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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/06/2025, n. 1866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1866 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 02/12/2020 al n. 6904 /2020 R.G. avente ad oggetto:
Separazione giudiziale promosso da
(C.F.: ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Feliciello Giovanni, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
-Ricorrente -
e da
(C.F.: ) nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Vaccaro Ciro, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
-Resistente - con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- Interveniente Necessario-
CONCLUSIONI
Come da comparse conclusionali versate in atti dalle parti. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 2.12.2020, la ricorrente sig.ra , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio in Casalnuovo di Napoli il 26.6.1993 con il sig. , dalla CP_1 cui unione nascevano due figli, il 27.4.1994 ed il 26.6.1998, assumeva che Per_1 Per_2 detta unione era fallita a causa di incompatibilità e soprattutto per il comportamento del resistente disinteressato dei bisogni familiari. Chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, determinarsi l'importo dovuto a titolo di mantenimento a suo favore ed a carico del resistente nella misura di euro 300,00 mensili ed a favore dei figli maggiorenni non autonomi economicamente nella misura di euro
700,00 mensili.
In data 19.5.2021 si costituiva parte resistente sig. il quale chiedeva CP_1 dichiararsi la separazione giudiziale dei coniugi con rigetto della domanda di addebito formulata dalla ricorrente, la restituzione da parte della ricorrente della metà dei prelievi effettuati sul conto corrente appartenente alla comunione legale, inoltre in ordine al contributo al mantenimento dei figli si dichiarava disponibile a versare una somma non superiore ad euro 400,00, nulla per il mantenimento a favore della moglie in virtù dell'autosufficienza economica della stessa.
Alla udienza presidenziale del 28.6.2021 comparivano le parti assistite dai rispettivi difensori ed il Giudice, ascoltate le stesse, a scioglimento della riserva di detta udienza, esperito invano il tentativo di conciliazione adottava provvedimenti provvisori ed urgenti del seguente tenore: autorizzava i coniugi a vivere separati, determinava in euro 500,00 il contributo al mantenimento dei due figli maggiorenni da porsi a carico del padre, nominava il Giudice Istruttore e rinviava all'udienza istruttoria del 17.1.2022 da svolgersi in modalità cartolare. A detta udienza entrambe le parti chiedevano concedersi termini ex art. 183 co c.p.c. ed il Giudice Istruttore a scioglimento della riserva di cui alla udienza del 12.12.2022 ammetteva le richieste istruttorie delle parti rinviando al 4.12.2023 per espletamento prova e precisazione conclusioni. Alla udienza del 4.12.2023 il Giudice Istruttore procedeva all'escussione dei due testi di parte ricorrente e rinviava al 17.3.2025 per escussione dei testi e precisazione conclusioni. A detta udienza il difensore di parte ricorrente si riportava integralmente ai propri scritti difensivi, mentre il difensore di parte resistente rinunciava alla escussione dei propri testi e precisava le conclusioni, riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta, con modifica della sola domanda di mantenimento a favore dei figli atteso che la figlia nelle more aveva raggiunto un'adeguata autosufficienza Per_2 economica, per la qual cosa si rendeva disponibile a corrispondere euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento in favore del figlio Per_1
Pertanto il Giudice Istruttore riservava la causa a sentenza concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza
, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare la gravità delle accuse che le parti si sono reciprocamente mosse ,
l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione , quanto meno nell'interesse dei figli , nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono la prova che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
Quanto alla domanda di addebito formulata da parte ricorrente, il Tribunale ritiene che vada rigettata.
Invero in linea di premessa teorica si osserva quanto segue.
Dopo la scomparsa della separazione per colpa a seguito della riforma del diritto di famiglia , il concetto di addebitabilità della separazione di cui al comma II art. 151 cc come novellato dall'art. 33 l.19.5.1975 n.151 , non può avere altro significato che quello di imputabilità ovvero di riferibilità di un atto o comportamento negativo cosciente e volontario ad una persona capace di intendere e volere. Più precisamente si ritiene che ai fini dell'addebitabilità della separazione il giudice deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi
, in violazione degli obblighi codificati all'art. 143 cc, e che sussista pertanto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza , condizione per la pronuncia della separazione.
