TRIB
Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 08/09/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. RG. 1742/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
N. R.G. 1742/2024
Nelle persone dei magistrati
Dott. Giovanni Trerè, Presidente;
Dott. Massimo Vicini, Giudice;
Dott. Fabrizio Valloni, Giudice relatore;
All'esito dell'udienza del 28.5.2025, ha emesso il seguente
DECRETO
( ) difeso dall'avv. Livio Matassa del foro Parte_1 C.F._1 di Bologna RICORRENTE
E
Curatela Liquidazione giudiziale CP_1 Controparte_2
) difesa dai prof. Avv. VINCENZO CARIDI e
[...] P.IVA_1
DANIELE VATTERMOLI RESISTENTE
***
ha proposto opposizione avverso l'esclusione dallo stato Parte_1 passivo della Liquidazione Giudiziale di Controparte_3
del complessivo credito di € 461.615,39, maturato in ragione
[...] del rapporto di lavoro subordinato con qualifica di dirigente.
Di seguito la motivazione dell'esclusione: “Il G.D. Preso atto, dispone come segue: Relativamente al cron. nr. 110, relativo alla posizione Leporesi Si conferma la proposta di esclusione totale formulata dalla curatela. Deve escludersi il credito in ragione della natura simulata del rapporto lavorativo dirigenziale, e quindi della sua nullità, avendo il concretamente posto in essere attività di amministratore (di Pt_1 diritto o di fatto) della Società, come confermato altresì dall'ampiezza delle procure allo stesso rilasciate nel 2007 e nel 2014 nonché della propria posizione di Amministratore Delegato della partecipata operativa
C.U.RA. Gas & Power s.r.l., attesa la gestione accentrata del Pt_2 nell'alveo delle determinazioni strategiche e/o di dettaglio formalmente assunte nella sede consiliare di C.U.RA Consorzio scarl anche per la controllata, sempre con l'intervento determinante dello stesso;
Pt_1
Su tale punto, non appaiono convincenti le opposte deduzioni del ricorrente, in quanto l'ampiezza della procura generale («a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione che rientrano nell'oggetto sociale, acquistare, vendere e permutare beni mobili, merci, materiali e attrezzature, sottoscrivere e presentare offerte e preventivi, determinando prezzi e condizioni di pagamento, concedere abbuoni, dilazioni e sconti, stipulare i contratti relativi alle operazioni di cui sopra, rilasciare quietanze liberatorie e discarichi;
b) effettuare trattative con gli istituti bancari, definendo le condizioni secondo le necessità della società; c) fare prelievi da conti correnti bancari della società fino al massimo scoperto concesso dagli istituti bancari, salvo eventuali temporanee eccedenze che alle banche piacesse concedere, firmando i relativi assegni bancari, che potranno venire emessi anche all'ordine proprio, nonché dare benestare agli estratti conto e controfirmare qualsiasi altro documento che potesse occorrere o venisse richiesto dagli istituti bancari;
d) compiere ogni operazione su titoli di credito, girare, presentare all'incasso, scontare e fare protestare effetti di commercio e cambiali. Il tutto con promessa di rato e valido sotto gli obblighi di legge»), il fatto che la stessa sia stata esercitata continuativamente a far data dal 2007 e che sia stata pure accompagnata da addenda, di tipo speciale (nel 2014 e nel 2021), atte a conferire allo stesso ricorrente:
a) potere di impegno finanziario della società verso banche fino a €
15.000.000,00, con clausola di rato e valido, "senza necessità di ulteriore conferma o ratifica e senza che possa mai essere eccepito insufficienza o indeterminatezza dei poteri».; b) potere di cessione dei crediti fiscali;
tali circostanze offrono evidenza dell'affidamento, in via di fatto, dell'intera gestione ordinaria dell'impresa, quanto meno sul fronte della gestione esecutiva. Ma, può soggiungersi, risultano pure ingerenze considerevoli su altri e significativi fronti, più propriamente organizzativi (es. predisposizione dei modelli organizzativi ex D.lgs
231/2001 - verbale del 10.04.2019; predisposizione del piano industriale triennio 2019-2021 per il Gruppo Cura- verbale del 10.10.2018).
In via subordinata, ovvero pur assumendo come effettivo il rapporto dirigenziale, il credito può essere escluso, anche ai sensi dell'art. 2396
c.c., atteso il concreto svolgimento del rapporto e le numerose deleghe allo stesso rilasciate ad hoc dal Consiglio per l'attuazione di attività pianificate ed organizzate dallo stesso con conseguente Pt_1 inadempimento del medesimo alle obbligazioni gravanti ex lege e/o per contratto sul medesimo, anche in termini di mancato approntamento di adeguati assetti organizzativi per le società di tutto il Gruppo, di per sé comportante ai sensi dell'art. 1460 c.c. il venir meno del diritto a qualsivoglia preteso corrispettivo.
