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Sentenza 16 ottobre 2024
Sentenza 16 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/10/2024, n. 9003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9003 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2024 |
Testo completo
RG n. 33090/2023
--TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO--
--SEZIONE 13 ^CIVILE-- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, nella persona del Giudice unico Dott. Jacopo
Blandini, ha emesso la seguente
--SENTENZA-- nella causa civile promossa
DA
<< > codice fiscale e partita iva in Parte_1 P.IVA_1 Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore (codice fiscale Parte_2
), con sede in Roma piazza Campitelli n. 2 e domicilio eletto in C.F._1
Milano presso lo studio dell'avv.to Carla Lomonaco del foro di Milano (codice fiscale
pec: in Corso di Porta C.F._2 Email_1
Vittoria n. 5, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Giovanni Del Signore (codice fiscale: patrocinato/a dall'Avv. CodiceFiscale_3
LOMONACO CARLA DEL SIGNORE GIOVANNI ( ) VIA C.F._4
COLA DI RIENZO, 297 00192 ROMA;
( ) Parte_3 C.F._5
VIA CASSIA, 531 00189 ROMA;
-PARTE ATTRICE/RICORRENTE/OPPONENTE
CONTRO
<< > Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_1 unipersonale, con sede legale in via Romano Guardini 24, Trento e unità locale in via dell'Unione Europea 4, San Donato Milanese, capitale sociale di €.10.000.000,00= interamente versato, Codice Fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese n.
Partita Iva n. in persona dei suoi legali rappresentanti pro P.IVA_2 P.IVA_3 tempore patrocinato/a dall'Avv. BICHIRI STEFANO;
-PARTE CONVENUTA/RESISTENTE OPPOSTA-
Opposizione a decreto ingiuntivo al n. 11776/2023 emesso in data 08-11/07/2023 dal Tribunale di Milano (n.r.g. 19726/2023).
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 33090 2023-sentenza-pagina 1 di 22>> Oggetto: Noleggio. CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come in atti depositati in PCT, con conclusioni qui di seguito da intendersi integralmente ed espressamente richiamate.
Conclusioni della parte opponente << > parzialmente Parte_1 P.IVA_1 modificate ed innovate nella memoria ex art. 171 ter cpc del………………………………………………..
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 33090 2023-sentenza-pagina 1 di 22>> 31/01/2024……
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 33090 2023-sentenza-pagina 1 di 22>>
CONCLUSIONI di parte opposta CP_1
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--CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE1--
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà ai canoni normativi dettati dagli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi (cfr. Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015). La convenuta odierna opposta incardinava una azione monitoria ed ingiuntiva deducendo che in forza del contratto di locazione (noleggio a lungo termine di veicoli senza conducente) sottoscritto con la società noleggiava le seguenti vetture: Parte_1
1. Veicolo BMW X2, targato FW934ZN (doc. 3 a),
2. Veicolo BMW X3, targato GB427HF (doc. 3 b),
3. Veicolo BMW I3, targato GB140PK (doc. 3 c),
4. Veicolo BMW SERIE 3, targato GD916TM (doc. 3 d),
5. Veicolo BMW X5, targato GF186CK (doc. 3 e),
6. Veicolo BMW SERIE 1, targato GG359RD (doc. 3 f),
7. Veicolo BMW SERIE 1, targato GG260RD (doc. 3 g),
8. Veicolo BMW SERIE 1, targato GG347RD (doc. 3 h),
9. Veicolo BMW SERIE 1, targato GG375RD (doc. 3 i),
10. Veicolo BMW SERIE 1, targato GG361RD (doc. 3 j),
11. Veicolo BMW SERIE 1, targato GG376RD (doc. 3 k),
12. Veicolo BMW SERIE 1, targato GG713JA (doc. 3 l),
13. Veicolo BMW IX, targato GJ626JM (doc. 3 m),
14. Veicolo BMW IX, targato GH294PS (doc. 3 n).
Evidenziava che le schede d'ordine prodotte (docc. 3, a-n) indicavano per ciascun veicolo noleggiato rispettivamente la durata, il canone pattuito, la percorrenza chilometrica massima consentita per tutta la durata del noleggio. Atteso il mancato pagamento dei canoni di noleggio, la si avvaleva della Controparte_1 iniziativa della risoluzione del contratto azionata con pec del 28.09.2022 (doc. 4), intimando contestualmente alla società la restituzione di tutti i veicoli noleggiati e Parte_1 il pagamento delle fatture insolute per i canoni di noleggio, dettagliate nell'estratto conto allegato alla lettera di risoluzione medesima. I veicoli concessi a noleggio venivano restituiti alla con consegne Controparte_1 scaglionate e precisamente: in data 18.11.2022, i veicoli targati FW934ZN, GB140PK, GG713JA, GJ626JM (doc. 5); b. In data 2.12.22, i veicoli targati GD916TM, GF186CK, GG260RD, GG376RD, GH294PS (doc. 6); quindi in data 13.12.22, i veicoli targati GB427HF, GG347RD, GG359RD, GG361RD, GG375RD (doc. 7). 1 La presente sentenza viene redatta anche secondo i criteri di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015, ed ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012 come convertito in Legge n. 221/2012, come introdotto ai sensi del D.L. n. 83/2015 e poi convertito in Legge n. 132/2015; In limine litis va osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione;
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 33090 2023-sentenza-pagina 1 di 22>> A seguito della restituzione dei citati veicoli, permaneva però un credito della CP_1
di €#117.975,25# portato dalle 32 fatture prodotte in sede monitoria:
[...]
Otteneva quindi dal Tribunale di Milano la emissione del decreto ingiuntivo n. 11776/2023 in data 11.07.2023, emesso dal Tribunale di Milano (n.r.g. 19726/2023) e per l'importo di euro 117.975,25, oltre accessori e spese di procedura.
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 33090 2023-sentenza-pagina 1 di 22>> La ingiunta oggi attrice opponente proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo concludendo come in atti2 (cfr. nota) e chiedendo di potere chiamare in causa la terza società Parte_4
[...]
revocare e/o comunque dichiarare l'illegittimità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, accertando
[...] l'insussistenza di qualsiasi credito della nei confronti di per le causali per cui è lite, nonché Controparte_1 Parte_1 l'inadempimento della alle proprie obbligazioni contrattuali con violazione del principio di buona fede ed Controparte_1 abuso del diritto;
per l'effetto, in via riconvenzionale B) condannare la alla restituzione delle somme, come in Controparte_1 narrativa, versate provvisoriamente e con riserva di ripetizione dalla dopo la notifica del predetto provvedimento Parte_1 monitorio e pari ad € 7.129,92 per danni, € 59.026,99 per penale per estinzione anticipata, € 15.975,82 per canoni relativi a periodi di impossibilità di utilizzo dei veicoli non funzionanti o comunque di quegli importi, anche maggiori, che risulteranno di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria o, in via gradata, per effetto di liquidazione equitativa, oltre interessi nella misura di cui al D.lgs. n. 231/02 o, in via subordinata, di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. o comunque nella misura di legge insieme alla rivalutazione monetaria;
in ogni caso, in via riconvenzionale accertare e dichiarare la responsabilità di in solido con Parte_4
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 33090 2023-sentenza-pagina 1 di 22>> Si costituiva ritualmente la controparte opposta con proprio atto difensivo CP_1 contestando e contrastando l'avversaria prospettazione in fatto ed in diritto, articolando conclusioni difformi nel merito e rinviando alle dettagliate conclusioni rassegnate in atti. Venivano quindi assegnati i termini ex art. 171 ter cpc e fissata l'udienza per la discussione dei mezzi di prova nel contraddittorio tra le parti. Risultati vani i tentativi delle parti di addivenire -nelle more del procedimento- ad una soluzione concordata della controversia, il G.I. procedeva. All'udienza del 12/03/2024 veniva sentito personalmente Parte_2
( ) quale LR di <<07885151006>>, e lo stesso così C.F._1 Parte_1 dichiarava sentito sui fatti e sulle circostanze di causa utili ai fini del decidere: quello oggetto di causa era un unico lotto comprendente quattordici 14 autovetture tutte della BMW di varia cilindrata e segmento. I problemi hanno riguardato circa tre/quattro autovetture e sono stati subito contestati anche a mezzo scritti. Non sono state fatti accertamenti per ATP sui due 2 mezzi specificamente indicati in atti. Contesto che sia effettivamente dovuto alla controparte quanto imputato e preteso dalla controparte a titolo di penale così come contesto €#15.000,00# di canoni Controparte_1 per una sola autovettura che ritengo non dovuti. Il resto di quanto preteso, invece, riconosco che sia effettivamente dovuto alla controparte …. CP_1
All'esito della udienza il G.U. provvedeva con ordinanza del 12/03/2024… -sciogliendo la riserva trattenuta all'udienza del 12/03/2024, rilevato che il D.I. opposto (per la quota capitale) è stato interamente saldato dalla parte opponente ingiunta;
-Rilevato che …. il principio secondo cui “il litisconsorzio necessario, la cui violazione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ricorre, oltre che per motivi processuali e nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe, onde non privare la decisione dell'utilità connessa con l'esperimento dell'azione proposta” (Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2006, n. 3281, Rv. 587632-01), ciò che, in particolare, si verifica “allorquando l'azione tenda alla costituzione o al mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico oppure all'adempimento di una prestazione inscindibile, incidente su una situazione inscindibilmente comune a più soggetti” (Cass. Sez. 2, sent. 26 luglio 2006, n. 17027, Rv. 591435-01; Cass. Sez. 1, sent. 23 settembre 2003, n. 14102, Rv. 567084-01).
-Vista la richiesta di chiamata in causa di terzo di parte opponente e ritenuta la discrezionalità del Giudice nell'autorizzare la chiamata in causa di terzo (cfr. Corte di Cassazione a SS.UU. n. 4309 del 2010), Cass. civ. n. 3692/2020 In tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo;
ne consegue che, sebbene sia stata tempestivamente chiesta dal
o comunque di ciascuna per quanto di ragione, per i complessivi danni sofferti dall'esponente nella vicenda di Controparte_1 cui sopra, nella misura di cui alla lettera b) che precede, o, in subordine, quantomeno per i danni subiti da in Parte_1 conseguenza del mancato godimento delle autovetture di cui in narrativa – pari, come sopra, alla somma di 15,975,82 oltre accessori – nonché, in ambedue i casi, per il conseguente danno all'immagine commerciale e per quello che avesse a verificarsi in conseguenza della minacciata segnalazione in banche dati creditizie con conseguente compromissione dell'attuale rating di affidabilità commerciale: il tutto nella misura che verrà quantificata in sede di istruttoria o, in via gradata, con liquidazione equitativa, condannando per l'effetto le predette convenute al relativo pagamento in favore della in ogni caso oltre Parte_1 interessi nella misura di cui al D.lgs. n. 231/02 o, in via gradata, di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. o comunque nella misura di legge e rivalutazione monetaria. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite e con esclusione dell'accollo agli opponenti delle spese di procedura monitoria
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 33090 2023-sentenza-pagina 1 di 22>> convenuto tale chiamata ex art. 269 c.p.c., in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del detto terzo.
-Ritenuto che la richiesta chiamata del terzo --non involgendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario-- appare in questa sede ultronea ed anche pregiudizievole per la conduzione del giudizio;
PQM
-Non autorizza, allo stato, la chiamata in causa del terzo come ad oggi richiesta dalla parte opponente << .; Parte_1 PartitaIVA_4
All'esito dell'ultima udienza, il Giudice procedente si ritirava in camera di consiglio, all'esito della quale emetteva e pronunziava sentenza decisoria del presente giudizio.
Deve, preliminarmente ed in rito, ritenersi sussistente la giurisdizione dell'A.G. oggi procedente, così come pure correttamente radicata ed individuata la competenza territoriale dell'adito Tribunale secondo i canoni normativamente previsti dalla disciplina legislativa specificamente vigente in materia. Né del resto sul punto è stata sollevata alcuna contestazione ovvero eccezione di parte. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Sul punto, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” (Cass. ordinanza n. 2153/2020). Il Tribunale da ultimo, nella presente fase decisoria e nel merito, ritiene che la causa sia matura per la decisione sulla base dell'ampio, diffuso (e di interpretazione univoca) materiale documentale già acquisito in atti3 nel contraddittorio tra le parti e ciò 3 Cfr. la recentissima pronunzia della Suprema Corte di Cassazione n. 17685/2022 secondo cui …….è opportuno premettere che la sussistenza di un obbligo del giudice di concedere, ove richiesti, i termini per lo svolgimento delle facoltà difensive di cui all'art. 183 cpc comma 6, è tutt'altro che pacifico nella giurisprudenza di questa Corte. Si è di recente affermato che, in forza del combinato disposto dell'art. 187 cpc comma 1 e dell'art. 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 cpc la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione. Una diversa interpretazione delle norme, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 33090 2023-sentenza-pagina 1 di 22>> anche considerando che le istanze istruttorie di prova orale (pure formulate dalla parte attrice) a fronte dell'oggettivo ed incontroverso dato documentale, appaiono del tutto irrilevanti, inconferenti ai fini del decidere e superflue (anche perché in insanabile ed inconciliabile contrasto con il davvero certo, univoco ed oggettivo dato di rilievo documentale4 e contrattuale).
