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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/03/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3333/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3333/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PUGGIOLI Parte_1 C.F._1
LAURA, elettivamente domiciliato in VIA AMENDOLA, 8 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. PUGGIOLI LAURA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. MONARI GABRIELE, elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO, 25 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. MONARI GABRIELE
CONVENUTO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. PENNICA CP_2 C.F._2
GIOVANNI elettivamente domiciliato in PIAZZA DE'CELESTINI 3 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. PENNICA GIOVANNI
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. GOTTI Controparte_3 P.IVA_2
CRISTIANO elettivamente domiciliato in VIA SAN DONATO 116/M 40057 GRANAROLO DELL'EMILIA presso il difensore avv. GOTTI CRISTIANO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni che si riportano.
Per Parte_1
“In via pregiudiziale/ preliminare: dichiarare l'illegittimità/ la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e, dunque, revocarlo per improponibilità della domanda pagina 1 di 19 avendo il Condominio opposto, antecedentemente all'emissione del provvedimento opposto, già rinunciato alla relativa azione ed essendosi precluso ogni attività giurisdizionale sulla medesima ragione e domanda.
Nel merito: in via principale: previo accertamento e declaratoria della nullità della delibera assembleare del
11.05.21 per tutti i motivi esposti in narrativa della memoria autorizzata ex art. 183 cpc sesto comma
n. 2 e anche dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ( 2 2a,2b,2c) e/o anche per uno solo dei suddetti motivi, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto illegittimo nullo
e/o annullabile e/ inefficace anche per difetto dei presupposti di legge e, pertanto, dichiarare la non debenza delle somme ivi ingiunte in quanto anche da ritenere, in via definitiva, a carico del
opposto (escluso il condomino sig. quale danno risarcibile al sig. da parte CP_1 Pt_1 Pt_1 del medesimo come conseguenza diretta ed immediata della delibera assembleare nulla;
CP_1 sempre in via principale: previo accertamento e declaratoria del grave inadempimento della impresa appaltatrice dei lavori di ristrutturazione straordinaria nel Condominio opposto, impresa
[...]
per le ragioni dettagliate in narrativa della memoria autorizzata ex art. 183 cpc Controparte_3 sesto comma n. 2 e anche dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo al punto 3, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto illegittimo nullo e/o annullabile e/ inefficace anche per difetto dei presupposti di legge e, pertanto, dichiarare la non debenza delle somme ivi ingiunte in quanto da ritenere, in via definitiva, a carico del opposto ( escludo il condomino sig. quale CP_1 Pt_1 danno risarcibile al sig. da parte del medesimo Condominio opposto come conseguenza Pt_1 immediata e diretta per avere il Condominio opposto contratto un debito per le parti comuni in violazione di legge e per non essersi attivato per eliminarlo stante l'inadempimento della impresa appaltatrice.
In via istruttoria: si insiste sull'ammissione di CTU anche relativamente ai quesiti sulle opere di ristrutturazione ivi compresi quelli relativi ai bonus, nonché prevedendo che la CTU sui quesiti relativi alle tabelle millesimali venga effettuata anche tenuto conto dei doc. n. 1 e 2 allegati alla memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c., così come richiesta nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 di parte attrice e nell'istanza depositata in data 06.06.24 da parte attrice”.
Per Controparte_1
“A) nei confronti dell'attore in opposizione sig. Parte_1
- in via preliminare, respingere l'istanza avversaria di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto non sussistendone i presupposti di legge;
- in via pregiudiziale di rito, dichiarare inammissibili le domande e le azioni avversarie sia di opposizione al decreto che di impugnazione della delibera condominiale dell'11 maggio 2021 (e di conseguenza altresì quella collegata di richiesta danni), in particolare, per quanto dedotto al punto n.
2 della comparsa di costituzione e risposta per il Condominio opposto (ovvero, per intervenuta decadenza della proponibilità dell'impugnativa ex art.1137 c.c.), oltre che per difetto di interesse ad agire dell'Opponente, stante l'irrilevanza per il medesimo dei profili fiscali/tributari afferenti il bonus deliberato, non avendo il medesimo optato per lo sconto in fattura e/o la cessione del credito (punto 5 della suddetta comparsa); pagina 2 di 19 - nel merito, in via principale, dichiarare legittimo e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto e/o, comunque, respingere tutte le domande, richieste ed istanze avversarie in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate;
in ogni caso, dichiarare dovuta da parte del sig. al la somma Parte_1 Controparte_4 CP_1 capitale di cui all'ingiunzione di pagamento opposta, ovvero € 114.768,00, sussistendone i presupposti di legge (se del caso anche ex art. 2043 c.c.);
- sempre nel merito, in via principale, considerata la necessità della chiamata in causa da parte dell'odierno Condominio opposto della e del geom. Controparte_3 CP_2
(derivata in via diretta ed esclusiva dalle relative contestazioni avanzate in atto di opposizione dal sig.
, nell'ipotesi in cui, all'esito della presente lite, tali contestazioni dell'Opponente Parte_1 risultassero in tutto o in parte infondate, condannare quest'ultimo alla refusione delle spese e dei compensi del giudizio sia relativi alla difesa sostenuta dal avverso detti chiamati in causa, CP_1 sia alle difese di entrambi detti soggetti (qualora i relativi importi venissero liquidati in sentenza, eventualmente anche solo in via di anticipazione, a carico del Condominio chiamante), oltre che del procedimento di conciliazione cui anche quest'ultimi sono stati invitati;
- nel merito, in via riconvenzionale, dichiarare nella fattispecie sussistenti i presupposti per
l'applicazione dell'art. 843 c.c. (in particolare, per quanto indicato al punto n. 4 della comparsa di costituzione e risposta per il convenuto in opposizione) e, conseguentemente, condannare CP_1 il sig. a consentire l'accesso alla sua proprietà esclusiva al fine dell'installazione del Parte_1 ponteggio necessario alle opere di cui è causa, se del caso, con indicazione dell'ammontare della relativa indennità prevista dalla norma;
sempre in via riconvenzionale, dichiarare tenuto il sig. a tenere sollevato ed indenne Parte_1 il Condominio committente l'appalto di cui è causa nei confronti della e/o del Controparte_3
GEOM. per ogni possibile onere e/o danno che dovesse essere chiamato a sostenere CP_2
e/o rifondere agli stessi, quindi con condanna del sig. a pagare direttamente a quest'ultimi tali Pt_1 oneri, nell'eventualità e nella misura in cui ciò possa risultare all'esito del giudizio essere dipeso da suo fatto e colpa, in particolare ma non solo, per eventuali ritardi nell'esecuzione dell'appalto di cui è causa (tra cui, ma non solo, la refusione direttamente alla delle penali Controparte_3 contrattuali collegate a tale eventuale ritardo, se del caso, maturate a favore di quest'ultima).
In ogni caso, con riserva di richiesta danni, diretti ed indiretti, materiali e morali, in altro separato giudizio (considerata l'attuale impossibilità di conoscerne l'eventuale esatto ammontare), nella denegata ipotesi in cui, stante l'odierna infondata opposizione, i lavori appaltati di cui è lite non si potessero più effettuare usufruendo del bonus deliberato dall'assemblea dell'11 maggio 2021, causa l'intervenuta decadenza dal termine temporale e/o di altre previsioni di cui alla normativa di riferimento di detto bonus.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio di opposizione, (oltre rimb. forf. spese generali, C.P.A. ed IVA, nella misura di legge), nonché con refusione dei compensi e degli oneri attinenti il procedimento di media-conciliazione prodromico all'odierno giudizio (con riserva di produzione, nei termini di legge, dei relativi giustificativi di spesa: ovvero, la fattura dei compensi legali dell'avv. Gabriele MO e quella dell'Organismo di mediazione).
pagina 3 di 19 B) Nei confronti della chiamata in causa in persona del suo L.R. in Controparte_3 carica (per le attribuzioni, incarichi e relative responsabilità dipendenti dall'appalto di causa): nel merito, in via principale,
- dichiararla tenuta e conseguentemente condannarla, in via esclusiva e/o alternativa e/o solidale con le altre parti del giudizio, a tenere sollevato ed indenne il convenuto da tutte le richieste e CP_1 le domande di parte Opponente, quindi, tra l'altro, a sostenere e rifondere direttamente a quest'ultima tutte le somme che, a qualsiasi titolo, dovessero eventualmente risultare essere dovute al sig. in dipendenza dell'odierno giudizio, se ed in quanto collegate all'eventualmente Parte_1 accertato inadempimento al contratto d'appalto ed alle norme di legge vigenti in materia da parte della stessa Controparte_3
- condannarla inoltre a rifondere al quanto, se del caso, risulterà Controparte_5 al medesimo dovuto all'esito del giudizio, per i vizi e gli inadempimenti, totali e/o parziali, inerenti l'esecuzione dell'opera appaltata (se già accertati nella presente lite) o con riserva di richiederli in separato altro giudizio (qualora tale accertamento non fosse risultato possibile nell'odierna causa);
- respingere la domanda riconvenzionale dalla stessa proposta in comparsa di costituzione risposta;
- nel merito, in via subordinata, nella denegata, non creduta, ipotesi di accertamento di un concorso di colpa tra il convenuto in opposizione e la relativamente ai CP_1 Controparte_3 danni ed inadempimenti contestati in atti dal sig. condannarla, in via solidale, a Parte_1 rifondere direttamente a parte attrice in opposizione le somme che risultassero alla stessa dovute in base all'eventualmente accertato suo grado di responsabilità, oltre che a rifondere al CP_1 quanto questi, se del caso, sarà chiamato ad anticipare all'Opponente per la propria quota/parte di responsabilità (stante l'eventualmente accertata solidarietà passiva tra convenuti).
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed IVA
(da applicarsi come per legge), nonché dei compensi ed oneri attinenti la fase della media- conciliazione prodromica all'odierno giudizio (sempre oltre accessori di legge).
C) Nei confronti del chiamato in causa geom. (per le attribuzioni, incarichi e CP_2 relative responsabilità quale nominato D.L. e Coordinatore dell'esecuzione (incarico quest'ultimo comprensivo altresì del coordinamento e della progettazione), oltre che quale redattore delle tabelle millesimali contestate in atti dall'Opponente: nel merito, in via principale,
- dichiararlo tenuto e conseguentemente condannarlo, in via esclusiva e/o alternativa e/o solidale con le altre parti del giudizio, a tenere sollevato ed indenne il convenuto da tutte le richieste e CP_1 le domande di parte attrice in opposizione, quindi, tra l'altro, a sostenere e rifondere direttamente al sig. tutte le somme che, a qualsiasi titolo, dovessero eventualmente risultare essergli Parte_1 dovute in dipendenza dell'odierno giudizio, se ed in quanto collegate all'eventualmente accertato inadempimento e/o negligenza da parte del geom. nell'adempimento all'incarico CP_2 professionale intercorso con il in riferimento all'appalto di cui è causa ed alle norme di CP_1 legge vigenti in materia, oltre che nella sua qualità di redattore delle tabelle millesimali contestate in atti dall'Opponente;
- condannarlo inoltre a rifondere al i danni che, se del caso, Controparte_5 risulteranno dovuti all'esito del giudizio in riferimento agli inadempimenti inerenti le attività pagina 4 di 19 professionali dal medesimo espletate in relazione alla redazione delle suddette tabelle millesimali ed all'appalto di cui è causa, nella misura in cui tali inadempimenti non consentano di ritenere le stesse eseguite secondo le regole di diligenza professionale in materia e/o secondo diritto (se tali danni verranno accertati già nella presente lite) o con riserva di richiederli in separato altro giudizio
(qualora tale accertamento non fosse risultato possibile nell'odierna causa);
- respingere la domanda riconvenzionale dallo stesso proposta in comparsa di costituzione risposta;
nel merito, in via subordinata, nella denegata, non creduta, ipotesi di accertamento di un concorso di colpa tra il convenuto in opposizione ed il geom. relativamente ai danni CP_1 CP_2 ed agli inadempimenti contestati in atti dal sig. condannarlo, in via solidale, a Parte_1 rifondere direttamente a parte attrice in opposizione le somme che risultassero alla stessa dovute in base all'eventualmente accertato suo grado di responsabilità, oltre che a rifondere al CP_1 quanto questi, se del caso, sarà chiamato ad anticipare a favore dell'Opponente per la propria quota/parte di responsabilità (stante l'eventualmente accertata solidarietà passiva tra convenuti);
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed IVA
(da applicarsi come per legge), nonché dei compensi ed oneri attinenti la fase della media- conciliazione prodromica all'odierno giudizio (sempre oltre accessori di legge). IN VIA ISTRUTTORIA, considerate le contestazioni avversarie relativamente all'effettuazione dell'appalto contenute nell'atto di citazione in opposizione e la richiesta di adempimento e di risoluzione del contratto d'appalto del 15 giugno 2022 (all. 14 della comparsa di costituzione e risposta per il Condominio opposto), quanto alle eventuali responsabilità nella gestione dell'appalto Cont da parte dell'impresa e/o del D.L./Coordinatore per l'esecuzione (incarico Controparte_3 quest'ultimo comprensivo altresì del coordinamento e della progettazione) geom. si CP_2 chiede all'Ill.mo Giudice adito, se del caso, valuti di:
- disporre apposita C.T.U. la quale (preliminarmente esaminati gli atti/documenti di causa e lo stato dei luoghi, nonché assunte le necessarie informazioni presso gli Enti/Organi amministrativi che, a qualsiasi titolo, siano stati interessati dalla ristrutturazione di cui è causa) accerti l'ex adverso contestata mancata ultimazione a regola d'arte delle opere di cui è causa, l'eventuale sussistenza degli inadempimenti e dei vizi/difetti lamentati in atti e le relative responsabilità, distinguendole in base all'individuazione del rispettivo grado concorsuale di responsabilità tra l'Impresa appaltatrice
[...] ed il D.L./Coordinatore per l'esecuzione geom. oltre che, Controparte_3 CP_2 individuate le modalità per il completamento a regola d'arte dell'opera, per l'eliminazione dei vizi/difetti della stessa e per l'adempimento degli obblighi contrattuali e di legge di cui si controverte in giudizio, ne quantifichi i relativi costi, ivi comprese le eventuali penali contrattuali, se del caso, maturate rispettivamente a favore del Committente l'appalto e dell'Appaltatrice;
- in caso di perdurante eccezione da parte dell'Opponente sul punto (nel qual caso, pare congruo e corretto che le relative anticipazioni di spesa siano poste a carico di chi contesta), disporre apposita
C.T.U. che accerti la presenza nella fattispecie di cui è causa della sussistenza dei requisiti di legge volti al conseguimento del dei bonus fiscali oggetto della delibera impugnata;
- qualora il sig. persista nell'obiettare (nel qual caso, pure, si chiede che le relative Parte_1 anticipazioni siano a carico di chi obietta) circa la necessità che per il completamento delle opere appaltate di cui è causa (per quanto precisato nella comparsa di costituzione e risposta per il pagina 5 di 19 Condominio convenuto in opposizione ex art. 843 c.c.) si renda necessario accedere alla sua proprietà esclusiva per l'apposizione di apposito ponteggio, disporre apposita C.T.U. che, previa verifica dello stato dei luoghi, confermi tale necessità tecnica, anche in una logica costi/benefici.
