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Sentenza 26 maggio 2026
Sentenza 26 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/05/2026, n. 18923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18923 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA SA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/08/2025 del Tribunale di Palermo Udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Badas;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso sentito il difensore avv. Giuseppe Barba che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22 agosto 2025, il Tribunale di Palermo in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse di CA SA, annullava l'ordinanza emessa in data 30.07.2025 dal GIP del Tribunale di Palermo, in relazione al reato di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 3 e 4 del dPR"309 del 1990 e 416 bis.1 cod. pen. (capo 1), confermandola per il capo 26), reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 73, comma 1, stesso dPR e 416 •bis.1 cod. pen., dell'incolpazione provvisoria. 2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza il dffiínsore dell'indagato ha affidato le proprie doglianze a tre motivi, di seguito enunciati., Penale Sent. Sez. 3 Num. 18923 Anno 2026 Presidente: TI ND Relatore: BADAS SILVIA Data Udienza: 06/02/2026 2.1. Col primo motivo, denuncia, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. b), c) ed e)i cod. proc. pen., la violazione degli articoli 3, 27 e 111, comma 5della Costituzione, 125, 292 comma 2, lett. c) e c -bis), 275, comma 3, 309, comma 9/ cod. proc. pen., nonché degli articoli 5 e 6 1 § 21 della CEDU, e correlato vizio di motivazione, illogica e incoerente in relazione alla censura sottoposta al Tribunale afferente la nullità dell'ordinanza genetica del GIP di Palermo perché carente, sia di autonoma motivazione in ordine alla sussistenza di un quadro di gravità indiziaria e di una autonoma valutazione concreta degli elementi investigativi (riportati alle pagine da 157 a 156 dell'ordinanza genetica) afferenti la specifica condotta attribuita al CA, sia di una puntuale valutazione delle esigenze cautelari, costituita da un unico inciso, rinvenibile alle pagine 561 e 562, e costituito essenzialmente dal mero richiamo a precedenti condanne definitive per detenzione e cessione di sostanza stupefacente. Lamenta che il Tribunale avrebbe disatteso la doglianza difensiva limitandosi ad affermare, previo richiamo del coerente orientamento giurisprudenziale, la legittimità della motivazione per relationem a quella del Gip di Agrigento, che si era dichiarato incompetente ai sensi dell'articolo 27 cod proc. pen., laddove la doglianza difensiva afferiva in realtà l'assenza di valutazione autonoma e specifica di entrambi i provvedimenti, identici in parte de qua. Né, si assume, tale radicale carenza motivazionale, vertendosi nell'ipotesi di motivazione mancante o apparente, può essere colmata da un apporto integrativo del Tribunale del riesame essendosi già determinata una macroscopica violazione dell'obbligo motivazionale dei provvedimenti privativi della libertà, imposto sia dalle fonti nazionali che da quelle sovranazionali sopra citate, e correlativamente del diritto di difesa. 2.2. Col secondo articolato motivo, denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettere b), c) ed e) cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale, il correlato vizio di motivazione in relazione agli articoli 13, 15, 27, 111, comma 6, tén della Costituzione, 2 e 110 cod. pen., 73 del dPR4309 del 1990 e 416 bis.1 cod. pen., 125, 273, commi 1 e 1 -bis, 292, comma 2, lett. c) e c-bis) cod. proc. pen., 5 e 6t § 21 della CEDU, in quanto è stato erroneamente ritenuto un quadro di gravità indiziaria relativamente alla contestazione di cui al capo 26), sulla base di meri sospetti e senza confrontarsi con i rilievi della difesa, sia in ordine alla eccepita inutilizzabilità dei dati informatici contenuti nello smartphone sequestrato al coimputato AM BURGIO, che riguardo alla interpretazione del contenuto dei messaggi e al loro significato indiziario, che infine relativamente all'aggravante del metodo mafioso. i. Si assume, sotto il primo profilo, che il contenuto informatico del dispositivo estratto dal perito (rectius: consulente tecnico d'ufficio) nominato dal pubblico 2 ministero e che ha realizzato una copia forense, si compone anche delle chat whatsapp e messaggistica di altri applicativi, costituente corrispondenza informatica, pertanto illegittimamente acquisita in quanto, trattandosi di accertamento in parte irripetibile, avrebbe dovuto essere effettuato con incidente probatorio (si citano, in relazione alla illegittimità della indiscriminata apprensione in massa di dati informatici e alla valenza meramente esplorativa della misura: Sezione 6, sentenza n. 6623 del 09/12/2020; Sezione 6, n. 34.265 del 22/09/2020; Sezione 6, n. 17.312 del 24/04/2024; Corte cost n. 170 del 2023) e comunque, il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal PM il 13/12/2024, pur astrattamente idoneo a disporre il mezzo di ricerca della prova, era in concreto del tutto illegittimo in quanto carente di motivazione in ordine alla acquisizione onnicomprensiva dei dati. chd, Né la motivazione del Tribunale, che si è limitato ad affermarevfl decreto di sequestro non fosse generico rinviando al provvedimento di fermo del BU, appare adeguata a superare le doglianze e l'eccezione di inutilizzabilità, considerato che non sono stati acquisiti solo screenshot delle conversazioni intrattenute, ma anche una serie di altri dati, certamente sensibili, quali analiticamente indicati nella copia forense sulla base della quale è stata altresì redatta apposita annotazione di P.G., e che i predetti screenshot non consentono di supportare le contestazioni provvisorie di cui al capo 26), diversamente basate sui dati estrapolati da altre cartelle della predetta copia forense. ii. Sotto altro profilo, si deduce infine che la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è stata fondata sulla interpretazione delle parole e di dati contrari al loro contenuto letterale, non rinvenendosi alcun riferimento alla persona del CA: difatti i termini "Cani" o "Canicattì" venivano utilizzati non per individuare una persona ma solo il luogo in cui TE, conversante con BU, doveva incontrarsi per riscuotere del denaro;
il fatto che l'utenza telefonica registrata come "S. Cani" nella rubrica del dispositivo di BURGIO fosse riconducibile al CA non consente da sola di ipotizzare alcun concorso nel reato, come si legge anche nella annotazione conclusiva di PG del 29/04/2025 depositata il 05/05/2025; la contabilità del BURGIO, dove ugualmente sono indicati Cani e Canicattì, per gli stessi motivi e per la scarsa intelligibilità non costituisce un riscontro;
non corrisponde al vero l'affermazione che dalle indagini non siano emersi altri pusher operanti nella zona oltre al CA, come risulta dalla predetta annotazione di P.G.. iii. Si lamenta inoltre il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 416 -bis.1, cod. pen., in quanto l'assunto contrasta con gli elementi investigativi, che depongono per la totale estraneità del ricorrente alla fattispecie associativa, escludendo anche la consapevolezza 3 dell'altrui finalità agevolatrice, determinante ai fini della integrazione dell'aggravante che ha natura soggettiva. 2.3. Col terzo motivo, denuncia, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale e il correlato vizio di motivazione in relazione agli articoli 13, 15, 27, 111, comma 6, della Costituzione, 274, letterg, a) e c), 275 comma 3, 275 -bis, 125 e 292, comma 2 , lett. c) e c-bis) cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e all'applicazione della custodia cautelare in carcere invece di altra misura gradata. Si deduce che il Tribunale si è limitato ad affermare la presunzione relativa operante in caso di contestazione dell'aggravante di cui all'articolo 416 -bis cod. pen., omettendo di valutare le considerazioni difensive in ordine al fatto che l'imputato non fosse inserito in contesti di criminalità organizzata, e comunque ha travisato le risultanze del casellario giudiziale, dove risultano soltanto tre sentenze di applicazione pena in continuazione. Non ha motivato sulla inidoneità delle altre misure applicate anche cumulativamente, la carcerazione preventiva dovendo sempre costituire un'estrema ratio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo col quale si deduce la inosservanza dell'obbligo di autonoma valutazione da parte del Gip del Tribunale di Palermo, che a sua volta aveva richiamato l'ordinanza del Gip dichiaratosi incompetente ai sensi dell'articolo 27 cod.proc.pen., è manifestamente infondato. 