Ad ogni buon conto, l'asserito credito vantato dal ricorrente deve escludersi, in ogni caso, in ragione della compensabilità, propria e/o impropria, con il maggior danno cagionato alla Società, anche ai sensi dell'art. 2497 comma 2 c.c., dal medesimo creditore nell'ambito dell'attività dallo stesso posta in essere in esecuzione del complesso rapporto, in qualsiasi modo qualificabile ove, anche a tutto voler concedere, risulterebbero inscindibili i profili esecutivi relativi alle funzioni gestorie e lavorative, attribuendo alla relazione carattere comunque "unitario".
Sul punto, può in via preliminare osservarsi che non sussiste riserva di giurisdizione in capo al c.d. Tribunale delle Imprese, essendo pacifico in giurisprudenza che la deduzione di fatti estintivi dell'altrui pretesa debba farsi nell'esclusiva sede fallimentare, senza che da ciò possano derivare interferenze con la sfera cognitoria propria del giudizio di responsabilità, il quale ultimo - in caso di sua instaurazione anteriore alla definizione del procedimento di verifica - dovrebbe al più essere sospeso ex art. 295 c.p.c. (Cass.0394/2021; Cass. 3804/2022).
Sfugge, inoltre, il rilievo della natura "di massa" delle azioni di responsabilità del curatore, per inferirne la natura "di massa" del credito da esse scaturito e la non compensabilità con quello di cui è chiesto l'accertamento in questa sede. Sul punto può essere sufficiente rilevare che, ai fini della reciprocità ex art. 1241 c.c., 155 CCI, è necessario e sufficiente che i crediti posti in compensazione siano sorti anteriormente all'apertura della LG, e non pare revocabile in dubbio che il credito risarcitorio eccepito in compensazione trovi fonte in condotte del ricorrente anteriori all'apertura della LG;
e che pertanto, indipendentemente dalla qualificazione delle corrispondenti azioni, esso non costituisca credito "di massa", nell'accezione fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass. SS.UU. 775/2019 e ss. conf.; accezione e qualificazione riconosciute, ad esempio, al credito restitutorio sorto per il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria in sede fallimentare).
Pacifica, peraltro, in giurisprudenza, la formulazione dell'eccezione riconvenzionale di compensazione in casi consimili (Cfr. Cass. 26518/2019).
Quanto al merito, si confermano le valutazioni operate dai curatori, circa la responsabilità risarcitoria da imputarsi al ricorrente, quale amministratore di fatto della società ed effettivo dominus CP_2 dell'intero gruppo, e quindi ex art. 2497 c.c., e ciò sia quanto alle condotte di frode commesse dal dipendente (che potevano essere Pt_3 evitate o mitigate attraverso la predisposizione di adeguati assetti organizzativi); sia quanto alla complessiva frode c.d. OI (che avrebbe potuto, tra gli altri, essere evitata adottando efficaci modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001). In ogni caso, si tratta di deduzioni sufficientemente precise e, salva la necessaria specificazione allegatoria e probatoria da svolgersi nelle competenti sedi giudiziarie per il riconoscimento del maggior danno cagionato alla società ed ai creditori, appaiono in questa sede idonee ad arrestare l'altrui pretesa.
In conclusione, la complessiva eccezione di compensazione, ferma la prioritaria esclusione del credito per la simulazione assoluta del rapporto di lavoro, appare fondata e idonea a legittimare, pur nell'ipotesi dell'effettiva sussistenza di un credito lavoristico in capo al ricorrente,
l'esclusione integrale del credito in disamina”.
L'opposizione è affidata ai seguenti motivi:
- erronea qualificazione di come amministratore di fatto in Pt_1 quanto: l'attività assunta come sintomatica della qualifica di amministratore di fatto è in realtà l'attività tipica della qualifica di direttore generale formalmente rivestita da l'esistenza di una Pt_1 procura generale non determina in modo automatico in capo al procuratore la qualifica di amministratore di fatto ed anzi la esclude, poiché diversamente opinando ogni procuratore generale sarebbe un amministratore di fatto;
non vi è prova del compimento di atti tipici di natura gestionale;
la carica di amministratore di fatto non unico è cumulabile con l'attività di lavoratore subordinato;
- l'estraneità agli addebiti contestati e dunque l'infondatezza della eccezione di inadempimento e di compensazione;
ed in particolare: i) riguardo all'illecito realizzato dal dipendente scoperto Parte_4 nel novembre 2021 attraverso una rianalisi di tutti i “deal” caricati a sistema per la copertura del portafoglio dal rischio prezzo e consistito nell'inserimento a partire da fine maggio 2021 di “deal” falsi”, che modificavano le previsioni di margine di approvvigionamento del gas per il
2021 facendo apparire positivo anziché negativo”, gli organi di controllo della società controllante hanno immediatamente adottato tutte le iniziativa necessarie;
ii) con riferimento alla frode c.d. carosello commessa dalla controllata nell'ambito delle forniture del traffico “VOIP”, tale attività non destava alcuna ragione di sospetto.