- disporre apposita C.T.U. la quale (preliminarmente esaminati gli atti/documenti di causa e lo stato dei luoghi, nonché assunte le necessarie informazioni presso gli Enti/Organi amministrativi che, a qualsiasi titolo, siano stati interessati dalla ristrutturazione di cui è causa) accerti l'ex adverso contestata mancata ultimazione a regola d'arte delle opere di cui è causa, l'eventuale sussistenza degli inadempimenti e dei vizi/difetti lamentati in atti e le relative responsabilità, distinguendole in base all'individuazione del rispettivo grado concorsuale di responsabilità tra l'Impresa appaltatrice
[...] ed il D.L./Coordinatore per l'esecuzione geom. oltre che, Controparte_3 CP_2 individuate le modalità per il completamento a regola d'arte dell'opera, per l'eliminazione dei vizi/difetti della stessa e per l'adempimento degli obblighi contrattuali e di legge di cui si controverte in giudizio, ne quantifichi i relativi costi, ivi comprese le eventuali penali contrattuali, se del caso, maturate rispettivamente a favore del Committente l'appalto e dell'Appaltatrice;
- in caso di perdurante eccezione da parte dell'Opponente sul punto (nel qual caso, pare congruo e corretto che le relative anticipazioni di spesa siano poste a carico di chi contesta), disporre apposita
C.T.U. che accerti la presenza nella fattispecie di cui è causa della sussistenza dei requisiti di legge volti al conseguimento del dei bonus fiscali oggetto della delibera impugnata;
- qualora il sig. persista nell'obiettare (nel qual caso, pure, si chiede che le relative Parte_1 anticipazioni siano a carico di chi obietta) circa la necessità che per il completamento delle opere appaltate di cui è causa (per quanto precisato nella comparsa di costituzione e risposta per il
Condominio convenuto in opposizione ex art. 843 c.c.) si renda necessario accedere alla sua proprietà esclusiva per l'apposizione di apposito ponteggio, disporre apposita C.T.U. che, previa verifica dello stato dei luoghi, confermi tale necessità tecnica, anche in una logica costi/benefici.
Per CP_2
“in via principale, rigettare le domande da chiunque formulate nei confronti del Geom. in CP_2 quanto infondate sia in fatto che in diritto, generiche, e, comunque, carenti di prova;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto del Geom. al pagamento dei propri CP_2 compensi professionali e, conseguentemente, condannare il alla Controparte_5 corresponsione in suo favore dell'importo di € 2.700,00 oltre oneri di legge o di quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, e condannare altresì l'impresa alla Controparte_3 corresponsione in suo favore dell'importo di € 31.600,00 oltre oneri di legge, o di quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta una qualsivoglia responsabilità professionale in capo al Geom. liquidare il risarcimento nella misura del CP_2 giusto e del dovuto, secondo le risultanze istruttorie, previa determinazione delle rispettive quote di responsabilità attribuibili ad ogni parte ritenuta responsabile;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali, CPA e
IVA”.
pagina 6 di 19 Per Controparte_3
“nel merito: accertare e dichiarare per tutti i motivi di cui in narrativa l'infondatezza delle domande proposte nei confronti di e, per l'effetto respingerle integralmente;
Controparte_3 nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti di previa graduazione delle rispettive responsabilità con Controparte_3 le altre parti in causa e previa limitazione del danno risarcibile alla quota millesimale riferibile all'opponente sig. limitare il “quantum” eventualmente accertato alla minor somma che risulti Pt_1 di giustizia;
con riferimento alla domanda riconvenzionale svolta dal geom. limitare il CP_2
“quantum” all'importo che risulterà dovuto dal a Controparte_5 [...]
a titolo di spese tecniche per le prestazioni rese dai professionisti;
Controparte_3 in via riconvenzionale: accertato e dichiarato l'inadempimento del , Controparte_5 dichiarare tenuto e condannare il medesimo al pagamento della somma di € 83.176,91 o CP_1 in quella diversa, maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo. Con riserva di richiedere dette somme in separato giudizio nel caso in cui tale accertamento non fosse possibile nella presente causa”.
FATTI DI CAUSA E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Il presente giudizio scaturisce dall'opposizione promossa dal condòmino nei Parte_2 confronti del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 336/2022 (R.G. 14722/2021), emesso in data 13.1.2022 a favore del avente ad oggetto il Controparte_6 pagamento dell'importo di € 114.768,00 a titolo di oneri condominiali per spese di ristrutturazione deliberate dall'assemblea tenutasi in data 11.5.2021.
1. Con atto di citazione in opposizione, notificato in data 21.3.2022, conveniva in Parte_1 giudizio il , domandando la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto per CP_1 diversi motivi.
a. In via pregiudiziale di rito, l'opponente contestava la proponibilità della domanda monitoria per effetto della rinuncia all'azione formulata da parte del in data 19.1.2022, notificata il CP_1
25.1.2022, sulla scorta di precedente ingiunzione n.4049/2021, emessa in data 1.10.2021, poiché fondata sui medesimi oneri condominiali decisi con delibera assembleare dell'11.5.2021. La dicitura rinuncia all'azione non poteva infatti essere interpretata come rinuncia agli atti alla luce delle precisazioni contenute nell'atto di significazione, in quanto il Condominio aveva utilizzato il termine di rinuncia all'atto soltanto per l'atto di precetto, contestualmente notificato.
b. Nel merito, l'opponente riteneva la suddetta delibera viziata da molteplici profili di invalidità.
b.1 In primo luogo, si doleva che la delibera predetta fosse nulla per impossibilità dell'oggetto, in quanto avrebbe deciso a maggioranza semplice (e non all'unanimità) l'adozione di una tabella millesimale redatta secondo parametri difformi da quelli di legge, in tal modo introducendo un criterio di riparto delle spese -anche pro futuro- differente da quello ex art. 1123 c.c. ed adottato senza la necessaria unanimità dei condòmini.
pagina 7 di 19 b.2 Ancora, lamentava l'illegittimità della delibera per difetto di attribuzione, essendo con questa stati decisi lavori di restauro dell'immobile tali da determinare la posa di ponteggi sulle porzioni di proprietà esclusiva del così incidendo sui suoi diritti dominicali, nonchè per vizio dell'oggetto, in Pt_1 quanto i lavori sarebbero stati deliberati sul presupposto, contestato dal di poter ottenere Pt_1 sconti in fattura tramite il meccanismo della cessione del credito di imposta.
1.2 Deduceva, infine, una generale non debenza delle somme richieste dal , in quanto CP_1 dovute a corrispettivo di lavori imperfettamente eseguiti dall'appaltatore – Controparte_3 che tuttavia l'opponente non conveniva in giudizio –, formulando anche una generale domanda di risarcimento a carico del per la mancata puntuale contestazione all'appaltatore di tali CP_1 inadempienze.
2. Si costituiva in giudizio il , eccependo che quella del 19.1.2022 fosse una mera CP_1 rinuncia agli atti, nonché contestando come l'opponente avesse in assemblea espresso voto favorevole alla decisione di avvalersi del bonus fiscale;
evidenziava che era intervenuta l'impugnazione della delibera oltre i termini ex art. 1137 c.c., che era corretta l'approvazione delle tabelle a semplice maggioranza, poichè redatte utilizzando i criteri di legge, che l'opponente non aveva ad ogni modo indicato i parametri alternativi che avrebbero dovuto utilizzarsi.
Formulava, inoltre, domanda riconvenzionale ex art. 843 c.c. al fine di vedersi riconosciuto il diritto all'accesso alla proprietà di per la posa delle impalcature, evidenziando che questi aveva Pt_1 proibito all'impresa appaltatrice di operare in tal senso, determinando così il fermo e la parziale modifica dei lavori con conseguenti maggiori costi.
Rigettava le contestazioni in punto di erronea esecuzione di questi ultimi, dal momento che l'opponente non aveva formulato l'opportuna domanda nei confronti dell'appaltatore Controparte_3
e che il era da ritenersi rispetto a tali pretese estraneo, evidenziando, infine, come
[...] CP_1
l'ostruzionismo dell'opponente avesse concorso a determinare le lamentate difficoltà di esecuzione dell'opera. Eccepiva l'inammissibilità delle contestazioni del n punto di “superbonus”, dal momento che Pt_1
l'opponente non aveva poi inteso avvalersi del beneficio, decadendo dalla relativa facoltà.
2.1 L'opposto chiedeva, quindi, di essere autorizzato alla chiamata in causa dell'appaltatore, nei confronti del quale intendeva formulare domanda di manleva rispetto alle pretese dell'opponente che si dovessero accertare come riconducibili all'inadempimento del contratto di appalto, nonché di condanna risarcitoria, laddove accertata in giudizio la predetta inadempienza.
2.2 Domandava, altresì, di esser autorizzato alla chiamata in giudizio del redattore delle tabelle contestate e D.L. dei lavori di cui all'appalto, geometra , nei cui confronti CP_2 intendeva formulare domanda di manleva per quanto eventualmente da corrispondersi al condòmino che fosse imputabile a responsabilità nell'espletamento dei predetti incarichi, nonché di Pt_1 condanna al risarcimento dei danni da inadempimento delle prestazioni eventualmente emersi in giudizio.
pagina 8 di 19 2.3 Con ordinanza riservata del 3.8.2022, pronunciata a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 21.7.2022, il precedente giudice istruttore sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto ed autorizzava la chiamata in causa di e del Geom. Parte_3 CP_2
3. Il terzo chiamato geom. ccepiva la propria estraneità alle liti inerenti alla validità della CP_2 delibera assembleare, evidenziando, comunque, di aver proceduto al calcolo dei millesimi come da criteri di legge, computo eventualmente emendabile dall'assemblea, laddove risultasse erroneo.
Gli eventuali errori di attribuzione dei bonus fiscali non avrebbero prodotto alcun danno a carico dei condòmini, potendo essere corretti in fase consuntiva, prima dell'emissione delle relative fatture;
in ogni caso, il era decaduto dal relativo beneficio, non potendo formulare doglianze su tal Pt_1 punto.
Affermava di aver svolto l'incarico di D.L. e responsabile esecuzione e progettazione dei lavori da parte della impresa , mandataria senza rappresentanza per la sottoscrizione di contratti CP_3
d'opera collegati all'esecuzione dei lavori, senza che tra il medesimo ed il fossero CP_1 intercorsi rapporti professionali riferibili all'appalto.
Formulava puntuali repliche quanto alle svariate contestazioni di in punto di corretto Pt_1 adempimento delle prestazioni oggetto di appalto e contestava, più in generale, qualsiasi profilo di responsabilità sollevato a proprio carico dalle controparti (in particolare dal ), in CP_1 quanto cesure generiche ed inammissibili.
Domandava, pertanto, il rigetto delle domande formulate nei propri confronti, nonché la condanna del in via riconvenzionale al pagamento di € 2.700,00 oltre ad oneri, somma da CP_1 corrispondersi a titolo di compensi professionali svolti per la redazione delle tabelle ed il computo metrico. Chiedeva, altresì, condanna della al pagamento di € 31.600,00 a titolo di compenso CP_3 per l'incarico di D.L. e responsabile sicurezza e progettazione, riservandosi, se del caso, la proposizione di tali domande in separato giudizio.
4. Si costituiva in giudizio anche il terzo chiamato , eccependo Controparte_3
l'estraneità della propria posizione alle controversie interne alla compagine condominiale e, perciò, non inficianti il proprio diritto al corrispettivo di cui al contratto d'appalto.
Rappresentava come le variazioni intervenute rispetto al progetto originario fossero state richieste dallo stesso , anche per ovviare all'ostruzionismo del e come la mancata CP_1 Pt_1 conclusione dei lavori fosse addebitabile agli impedimenti posti da quest'ultimo all'installazione dei ponteggi.
Contestava come l'opponente non avesse proposto domanda diretta nei propri confronti, a nulla valendo la formulata eccezione di compensazione;
contestava, altresì, la mancanza di errori quanto al bonus fiscale, rispetto al quale comunque isultava carente di interesse. Pt_1
Rilevava la mancata sollevazione di contestazioni da parte della committente circa i lavori, comunque eseguiti a regola d'arte.
Lamentava il mancato pagamento di una frazione del proprio corrispettivo da parte del
, il quale si sarebbe rifiutato di onorare la quota dell'inadempiente CP_1 Pt_1
pagina 9 di 19 Chiedeva, pertanto, rigettarsi integralmente le domande presentate dalle controparti nei propri confronti, nonché il pagamento in via riconvenzionale di € 68.091,63 a titolo di corrispettivo per i lavori effettuati (somma poi rettificata in € 83.176,91 con nota di trattazione per la prima udienza, adducendo l'inclusione di spese allo stato non ancora fatturate dalla impresa verso il ), CP_1 riservandosi, se del caso, la proposizione della domanda in separato giudizio.
5. All'udienza del 19.1.2023, tenutasi dalla scrivente medio tempore subentrata, l'opponente contestava la proposizione di riconvenzionale ex art. 843 c.c. da parte del , in quanto fondata su CP_1 presupposti differenti rispetto a quelli della domanda principale, nonché indimostrati.
A sua volta, il contestava l'inammissibilità della “riconvenzionale trasversale” CP_1 intentata dalla impresa per il pagamento della parte rimanente di corrispettivo, in quanto eccentrica rispetto al giudizio intentato, nonché che il rapporto di D.L. e responsabile sicurezza assunto dal geom. ntercorresse non solo con l'impresa, ma anche col e che, comunque, gli CP_2 CP_1 addebitabili inadempimenti spiegassero completa efficacia causale in punto di danno eventualmente cagionato per l'inesatto adempimento dei lavori.
Alla successiva udienza del 25.5.2023 il giudice rigettava le prove per testi dedotte dai terzi chiamati
, mentre disponeva procedersi a CTU per valutare la correttezza delle tabelle CP_2 CP_3 millesimali oggetto della delibera impugnata;
all'udienza del 29.6.2023 il nominato CTU prestava giuramento ed accettava l'incarico e le parti nominavano i propri CTP;
venivano quindi assegnati i relativi termini intermedi e finali di incarico.
All'udienza del 19.12.2023 la scrivente rinviava per precisazione delle conclusioni al 28.11.2024, allorquando le parti d'udienza rassegnavano le conclusioni come da fogli allegati al verbale e sopra riportate.