2.1. La giurisprudenza di questa Corte in tema di motivazione delle ordinanze cautelari, successivamente all'introduzione delle modifiche apportate dalla legge 16/4/2015, n. 47 all'art. 292, comma 1, lett. c), e all'art.309, comma 9, cod. proc. pen. ha ritenuto che la previsione dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza non abbia carattere innovativo, né miri ad introdurre un mero formalismo che imponga la riscrittura originale di ciascuna circostanza di fatto rilevante, ma che la norma abbia esplicitato la necessità che, dall'ordinanza, emerga l'effettiva valutazione della vicenda da parte del giudicante. L'aggettivo liutonomau è riferito specificamente alla valutazione e non all'esposizione dei presupposti di fatto del provvedimento, sicché, rispetto a quest'ultima, anche dopo la riforma, è consentito il rinvio — «per relationem» o per incorporazione — alla richiesta del pubblico ministero, mentre, dall'atto, dovrà emergere il giudizio critico del giudice sulle ragioni che giustificano l'applicazione della misura (tra le altre, Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, P.M. in 4 proc. Vizzì, 4 Rv. 273658 - 01; Sez. 2, n. 13838 del 16/12/2016, dep. 2017, [...], Rv. 269970 - 01; Sez. 1, n. 8323 del 15/12/2015, dep. 2016, [...], Rv. 265951 - 01). In altri termini, la necessità di autonoma valutazione da parte del giudice procedente è compatibile con un rinvio per relationem o per incorporazione della richiesta del Pubblico ministero che non si traduca in un mero recepimento del contenuto del provvedimento privo dell'imprescindibile rielaborazione critica (Sez. 2, n. 3289 del 14/12/2015, dep. 2016, Astolfi, Rv. 265807 - 01). Si tratta di necessità da reputarsi soddisfatta anche quando il giudice ripercorra, motivando per relationem, gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, purché dia conto del proprio esame critico dei predetti elementi e delle ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l'applicazione della misura (da ultimo Sez. 1 , Sentenza n. 30327 del 09/05/2025 Rv. 288341 - 01; per un'affermazione del medesimo principio in materia di misura cautelare reali si veda anche Sez. 3 , Sentenza n. 34481 del 16/09/2025, Rv. 288779 - 01). 2.2. Ciò risulta avvenuto nel caso di specie, perché il giudice della misura genetica (il Gip del Tribunale di Palermo) premesso di condividere integralmente le valutazioni svolte dal giudice dichiaratosi incompetente in relazione alle posizioni dal medesimo affrontate, e soprattutto ribadito l'autonomo richiamo al materiale investigativo acquisito, ha autonomamente valutato il materiale indiziario a carico del CA, individuato nella conversazione del 7 dicembre 2024 tra il detenuto, capo e organizzatore dell'associazione, AM BU e il sodale RI RA, e nei messaggi successivi del 12 dicembre, nonché dalle altre evidenze emerse dall'analisi del dispositivo cellulare in uso al primo, rappresentato dal combinato disposto dei messaggi e delle immagini (quali riportate a pagina 155 della richiesta cautelare) da cui emergeva che TE era stato incaricato dal suo capo, il detenuto BU, di recarsi a Canicattì per riscuotere del denaro provento di cessioni illecite di sostanze stupefacenti, e che tale debito, ammontante a 20.000 C, doveva essere riscosso proprio dal CA. Inoltre il giudice, ha valorizzato, in ordine alle esigenze cautelari, la circostanza che il CA fosse stato definitivamente condannato per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti ben 5 volte tra il 2020 e il 2024. 2.3. Non è, quindi, mancato un autonomo momento valutativo degli elementi rappr.psentati dall'accusa da parte del Giudice delle indagini preliminari, 44. il quale si è limitato a richiamare gli elementi fattuali indicati dal pubblico Pt-y. ministero, dandoxpoi conto delle ragioni per le quali essi integravano un quadro indiziario connotato dalla gravità richiesta ex art. 309, comma 9, cod. proc. pen. Ben poteva, dunque, il Tribunale, come ha fatto, integrare la motivazione posta a fondamento del provvedimento genetico con le ulteriori argomentazioni con le 5 quali ha fornito adeguata e coerente risposta alle deduzioni difensive prospettate con la richiesta di riesame. Del resto, è noto che l'ordinanza del Tribunale del riesame di conferma del provvedimento cautelare non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (tra le altre, Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, Del Duca, Rv. 278122 - 01, che in motivazione ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente). Allo stesso modo, riguarda solo l'ordinanza genetica la nullità prevista dall'art. 292, comma 2, lett. c-bis) cod. proc. pen. per omessa considerazione degli elementi forniti dalla difesa. 24_ 3. Il secondo, articolato, motivo di ricorso che investelritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente è anch'esso, nel suo complesso, inammissibile. 3.1. Sono inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice. Va, poi, precisato che la giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidata nell'affermare che in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod.proc.pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Rv.256657; Sez.2, n.12851 del 07/12/2017, dep. 2018, Rv.272687). La funzione di legittimità, dunque, è limitata alla verifica della adeguatezza del ragionamento e della valutazione adottata nel provvedimento sottoposto al suo esame, che deve manifestare con chiarezza ed esaustività quale argomentazione critica lo abbia sorretto nel pervenire alla ricostruzione dei fatti, 6 tenendo conto di tutti gli elementi, sia contro che a favore del soggetto sottoposto al suo esame (Sez.6, n 40609 del 01/10/2008, Rv.241214; Sez.6, n. 18190 del 04/04/2012, Rv.253006; Sez.6,n. 27928 del 14/06/2013, Rv.256262). 3.2. Nella specie, il Collegio cautelare riteneva la sussistenza di un quadro di gravità indiziaria in capo al ricorrente sulla base degli scambi di messaggi e delle immagini rinvenute nel cellulare sequestrato a BU (dalla complessiva indagine era emerso che quest'ultimo tramite il cellulare in discorso gestiva un gruppo associativo dedito al traffico di sostanze stupefacenti a sua volta affiliato alla mafia storica di Agrigento), mentre questi si trovava detenuto in carcere, dalle quali, in specie quelle individuate dal Gip e ripercorse dal Tribunale alle pagine 6 e 7, nonché 8, dell'ordinanza, si traevano elementi sicuramente indicativi del concorso di CA nel delitto contestato al capo 26), atteso che i due interlocutori, il detenuto BU e RA, quest'ultimo incaricato di incassare il credito - che comprovava con la foto di una mazzetta di denaro - prima di effettuare una nuova fornitura, si riferivano con il ruolo di acquirente/debitore a un soggetto denominato "Canicattì" o "Cani"; soggetto quest'ultimo individuato dalla P.G. in SA CA, assegnato alla piazza di spaccio di Canicattì. Il Tribunale, in aderenza alle risultanze istruttorie, a riprova della corretta individuazione del soggetto cui due interlocutori si riferivano, rimarcava inoltre che sul telefono sequestrato a BU era registrata l'utenza in uso al CA, con il nome "S. Cani", mentre la stessa utenza nell'app di whatsapp era registrata con il nickname LV CA". 3.2. Si attaglia anche al caso di specie, in cui si discute di uno scambio criptico di messaggi scritti, l'insegnamento consolidato di questa Corte a mente del quale l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni di dota: oggetto di intercettazioni telefoniche, comektambientali, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 5, n. 35680 del 10/06/2005, Rv. 232576; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, Rv. 239636; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Rv. 239724; Sez. 6, n. 11794 del 11/12/2013, Rv. 254439; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258164); quando la sentenza impugnata abbia interpretato fatti comunicativi, l'individuazione del contesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significato di un'affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto (Sez. 1 - , Sentenza n. 25939 del 29/04/2024, Rv. 286599 - 01). 