Il giudice è tenuto altresì a valutare anche la condotta dell'altro coniuge , procedendo quindi ad una valutazione comparativa , al fine di decidere se la condotta censurata sia la causa e non l'effetto della crisi coniugale . In tal senso le violazioni dei doveri coniugali dovranno essere giudicate rilevanti ai fini dell'addebitabilità solo se si traducono in una violazione tout court alle regole di condotta imperative ed inderogabili o di norme morali di particolare rilevanza ( es. quelle ex art. 143 cc) ; tali violazioni non saranno invece rilevanti ai fini dell'addebitabilità se si configurano come reazione immediata e proporzionata ad un torto ricevuto.
Nel caso che ci occupa parte ricorrente adduce come fondamentale motivo di addebito la circostanza del contegno distaccato e disamorato del coniuge, il quale nel 2020 si allontanava dalla casa familiare, rappresentando l'abitudine del marito di consumare alcolici con conseguente manifestazione di ripetuti scatti di ira nei confronti della moglie e della prole. La stessa ad agosto del 2020 procedeva alla denuncia nei confronti del marito per maltrattamenti in famiglia. La ricorrente evidenziava altresì che il resistente già nell'anno 2012 si allontanava dal tetto coniugale recandosi presso l'abitazione della di lui madre. Tale “prima” separazione risulta incontestata da parte resistente. Le risultanze probatorie non consentono di addebitare al resistente la separazione. Emerge piuttosto come fin dall'anno 2012 vi sia stato un distacco affettivo tra i coniugi;
d'altronde,
l'allontanamento definitivo dal tetto coniugale di parte resistente, addotto dalla ricorrente, non viene calato in un contesto temporale che possa ritenersi antecedente alla crisi già in atti a far data dall'anno 2012. Dalle risultanze in atti emerge altresì che, in merito al procedimento penale iscritto a carico del resistente a seguito di denuncia di parte ricorrente, il GIP disponeva l'archiviazione del procedimento in data 3.5.2022, non essendo gli elementi di prova nel corso delle indagini preliminari idonei a sostenere l'accusa in giudizio nei confronti dell'indagato.
È agevole assumere che risulta evidente una situazione di grave incompatibilità tra i coniugi dovuta a differenze caratteriali e stili di vita, ragion per cui la coppia non è stata in grado nel tempo di consolidare un proprio equilibrio. Dalle risultanze in atti emerge che il rapporto coniugale si è sempre più deteriorato nel corso degli anni ed i coniugi hanno sempre più perduto la stima e fiducia reciproca, in effetti non risulta che la coppia abbia avuto un duraturo periodo di intesa ed equilibrio pieno, piuttosto il ménage è stato spesso messo in crisi dai fatti dedotti dalle parti.
La crisi dunque è da reputarsi verosimilmente pregressa e già stabilizzata rispetto ai fatti assunti da parte ricorrente a base della domanda di addebito;
pertanto i fatti come emergenti dalle risultanze istruttorie non possono giustificare l'accoglimento di detta domanda.
Circa la domanda di mantenimento della ricorrente a carico del resistente, è noto che, in quanto la separazione non estingue il vincolo coniugale, essa non estingue né sospende come tale i diritti di contenuto economico che spettano ai coniugi. Il coniuge separato conserva, quindi, il diritto all'assistenza materiale che, però, venendo meno la convivenza, si traduce nel diritto all'assegno di mantenimento. Al momento della separazione, dunque, qualora uno dei due coniugi non abbia adeguati redditi propri e la separazione non sia a lui addebitabile per colpa, il giudice può stabilire che l'altro coniuge gli corrisponda un assegno di mantenimento (art. 156, 1°comma c.c.). Valutate le circostanze caso per caso, l'assegno deve garantire a chi lo riceve di godere dello stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio, sempre che il coniuge obbligato si trovi effettivamente nella condizione economica di poterlo versare. Le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono costituite dalla mancanza di adeguati redditi propri, ovvero di redditi che permettano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché dalla sussistenza di una disparità economica delle parti.