Si è costituita la Curatela, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Il ricorso è infondato e va respinto
La domanda di ammissione al passivo ha ad oggetto i crediti maturati in virtù del rapporto di lavoro subordinato - con qualifica di dirigente ed incarico di responsabile dell'attività di gestione e approvvigionamento di energia elettrica e organizzazione dell'attività consortile e del coordinamento dei rapporti commerciali con clienti e gestione del personale dipendente - intrattenuto dal ricorrente con Controparte_2
.
[...]
La Curatela ha negato l'ammissione al passivo di detti crediti sul presupposto che il ricorrente non rivestisse il ruolo di lavoratore subordinato ma di amministratore di fatto della società.
Va preliminarmente rammentato che ricorre la figura dell'amministratore di fatto qualora “un soggetto — non formalmente investito della carica — si ingerisce egualmente nell'amministrazione, esercitando (di fatto) i poteri propri inerenti alla gestione della società. In particolare, può ritenersi sussistente la figura dell'amministratore di fatto qualora ricorrano le seguenti condizioni: 1) assenza di una efficace investitura assembleare;
2) attività esercitata (non occasionalmente ma) continuativamente;
3) funzioni riservate alla competenza degli amministratori di diritto;
4) autonomia decisionale (non necessariamente surrogatoria, ma almeno cooperativa non subordinata) rispetto agli amministratori di diritto”
(Tribunale Roma sez. XVI, 14/02/2022, (ud. 11/01/2022, dep. 14/02/2022).
Per quanto riguarda l'esercizio in fatto dei poteri tipici della carica, va osservato che “non occorre l'esercizio di "tutti" i poteri tipici dell'organo di gestione, ma è necessaria una significativa e continua attività gestoria, svolta cioè in modo non episodico od occasionale”
(Cassazione penale sez. III - 14/01/2025, n. 9130), valutata avendo riguardo agli “indicatori di capacità gestionale” (Cassazione penale sez.
IV - 20/02/2024, n. 12175) e ad “elementi sintomatici dell'inserimento organico di tale soggetto in qualunque settore gestionale dell'attività economica, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare” (Cassazione penale sez. V, 28/02/2024, n.16414).
Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, è possibile affermare la sussistenza della qualifica di amministratore di fatto in capo a Pt_1 sulla scorta dei seguenti elementi:
- l'insussistenza di un atto di investitura formale proveniente dalla assemblea dei soci. Il solo atto di investitura che rileva è all'evidenza quello che promana dall'organo deputato ad assumerlo, sicché, sotto tale profilo, non rivestono alcuna valenza le procure (2007-2014-2021) rilasciate in favore di;
Pt_1
- l'ampiezza dei poteri esercitati. , in data 27.12.2007, è stato Pt_1 nominato “procuratore generale” con poteri di: “a) compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione che rientrano nell'oggetto sociale, acquistare, vendere e permutare beni mobili, merci, materiali e attrezzature, sottoscrivere e presentare offerte e preventivi, determinando prezzi e condizioni di pagamento, concedere abbuoni, dilazioni e sconti, stipulare i contratti relativi alle operazioni di cui sopra, rilasciare quietanze liberatorie e discarichi;
b) effettuare trattative con gli istituti bancari, definendo le condizioni secondo le necessità della società; c) fare prelievi da conti correnti bancari della società fino al massimo scoperto concesso dagli istituti bancari, salvo eventuali temporanee eccedenze che alle banche piacesse concedere, firmando i relativi assegni bancari, che potranno venire emessi anche all'ordine proprio, nonché dare benestare agli estratti conto e controfirmare qualsiasi altro documento che potesse occorrere o venisse richiesto dagli istituti bancari;
d) compiere ogni operazione su titoli di credito, girare, presentare all'incasso, scontare e fare protestare effetti di commercio e cambiali. Il tutto con promessa di rato e valido sotto gli obblighi di legge”; in data 3.11.2014, è stato nominato “Procuratore Speciale” della società con attribuzione dei seguenti poteri “compiere tutti gli atti necessari a formalizzare la richiesta ed il relativo perfezionamento di fidi ordinari nei limiti e negli importi di volta in volta concordati con gli Istituti di credito fino alla concorrenza di euro 15.000.000,00. Il tutto dando fin d'ora per rato e valido il suo operato senza necessità di ulteriore conferma o ratifica e senza che possa mai essere eccepito insufficienza o indeterminatezza dei poteri”; ancora, in data 2.2.2021, è stato destinatario di una ulteriore procura speciale “affinché, in nome e per conto di essa società conferente, abbia a cedere a titolo oneroso, anche ai sensi degli artt. 1260 ss. cod. civ. ma comunque tramite appositi atti pubblici o scritture private autenticate, crediti fiscali in genere, ovvero di qualsiasi tipologia fiscale e per qualsiasi importo, anche in massa, ivi compresi i crediti IV, compiendo tutte le attività necessarie al riguardo (…). Per quanto occorrer possa, si precisa che restano ferme e invariate, e quindi non revocate né modificate dal presente atto, le procure già conferite al sig. (…) in data 27 dicembre 2007 (…) e Pt_1 in data 3 novembre 2014”. Ai compiti di cui alle procure testé rammentate, devono aggiungersi gli ulteriori compiti che risultano affidati a Pt_1 in particolare, egli rivestiva il ruolo di responsabile finanziario di
CURA CONSORZIO e CURA GAS & POWER (all. doc. n. 2 resistente, verbale CDA del 28.9.2021).