7 E' possibile prospettare, in questa sede, una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Rv. 237994). Tale orientamento interpretativo è stato autorevolmente ribadito da Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, [...], Rv. 263715, secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (principio ripreso e confermato da Sez. 3, n. 35593 del 17/06/2016, [...], Rv. 267650, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389, e da Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, [...], Rv. 282337 - 01). La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità. 3.3. Non coglie nel segno neppure l'ulteriore doglianza che investe l'utilizzabilità dei dati estratti dallo smartphone sequestrato a AM BU. Ai fini della soluzione della questione posta, è utile operare una ricognizione del quadro normativo essenziale applicabile. Anzitutto, l'art. 15 Cost. tutela la libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. Nell'interpretazione resa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 170/2023, richiamata nel ricorso, i messaggi e- mail, SMS e WhatsApp rientrano nel concetto di "corrispondenza", anche dopo la ricezione e memorizzazione, sino a quando conservino un carattere di attualità in rapporto all'interesse alla riservatezza. Tale tutela non trasforma però l'acquisizione in "intercettazione"; il regime resta quello del sequestro di corrispondenza e degli artt. 253 ss. cod. proc. pen. Spostando l'attenzione sulle vigenti disposizioni processuali, poi, viene in rilievo l'art. 254 c.p.p. (sequestro di corrispondenza) che, al comma 2 prevede, quando procede un ufficiale di P.G., l'obbligo di consegnare gli "oggetti di corrispondenza" senza aprirli o alterarli e senza prendere altrimenti conoscenza del contenuto;
la ratio è preservare la segretezza nella fase di apprensione. A sua volta, l'art. 254—bis cod. proc. pen., disciplina il sequestro presso i fornitori (cloud, provider) mediante copia con garanzie di conformità e immodificabilità; è indice normativo della legittimità di procedure tecniche di duplicazione e trattamento su "copie" per esigenze di conservazione/analisi. 8 In definitiva, ha normativa distingue tra apprensione (vincolo/sequestro) e analisi del materiale: il divieto del comma 2 dell'art. 254 cod. proc. pen. riguarda la P.G. nell'atto di sequestro degli "oggetti di corrispondenza", ma non esclude che, dopo l'attivazione del vincolo con decreto del P.M. e con le cautele del caso, l'analisi sia svolta dal consulente del P.M. e/o dalla P.G. delegata secondo i canoni di proporzionalità, pertinenza e tracciabilità. Tale lettura è quella accolta - come si dirà infra - dalla giurisprudenza successiva alla pronuncia costituzionale. Ed invero, la Corte costituzionale afferma che i messaggi elettronici sono corrispondenza e che la loro acquisizione non è un'intercettazione; la tutela dell'art. 15 Cost. si realizza facendo applicazione delle forme del sequestro previste dagli artt. 253 ss. cod. proc. pen. La Corte, tuttavia, non afferma che qualsiasi attività di analisi successiva al sequestro debba essere compiuta esclusivamente dall'autorità giudiziaria in senso stretto, né che la P.G. non possa, su delega, operare tecnicamente su copie funzionali alla selezione. La giurisprudenza successiva, del resto, uniformandosi al decisum della Corte costituzionale, non sorregge la tesi difensiva. Anzitutto, si recepisce (Sez. 2, n. 25549 del 15/05/2024, [...], Rv. 286467 - 01) il principio per cui i messaggi WhatsApp conservano natura di corrispondenza sino alla perdita di attualità; la loro acquisizione deve seguire l'art. 254 cod. proc. pen. Tuttavia, nella fattispecie concreta, non era stata ravvisata alcuna violazione poiché "la P.G. si era limitata a sequestrare il telefono;
l'accesso al contenuto della corrispondenza era avvenuto successivamente ad opera del P.M. con il proprio consulente". È un passaggio dirimente: il controllo "qualificato" deve essere assicurato dal P.M., ma non è impedita l'operatività di ausili tecnici e/o della P.G. delegata nella successiva fase di analisi. Si è poi (Sez. 6, n. 39548 del 11/09/2024, Di Francesco, Rv. 287039 - 01) dichiarata inutilizzabile la messaggistica WhatsApp acquisita dalla P.G. mediante screenshot, di propria iniziativa, senza decreto del P.M. e senza copia forense: principi perfettamente coerenti con Corte cost. 170/2023. La decisione, però, non colpisce lo schema fisiologico sequestro, duplicazione, analisi sotto direzione del P.M.; essa sanziona condotte autonome della P.G. prive di base legale. Ancora, questa Corte (Sez. 6, n. 31180 del 21/05/2024, [...], Rv. 286773 - 01) ha ritenuto illegittimo un decreto di ispezione informatica del P.M. volto a riacquisire dati dopo l'annullamento del sequestro da parte del riesame, qualificando le chat così ottenute come affette da "inutilizzabilità patologica". Il caso delimita il perimetro: l'inutilizzabilità "patologica" presuppone la violazione di un vincolo giurisdizionale o l'assenza del potere di incidere sul bene, non già la mera circostanza che l'analisi sia stata tecnicamente svolta - dopo un valido sequestro - con l'ausilio della P.G. o di una "copia lavoro". Un vero e proprio vademecum dei sequestri informatici è quello costituito poi da altra decisione di questa Corte (Sez. 6, n. 34265 del 9 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949 - 02; conforme, Cass., Sez. 2, n. 37941 del 23/09/2020, non mass.), in cui si traccia la prassi del doppio livello: (i) copia integrale iniziale per consentire la restituzione del dispositivo;
(ii) analisi selettiva per estrarre i dati pertinenti;
la copia integrale è "copia mezzo", non "cosa pertinente", e va trattenuta solo per il tempo strettamente necessario. Questa logica presuppone e legittima l'uso di copie (anche "di lavoro") per l'analisi, sotto la direzione del P.M. Più di recente, infine, la Corte ha ribadito il divieto di sequestri esplorativi indiscriminati, ma ha ammesso - ove motivato - il ricorso a copie integrali con successiva selezione dei dati rilevanti, imponendo tempi e cautele di proporzionalità e pertinenza (Sez. 6, n. 17479 del 04/02/2025, [...]). Anche qui, l'attenzione è sulla motivazione e sulla govemance del P.M., non sull'esclusione in radice di attività tecnico analitiche svolte, su delega, dalla P.G. su copie. 3.4. Va da se che l'iniziativa della acquisizione dei messaggi contenuti in un telefono cellulare in sequestro sia rimessa al pubblico ministero, senza la necessità di un provvedimento autorizzativo del giudice, diversamente da quanto disposto, con riguardo all'acquisizione, presso il gestore, dei tabulati telefonici, dall'art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dall'art. 1, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, (Sez. 2 - , Sentenza n. 40451 del 13/11/2025 Ud. Rv. 288989 - 03); del resto la valutazione operata dal Gip, prima, e dal Tribunale del riesame, poi, giudici terzi rispetto al pubblico ministero procedente, in merito alla proporzionalità e legittimità del sequestro, prodromica all'utilizzo del dato probatorio ai fini dell'applicazione della misura, supera anche la questione, vagamente evocata, dell'eventuale contrasto con la disciplina eurounitaria che, in materia di sequestro dei dati contenuti in un dispositivo informatico, prevede la preventiva autorizzazione di un'autorità amministrativa o giudiziaria indipendente (Sez. 3 - , Sentenza n. 2218 del 18/11/2025 Cc., dep. 20/01/2026, Rv. 289186 - 01; Sez. 6 - , Sentenza n. 13585 del 01/04/2025 Cc., Rv. 287867 - 02). In questa prospettiva, l'argomentazione svolta dal Tribunale del riesame nel rigettare le doglianze in ordine alla nullità del decreto di perquisizione e sequestro, da cui si assume, conseguirebbe l'inutilizzabilità dei dati informatici contenuti nello smartphone sequestrato al BU, appare pienamente rispettosa del dettato normativo in quanto evidenzia, da una parte che il decreto non è affatto generico facendo esso specifico rinvio all'articolato provvedimento di fermo di quest'ultimo, tra l'altro accusato anche del reato di cui all'articolo 391 -ter, cod. pen., che sanziona l'accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, ciò che rende pienamente legittima la perquisizione e il sequestro del dispositivo;
dall'altra, che gli scambi di messaggi del BU, del 10 vero, sono stati rinvenuti già in forma di screen, custoditi nella cartella file&media/Picture del cellulare sequestrato, per cui, a questi ultimi dati, mal si attaglia il concetto di corrispondenza, quand'anche istantanea, parificata a quella epistolare, non trattandosi più di messaggi, già letti, ma della documentazione degli stessi, in forma di fotocopia virtuale, archiviata nell'apparecchio in sequestro. 3.5. È altresì infondata la doglianza che investe la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 -bis.1, comma 1, seconda parte, cod. pen.. Punto di partenza per l'esame della questione è costituito dalla elaborazione della giurisprudenza a Sezioni Unite in tema di criteri di imputazione soggettiva dell'aggravante di cui all'art. 416 -bis.1 cod. pen. Precisamente, le Sezioni Unite hanno formalmente enunciato il seguente principio di diritto: «L'aggravante agevolatrice dell'attività mafiosa prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen. ha natura soggettiva ed è caratterizzata da dolo intenzionale;
