CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 185/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore 08:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2906/2024 depositato il 13/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. AT Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SI - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - SI - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249008663725000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249008663725000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249008663725000 BOLLO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249008663725000 BOLLO 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. AT Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SI - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - SI - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180027891688000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180027891688000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180027891688000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190033893209000 IRPEF-ALTRO 2014
contro
Ag. AT Direzione Provinciale Palermo elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SI - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200055220920000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210065903363000 BOLLO 2015
contro
Ag. AT Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. RIF.CART.29620180027891688000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- RUOLO n. RIF.CART.29620180027891688000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- RUOLO n. RIF.CART.29620180027891688000 IRPEF-ALTRO 2013
- RUOLO n. RIF.CART.29620190033893209000 IRPEF-ALTRO 2014
- RUOLO n. RIF.CART.29620200055220920000 BOLLO 2017
- RUOLO n. RIF.CART.29620210065903363000 BOLLO 2015
- sul ricorso n. 2992/2024 depositato il 18/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. AT Divisione Contribuenti elettivamente domiciliato presso Email_6
Ag.entrate - SI - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - SI - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180027891688000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180027891688000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180027891688000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190033893209000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200055220920000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210065903363000 BOLLO 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. AT Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_6
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. RIF.CART.29620180027891688000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013 - RUOLO n. RIF.CART.29620180027891688000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- RUOLO n. RIF.CART.29620180027891688000 IRPEF-ALTRO 2013
- RUOLO n. RIF.CART.29620190033893209000 IRPEF-ALTRO 2014
- RUOLO n. RIF.CART.29620200055220920000 BOLLO 2017
- RUOLO n. RIF.CART.29620210065903363000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2313/2025 depositato il
02/10/2025
Richieste LE parti:
L'IA LE AT e IA LE AT-SI si riportano alle proprie controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso 2906 /24 depositato il 13.6.24 il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Difensore_1 e Difensore_2 impugnava l' Intimazione di pagamento n. 29620249008663725000, notificata il 16/04/2024. Sosteneva che “…In data 16 aprile 2024 l'odierno ricorrente, Sig. Ricorrente_1, riceveva la notifica dell'intimazione di pagamento n. 296 2024 90086637 25000, con la quale l'IA LE
AT – SI, sede di Palermo, intimava il pagamento di complessivi € 11.816,662, pena l'immediata esecuzione forzata.”
Il sig. Ric._1 ha eccepito l'estinzione per intervenuta prescrizione del diritto alle somme richieste per interessi e per sanzioni con le cartelle di pagamento n. 29620180027891688000 e n. 29620190033893209000, nonché l'invalidità dell'intimazione perché non sarebbe stata preceduta dalla notifica LE cartelle di pagamento n. 29620200055220920000 e n. 29620210065903363000 e l'estinzione per prescrizione dei crediti a cui le stesse si riferiscono.
conveniva in giudizio;
IA LE AT – SI;
IA LE AT – Direzione Provinciale di Palermo;
Regione Sicilia
L'IA LE AT Direzione Provinciale di Palermo,con proprie controdeduzioni rappresentava che l'intimazione conteneva :
- la cartella di pagamento n. 29620180027891688000, che è scaturita dal ruolo n. 550052, formato il
06.03.2018, trasmesso all'Agente della SI il 25.03.2018, per l'esazione LE somme che sono risultate dovute all'esito del controllo formale ai sensi dell'art. 36ter del D.P.R. n. 600/1973 della Dichiarazione
Modello 730/2014, anno d'imposta 2013;
- la cartella di pagamento n. 29620190033893209000, che è scaturita dal ruolo n. 550232, formato il
27.02.2019, trasmesso all'Agente della SI il 25.03.2019, per l'esazione LE somme che sono risultate dovute all'esito del controllo formale ai sensi dell'art. 36ter del D.P.R. n. 600/1973 della Dichiarazione
Modello 730/2015, anno d'imposta 2014; - la cartella di pagamento n. 29620200055220920000 formata per l'esazione LE tasse automobilistiche dovute per l'anno 2017;
- la cartella di pagamento n. 29620210065903363000, che è scaturita dal ruolo n. 151, formato il 19.01.2021, formato dall'Agente della SI il 25.02.2021, per l'esazione LE Tasse Automobilistiche dovute per l'anno 2015.
