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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/11/2025, n. 4110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4110 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 13 novembre 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4053/2025 R.G.L.,
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Palermo n. 214, C.F.: , quale titolare dell'omonima ditta C.F._1 individuale con sede in Palagonia (CT) via Palermo n. 215, rappresentato e difeso per procura in atti, dall'Avv. Antonella Arena;
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Orsingher
e IE UI LI, per procura generale alle liti Repertorio n.37875 Raccolta
n.7313 del 22 marzo 2024 a rogito del notaio di Fiumicino (Roma) Persona_1
– in atti;
- Resistente–
****
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato il 27/04/2025 (a seguito dell'ordinanza del Tribunale di Caltagirone in data 27/03/2025 dichiarativa dell'incompetenza) parte ricorrente in epigrafe indicata agiva in giudizio per sentire annullare, previa sospensione dell'esecuzione, la seguente ordinanza ingiunzione:
- n. OI-001776103 notificata in data 14/06/2024, con la quale veniva ingiunto al ricorrente il pagamento, a titolo di sanzione e spese, della somma di € 2.498,72, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in riferimento alla annualità 2017.
Eccepiva l'infondatezza della pretesa, stante l'illegittimità dell'O.I. per l'omessa notifica dell'atto presupposto, l'intervenuta decadenza ex art. 14 L. 689/81, la prescrizione, in subordine la rideterminazione della sanzione.
Veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati (decreto
25/05/2025).
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in data 30/10/2025 l' , dichiarando CP_1 che era stato disposto l'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione impugnata (come da atto di annullamento che allegava), chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
1 In allegato alla memoria depositata in data 30/10/2025 l' produceva, tra CP_1
l'altro,: “Disposizione n° 210000-25-0563 del 15/10/2025 Oggetto: Provvedimento di annullamento in Autotutela del provvedimento, notificato in data 14/06/2024, in materia di "Contributi - SANZIONI - SOMME AGGIUNTIVE" Ordinanza
Ingiunzione n.001776103 -” ossia atto di annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione opposta – adottato con la seguente motivazione: “Considerato che l'Ordinanza Ingiunzione è stata impugnata con ricorso avente R.G. n.4053/25 e che agli atti informatici la diffida/atto di accertamento prot. n.
.2100.31/07/2019.0372212 del 31.07.2019, atto prodromico all'emissione CP_1 della O.I . contestata, risulterebbe consegnata all'agente notificatore il 21/08/2019
e notificata per compiuta giacenza il 31/08/2019, pertanto oltre i termini di legge di cui all'art. 14 della L. 689/81”. L'udienza del 13 novembre 2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note contenenti le conclusioni delle parti come in atti, e a seguito della stessa - ritenuta la causa matura per la decisione, stante la natura documentale - è adottata la presente sentenza.
§§§§§
Si dà atto che l' con riguardo all'ordinanza - ingiunzione opposta n. OI– CP_1
001776103 notificata il 14/06/2024 ha dichiarato di avere proceduto all'annullamento in autotutela, all'uopo allegando il provvedimento di annullamento della medesima ordinanza ingiunzione, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere.
Parte ricorrente, in seno alle note sostitutive dell'udienza depositate in data
11/11/2025 ha preso atto che l' ha proceduto all'annullamento dell'ordinanza CP_1 ingiunzione;
si è associata alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per il favore delle spese secondo il principio della soccombenza “virtuale”. Sulla base di quanto allegato e documentato dall' ed in maniera assorbente, va CP_1 dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l' resistente CP_1 provveduto in autotutela a annullare l'ordinanza-ingiunzione oggetto di opposizione nella presente sede: n. OI–001776103 (cfr memoria e documentazione
). CP_1
Non residuano ulteriori statuizioni, osservandosi che, come precisato in giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato
l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito.....” (cfr., ex multis, C Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08).
Poiché parte opponente ha insistito sul punto, la statuizione sulle spese va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale.
Ai fini della superiore statuizione rilevano: per un verso, la fondatezza dei motivi di ricorso come comprovati in atti, nonché l'assenza di ogni diversa e concreta deduzione da parte dell' che peraltro ha disposto in autotutela;
per altro CP_1 verso, la condotta processuale dello stesso previdenziale, di riconoscimento CP_1 2 della pretesa fatta valere in giudizio dal ricorrente (ancorchè successivamente al deposito del ricorso introduttivo).
Il che giustifica la compensazione - in ragione della metà - delle spese di lite tra le parti;
le stesse, per la restante parte (1/2) seguono la soccombenza tenuto conto della concreta attività svolta e del valore della causa e vengono poste a carico dell' CP_1 nella misura liquidata in dispositivo, e distratte in favore del Procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4053/2025 R.G.; disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere all'opponente, in ragione della metà (1/2), le spese CP_1 processuali che liquida - in parte qua - in Euro 442,25, oltre eventuali esborsi, spese forfettarie al 15% IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del
Procuratore di parte ricorrente;
compensa, per la restante parte (1/2), le spese processuali.
Così deciso in Catania, in data 14 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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