Del resto le istanze istruttorie di prova orale pure formulate dalla parte attrice opponente non possono essere ammesse5 (così da dovere essere respinte6 “in blocco”), in quanto in parte anche vertenti su circostanze di natura documentale ovvero da provarsi per via documentale, in parte vertenti su circostanze non pertinenti ed irrilevanti ai fini del decidere, in parte formulati in termini negativi, in modo del tutto generico e privi di precisi e circostanziati riferimenti temporali7, in parte vertenti su valutazioni e giudizi (di tipo
che con il "favor" legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 190 cpc (Cass. ai nn. 4767/2016, 8287/2017 e 7474/2017). 4 Cfr. Cass. n. 1074/2012 ……Premesso che, a prescindere da qualunque “riserva” precedentemente formulata dal giudice istruttore, non pare dubitabile che l'invito a precisare le conclusioni abbia comportato l'implicito rigetto delle istanze istruttorie, risulta corretta e conforme agli orientamenti di legittimità (cfr. Cass. n. 25157/2008 e Cass. n. 16290/2016) l'affermazione della Corte secondo cui le istanze probatorie disattese dal giudice istruttore debbono intendersi rinunciate se non siano state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni (e non possono pertanto essere riproposte in appello); deve peraltro escludersi che risulti idoneo a comportare reiterazione delle richieste istruttorie il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi (come quello effettuato nel caso in esame), atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il thema sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle
(sole) richieste istruttorie e di merito- definitivamente proposte (cfr. Cass. n. 10748/2012 che sottolinea il “diritto di difesa della controparte, la quale non deve controdedurre su quanto non espressamente richiamato”). Cfr. Corte di Cassazione, n.19352 del 03 agosto 2017 ………………….La parte che si sia vista rigettare dal Giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle specificamente al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello.Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il “thema” sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste – istruttorie e di merito – definitivamente proposte. Cfr. ordinanza della Corte di Cassazione,
n. 6590 del 07 marzo 2019 ………………….La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello;
5 Al riguardo giova ricordare che, come noto, la motivazione della prova non deve farsi necessariamente capo per capo ma può farsi anche in termini generali (cfr. Cass. sent. n. 8773/2012); L'accertamento della specificità rientra tra i poteri discrezionali del giudice;
e, in quanto espressione di tali poteri, la sua valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretta da adeguata motivazione.
La giurisprudenza ha da ultimo avuto cura di fornire indicazioni secondo cui (Cass. 1294/2018) l'esposizione dei fatti deve recarne gli elementi essenziali;
questi devono essere adeguatamente circostanziati e collocati nel tempo e nello spazio;
devono consentire a controparte di dedurre prova contraria (cfr. Cass. ai nn. 3728/1987, 3635/1989, 12642/2003, 11844/2006, 2201/2007, 12292/2011,
1808/2015). Giova precisare che tale vaglio di idoneità della specificazione dei fatti va operato non solo riferendosi alla formulazione letterale dei capitoli medesimi, ma anche in relazione agli altri fatti di causa ed alle deduzioni dei contendenti (Cass. ai nn. 10272/1995, 2201/2007, 3280/2008). 6 Deve evidenziarsi che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (cfr. Cass. 9547/2009). La giurisprudenza più recente ha, poi, chiarito che non è consentita la supplenza del giudice nelle attività processuali delle parti, cosicché “le istanze istruttorie devono avere ad oggetto circostanze il più possibile specifiche, nel senso che devono garantire il massimo grado di specificità consentita in relazione alla fattispecie concreta” (Cass. Civ., sez. III, sentenza 12 giugno 2012 n. 9522). Cass. civ., sez. I, sentenza 18 gennaio 2013 n. 1239) sono generiche e pertanto inammissibili le prove formulate nel senso di attribuire ad un soggetto comportamenti vaghi senza dedurre specifiche circostanze al riguardo: la genericità è superata solo se la circostanza è collocata in determinato momento storico ed un determinato contesto topico, rivelandosi altrimenti inidonea a superare il vaglio di cui all'art. 244 c.p.c.; 7 Cfr. Cass. civ. n. 20997/2011………. la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa;
Cass. civ. n. 3280/2008… l'indagine del giudice di merito, sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante, va condotta non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma anche in correlazione all'adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze articolate, con l'avvertenza che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in un'inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria. Cfr. Cass. civ. n. 8957/2006 La concessione di un termine per la formulazione delle indicazioni relative ai capitoli di prova testimoniale ed alle persone da interrogare, - costituente tanto in primo che in secondo grado una facoltà meramente discrezionale del giudice non sindacabile in sede di legittimità, prevista dal previgente disposizione di cui all'art. 244, terzo comma,
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 33090 2023-sentenza-pagina 1 di 22>> interpretativo) non demandabili a testi ed al più possibile oggetto di CTU (come noto, la motivazione della prova non deve farsi necessariamente capo per capo ma può farsi anche in termini generali Cass. sent. n. 8773/2012). I plurimi titoli contrattuali (con anche le condizioni generali del contratto CGC) in essere tra le parti sono compiutamente documentati in atti;
parimenti, a fronte della puntuale allegazione a cura di parte opposta egli inadempimenti di parte attrice opponente (anche dallo stesso prospetto di parte 1618 emerge l'incontestato inadempimento nel pagamento dei canoni di 128 (12 dodici su 14 quattordici autovetture in totale) autovetture diverse da quelle per le quali (due 2) sui sarebbero verificati problemi e della conseguente morosità maturata (con conseguente inadempimento colpevole) da parte del conduttore resistente, rispetto alle obbligazioni contrattuali di pagamento dei canoni mensilmente dovuti alle scadenze contrattualmente pattuite gravanti sulla parte attrice conduttrice noleggiatrice, non risultano in atti documenti di segno contrario che contrastino la puntuale e articolata ricostruzione (anche contabile) della parte noleggiante CP_1
Il protratto oggettivo, grave e colpevole inadempimento della controparte ingiunta al pagamento dei canoni dovuti appare acclarato e anche riconosciuto in atti (almeno per 12 autovetture su 14 in totale) come da prospetto (voce canoni NON PAGATI) della società 1618 del 13/09/2024….
Del resto in tema di noleggio, il pagamento dei canoni costituisce una delle obbligazioni primarie ed essenziali che incombono sul conduttore, per cui l'omesso pagamento alle scadenze incide su tutta l'economia del contratto stesso e renderebbe in ogni caso del tutto inutile una valutazione specifica della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione del contratto. In assenza di materiale ed evidenze documentali in atti di segno contrario ovvero ostative all'accoglimento della domanda giudiziale, in assenza di una diversa
contro
-prospettazione c.p.c. - non è più contemplata nella nuova formulazione della medesima, applicabile ai giudizi introdotti dopo il 30 aprile 1995, non essendo conseguentemente censurabile la pronunzia del giudice di merito che nega il rinvio ad altra udienza per consentire alle parti di ovviare alle deficienze ed alle lacune del mezzo di prova irritualmente articolato, sul presupposto che trattasi di attività non riconducibile alla formulazione di nuovi mezzi di prova che tale differimento viceversa consente;
8 Il dovuto dalla per le 12 autovetture in relazione alle quali non vi sono contestazioni è di complessivi €#77.921,99# sul Pt_1 totale ingiunto.
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 33090 2023-sentenza-pagina 1 di 22>> contabile dei fatti offerta dalla parte ingiunta opponente, la domanda della parte convenuta opposta di condanna della controparte al pagamento delle somme debitorie comprovate e rimaste impagate a carico di parte ingiunta (positivamente ed attivamente onerata di provare ex art. 2697 II comma cc ed allegare pagamenti ad estinzione anche parziale delle obbligazioni contrattuali a proprio carico) deve ritenersi provata ex art. 2697 cc, fondata e quindi da accogliere almeno nei limiti di seguito indicati. Questo il prospetto riassuntivo offerto dalla delle varie poste della complessiva CP_1 esposizione debitoria di parte attrice….
L'importo ingiunto di €117.975,25 è composto da 4 voci: A €59.026,999 per estinzione anticipata, B €20.781,51 per esubero chilometrico C €7.129,92 per danni D €31.036,83 per corrispettivo mensile (canoni, un bollo e una multa)
Quanto alla voce A Della somma richiesta di € 59.026,99
€ 12.634,86 riguardano il veicolo targato GH294PS
€ 3.156,72 riguardano il veicolo targato GF186CK
€ 43.235,41 riguardano le restanti 12 autovetture su cui non vi è contestazione, pari quindi al 73,25 % della voce totale A.
Quanto alla voce B Della somma richiesta di € 20.781,51
€ 3.364,64 riguardano il veicolo targato GH294PS Nessuna richiesta per il veicolo targato GF186CK
€ 17.416,87 riguardano le restanti 12 autovetture su cui non vi è contestazione, pari al 83,81 % della voce totale B.
Quanto alla voce C Della somma richiesta di € 7.129,92
€ 146,40 riguardano il veicolo targato GH294PS
€ 247,12 riguardano il veicolo targato GF186CK
€ 6.736,40 riguardano le restanti 12 autovetture su cui non vi è contestazione, pari al 94,48
% della voce totale C.
Quanto alla voce D Della somma richiesta di € 31.036,83
€ 7.141,33 riguardano il veicolo targato GH294PS
€ 13.362,19 riguardano il veicolo targato GF186CK
€ 10.533,31 riguardano le restanti 12 autovetture su cui non vi è contestazione, pari al 33,94 % della voce totale D.
9 Penale artt. 22 e 28 CGC;
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 33090 2023-sentenza-pagina 1 di 22>> Risulta dagli atti di causa che la Società abbia sottoscritto il contratto di noleggio a Pt_1 lungo termine di veicoli senza conducente, con la consegna (in noleggio) di ben 14 autoveicoli di cui sono riportate le targhe:…
sino alla loro riconsegna alla società opposta avvenuta nell'ultimo trimestre del 2022. All'atto della missiva di risoluzione10 del 28.9.2022 (vedi art. 28 delle CGC di contratto) doc. 4), fosse morosa nel pagamento dei canoni di tutti i 14 veicoli noleggiati.
In premessa deve evidenziarsi che mentre la narrativa dell'atto di citazione della si Pt_1 poneva in maniera totalmente oppositiva e negatoria di ogni fondatezza delle pretese creditorie della (la opponente chiedeva infatti al Tribunale di…..accertare CP_1
l'insussistenza di qualsiasi credito della nei confronti di Controparte_1 Parte_1 per le causali per cui è lite, nonché l'inadempimento della alle proprie Controparte_1 obbligazioni contrattuali …) ebbene al contrario il L.R. della Controparte_2 personalmente sentito (in sede di audizione ed interrogatorio libero ex art 116 e 117 cpc all'udienza del 12/03/2024) non contestava il fatto che…. I problemi hanno riguardato circa tre/quattro autovetture e sono stati subito contestati anche a mezzo scritti…anche riconoscendo che…“ Il resto di quanto preteso, invece, riconosco che sia effettivamente dovuto alla controparte …”. CP_1 10 In tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice non comporta la eliminazione della clausola, né determina la tacita rinuncia ad avvalersene, qualora la stessa parte creditrice, contestualmente o successivamente all'atto di tolleranza, manifesti l'intenzione di volersene avvalere in caso di ulteriore protrazione dell'inadempimento, in quanto con tale manifestazione di volontà, che non richiede forme rituali e può desumersi per fatti concludenti, il creditore comunque richiama il debitore all'esatto adempimento delle proprie obbligazioni. Cassazione, Sez. II, Ordinanza n. 14195 del 05/05/2022; Cassazione, Sez. III, Sentenza n. 167 del 05/01/2005; Cassazione, Sez. I, sentenza n. 4911 del 05/05/1995; Cassazione, n. 4052 del 29/12/1969; “la sospensione unilaterale del pagamento dei canoni di locazione costituisce fatto arbitrario ed illegittimo del conduttore che altera il sinallagma contrattuale e determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti per effetto di un'unilaterale ragione fattasi dal conduttore che, perciò configura inadempimento colpevole all'obbligo di adempiere esattamente e puntualmente al contratto stipulato ovvero all'obbligazione principale del conduttore” (Cass. 2 marzo 2018, n. 4913; conforme anche Cass. 18 aprile 2016, n. 7636, Cass. civ., sent. n. 19897/2016, Cass. 17 dicembre 2014, n. 26540);
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 33090 2023-sentenza-pagina 1 di 22>> IL L.R. di parte opponente personalmente sentito in udienza, nemmeno ha Pt_2 contestatoin udienza la voce debitoria “per danni” sub lettera C per complessivi €7.129,92 (ma solo le voci di penale e canoni) sicchè ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 115 I comma cpc tali poste di credito devono ritenersi acclarate, incontestate e come tale giudizialmente acquisite ai fini del decidere. Allo stesso tempo il LR nemmeno ha contestato la esattezza di quanto richiesto dalla per la voce dell'esubero chilometrico. CP_1
In funzione del cd. principio di prossimità della prova il creditore può limitarsi a provare l'esistenza del credito e spetta al debitore la prova dell'adempimento; ma qualora costui offra la relativa dimostrazione, l'onere di provare che il pagamento non è stato, in tutto o in parte, satisfattivo della pretesa, ovvero che esso si riferisce a diverso titolo torna a carico del creditore. Questo l'analitico e circostanziato prospetto offerto dalla la cui esattezza (almeno CP_1 dei dati aritmetici e dei calcoli effettuati) nemmeno è stata contestata dalla parte attrice opponente:
Vale ricordare che il creditore che agisca per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo (ndr. ex art. 2697, II comma cc), la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. L'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, solo di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore, fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 33090 2023-sentenza-pagina 1 di 22>> facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace (cfr. anche Cass. n. 21512/2019). Il creditore è tenuto a provare soltanto la fonte negoziale del suo diritto, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, cfr Cass. civ. Sez. V, 18-09-2013, n. 213241 e Cass. civ. Sez. Unite, 30-10- 2001, n. 135332.
Stante l'inadempimento per 2 mesi consecutivi (luglio e agosto 2022) al pagamento integrale del corrispettivo per il noleggio di tutti i veicoli – la ha legittimamente CP_1 risolto11 il contratto e chiesto la restituzione di tutto il parco macchine detenute dalla 1.618.