COINCISE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
6. Sull'eccezione preliminare di rinuncia agli atti – Preliminarmente l'attore ha eccepito l'invalidità, latu sensu intesa, del decreto ingiuntivo opposto sul rilievo della precedente rinuncia all'azione notificata in data 9.2.2022 al dal CONDOMINIO tramite atto di disposizione datato 19 gennaio Pt_1
2022 a firma del procuratore Avv. MO (doc. 27 – atto riferito a diverso decreto ingiuntivo Pt_1
(recante il n. 4049/2021), ma asseritamente fondato sul medesimo titolo sostanziale, rappresentato dalla delibera 11.5.2021 – con conseguente preclusione di ogni attività giurisdizionale sulla medesima domanda per effetto di estinzione dell'azione.
L'eccezione non può essere accolta per le ragioni che si espongono.
Con il documento suindicato, dalla perplessa intitolazione “Atto di significazione e rinuncia all'azione”, il CONDOMINIO ha inteso rinunciare “alla sola azione legittimata e fondata sul decreto ingiuntivo… senza con ciò, però, rinunciare ai sottostanti diritti e crediti indicati nel prodromico ricorso per ingiunzione”, ulteriormente precisando che per tali sottostanti diritti e crediti “permane in capo al Condominio… pieno titolo legittimante l'instaurazione di altra successiva azione monitoria”. L'atto, quindi, integra un'ipotesi di rinuncia agli atti di quel procedimento e non, a dispetto dell'impropria dicitura di parte dell'intestazione, di rinuncia all'azione. pagina 10 di 19 Depone in tal senso, in primo luogo, la formulazione della rinuncia stessa, con la quale il si premura di far salvi i diritti sottostanti alla pretesa azionata, nonché di riservarsi la CP_1 possibilità di una ulteriore e successiva azione monitoria, con ciò evidentemente indicando una volontà opposta a quella di dismettere tout court l'azionabilità del titolo fondante la propria pretesa.
In secondo luogo, vale a riprova di quanto ricostruito il contenuto dei poteri dell'Avv. MO quale rappresentante del CONDOMINIO all'atto di formulare la suddetta rinunzia. Il procuratore, infatti, agiva in forza di “ordinaria” procura ad litem comprensiva della facoltà di “transigere, conciliare… rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia”, senza ulteriore indicazione del potere di disporre del rapporto sottostante alla pretesa processuale (doc. 2 ). CP_1
Tale espressa indicazione è, infatti, necessaria in capo al rappresentante ai fini della formulazione di una valida rinuncia all'azione, dal momento che “La rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede in capo al difensore, un mandato "ad hoc", senza che sia a tal fine sufficiente il mandato ad litem” (cfr. ex multis Cassazione civile, Sez. II, Sentenza, 17/12/2013, n. 28146), trovandosi in tale mancato rilascio una ulteriore dimostrazione di come l'intento portante la dichiarazione non fosse quello di dismettere l'azione o la pretesa sostanziale.
Conferma, ulteriormente, i predetti assunti la circostanza, per cui nella parte del documento subito antecedente alla formulazione della rinuncia (i.e. il punto n. 3 delle premesse), sia stato specificato come il procuratore MO fosse autorizzato “a rinunciare agli atti del procedimento”, menzionandosi solamente questo tra i poteri abdicativi esercitati dal rappresentante e con ciò offrendosi un netto indirizzo interpretativo di quella che intendeva essere l'intenzione negoziale della parte. La somma delle predette risultanze non potrebbe, del resto, essere sovvertita dall'impropria formulazione dell'intestazione dell'atto, laddove esso si qualifica come “rinuncia all'azione”, dal momento che l'integrale contenuto della scrittura risulta logicamente incompatibile col ridetto atto dispositivo e connotandosi, d'altra parte, come irrazionale un'interpretazione che, per far salvo il titolo di un atto, giunga ad amputarne irrimediabilmente la maggior parte del contenuto.
7. Sulle domande di invalidità delle delibere assembleari dell'11.5.2021
7.1 Nullità della delibera riguardante le tabelle millesimali per impossibilità dell'oggetto – L'opponente contesta la validità della delibera assembleare dell'11.5.2021, deducendone, anzitutto, la nullità per l'impossibilità giuridica dell'oggetto, anche alla luce dei principi di cui alle S.U. n. 9839/2021, per avere l'assemblea deliberato a maggioranza (invece che all'unanimità) criteri di riparto delle spese, anche future, in deroga all'art. 1123 c.c., per mezzo dell'approvazione di una tabella millesimale redatta secondo criteri divergenti dai canoni legali ex art. 1118 c.c.
La censura non può essere accolta, dal momento che con la delibera impugnata l'assemblea del non ha individuato criteri di riparto delle spese eccentrici rispetto a quelli legali. CP_1
Si tratta, invero, di deliberazione con la quale l'assemblea ha adottato nuove tabelle millesimali redatte dal geom. n proporzione ai valori delle rispettive unità immobiliari, in sostituzione delle CP_2 precedenti ed originarie tabelle del 13 giugno 2011.
Il relativo punto di ordine del giorno, infatti, riporta la dicitura “analisi e approvazione delle tabelle millesimali redatte dal geom. come da mandato assembleare del giorno 04.02.2021” (doc. 5 CP_2 pagina 11 di 19 ), delibera di incarico che non conteneva alcuna indicazione dell'assemblea circa l'impiego CP_1 di un criterio divergente rispetto a quello ex art. 1118 c.c. (doc. 11 ). CP_1
Al contrario, dallo stesso processo verbale dell'assemblea del 4.2.2021 emerge come l'assemblea dei condòmini avesse reputato opportuno procedere alla redazione di una nuova tabella millesimale proprio
“alla luce di alcune perplessità sulla correttezza della tabella esistente [quella del 13.6.2011]”, dando così evidenza dell'intenzione dell'adunanza di procedere ad un riallineamento tra la reale consistenza degli immobili e la rappresentazione in millesimi degli stessi;
con ciò deve ritenersi esclusa qualsiasi volontà di deliberare un riparto per millesimi discorde dal criterio legale.
Né, del resto, offrono argomenti di segno contrario sia la corrispondenza intercorsa tra d il Pt_1 redattore geom. sia il dibattito assembleare precedente alla votazione dell'11.5.2021, CP_2 avendosi evidenza di una controversia tra le parti confinata a questioni di natura tecnico-applicativa
(quali l'esatto computo di metrature, la corretta qualificazione di vani ecc.), che comprovano l'impiego del criterio legale ex art. 1118 c.c. nella redazione delle nuove tabelle.
Il fatto che le tabelle così elaborate possano in concreto risultare viziate da errori di calcolo o di qualificazione dei vani, invero, non sarebbe circostanza attinente alla validità della delibera di adozione, la quale poteva essere legittimamente approvata anche con le sole maggioranze di cui all'art. 1136 co. 2 c.c., avendo le parti dissenzienti – eventualmente pregiudicate da errori di redazione – la facoltà di esperire semmai il rimedio ex art. 69 disp. att. c.c.
Depone esattamente in tal senso lo stesso pronunciamento di legittimità, impropriamente evocato da parte attrice, per il quale “Se dunque una tabella meramente ricognitiva dei criteri di ripartizione legali sia stata approvata, e se essa risulti viziata da errori originari o da sopravvenute sproporzioni, a tali situazioni può rimediare la maggioranza dell'art. 1136 c.c., comma 2, per ripristinarne la correttezza aritmetica”, dovendosi ritenere che “L'errore che porta alla invalidità della delibera maggioritaria di approvazione della tabella è quello che incide sulla determinazione degli elementi necessari al calcolo del valore delle singole unità immobiliari” (v. Cassazione civile sez. II, 10/03/2020, n.6735). Che gli eventuali “errori” di redazione – comunque non oggetto diretto dell'odierno giudizio – attenessero ad una esclusiva discrasia degli elementi del calcolo e non dipendessero dall'adozione di un erroneo rapporto tra il valore dell'intero edificio e quello della proprietà individuale emerge anche dalle risultanze della CTU , laddove questa condivide “in linea di principio i criteri e i tre Per_1 coefficienti di riduzione adottati”, nonché i criteri di individuazione e determinazione delle superfici, esprimendo perplessità unicamente per la scelta di qualificare come misurabile la metratura di un terrapieno/vespaio, secondo il CTU non utilizzabile.
Un eventuale mero errore di calcolo, pertanto, non spiegherebbe effetti in punto di validità della deliberazione, rilevando eventualmente rispetto al quantum richiesto dal , argomento CP_1 tuttavia eccentrico rispetto all'odierno giudizio, stante la mancata formulazione di domande in proposito da parte del il quale si è limitato sul punto a contestazioni puramente strumentali, Pt_1 senza indicare gli esatti termini della violazione e senza assolvere ad una puntuale allegazione del pregiudizio concreto ed attuale per tali errori subito.
In ogni caso, è per mero scrupolo che la scrivente ha disposto CTU anche sulla valutazione della rispondenza ai criteri legali delle tabelle di cui alla delibera impugnata, consulenza le cui risultanze pagina 12 di 19 hanno, peraltro, riscontrato una discrepanza minima, oltre che frutto di scelte discrezionali del compilatore ed intrinseche alla stessa attività di stima e valutazione.
Non spiega, infine, rilievo -ai fini del riconoscimento della pretesa dell'opponente- neppure la dedotta circostanza per la quale gli approvati lavori avrebbero coinvolto anche impianti di fognatura dell'attiguo sito al civico 25/2, risultando evidente che i relativi proprietari mai avrebbero CP_1 potuto legittimamente far parte dell'assemblea del diverso complesso di (il Controparte_1
CONDOMINIO).
L'eventuale incidenza dei lavori deliberati su parti comuni ad un differente complesso condominiale non è motivo di invalidità della delibera adottata, potendo semmai rilevare in punto di riparto delle spese sostenute dai condòmini paganti – ma il non ha formulato domanda in tal senso – Pt_1 ovvero in punto di difesa della proprietà dei condomini di cui al civico 25/2, azione rispetto alla quale il arebbe ad ogni modo sfornito di legittimazione processuale. Pt_1
7.2 Nullità della deliberazione dei lavori di ristrutturazione per aver inciso sui diritti individuali dell'attore – Parte opponente lamenta, altresì, l'invalidità del secondo punto della deliberazione dell'assemblea dell'11.5.2021, sul rilievo che l'esecuzione degli approvati lavori di ristrutturazione straordinaria avrebbe inciso sui propri diritti individuali e sulla relativa porzione di proprietà esclusiva, circostanze per le quali sostiene sarebbe stata necessaria l'adozione di una delibera unanime dei condòmini.
Anche tale doglianza deve essere respinta.
Con la deliberazione impugnata, infatti, l'assemblea non ha adottato risoluzioni incidenti in via definitiva sui diritti dell'opponente né sulla relativa porzione di proprietà esclusiva, Pt_1 dovendosi escludere che dall'intervento di recupero conservativo del fabbricato possano derivare effetti in tal senso.
La posa di impalcature sulla proprietà individuale, infatti, integra una conseguenza indiretta e transitoria dei lavori deliberati, quale onere del committente di mettere l'appaltatore (nel caso di specie la nelle condizioni di adempiere la propria prestazione, sopportando tali Controparte_3 temporanei incommoda in ragione dell'utilità acquisita dalla realizzazione dell'opera.
Nei rapporti interni alla parte committente, peraltro, tale onere di sopportazione vale come obbligo a carico dei diversi condòmini, dal momento che l'inottemperanza di uno di questi verrebbe a ripercuotersi sull'esecuzione dell'appalto, così pregiudicando la realizzazione dei lavori a danno degli altri ed integrando al contempo tanto un pregiudizio economico quanto la violazione del deliberato dall'assemblea ex art. 1135 n. 4) c.c. Rispetto a tale deliberazione, quindi, l'assemblea aveva titolo e competenza a decidere, conseguendo il rigetto delle impugnative di parte opponente.
Il condòmino al più, avrebbe potuto pretendere il pagamento di adeguata indennità ai sensi Pt_1 dell'art. 843 c.c., per il caso in cui tale ponteggio gli avesse cagionato un danno, pretesa in alcun modo dedotta nell'odierno giudizio, nonostante l'espressa formulazione della disponibilità in tal senso da parte del . CP_1
pagina 13 di 19
7.3 Nullità della delibera per invalidità in relazione all'oggetto, in quanto fondata sull'erroneo presupposto di beneficiare di bonus fiscali – Va, del pari, rigettata anche la doglianza circa l'invalidità della deliberazione dell'11.5.2021 di esecuzione delle opere di restauro, asseritamente fondata sull'erroneo presupposto da parte dei condòmini di poter beneficiare di sconto in fattura grazie alla cessione di crediti d'imposta personali derivanti dai bonus fiscali dei singoli.
In altre parole, il deliberato sarebbe stato assunto in violazione di legge, poiché i lavori approvati non rispetterebbero la normativa sui bonus fiscali.
La decisione di effettuare dei lavori di restauro, tuttavia, è logicamente diversa da quella attinente alle modalità del pagamento del corrispettivo di tali lavori;
infatti, la stessa assemblea ha deliberato le due decisioni con separate e distinte votazioni.
L'eventuale irregolarità del deliberato attinente al mezzo di pagamento (i.e. sconto in fattura e bonus fiscale) non potrebbe spiegare efficacia invalidante sulla preliminare decisione di esecuzione dei lavori, in assenza di una esplicita volontà condizionante sul punto, e dalla lettura del verbale di delibera non emergono indicazioni di una volontà dell'assemblea in tal senso.
Del resto, anche se provato, un simile nesso di dipendenza non determinerebbe ricadute sul piano della validità del contratto poi stipulato, posto che, con la delibera contestata, i condòmini hanno operato una scelta di gestione ed, eventualmente, espresso una volontà pre-negoziale (accettazione ovvero offerta) volta alla stipula del contratto di appalto, contratto, si ribadisce, estraneo alle odierne domande dell'opponente Pt_1
La motivazione sottostante alla scelta di compiere i lavori, attenga essa ai singoli condòmini ovvero all'organo assemblea unitariamente considerato, rappresenta al più un motivo individuale e, quindi, ininfluente rispetto alla validità della scelta di gestione assunta, motivo peraltro privo di rilievo anche rispetto al conseguente contratto di appalto, ove non dedotto in condizione all'interno del relativo programma negoziale. Tale programma, si ribadisce ancora, è estraneo all'oggetto del presente giudizio e rispetto ad esso, pertanto, nulla può questo Tribunale oggi decidere.
Né a conclusioni differenti potrebbe giungersi qualificando il presupposto quale errore dell'organo deliberante, dal momento che l'ordinamento conosce dell'errore riconoscibile ed essenziale quale causa di invalidità del programma negoziale assunto dalla parte incorsa in esso;
tuttavia, l'opponente non invoca l'annullamento del contratto, bensì dell'atto decisionale (la delibera) a tale contratto prodromica.
