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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 12/11/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Proc n 517 /2025 R.G.
In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI PRATO Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati: 1) dott. Lucia SCHIARETTI Presidente
2) dott. Michele SIRGIOVANNI Giudice rel. est.
3) dott. Costanza COMUNALE Giudice
nella causa iscritta a ruolo al N. 517 /2025 R.G, proposta da :
, nato a [...] il [...] e residente in Vernio (PO), Controparte_1 la Direttissima n.5, gia Via del Lastrone n.12, (C.F.
), cittadinanza italiana, rappresentato e difeso dall'Avv. Sara C.F._1
ZI (C.F. ) ed elettivamente dom.to presso il suo studio C.F._2 in Prato, Via Fi da mandato allegato al ricorso;
E Pec: vvocati.prato. Email_1
e nata a [...] il [...] e residente in [...] ima n.5, gia Via del Lastrone n.12, (C.F. ), C.F._3 cittadinanza italiana, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con Verbale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato del 19.02.2025, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura RUSSINO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Civitavecchia (RM), Via Piero Gobetti n.9, come da mandato allegato al ricorso;
Pec: Email_3
Ricorrenti avente per oggetto: separazione consensuale. ha pronunciato la seguente SENTENZA FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 9 aprile 2025, e Controparte_1 Controparte_2 allegavano:
- che in data 31/10/1992 hanno contratto matrimonio con rito civile in Civitavecchia (RM), trascritto in atto n.57 Parte I anno 1992, scegliendo il regime della separazione dei beni;
- che dalla loro unione è nato in [...] in data [...] il figlio Per_1 oramai maggiorenne ed economicamente autonomo;
[...]
- che in data 13/12/1999 avevano stipulato davanti al Notaio Dr. di Persona_2
Bologna una convenzione matrimoniale modificativa del regime della separazione dei beni, registrata in data 29/12/99, con la quale sceglievano il regime della comunione dei beni;
- che nell'anno 2010 i ricorrenti si erano già separati consensualmente dinanzi al Tribunale di Prato (RG 6088/2010 – Dott. Fedelino), comparendo in udienza
1 presidenziale in data 16/02/2011 e le condizioni venivano omologate con decreto emesso in data 08/03/2011;
- che, nell'anno 2012, ritenendo superati i contrasti che avevano portato alla separazione, i ricorrenti si riconciliavano e riprendevano la coabitazione, ricostituendo in tal modo l'unione matrimoniale e familiare;
- che, dopo un periodo relativamente sereno, sono sopravvenute ragioni di incompatibilità e problematiche che hanno reso intollerabile la prosecuzione della vita coniugale. Preso atto che l'unione familiare è, allo stato, irrimediabilmente compromessa, fallito ogni tentativo di conciliazione, i coniugi sono giunti alla concorde determinazione di addivenire nuovamente alla separazione e dal mese di maggio 2024 hanno deciso di vivere separatamente e la si è trasferita a CP_2
Civitavecchia ospite della di lei figlia (nata da un prec atrimonio), pur mantenendo la propria residenza anagrafica presso la casa coniugale in Vernio. Su tali premesse all'udienza del 18 giugno 2025, le parti congiuntamente si riportavano alle condizioni di cui alle note ex art. 127 ter c.p.c. , nulla opponendo il Pubblico Ministero, Esaminati gli atti, visti il ricorso e le note scritte congiunte;
dato atto che le parti nel ricorso introduttivo hanno allegato di avere raggiunto accordo in ordine alle seguenti condizioni di separazione e ulteriori pattuizioni che vengono di seguito riportate:
“-CONDIZIONI- A) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
B) Contributo di mantenimento a favore della sig.ra : il Sig. si Controparte_2 CP_1 impegna e si obbliga a corrispondere alla moglie, sottos e dell'accordo, la somma di euro 650,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della stessa. Tale somma verrà versata mediante bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese alle coordinate bancarie già comunicate al sig. e CP_1 sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat come per legge. Nel caso in cui la sig.ra dovesse svolgere attività lavorativa o comunque essere beneficiaria CP_2 di reddi entrate a titolo di pensione o altro, sarà obbligata ad informare tempestivamente il marito;
il sig. si impegna comunque a versare il contributo CP_1 al mantenimento alla sig.ra quand'anche la medesima dovesse divenire CP_2 beneficiaria di redditi o altr e/o emolumenti, non superiori all'importo dell'assegno sociale.