Pure legittimamente e correttamente dovuto come da obbligazioni da contratto inter partes scientemente assunte dalla con la sottoscrizione delle clausole contrattuali appare il Pt_1 pagamento degli ulteriori importi contrattualmente previsti a titolo di penale per estinzione anticipata (art. 28, punto V, c.g.c.), esubero/eccedenza chilometrica (art. 22, punto V, c.g.c.) e danni (art. 20, punto VII, c.g.c.). In relazione ai danni essi venivano quantificati sulla base delle perizie (sub doc.14), tenuto conto dello stato d'uso dei 14 veicoli risultante dai rispettivi verbali di restituzione (docc. 5, 6 e 7), sottoscritti dalla conduttrice e da questa non contestati. La peraltro Pt_1 contestava per la prima volta nella propria memoria n.1 la quantificazione dei danni sui verbali di riconsegna dei veicoli targati GB140PK, GG713JA, GJ626JM e FW934ZN. Verbali di riconsegna questi, che con le relative quantificazioni dei danni ai veicoli, erano stati già prodotti con il ricorso per decreto ingiuntivo;
consegue a ciò la manifesta tardività della contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.. Quanto alla penale chiesta dalla parte deve evidenziarsi che le parti (ex art. 22 e 28 CP_1 delle CGC di contratto) la convenivano. Sulla richiesta di applicazione della penale a carico della parte devono valutarsi la Pt_1 incidenza sulla quantità e qualità della prestazione dedotta dalla clausola penale ex 1382 c.c. L'art. 1384 cc prevede che la penale possa essere diminuita equamente dal Giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento. Perché l'importo venga diminuito, è necessario fare riferimento agli interessi patrimoniali del creditore, nonché all'utilità perseguita attraverso la prestazione parzialmente eseguita dal debitore (Cass. 2478/2000). In una prospettiva12, secondo l'id quod plerumque accidit, sarebbe foriera di controversie tra le parti, in contrasto con l'ulteriore scopo della penale di strumento deflattivo del contenzioso. 11 Ai sensi dell'art. 28, n. I, lett. a, c.g.c.: si riserva il diritto di risolvere unilateralmente il contratto di locazione a mezzo CP_1 di semplice comunicazione scritta ai sensi dell'art. 1456 C.C., anche relativamente ad uno o più veicoli, al verificarsi anche di una sola delle seguenti fattispecie: a) mancato pagamento, anche parziale, da parte del Cliente, del canone di locazione o di altra somma dovuta in virtù del presente accordo, entro i termini indicati nell'Art. 26; al verificarsi di tale ipotesi, anche per un solo veicolo, si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto anche per tutti o per alcuni degli altri veicoli locati o forniti da CP_1 terzi”. 12 La Corte di Cassazione afferma cha l'art. 1374 cc (secondo cui "il contratto obbliga le parti non solo a quanto e' nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi ovvero l'equita'"), e i principi di buona fede, correttezza a solidarieta' sociale, esplicano la loro rilevanza nell'imporre a ciascuna parte di un rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, precisa anche cio' deve avvenire "nei limiti dall'interesse
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 33090 2023-sentenza-pagina 1 di 22>> Proprio per questa ragione il legislatore ha previsto il rimedio della reductio ad aequitatem ope iudicis della penale manifestamente eccessiva ex 1384 c.c.. La Cassazione infatti (con sentenza 8071 del 2008 e più recentemente con ordinanza n. 19320 del 19.07.2018) ha ritenuto rilevabile anche d'ufficio la manifesta eccessività, per essere la penale nulla nella parte eccedente il limite di equità, cioè quando non sorretta da una giustificazione causale conferente alla funzione attribuita all'istituto. La penale ha la funzione – e solo la funzione - di risarcimento forfettario con scopi deflattivi del contenzioso. L'art. 1384 cod.civ. sottopone la determinazione pattizia delle conseguenze risarcitorie dell'inadempimento contrattuale ad un controllo giudiziale condotto in base a parametri equitativi che debbono tener conto dell'interesse del creditore all'adempimento, prevedendo in sostanza un sindacato giudiziale sull'equilibrio economico dell'accordo. Il potere13 di riduzione ad equità, attribuito al Giudice dall'art. 1384 cc, a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato anche d'ufficio14 (nella fattispecie è stato anche oggetto di specifica sollecitazione della parte opponente) per ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela, e ciò sia con riferimento alla penale manifestamente eccessiva, sia con riferimento all'ipotesi in cui la riduzione avvenga perché l'obbligazione principale è stata in parte eseguita, giacché in quest'ultimo caso la mancata previsione da parte dei contraenti di una riduzione della penale in caso di adempimento di parte dell'obbligazione si traduce comunque in una eccessività di essa se rapportata alla sola parte rimasta inadempiuta". Cass. SS. UU. 18128/200 nello stesso senso Cass. 8293/2006, 18195/2007; 22002/2007 e 25334/2017). E' stato altresì affermato che il potere di riduzione15 ad equità, attribuito al Giudice dall'art. 1384 cc, essendo previsto a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, al fine di proprio" Cass. 23069/2018 ovvero "nei limiti in cui cio' possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio di altri valori" Cass. 17642/2012 ovvero "nei limiti in cui cio' possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio a suo carico" Cass 10182/2009, 15669/2007,
264/2006 2503/1991, 5240/2004) ovvero sempre che "non pregiudichi in modo apprezzabile il proprio interesse" (5240/2004). In punto di diritto occorre evidenziare che la penale ha la funzione12 di risarcimento forfettario ed il suo valore non può rasentare o esser equiparata al valore della prestazione inadempiuta;
diversamente opinando, anche in questo caso il creditore potrebbe ottenere la prestazione in via diretta con l'adempimento ovvero in via indiretta con l'inadempimento. Ciò vanificherebbe il carattere forfettario della penale, venendo a coincidere l'interesse positivo alla prestazione con quello negativo al risarcimento.
13 Cass. 15/06/2018, (ud. 23/03/2018, dep. 15/06/2018), n.15753 (testo in sentenza…..Nel caso in esame, la somma oggetto di condanna (portata nel decreto ingiunto opposto) risulta computata in modo effettivamente abnorme perché a fronte del canone pattuito (che risulta dal ricorso, per il periodo in contestazione intercorrente dal 5.12.2004 al 5.4.2007, pari ad un importo di Euro
1300,00/1400,00 mensili circa, con riferimento alla progressiva indicizzazione), emerge che per i ventitré mesi durante i quali venne registrato il ritardo nel pagamento, venne conteggiata una penale mensile quantificata in un importo ben superiore sia allo stesso canone di locazione sia alla misura percentuale pattuita (del 20%) che era stata riferita alle stesse cadenze (mensili) secondo le quali doveva essere onorata la controprestazione, e non ad una ripartizione giornaliera come quella su cui sembra essere fondato il provvedimento monitorio opposto, con un conteggio che ha consentito di giungere ad un importo complessivo non commisurabile con la percentuale indicata nella clausola penale stipulata e, rispetto ad essa, manifestamente eccessivo.
14 Cass. 34021/2019 - quanto alla prospettata violazione dell'art. 1384 cc, la censura è infondata, poichè in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, secondo la quale il potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 cc, a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, salvo a precisare che l'esercizio di tale potere è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio (ex multis Sez. L, Sentenza n. 24166 del 13/11/2006, Rv. 593503), materiale probatorio che qui era appunto in actis, avendo il Giudice reputato eccessivamente onerosa una penale corrispondente alla metà del corrispettivo;
15 L'intervento riduttivo del giudice viene propugnato dapprima quale forma di controllo, da parte dell'ordinamento giuridico, sugli atti di autonomia privata. Tale intervento si radicherebbe sul “dovere inderogabile di solidarietà”, che l'art. 2 Cost estende anche ai rapporti intersoggettivi. Questa costituzionalizzazione dei rapporti privati conduce pertanto alla valorizzazione della solidarietà e, con essa, dei princìpi di buona fede e correttezza che impongono un intervento equitativo anche per assicurare l'adeguatezza e proporzione della sanzione all'illecito che essa è destinata a prevenire o reprimere. Quindi, si afferma che il potere conferito al giudice di ridurre la penale manifestamente eccessiva si fonda sulla necessità di “correggere” il potere di autonomia privata,
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 33090 2023-sentenza-pagina 1 di 22>> ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare effettivamente meritevole di tutela, e, dunque, connotandosi come potere esercitabile anche d'ufficio, può essere esercitato anche qualora le parti abbiano contrattualmente convenuto l'irriducibilità della penale" (Cass. n. 21006/2006) con ciò attribuendosi al giudice il potere di applicare, in nome del principio solidaristico, i criteri più idonei per realizzarlo, anche superando l'autonomia contrattuale. Secondo la giurisprudenza costante e consolidata16, l'apprezzamento del Giudice del merito concernente l'eccessività dell'importo fissato con clausola penale dalle parti contraenti, nonchè la misura della riduzione equitativa dell'importo medesimo, si sottrae al sindacato di legittimità se correttamente fondato, a norma dell'art. 1384 cc, sulla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento alla data di stipulazione del contratto, avuto riguardo all'effettiva incidenza dell'adempimento sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l'effettiva entità del danno subito (Cass 7180/2012 e 11748/2003). Perché possa ritenersi fondato, l'apprezzamento del giudice deve essere basato sulla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento del debitore, facendo riferimento all'effettiva incidenza di questo sull'equilibrio delle prestazioni, nonché sulla concreta situazione contrattuale, prescindendo da una rigida ed esclusiva correlazione con il quantum del danno subito (Cass. 2231/2012, 20481/2011, 6158/2007, 3998/2003). Si è anche affermato un ulteriore parametro cui il Giudice di merito deve riferirsi per provvedere alla riduzione, parametro dato dall'analisi delle circostanze manifestatesi nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale. Deve precisarsi poi che è sì vero che sussiste un potere del Giudice di riduzione d'ufficio della penale, è anche vero che la attivazione concreta ed effettiva del suddetto potere giudiziale è subordinata, per consolidata giurisprudenza, all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulle parti e riguardanti la manifesta eccessività dell'ammontare della penale, che deve, dunque, risultare ex actis (Cass. 22747/2013 e 27273/2010). Le pronunce menzionate, nell'attribuire al Giudice il potere di ridurre ex officio la penale (nello stesso senso, Cass. 18128/2005), qualificano l'assolvimento dell'onere delle parti di provare le circostanze comprovanti la manifesta eccessività della penale come il presupposto dell'esercizio del potere di riduzione. La opponente per suo conto non ha offerto da suo onere-- specifiche ed Pt_1 CP_3 adeguate allegazioni tese ad evidenziare la entità oggettivamente e manifestamente eccessiva della penale prevista. Per la giurisprudenza di legittimità, nel valutare se la penale sia manifestamente eccessiva, il giudice può comparare il vantaggio che essa assicura al contraente adempiente con il margine di guadagno che egli si riprometteva legittimamente di trarre dalla regolare
«riducendolo nei limiti in cui opera il riconoscimento di essa, mediante l'esercizio di un potere equitativo che ristabilisca un congruo contemperamento degli interessi contrapposti, valutando l'interesse del creditore all'adempimento, cui ha diritto, tenendosi conto dell'effettiva incidenza di esso sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale». In definitiva, queste interpretazioni appaiono configurare un potere-dovere del giudice di operare una riduzione della penale per realizzare un interesse oggettivo dell'ordinamento giuridico nei riguardi degli atti di autonomia privata. 16 Cass 17731/2015; Cass. 11908/2020 Ai fini dell'esercizio del potere di riduzione della penale, il giudice non deve valutare l'interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola -come sembra indicare l' art. 1384 c.c., riferendosi all'interesse che il creditore aveva all'adempimento - ma tale interesse deve valutare anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost. , 1175 e 1375 c.c., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa, dovendosi intendere, quindi, che la lettera dell' art. 1384 c.c. , impiegando il verbo avere all'imperfetto, si riferisca soltanto all'identificazione dell'interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto.
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 33090 2023-sentenza-pagina 1 di 22>> esecuzione del contratto (Cass n. 4208/200117) ebbene --alla luce di quanto sopra-- non si può affermare che, nel caso di specie, i presupposti per la corretta e legittima attivazione del potere giudiziale di riduzione della penale ex art. 1384 cc ricorrano in concreto. Né parte opponente ha offerto concreti e positivi elementi a sostegno della evidenza della manifesta ed oggettiva eccessività della penale. Ciò premesso si ritiene di potere ricondurre –in via di intervento giudiziale-- ad equità l'importo della penale18 riconoscendo alla società un importo complessivo (che Pt_5 appare con ogni evidenza congruo) di complessivi €#5.696,00# a titolo di penale, cifra questa cui sommare l'ulteriore importo dovuto per le due mensilità di canone omesse e non versate (di febbraio e marzo 2021) per complessivi €#3.904,00# (corrispondenti ad
€#3.200,00# oltre IVA). Peraltro la penale per circa €59.000 va rapportata a plurimi contratti di noleggio (dei 14 veicoli) che avevano un valore di circa € 420.000,00; anche sotto tale profilo (con una proporzione non contestata dalla non appare affatto ricorrere una manifesta Pt_1 eccessività della misura della penale
Vale la pena evidenziare che la difesa opponente 1618 in realtà appare concentrare la propria difesa (del resto basta richiamare sul punto le prove orali tutte concentrate e vertenti solo su due 2 autoveicoli in questione targati GF186CK e GH294PS) del proprio (totale e complessivo) inadempimento limitatamente ai soli due 2 autoveicoli (su 14 in totale noleggiati) targati GF186CK e GH294PS. Anche in relazione ai suddetti 2 veicoli la 1618 era inadempiente al pagamento dei canoni contrattualmente dovuti.
Il veicolo targato GF186CK è stato oggetto del sinistro automobilistico del 4.3.2022, che ha determinato un fermo tecnico per le necessarie riparazioni. La circostanza non è contestata dalla 1618 che si limita ad evidenziare “la sproporzione tra il sinistro e i tempi di fermo … che … nulla può avere a che spartire con l'esiguo danno di cui sopra”. Il danno contabilizzato dalla in realtà ammontava al non esiguo né irrilevante CP_1 importo imponibile di € 11.715,23. 17 Cass. 888/2014; 18 Cass. civ. n. 6158/2007. l'apprezzamento sulla eccessività dell'importo fissato con clausola penale dalle parti contraenti, per il caso di inadempimento o di ritardato adempimento, nonché sulla misura della riduzione equitativa dell'importo medesimo, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità, se correttamente fondato, a norma dell'art. 1384 cc sulla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento con riguardo all'effettiva incidenza dello stesso sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l'entità del danno subito (sentenze 18/3/2003 n. 3998; 26/06/2002 n.9295, 08/05/2001 n. 6380; 14/04/1994 n. 3475).