nel reato concorsuale si applica al concorrente non animato da tale scopo, che risulti consapevole dell'altrui finalità» (così Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep, 2020, [...], Rv. 278734-01). Le S.U., con riguardo all'elemento psicologico del concorrente non animato dalla finalità di agevolare il sodalizio di tipo mafioso, affermano che «La funzionalizzazione della condotta all'agevolazione mafiosa da parte del compartecipe in definitiva deve essere oggetto di rappresentazione, non di volizione, aspetto limitato agli elementi costitutivi del reato, e non può caratterizzarsi dal mero sospetto, poiché in tal caso si porrebbe a carico dell'agente un onere informativo di difficile praticabilità concreta. A tal riguardo occorre accertare se il compartecipe è in grado di cogliere la finalità avuta di mira dal partecipe, condizione che può verificarsi sia a seguito della estrinsecazione espressa da parte dell'agente delle proprie finalità, o per effetto della manifestazione dei suoi elementi concreti, quali particolari rapporti del partecipe con l'associazione illecita territoriale, o di altri elementi di fatto che emergano dalle prove assunte. In presenza di tali dati dimostrativi, non potrebbe negarsi che l'agente, cui si riferisce l'art. 59, secondo comma, cod. pen., concetto che comprende chiunque dia il suo contributo alla realizzazione dell'illecito, e quindi anche il compartecipe, si sia rappresentato la finalità tipizzante la fattispecie aggravata, e pur, non agendo personalmente a tal fine, abbia assicurato il suo apporto al perfezionamento dell'azione illecita, nelle forme volute dai concor' renti» Cryklq (così § 12 del Considerato in diritto0.4 .aubtfliLiA 41540-4 £02( Per chiarezza, poi, è bene esplicitare che la "finalità tipizzante" della fattispecie di cui all'art. 416 -bis.1 cod. pen., è costituita dallo scopo di agevolare non il singolo esponente dell'associazione di tipo mafioso, bensì l'attività dell'associazione quale gruppo sopraindividuale, come si desume dal dato testuale 11 della previsione legislativa: invero, l'art. 416 -bis.1 cod. pen. prevede l'aggravante con riferimento ai «delitti [...] commessi [...] al fine di agevolare le associazioni previste [dall'art. 416-bis cod. pen.]». Conformemente ai principi espressi da Sez. U., n. 8545 del 2040, il Collegio cautelare, con valutazione logica e coerente, non censurabile in questa sede, ha rilevato che la condotta del CA si inserisce in un contesto associativo mafioso, il sodalizio guidato da BU, che a sua volta si avvale della forza intimidatrice derivante dalla partecipazione al gruppo di soggetti legati a Cosa Nostra e dal fatto che quest'ultimo, in ragione della relazione intrattenuta con la figlia RI IN, fosse in strettissimi rapporti con noto boss AN IN, la cui altra figlia, è coniugata con RI RA, proprio il soggetto incaricato di fare da collegamento tra il detenuto BU e il CA. La sequenza di messaggi, foto e screen, del dicembre 2024: il contatto del 7, in occasione del quale RA, subito dopo aver l'incontro a Canicattì confermava al BU di avere ricevuto solo una parte del denaro e consegnato dell'altra sostanza stupefacente, con l'impegno di aggiornarsi per vedere come sarebbe andato "il lavoro"; cui faceva seguito, dopo qualche giorno, il resoconto della nuova visita a Canicattì, e dell'ulteriore pagamento ricevuto dal ricorrente, evidenziano, nel complesso, una collaborazione consapevole e consolidata con BU che, si rammenti, in quel momento si trovava detenuto. 4. Il terzo motivo di ricorso, che assume la carenza e insufficienza del vaglio operato dal Tribunale con riferimento alla specifica posizione del CARLINO, censurando la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e l'omessa valutazione in ordine all'adeguatezza di una misura gradata, è generico e manifestamente infondato. 4.1. Il motivo è aspecifico in quanto non si confronta con la motivazione offerta dal Tribunale che ha riaffermato l'operatività, di virtù della tipologia di reato oggetto dell'imputazione cautelare, aggravato ai sensi dell'articolo 416 bis.1 cod. pen., della doppia presunzione di esistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere (si veda a pagina 9 dell'ordinanza), evidenziando come non risultano nella specie elementi idonei a superare dette presunzioni considerata la concretezza e l'attualità del pericolo: assodato che non si è trattato di un episodio isolato, come emerge altresì dal fatto che il CA compare più volte nella contabilità del BU;
valutati i precedenti specifici, quali risultanti dal certificato del casellario giudiziale;
non sottaciuti i rapporti del ricorrente con una rete di soggetti dediti alla commissione di reati in materia di stupefacenti. 12 Ebbene il ricorrente, a fronte di siffatta motivazione, non ha evidenziato alcun significativo elemento di contrasto, in questa sede limitandosi a lamentare genericamente la rilevanza dei precedenti specifici, che sarebbero appena tre (ma dal casellario giudiziale in atti ne risultano quattro, di cui uno avente ad oggetto più fatti posti tra loro in continuazione) e la carenza della motivazione in merito all'adeguatezza di misure meno afflittive, senza considerare che, anche sotto quest'ultimo profilo, del vero il Tribunale, proprio in virtù dei precedenti specifici oltre che delle concrete modalità del fatto, ha motivatamente espresso una prognosi negativa e l'adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere. 4.2. Secondo la pacifica giurisprudenza di questa juprema Corte, la disciplina di cui all'art. 275r comma 31 cod.proc.pen. stabilisce, rispetto ai soggetti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza per uno dei delitti ivi considerati- tra i quali è ricompreso il contestato delitto di cui all'art. 74 d.P.R.v309/90-, una duplice presunzione relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari (an della cautela) e alla scelta della misura (quomodo della cautela). In presenza di tali reati, come rammentato dal Giudice delle Seggi (cfr. sentenza 231 del 2011), il Giudice deve considerare sussistenti le esigenze cautelari ( e l'adeguatezza della carcerazione cautelare) ove non consti la prova della loro mancanza, secondo uno schema di prova di tipo negativo e secondo un modello che, sul piano pratico, si traduce in una marcata attenuazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti applicativi della custodia cautelare in carcere che si traduce nell'onere di dar semplicemente atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari;
solo nel caso in cui l'indagato abbia allegato elementi di segno contrario, l'obbligo motivazionale diviene più pregnante in quanto il Giudice sarà tenuto a giustificare la ritenuta inidoneità degli stessi a superare la presunzione. Costituisce, infatti, consolidato principio di diritto che qualora sia stata applicata la misura della custodia in carcere per uno dei delitti indicati nell'art. 275, comma liZZX cod. proc. pen. e il giudice di merito non ritenga di poter superare la presunzione relativa, su di lui incombe solo l'obbligo di dare atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere tale presunzione, mentre l'obbligo di motivazione è imposto e diventa più oneroso nell'ipotesi in cui l'indagato o la sua difesa abbiano evidenziato elementi idonei a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari e/o abbiano allegato, o anche solo dedotto l'esistenza ex actis di elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, [...], Rv. 199387, Sez. 3, n. 1488 del 10/12/2013, dep.15/01/2014, Rv. 258017; Sez.3, n.48706 del 25/11/2015, Ry.266029; Sez.3, n.33037 del 15/07/2015, Ry.264190; Sez.6, n.53028 del 06/11/2017, Ry.271576). 13 Il Presidente ND TI LkAdF1 (91 Nella specie, il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo attuale e concreto di reiterazione criminosa ed adeguata la misura applicata, non ritenendo superate le presunzioni relative di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc.pen., in assenza di elementi contrari, ed evidenziando anche specifici elementi confermativi, quali l'inserimento della condotta in un sistema criminoso collaudato e la ricorrenza di numerosi carichi specifici, così assolvendo adeguatamente all'obbligo motivazionale. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle nmende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 06 febbraio 2026.