Il Tribunale si limita a prendere atto degli ulteriori accordi di carattere patrimoniale tra le parte: C) Assetto degli altri rapporti economici tra le parti:
1. a definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi aventi ad oggetto la casa coniugale, la sig.ra si impegna e si obbliga a cedere al marito, che a sua volta CP_2 si impegna ad acqu propria quota di proprietà del 50% dell'unità abitativa in Vernio, via Caduti della Direttissima n.5, come meglio descritta in premessa;
2 le spese tecniche, di trasferimento e notarili e certificazione energetica saranno poste a carico del sig. ; CP_1
3. le parti si impegn si obbligano ad effettuare l'atto notarile di trasferimento della quota parte di comproprietà entro 30 giorni dal provvedimento giudiziario che omologa la separazione dei coniugi;
4. a tal fine, il sig. si impegna e si obbliga a comunicare alla moglie, almeno CP_1 sette giorni prima della stipula dell'atto, il nominativo del notaio scelto e la data dell'atto; 2
5. le parti concordano che il sig. acquisterà la quota di proprietà della moglie CP_1 della casa coniugale mediante la corresponsione della somma di euro 19.500,00= comprendente anche tutti gli arredi stimati per un valore di euro 2000,00, che dovrà essere versata mediante assegno circolare intestato alla sig.ra Controparte_2 contestualmente alla stipula dell'atto notarile;
6. la sig.ra si impegna a trasferire la residenza presso la casa nella quale CP_2 attualment presso altra abitazione che vorrà reperire, entro e non oltre 30 giorni dalla sentenza che pronuncia la separazione;
si impegna e si obbliga altresì a prelevare dalla casa coniugale i propri effetti personali entro e non oltre il medesimo termine, nonché a restituire al marito la tessera ferroviaria, che quest'ultimo dovrà restituire a sua volta a Rete Ferroviaria Italiana;
7. con l'adempimento delle pattuizioni di cui sopra, i coniugi dichiarano di aver regolato ogni rapporto patrimoniale relativo alla comunione legale e che non sussistono ulteriori reciproche pretese, che devono comunque ritenersi transatte e rinunciate;
8. i procuratori delle parti dichiarano che al presente atto deve essere applicata l'esenzione ex art. 19 lg. 74/1987, in considerazione che dall'atto medesimo emerge – in ogni caso a seguito del provvedimento del Tribunale di Prato – che le disposizioni di ordine patrimoniale contenute nello stesso sono funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.”
Ritenuto che sono state osservate le formalita di legge e che le condizioni concordate sono conformi a giustizia e considerato altresì che, in relazione a questioni non strettamente inerenti la separazione e il presente procedimento, il Tribunale si limita a prenderne atto senza pronuncia giudiziale;
dato atto del visto del Pubblico Ministero emesso il 17/04/2025;
P.Q.M.
visti gli artt. 158 c.c. e e 473.bis51. c.p.c.; Dichiara la separazione consensuale dei coniugi:
e i quali in data 31/10/1992 hanno contratto Controparte_1 Controparte_2 it hia (RM), trascritto in atto n.57 Parte I anno 1992, alle condizioni concordate e sopra riportate, autorizzando i coniugi a vivere separati. Ordina all'Ufficiale Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza trasmessa a cura della Cancelleria ed alle ulteriori incombenze di legge. Dichiara le spese compensate.
Così deciso in data 5 novembre 2025, nella Camera di Consiglio della sezione civile, su relazione del dott. Michele SIRGIOVANNI.