Nel giudizio di separazione l'obbligo di mantenimento in favore del coniuge economicamente debole, seppur giustificato dal principio generale della solidarietà tra i coniugi ex art. 148 e 156 cc, presuppone sempre l'assolvimento di due precisi oneri e cioè:
- a) la formulazione della domanda;
- b) il conforto probatorio da parte del richiedente circa la mancanza di adeguati risorse proprie, in ragione del tenore di vita pregresso, suffragante un concreto stato di necessità correlato alla propria condizione fisica.
Nel caso che ci occupa, la ricorrente svolge attività di operaia ed ha dichiarato di percepire euro 900,00 mensili, mentre il resistente ha dichiarato di svolgere attività di operaio e di percepire euro 700/800,00 mensili. Allo stato non è dato rinvenire un significativo squilibrio tra la posizione economica delle parti in ragione delle emergenze in atti che comunque fanno verosimilmente assumere adeguati livelli di autonomia reddituale per l'una e per l'altro , considerando in ogni caso che attese le emergenze evidenziate è presumibile che la ricorrente percepisca un introito più alto di quello dichiarato, atteso che la stessa dichiara di assolvere ad un onere debitorio anche nell'interesse del resistente giacché si tratta di un contratto di mutuo stipulato da entrambi. Essendo tali gli elementi di fatto in base ai quali valutare la richiesta di assegno di mantenimento, il Tribunale ritiene di rigettare la domanda di mantenimento posta dalla ricorrente atteso che non vi è prova della impossibilità della ricorrente a provvedere al proprio sostentamento, né vi è prova che il tenore di vita della famiglia sia stato influenzato dai guadagni del marito.
Per quanto attiene la domanda circa il contributo al mantenimento dei figli, nel ricorso introduttivo parte ricorrente chiedeva determinarsi un contributo al mantenimento in favore dei figli maggiorenni non autonomi economicamente. Con ordinanza del 28.6.2021 il
Giudice Istruttore determinava in euro 500,00 il contributo al mantenimento dei due figli da porre a carico del sig. . Nelle more, la figlia è diventata CP_1 Per_2 economicamente autosufficiente, come dichiarato dalle stesse parti nelle comparse conclusionali, ragion per cui il contributo al mantenimento è da determinarsi esclusivamente per il figlio , attualmente impegnato in un percorso di studi Per_1 universitari in medicina.
Sul punto il Tribunale osserva che La giurisprudenza ha più volte definito i limiti del concetto di indipendenza del figlio maggiorenne, statuendo che non qualsiasi impiego o reddito (come il lavoro precario, ad esempio) fa venir meno l'obbligo del mantenimento
(Cass. n. 18/2011), sebbene non sia necessario un lavoro stabile, essendo sufficienti un reddito o il possesso di un patrimonio tali da garantire un'autosufficienza economica (Cass.
n. 27377/2013). È pacifico che, affinché venga meno l'obbligo del mantenimento, lo status di indipendenza economica del figlio può considerarsi raggiunto in presenza di un impiego tale da consentirgli un reddito corrispondente alla sua professionalità e un'appropriata collocazione nel contesto economico-sociale di riferimento, adeguata alle sue attitudini ed aspirazioni (v. Cass. n. 4765/2002; n. 21773/2008; n. 14123/2011; n. 1773/2012). In merito,
è orientamento uniforme quello per cui la coltivazione delle aspirazioni del figlio maggiorenne che voglia intraprendere un percorso di studi per il raggiungimento di una migliore posizione e/o carriera non fa venir meno il dovere al mantenimento da parte del genitore (Cass. n. 1779/2013).
Nel caso che ci occupa per il figlio maggiorenne va determinato un contributo al Per_1 mantenimento nella complessiva misura di euro 400,00, tenuto conto delle esigenze dello stesso e del percorso di formazione che ha deciso di intraprendere, avendo come obiettivo primario la realizzazione di un progetto in linea con le sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni. In merito alla domanda avanzata da parte resistente di restituzione da parte della ricorrente della metà dei prelievi effettuati in quanto appartenente alla comunione legale, giova precisare quanto segue.