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 33090 2023-sentenza-pagina 1 di 22>> In ogni caso per tutto il periodo necessario alle riparazioni fu messo a disposizione della stessa (come da prova documentale a riscontro) un veicolo sostitutivo di cortesia in Pt_1 comodato (così permanendo la prestazione in favore della Opponente della piena disponibilità di una autovettura dello stessa fascia e segmento di quella divenuta temporaneamente indisponibile). Dalla lettura dei contratti di comodato delle autovetture di cortesia (peraltro offerti in produzione solo dalla non si evince in alcun modo ed affatto che la BMW 730d CP_1 targata GC360WV e la BMW X5 targata GD363ZF fossero state date in comodato da BMW Italia a 1.618 (la prima dal 4.3 al 9.3.22 e la seconda dal 9.3 al 1.9.22) nel contesto di (solo asserite) attività di marketing svolte. Peraltro depone in senso totalmente difforme alla ricostruzione (proposta e non provata) dalla attrice in opposizione la assoluta coincidenza temporale dei comodati con la indisponibilità della vettura originaria da parte della società 1618. Conclusivamente come stigmatizzato dalla opposta società per tutta la durata del fermo tecnico, la 1.618 ha avuto (comunque ed in ogni caso) in utilizzo un veicolo BMW di cortesia dello stesso segmento con conseguente evidente pretestuosità ed illegittimità della sospensione del relativo canone di noleggio in costanza di controprestazione (godimento di autovettura marca BMW e stesso segmento da parte 1618) .
Quanto al veicolo targato GH294PS19 la attrice opponente, a fronte del proprio inadempimento, asseriva esservi stato “prolungato periodo di inutilizzo per tutto il tempo del mancato pagamento dei relativi canoni per difetti della trazione elettrica e della tecnologia ID8”. La per contro ed in risposta offriva riscontro documentale del fatto che su Controparte_1 tale veicolo erano stati eseguiti solo brevi interventi….. 19.04.2022 - 20.04.2022 (doc. 22), ossia un giorno lavorativo, 13.05.2022 – 17.05.2022 (doc. 23), ossia 3 giorni lavorativi essendo incluso un fine settimana…”. Stigmatizzava la parte ingiungente che tali interventi avevano peraltro incluso la sostituzione degli pneumatici invernali con quelli estivi e hanno avuto una durata complessiva di soli 4 giorni lavorativi, rispetto ad un arco temporale di 2 mesi…. affermando che era quindi manifesta l'arbitraria ed illegittima sospensione del pagamento dei relativi canoni di noleggio, tenuto conto che anche in questo caso, il veicolo era utilizzabile. Da ultimo va rilevato che la parte creditrice opposta ha anche diffusamente e CP_1 compiutamente contestato20 (es. anche producendo i contratti di comodato21 delle 19 La società conduttrice avrebbe rilevato anche che il veicolo targato GH294PS sarebbe stato privo della funzione massaggio sui sedili anteriori multifunzionali. E' evidente che tale optional non possa seriamente essere ritenuto un vizio incidente sul godimento del veicolo né possa giustificare la sospensione del pagamento del canone di noleggio.
20 Ai sensi dell'art. 115, comma I, c.p.c. “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. L'ultimo inciso («fatti non specificamente contestati») approda nell'art. 115 cit. a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 la quale ha, di fatto, convalidato la giurisprudenza di Cassazione che, a partire dall'arresto a Sezioni Unite del 2002 (sentenza n. 761), ha affermato l'esistenza, nell'ordinamento processuale civile, di un onere di contestazione per le parti, legato ai fatti introdotti dall'altra: conseguentemente, la “non contestazione” o la “contestazione generica” di fatti allegati dalla controparte vale quale relevatio ab onere probandi e produce effetti vincolanti per il giudice che deve “astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (v. Cassazione civile , sez. III, 05 marzo 2009, n. 5356). Secondo un orientamento si tratterebbe di un principio «di diuturna applicazione nelle controversie civili, di importanza essenziale per non rendere impossibile o comunque eccessivamente difficile l'onere probatorio delle parti ed in ispecie dell'attore, per evitare il compimento di attività inutili e quindi realizzare esigenze di semplificazione e di economia processuale». La ratio del principio di non contestazione, tenuto conto dell'architettura generale della legge 69/2009 e della dottrina suaccennata, va, dunque, ricercata nelle superiori esigenze di semplificazione del processo e di economia processuale, o anche, se si vuole, nella responsabilità o
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 33090 2023-sentenza-pagina 1 di 22>> autovetture di cortesia offerte alla ex art. 115, I comma c.p.c. quanto solo Pt_1 prospettato dalla parte debitrice ingiunta qui opponente;
sicchè quest'ultima, anche in ossequio al generale principio dispositivo22 della prova, nemmeno potrebbe ritualmente autoresponsabilità delle parti nell'allegazione dei fatti di causa. Non deve ignorarsi, peraltro, che la Cassazione più recente non ha esitato a ritenerlo protetto da rilievo costituzionale, quale strumento per garantire un “giusto processo”. In particolare, Cass. civ., sez. trib., 24 gennaio 2007 n. 1540 ha affermato che il c.d. “principio di non contestazione” ha anche una diretta incidenza sul principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. “Questo non può essere inteso soltanto come monito acceleratorio rivolto al giudice in quanto soggetto del processo, ma soprattutto alle parti, che, specie nei processi dispositivi, devono responsabilmente collaborare alla ragionevole durata del processo, dando attuazione, per quanto in loro potere, al principio di economia processuale e perciò immediatamente delimitando, ove possibile, la materia realmente controversa”. Ciò, invero, trova riscontro in altro autorevole orientamento che, già a suo tempo, avvisava che «dinanzi al magistrato non si va per tacere ma bensì per parlare, per far conoscere le proprie ragioni e i torti dell'avversario con dichiarazioni precise, positive e pertinenti alla lite». Per effetto dell'art. 115, comma I, c.p.c., dunque, nel ventaglio dei fatti introdotti nel giudizio, il giudice deve effettuare un distinguo: vanno a confluire nel thema probandum, infatti, solo i fatti “bisognosi di prova”: tali non sono i fatti non contestati che, in quanto ammessi, sono provati. Il difetto di contestazione produce, quindi, un triplice effetto: un effetto per chi doveva contestare (e non l'ha fatto), un effetto per il deducente (colui che allega il fatto non contestato), un effetto per il giudice. Per la parte gravata dall'onere di contestazione, il principio comporta che i fatti allegati dalla parte avversaria (e non contestati o contestati genericamente) debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione (si v. Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 27596 del 20 novembre 2008, ove la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio sul rilievo che gli attori non avevano allegato alcun fatto costitutivo del diritto stesso, senza tenere in adeguata considerazione che l'esistenza del diritto non era stata contestata dai convenuti e che l'unico oggetto del giudizio consisteva nello stabilirne l'estensione e le modalità di esercizio). Per il deducente: questo viene esonerato dall'onere della prova. Per il giudice, questi ha l'obbligo di ritenere il fatto provato senza svolgere istruttoria al riguardo. Per potersi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale devono, con essa, venire richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative: deve, cioè, trattarsi di una contestazione «specifica», il cui fulcro, tuttavia, va delimitato e circoscritto in ragione del fatto allegato. La contestazione deve, poi, essere “tempestiva” e tanto avviene quando essa interviene nella prima difesa utile (Cass. civ. 27 febbraio 2008 n. 5191; Cass. civ. 21 maggio 2008 n. 13079). Va condivisa sul punto la motivazione data dalle Sez. Un. 761 del 23 gennaio 2002. In detta decisione il Collegio Supremo spiega che il difetto di contestazione si coordina al potere di allegazione dei fatti e partecipa della sua natura, “sicchè simmetricamente soggiace agli stessi limiti apprestati per tale potere;
in altre parole, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni, risulterebbe intrinsecamente contraddittorio ritenere che un sistema di preclusioni in ordine alla modificabilità di un tema siffatto operi poi diversamente rispetto all'uno o all'altro dei fattori della detta identificazione”. Alcuno, peraltro, ha osservato che «la contestazione tardiva (vale a dire la contestazione successiva di un fatto originariamente incontestato), in quanto comportamento che può provenire esclusivamente dalla parte (che inizialmente non aveva contestato), può essere assimilata all'eccezione in senso stretto»: conseguentemente, in considerazione di quanto previsto dall'art. 345, comma II, c.p.c. la contestazione successiva di fatti rimasti incontestati nel giudizio di primo grado deve ritenersi inammissibile in appello. L'onere di contestazione, secondo la giurisprudenza anteriore alla legge 69/2009, involgeva solo i fatti cd. primari. Altri autori erano critici quanto a tale distinzione ed affermavano che il regime differenziato tra valore della non contestazione dei fatti principali e valore della non contestazione dei fatti secondari non reggesse poiché la non contestazione «opera allo stesso modo sia riguardo ai fatti principali che riguardo ai fatti secondari» (v. al riguardo, comunque, Cass. 17 aprile 2002, n. 5526, Foro it., 2002, I, 2017). La novella del 2009 non ha recepito la distinzione poiché, pur potendolo fare, non ha tenuto distinti i “fatti costitutivi della domanda” dagli altri, discorrendo tout court di
“fatti non contestati” (differentemente da quanto avviene per gli artt. 167 o 702-bis, comma IV, c.p.c.). Ed, allora, deve ritenersi che la norma operi riguardo ad ogni fatto;
21 Contratti di cui aveva la disponibilità materiale proprio perché trattavasi di autovetture di cortesia date alla in CP_1 Pt_1 sostituzione di quelle noleggiate dalla opposta (e per il periodo di indisponibilità di quelle oggetto di noleggio); 22 In tema di prova civile una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte ovvero se questa -pur non contestandolo in modo specifico, abbia comunque improntato la propria difesa su circostanze ovvero argomentazioni incompatibili con il suo disconoscimento (cfr. Cassazione civile n. 23816/2010, 2699/2004 e da ultimo
10482/2001); ancora nel vigente ordinamento processuale i fatti allegati da una delle parti vanno considerati i pacifici -e quindi possono essere posti a fondamento della decisione- quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa, pur non avendoli espressamente contestati, abbia tuttavia assunto una posizione e ricostruzione difensiva assolutamente del tutto incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza (cfr. Cassazione civile n. 5488/2006); la attuale normativa processualcivilistica, imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il Giudice il quale dovrà pertanto astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato dovendo pertanto ritenerlo sussistente e provato cfr, Cassazione civile 10031/2004. Cfr. Cass. SSUU n. 11353/2004 i dati fattuali, interessanti sotto diverso profilo la domanda attrice, devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo, o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio ovvero in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria, non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità affermata - come è opportuno ribadire ancora una volta - dal combinato disposto dell'art. 414, nn. 4 e 5, e dall'art. 416, 3° comma, c.p.c. (cfr. al riguardo Cassazione 5526/2002).Il principio di non contestazione, invero, opera tra parti, entrambe presenti nel giudizio, in relazione a fatti che siano stati chiaramente esposti da una parte, e non siano stati contestati dalla controparte, che pure ne abbia avuto l'opportunità. La parte che lo invochi, pertanto, in sede di impugnazione è gravata dell'onere di indicare specificamente in quale parte dell'incartamento processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificare la chiarezza dell'esposizione, e se la controparte abbia avuto occasione di replicare (Cass. n. 31619/2018). Il principio di non
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 33090 2023-sentenza-pagina 1 di 22>> valersi23 né giovarsi del beneficio e vantaggio rappresentato dal conseguente esonero ovvero alleggerimento probatorio ai sensi ed agli effetti della norma appena sopra citata. In ragione della piena ed integrale fondatezza delle pretese creditorie della società opposta non potranno trovare accoglimento alcuno le contrapposte domande riconvenzionali di parte debitrice ingiunta le quali pertanto andranno disattese. In ragione dell'esito del giudizio e del principio della soccombenza, le spese legali di lite e di procedura sono disciplinate come in dispositivo, cui in questa sede si rinvia tenuto conto del valore della causa e della applicazione di tutti i parametri di cui alla tabella del D.M. attualmente vigente. Quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione24 il Tribunale Civile e Penale di Milano provvede come in dispositivo.
contestazione, di matrice giurisprudenziale, e poi confluito all'intero dell'art. 115 c.p.c., costituisce un meccanismo di semplificazione processuale, per cui la parte gravata dall'onere della prova, in presenza della non contestazione della controparte, non deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto (se attore) o quelli posti a fondamento delle proprie eccezioni (se convenuto). Anche al processo tributario - caratterizzato, al pari di quello civile, dalla necessità della difesa tecnica e da un sistema di preclusioni, nonché dal rinvio alle norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili - è applicabile il principio generale di non contestazione che informa il sistema processuale civile (con il relativo corollario del dovere del giudice di ritenere non bisognevoli di prova i fatti non espressamente contestati), il quale trova fondamento non solo negli artt. 167 e 416 cod. proc. civ., ma anche nel carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nel dovere di lealtà e di probità previsto dall'art. 88 cod. proc. civ., il quale impone alle parti di collaborare fin dall'inizio a circoscrivere la materia effettivamente controversa, e nel generale principio di economia che deve sempre informare il processo, soprattutto alla luce del novellato art. 111 Cost. Né assumono alcun rilievo, in contrario, le peculiarità del processo tributario, quali il carattere eminentemente documentale dell'istruttoria e l'inapplicabilità della disciplina dell'equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo (cfr. Cass.Civ., sez. 5, 24 gennaio 2007,
n. 1540; più recentemente Cass.Civ., sez. 5, 18 maggio 2018, n. 12287, che lo limita, attesta l'indisponibilità dei diritti controversi, esclusivamente ai profili probatori del fatto non contestato e sempre che il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza; cfr. Cass. n. 23710/2018).