Il Giudice rel ed est. dott. Michele Sirgiovanni
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
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In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI PRATO Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati: 1) dott. Lucia SCHIARETTI Presidente
2) dott. Michele SIRGIOVANNI Giudice rel. est.
3) dott. Costanza COMUNALE Giudice
nella causa iscritta a ruolo al N. 517 /2025 R.G, proposta da :
, nato a [...] il [...] e residente in Vernio (PO), Controparte_1 la Direttissima n.5, gia Via del Lastrone n.12, (C.F.
), cittadinanza italiana, rappresentato e difeso dall'Avv. Sara C.F._1
ZI (C.F. ) ed elettivamente dom.to presso il suo studio C.F._2 in Prato, Via Fi da mandato allegato al ricorso;
E Pec: vvocati.prato. Email_1
e nata a [...] il [...] e residente in [...] ima n.5, gia Via del Lastrone n.12, (C.F. ), C.F._3 cittadinanza italiana, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con Verbale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato del 19.02.2025, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura RUSSINO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Civitavecchia (RM), Via Piero Gobetti n.9, come da mandato allegato al ricorso;
Pec: Email_3
Ricorrenti avente per oggetto: separazione consensuale. ha pronunciato la seguente SENTENZA FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 9 aprile 2025, e Controparte_1 Controparte_2 allegavano:
- che in data 31/10/1992 hanno contratto matrimonio con rito civile in Civitavecchia (RM), trascritto in atto n.57 Parte I anno 1992, scegliendo il regime della separazione dei beni;
- che dalla loro unione è nato in [...] in data [...] il figlio Per_1 oramai maggiorenne ed economicamente autonomo;
[...]
- che in data 13/12/1999 avevano stipulato davanti al Notaio Dr. di Persona_2
Bologna una convenzione matrimoniale modificativa del regime della separazione dei beni, registrata in data 29/12/99, con la quale sceglievano il regime della comunione dei beni;
- che nell'anno 2010 i ricorrenti si erano già separati consensualmente dinanzi al Tribunale di Prato (RG 6088/2010 – Dott. Fedelino), comparendo in udienza
1 presidenziale in data 16/02/2011 e le condizioni venivano omologate con decreto emesso in data 08/03/2011;
- che, nell'anno 2012, ritenendo superati i contrasti che avevano portato alla separazione, i ricorrenti si riconciliavano e riprendevano la coabitazione, ricostituendo in tal modo l'unione matrimoniale e familiare;
- che, dopo un periodo relativamente sereno, sono sopravvenute ragioni di incompatibilità e problematiche che hanno reso intollerabile la prosecuzione della vita coniugale. Preso atto che l'unione familiare è, allo stato, irrimediabilmente compromessa, fallito ogni tentativo di conciliazione, i coniugi sono giunti alla concorde determinazione di addivenire nuovamente alla separazione e dal mese di maggio 2024 hanno deciso di vivere separatamente e la si è trasferita a CP_2
Civitavecchia ospite della di lei figlia (nata da un prec atrimonio), pur mantenendo la propria residenza anagrafica presso la casa coniugale in Vernio. Su tali premesse all'udienza del 18 giugno 2025, le parti congiuntamente si riportavano alle condizioni di cui alle note ex art. 127 ter c.p.c. , nulla opponendo il Pubblico Ministero, Esaminati gli atti, visti il ricorso e le note scritte congiunte;
dato atto che le parti nel ricorso introduttivo hanno allegato di avere raggiunto accordo in ordine alle seguenti condizioni di separazione e ulteriori pattuizioni che vengono di seguito riportate:
“-CONDIZIONI- A) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
B) Contributo di mantenimento a favore della sig.ra : il Sig. si Controparte_2 CP_1 impegna e si obbliga a corrispondere alla moglie, sottos e dell'accordo, la somma di euro 650,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della stessa. Tale somma verrà versata mediante bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese alle coordinate bancarie già comunicate al sig. e CP_1 sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat come per legge. Nel caso in cui la sig.ra dovesse svolgere attività lavorativa o comunque essere beneficiaria CP_2 di reddi entrate a titolo di pensione o altro, sarà obbligata ad informare tempestivamente il marito;
il sig. si impegna comunque a versare il contributo CP_1 al mantenimento alla sig.ra quand'anche la medesima dovesse divenire CP_2 beneficiaria di redditi o altr e/o emolumenti, non superiori all'importo dell'assegno sociale.