-la natura e tipologia dei poteri esercitati. I poteri conferiti attengono al contenuto tipico del potere esecutivo, e coprono aree strategiche dell'attività di impresa quali l'attività gestionale, finanziaria, produttiva, amministrativa, contrattuale, come si desume plasticamente dai poteri di cui alle procure ricordate;
- l'esistenza di autonomia gestionale nell'esercizio del potere. I poteri infatti di cui disponeva gli consentivano di occuparsi dell'intera Pt_1 gestione ordinaria della società, di fare prelievi dai conti correnti firmando i relativi assegni bancari che potevano essere emessi anche ad ordine proprio, di decidere l'esposizione finanziaria della società nei confronti degli istituti di credito sino all'importo massimo di 15.000.000 “senza necessità di ulteriore conferma o ratifica e senza che possa mai essere eccepito insufficienza o indeterminatezza dei poteri”, nonché di gestire le operazioni di cessione dell'IVA. L'esercizio in modo sostanzialmente autonomo dei poteri consente di escludere che l'attività prestata dal ricorrente possa essere ricondotta al modello di lavoro subordinato in quanto quest'ultimo, come è noto, presuppone un vincolo di subordinazione gerarchica e l'assoggettamento ad un potere di direzione e controllo che, nel caso di specie, non si riscontra.
- l'esercizio continuativo e non episodico di attività gestoria. In primo luogo, va evidenziato che ha goduto delle procure sopra dette - Pt_1
e quindi dei poteri sopra descritti – per un arco temporale estremamente ampio, considerato che la prima procura rilasciata in suo favore risale all'anno 2007 e la seconda al 2014. Inoltre, dall'esame dei verbali offerti in comunicazione (all. doc. nn. 3-4-5-6) emerge, in sostanza, che il operava concretamente alla stregua di un amministratore delegato Pt_1 che riferiva, aggiornava, relazionava al consiglio di amministrazione circa il complessivo andamento societario e le attività gestorie realizzate e da realizzare. In particolare, LEPORESI: nel Cda tenutosi il 10.4.2019, quale unico relatore, aggiorna i componenti del consiglio di amministrazione sulla predisposizione dei bilanci di gruppo dei bilanci di gruppo al
31/12/2018 e sull'andamento generale dello stesso nei vari settori di attività, con le proiezioni per tutto il 2019, ed inoltre fa presente la necessità di dotarsi di un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 231; nel Cda del 22 gennaio 2019, illustra gli obiettivi di budget del Gruppo del 2019 nonché la nuova organizzazione interna di
[...]
; nel Cda del 27 novembre 2018, spiega il perché è stato inserito CP_2 un determinato ordine del giorno;
nel Cda del 10 ottobre 2018, “illustra ai consiglieri il piano industriale del triennio 2019-2021 per il gruppo quindi per e per la controllata CURA Gas&Power” (cfr. CP_2 CP_2 doc. 6).
Da ultimo, va esclusa la possibilità di ammettere, nel caso in esame, la compresenza di attività di amministratore e di lavoratore subordinato riferibile al ruolo rivestito da poiché l'attività che si vorrebbe Pt_1 ricondurre all'una ed all'altra qualifica è sostanzialmente coincidente.
(“Le qualità di amministratore e lavoratore subordinato di una stessa società di capitali sono cumulabili purché si accerti l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale ed è altresì necessario che colui che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato fornisca la prova del vincolo di subordinazione e cioè dell'assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società” Cass. n. 9273/2019).
In definitiva, è possibile affermare che nonostante l'assunzione Pt_1 come dirigente nel 2002, ha svolto all'interno della società le funzioni di amministratore, assumendo in fatto la relativa qualifica. Il ricorso va pertanto rigettato.
Ogni altra questione assorbita.
Le spese di lite vanno liquidate come da dispositivo (valori prossimi ai medi fase studio e introduttiva, minimi per la fase di discussione, attesa l'attività difensiva espletata).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) RESPINGE il ricorso proposto da;
Parte_1
b) condanna alla refusione delle spese di lite sostenute Parte_1 dalla resistente, liquidate in € 8.000 per compensi, oltre 15%, iva e cpa come e se dovute per legge.
Si comunichi.
Ravenna, 06/09/2025
Il Presidente
Giovanni Trerè
Il Giudice est.