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso sentito il difensore avv. Giuseppe Barba che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22 agosto 2025, il Tribunale di Palermo in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse di CA SA, annullava l'ordinanza emessa in data 30.07.2025 dal GIP del Tribunale di Palermo, in relazione al reato di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 3 e 4 del dPR"309 del 1990 e 416 bis.1 cod. pen. (capo 1), confermandola per il capo 26), reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 73, comma 1, stesso dPR e 416 •bis.1 cod. pen., dell'incolpazione provvisoria. 2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza il dffiínsore dell'indagato ha affidato le proprie doglianze a tre motivi, di seguito enunciati., Penale Sent. Sez. 3 Num. 18923 Anno 2026 Presidente: TI ND Relatore: BADAS SILVIA Data Udienza: 06/02/2026 2.1. Col primo motivo, denuncia, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. b), c) ed e)i cod. proc. pen., la violazione degli articoli 3, 27 e 111, comma 5della Costituzione, 125, 292 comma 2, lett. c) e c -bis), 275, comma 3, 309, comma 9/ cod. proc. pen., nonché degli articoli 5 e 6 1 § 21 della CEDU, e correlato vizio di motivazione, illogica e incoerente in relazione alla censura sottoposta al Tribunale afferente la nullità dell'ordinanza genetica del GIP di Palermo perché carente, sia di autonoma motivazione in ordine alla sussistenza di un quadro di gravità indiziaria e di una autonoma valutazione concreta degli elementi investigativi (riportati alle pagine da 157 a 156 dell'ordinanza genetica) afferenti la specifica condotta attribuita al CA, sia di una puntuale valutazione delle esigenze cautelari, costituita da un unico inciso, rinvenibile alle pagine 561 e 562, e costituito essenzialmente dal mero richiamo a precedenti condanne definitive per detenzione e cessione di sostanza stupefacente. Lamenta che il Tribunale avrebbe disatteso la doglianza difensiva limitandosi ad affermare, previo richiamo del coerente orientamento giurisprudenziale, la legittimità della motivazione per relationem a quella del Gip di Agrigento, che si era dichiarato incompetente ai sensi dell'articolo 27 cod proc. pen., laddove la doglianza difensiva afferiva in realtà l'assenza di valutazione autonoma e specifica di entrambi i provvedimenti, identici in parte de qua. Né, si assume, tale radicale carenza motivazionale, vertendosi nell'ipotesi di motivazione mancante o apparente, può essere colmata da un apporto integrativo del Tribunale del riesame essendosi già determinata una macroscopica violazione dell'obbligo motivazionale dei provvedimenti privativi della libertà, imposto sia dalle fonti nazionali che da quelle sovranazionali sopra citate, e correlativamente del diritto di difesa. 2.2. Col secondo articolato motivo, denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettere b), c) ed e) cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale, il correlato vizio di motivazione in relazione agli articoli 13, 15, 27, 111, comma 6, tén della Costituzione, 2 e 110 cod. pen., 73 del dPR4309 del 1990 e 416 bis.1 cod. pen., 125, 273, commi 1 e 1 -bis, 292, comma 2, lett. c) e c-bis) cod. proc. pen., 5 e 6t § 21 della CEDU, in quanto è stato erroneamente ritenuto un quadro di gravità indiziaria relativamente alla contestazione di cui al capo 26), sulla base di meri sospetti e senza confrontarsi con i rilievi della difesa, sia in ordine alla eccepita inutilizzabilità dei dati informatici contenuti nello smartphone sequestrato al coimputato AM BURGIO, che riguardo alla interpretazione del contenuto dei messaggi e al loro significato indiziario, che infine relativamente all'aggravante del metodo mafioso. i. Si assume, sotto il primo profilo, che il contenuto informatico del dispositivo estratto dal perito (rectius: consulente tecnico d'ufficio) nominato dal pubblico 2 ministero e che ha realizzato una copia forense, si compone anche delle chat whatsapp e messaggistica di altri applicativi, costituente corrispondenza informatica, pertanto illegittimamente acquisita in quanto, trattandosi di accertamento in parte irripetibile, avrebbe dovuto essere effettuato con incidente probatorio (si citano, in relazione alla illegittimità della indiscriminata apprensione in massa di dati informatici e alla valenza meramente esplorativa della misura: Sezione 6, sentenza n. 6623 del 09/12/2020; Sezione 6, n. 34.265 del 22/09/2020; Sezione 6, n. 17.312 del 24/04/2024; Corte cost n. 170 del 2023) e comunque, il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal PM il 13/12/2024, pur astrattamente idoneo a disporre il mezzo di ricerca della prova, era in concreto del tutto illegittimo in quanto carente di motivazione in ordine alla acquisizione onnicomprensiva dei dati. chd, Né la motivazione del Tribunale, che si è limitato ad affermarevfl decreto di sequestro non fosse generico rinviando al provvedimento di fermo del BU, appare adeguata a superare le doglianze e l'eccezione di inutilizzabilità, considerato che non sono stati acquisiti solo screenshot delle conversazioni intrattenute, ma anche una serie di altri dati, certamente sensibili, quali analiticamente indicati nella copia forense sulla base della quale è stata altresì redatta apposita annotazione di P.G., e che i predetti screenshot non consentono di supportare le contestazioni provvisorie di cui al capo 26), diversamente basate sui dati estrapolati da altre cartelle della predetta copia forense. ii. Sotto altro profilo, si deduce infine che la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è stata fondata sulla interpretazione delle parole e di dati contrari al loro contenuto letterale, non rinvenendosi alcun riferimento alla persona del CA: difatti i termini "Cani" o "Canicattì" venivano utilizzati non per individuare una persona ma solo il luogo in cui TE, conversante con BU, doveva incontrarsi per riscuotere del denaro;
il fatto che l'utenza telefonica registrata come "S. Cani" nella rubrica del dispositivo di BURGIO fosse riconducibile al CA non consente da sola di ipotizzare alcun concorso nel reato, come si legge anche nella annotazione conclusiva di PG del 29/04/2025 depositata il 05/05/2025; la contabilità del BURGIO, dove ugualmente sono indicati Cani e Canicattì, per gli stessi motivi e per la scarsa intelligibilità non costituisce un riscontro;
non corrisponde al vero l'affermazione che dalle indagini non siano emersi altri pusher operanti nella zona oltre al CA, come risulta dalla predetta annotazione di P.G.. iii. Si lamenta inoltre il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 416 -bis.1, cod. pen., in quanto l'assunto contrasta con gli elementi investigativi, che depongono per la totale estraneità del ricorrente alla fattispecie associativa, escludendo anche la consapevolezza 3 dell'altrui finalità agevolatrice, determinante ai fini della integrazione dell'aggravante che ha natura soggettiva. 2.3. Col terzo motivo, denuncia, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale e il correlato vizio di motivazione in relazione agli articoli 13, 15, 27, 111, comma 6, della Costituzione, 274, letterg, a) e c), 275 comma 3, 275 -bis, 125 e 292, comma 2 , lett. c) e c-bis) cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e all'applicazione della custodia cautelare in carcere invece di altra misura gradata. Si deduce che il Tribunale si è limitato ad affermare la presunzione relativa operante in caso di contestazione dell'aggravante di cui all'articolo 416 -bis cod. pen., omettendo di valutare le considerazioni difensive in ordine al fatto che l'imputato non fosse inserito in contesti di criminalità organizzata, e comunque ha travisato le risultanze del casellario giudiziale, dove risultano soltanto tre sentenze di applicazione pena in continuazione. Non ha motivato sulla inidoneità delle altre misure applicate anche cumulativamente, la carcerazione preventiva dovendo sempre costituire un'estrema ratio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo col quale si deduce la inosservanza dell'obbligo di autonoma valutazione da parte del Gip del Tribunale di Palermo, che a sua volta aveva richiamato l'ordinanza del Gip dichiaratosi incompetente ai sensi dell'articolo 27 cod.proc.pen., è manifestamente infondato. 