I detenuti e gli internati esercitano personalmente i diritti loro derivanti dalla presente legge anche se si trovano in stato di interdizione legale.
24 agosto 1975
I detenuti e gli internati esercitano personalmente i diritti loro derivanti dalla presente legge anche se si trovano in stato di interdizione legale.
Commentari • 16
- 1. Divieto di concessione dei benefici ai condannati ex art. 416https://archiviopenale.it/
[…] Più nel dettaglio l'articolo 1 della legge aggiunge il reato di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'art. 416-ter c.p. tra quelli per i quali l'art. 4-bis della legge 354/1975 (Ordinamento penitenziario) esclude l'applicazione dei benefici penitenziari. […]
Leggi di più… - 2. Violenza donne: tutte le proposte alla CameraAnnamaria Villafrate · https://www.studiocataldi.it/ · 26 febbraio 2019
[…] Ecco le principali novità previste dal testo: - Modifica dell'art 90 cpp, che fa diventare sempre necessaria la comunicazione (dei provvedimenti di scarcerazione e cessazione della misura di sicurezza detentiva), indipendentemente dall'istanza della parte privata, per garantire la tutela della persona offesa anche mediante la sua informazione su eventi potenzialmente rilevanti per la sua sicurezza. - Ampliamento delle fattispecie di reato per le quali, ai sensi dell'art. 4 legge n. 354/1975, è previsto un particolare accertamento della pericolosità sociale del condannato ai fini della concessione dei benefici penitenziari, compresi i reati di genere e violenza in danno di minori. […]
Leggi di più… - 3. La detenzione domiciliare specialeMaria Sabina Lembo · https://www.diritto.it/ · 16 ottobre 2015
[…]
Leggi di più… - 4. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
- 5. Cass., Sez. I, 10 settembre 2021, (c.c. 14 luglio 2021), M.https://archiviopenale.it/
Giurisprudenza • 63
- 1. Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/10/2025, n. 35427Provvedimento: […] nello stesso senso si è orientata la giurisprudenza della Suprema Corte allorquando ha individuato i delitti rispetto ai quali la condanna costituisce fattore ostativo alla concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare, chiarendo, in specie, che «Ai fini dell'ammissione alla detenzione domiciliare è ostativo il riconoscimento di colpevolezza in relazione a uno dei delitti tassativamente indicati negli artt. 47 e 4-bis legge n. 354 del 1975 (cd. ordinamento penitenziario) e 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., a nulla rilevando la riconosciuta equivalenza o prevalenza di circostanze attenuanti sulle aggravanti, […]Leggi di più...
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- 2. Cass. pen., sez. I, sentenza 25/10/2024, n. 39271Provvedimento: […] Non sussiste il presupposto stesso della ostatività, essendo stati commessi i reati ostativi in epoca antecedente, rispetto all'introduzione del regime normativo di cui all'art. 4 legge 26 luglio 1975, n 354; la pena residua in espiazione, peraltro, attiene esclusivamente a fattispecie non ostative, per esser stata già interamente espiata la pena relativa al delitto ex art. 416-bis cod. pen., commesso fino al 1997. 3. […]Leggi di più...
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- 3. Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2021, n. 12765Provvedimento: […] Ciò è stato da tempo affermato da questa Corte, secondo cui, ai fini dell'ammissione alla detenzione domiciliare (ma il principio è valido per tutte le misure alternative) 1 è ostativo il riconoscimento di colpevolezza in relazione a uno dei delitti tassativamente indicati negli artt. 47 e 4 bis della legge n. 354 del 1975 (cd. ordinamento penitenziario) e 51, comma terzo bis, cod. proc. pen., a nulla rilevando la riconosciuta equivalenza o prevalenza di circostanze attenuanti sulle aggravanti, […]Leggi di più...
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