Fabrizio Valloni
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
N. R.G. 1742/2024
Nelle persone dei magistrati
Dott. Giovanni Trerè, Presidente;
Dott. Massimo Vicini, Giudice;
Dott. Fabrizio Valloni, Giudice relatore;
All'esito dell'udienza del 28.5.2025, ha emesso il seguente
DECRETO
( ) difeso dall'avv. Livio Matassa del foro Parte_1 C.F._1 di Bologna RICORRENTE
E
Curatela Liquidazione giudiziale CP_1 Controparte_2
) difesa dai prof. Avv. VINCENZO CARIDI e
[...] P.IVA_1
DANIELE VATTERMOLI RESISTENTE
***
ha proposto opposizione avverso l'esclusione dallo stato Parte_1 passivo della Liquidazione Giudiziale di Controparte_3
del complessivo credito di € 461.615,39, maturato in ragione
[...] del rapporto di lavoro subordinato con qualifica di dirigente.
Di seguito la motivazione dell'esclusione: “Il G.D. Preso atto, dispone come segue: Relativamente al cron. nr. 110, relativo alla posizione Leporesi Si conferma la proposta di esclusione totale formulata dalla curatela. Deve escludersi il credito in ragione della natura simulata del rapporto lavorativo dirigenziale, e quindi della sua nullità, avendo il concretamente posto in essere attività di amministratore (di Pt_1 diritto o di fatto) della Società, come confermato altresì dall'ampiezza delle procure allo stesso rilasciate nel 2007 e nel 2014 nonché della propria posizione di Amministratore Delegato della partecipata operativa
C.U.RA. Gas & Power s.r.l., attesa la gestione accentrata del Pt_2 nell'alveo delle determinazioni strategiche e/o di dettaglio formalmente assunte nella sede consiliare di C.U.RA Consorzio scarl anche per la controllata, sempre con l'intervento determinante dello stesso;
Pt_1
Su tale punto, non appaiono convincenti le opposte deduzioni del ricorrente, in quanto l'ampiezza della procura generale («a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione che rientrano nell'oggetto sociale, acquistare, vendere e permutare beni mobili, merci, materiali e attrezzature, sottoscrivere e presentare offerte e preventivi, determinando prezzi e condizioni di pagamento, concedere abbuoni, dilazioni e sconti, stipulare i contratti relativi alle operazioni di cui sopra, rilasciare quietanze liberatorie e discarichi;
b) effettuare trattative con gli istituti bancari, definendo le condizioni secondo le necessità della società; c) fare prelievi da conti correnti bancari della società fino al massimo scoperto concesso dagli istituti bancari, salvo eventuali temporanee eccedenze che alle banche piacesse concedere, firmando i relativi assegni bancari, che potranno venire emessi anche all'ordine proprio, nonché dare benestare agli estratti conto e controfirmare qualsiasi altro documento che potesse occorrere o venisse richiesto dagli istituti bancari;
d) compiere ogni operazione su titoli di credito, girare, presentare all'incasso, scontare e fare protestare effetti di commercio e cambiali. Il tutto con promessa di rato e valido sotto gli obblighi di legge»), il fatto che la stessa sia stata esercitata continuativamente a far data dal 2007 e che sia stata pure accompagnata da addenda, di tipo speciale (nel 2014 e nel 2021), atte a conferire allo stesso ricorrente:
a) potere di impegno finanziario della società verso banche fino a €
15.000.000,00, con clausola di rato e valido, "senza necessità di ulteriore conferma o ratifica e senza che possa mai essere eccepito insufficienza o indeterminatezza dei poteri».; b) potere di cessione dei crediti fiscali;
tali circostanze offrono evidenza dell'affidamento, in via di fatto, dell'intera gestione ordinaria dell'impresa, quanto meno sul fronte della gestione esecutiva. Ma, può soggiungersi, risultano pure ingerenze considerevoli su altri e significativi fronti, più propriamente organizzativi (es. predisposizione dei modelli organizzativi ex D.lgs
231/2001 - verbale del 10.04.2019; predisposizione del piano industriale triennio 2019-2021 per il Gruppo Cura- verbale del 10.10.2018).
In via subordinata, ovvero pur assumendo come effettivo il rapporto dirigenziale, il credito può essere escluso, anche ai sensi dell'art. 2396
c.c., atteso il concreto svolgimento del rapporto e le numerose deleghe allo stesso rilasciate ad hoc dal Consiglio per l'attuazione di attività pianificate ed organizzate dallo stesso con conseguente Pt_1 inadempimento del medesimo alle obbligazioni gravanti ex lege e/o per contratto sul medesimo, anche in termini di mancato approntamento di adeguati assetti organizzativi per le società di tutto il Gruppo, di per sé comportante ai sensi dell'art. 1460 c.c. il venir meno del diritto a qualsivoglia preteso corrispettivo.