2.1. La giurisprudenza di questa Corte in tema di motivazione delle ordinanze cautelari, successivamente all'introduzione delle modifiche apportate dalla legge 16/4/2015, n. 47 all'art. 292, comma 1, lett. c), e all'art.309, comma 9, cod. proc. pen. ha ritenuto che la previsione dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza non abbia carattere innovativo, né miri ad introdurre un mero formalismo che imponga la riscrittura originale di ciascuna circostanza di fatto rilevante, ma che la norma abbia esplicitato la necessità che, dall'ordinanza, emerga l'effettiva valutazione della vicenda da parte del giudicante. L'aggettivo liutonomau è riferito specificamente alla valutazione e non all'esposizione dei presupposti di fatto del provvedimento, sicché, rispetto a quest'ultima, anche dopo la riforma, è consentito il rinvio — «per relationem» o per incorporazione — alla richiesta del pubblico ministero, mentre, dall'atto, dovrà emergere il giudizio critico del giudice sulle ragioni che giustificano l'applicazione della misura (tra le altre, Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, P.M. in 4 proc. Vizzì, 4 Rv. 273658 - 01; Sez. 2, n. 13838 del 16/12/2016, dep. 2017, [...], Rv. 269970 - 01; Sez. 1, n. 8323 del 15/12/2015, dep. 2016, [...], Rv. 265951 - 01). In altri termini, la necessità di autonoma valutazione da parte del giudice procedente è compatibile con un rinvio per relationem o per incorporazione della richiesta del Pubblico ministero che non si traduca in un mero recepimento del contenuto del provvedimento privo dell'imprescindibile rielaborazione critica (Sez. 2, n. 3289 del 14/12/2015, dep. 2016, Astolfi, Rv. 265807 - 01). Si tratta di necessità da reputarsi soddisfatta anche quando il giudice ripercorra, motivando per relationem, gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, purché dia conto del proprio esame critico dei predetti elementi e delle ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l'applicazione della misura (da ultimo Sez. 1 , Sentenza n. 30327 del 09/05/2025 Rv. 288341 - 01; per un'affermazione del medesimo principio in materia di misura cautelare reali si veda anche Sez. 3 , Sentenza n. 34481 del 16/09/2025, Rv. 288779 - 01). 2.2. Ciò risulta avvenuto nel caso di specie, perché il giudice della misura genetica (il Gip del Tribunale di Palermo) premesso di condividere integralmente le valutazioni svolte dal giudice dichiaratosi incompetente in relazione alle posizioni dal medesimo affrontate, e soprattutto ribadito l'autonomo richiamo al materiale investigativo acquisito, ha autonomamente valutato il materiale indiziario a carico del CA, individuato nella conversazione del 7 dicembre 2024 tra il detenuto, capo e organizzatore dell'associazione, AM BU e il sodale RI RA, e nei messaggi successivi del 12 dicembre, nonché dalle altre evidenze emerse dall'analisi del dispositivo cellulare in uso al primo, rappresentato dal combinato disposto dei messaggi e delle immagini (quali riportate a pagina 155 della richiesta cautelare) da cui emergeva che TE era stato incaricato dal suo capo, il detenuto BU, di recarsi a Canicattì per riscuotere del denaro provento di cessioni illecite di sostanze stupefacenti, e che tale debito, ammontante a 20.000 C, doveva essere riscosso proprio dal CA. Inoltre il giudice, ha valorizzato, in ordine alle esigenze cautelari, la circostanza che il CA fosse stato definitivamente condannato per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti ben 5 volte tra il 2020 e il 2024. 2.3. Non è, quindi, mancato un autonomo momento valutativo degli elementi rappr.psentati dall'accusa da parte del Giudice delle indagini preliminari, 44. il quale si è limitato a richiamare gli elementi fattuali indicati dal pubblico Pt-y. ministero, dandoxpoi conto delle ragioni per le quali essi integravano un quadro indiziario connotato dalla gravità richiesta ex art. 309, comma 9, cod. proc. pen. Ben poteva, dunque, il Tribunale, come ha fatto, integrare la motivazione posta a fondamento del provvedimento genetico con le ulteriori argomentazioni con le 5 quali ha fornito adeguata e coerente risposta alle deduzioni difensive prospettate con la richiesta di riesame. Del resto, è noto che l'ordinanza del Tribunale del riesame di conferma del provvedimento cautelare non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (tra le altre, Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, Del Duca, Rv. 278122 - 01, che in motivazione ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente). Allo stesso modo, riguarda solo l'ordinanza genetica la nullità prevista dall'art. 292, comma 2, lett. c-bis) cod. proc. pen. per omessa considerazione degli elementi forniti dalla difesa. 24_ 3. Il secondo, articolato, motivo di ricorso che investelritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente è anch'esso, nel suo complesso, inammissibile. 3.1. Sono inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice. Va, poi, precisato che la giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidata nell'affermare che in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod.proc.pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Rv.256657; Sez.2, n.12851 del 07/12/2017, dep. 2018, Rv.272687). La funzione di legittimità, dunque, è limitata alla verifica della adeguatezza del ragionamento e della valutazione adottata nel provvedimento sottoposto al suo esame, che deve manifestare con chiarezza ed esaustività quale argomentazione critica lo abbia sorretto nel pervenire alla ricostruzione dei fatti, 6 tenendo conto di tutti gli elementi, sia contro che a favore del soggetto sottoposto al suo esame (Sez.6, n 40609 del 01/10/2008, Rv.241214; Sez.6, n. 18190 del 04/04/2012, Rv.253006; Sez.6,n. 27928 del 14/06/2013, Rv.256262). 3.2. Nella specie, il Collegio cautelare riteneva la sussistenza di un quadro di gravità indiziaria in capo al ricorrente sulla base degli scambi di messaggi e delle immagini rinvenute nel cellulare sequestrato a BU (dalla complessiva indagine era emerso che quest'ultimo tramite il cellulare in discorso gestiva un gruppo associativo dedito al traffico di sostanze stupefacenti a sua volta affiliato alla mafia storica di Agrigento), mentre questi si trovava detenuto in carcere, dalle quali, in specie quelle individuate dal Gip e ripercorse dal Tribunale alle pagine 6 e 7, nonché 8, dell'ordinanza, si traevano elementi sicuramente indicativi del concorso di CA nel delitto contestato al capo 26), atteso che i due interlocutori, il detenuto BU e RA, quest'ultimo incaricato di incassare il credito - che comprovava con la foto di una mazzetta di denaro - prima di effettuare una nuova fornitura, si riferivano con il ruolo di acquirente/debitore a un soggetto denominato "Canicattì" o "Cani"; soggetto quest'ultimo individuato dalla P.G. in SA CA, assegnato alla piazza di spaccio di Canicattì. Il Tribunale, in aderenza alle risultanze istruttorie, a riprova della corretta individuazione del soggetto cui due interlocutori si riferivano, rimarcava inoltre che sul telefono sequestrato a BU era registrata l'utenza in uso al CA, con il nome "S. Cani", mentre la stessa utenza nell'app di whatsapp era registrata con il nickname LV CA". 3.2. Si attaglia anche al caso di specie, in cui si discute di uno scambio criptico di messaggi scritti, l'insegnamento consolidato di questa Corte a mente del quale l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni di dota: oggetto di intercettazioni telefoniche, comektambientali, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 5, n. 35680 del 10/06/2005, Rv. 232576; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, Rv. 239636; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Rv. 239724; Sez. 6, n. 11794 del 11/12/2013, Rv. 254439; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258164); quando la sentenza impugnata abbia interpretato fatti comunicativi, l'individuazione del contesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significato di un'affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto (Sez. 1 - , Sentenza n. 25939 del 29/04/2024, Rv. 286599 - 01). 7 E' possibile prospettare, in questa sede, una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Rv. 237994). Tale orientamento interpretativo è stato autorevolmente ribadito da Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, [...], Rv. 263715, secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (principio ripreso e confermato da Sez. 3, n. 35593 del 17/06/2016, [...], Rv. 267650, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389, e da Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, [...], Rv. 282337 - 01). La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità. 3.3. Non coglie nel segno neppure l'ulteriore doglianza che investe l'utilizzabilità dei dati estratti dallo smartphone sequestrato a AM BU. Ai fini della soluzione della questione posta, è utile operare una ricognizione del quadro normativo essenziale applicabile. Anzitutto, l'art. 15 Cost. tutela la libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. Nell'interpretazione resa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 170/2023, richiamata nel ricorso, i messaggi e- mail, SMS e WhatsApp rientrano nel concetto di "corrispondenza", anche dopo la ricezione e memorizzazione, sino a quando conservino un carattere di attualità in rapporto all'interesse alla riservatezza. Tale tutela non trasforma però l'acquisizione in "intercettazione"; il regime resta quello del sequestro di corrispondenza e degli artt. 253 ss. cod. proc. pen. Spostando l'attenzione sulle vigenti disposizioni processuali, poi, viene in rilievo l'art. 254 c.p.p. (sequestro di corrispondenza) che, al comma 2 prevede, quando procede un ufficiale di P.G., l'obbligo di consegnare gli "oggetti di corrispondenza" senza aprirli o alterarli e senza prendere altrimenti conoscenza del contenuto;