Il Tribunale si limita a prendere atto degli ulteriori accordi di carattere patrimoniale tra le parte: C) Assetto degli altri rapporti economici tra le parti:
1. a definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi aventi ad oggetto la casa coniugale, la sig.ra si impegna e si obbliga a cedere al marito, che a sua volta CP_2 si impegna ad acqu propria quota di proprietà del 50% dell'unità abitativa in Vernio, via Caduti della Direttissima n.5, come meglio descritta in premessa;
2 le spese tecniche, di trasferimento e notarili e certificazione energetica saranno poste a carico del sig. ; CP_1
3. le parti si impegn si obbligano ad effettuare l'atto notarile di trasferimento della quota parte di comproprietà entro 30 giorni dal provvedimento giudiziario che omologa la separazione dei coniugi;
4. a tal fine, il sig. si impegna e si obbliga a comunicare alla moglie, almeno CP_1 sette giorni prima della stipula dell'atto, il nominativo del notaio scelto e la data dell'atto; 2
5. le parti concordano che il sig. acquisterà la quota di proprietà della moglie CP_1 della casa coniugale mediante la corresponsione della somma di euro 19.500,00= comprendente anche tutti gli arredi stimati per un valore di euro 2000,00, che dovrà essere versata mediante assegno circolare intestato alla sig.ra Controparte_2 contestualmente alla stipula dell'atto notarile;
6. la sig.ra si impegna a trasferire la residenza presso la casa nella quale CP_2 attualment presso altra abitazione che vorrà reperire, entro e non oltre 30 giorni dalla sentenza che pronuncia la separazione;
si impegna e si obbliga altresì a prelevare dalla casa coniugale i propri effetti personali entro e non oltre il medesimo termine, nonché a restituire al marito la tessera ferroviaria, che quest'ultimo dovrà restituire a sua volta a Rete Ferroviaria Italiana;
7. con l'adempimento delle pattuizioni di cui sopra, i coniugi dichiarano di aver regolato ogni rapporto patrimoniale relativo alla comunione legale e che non sussistono ulteriori reciproche pretese, che devono comunque ritenersi transatte e rinunciate;
8. i procuratori delle parti dichiarano che al presente atto deve essere applicata l'esenzione ex art. 19 lg. 74/1987, in considerazione che dall'atto medesimo emerge – in ogni caso a seguito del provvedimento del Tribunale di Prato – che le disposizioni di ordine patrimoniale contenute nello stesso sono funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.”
Ritenuto che sono state osservate le formalita di legge e che le condizioni concordate sono conformi a giustizia e considerato altresì che, in relazione a questioni non strettamente inerenti la separazione e il presente procedimento, il Tribunale si limita a prenderne atto senza pronuncia giudiziale;
dato atto del visto del Pubblico Ministero emesso il 17/04/2025;
P.Q.M.
visti gli artt. 158 c.c. e e 473.bis51. c.p.c.; Dichiara la separazione consensuale dei coniugi:
e i quali in data 31/10/1992 hanno contratto Controparte_1 Controparte_2 it hia (RM), trascritto in atto n.57 Parte I anno 1992, alle condizioni concordate e sopra riportate, autorizzando i coniugi a vivere separati. Ordina all'Ufficiale Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza trasmessa a cura della Cancelleria ed alle ulteriori incombenze di legge. Dichiara le spese compensate.
Così deciso in data 5 novembre 2025, nella Camera di Consiglio della sezione civile, su relazione del dott. Michele SIRGIOVANNI.
Il Giudice rel ed est. dott. Michele Sirgiovanni
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
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