Ad ogni buon conto, l'asserito credito vantato dal ricorrente deve escludersi, in ogni caso, in ragione della compensabilità, propria e/o impropria, con il maggior danno cagionato alla Società, anche ai sensi dell'art. 2497 comma 2 c.c., dal medesimo creditore nell'ambito dell'attività dallo stesso posta in essere in esecuzione del complesso rapporto, in qualsiasi modo qualificabile ove, anche a tutto voler concedere, risulterebbero inscindibili i profili esecutivi relativi alle funzioni gestorie e lavorative, attribuendo alla relazione carattere comunque "unitario".
Sul punto, può in via preliminare osservarsi che non sussiste riserva di giurisdizione in capo al c.d. Tribunale delle Imprese, essendo pacifico in giurisprudenza che la deduzione di fatti estintivi dell'altrui pretesa debba farsi nell'esclusiva sede fallimentare, senza che da ciò possano derivare interferenze con la sfera cognitoria propria del giudizio di responsabilità, il quale ultimo - in caso di sua instaurazione anteriore alla definizione del procedimento di verifica - dovrebbe al più essere sospeso ex art. 295 c.p.c. (Cass.0394/2021; Cass. 3804/2022).
Sfugge, inoltre, il rilievo della natura "di massa" delle azioni di responsabilità del curatore, per inferirne la natura "di massa" del credito da esse scaturito e la non compensabilità con quello di cui è chiesto l'accertamento in questa sede. Sul punto può essere sufficiente rilevare che, ai fini della reciprocità ex art. 1241 c.c., 155 CCI, è necessario e sufficiente che i crediti posti in compensazione siano sorti anteriormente all'apertura della LG, e non pare revocabile in dubbio che il credito risarcitorio eccepito in compensazione trovi fonte in condotte del ricorrente anteriori all'apertura della LG;
e che pertanto, indipendentemente dalla qualificazione delle corrispondenti azioni, esso non costituisca credito "di massa", nell'accezione fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass. SS.UU. 775/2019 e ss. conf.; accezione e qualificazione riconosciute, ad esempio, al credito restitutorio sorto per il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria in sede fallimentare).
Pacifica, peraltro, in giurisprudenza, la formulazione dell'eccezione riconvenzionale di compensazione in casi consimili (Cfr. Cass. 26518/2019).
Quanto al merito, si confermano le valutazioni operate dai curatori, circa la responsabilità risarcitoria da imputarsi al ricorrente, quale amministratore di fatto della società ed effettivo dominus CP_2 dell'intero gruppo, e quindi ex art. 2497 c.c., e ciò sia quanto alle condotte di frode commesse dal dipendente (che potevano essere Pt_3 evitate o mitigate attraverso la predisposizione di adeguati assetti organizzativi); sia quanto alla complessiva frode c.d. OI (che avrebbe potuto, tra gli altri, essere evitata adottando efficaci modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001). In ogni caso, si tratta di deduzioni sufficientemente precise e, salva la necessaria specificazione allegatoria e probatoria da svolgersi nelle competenti sedi giudiziarie per il riconoscimento del maggior danno cagionato alla società ed ai creditori, appaiono in questa sede idonee ad arrestare l'altrui pretesa.
In conclusione, la complessiva eccezione di compensazione, ferma la prioritaria esclusione del credito per la simulazione assoluta del rapporto di lavoro, appare fondata e idonea a legittimare, pur nell'ipotesi dell'effettiva sussistenza di un credito lavoristico in capo al ricorrente,
l'esclusione integrale del credito in disamina”.
L'opposizione è affidata ai seguenti motivi:
- erronea qualificazione di come amministratore di fatto in Pt_1 quanto: l'attività assunta come sintomatica della qualifica di amministratore di fatto è in realtà l'attività tipica della qualifica di direttore generale formalmente rivestita da l'esistenza di una Pt_1 procura generale non determina in modo automatico in capo al procuratore la qualifica di amministratore di fatto ed anzi la esclude, poiché diversamente opinando ogni procuratore generale sarebbe un amministratore di fatto;
non vi è prova del compimento di atti tipici di natura gestionale;
la carica di amministratore di fatto non unico è cumulabile con l'attività di lavoratore subordinato;
- l'estraneità agli addebiti contestati e dunque l'infondatezza della eccezione di inadempimento e di compensazione;
ed in particolare: i) riguardo all'illecito realizzato dal dipendente scoperto Parte_4 nel novembre 2021 attraverso una rianalisi di tutti i “deal” caricati a sistema per la copertura del portafoglio dal rischio prezzo e consistito nell'inserimento a partire da fine maggio 2021 di “deal” falsi”, che modificavano le previsioni di margine di approvvigionamento del gas per il
2021 facendo apparire positivo anziché negativo”, gli organi di controllo della società controllante hanno immediatamente adottato tutte le iniziativa necessarie;
ii) con riferimento alla frode c.d. carosello commessa dalla controllata nell'ambito delle forniture del traffico “VOIP”, tale attività non destava alcuna ragione di sospetto.
