Articolo 4 della Legge 26 luglio 1975, n. 354
Articolo 3Articolo 4 bis
Versione
24 agosto 1975
Art. 4. Esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati

I detenuti e gli internati esercitano personalmente i diritti loro derivanti dalla presente legge anche se si trovano in stato di interdizione legale.
Entrata in vigore il 24 agosto 1975
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