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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/12/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott. Giuseppe
D'Agostino, applicato da remoto ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/2025, ha pronunciato, successivamente alla scadenza del termine per il deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 736/2025 R.G.L. proposta da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RE NI per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. – Controparte_1 P.IVA_1 [...]
Controparte_2
, rappresentato e difeso come in atti ed
[...]
elettivamente domiciliato in Venezia, via Forte Marghera n. 191, resistente,
Oggetto: Altre ipotesi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'8 aprile 2025 la ricorrente , inserita Parte_1
nelle graduatorie di Istituto di III Fascia del personale ATA per il profilo di
“Collaboratore scolastico” nei trienni scolastici dal 2018/2019 al 2026/2027, ha esposto di aver svolto supplenze presso l' Controparte_2
di e, a seguito del superamento di un concorso per soli titoli, di
[...] CP_2
essere stata assunta con contratto a tempo indeterminato presso l'
[...]
di , con decorrenza giuridica dal 1 settembre Controparte_2 CP_2
2024. Tuttavia, con provvedimenti adottati tra il 21 e il 25 febbraio 2025, l'
[...]
e gli istituti scolastici coinvolti hanno disposto Controparte_3
l'esclusione della ricorrente dalle graduatorie permanenti provinciali e di III Fascia, nonché la risoluzione del contratto di lavoro, motivando tali decisioni con l'asserita mancanza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo di Collaboratore scolastico.
Secondo le amministrazioni resistenti, i titoli posseduti dalla ricorrente – attestato di qualifica professionale di “Contabile di azienda” (biennale) e specializzazione di
“Operatore contabile su personal computer” (annuale) – non sarebbero validi in quanto la normativa ministeriale richiede un diploma di qualifica triennale o titoli equipollenti di durata triennale.
La ricorrente contesta tale interpretazione, sostenendo che la normativa non impone un ciclo triennale ininterrotto, ma semplicemente una formazione complessiva di durata triennale, che può essere raggiunta anche mediante la somma di percorsi biennali e annuali, purché rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.
I titoli in questione, infatti, sono stati rilasciati dalla Regione e convalidati CP_2
dagli istituti scolastici resistenti in più occasioni, e costituiscono titolo valido per l'ammissione ai pubblici concorsi ai sensi della legge 21 dicembre 1978 n. 845.
La ricorrente evidenzia inoltre che, per quasi cinque anni, ha prestato servizio sulla base della legittima convinzione, indotta dalle amministrazioni scolastiche, della validità dei propri titoli, invocando pertanto il principio di affidamento, riconosciuto dalla giurisprudenza e dalla normativa nazionale, quale limite all'azione della pubblica amministrazione e fondamento della tutela del cittadino incolpevole.
Sostiene che l'applicazione dell'art.
7.7 del D.M. 30 agosto 2017 n. 640, che prevede la non attribuzione di punteggio e il riconoscimento “di fatto e non di diritto” dei servizi prestati in assenza del titolo di studio richiesto o sulla base di dichiarazioni mendaci, sia erronea nel suo caso, poiché i titoli sono effettivamente posseduti e dichiarati, e non vi è stata alcuna dichiarazione mendace.
Alla luce di quanto esposto, la ricorrente chiede l'annullamento e/o la disapplicazione dei provvedimenti impugnati, il riconoscimento del diritto all'inserimento e alla permanenza nelle graduatorie di cui è causa, il riconoscimento integrale – anche ai fini giuridici e non solo economici – dei servizi prestati e del relativo punteggio, il ripristino del contratto di lavoro a tempo indeterminato, il pagamento delle retribuzioni spettanti e ogni altra consequenziale statuizione di legge.
L'Amministrazione resistente, evidenzia che a partire dal 2017 la ricorrente ha domande di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il profilo di collaboratore scolastico, indicando come titolo di accesso un attestato di qualifica professionale annuale conseguito presso il CFP San Luigi di San Donà di Piave.
L'Amministrazione evidenzia che tale attestato, relativo a un ciclo di preparazione professionale della durata di un solo anno, non costituisce titolo valido per l'accesso alle graduatorie in questione, in quanto la normativa vigente – in particolare il D.M. 640/2017 e il D.M. 89/2024 – richiede espressamente il possesso di un diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o di titoli equipollenti di durata triennale.
Nonostante l'assenza del titolo richiesto, la ricorrente ha comunque ottenuto supplenze e, successivamente, è stata immessa in ruolo come collaboratore scolastico, con assegnazione provvisoria di sede. A seguito di verifica formale,
l'Amministrazione ha accertato che l'attestato dichiarato dalla ricorrente era relativo a un percorso annuale e, pertanto, ha disposto l'esclusione della stessa dalla procedura di inserimento nelle graduatorie permanenti provinciali, il depennamento dalle relative graduatorie, l'annullamento dei provvedimenti di convalida precedentemente adottati e la risoluzione del contratto a tempo indeterminato.
L'Amministrazione sottolinea che la normativa di settore è chiara e non lascia spazio a interpretazioni estensive: il requisito fondamentale per l'accesso alle graduatorie ATA è il possesso di un diploma di qualifica professionale triennale, che attesti l'acquisizione di competenze specifiche nel settore. L'interpretazione proposta dalla ricorrente, secondo cui la combinazione di un attestato biennale e di uno annuale costituirebbe un percorso triennale valido, viene definita arbitraria e priva di fondamento normativo, in quanto i titoli devono essere valutati nella loro singolarità e specificità e non possono essere sommati per raggiungere la durata richiesta. L'Amministrazione richiama inoltre la disciplina dei percorsi di istruzione e formazione professionale, che prevede un orario minimo annuale e la conclusione di un percorso triennale con il conseguimento di un unico titolo di qualifica.
