TRIB
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/03/2025, n. 3374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3374 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2111/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:
Francesco Crisafulli Presidente Francesco Frettoni Giudice
Fabrizio Molinari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2111/2024 promossa da:
alias (C.F.: Parte_1 Persona_1
, nato in [...] il 27.05.1985, rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. Stefania Calvanese;
- ricorrente -
contro
, in persona Controparte_1 del Ministro p.t., rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
- resistente –
OGGETTO: impugnazione del rifiuto del permesso di soggiorno per protezione speciale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.01.2024 cittadino Parte_1 nigeriano, ha impugnato il provvedimento con il quale il Questore di Latina ha respinto l'istanza di permesso di soggiorno per protezione speciale. Si costituiva in giudizio il , allegando la relazione della Controparte_1 Questura di e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1 All'udienza odierna la causa veniva assunta in decisione. Ciò posto, si rileva che il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Occorre preliminarmente evidenziare che il D.L. n. 130/2020, convertito nella L. n. 173/2020, applicabile, ratione temporis, al caso di specie – essendo l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale avanzata antecedentemente al 6 maggio 2023 – ha ampliato il perimetro delle forme di protezione, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 1 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani, ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU).
Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che, valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale, rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c.
Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di “vita privata” ma, mediante la propria elaborazione giurisprudenziale, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di “vita privata” ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di
“vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva” ( c. Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Per_2 Per_3 Unito, § 57), e può “abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e Per_4 CP_2 Campanelli c. Italia [GC], § 159). La nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, Persona_5 Per_2Per_
§ 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività professionali ( Per_7 c. Spagna [GC], § 110; UL c. Romania [GC], § 71;
[...] e c. , § 42) o commerciali ( Per_8 Per_9 Per_10 [...]
e ME Oy c. Finlandia GC). Parte_2
Nel caso in esame, il ricorrente, sebbene dimorante nel territorio italiano da circa 4 anni, non ha fornito adeguata prova della propria integrazione lavorativa. La documentazione versata in atti dà conto, invero, esclusivamente di contratti a tempo determinato stipulati dal ricorrente in regime part-time della durata di un mese ciascuno a partire dal 2021 e sino al 2024. Né risulta che il ricorrente abbia intrapreso un percorso di integrazione sociale, desumibile, ad esempio, dall'iscrizione ad un corso di lingua italiana o dalla partecipazione ad attività di pubblica utilità o a qualsivoglia altra forma di impegno di carattere sociale.
Non vi è nemmeno evidenza dell'esistenza di legami familiari rilevanti ai fini dell'art. 8 CEDU, o di una particolare vulnerabilità da tutelare. In considerazione di quanto esposto, il ricorso non può essere accolto.
Pag. 2 di 3 Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, 11.02.2025.
Il Presidente
Dott. Francesco Crisafulli
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:
Francesco Crisafulli Presidente Francesco Frettoni Giudice
Fabrizio Molinari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2111/2024 promossa da:
alias (C.F.: Parte_1 Persona_1
, nato in [...] il 27.05.1985, rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. Stefania Calvanese;
- ricorrente -
contro
, in persona Controparte_1 del Ministro p.t., rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
- resistente –
OGGETTO: impugnazione del rifiuto del permesso di soggiorno per protezione speciale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.01.2024 cittadino Parte_1 nigeriano, ha impugnato il provvedimento con il quale il Questore di Latina ha respinto l'istanza di permesso di soggiorno per protezione speciale. Si costituiva in giudizio il , allegando la relazione della Controparte_1 Questura di e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1 All'udienza odierna la causa veniva assunta in decisione. Ciò posto, si rileva che il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Occorre preliminarmente evidenziare che il D.L. n. 130/2020, convertito nella L. n. 173/2020, applicabile, ratione temporis, al caso di specie – essendo l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale avanzata antecedentemente al 6 maggio 2023 – ha ampliato il perimetro delle forme di protezione, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 1 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani, ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU).
Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che, valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale, rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c.
Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di “vita privata” ma, mediante la propria elaborazione giurisprudenziale, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di “vita privata” ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di
“vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva” ( c. Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Per_2 Per_3 Unito, § 57), e può “abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e Per_4 CP_2 Campanelli c. Italia [GC], § 159). La nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, Persona_5 Per_2Per_
§ 29; c. Italia, § 32) e comprendere le attività professionali ( Per_7 c. Spagna [GC], § 110; UL c. Romania [GC], § 71;
[...] e c. , § 42) o commerciali ( Per_8 Per_9 Per_10 [...]
e ME Oy c. Finlandia GC). Parte_2
Nel caso in esame, il ricorrente, sebbene dimorante nel territorio italiano da circa 4 anni, non ha fornito adeguata prova della propria integrazione lavorativa. La documentazione versata in atti dà conto, invero, esclusivamente di contratti a tempo determinato stipulati dal ricorrente in regime part-time della durata di un mese ciascuno a partire dal 2021 e sino al 2024. Né risulta che il ricorrente abbia intrapreso un percorso di integrazione sociale, desumibile, ad esempio, dall'iscrizione ad un corso di lingua italiana o dalla partecipazione ad attività di pubblica utilità o a qualsivoglia altra forma di impegno di carattere sociale.
Non vi è nemmeno evidenza dell'esistenza di legami familiari rilevanti ai fini dell'art. 8 CEDU, o di una particolare vulnerabilità da tutelare. In considerazione di quanto esposto, il ricorso non può essere accolto.
Pag. 2 di 3 Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, 11.02.2025.
Il Presidente
Dott. Francesco Crisafulli
Pag. 3 di 3