la ratio è preservare la segretezza nella fase di apprensione. A sua volta, l'art. 254—bis cod. proc. pen., disciplina il sequestro presso i fornitori (cloud, provider) mediante copia con garanzie di conformità e immodificabilità; è indice normativo della legittimità di procedure tecniche di duplicazione e trattamento su "copie" per esigenze di conservazione/analisi. 8 In definitiva, ha normativa distingue tra apprensione (vincolo/sequestro) e analisi del materiale: il divieto del comma 2 dell'art. 254 cod. proc. pen. riguarda la P.G. nell'atto di sequestro degli "oggetti di corrispondenza", ma non esclude che, dopo l'attivazione del vincolo con decreto del P.M. e con le cautele del caso, l'analisi sia svolta dal consulente del P.M. e/o dalla P.G. delegata secondo i canoni di proporzionalità, pertinenza e tracciabilità. Tale lettura è quella accolta - come si dirà infra - dalla giurisprudenza successiva alla pronuncia costituzionale. Ed invero, la Corte costituzionale afferma che i messaggi elettronici sono corrispondenza e che la loro acquisizione non è un'intercettazione; la tutela dell'art. 15 Cost. si realizza facendo applicazione delle forme del sequestro previste dagli artt. 253 ss. cod. proc. pen. La Corte, tuttavia, non afferma che qualsiasi attività di analisi successiva al sequestro debba essere compiuta esclusivamente dall'autorità giudiziaria in senso stretto, né che la P.G. non possa, su delega, operare tecnicamente su copie funzionali alla selezione. La giurisprudenza successiva, del resto, uniformandosi al decisum della Corte costituzionale, non sorregge la tesi difensiva. Anzitutto, si recepisce (Sez. 2, n. 25549 del 15/05/2024, [...], Rv. 286467 - 01) il principio per cui i messaggi WhatsApp conservano natura di corrispondenza sino alla perdita di attualità; la loro acquisizione deve seguire l'art. 254 cod. proc. pen. Tuttavia, nella fattispecie concreta, non era stata ravvisata alcuna violazione poiché "la P.G. si era limitata a sequestrare il telefono;
l'accesso al contenuto della corrispondenza era avvenuto successivamente ad opera del P.M. con il proprio consulente". È un passaggio dirimente: il controllo "qualificato" deve essere assicurato dal P.M., ma non è impedita l'operatività di ausili tecnici e/o della P.G. delegata nella successiva fase di analisi. Si è poi (Sez. 6, n. 39548 del 11/09/2024, Di Francesco, Rv. 287039 - 01) dichiarata inutilizzabile la messaggistica WhatsApp acquisita dalla P.G. mediante screenshot, di propria iniziativa, senza decreto del P.M. e senza copia forense: principi perfettamente coerenti con Corte cost. 170/2023. La decisione, però, non colpisce lo schema fisiologico sequestro, duplicazione, analisi sotto direzione del P.M.; essa sanziona condotte autonome della P.G. prive di base legale. Ancora, questa Corte (Sez. 6, n. 31180 del 21/05/2024, [...], Rv. 286773 - 01) ha ritenuto illegittimo un decreto di ispezione informatica del P.M. volto a riacquisire dati dopo l'annullamento del sequestro da parte del riesame, qualificando le chat così ottenute come affette da "inutilizzabilità patologica". Il caso delimita il perimetro: l'inutilizzabilità "patologica" presuppone la violazione di un vincolo giurisdizionale o l'assenza del potere di incidere sul bene, non già la mera circostanza che l'analisi sia stata tecnicamente svolta - dopo un valido sequestro - con l'ausilio della P.G. o di una "copia lavoro". Un vero e proprio vademecum dei sequestri informatici è quello costituito poi da altra decisione di questa Corte (Sez. 6, n. 34265 del 9 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949 - 02; conforme, Cass., Sez. 2, n. 37941 del 23/09/2020, non mass.), in cui si traccia la prassi del doppio livello: (i) copia integrale iniziale per consentire la restituzione del dispositivo;
(ii) analisi selettiva per estrarre i dati pertinenti;
la copia integrale è "copia mezzo", non "cosa pertinente", e va trattenuta solo per il tempo strettamente necessario. Questa logica presuppone e legittima l'uso di copie (anche "di lavoro") per l'analisi, sotto la direzione del P.M. Più di recente, infine, la Corte ha ribadito il divieto di sequestri esplorativi indiscriminati, ma ha ammesso - ove motivato - il ricorso a copie integrali con successiva selezione dei dati rilevanti, imponendo tempi e cautele di proporzionalità e pertinenza (Sez. 6, n. 17479 del 04/02/2025, [...]). Anche qui, l'attenzione è sulla motivazione e sulla govemance del P.M., non sull'esclusione in radice di attività tecnico analitiche svolte, su delega, dalla P.G. su copie. 3.4. Va da se che l'iniziativa della acquisizione dei messaggi contenuti in un telefono cellulare in sequestro sia rimessa al pubblico ministero, senza la necessità di un provvedimento autorizzativo del giudice, diversamente da quanto disposto, con riguardo all'acquisizione, presso il gestore, dei tabulati telefonici, dall'art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dall'art. 1, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, (Sez. 2 - , Sentenza n. 40451 del 13/11/2025 Ud. Rv. 288989 - 03); del resto la valutazione operata dal Gip, prima, e dal Tribunale del riesame, poi, giudici terzi rispetto al pubblico ministero procedente, in merito alla proporzionalità e legittimità del sequestro, prodromica all'utilizzo del dato probatorio ai fini dell'applicazione della misura, supera anche la questione, vagamente evocata, dell'eventuale contrasto con la disciplina eurounitaria che, in materia di sequestro dei dati contenuti in un dispositivo informatico, prevede la preventiva autorizzazione di un'autorità amministrativa o giudiziaria indipendente (Sez. 3 - , Sentenza n. 2218 del 18/11/2025 Cc., dep. 20/01/2026, Rv. 289186 - 01; Sez. 6 - , Sentenza n. 13585 del 01/04/2025 Cc., Rv. 287867 - 02). In questa prospettiva, l'argomentazione svolta dal Tribunale del riesame nel rigettare le doglianze in ordine alla nullità del decreto di perquisizione e sequestro, da cui si assume, conseguirebbe l'inutilizzabilità dei dati informatici contenuti nello smartphone sequestrato al BU, appare pienamente rispettosa del dettato normativo in quanto evidenzia, da una parte che il decreto non è affatto generico facendo esso specifico rinvio all'articolato provvedimento di fermo di quest'ultimo, tra l'altro accusato anche del reato di cui all'articolo 391 -ter, cod. pen., che sanziona l'accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, ciò che rende pienamente legittima la perquisizione e il sequestro del dispositivo;
dall'altra, che gli scambi di messaggi del BU, del 10 vero, sono stati rinvenuti già in forma di screen, custoditi nella cartella file&media/Picture del cellulare sequestrato, per cui, a questi ultimi dati, mal si attaglia il concetto di corrispondenza, quand'anche istantanea, parificata a quella epistolare, non trattandosi più di messaggi, già letti, ma della documentazione degli stessi, in forma di fotocopia virtuale, archiviata nell'apparecchio in sequestro. 3.5. È altresì infondata la doglianza che investe la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 -bis.1, comma 1, seconda parte, cod. pen.. Punto di partenza per l'esame della questione è costituito dalla elaborazione della giurisprudenza a Sezioni Unite in tema di criteri di imputazione soggettiva dell'aggravante di cui all'art. 416 -bis.1 cod. pen. Precisamente, le Sezioni Unite hanno formalmente enunciato il seguente principio di diritto: «L'aggravante agevolatrice dell'attività mafiosa prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen. ha natura soggettiva ed è caratterizzata da dolo intenzionale;
