Articolo 224 del Codice di procedura civile
Articolo 200Articolo 225
Versione
21 aprile 1942
Art. 224.
(Sequestro del documento).

Se il documento impugnato di falso si trova presso un depositario, il giudice istruttore puo' ordinarne il sequestro con le forme previste nel codice di procedura penale , dopo di che si redige il processo verbale di cui all'articolo precedente.

Se non e' possibile il deposito del documento in cancelleria, il giudice dispone le necessarie cautele per la conservazione di esso e redige il processo verbale alla presenza del depositario, nel luogo dove il documento si trova.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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