Infine, si rileva che l'invalidità per violazione di legge dedotta dall'opponente si poneva in termini meramente teorici, atteso che l'eventuale erroneità dei criteri di calcolo e delle percentuali afferenti ai vari bonus richiedibili avrebbe potuto essere definita soltanto al momento della compilazione delle domande da parte dei condomini che richiedevano lo sconto in fattura e la cessione del credito, ipotesi di cui il non ha mai inteso avvalersi, con conseguente venire meno del suo interesse. Pt_1
8. Sul contestato inadempimento della – L'opponente deduce, quindi, la Controparte_3 non debenza delle somme di cui al decreto opposto anche in ragione dell'inadempimento dell'appaltatrice , non corrispondendo le opere realizzate al computo metrico ed ai documenti CP_3 presentati all'assemblea e, più in generale, sulla scorta della circostanza per cui “Molte lavorazioni… non sono state proprio eseguite, altre sono state eseguite parzialmente, altre presentano vizi, altre pagina 14 di 19 ancora sono state modificate in corso d'opera e senza la necessaria e preventiva approvazione del committente”, circostanze delle quali domanda previo accertamento.
Anche tale doglianza non merita accoglimento.
La domanda, infatti, è posta avverso la pretesa titolata di pagamento del , ma si fonda CP_1 su fatti riferibili ad un soggetto estraneo a tale rapporto, la Controparte_3
In mancanza di una apposita domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c., infatti, il contratto di appalto intercorrente tra i condòmini committenti e l'appaltatore rimane valido ed Controparte_3 efficace ed altrettanto dovute rimangono le somme pattuite in favore della impresa costruttrice quale corrispettivo in forza di tale titolo. Ugualmente deve dirsi rispetto ad eventuali azioni ex art. 1667 c.c. o analoghe, che il on ha mai formulato. Pt_1
All'azionamento di questi rimedi era, peraltro, da ritenersi legittimato stante il principio Pt_1 secondo cui l'iniziativa giudiziaria del singolo condòmino (anche laddove svolta in concorrenza rispetto a quella proposta dall'amministratore nell'esercizio del proprio mandato) “si concretizza in una forma di rappresentanza reciproca, che conferisce a ciascun condomino una legittimazione sostitutiva.
Questa legittimazione deriva dal fatto che ogni singolo condomino, nel tutelare il proprio diritto, non può evitare di difendere contemporaneamente i diritti degli altri condòmini” (Cassazione civile sez. II,
20/12/2024, n. 33643; precedenti conformi Cassazione civile sez. VI, 19/11/2021, n.35576).
Di tale legittimazione l'opponente non si è avvalso, risultando così la domanda di revoca del decreto doppiamente eccentrica, in quanto formulata avverso titolo e pretesa di un soggetto (il CONDOMINIO) differente da quello di cui si deduce l'inadempimento (la e senza che Controparte_3 questo secondo soggetto sia stato neppure evocato in giudizio da parte dell'opponente, che non ne ha esteso la domanda.
9. Sulla domanda risarcitoria – Il rigetto delle questioni di invalidità prospettate dell'opponente porta anche alla reiezione della “domanda risarcitoria” da questi avanzata, in primo luogo, perché formulata sotto condizione della caducazione di uno almeno tra il decreto e la delibera assembleare e, in secondo luogo, alla luce delle sopra espresse considerazioni circa la legittimazione processuale del Pt_1
Con tale domanda l'opponente, infatti, pretende di essere tenuto dal indenne dagli CP_1 Contr oneri che possano derivare a proprio carico dalle pretese della in forza del Controparte_3 contratto di appalto, richiesta tuttavia da ritenersi inammissibile proprio in ragione della legittimazione di cui egli gode a pieno titolo quale singolo condòmino.
Avendo il a propria disposizione gli strumenti sostanziali e processuali per far valere nei Pt_1 confronti della l'inadempimento di questa, la pretesa – sia essa risarcitoria ovvero di CP_3 manleva – nei confronti del troverebbe ostacolo proprio in forza del mancato esercizio CP_1 di tale azione da parte dell'opponente. Questa inescusabile inerzia costituisce, infatti, un fattore causale determinante del “danno”, dato dalla sopportazione in capo all'opponente di oneri asseritamente non dovuti, perché derivanti da un sinallagma che si sostiene non essere correttamente adempiuto.
In altri termini, non può il domandare che il – pur eventualmente co- Pt_1 CP_1 legittimato all'esperimento di un rimedio giudiziale – lo tenga indenne (o risarcisca) rispetto alla sopportazione di oneri e costi, per la cui contestazione, secondo un basilare principio di auto-
pagina 15 di 19 responsabilità, egli era tenuto a farsi parte diligente, azionando gli opportuni rimedi sostanziali e processuali di cui beneficiava a titolo personale.
10. La reiezione di tutti i motivi di impugnazione proposti dall'opponente ei confronti della Pt_1 delibera assembleare sulla quale è fondato il decreto ingiuntivo impugnato comporta la conferma di questo, fatto salvo l'eventuale minor somma dovuta dal condòmino sulla scorta del bilancio consuntivo finale dei lavori, se ed in quanto regolarmente approvato, dal momento che in corso di causa è stato allegato il completamento dell'appalto.
11. Sulle domande del Condominio opposto – Respinte le pretese dell'opponente, cadono di conseguenza le domande formulate a manleva dall'opposto nei confronti sia CP_1 dell'impresa sia del geom. rimanendo da esaminare soltanto le domande formulate CP_2 dall'opposto ex art. 843 c.c. in via riconvenzionale, nonché sul presunto inadempimento della
[...]
Controparte_3
11.1 Circa la condanna all'accesso ex art. 843 c.c., richiamato quanto sopra precisato in punto di mancato pregiudizio a qualsivoglia diritto proprietario individuale dell'opponente (capo 7.2), deve farsi accoglimento della domanda del , posto che questo avrebbe astrattamente potuto CP_1 avvalersi, anche in via d'urgenza, del rimedio in questione per poter procedere all'installazione del ponteggio anche nelle parti in proprietà esclusiva del terrazzo ed autorimessa), qualora essa Pt_1 fosse risultata l'unica modalità (ovvero la più efficiente) per l'installazione dei ponteggi e la realizzazione dei lavori.
In conseguenza dell'allegata conclusione dei lavori, rispetto alla domanda ex art. 843 c.c., seppur pedissequamente riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve presumersi essere venuto meno l'interesse del a che venga ordinato a carico del condòmino di consentire l'accesso CP_1 alla sua proprietà per l'installazione del ponteggio e di quanto necessario per le opere di ristrutturazione;
in caso contrario, tale ordine deve essere eseguito, previa corresponsione al condòmino dell'indennità, da determinarsi equitativamente in € 50,00 al giorno, in ragione delle limitazioni alla di lui proprietà così temporaneamente arrecate.
11.2 La domanda di condanna avanzata dal nei confronti del terzo chiamato CP_1 [...] al pagamento di “quanto, se del caso, risulterà al medesimo dovuto all'esito del CP_3 giudizio, per i vizi e gli inadempimenti, totali e/o parziali, inerenti [al]l'esecuzione dell'opera appaltata (se già accertati nella presente lite)” non può essere esaminata nel merito, in quanto la generica formulazione del contenuto, così come la riserva di formulazione in separato giudizio, la rendono de facto interamente condizionata all'accoglimento dell'eccentrica eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente, eccezione, come si è visto, inficiata da impropria formulazione.
Non avendo il azionato le relative pretese nei confronti della parte cui dovevano essere Pt_1 contestati i relativi addebiti (la , l'inadempimento di cui trattasi non è mai Controparte_3 entrato in via diretta nel thema decidendum di questo giudizio, risultando, dunque, irrilevante alla definizione dei rapporti intercorrenti tra e . In mancanza di un Parte_4 CP_1 accertamento sul punto, viene meno anche la possibilità di vagliare la complementare domanda del pagina 16 di 19 , che veniva ad essere basata, tanto per formulazione quanto per strategia processuale, CP_1 sull'accertamento richiesto irrituale dal Pt_1
12. Sulla domanda riconvenzionale del terzo chiamato – Come anche Controparte_3 eccepito all'udienza del 19.1.2023 dalla difesa dell'opposto , è inammissibile e non CP_1 può essere esaminata nel merito la domanda riconvenzionale formulata dall'impresa appaltatrice nei confronti del per il pagamento dell'ammontare -non ancora onorato- del corrispettivo CP_1 per la realizzazione delle opere pattuite.
In tema di ammissibilità della domanda riconvenzionale, infatti, vale il principio per cui ove essa “non comporti lo spostamento di competenza, si richiede un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento obbiettivo tra domanda principale e domanda riconvenzionale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito cui è richiesto di motivare al riguardo” (Cassazione civile, Sez. I,
Ordinanza, 01/03/2024, n. 5484; prec. conformi Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza, 15/01/2020, n.
533), opportunità di simultanea trattazione non ravvisabile nel caso di specie.
Il corrente processo, infatti, si radica sull'originaria pretesa di invalidità di una serie di decisioni assunte dall'organo assembleare del CONDOMINIO (decisioni su cui si fonda il decreto ingiuntivo), sicché non è questa la sede idonea al vaglio della trama degli intricati rapporti contrattuali (inclusi tutti gli aggravi processuali che ne sarebbero conseguiti), estranei al petitum dedotto in via originaria dai primi litiganti ed interessanti due sole parti costituite, anche quale esito di una catena di pretese e
contro
-pretese, la cui formulazione risulta inevitabilmente sollecitata da considerazioni di tattica processuale.
Disposto il rigetto in rito, rimane salva la proposizione della relativa domanda nella sede opportuna.
13. Sulle domande del terzo chiamato geom. – Deve del pari dirsi con riferimento alla CP_2 domanda riconvenzionale formulata dal terzo chiamato geom. ei confronti della impresa CP_2 per il pagamento delle prestazioni come direttore lavori e responsabile della sicurezza, valendo per questa le medesime ragioni ora esposte (inclusa la riproponibilità in altro giudizio).
13.1 Merita, invece, accoglimento la domanda formulata dal erso il per CP_2 CP_1 il pagamento di quanto al primo dovuto per le attività di redazione delle tabelle millesimali e di computo metrico. Per questa domanda, infatti, sussiste l'opportunità di una trattazione congiunta al primario thema decidendum, stante la stretta connessione ravvisabile tra la contestazione delle tabelle formulate e della loro modalità di approvazione e quanto attinente all'incarico professionale di redazione delle stesse, incarico oggetto di delibera anteriore a quella impugnata.
La pretesa va accolta, avendo il geometra allegato il titolo contrattuale (doc. 6 e non avendo CP_2 il offerto valide eccezioni sul punto, essendosi la difesa limitata alla sola non CP_1 ammissibilità in rito della richiesta, eccezione non accoglibile per le ragioni appena esplicitate;
del resto la bontà dei criteri adottati per la redazione delle tabelle risulta sostanzialmente avvalorata dalla
CTU.
Ne consegue la condanna del al pagamento di € 2.700,00 (di cui € 990,00 per CP_1 redazione tabelle ed € 1710,00 per computo metrico), oltre accessori, come tra le parti concordato sulla pagina 17 di 19 scorta dei preventivi trasmessi in data 25.1.2021 dal professionista al e da questo CP_1 accettati, previo sconto del 10%, nella successiva corrispondenza intercorsa, nonché approvati con delibera assembleare del 4.2.2021 (doc. 6 CP_2
14.1 Sulle spese – Considerata la soccombenza integrale delle pretese attoree e di come il relativo rapporto processuale sia intercorso con il solo condominio opposto, si condanna l'opponente Pt_1 alla rifusione delle spese di lite sostenute dal e liquidate sulla scorta dello scaglione da CP_1
€ 52.001,00 ad € 260.000,00 (in considerazione del valore di € 114.000,00) per tutte le fasi del giudizio secondo i valori medi, per un totale complessivo di € 14.103,00, oltre accessori e spese generali;
non spetta, invece, il rimborso per contributo unificato per le domande riconvenzionali di € 759,00, in quanto non accolte.
14.2 Vista la soccombenza del nel rapporto processuale intercorso con il terzo CP_1 chiamato si condanna il primo alla rifusione del 50% delle spese processuali del secondo, CP_2 tenuto conto del mancato esame della domanda riconvenzionale trasversale avanzata dal geometra nei confronti dell'impresa; spese che si liquidano, sulla scorta dei valori medi del secondo scaglione (per la sola domanda relativa al pagamento dei compensi per € 2.700,00, oltre accessori), nella somma di €
2.500,00 complessivi per tutte le fasi del giudizio, da compensarsi per la metà.
14.3 Per il resto – e cioè nei rapporti tra ed impresa e tra questa ed il geometra – si CP_1 compensano integralmente le spese in ragione delle posizioni di reciproca soccombenza delle parti.
14.4 Sono, infine, da porsi a carico della parte opponente le spese di CTU, come liquidate con decreto in data 16.2.2024, mentre restano rispettivamente a carico di ciascuna parte le spese del proprio consulente tecnico in considerazione della necessità di verificare la correttezza delle tabelle.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'opposizione proposta da e conferma il decreto ingiuntivo n. 336/2022, Parte_1 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- rigetta ogni altra domanda dell'opponente ; Parte_1
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 843 c.c. con condanna del condòmino Pt_1 consentire l'accesso alla sua proprietà esclusiva al fine di eseguire le opere di ristrutturazione, previo eventuale versamento da parte del di € 50,00 giornalieri a titolo di indennità; CP_1
- dichiara assorbite le domande di manleva formulate dal nei confronti della CP_1 [...]
e del geom. n conseguenza del rigetto della pretesa principale cui tali CP_3 CP_2 domande accedevano, nonché per le medesime ragioni la domanda risarcitoria per inadempimento formulata dal nei confronti della;
CP_1 CP_3
- accoglie la domanda del terzo chiamato ei confronti del e per l'effetto CP_2 CP_1 condanna quest'ultimo al pagamento nei confronti del primo della somma di € 2.700,00 (oltre accessori) a titolo di compenso per incarico professionale finalizzato alla redazione delle tabelle millesimali ed allo svolgimento del computo metrico;
- dichiara inammissibile la domanda formulata dal geom. ei confronti della CP_2 CP_3 pagina 18 di 19 CP_3
- condanna al pagamento in favore del delle spese di lite che Parte_1 CP_1 liquida in € 14.103,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
- condanna il al pagamento delle spese di lite a favore del geom. CP_1 CP_2 liquidate per l'intero in € 2.500,00, oltre ad accessori e spese generali, compensandole per la metà;
- compensa le spese di lite nei rapporti tra ed impresa e tra questa ed il geometra in CP_1 ragione delle posizioni di reciproca soccombenza;
- pone, definitivamente, a carico della parte opponente le spese di CTU, come liquidate con decreto in data 16.2.2024, mentre restano rispettivamente a carico di ciascuna parte le spese del proprio consulente tecnico.