Sul punto è consolidato l'orientamento di legittimità che si fonda sulla inammissibilità della domanda restitutoria avanzata in fase di separazione, in quanto soggetta ad un rito diverso e tra l'altro non direttamente connessa alla materia del contendere. L'inammissibilità del cumulo di tali domande si fonda nel giudizio di separazione sull'art. 191 c.c. e sul mancato perfezionarsi del presupposto necessario allo scioglimento della comunione.
La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (Cass. Sez. I 8.9.2014 n. 18870, Cass. Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n.
27386).
Inoltre, ai sensi degli artt. 143 e 316 bis cpc co 1, durante il matrimonio ciascun coniuge è obbligato a contribuire alle necessità familiari in base alle proprie capacità economiche: la restituzione delle somme può essere richiesta nel caso in cui i prelievi non rientrino nei normali obblighi di assistenza dei coniugi, circostanza che nel caso che ci occupa non risulta documentata, in quanto non è provato che tali importi prelevati superino i normali obblighi di supporto, ragion per cui il Tribunale ritiene di rigettare tale domanda di parte resistente.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria in atti ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.:Cass.n.13062 del 2000;
Cass.n.12456 del 1999Cass. N.11915 del 1998).
La parziale e reciproca soccombenza di entrambe le parti del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , sentito il PM, così Parte_1 CP_1 provvede: 1) Pronunzia la separazione dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio il CP_1
26.6.1993 in Casalnuovo di Napoli (atto n. 35, parte II, serie A, anno 1993);
2) Rigetta la domanda di addebito formulata da parte ricorrente nei confronti di parte resistente;
3) Determina in euro 400,00 il contributo al mantenimento a favore del figlio , Per_1 maggiorenne e studente universitario non autonomo economicamente, da porsi a carico del sig. e da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese in CP_1 contanti o vaglia postale o bonifico con indicizzazione annuale ISTAT, con contribuzione nella misura del 50% a carico di ciascuna parte per le spese straordinarie;
4) Rigetta la domanda di mantenimento a favore della sig. a carico del sig. Parte_1
CP_1
5) Rigetta la domanda di restituzione dei prelievi effettuati avanzata dal resistente sig. CP_1
6) Spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, 11.6.2025
Il Presidente est.
Dr. Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 02/12/2020 al n. 6904 /2020 R.G. avente ad oggetto:
Separazione giudiziale promosso da
(C.F.: ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Feliciello Giovanni, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
-Ricorrente -
e da
(C.F.: ) nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Vaccaro Ciro, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
-Resistente - con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- Interveniente Necessario-
CONCLUSIONI
Come da comparse conclusionali versate in atti dalle parti. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 2.12.2020, la ricorrente sig.ra , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio in Casalnuovo di Napoli il 26.6.1993 con il sig. , dalla CP_1 cui unione nascevano due figli, il 27.4.1994 ed il 26.6.1998, assumeva che Per_1 Per_2 detta unione era fallita a causa di incompatibilità e soprattutto per il comportamento del resistente disinteressato dei bisogni familiari. Chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, determinarsi l'importo dovuto a titolo di mantenimento a suo favore ed a carico del resistente nella misura di euro 300,00 mensili ed a favore dei figli maggiorenni non autonomi economicamente nella misura di euro
700,00 mensili.
In data 19.5.2021 si costituiva parte resistente sig. il quale chiedeva CP_1 dichiararsi la separazione giudiziale dei coniugi con rigetto della domanda di addebito formulata dalla ricorrente, la restituzione da parte della ricorrente della metà dei prelievi effettuati sul conto corrente appartenente alla comunione legale, inoltre in ordine al contributo al mantenimento dei figli si dichiarava disponibile a versare una somma non superiore ad euro 400,00, nulla per il mantenimento a favore della moglie in virtù dell'autosufficienza economica della stessa.