Osserva che la Direzione Provinciale di Palermo dell'IA LE AT è parte nei rapporti obbligatori a cui si riferiscono le cartelle di pagamento n. 29620180027891688000, n. 29620190033893209000 e n.
29620210065903363000, mentre è estranea al rapporto di cui alla cartella di pagamento n.
29620200055220920000.
Rileva che il ricorso è inammissibile perché è stato notificato alle parti resistenti il 17.06.2024, ossia dopo che il contribuente si era costituito in giudizio il 13.06.2024.
Poiché l'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992 stabilisce che il ricorrente si costituisce in giudizio, a pena d'inammissibilità, depositando o trasmettendo a mezzo posta nella segreteria della Corte di Giustizia
Tributaria entro il termine di trenta giorni successivi alla proposizione del ricorso l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale, la costituzione in giudizio avrebbe dovuto essere preceduta dalla proposizione del ricorso avvenuta ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 546/1992, ossia dalla notifica del ricorso alle parti resistenti.
. In ordine al merito dei motivi di ricorso, la Direzione Provinciale di Palermo dell'IA LE AT si rimette all'attività difensiva che verrà svolta da IA LE AT- SI .
DE con propria memoria chiedeva il rigetto del ricorso e depositava documentazione relativa alla notifica degli atti prodromici.
Regione Sicilia oppone il proprio difetto di legittimazione passiva
Con il ricorso 2992/24 depositato il 18.6.24 il medesimo contribuente esponeva i medesimi motivi di ricorso con riferimento alla medesima intimazione di pagamento n. 29620249008663725000
Sosteneva infatti che: In data 16 aprile 2024 l'odierno ricorrente, Sig. Ricorrente_1, riceveva la notifica dell'intimazione di pagamento n. 296 2024 90086637 25000, con la quale l'IA LE AT – SI, sede di Palermo, intimava il pagamento di complessivi € 11.816,662, pena l'immediata esecuzione forzata. (medesimo incipit del ricorso n. 2906/24)
Nel giudizio si costituiva solo Regione Sicilia che opponeva il proprio difetto di legittimazione passiva
***
Con ordinanza 1196 del 7.7.25 al ricorso n. 2906/24 RGR veniva riunito il ricorso 2992/24 - di contenuto identico - con il quale si impugnava il medesimo atto impositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti sono inammissibili.
Dagli atti risulta che il ricorrente ha depositato il ricorso 2906/24 presso la Corte il 13/06/2024 prima di averlo notificato alle parti resistenti, avvenuta solo il 17/06/2024. Come rilevato dall'IA LE entrate nelle sue controdeduzioni;
tale modalità viola l'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, che prescrive, a pena di inammissibilità, che la costituzione in giudizio avvenga entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, ossia dopo la sua regolare notifica alle controparti.
Successivamente in data 18.6.25 ha ridepositato il medesimo ricorso - ove peraltro non si sono costituiti nè AD nè 'IA LE AT .
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la sequenza procedimentale (notifica – costituzione) sia inderogabile (Cass. SS.UU. n. 7388/2007; Cass. n. 10549/2019).
Pertanto, entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili senza esame del merito, pur rilevando che la documentazione fornita da AD dimostra la regolare notifica LE cartelle richiamate dall'intimazione n. 29620249008663725000 .