Da qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. in argomento tra le altre: Cassazione 2802/2003 cit.; 5526/2002 cit.; 15920/2000). ai poteri istruttori del giudice del lavoro il carattere discrezionale, detti poteri - proprio perché funzionalizzati al contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale - non possono mai essere esercitati in modo arbitrario. Ne consegue che il giudice - in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 c.p.c. ed al disposto di cui all'art. 111, 1° comma, Cost. sul "giusto processo regolato della legge" - deve esplicitare le ragioni per le quali reputa di far ricorso all'uso del poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una della parti, ritiene, invece, di non farvi ricorso (cfr. al riguardo tra le altre: Cassazione 8220/2003; 4180/2003; 6531/2003; 3026/1999; 310/1998). Gli stessi poteri di ufficio del giudice in materia di ammissione dei mezzi di prova sono ad esercitare pur sempre con limitato riferimento ai fatti comunque allegate dalle parti oppure emersi nel processo a seguito di contraddittorio tra le parti stesse (Cassazione SSUU n. 8202/2005) con esclusione quindi di supplenze di eventuali decadenze o inerzie istruttorie;
23 Cfr. Cass. SSUU (sentenza 23.01.2002 n. 761), la quale ha ritenuto che il difetto di contestazione «rende inutile provare il fatto, poiché non controverso (…) vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza» (in senso conforme vds. Cass. III civ. 05.03.2009 n. 5356). Più di recente, la Suprema Corte ha anche sancito che: «l'attuale formulazione dell'art. 115 c.p.c. (legge n. 69/2009), statuisce che il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita» (cfr. Cass. I civ. 21.01.2015 n. 1045). 24 Deve richiamarsi nel resto il principio di diritto ex Cass. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui nel processo civile (ed anche in quello tributario in virtù di quanto disposto dal D Lgs 546/1992 art. 1 comma n. 2) non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. E' inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". Cfr. ratio espressa anche dalla pronunzia della Suprema Corte con. Sent. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui non può trascurarsi la copiosa giurisprudenza secondo la quale la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 cpc n. 4, e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cpc non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (v. tra numerosissime Cass. 22801/2009), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata (tra le moltissime v. Cass. nn. 17145 del 2006 e 2272/2007), nonchè la giurisprudenza secondo la quale anche la motivazione in forma sintetica è idonea a suffragare il convincimento in fatto, non costituendo vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell''art. 360 cpc n. 5, n. 5, la ridotta estensione della sentenza ed essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorchè sinteticamente, l'iter logico-
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 33090 2023-sentenza-pagina 1 di 22>> Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito25, deve ritenersi allo stato assorbita26.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione monocratica nel procedimento al R.G. n. 33090/2023, definitivamente pronunziando nel contraddittorio tra le parti così provvede e dispone:
-Respinge integralmente l'opposizione proposta dalla attrice (codice fiscale Parte_1
e partita iva ), avverso il decreto ingiuntivo al n. 11776/2023 emesso in P.IVA_1 data del 08-11/07/2023 dal Tribunale di Milano (RG n. 19726/2023) e, per l'effetto, conferma integralmente il titolo giudiziale monitorio;
-Disattende tutte le altre domande ed eccezioni proposte e formulate e non già qui espressamente accolte;
-Condanna la parte attrice in opposizione (codice fiscale e partita iva Parte_1
), alla refusione, in favore della controparte convenuta opposta, delle P.IVA_1 spese legali della presente procedura qui di seguito liquidate in complessivi
€#13.875,00# per compensi professionali, oltre IVA e CPA nella misura di legge ed oltre la percentuale del 15% a titolo di rimborso dovuto per le spese forfettarie;
-Sentenza immediatamente esecutiva ex lege;
-Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza. Milano, così deciso il 14/10/2024.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (v. Cass. n. 15489 del 2007). Peraltro, già nei decenni trascorsi la giurisprudenza di legittimità aveva dato una lettura informale e funzionale della sentenza, meglio, della sua motivazione, affermando, nell'ottica della semplificazione e dello "snellimento" del lavoro del giudice, pur senza sacrificare chiarezza e precisione, che non è viziata per omessa o insufficiente motivazione la sentenza stesa su modulo predisposto, quando questo sia stato utilizzato o adattato in maniera tale che la motivazione ne risulti aderente alla concretezza del caso deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (v. anche Cass. 1570/1984 e 275/1995 e 24508/2006). 25 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
26 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014);
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--TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO--
--SEZIONE 13 ^CIVILE-- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, nella persona del Giudice unico Dott. Jacopo
Blandini, ha emesso la seguente
--SENTENZA-- nella causa civile promossa
DA
<< > codice fiscale e partita iva in Parte_1 P.IVA_1 Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore (codice fiscale Parte_2
), con sede in Roma piazza Campitelli n. 2 e domicilio eletto in C.F._1
Milano presso lo studio dell'avv.to Carla Lomonaco del foro di Milano (codice fiscale
pec: in Corso di Porta C.F._2 Email_1
Vittoria n. 5, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Giovanni Del Signore (codice fiscale: patrocinato/a dall'Avv. CodiceFiscale_3
LOMONACO CARLA DEL SIGNORE GIOVANNI ( ) VIA C.F._4
COLA DI RIENZO, 297 00192 ROMA;
( ) Parte_3 C.F._5
VIA CASSIA, 531 00189 ROMA;
-PARTE ATTRICE/RICORRENTE/OPPONENTE
CONTRO
<< > Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_1 unipersonale, con sede legale in via Romano Guardini 24, Trento e unità locale in via dell'Unione Europea 4, San Donato Milanese, capitale sociale di €.10.000.000,00= interamente versato, Codice Fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese n.
Partita Iva n. in persona dei suoi legali rappresentanti pro P.IVA_2 P.IVA_3 tempore patrocinato/a dall'Avv. BICHIRI STEFANO;
-PARTE CONVENUTA/RESISTENTE OPPOSTA-
Opposizione a decreto ingiuntivo al n. 11776/2023 emesso in data 08-11/07/2023 dal Tribunale di Milano (n.r.g. 19726/2023).
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 33090 2023-sentenza-pagina 1 di 22>> Oggetto: Noleggio. CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come in atti depositati in PCT, con conclusioni qui di seguito da intendersi integralmente ed espressamente richiamate.
Conclusioni della parte opponente << > parzialmente Parte_1 P.IVA_1 modificate ed innovate nella memoria ex art. 171 ter cpc del………………………………………………..
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 33090 2023-sentenza-pagina 1 di 22>> 31/01/2024……
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 33090 2023-sentenza-pagina 1 di 22>>
CONCLUSIONI di parte opposta CP_1
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--CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE1--
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà ai canoni normativi dettati dagli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi (cfr. Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015). La convenuta odierna opposta incardinava una azione monitoria ed ingiuntiva deducendo che in forza del contratto di locazione (noleggio a lungo termine di veicoli senza conducente) sottoscritto con la società noleggiava le seguenti vetture: Parte_1
1. Veicolo BMW X2, targato FW934ZN (doc. 3 a),
2. Veicolo BMW X3, targato GB427HF (doc. 3 b),
3. Veicolo BMW I3, targato GB140PK (doc. 3 c),
4. Veicolo BMW SERIE 3, targato GD916TM (doc. 3 d),
5. Veicolo BMW X5, targato GF186CK (doc. 3 e),
6. Veicolo BMW SERIE 1, targato GG359RD (doc. 3 f),
7. Veicolo BMW SERIE 1, targato GG260RD (doc. 3 g),
8. Veicolo BMW SERIE 1, targato GG347RD (doc. 3 h),
9. Veicolo BMW SERIE 1, targato GG375RD (doc. 3 i),
10. Veicolo BMW SERIE 1, targato GG361RD (doc. 3 j),
11. Veicolo BMW SERIE 1, targato GG376RD (doc. 3 k),
12. Veicolo BMW SERIE 1, targato GG713JA (doc. 3 l),
13. Veicolo BMW IX, targato GJ626JM (doc. 3 m),
14. Veicolo BMW IX, targato GH294PS (doc. 3 n).
Evidenziava che le schede d'ordine prodotte (docc. 3, a-n) indicavano per ciascun veicolo noleggiato rispettivamente la durata, il canone pattuito, la percorrenza chilometrica massima consentita per tutta la durata del noleggio. Atteso il mancato pagamento dei canoni di noleggio, la si avvaleva della Controparte_1 iniziativa della risoluzione del contratto azionata con pec del 28.09.2022 (doc. 4), intimando contestualmente alla società la restituzione di tutti i veicoli noleggiati e Parte_1 il pagamento delle fatture insolute per i canoni di noleggio, dettagliate nell'estratto conto allegato alla lettera di risoluzione medesima. I veicoli concessi a noleggio venivano restituiti alla con consegne Controparte_1 scaglionate e precisamente: in data 18.11.2022, i veicoli targati FW934ZN, GB140PK, GG713JA, GJ626JM (doc. 5); b. In data 2.12.22, i veicoli targati GD916TM, GF186CK, GG260RD, GG376RD, GH294PS (doc. 6); quindi in data 13.12.22, i veicoli targati GB427HF, GG347RD, GG359RD, GG361RD, GG375RD (doc. 7). 1 La presente sentenza viene redatta anche secondo i criteri di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015, ed ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012 come convertito in Legge n. 221/2012, come introdotto ai sensi del D.L. n. 83/2015 e poi convertito in Legge n. 132/2015; In limine litis va osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione;
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 33090 2023-sentenza-pagina 1 di 22>> A seguito della restituzione dei citati veicoli, permaneva però un credito della CP_1
di €#117.975,25# portato dalle 32 fatture prodotte in sede monitoria:
[...]
Otteneva quindi dal Tribunale di Milano la emissione del decreto ingiuntivo n. 11776/2023 in data 11.07.2023, emesso dal Tribunale di Milano (n.r.g. 19726/2023) e per l'importo di euro 117.975,25, oltre accessori e spese di procedura.
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 33090 2023-sentenza-pagina 1 di 22>> La ingiunta oggi attrice opponente proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo concludendo come in atti2 (cfr. nota) e chiedendo di potere chiamare in causa la terza società Parte_4
[...]
revocare e/o comunque dichiarare l'illegittimità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, accertando
[...] l'insussistenza di qualsiasi credito della nei confronti di per le causali per cui è lite, nonché Controparte_1 Parte_1 l'inadempimento della alle proprie obbligazioni contrattuali con violazione del principio di buona fede ed Controparte_1 abuso del diritto;
per l'effetto, in via riconvenzionale B) condannare la alla restituzione delle somme, come in Controparte_1 narrativa, versate provvisoriamente e con riserva di ripetizione dalla dopo la notifica del predetto provvedimento Parte_1 monitorio e pari ad € 7.129,92 per danni, € 59.026,99 per penale per estinzione anticipata, € 15.975,82 per canoni relativi a periodi di impossibilità di utilizzo dei veicoli non funzionanti o comunque di quegli importi, anche maggiori, che risulteranno di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria o, in via gradata, per effetto di liquidazione equitativa, oltre interessi nella misura di cui al D.lgs. n. 231/02 o, in via subordinata, di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. o comunque nella misura di legge insieme alla rivalutazione monetaria;
in ogni caso, in via riconvenzionale accertare e dichiarare la responsabilità di in solido con Parte_4
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 33090 2023-sentenza-pagina 1 di 22>> Si costituiva ritualmente la controparte opposta con proprio atto difensivo CP_1 contestando e contrastando l'avversaria prospettazione in fatto ed in diritto, articolando conclusioni difformi nel merito e rinviando alle dettagliate conclusioni rassegnate in atti. Venivano quindi assegnati i termini ex art. 171 ter cpc e fissata l'udienza per la discussione dei mezzi di prova nel contraddittorio tra le parti. Risultati vani i tentativi delle parti di addivenire -nelle more del procedimento- ad una soluzione concordata della controversia, il G.I. procedeva. All'udienza del 12/03/2024 veniva sentito personalmente Parte_2
( ) quale LR di <<07885151006>>, e lo stesso così C.F._1 Parte_1 dichiarava sentito sui fatti e sulle circostanze di causa utili ai fini del decidere: quello oggetto di causa era un unico lotto comprendente quattordici 14 autovetture tutte della BMW di varia cilindrata e segmento. I problemi hanno riguardato circa tre/quattro autovetture e sono stati subito contestati anche a mezzo scritti. Non sono state fatti accertamenti per ATP sui due 2 mezzi specificamente indicati in atti. Contesto che sia effettivamente dovuto alla controparte quanto imputato e preteso dalla controparte a titolo di penale così come contesto €#15.000,00# di canoni Controparte_1 per una sola autovettura che ritengo non dovuti. Il resto di quanto preteso, invece, riconosco che sia effettivamente dovuto alla controparte …. CP_1
All'esito della udienza il G.U. provvedeva con ordinanza del 12/03/2024… -sciogliendo la riserva trattenuta all'udienza del 12/03/2024, rilevato che il D.I. opposto (per la quota capitale) è stato interamente saldato dalla parte opponente ingiunta;
-Rilevato che …. il principio secondo cui “il litisconsorzio necessario, la cui violazione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ricorre, oltre che per motivi processuali e nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe, onde non privare la decisione dell'utilità connessa con l'esperimento dell'azione proposta” (Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2006, n. 3281, Rv. 587632-01), ciò che, in particolare, si verifica “allorquando l'azione tenda alla costituzione o al mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico oppure all'adempimento di una prestazione inscindibile, incidente su una situazione inscindibilmente comune a più soggetti” (Cass. Sez. 2, sent. 26 luglio 2006, n. 17027, Rv. 591435-01; Cass. Sez. 1, sent. 23 settembre 2003, n. 14102, Rv. 567084-01).
-Vista la richiesta di chiamata in causa di terzo di parte opponente e ritenuta la discrezionalità del Giudice nell'autorizzare la chiamata in causa di terzo (cfr. Corte di Cassazione a SS.UU. n. 4309 del 2010), Cass. civ. n. 3692/2020 In tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo;
ne consegue che, sebbene sia stata tempestivamente chiesta dal
o comunque di ciascuna per quanto di ragione, per i complessivi danni sofferti dall'esponente nella vicenda di Controparte_1 cui sopra, nella misura di cui alla lettera b) che precede, o, in subordine, quantomeno per i danni subiti da in Parte_1 conseguenza del mancato godimento delle autovetture di cui in narrativa – pari, come sopra, alla somma di 15,975,82 oltre accessori – nonché, in ambedue i casi, per il conseguente danno all'immagine commerciale e per quello che avesse a verificarsi in conseguenza della minacciata segnalazione in banche dati creditizie con conseguente compromissione dell'attuale rating di affidabilità commerciale: il tutto nella misura che verrà quantificata in sede di istruttoria o, in via gradata, con liquidazione equitativa, condannando per l'effetto le predette convenute al relativo pagamento in favore della in ogni caso oltre Parte_1 interessi nella misura di cui al D.lgs. n. 231/02 o, in via gradata, di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. o comunque nella misura di legge e rivalutazione monetaria. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite e con esclusione dell'accollo agli opponenti delle spese di procedura monitoria
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 33090 2023-sentenza-pagina 1 di 22>> convenuto tale chiamata ex art. 269 c.p.c., in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del detto terzo.
