Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 185
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per mancata notifica preliminare del ricorso

    La Corte ha ritenuto che la sequenza procedimentale, che prevede la notifica del ricorso alle parti resistenti prima del deposito presso la segreteria della Corte, sia inderogabile a pena di inammissibilità, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per mancata notifica preliminare del ricorso

    La Corte ha ritenuto che la sequenza procedimentale, che prevede la notifica del ricorso alle parti resistenti prima del deposito presso la segreteria della Corte, sia inderogabile a pena di inammissibilità, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per mancata notifica preliminare del ricorso

    La Corte ha ritenuto che la sequenza procedimentale, che prevede la notifica del ricorso alle parti resistenti prima del deposito presso la segreteria della Corte, sia inderogabile a pena di inammissibilità, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 185
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 185
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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