Bologna, 6 marzo 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3333/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PUGGIOLI Parte_1 C.F._1
LAURA, elettivamente domiciliato in VIA AMENDOLA, 8 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. PUGGIOLI LAURA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. MONARI GABRIELE, elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO, 25 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. MONARI GABRIELE
CONVENUTO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. PENNICA CP_2 C.F._2
GIOVANNI elettivamente domiciliato in PIAZZA DE'CELESTINI 3 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. PENNICA GIOVANNI
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. GOTTI Controparte_3 P.IVA_2
CRISTIANO elettivamente domiciliato in VIA SAN DONATO 116/M 40057 GRANAROLO DELL'EMILIA presso il difensore avv. GOTTI CRISTIANO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni che si riportano.
Per Parte_1
“In via pregiudiziale/ preliminare: dichiarare l'illegittimità/ la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e, dunque, revocarlo per improponibilità della domanda pagina 1 di 19 avendo il Condominio opposto, antecedentemente all'emissione del provvedimento opposto, già rinunciato alla relativa azione ed essendosi precluso ogni attività giurisdizionale sulla medesima ragione e domanda.
Nel merito: in via principale: previo accertamento e declaratoria della nullità della delibera assembleare del
11.05.21 per tutti i motivi esposti in narrativa della memoria autorizzata ex art. 183 cpc sesto comma
n. 2 e anche dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ( 2 2a,2b,2c) e/o anche per uno solo dei suddetti motivi, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto illegittimo nullo
e/o annullabile e/ inefficace anche per difetto dei presupposti di legge e, pertanto, dichiarare la non debenza delle somme ivi ingiunte in quanto anche da ritenere, in via definitiva, a carico del
opposto (escluso il condomino sig. quale danno risarcibile al sig. da parte CP_1 Pt_1 Pt_1 del medesimo come conseguenza diretta ed immediata della delibera assembleare nulla;
CP_1 sempre in via principale: previo accertamento e declaratoria del grave inadempimento della impresa appaltatrice dei lavori di ristrutturazione straordinaria nel Condominio opposto, impresa
[...]
per le ragioni dettagliate in narrativa della memoria autorizzata ex art. 183 cpc Controparte_3 sesto comma n. 2 e anche dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo al punto 3, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto illegittimo nullo e/o annullabile e/ inefficace anche per difetto dei presupposti di legge e, pertanto, dichiarare la non debenza delle somme ivi ingiunte in quanto da ritenere, in via definitiva, a carico del opposto ( escludo il condomino sig. quale CP_1 Pt_1 danno risarcibile al sig. da parte del medesimo Condominio opposto come conseguenza Pt_1 immediata e diretta per avere il Condominio opposto contratto un debito per le parti comuni in violazione di legge e per non essersi attivato per eliminarlo stante l'inadempimento della impresa appaltatrice.
In via istruttoria: si insiste sull'ammissione di CTU anche relativamente ai quesiti sulle opere di ristrutturazione ivi compresi quelli relativi ai bonus, nonché prevedendo che la CTU sui quesiti relativi alle tabelle millesimali venga effettuata anche tenuto conto dei doc. n. 1 e 2 allegati alla memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c., così come richiesta nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 di parte attrice e nell'istanza depositata in data 06.06.24 da parte attrice”.
Per Controparte_1
“A) nei confronti dell'attore in opposizione sig. Parte_1
- in via preliminare, respingere l'istanza avversaria di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto non sussistendone i presupposti di legge;
- in via pregiudiziale di rito, dichiarare inammissibili le domande e le azioni avversarie sia di opposizione al decreto che di impugnazione della delibera condominiale dell'11 maggio 2021 (e di conseguenza altresì quella collegata di richiesta danni), in particolare, per quanto dedotto al punto n.
2 della comparsa di costituzione e risposta per il Condominio opposto (ovvero, per intervenuta decadenza della proponibilità dell'impugnativa ex art.1137 c.c.), oltre che per difetto di interesse ad agire dell'Opponente, stante l'irrilevanza per il medesimo dei profili fiscali/tributari afferenti il bonus deliberato, non avendo il medesimo optato per lo sconto in fattura e/o la cessione del credito (punto 5 della suddetta comparsa); pagina 2 di 19 - nel merito, in via principale, dichiarare legittimo e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto e/o, comunque, respingere tutte le domande, richieste ed istanze avversarie in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate;
in ogni caso, dichiarare dovuta da parte del sig. al la somma Parte_1 Controparte_4 CP_1 capitale di cui all'ingiunzione di pagamento opposta, ovvero € 114.768,00, sussistendone i presupposti di legge (se del caso anche ex art. 2043 c.c.);
- sempre nel merito, in via principale, considerata la necessità della chiamata in causa da parte dell'odierno Condominio opposto della e del geom. Controparte_3 CP_2
(derivata in via diretta ed esclusiva dalle relative contestazioni avanzate in atto di opposizione dal sig.
, nell'ipotesi in cui, all'esito della presente lite, tali contestazioni dell'Opponente Parte_1 risultassero in tutto o in parte infondate, condannare quest'ultimo alla refusione delle spese e dei compensi del giudizio sia relativi alla difesa sostenuta dal avverso detti chiamati in causa, CP_1 sia alle difese di entrambi detti soggetti (qualora i relativi importi venissero liquidati in sentenza, eventualmente anche solo in via di anticipazione, a carico del Condominio chiamante), oltre che del procedimento di conciliazione cui anche quest'ultimi sono stati invitati;
- nel merito, in via riconvenzionale, dichiarare nella fattispecie sussistenti i presupposti per
l'applicazione dell'art. 843 c.c. (in particolare, per quanto indicato al punto n. 4 della comparsa di costituzione e risposta per il convenuto in opposizione) e, conseguentemente, condannare CP_1 il sig. a consentire l'accesso alla sua proprietà esclusiva al fine dell'installazione del Parte_1 ponteggio necessario alle opere di cui è causa, se del caso, con indicazione dell'ammontare della relativa indennità prevista dalla norma;
sempre in via riconvenzionale, dichiarare tenuto il sig. a tenere sollevato ed indenne Parte_1 il Condominio committente l'appalto di cui è causa nei confronti della e/o del Controparte_3
GEOM. per ogni possibile onere e/o danno che dovesse essere chiamato a sostenere CP_2
e/o rifondere agli stessi, quindi con condanna del sig. a pagare direttamente a quest'ultimi tali Pt_1 oneri, nell'eventualità e nella misura in cui ciò possa risultare all'esito del giudizio essere dipeso da suo fatto e colpa, in particolare ma non solo, per eventuali ritardi nell'esecuzione dell'appalto di cui è causa (tra cui, ma non solo, la refusione direttamente alla delle penali Controparte_3 contrattuali collegate a tale eventuale ritardo, se del caso, maturate a favore di quest'ultima).
In ogni caso, con riserva di richiesta danni, diretti ed indiretti, materiali e morali, in altro separato giudizio (considerata l'attuale impossibilità di conoscerne l'eventuale esatto ammontare), nella denegata ipotesi in cui, stante l'odierna infondata opposizione, i lavori appaltati di cui è lite non si potessero più effettuare usufruendo del bonus deliberato dall'assemblea dell'11 maggio 2021, causa l'intervenuta decadenza dal termine temporale e/o di altre previsioni di cui alla normativa di riferimento di detto bonus.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio di opposizione, (oltre rimb. forf. spese generali, C.P.A. ed IVA, nella misura di legge), nonché con refusione dei compensi e degli oneri attinenti il procedimento di media-conciliazione prodromico all'odierno giudizio (con riserva di produzione, nei termini di legge, dei relativi giustificativi di spesa: ovvero, la fattura dei compensi legali dell'avv. Gabriele MO e quella dell'Organismo di mediazione).
pagina 3 di 19 B) Nei confronti della chiamata in causa in persona del suo L.R. in Controparte_3 carica (per le attribuzioni, incarichi e relative responsabilità dipendenti dall'appalto di causa): nel merito, in via principale,
- dichiararla tenuta e conseguentemente condannarla, in via esclusiva e/o alternativa e/o solidale con le altre parti del giudizio, a tenere sollevato ed indenne il convenuto da tutte le richieste e CP_1 le domande di parte Opponente, quindi, tra l'altro, a sostenere e rifondere direttamente a quest'ultima tutte le somme che, a qualsiasi titolo, dovessero eventualmente risultare essere dovute al sig. in dipendenza dell'odierno giudizio, se ed in quanto collegate all'eventualmente Parte_1 accertato inadempimento al contratto d'appalto ed alle norme di legge vigenti in materia da parte della stessa Controparte_3
- condannarla inoltre a rifondere al quanto, se del caso, risulterà Controparte_5 al medesimo dovuto all'esito del giudizio, per i vizi e gli inadempimenti, totali e/o parziali, inerenti l'esecuzione dell'opera appaltata (se già accertati nella presente lite) o con riserva di richiederli in separato altro giudizio (qualora tale accertamento non fosse risultato possibile nell'odierna causa);
- respingere la domanda riconvenzionale dalla stessa proposta in comparsa di costituzione risposta;
- nel merito, in via subordinata, nella denegata, non creduta, ipotesi di accertamento di un concorso di colpa tra il convenuto in opposizione e la relativamente ai CP_1 Controparte_3 danni ed inadempimenti contestati in atti dal sig. condannarla, in via solidale, a Parte_1 rifondere direttamente a parte attrice in opposizione le somme che risultassero alla stessa dovute in base all'eventualmente accertato suo grado di responsabilità, oltre che a rifondere al CP_1 quanto questi, se del caso, sarà chiamato ad anticipare all'Opponente per la propria quota/parte di responsabilità (stante l'eventualmente accertata solidarietà passiva tra convenuti).
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed IVA
(da applicarsi come per legge), nonché dei compensi ed oneri attinenti la fase della media- conciliazione prodromica all'odierno giudizio (sempre oltre accessori di legge).
C) Nei confronti del chiamato in causa geom. (per le attribuzioni, incarichi e CP_2 relative responsabilità quale nominato D.L. e Coordinatore dell'esecuzione (incarico quest'ultimo comprensivo altresì del coordinamento e della progettazione), oltre che quale redattore delle tabelle millesimali contestate in atti dall'Opponente: nel merito, in via principale,
- dichiararlo tenuto e conseguentemente condannarlo, in via esclusiva e/o alternativa e/o solidale con le altre parti del giudizio, a tenere sollevato ed indenne il convenuto da tutte le richieste e CP_1 le domande di parte attrice in opposizione, quindi, tra l'altro, a sostenere e rifondere direttamente al sig. tutte le somme che, a qualsiasi titolo, dovessero eventualmente risultare essergli Parte_1 dovute in dipendenza dell'odierno giudizio, se ed in quanto collegate all'eventualmente accertato inadempimento e/o negligenza da parte del geom. nell'adempimento all'incarico CP_2 professionale intercorso con il in riferimento all'appalto di cui è causa ed alle norme di CP_1 legge vigenti in materia, oltre che nella sua qualità di redattore delle tabelle millesimali contestate in atti dall'Opponente;
- condannarlo inoltre a rifondere al i danni che, se del caso, Controparte_5 risulteranno dovuti all'esito del giudizio in riferimento agli inadempimenti inerenti le attività pagina 4 di 19 professionali dal medesimo espletate in relazione alla redazione delle suddette tabelle millesimali ed all'appalto di cui è causa, nella misura in cui tali inadempimenti non consentano di ritenere le stesse eseguite secondo le regole di diligenza professionale in materia e/o secondo diritto (se tali danni verranno accertati già nella presente lite) o con riserva di richiederli in separato altro giudizio
(qualora tale accertamento non fosse risultato possibile nell'odierna causa);
- respingere la domanda riconvenzionale dallo stesso proposta in comparsa di costituzione risposta;
nel merito, in via subordinata, nella denegata, non creduta, ipotesi di accertamento di un concorso di colpa tra il convenuto in opposizione ed il geom. relativamente ai danni CP_1 CP_2 ed agli inadempimenti contestati in atti dal sig. condannarlo, in via solidale, a Parte_1 rifondere direttamente a parte attrice in opposizione le somme che risultassero alla stessa dovute in base all'eventualmente accertato suo grado di responsabilità, oltre che a rifondere al CP_1 quanto questi, se del caso, sarà chiamato ad anticipare a favore dell'Opponente per la propria quota/parte di responsabilità (stante l'eventualmente accertata solidarietà passiva tra convenuti);
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed IVA
(da applicarsi come per legge), nonché dei compensi ed oneri attinenti la fase della media- conciliazione prodromica all'odierno giudizio (sempre oltre accessori di legge). IN VIA ISTRUTTORIA, considerate le contestazioni avversarie relativamente all'effettuazione dell'appalto contenute nell'atto di citazione in opposizione e la richiesta di adempimento e di risoluzione del contratto d'appalto del 15 giugno 2022 (all. 14 della comparsa di costituzione e risposta per il Condominio opposto), quanto alle eventuali responsabilità nella gestione dell'appalto Cont da parte dell'impresa e/o del D.L./Coordinatore per l'esecuzione (incarico Controparte_3 quest'ultimo comprensivo altresì del coordinamento e della progettazione) geom. si CP_2 chiede all'Ill.mo Giudice adito, se del caso, valuti di:
- disporre apposita C.T.U. la quale (preliminarmente esaminati gli atti/documenti di causa e lo stato dei luoghi, nonché assunte le necessarie informazioni presso gli Enti/Organi amministrativi che, a qualsiasi titolo, siano stati interessati dalla ristrutturazione di cui è causa) accerti l'ex adverso contestata mancata ultimazione a regola d'arte delle opere di cui è causa, l'eventuale sussistenza degli inadempimenti e dei vizi/difetti lamentati in atti e le relative responsabilità, distinguendole in base all'individuazione del rispettivo grado concorsuale di responsabilità tra l'Impresa appaltatrice
[...] ed il D.L./Coordinatore per l'esecuzione geom. oltre che, Controparte_3 CP_2 individuate le modalità per il completamento a regola d'arte dell'opera, per l'eliminazione dei vizi/difetti della stessa e per l'adempimento degli obblighi contrattuali e di legge di cui si controverte in giudizio, ne quantifichi i relativi costi, ivi comprese le eventuali penali contrattuali, se del caso, maturate rispettivamente a favore del Committente l'appalto e dell'Appaltatrice;
- in caso di perdurante eccezione da parte dell'Opponente sul punto (nel qual caso, pare congruo e corretto che le relative anticipazioni di spesa siano poste a carico di chi contesta), disporre apposita
C.T.U. che accerti la presenza nella fattispecie di cui è causa della sussistenza dei requisiti di legge volti al conseguimento del dei bonus fiscali oggetto della delibera impugnata;
- qualora il sig. persista nell'obiettare (nel qual caso, pure, si chiede che le relative Parte_1 anticipazioni siano a carico di chi obietta) circa la necessità che per il completamento delle opere appaltate di cui è causa (per quanto precisato nella comparsa di costituzione e risposta per il pagina 5 di 19 Condominio convenuto in opposizione ex art. 843 c.c.) si renda necessario accedere alla sua proprietà esclusiva per l'apposizione di apposito ponteggio, disporre apposita C.T.U. che, previa verifica dello stato dei luoghi, confermi tale necessità tecnica, anche in una logica costi/benefici.