-Ritenuto che la richiesta chiamata del terzo --non involgendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario-- appare in questa sede ultronea ed anche pregiudizievole per la conduzione del giudizio;
PQM
-Non autorizza, allo stato, la chiamata in causa del terzo come ad oggi richiesta dalla parte opponente << .; Parte_1 PartitaIVA_4
All'esito dell'ultima udienza, il Giudice procedente si ritirava in camera di consiglio, all'esito della quale emetteva e pronunziava sentenza decisoria del presente giudizio.
Deve, preliminarmente ed in rito, ritenersi sussistente la giurisdizione dell'A.G. oggi procedente, così come pure correttamente radicata ed individuata la competenza territoriale dell'adito Tribunale secondo i canoni normativamente previsti dalla disciplina legislativa specificamente vigente in materia. Né del resto sul punto è stata sollevata alcuna contestazione ovvero eccezione di parte. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Sul punto, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” (Cass. ordinanza n. 2153/2020). Il Tribunale da ultimo, nella presente fase decisoria e nel merito, ritiene che la causa sia matura per la decisione sulla base dell'ampio, diffuso (e di interpretazione univoca) materiale documentale già acquisito in atti3 nel contraddittorio tra le parti e ciò 3 Cfr. la recentissima pronunzia della Suprema Corte di Cassazione n. 17685/2022 secondo cui …….è opportuno premettere che la sussistenza di un obbligo del giudice di concedere, ove richiesti, i termini per lo svolgimento delle facoltà difensive di cui all'art. 183 cpc comma 6, è tutt'altro che pacifico nella giurisprudenza di questa Corte. Si è di recente affermato che, in forza del combinato disposto dell'art. 187 cpc comma 1 e dell'art. 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 cpc la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione. Una diversa interpretazione delle norme, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 33090 2023-sentenza-pagina 1 di 22>> anche considerando che le istanze istruttorie di prova orale (pure formulate dalla parte attrice) a fronte dell'oggettivo ed incontroverso dato documentale, appaiono del tutto irrilevanti, inconferenti ai fini del decidere e superflue (anche perché in insanabile ed inconciliabile contrasto con il davvero certo, univoco ed oggettivo dato di rilievo documentale4 e contrattuale).
Del resto le istanze istruttorie di prova orale pure formulate dalla parte attrice opponente non possono essere ammesse5 (così da dovere essere respinte6 “in blocco”), in quanto in parte anche vertenti su circostanze di natura documentale ovvero da provarsi per via documentale, in parte vertenti su circostanze non pertinenti ed irrilevanti ai fini del decidere, in parte formulati in termini negativi, in modo del tutto generico e privi di precisi e circostanziati riferimenti temporali7, in parte vertenti su valutazioni e giudizi (di tipo
che con il "favor" legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 190 cpc (Cass. ai nn. 4767/2016, 8287/2017 e 7474/2017). 4 Cfr. Cass. n. 1074/2012 ……Premesso che, a prescindere da qualunque “riserva” precedentemente formulata dal giudice istruttore, non pare dubitabile che l'invito a precisare le conclusioni abbia comportato l'implicito rigetto delle istanze istruttorie, risulta corretta e conforme agli orientamenti di legittimità (cfr. Cass. n. 25157/2008 e Cass. n. 16290/2016) l'affermazione della Corte secondo cui le istanze probatorie disattese dal giudice istruttore debbono intendersi rinunciate se non siano state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni (e non possono pertanto essere riproposte in appello); deve peraltro escludersi che risulti idoneo a comportare reiterazione delle richieste istruttorie il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi (come quello effettuato nel caso in esame), atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il thema sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle
(sole) richieste istruttorie e di merito- definitivamente proposte (cfr. Cass. n. 10748/2012 che sottolinea il “diritto di difesa della controparte, la quale non deve controdedurre su quanto non espressamente richiamato”). Cfr. Corte di Cassazione, n.19352 del 03 agosto 2017 ………………….La parte che si sia vista rigettare dal Giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle specificamente al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello.Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il “thema” sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste – istruttorie e di merito – definitivamente proposte. Cfr. ordinanza della Corte di Cassazione,
n. 6590 del 07 marzo 2019 ………………….La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello;
5 Al riguardo giova ricordare che, come noto, la motivazione della prova non deve farsi necessariamente capo per capo ma può farsi anche in termini generali (cfr. Cass. sent. n. 8773/2012); L'accertamento della specificità rientra tra i poteri discrezionali del giudice;
e, in quanto espressione di tali poteri, la sua valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretta da adeguata motivazione.
La giurisprudenza ha da ultimo avuto cura di fornire indicazioni secondo cui (Cass. 1294/2018) l'esposizione dei fatti deve recarne gli elementi essenziali;
questi devono essere adeguatamente circostanziati e collocati nel tempo e nello spazio;
devono consentire a controparte di dedurre prova contraria (cfr. Cass. ai nn. 3728/1987, 3635/1989, 12642/2003, 11844/2006, 2201/2007, 12292/2011,
1808/2015). Giova precisare che tale vaglio di idoneità della specificazione dei fatti va operato non solo riferendosi alla formulazione letterale dei capitoli medesimi, ma anche in relazione agli altri fatti di causa ed alle deduzioni dei contendenti (Cass. ai nn. 10272/1995, 2201/2007, 3280/2008). 6 Deve evidenziarsi che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (cfr. Cass. 9547/2009). La giurisprudenza più recente ha, poi, chiarito che non è consentita la supplenza del giudice nelle attività processuali delle parti, cosicché “le istanze istruttorie devono avere ad oggetto circostanze il più possibile specifiche, nel senso che devono garantire il massimo grado di specificità consentita in relazione alla fattispecie concreta” (Cass. Civ., sez. III, sentenza 12 giugno 2012 n. 9522). Cass. civ., sez. I, sentenza 18 gennaio 2013 n. 1239) sono generiche e pertanto inammissibili le prove formulate nel senso di attribuire ad un soggetto comportamenti vaghi senza dedurre specifiche circostanze al riguardo: la genericità è superata solo se la circostanza è collocata in determinato momento storico ed un determinato contesto topico, rivelandosi altrimenti inidonea a superare il vaglio di cui all'art. 244 c.p.c.; 7 Cfr. Cass. civ. n. 20997/2011………. la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa;
Cass. civ. n. 3280/2008… l'indagine del giudice di merito, sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante, va condotta non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma anche in correlazione all'adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze articolate, con l'avvertenza che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in un'inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria. Cfr. Cass. civ. n. 8957/2006 La concessione di un termine per la formulazione delle indicazioni relative ai capitoli di prova testimoniale ed alle persone da interrogare, - costituente tanto in primo che in secondo grado una facoltà meramente discrezionale del giudice non sindacabile in sede di legittimità, prevista dal previgente disposizione di cui all'art. 244, terzo comma,
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 33090 2023-sentenza-pagina 1 di 22>> interpretativo) non demandabili a testi ed al più possibile oggetto di CTU (come noto, la motivazione della prova non deve farsi necessariamente capo per capo ma può farsi anche in termini generali Cass. sent. n. 8773/2012). I plurimi titoli contrattuali (con anche le condizioni generali del contratto CGC) in essere tra le parti sono compiutamente documentati in atti;
parimenti, a fronte della puntuale allegazione a cura di parte opposta egli inadempimenti di parte attrice opponente (anche dallo stesso prospetto di parte 1618 emerge l'incontestato inadempimento nel pagamento dei canoni di 128 (12 dodici su 14 quattordici autovetture in totale) autovetture diverse da quelle per le quali (due 2) sui sarebbero verificati problemi e della conseguente morosità maturata (con conseguente inadempimento colpevole) da parte del conduttore resistente, rispetto alle obbligazioni contrattuali di pagamento dei canoni mensilmente dovuti alle scadenze contrattualmente pattuite gravanti sulla parte attrice conduttrice noleggiatrice, non risultano in atti documenti di segno contrario che contrastino la puntuale e articolata ricostruzione (anche contabile) della parte noleggiante CP_1
Il protratto oggettivo, grave e colpevole inadempimento della controparte ingiunta al pagamento dei canoni dovuti appare acclarato e anche riconosciuto in atti (almeno per 12 autovetture su 14 in totale) come da prospetto (voce canoni NON PAGATI) della società 1618 del 13/09/2024….
Del resto in tema di noleggio, il pagamento dei canoni costituisce una delle obbligazioni primarie ed essenziali che incombono sul conduttore, per cui l'omesso pagamento alle scadenze incide su tutta l'economia del contratto stesso e renderebbe in ogni caso del tutto inutile una valutazione specifica della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione del contratto. In assenza di materiale ed evidenze documentali in atti di segno contrario ovvero ostative all'accoglimento della domanda giudiziale, in assenza di una diversa
contro
-prospettazione c.p.c. - non è più contemplata nella nuova formulazione della medesima, applicabile ai giudizi introdotti dopo il 30 aprile 1995, non essendo conseguentemente censurabile la pronunzia del giudice di merito che nega il rinvio ad altra udienza per consentire alle parti di ovviare alle deficienze ed alle lacune del mezzo di prova irritualmente articolato, sul presupposto che trattasi di attività non riconducibile alla formulazione di nuovi mezzi di prova che tale differimento viceversa consente;
8 Il dovuto dalla per le 12 autovetture in relazione alle quali non vi sono contestazioni è di complessivi €#77.921,99# sul Pt_1 totale ingiunto.
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 33090 2023-sentenza-pagina 1 di 22>> contabile dei fatti offerta dalla parte ingiunta opponente, la domanda della parte convenuta opposta di condanna della controparte al pagamento delle somme debitorie comprovate e rimaste impagate a carico di parte ingiunta (positivamente ed attivamente onerata di provare ex art. 2697 II comma cc ed allegare pagamenti ad estinzione anche parziale delle obbligazioni contrattuali a proprio carico) deve ritenersi provata ex art. 2697 cc, fondata e quindi da accogliere almeno nei limiti di seguito indicati. Questo il prospetto riassuntivo offerto dalla delle varie poste della complessiva CP_1 esposizione debitoria di parte attrice….
L'importo ingiunto di €117.975,25 è composto da 4 voci: A €59.026,999 per estinzione anticipata, B €20.781,51 per esubero chilometrico C €7.129,92 per danni D €31.036,83 per corrispettivo mensile (canoni, un bollo e una multa)
Quanto alla voce A Della somma richiesta di € 59.026,99
€ 12.634,86 riguardano il veicolo targato GH294PS
€ 3.156,72 riguardano il veicolo targato GF186CK
€ 43.235,41 riguardano le restanti 12 autovetture su cui non vi è contestazione, pari quindi al 73,25 % della voce totale A.
Quanto alla voce B Della somma richiesta di € 20.781,51
€ 3.364,64 riguardano il veicolo targato GH294PS Nessuna richiesta per il veicolo targato GF186CK
€ 17.416,87 riguardano le restanti 12 autovetture su cui non vi è contestazione, pari al 83,81 % della voce totale B.
Quanto alla voce C Della somma richiesta di € 7.129,92
€ 146,40 riguardano il veicolo targato GH294PS
€ 247,12 riguardano il veicolo targato GF186CK
€ 6.736,40 riguardano le restanti 12 autovetture su cui non vi è contestazione, pari al 94,48
% della voce totale C.
Quanto alla voce D Della somma richiesta di € 31.036,83
€ 7.141,33 riguardano il veicolo targato GH294PS
€ 13.362,19 riguardano il veicolo targato GF186CK
€ 10.533,31 riguardano le restanti 12 autovetture su cui non vi è contestazione, pari al 33,94 % della voce totale D.
9 Penale artt. 22 e 28 CGC;
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 33090 2023-sentenza-pagina 1 di 22>> Risulta dagli atti di causa che la Società abbia sottoscritto il contratto di noleggio a Pt_1 lungo termine di veicoli senza conducente, con la consegna (in noleggio) di ben 14 autoveicoli di cui sono riportate le targhe:…
sino alla loro riconsegna alla società opposta avvenuta nell'ultimo trimestre del 2022. All'atto della missiva di risoluzione10 del 28.9.2022 (vedi art. 28 delle CGC di contratto) doc. 4), fosse morosa nel pagamento dei canoni di tutti i 14 veicoli noleggiati.