Alla udienza presidenziale del 28.6.2021 comparivano le parti assistite dai rispettivi difensori ed il Giudice, ascoltate le stesse, a scioglimento della riserva di detta udienza, esperito invano il tentativo di conciliazione adottava provvedimenti provvisori ed urgenti del seguente tenore: autorizzava i coniugi a vivere separati, determinava in euro 500,00 il contributo al mantenimento dei due figli maggiorenni da porsi a carico del padre, nominava il Giudice Istruttore e rinviava all'udienza istruttoria del 17.1.2022 da svolgersi in modalità cartolare. A detta udienza entrambe le parti chiedevano concedersi termini ex art. 183 co c.p.c. ed il Giudice Istruttore a scioglimento della riserva di cui alla udienza del 12.12.2022 ammetteva le richieste istruttorie delle parti rinviando al 4.12.2023 per espletamento prova e precisazione conclusioni. Alla udienza del 4.12.2023 il Giudice Istruttore procedeva all'escussione dei due testi di parte ricorrente e rinviava al 17.3.2025 per escussione dei testi e precisazione conclusioni. A detta udienza il difensore di parte ricorrente si riportava integralmente ai propri scritti difensivi, mentre il difensore di parte resistente rinunciava alla escussione dei propri testi e precisava le conclusioni, riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta, con modifica della sola domanda di mantenimento a favore dei figli atteso che la figlia nelle more aveva raggiunto un'adeguata autosufficienza Per_2 economica, per la qual cosa si rendeva disponibile a corrispondere euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento in favore del figlio Per_1
Pertanto il Giudice Istruttore riservava la causa a sentenza concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza
, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare la gravità delle accuse che le parti si sono reciprocamente mosse ,
l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione , quanto meno nell'interesse dei figli , nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono la prova che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
Quanto alla domanda di addebito formulata da parte ricorrente, il Tribunale ritiene che vada rigettata.
Invero in linea di premessa teorica si osserva quanto segue.
Dopo la scomparsa della separazione per colpa a seguito della riforma del diritto di famiglia , il concetto di addebitabilità della separazione di cui al comma II art. 151 cc come novellato dall'art. 33 l.19.5.1975 n.151 , non può avere altro significato che quello di imputabilità ovvero di riferibilità di un atto o comportamento negativo cosciente e volontario ad una persona capace di intendere e volere. Più precisamente si ritiene che ai fini dell'addebitabilità della separazione il giudice deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi
, in violazione degli obblighi codificati all'art. 143 cc, e che sussista pertanto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza , condizione per la pronuncia della separazione.
Il giudice è tenuto altresì a valutare anche la condotta dell'altro coniuge , procedendo quindi ad una valutazione comparativa , al fine di decidere se la condotta censurata sia la causa e non l'effetto della crisi coniugale . In tal senso le violazioni dei doveri coniugali dovranno essere giudicate rilevanti ai fini dell'addebitabilità solo se si traducono in una violazione tout court alle regole di condotta imperative ed inderogabili o di norme morali di particolare rilevanza ( es. quelle ex art. 143 cc) ; tali violazioni non saranno invece rilevanti ai fini dell'addebitabilità se si configurano come reazione immediata e proporzionata ad un torto ricevuto.
Nel caso che ci occupa parte ricorrente adduce come fondamentale motivo di addebito la circostanza del contegno distaccato e disamorato del coniuge, il quale nel 2020 si allontanava dalla casa familiare, rappresentando l'abitudine del marito di consumare alcolici con conseguente manifestazione di ripetuti scatti di ira nei confronti della moglie e della prole. La stessa ad agosto del 2020 procedeva alla denuncia nei confronti del marito per maltrattamenti in famiglia. La ricorrente evidenziava altresì che il resistente già nell'anno 2012 si allontanava dal tetto coniugale recandosi presso l'abitazione della di lui madre. Tale “prima” separazione risulta incontestata da parte resistente. Le risultanze probatorie non consentono di addebitare al resistente la separazione. Emerge piuttosto come fin dall'anno 2012 vi sia stato un distacco affettivo tra i coniugi;
d'altronde,
l'allontanamento definitivo dal tetto coniugale di parte resistente, addotto dalla ricorrente, non viene calato in un contesto temporale che possa ritenersi antecedente alla crisi già in atti a far data dall'anno 2012. Dalle risultanze in atti emerge altresì che, in merito al procedimento penale iscritto a carico del resistente a seguito di denuncia di parte ricorrente, il GIP disponeva l'archiviazione del procedimento in data 3.5.2022, non essendo gli elementi di prova nel corso delle indagini preliminari idonei a sostenere l'accusa in giudizio nei confronti dell'indagato.