- disporre apposita C.T.U. la quale (preliminarmente esaminati gli atti/documenti di causa e lo stato dei luoghi, nonché assunte le necessarie informazioni presso gli Enti/Organi amministrativi che, a qualsiasi titolo, siano stati interessati dalla ristrutturazione di cui è causa) accerti l'ex adverso contestata mancata ultimazione a regola d'arte delle opere di cui è causa, l'eventuale sussistenza degli inadempimenti e dei vizi/difetti lamentati in atti e le relative responsabilità, distinguendole in base all'individuazione del rispettivo grado concorsuale di responsabilità tra l'Impresa appaltatrice
[...] ed il D.L./Coordinatore per l'esecuzione geom. oltre che, Controparte_3 CP_2 individuate le modalità per il completamento a regola d'arte dell'opera, per l'eliminazione dei vizi/difetti della stessa e per l'adempimento degli obblighi contrattuali e di legge di cui si controverte in giudizio, ne quantifichi i relativi costi, ivi comprese le eventuali penali contrattuali, se del caso, maturate rispettivamente a favore del Committente l'appalto e dell'Appaltatrice;
- in caso di perdurante eccezione da parte dell'Opponente sul punto (nel qual caso, pare congruo e corretto che le relative anticipazioni di spesa siano poste a carico di chi contesta), disporre apposita
C.T.U. che accerti la presenza nella fattispecie di cui è causa della sussistenza dei requisiti di legge volti al conseguimento del dei bonus fiscali oggetto della delibera impugnata;
- qualora il sig. persista nell'obiettare (nel qual caso, pure, si chiede che le relative Parte_1 anticipazioni siano a carico di chi obietta) circa la necessità che per il completamento delle opere appaltate di cui è causa (per quanto precisato nella comparsa di costituzione e risposta per il
Condominio convenuto in opposizione ex art. 843 c.c.) si renda necessario accedere alla sua proprietà esclusiva per l'apposizione di apposito ponteggio, disporre apposita C.T.U. che, previa verifica dello stato dei luoghi, confermi tale necessità tecnica, anche in una logica costi/benefici.
Per CP_2
“in via principale, rigettare le domande da chiunque formulate nei confronti del Geom. in CP_2 quanto infondate sia in fatto che in diritto, generiche, e, comunque, carenti di prova;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto del Geom. al pagamento dei propri CP_2 compensi professionali e, conseguentemente, condannare il alla Controparte_5 corresponsione in suo favore dell'importo di € 2.700,00 oltre oneri di legge o di quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, e condannare altresì l'impresa alla Controparte_3 corresponsione in suo favore dell'importo di € 31.600,00 oltre oneri di legge, o di quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta una qualsivoglia responsabilità professionale in capo al Geom. liquidare il risarcimento nella misura del CP_2 giusto e del dovuto, secondo le risultanze istruttorie, previa determinazione delle rispettive quote di responsabilità attribuibili ad ogni parte ritenuta responsabile;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali, CPA e
IVA”.
pagina 6 di 19 Per Controparte_3
“nel merito: accertare e dichiarare per tutti i motivi di cui in narrativa l'infondatezza delle domande proposte nei confronti di e, per l'effetto respingerle integralmente;
Controparte_3 nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti di previa graduazione delle rispettive responsabilità con Controparte_3 le altre parti in causa e previa limitazione del danno risarcibile alla quota millesimale riferibile all'opponente sig. limitare il “quantum” eventualmente accertato alla minor somma che risulti Pt_1 di giustizia;
con riferimento alla domanda riconvenzionale svolta dal geom. limitare il CP_2
“quantum” all'importo che risulterà dovuto dal a Controparte_5 [...]
a titolo di spese tecniche per le prestazioni rese dai professionisti;
Controparte_3 in via riconvenzionale: accertato e dichiarato l'inadempimento del , Controparte_5 dichiarare tenuto e condannare il medesimo al pagamento della somma di € 83.176,91 o CP_1 in quella diversa, maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo. Con riserva di richiedere dette somme in separato giudizio nel caso in cui tale accertamento non fosse possibile nella presente causa”.
FATTI DI CAUSA E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Il presente giudizio scaturisce dall'opposizione promossa dal condòmino nei Parte_2 confronti del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 336/2022 (R.G. 14722/2021), emesso in data 13.1.2022 a favore del avente ad oggetto il Controparte_6 pagamento dell'importo di € 114.768,00 a titolo di oneri condominiali per spese di ristrutturazione deliberate dall'assemblea tenutasi in data 11.5.2021.
1. Con atto di citazione in opposizione, notificato in data 21.3.2022, conveniva in Parte_1 giudizio il , domandando la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto per CP_1 diversi motivi.
a. In via pregiudiziale di rito, l'opponente contestava la proponibilità della domanda monitoria per effetto della rinuncia all'azione formulata da parte del in data 19.1.2022, notificata il CP_1
25.1.2022, sulla scorta di precedente ingiunzione n.4049/2021, emessa in data 1.10.2021, poiché fondata sui medesimi oneri condominiali decisi con delibera assembleare dell'11.5.2021. La dicitura rinuncia all'azione non poteva infatti essere interpretata come rinuncia agli atti alla luce delle precisazioni contenute nell'atto di significazione, in quanto il Condominio aveva utilizzato il termine di rinuncia all'atto soltanto per l'atto di precetto, contestualmente notificato.
b. Nel merito, l'opponente riteneva la suddetta delibera viziata da molteplici profili di invalidità.
b.1 In primo luogo, si doleva che la delibera predetta fosse nulla per impossibilità dell'oggetto, in quanto avrebbe deciso a maggioranza semplice (e non all'unanimità) l'adozione di una tabella millesimale redatta secondo parametri difformi da quelli di legge, in tal modo introducendo un criterio di riparto delle spese -anche pro futuro- differente da quello ex art. 1123 c.c. ed adottato senza la necessaria unanimità dei condòmini.
pagina 7 di 19 b.2 Ancora, lamentava l'illegittimità della delibera per difetto di attribuzione, essendo con questa stati decisi lavori di restauro dell'immobile tali da determinare la posa di ponteggi sulle porzioni di proprietà esclusiva del così incidendo sui suoi diritti dominicali, nonchè per vizio dell'oggetto, in Pt_1 quanto i lavori sarebbero stati deliberati sul presupposto, contestato dal di poter ottenere Pt_1 sconti in fattura tramite il meccanismo della cessione del credito di imposta.
1.2 Deduceva, infine, una generale non debenza delle somme richieste dal , in quanto CP_1 dovute a corrispettivo di lavori imperfettamente eseguiti dall'appaltatore – Controparte_3 che tuttavia l'opponente non conveniva in giudizio –, formulando anche una generale domanda di risarcimento a carico del per la mancata puntuale contestazione all'appaltatore di tali CP_1 inadempienze.
2. Si costituiva in giudizio il , eccependo che quella del 19.1.2022 fosse una mera CP_1 rinuncia agli atti, nonché contestando come l'opponente avesse in assemblea espresso voto favorevole alla decisione di avvalersi del bonus fiscale;
evidenziava che era intervenuta l'impugnazione della delibera oltre i termini ex art. 1137 c.c., che era corretta l'approvazione delle tabelle a semplice maggioranza, poichè redatte utilizzando i criteri di legge, che l'opponente non aveva ad ogni modo indicato i parametri alternativi che avrebbero dovuto utilizzarsi.
Formulava, inoltre, domanda riconvenzionale ex art. 843 c.c. al fine di vedersi riconosciuto il diritto all'accesso alla proprietà di per la posa delle impalcature, evidenziando che questi aveva Pt_1 proibito all'impresa appaltatrice di operare in tal senso, determinando così il fermo e la parziale modifica dei lavori con conseguenti maggiori costi.
Rigettava le contestazioni in punto di erronea esecuzione di questi ultimi, dal momento che l'opponente non aveva formulato l'opportuna domanda nei confronti dell'appaltatore Controparte_3
e che il era da ritenersi rispetto a tali pretese estraneo, evidenziando, infine, come
[...] CP_1
l'ostruzionismo dell'opponente avesse concorso a determinare le lamentate difficoltà di esecuzione dell'opera. Eccepiva l'inammissibilità delle contestazioni del n punto di “superbonus”, dal momento che Pt_1
l'opponente non aveva poi inteso avvalersi del beneficio, decadendo dalla relativa facoltà.
2.1 L'opposto chiedeva, quindi, di essere autorizzato alla chiamata in causa dell'appaltatore, nei confronti del quale intendeva formulare domanda di manleva rispetto alle pretese dell'opponente che si dovessero accertare come riconducibili all'inadempimento del contratto di appalto, nonché di condanna risarcitoria, laddove accertata in giudizio la predetta inadempienza.
2.2 Domandava, altresì, di esser autorizzato alla chiamata in giudizio del redattore delle tabelle contestate e D.L. dei lavori di cui all'appalto, geometra , nei cui confronti CP_2 intendeva formulare domanda di manleva per quanto eventualmente da corrispondersi al condòmino che fosse imputabile a responsabilità nell'espletamento dei predetti incarichi, nonché di Pt_1 condanna al risarcimento dei danni da inadempimento delle prestazioni eventualmente emersi in giudizio.
pagina 8 di 19 2.3 Con ordinanza riservata del 3.8.2022, pronunciata a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 21.7.2022, il precedente giudice istruttore sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto ed autorizzava la chiamata in causa di e del Geom. Parte_3 CP_2
3. Il terzo chiamato geom. ccepiva la propria estraneità alle liti inerenti alla validità della CP_2 delibera assembleare, evidenziando, comunque, di aver proceduto al calcolo dei millesimi come da criteri di legge, computo eventualmente emendabile dall'assemblea, laddove risultasse erroneo.
Gli eventuali errori di attribuzione dei bonus fiscali non avrebbero prodotto alcun danno a carico dei condòmini, potendo essere corretti in fase consuntiva, prima dell'emissione delle relative fatture;
in ogni caso, il era decaduto dal relativo beneficio, non potendo formulare doglianze su tal Pt_1 punto.
Affermava di aver svolto l'incarico di D.L. e responsabile esecuzione e progettazione dei lavori da parte della impresa , mandataria senza rappresentanza per la sottoscrizione di contratti CP_3
d'opera collegati all'esecuzione dei lavori, senza che tra il medesimo ed il fossero CP_1 intercorsi rapporti professionali riferibili all'appalto.
Formulava puntuali repliche quanto alle svariate contestazioni di in punto di corretto Pt_1 adempimento delle prestazioni oggetto di appalto e contestava, più in generale, qualsiasi profilo di responsabilità sollevato a proprio carico dalle controparti (in particolare dal ), in CP_1 quanto cesure generiche ed inammissibili.
Domandava, pertanto, il rigetto delle domande formulate nei propri confronti, nonché la condanna del in via riconvenzionale al pagamento di € 2.700,00 oltre ad oneri, somma da CP_1 corrispondersi a titolo di compensi professionali svolti per la redazione delle tabelle ed il computo metrico. Chiedeva, altresì, condanna della al pagamento di € 31.600,00 a titolo di compenso CP_3 per l'incarico di D.L. e responsabile sicurezza e progettazione, riservandosi, se del caso, la proposizione di tali domande in separato giudizio.
4. Si costituiva in giudizio anche il terzo chiamato , eccependo Controparte_3
l'estraneità della propria posizione alle controversie interne alla compagine condominiale e, perciò, non inficianti il proprio diritto al corrispettivo di cui al contratto d'appalto.
Rappresentava come le variazioni intervenute rispetto al progetto originario fossero state richieste dallo stesso , anche per ovviare all'ostruzionismo del e come la mancata CP_1 Pt_1 conclusione dei lavori fosse addebitabile agli impedimenti posti da quest'ultimo all'installazione dei ponteggi.
Contestava come l'opponente non avesse proposto domanda diretta nei propri confronti, a nulla valendo la formulata eccezione di compensazione;
contestava, altresì, la mancanza di errori quanto al bonus fiscale, rispetto al quale comunque isultava carente di interesse. Pt_1
Rilevava la mancata sollevazione di contestazioni da parte della committente circa i lavori, comunque eseguiti a regola d'arte.
Lamentava il mancato pagamento di una frazione del proprio corrispettivo da parte del
, il quale si sarebbe rifiutato di onorare la quota dell'inadempiente CP_1 Pt_1
pagina 9 di 19 Chiedeva, pertanto, rigettarsi integralmente le domande presentate dalle controparti nei propri confronti, nonché il pagamento in via riconvenzionale di € 68.091,63 a titolo di corrispettivo per i lavori effettuati (somma poi rettificata in € 83.176,91 con nota di trattazione per la prima udienza, adducendo l'inclusione di spese allo stato non ancora fatturate dalla impresa verso il ), CP_1 riservandosi, se del caso, la proposizione della domanda in separato giudizio.
5. All'udienza del 19.1.2023, tenutasi dalla scrivente medio tempore subentrata, l'opponente contestava la proposizione di riconvenzionale ex art. 843 c.c. da parte del , in quanto fondata su CP_1 presupposti differenti rispetto a quelli della domanda principale, nonché indimostrati.
A sua volta, il contestava l'inammissibilità della “riconvenzionale trasversale” CP_1 intentata dalla impresa per il pagamento della parte rimanente di corrispettivo, in quanto eccentrica rispetto al giudizio intentato, nonché che il rapporto di D.L. e responsabile sicurezza assunto dal geom. ntercorresse non solo con l'impresa, ma anche col e che, comunque, gli CP_2 CP_1 addebitabili inadempimenti spiegassero completa efficacia causale in punto di danno eventualmente cagionato per l'inesatto adempimento dei lavori.
Alla successiva udienza del 25.5.2023 il giudice rigettava le prove per testi dedotte dai terzi chiamati
, mentre disponeva procedersi a CTU per valutare la correttezza delle tabelle CP_2 CP_3 millesimali oggetto della delibera impugnata;
all'udienza del 29.6.2023 il nominato CTU prestava giuramento ed accettava l'incarico e le parti nominavano i propri CTP;
venivano quindi assegnati i relativi termini intermedi e finali di incarico.
All'udienza del 19.12.2023 la scrivente rinviava per precisazione delle conclusioni al 28.11.2024, allorquando le parti d'udienza rassegnavano le conclusioni come da fogli allegati al verbale e sopra riportate.