L'assoluta singolarità del giudizio giustifica la compensazione LE spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi riuniti e compensa le spese. Palermo, 29.9.25 IL GIUDICE
MONOCRATICO
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore 08:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2906/2024 depositato il 13/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. AT Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SI - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - SI - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249008663725000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249008663725000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249008663725000 BOLLO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249008663725000 BOLLO 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. AT Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SI - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - SI - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180027891688000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180027891688000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180027891688000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190033893209000 IRPEF-ALTRO 2014
contro
Ag. AT Direzione Provinciale Palermo elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SI - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200055220920000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210065903363000 BOLLO 2015
contro
Ag. AT Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. RIF.CART.29620180027891688000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- RUOLO n. RIF.CART.29620180027891688000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- RUOLO n. RIF.CART.29620180027891688000 IRPEF-ALTRO 2013
- RUOLO n. RIF.CART.29620190033893209000 IRPEF-ALTRO 2014
- RUOLO n. RIF.CART.29620200055220920000 BOLLO 2017
- RUOLO n. RIF.CART.29620210065903363000 BOLLO 2015
- sul ricorso n. 2992/2024 depositato il 18/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. AT Divisione Contribuenti elettivamente domiciliato presso Email_6
Ag.entrate - SI - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - SI - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180027891688000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180027891688000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180027891688000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190033893209000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200055220920000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210065903363000 BOLLO 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. AT Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_6
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. RIF.CART.29620180027891688000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013 - RUOLO n. RIF.CART.29620180027891688000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- RUOLO n. RIF.CART.29620180027891688000 IRPEF-ALTRO 2013
- RUOLO n. RIF.CART.29620190033893209000 IRPEF-ALTRO 2014
- RUOLO n. RIF.CART.29620200055220920000 BOLLO 2017
- RUOLO n. RIF.CART.29620210065903363000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2313/2025 depositato il
02/10/2025
Richieste LE parti:
L'IA LE AT e IA LE AT-SI si riportano alle proprie controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso 2906 /24 depositato il 13.6.24 il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Difensore_1 e Difensore_2 impugnava l' Intimazione di pagamento n. 29620249008663725000, notificata il 16/04/2024. Sosteneva che “…In data 16 aprile 2024 l'odierno ricorrente, Sig. Ricorrente_1, riceveva la notifica dell'intimazione di pagamento n. 296 2024 90086637 25000, con la quale l'IA LE
AT – SI, sede di Palermo, intimava il pagamento di complessivi € 11.816,662, pena l'immediata esecuzione forzata.”
Il sig. Ric._1 ha eccepito l'estinzione per intervenuta prescrizione del diritto alle somme richieste per interessi e per sanzioni con le cartelle di pagamento n. 29620180027891688000 e n. 29620190033893209000, nonché l'invalidità dell'intimazione perché non sarebbe stata preceduta dalla notifica LE cartelle di pagamento n. 29620200055220920000 e n. 29620210065903363000 e l'estinzione per prescrizione dei crediti a cui le stesse si riferiscono.
conveniva in giudizio;
IA LE AT – SI;
IA LE AT – Direzione Provinciale di Palermo;
Regione Sicilia
L'IA LE AT Direzione Provinciale di Palermo,con proprie controdeduzioni rappresentava che l'intimazione conteneva :
- la cartella di pagamento n. 29620180027891688000, che è scaturita dal ruolo n. 550052, formato il
06.03.2018, trasmesso all'Agente della SI il 25.03.2018, per l'esazione LE somme che sono risultate dovute all'esito del controllo formale ai sensi dell'art. 36ter del D.P.R. n. 600/1973 della Dichiarazione
Modello 730/2014, anno d'imposta 2013;
- la cartella di pagamento n. 29620190033893209000, che è scaturita dal ruolo n. 550232, formato il
27.02.2019, trasmesso all'Agente della SI il 25.03.2019, per l'esazione LE somme che sono risultate dovute all'esito del controllo formale ai sensi dell'art. 36ter del D.P.R. n. 600/1973 della Dichiarazione
Modello 730/2015, anno d'imposta 2014; - la cartella di pagamento n. 29620200055220920000 formata per l'esazione LE tasse automobilistiche dovute per l'anno 2017;
- la cartella di pagamento n. 29620210065903363000, che è scaturita dal ruolo n. 151, formato il 19.01.2021, formato dall'Agente della SI il 25.02.2021, per l'esazione LE Tasse Automobilistiche dovute per l'anno 2015.