Si è costituita la Curatela, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Il ricorso è infondato e va respinto
La domanda di ammissione al passivo ha ad oggetto i crediti maturati in virtù del rapporto di lavoro subordinato - con qualifica di dirigente ed incarico di responsabile dell'attività di gestione e approvvigionamento di energia elettrica e organizzazione dell'attività consortile e del coordinamento dei rapporti commerciali con clienti e gestione del personale dipendente - intrattenuto dal ricorrente con Controparte_2
.
[...]
La Curatela ha negato l'ammissione al passivo di detti crediti sul presupposto che il ricorrente non rivestisse il ruolo di lavoratore subordinato ma di amministratore di fatto della società.
Va preliminarmente rammentato che ricorre la figura dell'amministratore di fatto qualora “un soggetto — non formalmente investito della carica — si ingerisce egualmente nell'amministrazione, esercitando (di fatto) i poteri propri inerenti alla gestione della società. In particolare, può ritenersi sussistente la figura dell'amministratore di fatto qualora ricorrano le seguenti condizioni: 1) assenza di una efficace investitura assembleare;
2) attività esercitata (non occasionalmente ma) continuativamente;
3) funzioni riservate alla competenza degli amministratori di diritto;
4) autonomia decisionale (non necessariamente surrogatoria, ma almeno cooperativa non subordinata) rispetto agli amministratori di diritto”
(Tribunale Roma sez. XVI, 14/02/2022, (ud. 11/01/2022, dep. 14/02/2022).
Per quanto riguarda l'esercizio in fatto dei poteri tipici della carica, va osservato che “non occorre l'esercizio di "tutti" i poteri tipici dell'organo di gestione, ma è necessaria una significativa e continua attività gestoria, svolta cioè in modo non episodico od occasionale”
(Cassazione penale sez. III - 14/01/2025, n. 9130), valutata avendo riguardo agli “indicatori di capacità gestionale” (Cassazione penale sez.
IV - 20/02/2024, n. 12175) e ad “elementi sintomatici dell'inserimento organico di tale soggetto in qualunque settore gestionale dell'attività economica, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare” (Cassazione penale sez. V, 28/02/2024, n.16414).
Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, è possibile affermare la sussistenza della qualifica di amministratore di fatto in capo a Pt_1 sulla scorta dei seguenti elementi:
- l'insussistenza di un atto di investitura formale proveniente dalla assemblea dei soci. Il solo atto di investitura che rileva è all'evidenza quello che promana dall'organo deputato ad assumerlo, sicché, sotto tale profilo, non rivestono alcuna valenza le procure (2007-2014-2021) rilasciate in favore di;
Pt_1
- l'ampiezza dei poteri esercitati. , in data 27.12.2007, è stato Pt_1 nominato “procuratore generale” con poteri di: “a) compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione che rientrano nell'oggetto sociale, acquistare, vendere e permutare beni mobili, merci, materiali e attrezzature, sottoscrivere e presentare offerte e preventivi, determinando prezzi e condizioni di pagamento, concedere abbuoni, dilazioni e sconti, stipulare i contratti relativi alle operazioni di cui sopra, rilasciare quietanze liberatorie e discarichi;
b) effettuare trattative con gli istituti bancari, definendo le condizioni secondo le necessità della società; c) fare prelievi da conti correnti bancari della società fino al massimo scoperto concesso dagli istituti bancari, salvo eventuali temporanee eccedenze che alle banche piacesse concedere, firmando i relativi assegni bancari, che potranno venire emessi anche all'ordine proprio, nonché dare benestare agli estratti conto e controfirmare qualsiasi altro documento che potesse occorrere o venisse richiesto dagli istituti bancari;
d) compiere ogni operazione su titoli di credito, girare, presentare all'incasso, scontare e fare protestare effetti di commercio e cambiali. Il tutto con promessa di rato e valido sotto gli obblighi di legge”; in data 3.11.2014, è stato nominato “Procuratore Speciale” della società con attribuzione dei seguenti poteri “compiere tutti gli atti necessari a formalizzare la richiesta ed il relativo perfezionamento di fidi ordinari nei limiti e negli importi di volta in volta concordati con gli Istituti di credito fino alla concorrenza di euro 15.000.000,00. Il tutto dando fin d'ora per rato e valido il suo operato senza necessità di ulteriore conferma o ratifica e senza che possa mai essere eccepito insufficienza o indeterminatezza dei poteri”; ancora, in data 2.2.2021, è stato destinatario di una ulteriore procura speciale “affinché, in nome e per conto di essa società conferente, abbia a cedere a titolo oneroso, anche ai sensi degli artt. 1260 ss. cod. civ. ma comunque tramite appositi atti pubblici o scritture private autenticate, crediti fiscali in genere, ovvero di qualsiasi tipologia fiscale e per qualsiasi importo, anche in massa, ivi compresi i crediti IV, compiendo tutte le attività necessarie al riguardo (…). Per quanto occorrer possa, si precisa che restano ferme e invariate, e quindi non revocate né modificate dal presente atto, le procure già conferite al sig. (…) in data 27 dicembre 2007 (…) e Pt_1 in data 3 novembre 2014”. Ai compiti di cui alle procure testé rammentate, devono aggiungersi gli ulteriori compiti che risultano affidati a Pt_1 in particolare, egli rivestiva il ruolo di responsabile finanziario di
CURA CONSORZIO e CURA GAS & POWER (all. doc. n. 2 resistente, verbale CDA del 28.9.2021).