COINCISE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
6. Sull'eccezione preliminare di rinuncia agli atti – Preliminarmente l'attore ha eccepito l'invalidità, latu sensu intesa, del decreto ingiuntivo opposto sul rilievo della precedente rinuncia all'azione notificata in data 9.2.2022 al dal CONDOMINIO tramite atto di disposizione datato 19 gennaio Pt_1
2022 a firma del procuratore Avv. MO (doc. 27 – atto riferito a diverso decreto ingiuntivo Pt_1
(recante il n. 4049/2021), ma asseritamente fondato sul medesimo titolo sostanziale, rappresentato dalla delibera 11.5.2021 – con conseguente preclusione di ogni attività giurisdizionale sulla medesima domanda per effetto di estinzione dell'azione.
L'eccezione non può essere accolta per le ragioni che si espongono.
Con il documento suindicato, dalla perplessa intitolazione “Atto di significazione e rinuncia all'azione”, il CONDOMINIO ha inteso rinunciare “alla sola azione legittimata e fondata sul decreto ingiuntivo… senza con ciò, però, rinunciare ai sottostanti diritti e crediti indicati nel prodromico ricorso per ingiunzione”, ulteriormente precisando che per tali sottostanti diritti e crediti “permane in capo al Condominio… pieno titolo legittimante l'instaurazione di altra successiva azione monitoria”. L'atto, quindi, integra un'ipotesi di rinuncia agli atti di quel procedimento e non, a dispetto dell'impropria dicitura di parte dell'intestazione, di rinuncia all'azione. pagina 10 di 19 Depone in tal senso, in primo luogo, la formulazione della rinuncia stessa, con la quale il si premura di far salvi i diritti sottostanti alla pretesa azionata, nonché di riservarsi la CP_1 possibilità di una ulteriore e successiva azione monitoria, con ciò evidentemente indicando una volontà opposta a quella di dismettere tout court l'azionabilità del titolo fondante la propria pretesa.
In secondo luogo, vale a riprova di quanto ricostruito il contenuto dei poteri dell'Avv. MO quale rappresentante del CONDOMINIO all'atto di formulare la suddetta rinunzia. Il procuratore, infatti, agiva in forza di “ordinaria” procura ad litem comprensiva della facoltà di “transigere, conciliare… rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia”, senza ulteriore indicazione del potere di disporre del rapporto sottostante alla pretesa processuale (doc. 2 ). CP_1
Tale espressa indicazione è, infatti, necessaria in capo al rappresentante ai fini della formulazione di una valida rinuncia all'azione, dal momento che “La rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede in capo al difensore, un mandato "ad hoc", senza che sia a tal fine sufficiente il mandato ad litem” (cfr. ex multis Cassazione civile, Sez. II, Sentenza, 17/12/2013, n. 28146), trovandosi in tale mancato rilascio una ulteriore dimostrazione di come l'intento portante la dichiarazione non fosse quello di dismettere l'azione o la pretesa sostanziale.
Conferma, ulteriormente, i predetti assunti la circostanza, per cui nella parte del documento subito antecedente alla formulazione della rinuncia (i.e. il punto n. 3 delle premesse), sia stato specificato come il procuratore MO fosse autorizzato “a rinunciare agli atti del procedimento”, menzionandosi solamente questo tra i poteri abdicativi esercitati dal rappresentante e con ciò offrendosi un netto indirizzo interpretativo di quella che intendeva essere l'intenzione negoziale della parte. La somma delle predette risultanze non potrebbe, del resto, essere sovvertita dall'impropria formulazione dell'intestazione dell'atto, laddove esso si qualifica come “rinuncia all'azione”, dal momento che l'integrale contenuto della scrittura risulta logicamente incompatibile col ridetto atto dispositivo e connotandosi, d'altra parte, come irrazionale un'interpretazione che, per far salvo il titolo di un atto, giunga ad amputarne irrimediabilmente la maggior parte del contenuto.
7. Sulle domande di invalidità delle delibere assembleari dell'11.5.2021
7.1 Nullità della delibera riguardante le tabelle millesimali per impossibilità dell'oggetto – L'opponente contesta la validità della delibera assembleare dell'11.5.2021, deducendone, anzitutto, la nullità per l'impossibilità giuridica dell'oggetto, anche alla luce dei principi di cui alle S.U. n. 9839/2021, per avere l'assemblea deliberato a maggioranza (invece che all'unanimità) criteri di riparto delle spese, anche future, in deroga all'art. 1123 c.c., per mezzo dell'approvazione di una tabella millesimale redatta secondo criteri divergenti dai canoni legali ex art. 1118 c.c.
La censura non può essere accolta, dal momento che con la delibera impugnata l'assemblea del non ha individuato criteri di riparto delle spese eccentrici rispetto a quelli legali. CP_1
Si tratta, invero, di deliberazione con la quale l'assemblea ha adottato nuove tabelle millesimali redatte dal geom. n proporzione ai valori delle rispettive unità immobiliari, in sostituzione delle CP_2 precedenti ed originarie tabelle del 13 giugno 2011.
Il relativo punto di ordine del giorno, infatti, riporta la dicitura “analisi e approvazione delle tabelle millesimali redatte dal geom. come da mandato assembleare del giorno 04.02.2021” (doc. 5 CP_2 pagina 11 di 19 ), delibera di incarico che non conteneva alcuna indicazione dell'assemblea circa l'impiego CP_1 di un criterio divergente rispetto a quello ex art. 1118 c.c. (doc. 11 ). CP_1
Al contrario, dallo stesso processo verbale dell'assemblea del 4.2.2021 emerge come l'assemblea dei condòmini avesse reputato opportuno procedere alla redazione di una nuova tabella millesimale proprio
“alla luce di alcune perplessità sulla correttezza della tabella esistente [quella del 13.6.2011]”, dando così evidenza dell'intenzione dell'adunanza di procedere ad un riallineamento tra la reale consistenza degli immobili e la rappresentazione in millesimi degli stessi;
con ciò deve ritenersi esclusa qualsiasi volontà di deliberare un riparto per millesimi discorde dal criterio legale.
Né, del resto, offrono argomenti di segno contrario sia la corrispondenza intercorsa tra d il Pt_1 redattore geom. sia il dibattito assembleare precedente alla votazione dell'11.5.2021, CP_2 avendosi evidenza di una controversia tra le parti confinata a questioni di natura tecnico-applicativa
(quali l'esatto computo di metrature, la corretta qualificazione di vani ecc.), che comprovano l'impiego del criterio legale ex art. 1118 c.c. nella redazione delle nuove tabelle.
Il fatto che le tabelle così elaborate possano in concreto risultare viziate da errori di calcolo o di qualificazione dei vani, invero, non sarebbe circostanza attinente alla validità della delibera di adozione, la quale poteva essere legittimamente approvata anche con le sole maggioranze di cui all'art. 1136 co. 2 c.c., avendo le parti dissenzienti – eventualmente pregiudicate da errori di redazione – la facoltà di esperire semmai il rimedio ex art. 69 disp. att. c.c.
Depone esattamente in tal senso lo stesso pronunciamento di legittimità, impropriamente evocato da parte attrice, per il quale “Se dunque una tabella meramente ricognitiva dei criteri di ripartizione legali sia stata approvata, e se essa risulti viziata da errori originari o da sopravvenute sproporzioni, a tali situazioni può rimediare la maggioranza dell'art. 1136 c.c., comma 2, per ripristinarne la correttezza aritmetica”, dovendosi ritenere che “L'errore che porta alla invalidità della delibera maggioritaria di approvazione della tabella è quello che incide sulla determinazione degli elementi necessari al calcolo del valore delle singole unità immobiliari” (v. Cassazione civile sez. II, 10/03/2020, n.6735). Che gli eventuali “errori” di redazione – comunque non oggetto diretto dell'odierno giudizio – attenessero ad una esclusiva discrasia degli elementi del calcolo e non dipendessero dall'adozione di un erroneo rapporto tra il valore dell'intero edificio e quello della proprietà individuale emerge anche dalle risultanze della CTU , laddove questa condivide “in linea di principio i criteri e i tre Per_1 coefficienti di riduzione adottati”, nonché i criteri di individuazione e determinazione delle superfici, esprimendo perplessità unicamente per la scelta di qualificare come misurabile la metratura di un terrapieno/vespaio, secondo il CTU non utilizzabile.
Un eventuale mero errore di calcolo, pertanto, non spiegherebbe effetti in punto di validità della deliberazione, rilevando eventualmente rispetto al quantum richiesto dal , argomento CP_1 tuttavia eccentrico rispetto all'odierno giudizio, stante la mancata formulazione di domande in proposito da parte del il quale si è limitato sul punto a contestazioni puramente strumentali, Pt_1 senza indicare gli esatti termini della violazione e senza assolvere ad una puntuale allegazione del pregiudizio concreto ed attuale per tali errori subito.
In ogni caso, è per mero scrupolo che la scrivente ha disposto CTU anche sulla valutazione della rispondenza ai criteri legali delle tabelle di cui alla delibera impugnata, consulenza le cui risultanze pagina 12 di 19 hanno, peraltro, riscontrato una discrepanza minima, oltre che frutto di scelte discrezionali del compilatore ed intrinseche alla stessa attività di stima e valutazione.
Non spiega, infine, rilievo -ai fini del riconoscimento della pretesa dell'opponente- neppure la dedotta circostanza per la quale gli approvati lavori avrebbero coinvolto anche impianti di fognatura dell'attiguo sito al civico 25/2, risultando evidente che i relativi proprietari mai avrebbero CP_1 potuto legittimamente far parte dell'assemblea del diverso complesso di (il Controparte_1
CONDOMINIO).
L'eventuale incidenza dei lavori deliberati su parti comuni ad un differente complesso condominiale non è motivo di invalidità della delibera adottata, potendo semmai rilevare in punto di riparto delle spese sostenute dai condòmini paganti – ma il non ha formulato domanda in tal senso – Pt_1 ovvero in punto di difesa della proprietà dei condomini di cui al civico 25/2, azione rispetto alla quale il arebbe ad ogni modo sfornito di legittimazione processuale. Pt_1
7.2 Nullità della deliberazione dei lavori di ristrutturazione per aver inciso sui diritti individuali dell'attore – Parte opponente lamenta, altresì, l'invalidità del secondo punto della deliberazione dell'assemblea dell'11.5.2021, sul rilievo che l'esecuzione degli approvati lavori di ristrutturazione straordinaria avrebbe inciso sui propri diritti individuali e sulla relativa porzione di proprietà esclusiva, circostanze per le quali sostiene sarebbe stata necessaria l'adozione di una delibera unanime dei condòmini.
Anche tale doglianza deve essere respinta.
Con la deliberazione impugnata, infatti, l'assemblea non ha adottato risoluzioni incidenti in via definitiva sui diritti dell'opponente né sulla relativa porzione di proprietà esclusiva, Pt_1 dovendosi escludere che dall'intervento di recupero conservativo del fabbricato possano derivare effetti in tal senso.
La posa di impalcature sulla proprietà individuale, infatti, integra una conseguenza indiretta e transitoria dei lavori deliberati, quale onere del committente di mettere l'appaltatore (nel caso di specie la nelle condizioni di adempiere la propria prestazione, sopportando tali Controparte_3 temporanei incommoda in ragione dell'utilità acquisita dalla realizzazione dell'opera.
Nei rapporti interni alla parte committente, peraltro, tale onere di sopportazione vale come obbligo a carico dei diversi condòmini, dal momento che l'inottemperanza di uno di questi verrebbe a ripercuotersi sull'esecuzione dell'appalto, così pregiudicando la realizzazione dei lavori a danno degli altri ed integrando al contempo tanto un pregiudizio economico quanto la violazione del deliberato dall'assemblea ex art. 1135 n. 4) c.c. Rispetto a tale deliberazione, quindi, l'assemblea aveva titolo e competenza a decidere, conseguendo il rigetto delle impugnative di parte opponente.
Il condòmino al più, avrebbe potuto pretendere il pagamento di adeguata indennità ai sensi Pt_1 dell'art. 843 c.c., per il caso in cui tale ponteggio gli avesse cagionato un danno, pretesa in alcun modo dedotta nell'odierno giudizio, nonostante l'espressa formulazione della disponibilità in tal senso da parte del . CP_1
pagina 13 di 19
7.3 Nullità della delibera per invalidità in relazione all'oggetto, in quanto fondata sull'erroneo presupposto di beneficiare di bonus fiscali – Va, del pari, rigettata anche la doglianza circa l'invalidità della deliberazione dell'11.5.2021 di esecuzione delle opere di restauro, asseritamente fondata sull'erroneo presupposto da parte dei condòmini di poter beneficiare di sconto in fattura grazie alla cessione di crediti d'imposta personali derivanti dai bonus fiscali dei singoli.
In altre parole, il deliberato sarebbe stato assunto in violazione di legge, poiché i lavori approvati non rispetterebbero la normativa sui bonus fiscali.
La decisione di effettuare dei lavori di restauro, tuttavia, è logicamente diversa da quella attinente alle modalità del pagamento del corrispettivo di tali lavori;
infatti, la stessa assemblea ha deliberato le due decisioni con separate e distinte votazioni.
L'eventuale irregolarità del deliberato attinente al mezzo di pagamento (i.e. sconto in fattura e bonus fiscale) non potrebbe spiegare efficacia invalidante sulla preliminare decisione di esecuzione dei lavori, in assenza di una esplicita volontà condizionante sul punto, e dalla lettura del verbale di delibera non emergono indicazioni di una volontà dell'assemblea in tal senso.
Del resto, anche se provato, un simile nesso di dipendenza non determinerebbe ricadute sul piano della validità del contratto poi stipulato, posto che, con la delibera contestata, i condòmini hanno operato una scelta di gestione ed, eventualmente, espresso una volontà pre-negoziale (accettazione ovvero offerta) volta alla stipula del contratto di appalto, contratto, si ribadisce, estraneo alle odierne domande dell'opponente Pt_1
La motivazione sottostante alla scelta di compiere i lavori, attenga essa ai singoli condòmini ovvero all'organo assemblea unitariamente considerato, rappresenta al più un motivo individuale e, quindi, ininfluente rispetto alla validità della scelta di gestione assunta, motivo peraltro privo di rilievo anche rispetto al conseguente contratto di appalto, ove non dedotto in condizione all'interno del relativo programma negoziale. Tale programma, si ribadisce ancora, è estraneo all'oggetto del presente giudizio e rispetto ad esso, pertanto, nulla può questo Tribunale oggi decidere.
Né a conclusioni differenti potrebbe giungersi qualificando il presupposto quale errore dell'organo deliberante, dal momento che l'ordinamento conosce dell'errore riconoscibile ed essenziale quale causa di invalidità del programma negoziale assunto dalla parte incorsa in esso;
tuttavia, l'opponente non invoca l'annullamento del contratto, bensì dell'atto decisionale (la delibera) a tale contratto prodromica.
