Decreto presidenziale 26 luglio 2022
Ordinanza collegiale 6 settembre 2022
Ordinanza cautelare 24 febbraio 2023
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 05/12/2025, n. 22041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22041 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22041/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08755/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8755 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Ursini, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione, Ufficio scolastico regionale (USR) della Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
nei confronti
di VI RA, non costituito in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
- del provvedimento, non cognito, di estremi e di data ignoti, che ha disposto l’esclusione del ricorrente dal concorso ordinario per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, in relazione alla classe di concorso -OMISSIS- -OMISSIS- ed -OMISSIS-”, indetto con D.D. n-OMISSIS- del 21.4.2020 ed in parte modificato con Decreto Dipartimentale n. 23 del 5.1.2022;
- del decreto dell’USR Puglia prot. n. -OMISSIS- pubblicato il 12.7.2022, di approvazione della graduatoria dei vincitori per la classe di concorso -OMISSIS- -OMISSIS- ed -OMISSIS-”;
- della graduatoria definitiva di merito per la specificata classe di concorso -OMISSIS- -OMISSIS- ed -OMISSIS-” della Regione Puglia, allegata al detto decreto pubblicato il 12.7.2022, nella parte in cui non compare il nome del ricorrente;
- dei risultati della prova pratica e della prova orale pubblicati il 24.5.2022, per la procedura concorsuale -OMISSIS- nella Regione Puglia;
- della scheda di valutazione prova pratica per la procedura concorsuale -OMISSIS- nella Regione Puglia, contrassegnata dal codice univoco -OMISSIS-;
- degli atti con i quali la commissione del concorso ha redatto ed approvato il quesito per la prova pratica, in relazione alla Classe di Concorso -OMISSIS- -OMISSIS- ed -OMISSIS-”, -OMISSIS-”: “Si vuole realizzare un -OMISSIS- con l’utilizzo di -OMISSIS- tale che la variazione di tensione continua posta all’ingresso di questi restituisca all’uscita degli stessi un valore digitale da leggere su quattro diodi led posti rispettivamente all’uscita di ciascun comparatore”;
- del richiamato quesito “Si vuole realizzare un -OMISSIS- con l’utilizzo di -OMISSIS- tale che la variazione di tensione continua posta all’ingresso di questi restituisca all’uscita degli stessi un valore digitale da leggere su quattro diodi led posti rispettivamente all’uscita di ciascun comparatore”, somministrato nel corso della prova pratica;
- di ogni altro atto connesso e/o presupposto;
nonché, ove ritenuto necessario, per la declaratoria di nullità, anche in via cautelare, del richiamato quesito “Come realizzare un -OMISSIS- a-OMISSIS- con l’utilizzo dei comparatori” ovvero, in subordine, di inefficacia dello stesso;
e per la condanna, anche in via cautelare,
delle Amministrazioni resistenti alla riammissione del ricorrente alla procedura concorsuale per la classe di concorso -OMISSIS-, ovvero alla rinnovazione della procedura di valutazione dell’elaborato, per l’effetto rettificando il punteggio della prova pratica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Viste le ordinanze di questo T.a.r. n-OMISSIS- e n.-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore il dott. Calogero Commandatore all’udienza ex art. 87, comma 4- bis c.p.a. del 26 settembre 2025 e presente il difensore della parte ricorrente ex art. 13- quater disp. att. cp.a.;
Agendo in giudizio, il ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in oggetto lamentando l’errata attribuzione del punteggio -OMISSIS- per la prova pratica sostenuta.
In particolare, con un unico motivo ha lamentato l’ambiguità del seguente quesito della prova pratica:
“Come realizzare un -OMISSIS- a-OMISSIS- con l’utilizzo dei comparatori”
Il Ministero intimato si è costituito in giudizio con memoria di mera forma depositando documentazione.
In adempimento all’ordinanza n-OMISSIS- del 6 settembre 2022, il Ministero ha depositato i chiesti chiarimenti nonché ulteriore documentazione.
Con ordinanza di questo T.a.r. n.-OMISSIS- – di cui non consta appell
All’udienza ex art. 87, comma 4- bis c.p.a. indicata in epigrafe – in vista della quale la parte ha depositato una memoria e presente il difensore di parte ricorrente ai sensi dell’art. 13- quater disp. att. c.p.a. – il ricorso è stato posto in decisione.
Deve preliminarmente rilevarsi come al Collegio sia preclusa ogni valutazione sulla competenza di questo Tribunale poiché “il potere officioso del giudice di esaminare la questione di competenza si esaurisce nell’ambito del giudizio cautelare (-OMISSIS-) e la decisione sulla competenza, anche se implicita, non rileva solo nell’ambito dell’incidente cautelare, ma vincola anche la decisione del merito, specie quando la pronuncia cautelare del TAR abbia espressamente “ritenuto la propria competenza” (sia pure attraverso l’utilizzazione della formula standardizzata, prevista dal modello di ordinanza cautelare predisposto dal modello NSIGA)” (Cons. Stato, n. 5717/2025, ord.).
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato poiché alla luce dei chiarimenti resi dalla Commissione giudicatrice e depositati il 9 gennaio 2025 secondo cui “ Lo schema fornito ai concorrenti era, in tal senso, volutamente semplificato, al fine di far emergere le conoscenze, le abilità e le competenze in possesso dei candidati, necessarie all’esatta risoluzione del problema posto. Quanto evidenziato dal consulente di parte relativamente alla mancanza di “diversi componenti per far sì che il circuito fornito diventi un ADC a-OMISSIS-” rientra proprio nelle competenze che i candidati dovevano evidenziare nello svolgimento del quesito, fornendo le opportune ipotesi per il dimensionamento del circuito. A riprova di ciò, si allega la prova svolta dal candidato ZZ AU […] valutata 100/100 ”.
In altre parole, l’ambiguità del quesito prospettata dal ricorrente sembra costituire, invero, l’oggetto della prova in grado di dimostrare le capacità di soluzione del candidato che, invero, sono state pienamente dimostrate da altri concorrenti.
Non si è, pertanto, dinnanzi ad errori macroscopici nella formulazione del quesito che possono legittimare un sindacato di questo giudice, giacché, anche all’esito del contraddittorio, la correttezza del quesito rimane questione opinabile e, pertanto, rientrante nella legittima discrezionalità tecnica della P.A. (Cons. Stato, sez. VI sentenze 29 marzo 2022, n. 2296 e 2302, 26 gennaio 2022, n. 531).
Contrariamente a quanto sostenuto nella memoria depositata il 16 febbraio 2023 dalla parte ricorrente, tali argomentazioni spese nella predetta nota appaiono sicuramente utilizzabili poiché depositati dalla P.A. in adempimento dell’ordine istruttorio non rilevando in alcun modo che siano state destinate originariamente all’Avvocatura dello Stato a fini difensivi nonché l’eventuale deposito tardivo rispetto a quanto disposto nell’ordinanza istruttoria.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Stante la costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente con memoria di mera forma, le spese di lite possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza- bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente e dei soggetti citati in sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:
LA AN, Presidente FF
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
VI Rossi, Referendario
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | LA AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.