-la natura e tipologia dei poteri esercitati. I poteri conferiti attengono al contenuto tipico del potere esecutivo, e coprono aree strategiche dell'attività di impresa quali l'attività gestionale, finanziaria, produttiva, amministrativa, contrattuale, come si desume plasticamente dai poteri di cui alle procure ricordate;
- l'esistenza di autonomia gestionale nell'esercizio del potere. I poteri infatti di cui disponeva gli consentivano di occuparsi dell'intera Pt_1 gestione ordinaria della società, di fare prelievi dai conti correnti firmando i relativi assegni bancari che potevano essere emessi anche ad ordine proprio, di decidere l'esposizione finanziaria della società nei confronti degli istituti di credito sino all'importo massimo di 15.000.000 “senza necessità di ulteriore conferma o ratifica e senza che possa mai essere eccepito insufficienza o indeterminatezza dei poteri”, nonché di gestire le operazioni di cessione dell'IVA. L'esercizio in modo sostanzialmente autonomo dei poteri consente di escludere che l'attività prestata dal ricorrente possa essere ricondotta al modello di lavoro subordinato in quanto quest'ultimo, come è noto, presuppone un vincolo di subordinazione gerarchica e l'assoggettamento ad un potere di direzione e controllo che, nel caso di specie, non si riscontra.
- l'esercizio continuativo e non episodico di attività gestoria. In primo luogo, va evidenziato che ha goduto delle procure sopra dette - Pt_1
e quindi dei poteri sopra descritti – per un arco temporale estremamente ampio, considerato che la prima procura rilasciata in suo favore risale all'anno 2007 e la seconda al 2014. Inoltre, dall'esame dei verbali offerti in comunicazione (all. doc. nn. 3-4-5-6) emerge, in sostanza, che il operava concretamente alla stregua di un amministratore delegato Pt_1 che riferiva, aggiornava, relazionava al consiglio di amministrazione circa il complessivo andamento societario e le attività gestorie realizzate e da realizzare. In particolare, LEPORESI: nel Cda tenutosi il 10.4.2019, quale unico relatore, aggiorna i componenti del consiglio di amministrazione sulla predisposizione dei bilanci di gruppo dei bilanci di gruppo al
31/12/2018 e sull'andamento generale dello stesso nei vari settori di attività, con le proiezioni per tutto il 2019, ed inoltre fa presente la necessità di dotarsi di un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 231; nel Cda del 22 gennaio 2019, illustra gli obiettivi di budget del Gruppo del 2019 nonché la nuova organizzazione interna di
[...]
; nel Cda del 27 novembre 2018, spiega il perché è stato inserito CP_2 un determinato ordine del giorno;
nel Cda del 10 ottobre 2018, “illustra ai consiglieri il piano industriale del triennio 2019-2021 per il gruppo quindi per e per la controllata CURA Gas&Power” (cfr. CP_2 CP_2 doc. 6).
Da ultimo, va esclusa la possibilità di ammettere, nel caso in esame, la compresenza di attività di amministratore e di lavoratore subordinato riferibile al ruolo rivestito da poiché l'attività che si vorrebbe Pt_1 ricondurre all'una ed all'altra qualifica è sostanzialmente coincidente.
(“Le qualità di amministratore e lavoratore subordinato di una stessa società di capitali sono cumulabili purché si accerti l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale ed è altresì necessario che colui che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato fornisca la prova del vincolo di subordinazione e cioè dell'assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società” Cass. n. 9273/2019).
In definitiva, è possibile affermare che nonostante l'assunzione Pt_1 come dirigente nel 2002, ha svolto all'interno della società le funzioni di amministratore, assumendo in fatto la relativa qualifica. Il ricorso va pertanto rigettato.
Ogni altra questione assorbita.
Le spese di lite vanno liquidate come da dispositivo (valori prossimi ai medi fase studio e introduttiva, minimi per la fase di discussione, attesa l'attività difensiva espletata).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) RESPINGE il ricorso proposto da;
Parte_1
b) condanna alla refusione delle spese di lite sostenute Parte_1 dalla resistente, liquidate in € 8.000 per compensi, oltre 15%, iva e cpa come e se dovute per legge.
Si comunichi.
Ravenna, 06/09/2025
Il Presidente
Giovanni Trerè
Il Giudice est.
Fabrizio Valloni