È agevole assumere che risulta evidente una situazione di grave incompatibilità tra i coniugi dovuta a differenze caratteriali e stili di vita, ragion per cui la coppia non è stata in grado nel tempo di consolidare un proprio equilibrio. Dalle risultanze in atti emerge che il rapporto coniugale si è sempre più deteriorato nel corso degli anni ed i coniugi hanno sempre più perduto la stima e fiducia reciproca, in effetti non risulta che la coppia abbia avuto un duraturo periodo di intesa ed equilibrio pieno, piuttosto il ménage è stato spesso messo in crisi dai fatti dedotti dalle parti.
La crisi dunque è da reputarsi verosimilmente pregressa e già stabilizzata rispetto ai fatti assunti da parte ricorrente a base della domanda di addebito;
pertanto i fatti come emergenti dalle risultanze istruttorie non possono giustificare l'accoglimento di detta domanda.
Circa la domanda di mantenimento della ricorrente a carico del resistente, è noto che, in quanto la separazione non estingue il vincolo coniugale, essa non estingue né sospende come tale i diritti di contenuto economico che spettano ai coniugi. Il coniuge separato conserva, quindi, il diritto all'assistenza materiale che, però, venendo meno la convivenza, si traduce nel diritto all'assegno di mantenimento. Al momento della separazione, dunque, qualora uno dei due coniugi non abbia adeguati redditi propri e la separazione non sia a lui addebitabile per colpa, il giudice può stabilire che l'altro coniuge gli corrisponda un assegno di mantenimento (art. 156, 1°comma c.c.). Valutate le circostanze caso per caso, l'assegno deve garantire a chi lo riceve di godere dello stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio, sempre che il coniuge obbligato si trovi effettivamente nella condizione economica di poterlo versare. Le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono costituite dalla mancanza di adeguati redditi propri, ovvero di redditi che permettano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché dalla sussistenza di una disparità economica delle parti.
Nel giudizio di separazione l'obbligo di mantenimento in favore del coniuge economicamente debole, seppur giustificato dal principio generale della solidarietà tra i coniugi ex art. 148 e 156 cc, presuppone sempre l'assolvimento di due precisi oneri e cioè:
- a) la formulazione della domanda;
- b) il conforto probatorio da parte del richiedente circa la mancanza di adeguati risorse proprie, in ragione del tenore di vita pregresso, suffragante un concreto stato di necessità correlato alla propria condizione fisica.
Nel caso che ci occupa, la ricorrente svolge attività di operaia ed ha dichiarato di percepire euro 900,00 mensili, mentre il resistente ha dichiarato di svolgere attività di operaio e di percepire euro 700/800,00 mensili. Allo stato non è dato rinvenire un significativo squilibrio tra la posizione economica delle parti in ragione delle emergenze in atti che comunque fanno verosimilmente assumere adeguati livelli di autonomia reddituale per l'una e per l'altro , considerando in ogni caso che attese le emergenze evidenziate è presumibile che la ricorrente percepisca un introito più alto di quello dichiarato, atteso che la stessa dichiara di assolvere ad un onere debitorio anche nell'interesse del resistente giacché si tratta di un contratto di mutuo stipulato da entrambi. Essendo tali gli elementi di fatto in base ai quali valutare la richiesta di assegno di mantenimento, il Tribunale ritiene di rigettare la domanda di mantenimento posta dalla ricorrente atteso che non vi è prova della impossibilità della ricorrente a provvedere al proprio sostentamento, né vi è prova che il tenore di vita della famiglia sia stato influenzato dai guadagni del marito.
Per quanto attiene la domanda circa il contributo al mantenimento dei figli, nel ricorso introduttivo parte ricorrente chiedeva determinarsi un contributo al mantenimento in favore dei figli maggiorenni non autonomi economicamente. Con ordinanza del 28.6.2021 il
Giudice Istruttore determinava in euro 500,00 il contributo al mantenimento dei due figli da porre a carico del sig. . Nelle more, la figlia è diventata CP_1 Per_2 economicamente autosufficiente, come dichiarato dalle stesse parti nelle comparse conclusionali, ragion per cui il contributo al mantenimento è da determinarsi esclusivamente per il figlio , attualmente impegnato in un percorso di studi Per_1 universitari in medicina.