nel reato concorsuale si applica al concorrente non animato da tale scopo, che risulti consapevole dell'altrui finalità» (così Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep, 2020, [...], Rv. 278734-01). Le S.U., con riguardo all'elemento psicologico del concorrente non animato dalla finalità di agevolare il sodalizio di tipo mafioso, affermano che «La funzionalizzazione della condotta all'agevolazione mafiosa da parte del compartecipe in definitiva deve essere oggetto di rappresentazione, non di volizione, aspetto limitato agli elementi costitutivi del reato, e non può caratterizzarsi dal mero sospetto, poiché in tal caso si porrebbe a carico dell'agente un onere informativo di difficile praticabilità concreta. A tal riguardo occorre accertare se il compartecipe è in grado di cogliere la finalità avuta di mira dal partecipe, condizione che può verificarsi sia a seguito della estrinsecazione espressa da parte dell'agente delle proprie finalità, o per effetto della manifestazione dei suoi elementi concreti, quali particolari rapporti del partecipe con l'associazione illecita territoriale, o di altri elementi di fatto che emergano dalle prove assunte. In presenza di tali dati dimostrativi, non potrebbe negarsi che l'agente, cui si riferisce l'art. 59, secondo comma, cod. pen., concetto che comprende chiunque dia il suo contributo alla realizzazione dell'illecito, e quindi anche il compartecipe, si sia rappresentato la finalità tipizzante la fattispecie aggravata, e pur, non agendo personalmente a tal fine, abbia assicurato il suo apporto al perfezionamento dell'azione illecita, nelle forme volute dai concor' renti» Cryklq (così § 12 del Considerato in diritto0.4 .aubtfliLiA 41540-4 £02( Per chiarezza, poi, è bene esplicitare che la "finalità tipizzante" della fattispecie di cui all'art. 416 -bis.1 cod. pen., è costituita dallo scopo di agevolare non il singolo esponente dell'associazione di tipo mafioso, bensì l'attività dell'associazione quale gruppo sopraindividuale, come si desume dal dato testuale 11 della previsione legislativa: invero, l'art. 416 -bis.1 cod. pen. prevede l'aggravante con riferimento ai «delitti [...] commessi [...] al fine di agevolare le associazioni previste [dall'art. 416-bis cod. pen.]». Conformemente ai principi espressi da Sez. U., n. 8545 del 2040, il Collegio cautelare, con valutazione logica e coerente, non censurabile in questa sede, ha rilevato che la condotta del CA si inserisce in un contesto associativo mafioso, il sodalizio guidato da BU, che a sua volta si avvale della forza intimidatrice derivante dalla partecipazione al gruppo di soggetti legati a Cosa Nostra e dal fatto che quest'ultimo, in ragione della relazione intrattenuta con la figlia RI IN, fosse in strettissimi rapporti con noto boss AN IN, la cui altra figlia, è coniugata con RI RA, proprio il soggetto incaricato di fare da collegamento tra il detenuto BU e il CA. La sequenza di messaggi, foto e screen, del dicembre 2024: il contatto del 7, in occasione del quale RA, subito dopo aver l'incontro a Canicattì confermava al BU di avere ricevuto solo una parte del denaro e consegnato dell'altra sostanza stupefacente, con l'impegno di aggiornarsi per vedere come sarebbe andato "il lavoro"; cui faceva seguito, dopo qualche giorno, il resoconto della nuova visita a Canicattì, e dell'ulteriore pagamento ricevuto dal ricorrente, evidenziano, nel complesso, una collaborazione consapevole e consolidata con BU che, si rammenti, in quel momento si trovava detenuto. 4. Il terzo motivo di ricorso, che assume la carenza e insufficienza del vaglio operato dal Tribunale con riferimento alla specifica posizione del CARLINO, censurando la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e l'omessa valutazione in ordine all'adeguatezza di una misura gradata, è generico e manifestamente infondato. 4.1. Il motivo è aspecifico in quanto non si confronta con la motivazione offerta dal Tribunale che ha riaffermato l'operatività, di virtù della tipologia di reato oggetto dell'imputazione cautelare, aggravato ai sensi dell'articolo 416 bis.1 cod. pen., della doppia presunzione di esistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere (si veda a pagina 9 dell'ordinanza), evidenziando come non risultano nella specie elementi idonei a superare dette presunzioni considerata la concretezza e l'attualità del pericolo: assodato che non si è trattato di un episodio isolato, come emerge altresì dal fatto che il CA compare più volte nella contabilità del BU;
valutati i precedenti specifici, quali risultanti dal certificato del casellario giudiziale;
non sottaciuti i rapporti del ricorrente con una rete di soggetti dediti alla commissione di reati in materia di stupefacenti. 12 Ebbene il ricorrente, a fronte di siffatta motivazione, non ha evidenziato alcun significativo elemento di contrasto, in questa sede limitandosi a lamentare genericamente la rilevanza dei precedenti specifici, che sarebbero appena tre (ma dal casellario giudiziale in atti ne risultano quattro, di cui uno avente ad oggetto più fatti posti tra loro in continuazione) e la carenza della motivazione in merito all'adeguatezza di misure meno afflittive, senza considerare che, anche sotto quest'ultimo profilo, del vero il Tribunale, proprio in virtù dei precedenti specifici oltre che delle concrete modalità del fatto, ha motivatamente espresso una prognosi negativa e l'adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere. 4.2. Secondo la pacifica giurisprudenza di questa juprema Corte, la disciplina di cui all'art. 275r comma 31 cod.proc.pen. stabilisce, rispetto ai soggetti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza per uno dei delitti ivi considerati- tra i quali è ricompreso il contestato delitto di cui all'art. 74 d.P.R.v309/90-, una duplice presunzione relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari (an della cautela) e alla scelta della misura (quomodo della cautela). In presenza di tali reati, come rammentato dal Giudice delle Seggi (cfr. sentenza 231 del 2011), il Giudice deve considerare sussistenti le esigenze cautelari ( e l'adeguatezza della carcerazione cautelare) ove non consti la prova della loro mancanza, secondo uno schema di prova di tipo negativo e secondo un modello che, sul piano pratico, si traduce in una marcata attenuazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti applicativi della custodia cautelare in carcere che si traduce nell'onere di dar semplicemente atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari;
solo nel caso in cui l'indagato abbia allegato elementi di segno contrario, l'obbligo motivazionale diviene più pregnante in quanto il Giudice sarà tenuto a giustificare la ritenuta inidoneità degli stessi a superare la presunzione. Costituisce, infatti, consolidato principio di diritto che qualora sia stata applicata la misura della custodia in carcere per uno dei delitti indicati nell'art. 275, comma liZZX cod. proc. pen. e il giudice di merito non ritenga di poter superare la presunzione relativa, su di lui incombe solo l'obbligo di dare atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere tale presunzione, mentre l'obbligo di motivazione è imposto e diventa più oneroso nell'ipotesi in cui l'indagato o la sua difesa abbiano evidenziato elementi idonei a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari e/o abbiano allegato, o anche solo dedotto l'esistenza ex actis di elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, [...], Rv. 199387, Sez. 3, n. 1488 del 10/12/2013, dep.15/01/2014, Rv. 258017; Sez.3, n.48706 del 25/11/2015, Ry.266029; Sez.3, n.33037 del 15/07/2015, Ry.264190; Sez.6, n.53028 del 06/11/2017, Ry.271576). 13 Il Presidente ND TI LkAdF1 (91 Nella specie, il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo attuale e concreto di reiterazione criminosa ed adeguata la misura applicata, non ritenendo superate le presunzioni relative di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc.pen., in assenza di elementi contrari, ed evidenziando anche specifici elementi confermativi, quali l'inserimento della condotta in un sistema criminoso collaudato e la ricorrenza di numerosi carichi specifici, così assolvendo adeguatamente all'obbligo motivazionale. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle nmende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 06 febbraio 2026.