In premessa deve evidenziarsi che mentre la narrativa dell'atto di citazione della si Pt_1 poneva in maniera totalmente oppositiva e negatoria di ogni fondatezza delle pretese creditorie della (la opponente chiedeva infatti al Tribunale di…..accertare CP_1
l'insussistenza di qualsiasi credito della nei confronti di Controparte_1 Parte_1 per le causali per cui è lite, nonché l'inadempimento della alle proprie Controparte_1 obbligazioni contrattuali …) ebbene al contrario il L.R. della Controparte_2 personalmente sentito (in sede di audizione ed interrogatorio libero ex art 116 e 117 cpc all'udienza del 12/03/2024) non contestava il fatto che…. I problemi hanno riguardato circa tre/quattro autovetture e sono stati subito contestati anche a mezzo scritti…anche riconoscendo che…“ Il resto di quanto preteso, invece, riconosco che sia effettivamente dovuto alla controparte …”. CP_1 10 In tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice non comporta la eliminazione della clausola, né determina la tacita rinuncia ad avvalersene, qualora la stessa parte creditrice, contestualmente o successivamente all'atto di tolleranza, manifesti l'intenzione di volersene avvalere in caso di ulteriore protrazione dell'inadempimento, in quanto con tale manifestazione di volontà, che non richiede forme rituali e può desumersi per fatti concludenti, il creditore comunque richiama il debitore all'esatto adempimento delle proprie obbligazioni. Cassazione, Sez. II, Ordinanza n. 14195 del 05/05/2022; Cassazione, Sez. III, Sentenza n. 167 del 05/01/2005; Cassazione, Sez. I, sentenza n. 4911 del 05/05/1995; Cassazione, n. 4052 del 29/12/1969; “la sospensione unilaterale del pagamento dei canoni di locazione costituisce fatto arbitrario ed illegittimo del conduttore che altera il sinallagma contrattuale e determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti per effetto di un'unilaterale ragione fattasi dal conduttore che, perciò configura inadempimento colpevole all'obbligo di adempiere esattamente e puntualmente al contratto stipulato ovvero all'obbligazione principale del conduttore” (Cass. 2 marzo 2018, n. 4913; conforme anche Cass. 18 aprile 2016, n. 7636, Cass. civ., sent. n. 19897/2016, Cass. 17 dicembre 2014, n. 26540);
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 33090 2023-sentenza-pagina 1 di 22>> IL L.R. di parte opponente personalmente sentito in udienza, nemmeno ha Pt_2 contestatoin udienza la voce debitoria “per danni” sub lettera C per complessivi €7.129,92 (ma solo le voci di penale e canoni) sicchè ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 115 I comma cpc tali poste di credito devono ritenersi acclarate, incontestate e come tale giudizialmente acquisite ai fini del decidere. Allo stesso tempo il LR nemmeno ha contestato la esattezza di quanto richiesto dalla per la voce dell'esubero chilometrico. CP_1
In funzione del cd. principio di prossimità della prova il creditore può limitarsi a provare l'esistenza del credito e spetta al debitore la prova dell'adempimento; ma qualora costui offra la relativa dimostrazione, l'onere di provare che il pagamento non è stato, in tutto o in parte, satisfattivo della pretesa, ovvero che esso si riferisce a diverso titolo torna a carico del creditore. Questo l'analitico e circostanziato prospetto offerto dalla la cui esattezza (almeno CP_1 dei dati aritmetici e dei calcoli effettuati) nemmeno è stata contestata dalla parte attrice opponente:
Vale ricordare che il creditore che agisca per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo (ndr. ex art. 2697, II comma cc), la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. L'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, solo di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore, fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 33090 2023-sentenza-pagina 1 di 22>> facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace (cfr. anche Cass. n. 21512/2019). Il creditore è tenuto a provare soltanto la fonte negoziale del suo diritto, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, cfr Cass. civ. Sez. V, 18-09-2013, n. 213241 e Cass. civ. Sez. Unite, 30-10- 2001, n. 135332.
Stante l'inadempimento per 2 mesi consecutivi (luglio e agosto 2022) al pagamento integrale del corrispettivo per il noleggio di tutti i veicoli – la ha legittimamente CP_1 risolto11 il contratto e chiesto la restituzione di tutto il parco macchine detenute dalla 1.618.
Pure legittimamente e correttamente dovuto come da obbligazioni da contratto inter partes scientemente assunte dalla con la sottoscrizione delle clausole contrattuali appare il Pt_1 pagamento degli ulteriori importi contrattualmente previsti a titolo di penale per estinzione anticipata (art. 28, punto V, c.g.c.), esubero/eccedenza chilometrica (art. 22, punto V, c.g.c.) e danni (art. 20, punto VII, c.g.c.). In relazione ai danni essi venivano quantificati sulla base delle perizie (sub doc.14), tenuto conto dello stato d'uso dei 14 veicoli risultante dai rispettivi verbali di restituzione (docc. 5, 6 e 7), sottoscritti dalla conduttrice e da questa non contestati. La peraltro Pt_1 contestava per la prima volta nella propria memoria n.1 la quantificazione dei danni sui verbali di riconsegna dei veicoli targati GB140PK, GG713JA, GJ626JM e FW934ZN. Verbali di riconsegna questi, che con le relative quantificazioni dei danni ai veicoli, erano stati già prodotti con il ricorso per decreto ingiuntivo;
consegue a ciò la manifesta tardività della contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.. Quanto alla penale chiesta dalla parte deve evidenziarsi che le parti (ex art. 22 e 28 CP_1 delle CGC di contratto) la convenivano. Sulla richiesta di applicazione della penale a carico della parte devono valutarsi la Pt_1 incidenza sulla quantità e qualità della prestazione dedotta dalla clausola penale ex 1382 c.c. L'art. 1384 cc prevede che la penale possa essere diminuita equamente dal Giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento. Perché l'importo venga diminuito, è necessario fare riferimento agli interessi patrimoniali del creditore, nonché all'utilità perseguita attraverso la prestazione parzialmente eseguita dal debitore (Cass. 2478/2000). In una prospettiva12, secondo l'id quod plerumque accidit, sarebbe foriera di controversie tra le parti, in contrasto con l'ulteriore scopo della penale di strumento deflattivo del contenzioso. 11 Ai sensi dell'art. 28, n. I, lett. a, c.g.c.: si riserva il diritto di risolvere unilateralmente il contratto di locazione a mezzo CP_1 di semplice comunicazione scritta ai sensi dell'art. 1456 C.C., anche relativamente ad uno o più veicoli, al verificarsi anche di una sola delle seguenti fattispecie: a) mancato pagamento, anche parziale, da parte del Cliente, del canone di locazione o di altra somma dovuta in virtù del presente accordo, entro i termini indicati nell'Art. 26; al verificarsi di tale ipotesi, anche per un solo veicolo, si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto anche per tutti o per alcuni degli altri veicoli locati o forniti da CP_1 terzi”. 12 La Corte di Cassazione afferma cha l'art. 1374 cc (secondo cui "il contratto obbliga le parti non solo a quanto e' nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi ovvero l'equita'"), e i principi di buona fede, correttezza a solidarieta' sociale, esplicano la loro rilevanza nell'imporre a ciascuna parte di un rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, precisa anche cio' deve avvenire "nei limiti dall'interesse
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 33090 2023-sentenza-pagina 1 di 22>> Proprio per questa ragione il legislatore ha previsto il rimedio della reductio ad aequitatem ope iudicis della penale manifestamente eccessiva ex 1384 c.c.. La Cassazione infatti (con sentenza 8071 del 2008 e più recentemente con ordinanza n. 19320 del 19.07.2018) ha ritenuto rilevabile anche d'ufficio la manifesta eccessività, per essere la penale nulla nella parte eccedente il limite di equità, cioè quando non sorretta da una giustificazione causale conferente alla funzione attribuita all'istituto. La penale ha la funzione – e solo la funzione - di risarcimento forfettario con scopi deflattivi del contenzioso. L'art. 1384 cod.civ. sottopone la determinazione pattizia delle conseguenze risarcitorie dell'inadempimento contrattuale ad un controllo giudiziale condotto in base a parametri equitativi che debbono tener conto dell'interesse del creditore all'adempimento, prevedendo in sostanza un sindacato giudiziale sull'equilibrio economico dell'accordo. Il potere13 di riduzione ad equità, attribuito al Giudice dall'art. 1384 cc, a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato anche d'ufficio14 (nella fattispecie è stato anche oggetto di specifica sollecitazione della parte opponente) per ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela, e ciò sia con riferimento alla penale manifestamente eccessiva, sia con riferimento all'ipotesi in cui la riduzione avvenga perché l'obbligazione principale è stata in parte eseguita, giacché in quest'ultimo caso la mancata previsione da parte dei contraenti di una riduzione della penale in caso di adempimento di parte dell'obbligazione si traduce comunque in una eccessività di essa se rapportata alla sola parte rimasta inadempiuta". Cass. SS. UU. 18128/200 nello stesso senso Cass. 8293/2006, 18195/2007; 22002/2007 e 25334/2017). E' stato altresì affermato che il potere di riduzione15 ad equità, attribuito al Giudice dall'art. 1384 cc, essendo previsto a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, al fine di proprio" Cass. 23069/2018 ovvero "nei limiti in cui cio' possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio di altri valori" Cass. 17642/2012 ovvero "nei limiti in cui cio' possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio a suo carico" Cass 10182/2009, 15669/2007,
264/2006 2503/1991, 5240/2004) ovvero sempre che "non pregiudichi in modo apprezzabile il proprio interesse" (5240/2004). In punto di diritto occorre evidenziare che la penale ha la funzione12 di risarcimento forfettario ed il suo valore non può rasentare o esser equiparata al valore della prestazione inadempiuta;
diversamente opinando, anche in questo caso il creditore potrebbe ottenere la prestazione in via diretta con l'adempimento ovvero in via indiretta con l'inadempimento. Ciò vanificherebbe il carattere forfettario della penale, venendo a coincidere l'interesse positivo alla prestazione con quello negativo al risarcimento.
13 Cass. 15/06/2018, (ud. 23/03/2018, dep. 15/06/2018), n.15753 (testo in sentenza…..Nel caso in esame, la somma oggetto di condanna (portata nel decreto ingiunto opposto) risulta computata in modo effettivamente abnorme perché a fronte del canone pattuito (che risulta dal ricorso, per il periodo in contestazione intercorrente dal 5.12.2004 al 5.4.2007, pari ad un importo di Euro
1300,00/1400,00 mensili circa, con riferimento alla progressiva indicizzazione), emerge che per i ventitré mesi durante i quali venne registrato il ritardo nel pagamento, venne conteggiata una penale mensile quantificata in un importo ben superiore sia allo stesso canone di locazione sia alla misura percentuale pattuita (del 20%) che era stata riferita alle stesse cadenze (mensili) secondo le quali doveva essere onorata la controprestazione, e non ad una ripartizione giornaliera come quella su cui sembra essere fondato il provvedimento monitorio opposto, con un conteggio che ha consentito di giungere ad un importo complessivo non commisurabile con la percentuale indicata nella clausola penale stipulata e, rispetto ad essa, manifestamente eccessivo.
14 Cass. 34021/2019 - quanto alla prospettata violazione dell'art. 1384 cc, la censura è infondata, poichè in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, secondo la quale il potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 cc, a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, salvo a precisare che l'esercizio di tale potere è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio (ex multis Sez. L, Sentenza n. 24166 del 13/11/2006, Rv. 593503), materiale probatorio che qui era appunto in actis, avendo il Giudice reputato eccessivamente onerosa una penale corrispondente alla metà del corrispettivo;
15 L'intervento riduttivo del giudice viene propugnato dapprima quale forma di controllo, da parte dell'ordinamento giuridico, sugli atti di autonomia privata. Tale intervento si radicherebbe sul “dovere inderogabile di solidarietà”, che l'art. 2 Cost estende anche ai rapporti intersoggettivi. Questa costituzionalizzazione dei rapporti privati conduce pertanto alla valorizzazione della solidarietà e, con essa, dei princìpi di buona fede e correttezza che impongono un intervento equitativo anche per assicurare l'adeguatezza e proporzione della sanzione all'illecito che essa è destinata a prevenire o reprimere. Quindi, si afferma che il potere conferito al giudice di ridurre la penale manifestamente eccessiva si fonda sulla necessità di “correggere” il potere di autonomia privata,
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 33090 2023-sentenza-pagina 1 di 22>> ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare effettivamente meritevole di tutela, e, dunque, connotandosi come potere esercitabile anche d'ufficio, può essere esercitato anche qualora le parti abbiano contrattualmente convenuto l'irriducibilità della penale" (Cass. n. 21006/2006) con ciò attribuendosi al giudice il potere di applicare, in nome del principio solidaristico, i criteri più idonei per realizzarlo, anche superando l'autonomia contrattuale. Secondo la giurisprudenza costante e consolidata16, l'apprezzamento del Giudice del merito concernente l'eccessività dell'importo fissato con clausola penale dalle parti contraenti, nonchè la misura della riduzione equitativa dell'importo medesimo, si sottrae al sindacato di legittimità se correttamente fondato, a norma dell'art. 1384 cc, sulla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento alla data di stipulazione del contratto, avuto riguardo all'effettiva incidenza dell'adempimento sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l'effettiva entità del danno subito (Cass 7180/2012 e 11748/2003). Perché possa ritenersi fondato, l'apprezzamento del giudice deve essere basato sulla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento del debitore, facendo riferimento all'effettiva incidenza di questo sull'equilibrio delle prestazioni, nonché sulla concreta situazione contrattuale, prescindendo da una rigida ed esclusiva correlazione con il quantum del danno subito (Cass. 2231/2012, 20481/2011, 6158/2007, 3998/2003). Si è anche affermato un ulteriore parametro cui il Giudice di merito deve riferirsi per provvedere alla riduzione, parametro dato dall'analisi delle circostanze manifestatesi nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale. Deve precisarsi poi che è sì vero che sussiste un potere del Giudice di riduzione d'ufficio della penale, è anche vero che la attivazione concreta ed effettiva del suddetto potere giudiziale è subordinata, per consolidata giurisprudenza, all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulle parti e riguardanti la manifesta eccessività dell'ammontare della penale, che deve, dunque, risultare ex actis (Cass. 22747/2013 e 27273/2010). Le pronunce menzionate, nell'attribuire al Giudice il potere di ridurre ex officio la penale (nello stesso senso, Cass. 18128/2005), qualificano l'assolvimento dell'onere delle parti di provare le circostanze comprovanti la manifesta eccessività della penale come il presupposto dell'esercizio del potere di riduzione. La opponente per suo conto non ha offerto da suo onere-- specifiche ed Pt_1 CP_3 adeguate allegazioni tese ad evidenziare la entità oggettivamente e manifestamente eccessiva della penale prevista. Per la giurisprudenza di legittimità, nel valutare se la penale sia manifestamente eccessiva, il giudice può comparare il vantaggio che essa assicura al contraente adempiente con il margine di guadagno che egli si riprometteva legittimamente di trarre dalla regolare
«riducendolo nei limiti in cui opera il riconoscimento di essa, mediante l'esercizio di un potere equitativo che ristabilisca un congruo contemperamento degli interessi contrapposti, valutando l'interesse del creditore all'adempimento, cui ha diritto, tenendosi conto dell'effettiva incidenza di esso sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale». In definitiva, queste interpretazioni appaiono configurare un potere-dovere del giudice di operare una riduzione della penale per realizzare un interesse oggettivo dell'ordinamento giuridico nei riguardi degli atti di autonomia privata. 16 Cass 17731/2015; Cass. 11908/2020 Ai fini dell'esercizio del potere di riduzione della penale, il giudice non deve valutare l'interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola -come sembra indicare l' art. 1384 c.c., riferendosi all'interesse che il creditore aveva all'adempimento - ma tale interesse deve valutare anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost. , 1175 e 1375 c.c., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa, dovendosi intendere, quindi, che la lettera dell' art. 1384 c.c. , impiegando il verbo avere all'imperfetto, si riferisca soltanto all'identificazione dell'interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto.