Infine, si rileva che l'invalidità per violazione di legge dedotta dall'opponente si poneva in termini meramente teorici, atteso che l'eventuale erroneità dei criteri di calcolo e delle percentuali afferenti ai vari bonus richiedibili avrebbe potuto essere definita soltanto al momento della compilazione delle domande da parte dei condomini che richiedevano lo sconto in fattura e la cessione del credito, ipotesi di cui il non ha mai inteso avvalersi, con conseguente venire meno del suo interesse. Pt_1
8. Sul contestato inadempimento della – L'opponente deduce, quindi, la Controparte_3 non debenza delle somme di cui al decreto opposto anche in ragione dell'inadempimento dell'appaltatrice , non corrispondendo le opere realizzate al computo metrico ed ai documenti CP_3 presentati all'assemblea e, più in generale, sulla scorta della circostanza per cui “Molte lavorazioni… non sono state proprio eseguite, altre sono state eseguite parzialmente, altre presentano vizi, altre pagina 14 di 19 ancora sono state modificate in corso d'opera e senza la necessaria e preventiva approvazione del committente”, circostanze delle quali domanda previo accertamento.
Anche tale doglianza non merita accoglimento.
La domanda, infatti, è posta avverso la pretesa titolata di pagamento del , ma si fonda CP_1 su fatti riferibili ad un soggetto estraneo a tale rapporto, la Controparte_3
In mancanza di una apposita domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c., infatti, il contratto di appalto intercorrente tra i condòmini committenti e l'appaltatore rimane valido ed Controparte_3 efficace ed altrettanto dovute rimangono le somme pattuite in favore della impresa costruttrice quale corrispettivo in forza di tale titolo. Ugualmente deve dirsi rispetto ad eventuali azioni ex art. 1667 c.c. o analoghe, che il on ha mai formulato. Pt_1
All'azionamento di questi rimedi era, peraltro, da ritenersi legittimato stante il principio Pt_1 secondo cui l'iniziativa giudiziaria del singolo condòmino (anche laddove svolta in concorrenza rispetto a quella proposta dall'amministratore nell'esercizio del proprio mandato) “si concretizza in una forma di rappresentanza reciproca, che conferisce a ciascun condomino una legittimazione sostitutiva.
Questa legittimazione deriva dal fatto che ogni singolo condomino, nel tutelare il proprio diritto, non può evitare di difendere contemporaneamente i diritti degli altri condòmini” (Cassazione civile sez. II,
20/12/2024, n. 33643; precedenti conformi Cassazione civile sez. VI, 19/11/2021, n.35576).
Di tale legittimazione l'opponente non si è avvalso, risultando così la domanda di revoca del decreto doppiamente eccentrica, in quanto formulata avverso titolo e pretesa di un soggetto (il CONDOMINIO) differente da quello di cui si deduce l'inadempimento (la e senza che Controparte_3 questo secondo soggetto sia stato neppure evocato in giudizio da parte dell'opponente, che non ne ha esteso la domanda.
9. Sulla domanda risarcitoria – Il rigetto delle questioni di invalidità prospettate dell'opponente porta anche alla reiezione della “domanda risarcitoria” da questi avanzata, in primo luogo, perché formulata sotto condizione della caducazione di uno almeno tra il decreto e la delibera assembleare e, in secondo luogo, alla luce delle sopra espresse considerazioni circa la legittimazione processuale del Pt_1
Con tale domanda l'opponente, infatti, pretende di essere tenuto dal indenne dagli CP_1 Contr oneri che possano derivare a proprio carico dalle pretese della in forza del Controparte_3 contratto di appalto, richiesta tuttavia da ritenersi inammissibile proprio in ragione della legittimazione di cui egli gode a pieno titolo quale singolo condòmino.
Avendo il a propria disposizione gli strumenti sostanziali e processuali per far valere nei Pt_1 confronti della l'inadempimento di questa, la pretesa – sia essa risarcitoria ovvero di CP_3 manleva – nei confronti del troverebbe ostacolo proprio in forza del mancato esercizio CP_1 di tale azione da parte dell'opponente. Questa inescusabile inerzia costituisce, infatti, un fattore causale determinante del “danno”, dato dalla sopportazione in capo all'opponente di oneri asseritamente non dovuti, perché derivanti da un sinallagma che si sostiene non essere correttamente adempiuto.
In altri termini, non può il domandare che il – pur eventualmente co- Pt_1 CP_1 legittimato all'esperimento di un rimedio giudiziale – lo tenga indenne (o risarcisca) rispetto alla sopportazione di oneri e costi, per la cui contestazione, secondo un basilare principio di auto-
pagina 15 di 19 responsabilità, egli era tenuto a farsi parte diligente, azionando gli opportuni rimedi sostanziali e processuali di cui beneficiava a titolo personale.
10. La reiezione di tutti i motivi di impugnazione proposti dall'opponente ei confronti della Pt_1 delibera assembleare sulla quale è fondato il decreto ingiuntivo impugnato comporta la conferma di questo, fatto salvo l'eventuale minor somma dovuta dal condòmino sulla scorta del bilancio consuntivo finale dei lavori, se ed in quanto regolarmente approvato, dal momento che in corso di causa è stato allegato il completamento dell'appalto.
11. Sulle domande del Condominio opposto – Respinte le pretese dell'opponente, cadono di conseguenza le domande formulate a manleva dall'opposto nei confronti sia CP_1 dell'impresa sia del geom. rimanendo da esaminare soltanto le domande formulate CP_2 dall'opposto ex art. 843 c.c. in via riconvenzionale, nonché sul presunto inadempimento della
[...]
Controparte_3
11.1 Circa la condanna all'accesso ex art. 843 c.c., richiamato quanto sopra precisato in punto di mancato pregiudizio a qualsivoglia diritto proprietario individuale dell'opponente (capo 7.2), deve farsi accoglimento della domanda del , posto che questo avrebbe astrattamente potuto CP_1 avvalersi, anche in via d'urgenza, del rimedio in questione per poter procedere all'installazione del ponteggio anche nelle parti in proprietà esclusiva del terrazzo ed autorimessa), qualora essa Pt_1 fosse risultata l'unica modalità (ovvero la più efficiente) per l'installazione dei ponteggi e la realizzazione dei lavori.
In conseguenza dell'allegata conclusione dei lavori, rispetto alla domanda ex art. 843 c.c., seppur pedissequamente riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve presumersi essere venuto meno l'interesse del a che venga ordinato a carico del condòmino di consentire l'accesso CP_1 alla sua proprietà per l'installazione del ponteggio e di quanto necessario per le opere di ristrutturazione;
in caso contrario, tale ordine deve essere eseguito, previa corresponsione al condòmino dell'indennità, da determinarsi equitativamente in € 50,00 al giorno, in ragione delle limitazioni alla di lui proprietà così temporaneamente arrecate.
11.2 La domanda di condanna avanzata dal nei confronti del terzo chiamato CP_1 [...] al pagamento di “quanto, se del caso, risulterà al medesimo dovuto all'esito del CP_3 giudizio, per i vizi e gli inadempimenti, totali e/o parziali, inerenti [al]l'esecuzione dell'opera appaltata (se già accertati nella presente lite)” non può essere esaminata nel merito, in quanto la generica formulazione del contenuto, così come la riserva di formulazione in separato giudizio, la rendono de facto interamente condizionata all'accoglimento dell'eccentrica eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente, eccezione, come si è visto, inficiata da impropria formulazione.
Non avendo il azionato le relative pretese nei confronti della parte cui dovevano essere Pt_1 contestati i relativi addebiti (la , l'inadempimento di cui trattasi non è mai Controparte_3 entrato in via diretta nel thema decidendum di questo giudizio, risultando, dunque, irrilevante alla definizione dei rapporti intercorrenti tra e . In mancanza di un Parte_4 CP_1 accertamento sul punto, viene meno anche la possibilità di vagliare la complementare domanda del pagina 16 di 19 , che veniva ad essere basata, tanto per formulazione quanto per strategia processuale, CP_1 sull'accertamento richiesto irrituale dal Pt_1
12. Sulla domanda riconvenzionale del terzo chiamato – Come anche Controparte_3 eccepito all'udienza del 19.1.2023 dalla difesa dell'opposto , è inammissibile e non CP_1 può essere esaminata nel merito la domanda riconvenzionale formulata dall'impresa appaltatrice nei confronti del per il pagamento dell'ammontare -non ancora onorato- del corrispettivo CP_1 per la realizzazione delle opere pattuite.
In tema di ammissibilità della domanda riconvenzionale, infatti, vale il principio per cui ove essa “non comporti lo spostamento di competenza, si richiede un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento obbiettivo tra domanda principale e domanda riconvenzionale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito cui è richiesto di motivare al riguardo” (Cassazione civile, Sez. I,
Ordinanza, 01/03/2024, n. 5484; prec. conformi Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza, 15/01/2020, n.
533), opportunità di simultanea trattazione non ravvisabile nel caso di specie.
Il corrente processo, infatti, si radica sull'originaria pretesa di invalidità di una serie di decisioni assunte dall'organo assembleare del CONDOMINIO (decisioni su cui si fonda il decreto ingiuntivo), sicché non è questa la sede idonea al vaglio della trama degli intricati rapporti contrattuali (inclusi tutti gli aggravi processuali che ne sarebbero conseguiti), estranei al petitum dedotto in via originaria dai primi litiganti ed interessanti due sole parti costituite, anche quale esito di una catena di pretese e
contro
-pretese, la cui formulazione risulta inevitabilmente sollecitata da considerazioni di tattica processuale.
Disposto il rigetto in rito, rimane salva la proposizione della relativa domanda nella sede opportuna.
13. Sulle domande del terzo chiamato geom. – Deve del pari dirsi con riferimento alla CP_2 domanda riconvenzionale formulata dal terzo chiamato geom. ei confronti della impresa CP_2 per il pagamento delle prestazioni come direttore lavori e responsabile della sicurezza, valendo per questa le medesime ragioni ora esposte (inclusa la riproponibilità in altro giudizio).
13.1 Merita, invece, accoglimento la domanda formulata dal erso il per CP_2 CP_1 il pagamento di quanto al primo dovuto per le attività di redazione delle tabelle millesimali e di computo metrico. Per questa domanda, infatti, sussiste l'opportunità di una trattazione congiunta al primario thema decidendum, stante la stretta connessione ravvisabile tra la contestazione delle tabelle formulate e della loro modalità di approvazione e quanto attinente all'incarico professionale di redazione delle stesse, incarico oggetto di delibera anteriore a quella impugnata.
La pretesa va accolta, avendo il geometra allegato il titolo contrattuale (doc. 6 e non avendo CP_2 il offerto valide eccezioni sul punto, essendosi la difesa limitata alla sola non CP_1 ammissibilità in rito della richiesta, eccezione non accoglibile per le ragioni appena esplicitate;
del resto la bontà dei criteri adottati per la redazione delle tabelle risulta sostanzialmente avvalorata dalla
CTU.
Ne consegue la condanna del al pagamento di € 2.700,00 (di cui € 990,00 per CP_1 redazione tabelle ed € 1710,00 per computo metrico), oltre accessori, come tra le parti concordato sulla pagina 17 di 19 scorta dei preventivi trasmessi in data 25.1.2021 dal professionista al e da questo CP_1 accettati, previo sconto del 10%, nella successiva corrispondenza intercorsa, nonché approvati con delibera assembleare del 4.2.2021 (doc. 6 CP_2
14.1 Sulle spese – Considerata la soccombenza integrale delle pretese attoree e di come il relativo rapporto processuale sia intercorso con il solo condominio opposto, si condanna l'opponente Pt_1 alla rifusione delle spese di lite sostenute dal e liquidate sulla scorta dello scaglione da CP_1
€ 52.001,00 ad € 260.000,00 (in considerazione del valore di € 114.000,00) per tutte le fasi del giudizio secondo i valori medi, per un totale complessivo di € 14.103,00, oltre accessori e spese generali;
non spetta, invece, il rimborso per contributo unificato per le domande riconvenzionali di € 759,00, in quanto non accolte.
14.2 Vista la soccombenza del nel rapporto processuale intercorso con il terzo CP_1 chiamato si condanna il primo alla rifusione del 50% delle spese processuali del secondo, CP_2 tenuto conto del mancato esame della domanda riconvenzionale trasversale avanzata dal geometra nei confronti dell'impresa; spese che si liquidano, sulla scorta dei valori medi del secondo scaglione (per la sola domanda relativa al pagamento dei compensi per € 2.700,00, oltre accessori), nella somma di €
2.500,00 complessivi per tutte le fasi del giudizio, da compensarsi per la metà.
14.3 Per il resto – e cioè nei rapporti tra ed impresa e tra questa ed il geometra – si CP_1 compensano integralmente le spese in ragione delle posizioni di reciproca soccombenza delle parti.
14.4 Sono, infine, da porsi a carico della parte opponente le spese di CTU, come liquidate con decreto in data 16.2.2024, mentre restano rispettivamente a carico di ciascuna parte le spese del proprio consulente tecnico in considerazione della necessità di verificare la correttezza delle tabelle.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge l'opposizione proposta da e conferma il decreto ingiuntivo n. 336/2022, Parte_1 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- rigetta ogni altra domanda dell'opponente ; Parte_1
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 843 c.c. con condanna del condòmino Pt_1 consentire l'accesso alla sua proprietà esclusiva al fine di eseguire le opere di ristrutturazione, previo eventuale versamento da parte del di € 50,00 giornalieri a titolo di indennità; CP_1
- dichiara assorbite le domande di manleva formulate dal nei confronti della CP_1 [...]
e del geom. n conseguenza del rigetto della pretesa principale cui tali CP_3 CP_2 domande accedevano, nonché per le medesime ragioni la domanda risarcitoria per inadempimento formulata dal nei confronti della;
CP_1 CP_3
- accoglie la domanda del terzo chiamato ei confronti del e per l'effetto CP_2 CP_1 condanna quest'ultimo al pagamento nei confronti del primo della somma di € 2.700,00 (oltre accessori) a titolo di compenso per incarico professionale finalizzato alla redazione delle tabelle millesimali ed allo svolgimento del computo metrico;
- dichiara inammissibile la domanda formulata dal geom. ei confronti della CP_2 CP_3 pagina 18 di 19 CP_3
- condanna al pagamento in favore del delle spese di lite che Parte_1 CP_1 liquida in € 14.103,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
- condanna il al pagamento delle spese di lite a favore del geom. CP_1 CP_2 liquidate per l'intero in € 2.500,00, oltre ad accessori e spese generali, compensandole per la metà;
- compensa le spese di lite nei rapporti tra ed impresa e tra questa ed il geometra in CP_1 ragione delle posizioni di reciproca soccombenza;
- pone, definitivamente, a carico della parte opponente le spese di CTU, come liquidate con decreto in data 16.2.2024, mentre restano rispettivamente a carico di ciascuna parte le spese del proprio consulente tecnico.
Bologna, 6 marzo 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
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