Di conseguenza, i servizi prestati dalla ricorrente devono essere considerati come
“prestati di fatto e non di diritto”, senza attribuzione di punteggio né utilità ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio o della progressione di carriera.
Sostiene che non può essere invocato il principio di affidamento, poiché la ricorrente, per ben tre volte, ha presentato domanda di inserimento in graduatoria nella consapevolezza di non possedere il titolo di accesso richiesto, indicando in domanda un solo attestato e facendolo valere come triennale.
Rimarca che, in caso di nullità o annullamento del contratto di lavoro, il servizio prestato può produrre effetti solo nei limiti indicati dall'art. 2126 c.c., ossia il diritto alla retribuzione per il periodo di effettiva prestazione, senza che ciò possa essere valutato ai fini di successive assunzioni o avanzamenti di carriera.
Chiede, pertanto, il rigetto integrale del ricorso.
Con decreto prot. n. 3395 del 22 ottobre 2025 del Presidente Vicario del Tribunale di Venezia il presente giudizio è stato assegnato allo scrivente ai sensi dell'art. 3
D.L. n. 117/2025.
All'udienza del 16 dicembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
Il ricorso non merita accoglimento.
Dall'istruttoria documentale emerge che la ricorrente ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il profilo di collaboratore scolastico, dichiarando come titolo di accesso un attestato di qualifica professionale biennale di “Contabile d'azienda” e una specializzazione annuale di “Operatore contabile su personal computer”, entrambi rilasciati dal
Centro di Formazione Professionale “San Luigi” di San Donà di Piave e riconosciuti dalla Regione . CP_2
Tuttavia, la normativa vigente – in particolare il D.M. 30 agosto 2017 n. 640 e il D.M.
21 maggio 2024 n. 89 – prevede, quale requisito specifico per l'accesso alle graduatorie di terza fascia del personale ATA per il profilo di collaboratore scolastico, il possesso di un diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, oppure di attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.
Nel caso di specie, la ricorrente non risulta in possesso di un titolo di studio di durata triennale, avendo conseguito un attestato biennale e una specializzazione annuale, che costituiscono percorsi distinti e autonomi e non possono essere sommati per integrare il requisito della durata triennale richiesto dalla normativa.
Tale interpretazione trova conferma sia nel tenore letterale delle disposizioni ministeriali, che richiedono un unico percorso triennale, sia nella ratio sottesa alla disciplina, volta a garantire un livello minimo di preparazione professionale per l'accesso al profilo di collaboratore scolastico.
Le verifiche svolte dall'Amministrazione hanno accertato che l'attestato dichiarato dalla ricorrente è relativo a un ciclo di preparazione professionale della durata di un solo anno (per la specializzazione) e di due anni (per la qualifica), e che non sussiste un titolo triennale unico, come richiesto dal D.M. 640/2017 e dal D.M. 89/2024.
Conseguentemente, l'Amministrazione ha legittimamente disposto l'esclusione della ricorrente dalle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio
2018/2021 e per il triennio 2024/2027, nonché la risoluzione del contratto a tempo indeterminato stipulato con l' , in Controparte_2
quanto fondato su una procedura di reclutamento priva del presupposto essenziale del possesso del titolo di studio richiesto.
Non può essere accolta la tesi della ricorrente secondo cui la combinazione di un attestato biennale e di una specializzazione annuale costituirebbe un percorso triennale valido ai fini dell'accesso, poiché la normativa richiede espressamente un diploma di qualifica triennale o, in alternativa, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.
La possibilità di sommare percorsi distinti non trova alcun fondamento nel dettato normativo, che invece valorizza l'unitarietà e la continuità del percorso formativo.
Parimenti, non può trovare accoglimento il richiamo al principio di affidamento, atteso che la ricorrente, nel presentare domanda di inserimento in graduatoria, era tenuta a verificare la conformità del proprio titolo di studio ai requisiti richiesti dalla normativa vigente. Al riguardo, è opportuno richiamare quanto stabilito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non può essere riconosciuta tutela all'affidamento riposto da un soggetto sulla validità di un contratto stipulato in violazione di norme generali, la cui conoscenza può essere presunta, e la cui ignoranza avrebbe potuto essere superata mediante l'uso dell'ordinaria diligenza. In tali circostanze, non è configurabile un affidamento incolpevole da parte del privato, come chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11135 del 13.05.2009 e con l'ordinanza n. 29257 del 13.11.2024.
Inoltre, la normativa di settore prevede espressamente che l'amministrazione possa, in ogni momento, disporre l'esclusione degli aspiranti non in possesso dei requisiti di ammissione, anche a seguito di controlli successivi (art. 8, D.M.
640/2017; art. 7, D.M. 89/2024), e che il servizio eventualmente prestato in assenza dei requisiti sia considerato “di fatto e non di diritto”, senza attribuzione di punteggio né effetti giuridici ai fini della carriera.
La mancanza del titolo di studio comporta, secondo la disciplina sopra richiamata, che il servizio prestato non può essere riconosciuto ai fini giuridici, ma solo, eventualmente, ai fini economici, limitatamente al diritto alla retribuzione per il periodo effettivamente lavorato, ai sensi dell'art. 2126 c.c.
Pertanto, non può ritenersi sussistente, nel caso di specie, un affidamento giuridicamente tutelabile, né può essere riconosciuto il servizio dalla ricorrente ai fini giuridici.
Per le ragioni che precedono, la domanda della ricorrente deve essere rigettata.
Le spese devono essere integralmente compensate.
La compensazione integrale delle spese di lite trova giustificazione nella peculiarità della vicenda, nella quale la ricorrente ha agito sulla base di provvedimenti amministrativi di convalida che hanno comunque contribuito a determinare l'instaurazione del giudizio.
p.q.m.
il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, il 17 dicembre 2025. Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino