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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 26/01/2022, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/01/2022
N. 00023/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 23 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania Federico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
della nota prot. n. -OMISSIS-, notificata, a mezzo p.e.c., il 13.10.2021, con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Lecce ha respinto l'istanza/dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare subordinato di sostegno al bisogno familiare presentata il 10.08.2020 dal datore di lavoro dell’extracomunitario ricorrente, nonché il parere negativo reso dall’I.T.L..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 25 gennaio 2022 la dott.ssa Anna Abbate e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to E. De Luca, in sostituzione dell'avv.to S. Federico;
Premesso che il provvedimento impugnato si basa sul parere non favorevole dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro in quanto “ da una verifica effettuata sulla Banca Dati in uso a quest’Ufficio il reddito imponibile annuo del datore di lavoro risulta insufficiente ”, nel mentre dalla documentazione esibita in sede amministrativa e nel presente giudizio pare emergere che il nucleo familiare anagrafico del datore di lavoro del ricorrente sia titolare di un reddito imponibile complessivo riferito all’anno 2019 pari a Euro 37.803,57 (di cui Euro 20.442,00, quale reddito emergente dalla Certificazione Unica 2020 della moglie e Euro 17.361,00, quale reddito emergente dal Modello Unico 2020 del datore di lavoro), quindi superiore al minimo di Euro 27.000,00.
Il Collegio ritiene necessario, ai fini della decisione sull’istanza cautelare proposta dal ricorrente, disporre incombenti istruttori a carico dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , ordinando l’esibizione di una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso, con particolare riferimento alle circostanze fattuali dedotte dal ricorrente.
Al predetto adempimento l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce dovrà provvedere entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente ordinanza istruttoria, con espresso avvertimento che, in caso di inottemperanza all’ordine istruttorio impartito dal Tribunale, potranno essere desunti argomenti di prova ai sensi degli artt. 116, secondo comma, c.p.c. e 64, quarto comma, c.p.a., con particolare riferimento alle circostanze fattuali dedotte dal ricorrente.
La trattazione dell’istanza cautelare deve essere conseguentemente rinviata alla successiva Camera di Consiglio indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, sospesa ogni ulteriore pronuncia in relazione all’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente, ordina all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , di provvedere agli adempimenti istruttori indicati motivazione, nel termine di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente ordinanza istruttoria.
Rinvia la causa per il prosieguo alla Camera di Consiglio dell’08 Marzo 2022.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti e all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.