ssa Maria Fiore, all'esito della trattazione cartolare del 25 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi egli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
I ricorrenti, con regolare procura, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del sig. Persona_1
cittadino italiano nato in [...], il [...], il quale emigrava in
Brasile e mai rinunciava alla cittadinanza italiana trasmettendola ininterrottamente a tutti i propri discendenti fino a giungere agli odierni ricorrenti che hanno allegato al loro ricorso il certificato di nascita del loro capostipite italiano nonché i rispettivi loro certificati di nascita e matrimonio a riprova della loro discendenza dall'antenato italiano.
I ricorrenti, più in particolare, hanno dedotto:
“di essere discendenti diretti di cittadino italiano, nato a [...]_1
Guelfo di Bologna (BO), il 23.01.1904, figlio di e Controparte_6 CP_7
(All. 8), come da estratto per riassunto dell'atto di nascita. Emigrato in Brasile,
[...]
a contratto matrimonio con il 18.12.1926 (All. 9), e dalla loro Per_1 Persona_2
unione sono nati (A): il 17.06.1929 (All. 10) e (B) Controparte_8 Parte_3
il 12.06.1940 (All. 11). (A) ha contratto matrimonio
[...] Controparte_8
con il 22.04.1950 (All. 12) e dalla loro unione è nato l'odierno Persona_3
ricorrente il 13.08.1961 (All. 13); ▪ ha sposato Controparte_9 Controparte_1
il 9.07.1983 (All. 14) e dalla loro unione è nato l'odierno ricorrente Parte_4
il 28.10.1984 (All. 15). In seguito al divorzio del 23.01.2002 Controparte_2
(All. 16), ha sposato in seconde nozze il Controparte_1 Persona_4
22.11.2002 (All. 17), dalla cui unione è nato l'odierno ricorrente Controparte_3
il 25.10.2005 (All. 18). e hanno
[...] Controparte_1 Persona_4 divorziato il 18.05.2011 (All. 19). ▪ si è unito con Controparte_2 [...]
il 4.09.1984 (All. 20), dalla cui unione è nata la ricorrente Controparte_10 [...]
il 5.11.2010, (All. 21); (B) Dalla relazione tra Parte_1
e è nata l'odierna ricorrente Parte_3 Parte_5 Controparte_4
il 10.12.1984 (All. 22). Quest'ultima ha contratto matrimonio con
[...] [...]
in data 11.06.2011 (All. 23), dalla cui unione è nata la ricorrente Persona_5 [...]
il 25.05.2015 (All. 24). è deceduto, il 27. 03.1942 Parte_2 Persona_1
(All. 25), senza mai naturalizzarsi brasiliano, come da certificato negativo di naturalizzazione (All. 26), che si allega con traduzione certificata e apostillata. I ricorrenti hanno presentato richiesta di convocazione presso il a Parte_6
San Paolo (All. 27), seguendo le istruzioni reperibili sul sito internet istituzionale del predetto (All. 28), al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure Parte_6
sanguinis. Ad oggi, nessun fattivo riscontro è pervenuto agli odierni ricorrenti”
Con provvedimento del 6 febbraio 2025 veniva fissata udienza, sostituita con il deposito di note scritte, al 22 aprile 2025, poi, con decreto del 31 marzo 2025, differita ex art. 127 ter cpc, al 8 luglio 2025 e ancora, con decreto del 30 giugno 2025, differita al 25 novembre 2025 ex art. 127 ter cpc ove veniva riservata la decisione.
Parte ricorrente, in data 24 novembre 2025, ha depositato note di trattazione scritta in cui si riporta a tutte le domande, deduzioni ed argomentazioni proposte nel ricorso introduttivo da recepirsi anche alla stregua di conclusioni all'udienza di trattazione.
Il convenuto non si è costituito, pertanto, stante la regolarità della notifica, CP_5
va dichiarato contumace.
Nessuno è comparso per il P.M., neppure intervenuto.
2.
Sono pacifiche la competenza territoriale del Codice di procedura civile 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n.13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.46, come modificato dall'art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre e dell'avo cittadini italiani”, nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 del decreto legge 17 febbraio 2017, n.13 cit., secondo il quale “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'art. 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”).
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del Giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita di patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di Cassazione Sez. 2, sentenza n. 743 del
19/1/2012, per cui “in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del Giudice tutelare ex art. 320 c.c. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possano cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento a alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.
3.
Si deve osservare, preliminarmente, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, per cui “la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una vota acquisto, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne consegue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro -a legislazione invariata-spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Corte di Cassazione Sez.
U. sentenza n. 25317 del 2022, per cui “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dell'attuale legge n. 91 dl 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente e imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”).
3.1
Ciò posto, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta della parte ricorrente dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
3.2
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
4.
Le domande devono essere accolte.
5. Attesa le novità delle questioni sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando,
ACCERTA la cittadinanza di:
1 nato il [...]; Controparte_1
2 nato il [...]; Controparte_2
3 nato il [...]; Controparte_3
4 nata il [...]; Parte_1
5 nata il [...]; Controparte_4
6. nata a [...] - BR) il 25.05.2015 Parte_2
-ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_5
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti Autorità Consolari;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza
Bologna, lì 26 novembre 2025
Il Giudice
Dr.ssa Maria Fiore