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21 aprile 1942
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4 giugno 1948
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1 gennaio 1951
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28 marzo 2002
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4 luglio 2009
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Art. 54.
(Ordinanza sulla ricusazione).
L'ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato.
La ricusazione e' dichiarata inammissibile, se non e' stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell'art. 52.
((Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e puo' condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250)) .
Dell'ordinanza e' data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi.
---------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono moltiplicate per quattro.". --------------- AGGIORNAMENTO (101)
La Corte Costituzionale con sentenza 1-21 marzo 2002 n. 78 (in G.U. 1a s.s. 27/03/2002 n. 13) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 54, terzo comma, del codice di procedura civile (Ordinanza sulla ricusazione), nella parte in cui prevede che l'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, "condanna" la parte o il difensore che l'ha proposta ad una pena pecuniaria, anziche' prevedere che "puo' condannare" la parte o il difensore medesimi ad una pena pecuniaria".
(Ordinanza sulla ricusazione).
L'ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato.
La ricusazione e' dichiarata inammissibile, se non e' stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell'art. 52.
((Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e puo' condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250)) .
Dell'ordinanza e' data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi.
---------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono moltiplicate per quattro.". --------------- AGGIORNAMENTO (101)
La Corte Costituzionale con sentenza 1-21 marzo 2002 n. 78 (in G.U. 1a s.s. 27/03/2002 n. 13) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 54, terzo comma, del codice di procedura civile (Ordinanza sulla ricusazione), nella parte in cui prevede che l'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, "condanna" la parte o il difensore che l'ha proposta ad una pena pecuniaria, anziche' prevedere che "puo' condannare" la parte o il difensore medesimi ad una pena pecuniaria".
Commentari • 222
- 1. In tema di esecuzione sui beni del fondo patrimoniale, i bisogni della famiglia includono le esigenze volte al suo pieno mantenimento - Trib. di Reggio Emilia, 8…https://www.osservatoriofamiglia.it/ · 147.42221
[…] Regime patrimoniale della famiglia - Sentenza di divorzio definitiva - Fondo patrimoniale - Cessazione - Inadempimento all'obbligo di contributo di mantenimento (in sede di accordi di separazione) - Pignoramento immobiliare - Astensione e ricusazione - Istanza di ricusazione del giudice - Rigetto - Pena pecuniaria ex art.54 cpc - Impugnazione – Esclusione - Rif. Leg. art.143, 170, 171, 1193 c. c; artt. 54, 615 cpc; art.4, 10 L. 898/1970.
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte d'Appello Lecce, sentenza 29/11/2022, n. 1190Provvedimento: […] a sostegno della decisione adottata, ha osservato che, in seguito alla definizione del sub- procedimento di ricusazione - aperto in corso di causa e dichiarato estinto con ordinanza del 3.12.2018 - la riassunzione del giudizio era stata tardivamente pag. 2/4 eseguita dall'avvocatura dello stato, con ricorso depositato il 13.6.2019, oltre il termine perentorio di sei mesi, stabilito dall'art. 54 c.p.c..Leggi di più...
- art. 307 c.p.c.·
- art. 54 c.p.c.·
- responsabilità solidale magistrati·
- contributo unificato·
- competenza territoriale·
- risarcimento danni·
- estinzione del processo·
- riassunzione del giudizio·
- ricusazione del giudice·
- art. 53 c.p.c.