Sul punto il Tribunale osserva che La giurisprudenza ha più volte definito i limiti del concetto di indipendenza del figlio maggiorenne, statuendo che non qualsiasi impiego o reddito (come il lavoro precario, ad esempio) fa venir meno l'obbligo del mantenimento
(Cass. n. 18/2011), sebbene non sia necessario un lavoro stabile, essendo sufficienti un reddito o il possesso di un patrimonio tali da garantire un'autosufficienza economica (Cass.
n. 27377/2013). È pacifico che, affinché venga meno l'obbligo del mantenimento, lo status di indipendenza economica del figlio può considerarsi raggiunto in presenza di un impiego tale da consentirgli un reddito corrispondente alla sua professionalità e un'appropriata collocazione nel contesto economico-sociale di riferimento, adeguata alle sue attitudini ed aspirazioni (v. Cass. n. 4765/2002; n. 21773/2008; n. 14123/2011; n. 1773/2012). In merito,
è orientamento uniforme quello per cui la coltivazione delle aspirazioni del figlio maggiorenne che voglia intraprendere un percorso di studi per il raggiungimento di una migliore posizione e/o carriera non fa venir meno il dovere al mantenimento da parte del genitore (Cass. n. 1779/2013).
Nel caso che ci occupa per il figlio maggiorenne va determinato un contributo al Per_1 mantenimento nella complessiva misura di euro 400,00, tenuto conto delle esigenze dello stesso e del percorso di formazione che ha deciso di intraprendere, avendo come obiettivo primario la realizzazione di un progetto in linea con le sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni. In merito alla domanda avanzata da parte resistente di restituzione da parte della ricorrente della metà dei prelievi effettuati in quanto appartenente alla comunione legale, giova precisare quanto segue.
Sul punto è consolidato l'orientamento di legittimità che si fonda sulla inammissibilità della domanda restitutoria avanzata in fase di separazione, in quanto soggetta ad un rito diverso e tra l'altro non direttamente connessa alla materia del contendere. L'inammissibilità del cumulo di tali domande si fonda nel giudizio di separazione sull'art. 191 c.c. e sul mancato perfezionarsi del presupposto necessario allo scioglimento della comunione.
La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (Cass. Sez. I 8.9.2014 n. 18870, Cass. Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n.
27386).
Inoltre, ai sensi degli artt. 143 e 316 bis cpc co 1, durante il matrimonio ciascun coniuge è obbligato a contribuire alle necessità familiari in base alle proprie capacità economiche: la restituzione delle somme può essere richiesta nel caso in cui i prelievi non rientrino nei normali obblighi di assistenza dei coniugi, circostanza che nel caso che ci occupa non risulta documentata, in quanto non è provato che tali importi prelevati superino i normali obblighi di supporto, ragion per cui il Tribunale ritiene di rigettare tale domanda di parte resistente.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria in atti ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.:Cass.n.13062 del 2000;
Cass.n.12456 del 1999Cass. N.11915 del 1998).
La parziale e reciproca soccombenza di entrambe le parti del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , sentito il PM, così Parte_1 CP_1 provvede: 1) Pronunzia la separazione dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio il CP_1
26.6.1993 in Casalnuovo di Napoli (atto n. 35, parte II, serie A, anno 1993);
2) Rigetta la domanda di addebito formulata da parte ricorrente nei confronti di parte resistente;
3) Determina in euro 400,00 il contributo al mantenimento a favore del figlio , Per_1 maggiorenne e studente universitario non autonomo economicamente, da porsi a carico del sig. e da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese in CP_1 contanti o vaglia postale o bonifico con indicizzazione annuale ISTAT, con contribuzione nella misura del 50% a carico di ciascuna parte per le spese straordinarie;
4) Rigetta la domanda di mantenimento a favore della sig. a carico del sig. Parte_1
CP_1
5) Rigetta la domanda di restituzione dei prelievi effettuati avanzata dal resistente sig. CP_1
6) Spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, 11.6.2025
Il Presidente est.
Dr. Vincenza Barbalucca