Osserva che la Direzione Provinciale di Palermo dell'IA LE AT è parte nei rapporti obbligatori a cui si riferiscono le cartelle di pagamento n. 29620180027891688000, n. 29620190033893209000 e n.
29620210065903363000, mentre è estranea al rapporto di cui alla cartella di pagamento n.
29620200055220920000.
Rileva che il ricorso è inammissibile perché è stato notificato alle parti resistenti il 17.06.2024, ossia dopo che il contribuente si era costituito in giudizio il 13.06.2024.
Poiché l'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992 stabilisce che il ricorrente si costituisce in giudizio, a pena d'inammissibilità, depositando o trasmettendo a mezzo posta nella segreteria della Corte di Giustizia
Tributaria entro il termine di trenta giorni successivi alla proposizione del ricorso l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale, la costituzione in giudizio avrebbe dovuto essere preceduta dalla proposizione del ricorso avvenuta ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 546/1992, ossia dalla notifica del ricorso alle parti resistenti.
. In ordine al merito dei motivi di ricorso, la Direzione Provinciale di Palermo dell'IA LE AT si rimette all'attività difensiva che verrà svolta da IA LE AT- SI .
DE con propria memoria chiedeva il rigetto del ricorso e depositava documentazione relativa alla notifica degli atti prodromici.
Regione Sicilia oppone il proprio difetto di legittimazione passiva
Con il ricorso 2992/24 depositato il 18.6.24 il medesimo contribuente esponeva i medesimi motivi di ricorso con riferimento alla medesima intimazione di pagamento n. 29620249008663725000
Sosteneva infatti che: In data 16 aprile 2024 l'odierno ricorrente, Sig. Ricorrente_1, riceveva la notifica dell'intimazione di pagamento n. 296 2024 90086637 25000, con la quale l'IA LE AT – SI, sede di Palermo, intimava il pagamento di complessivi € 11.816,662, pena l'immediata esecuzione forzata. (medesimo incipit del ricorso n. 2906/24)
Nel giudizio si costituiva solo Regione Sicilia che opponeva il proprio difetto di legittimazione passiva
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Con ordinanza 1196 del 7.7.25 al ricorso n. 2906/24 RGR veniva riunito il ricorso 2992/24 - di contenuto identico - con il quale si impugnava il medesimo atto impositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti sono inammissibili.
Dagli atti risulta che il ricorrente ha depositato il ricorso 2906/24 presso la Corte il 13/06/2024 prima di averlo notificato alle parti resistenti, avvenuta solo il 17/06/2024. Come rilevato dall'IA LE entrate nelle sue controdeduzioni;
tale modalità viola l'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, che prescrive, a pena di inammissibilità, che la costituzione in giudizio avvenga entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, ossia dopo la sua regolare notifica alle controparti.
Successivamente in data 18.6.25 ha ridepositato il medesimo ricorso - ove peraltro non si sono costituiti nè AD nè 'IA LE AT .
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la sequenza procedimentale (notifica – costituzione) sia inderogabile (Cass. SS.UU. n. 7388/2007; Cass. n. 10549/2019).
Pertanto, entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili senza esame del merito, pur rilevando che la documentazione fornita da AD dimostra la regolare notifica LE cartelle richiamate dall'intimazione n. 29620249008663725000 .
L'assoluta singolarità del giudizio giustifica la compensazione LE spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi riuniti e compensa le spese. Palermo, 29.9.25 IL GIUDICE
MONOCRATICO