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 33090 2023-sentenza-pagina 1 di 22>> esecuzione del contratto (Cass n. 4208/200117) ebbene --alla luce di quanto sopra-- non si può affermare che, nel caso di specie, i presupposti per la corretta e legittima attivazione del potere giudiziale di riduzione della penale ex art. 1384 cc ricorrano in concreto. Né parte opponente ha offerto concreti e positivi elementi a sostegno della evidenza della manifesta ed oggettiva eccessività della penale. Ciò premesso si ritiene di potere ricondurre –in via di intervento giudiziale-- ad equità l'importo della penale18 riconoscendo alla società un importo complessivo (che Pt_5 appare con ogni evidenza congruo) di complessivi €#5.696,00# a titolo di penale, cifra questa cui sommare l'ulteriore importo dovuto per le due mensilità di canone omesse e non versate (di febbraio e marzo 2021) per complessivi €#3.904,00# (corrispondenti ad
€#3.200,00# oltre IVA). Peraltro la penale per circa €59.000 va rapportata a plurimi contratti di noleggio (dei 14 veicoli) che avevano un valore di circa € 420.000,00; anche sotto tale profilo (con una proporzione non contestata dalla non appare affatto ricorrere una manifesta Pt_1 eccessività della misura della penale
Vale la pena evidenziare che la difesa opponente 1618 in realtà appare concentrare la propria difesa (del resto basta richiamare sul punto le prove orali tutte concentrate e vertenti solo su due 2 autoveicoli in questione targati GF186CK e GH294PS) del proprio (totale e complessivo) inadempimento limitatamente ai soli due 2 autoveicoli (su 14 in totale noleggiati) targati GF186CK e GH294PS. Anche in relazione ai suddetti 2 veicoli la 1618 era inadempiente al pagamento dei canoni contrattualmente dovuti.
Il veicolo targato GF186CK è stato oggetto del sinistro automobilistico del 4.3.2022, che ha determinato un fermo tecnico per le necessarie riparazioni. La circostanza non è contestata dalla 1618 che si limita ad evidenziare “la sproporzione tra il sinistro e i tempi di fermo … che … nulla può avere a che spartire con l'esiguo danno di cui sopra”. Il danno contabilizzato dalla in realtà ammontava al non esiguo né irrilevante CP_1 importo imponibile di € 11.715,23. 17 Cass. 888/2014; 18 Cass. civ. n. 6158/2007. l'apprezzamento sulla eccessività dell'importo fissato con clausola penale dalle parti contraenti, per il caso di inadempimento o di ritardato adempimento, nonché sulla misura della riduzione equitativa dell'importo medesimo, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità, se correttamente fondato, a norma dell'art. 1384 cc sulla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento con riguardo all'effettiva incidenza dello stesso sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l'entità del danno subito (sentenze 18/3/2003 n. 3998; 26/06/2002 n.9295, 08/05/2001 n. 6380; 14/04/1994 n. 3475).
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 33090 2023-sentenza-pagina 1 di 22>> In ogni caso per tutto il periodo necessario alle riparazioni fu messo a disposizione della stessa (come da prova documentale a riscontro) un veicolo sostitutivo di cortesia in Pt_1 comodato (così permanendo la prestazione in favore della Opponente della piena disponibilità di una autovettura dello stessa fascia e segmento di quella divenuta temporaneamente indisponibile). Dalla lettura dei contratti di comodato delle autovetture di cortesia (peraltro offerti in produzione solo dalla non si evince in alcun modo ed affatto che la BMW 730d CP_1 targata GC360WV e la BMW X5 targata GD363ZF fossero state date in comodato da BMW Italia a 1.618 (la prima dal 4.3 al 9.3.22 e la seconda dal 9.3 al 1.9.22) nel contesto di (solo asserite) attività di marketing svolte. Peraltro depone in senso totalmente difforme alla ricostruzione (proposta e non provata) dalla attrice in opposizione la assoluta coincidenza temporale dei comodati con la indisponibilità della vettura originaria da parte della società 1618. Conclusivamente come stigmatizzato dalla opposta società per tutta la durata del fermo tecnico, la 1.618 ha avuto (comunque ed in ogni caso) in utilizzo un veicolo BMW di cortesia dello stesso segmento con conseguente evidente pretestuosità ed illegittimità della sospensione del relativo canone di noleggio in costanza di controprestazione (godimento di autovettura marca BMW e stesso segmento da parte 1618) .
Quanto al veicolo targato GH294PS19 la attrice opponente, a fronte del proprio inadempimento, asseriva esservi stato “prolungato periodo di inutilizzo per tutto il tempo del mancato pagamento dei relativi canoni per difetti della trazione elettrica e della tecnologia ID8”. La per contro ed in risposta offriva riscontro documentale del fatto che su Controparte_1 tale veicolo erano stati eseguiti solo brevi interventi….. 19.04.2022 - 20.04.2022 (doc. 22), ossia un giorno lavorativo, 13.05.2022 – 17.05.2022 (doc. 23), ossia 3 giorni lavorativi essendo incluso un fine settimana…”. Stigmatizzava la parte ingiungente che tali interventi avevano peraltro incluso la sostituzione degli pneumatici invernali con quelli estivi e hanno avuto una durata complessiva di soli 4 giorni lavorativi, rispetto ad un arco temporale di 2 mesi…. affermando che era quindi manifesta l'arbitraria ed illegittima sospensione del pagamento dei relativi canoni di noleggio, tenuto conto che anche in questo caso, il veicolo era utilizzabile. Da ultimo va rilevato che la parte creditrice opposta ha anche diffusamente e CP_1 compiutamente contestato20 (es. anche producendo i contratti di comodato21 delle 19 La società conduttrice avrebbe rilevato anche che il veicolo targato GH294PS sarebbe stato privo della funzione massaggio sui sedili anteriori multifunzionali. E' evidente che tale optional non possa seriamente essere ritenuto un vizio incidente sul godimento del veicolo né possa giustificare la sospensione del pagamento del canone di noleggio.
20 Ai sensi dell'art. 115, comma I, c.p.c. “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. L'ultimo inciso («fatti non specificamente contestati») approda nell'art. 115 cit. a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 la quale ha, di fatto, convalidato la giurisprudenza di Cassazione che, a partire dall'arresto a Sezioni Unite del 2002 (sentenza n. 761), ha affermato l'esistenza, nell'ordinamento processuale civile, di un onere di contestazione per le parti, legato ai fatti introdotti dall'altra: conseguentemente, la “non contestazione” o la “contestazione generica” di fatti allegati dalla controparte vale quale relevatio ab onere probandi e produce effetti vincolanti per il giudice che deve “astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (v. Cassazione civile , sez. III, 05 marzo 2009, n. 5356). Secondo un orientamento si tratterebbe di un principio «di diuturna applicazione nelle controversie civili, di importanza essenziale per non rendere impossibile o comunque eccessivamente difficile l'onere probatorio delle parti ed in ispecie dell'attore, per evitare il compimento di attività inutili e quindi realizzare esigenze di semplificazione e di economia processuale». La ratio del principio di non contestazione, tenuto conto dell'architettura generale della legge 69/2009 e della dottrina suaccennata, va, dunque, ricercata nelle superiori esigenze di semplificazione del processo e di economia processuale, o anche, se si vuole, nella responsabilità o
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 33090 2023-sentenza-pagina 1 di 22>> autovetture di cortesia offerte alla ex art. 115, I comma c.p.c. quanto solo Pt_1 prospettato dalla parte debitrice ingiunta qui opponente;
sicchè quest'ultima, anche in ossequio al generale principio dispositivo22 della prova, nemmeno potrebbe ritualmente autoresponsabilità delle parti nell'allegazione dei fatti di causa. Non deve ignorarsi, peraltro, che la Cassazione più recente non ha esitato a ritenerlo protetto da rilievo costituzionale, quale strumento per garantire un “giusto processo”. In particolare, Cass. civ., sez. trib., 24 gennaio 2007 n. 1540 ha affermato che il c.d. “principio di non contestazione” ha anche una diretta incidenza sul principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. “Questo non può essere inteso soltanto come monito acceleratorio rivolto al giudice in quanto soggetto del processo, ma soprattutto alle parti, che, specie nei processi dispositivi, devono responsabilmente collaborare alla ragionevole durata del processo, dando attuazione, per quanto in loro potere, al principio di economia processuale e perciò immediatamente delimitando, ove possibile, la materia realmente controversa”. Ciò, invero, trova riscontro in altro autorevole orientamento che, già a suo tempo, avvisava che «dinanzi al magistrato non si va per tacere ma bensì per parlare, per far conoscere le proprie ragioni e i torti dell'avversario con dichiarazioni precise, positive e pertinenti alla lite». Per effetto dell'art. 115, comma I, c.p.c., dunque, nel ventaglio dei fatti introdotti nel giudizio, il giudice deve effettuare un distinguo: vanno a confluire nel thema probandum, infatti, solo i fatti “bisognosi di prova”: tali non sono i fatti non contestati che, in quanto ammessi, sono provati. Il difetto di contestazione produce, quindi, un triplice effetto: un effetto per chi doveva contestare (e non l'ha fatto), un effetto per il deducente (colui che allega il fatto non contestato), un effetto per il giudice. Per la parte gravata dall'onere di contestazione, il principio comporta che i fatti allegati dalla parte avversaria (e non contestati o contestati genericamente) debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione (si v. Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 27596 del 20 novembre 2008, ove la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio sul rilievo che gli attori non avevano allegato alcun fatto costitutivo del diritto stesso, senza tenere in adeguata considerazione che l'esistenza del diritto non era stata contestata dai convenuti e che l'unico oggetto del giudizio consisteva nello stabilirne l'estensione e le modalità di esercizio). Per il deducente: questo viene esonerato dall'onere della prova. Per il giudice, questi ha l'obbligo di ritenere il fatto provato senza svolgere istruttoria al riguardo. Per potersi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale devono, con essa, venire richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative: deve, cioè, trattarsi di una contestazione «specifica», il cui fulcro, tuttavia, va delimitato e circoscritto in ragione del fatto allegato. La contestazione deve, poi, essere “tempestiva” e tanto avviene quando essa interviene nella prima difesa utile (Cass. civ. 27 febbraio 2008 n. 5191; Cass. civ. 21 maggio 2008 n. 13079). Va condivisa sul punto la motivazione data dalle Sez. Un. 761 del 23 gennaio 2002. In detta decisione il Collegio Supremo spiega che il difetto di contestazione si coordina al potere di allegazione dei fatti e partecipa della sua natura, “sicchè simmetricamente soggiace agli stessi limiti apprestati per tale potere;
in altre parole, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni, risulterebbe intrinsecamente contraddittorio ritenere che un sistema di preclusioni in ordine alla modificabilità di un tema siffatto operi poi diversamente rispetto all'uno o all'altro dei fattori della detta identificazione”. Alcuno, peraltro, ha osservato che «la contestazione tardiva (vale a dire la contestazione successiva di un fatto originariamente incontestato), in quanto comportamento che può provenire esclusivamente dalla parte (che inizialmente non aveva contestato), può essere assimilata all'eccezione in senso stretto»: conseguentemente, in considerazione di quanto previsto dall'art. 345, comma II, c.p.c. la contestazione successiva di fatti rimasti incontestati nel giudizio di primo grado deve ritenersi inammissibile in appello. L'onere di contestazione, secondo la giurisprudenza anteriore alla legge 69/2009, involgeva solo i fatti cd. primari. Altri autori erano critici quanto a tale distinzione ed affermavano che il regime differenziato tra valore della non contestazione dei fatti principali e valore della non contestazione dei fatti secondari non reggesse poiché la non contestazione «opera allo stesso modo sia riguardo ai fatti principali che riguardo ai fatti secondari» (v. al riguardo, comunque, Cass. 17 aprile 2002, n. 5526, Foro it., 2002, I, 2017). La novella del 2009 non ha recepito la distinzione poiché, pur potendolo fare, non ha tenuto distinti i “fatti costitutivi della domanda” dagli altri, discorrendo tout court di
“fatti non contestati” (differentemente da quanto avviene per gli artt. 167 o 702-bis, comma IV, c.p.c.). Ed, allora, deve ritenersi che la norma operi riguardo ad ogni fatto;
21 Contratti di cui aveva la disponibilità materiale proprio perché trattavasi di autovetture di cortesia date alla in CP_1 Pt_1 sostituzione di quelle noleggiate dalla opposta (e per il periodo di indisponibilità di quelle oggetto di noleggio); 22 In tema di prova civile una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte ovvero se questa -pur non contestandolo in modo specifico, abbia comunque improntato la propria difesa su circostanze ovvero argomentazioni incompatibili con il suo disconoscimento (cfr. Cassazione civile n. 23816/2010, 2699/2004 e da ultimo
10482/2001); ancora nel vigente ordinamento processuale i fatti allegati da una delle parti vanno considerati i pacifici -e quindi possono essere posti a fondamento della decisione- quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa, pur non avendoli espressamente contestati, abbia tuttavia assunto una posizione e ricostruzione difensiva assolutamente del tutto incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza (cfr. Cassazione civile n. 5488/2006); la attuale normativa processualcivilistica, imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il Giudice il quale dovrà pertanto astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato dovendo pertanto ritenerlo sussistente e provato cfr, Cassazione civile 10031/2004. Cfr. Cass. SSUU n. 11353/2004 i dati fattuali, interessanti sotto diverso profilo la domanda attrice, devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo, o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio ovvero in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria, non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità affermata - come è opportuno ribadire ancora una volta - dal combinato disposto dell'art. 414, nn. 4 e 5, e dall'art. 416, 3° comma, c.p.c. (cfr. al riguardo Cassazione 5526/2002).Il principio di non contestazione, invero, opera tra parti, entrambe presenti nel giudizio, in relazione a fatti che siano stati chiaramente esposti da una parte, e non siano stati contestati dalla controparte, che pure ne abbia avuto l'opportunità. La parte che lo invochi, pertanto, in sede di impugnazione è gravata dell'onere di indicare specificamente in quale parte dell'incartamento processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificare la chiarezza dell'esposizione, e se la controparte abbia avuto occasione di replicare (Cass. n. 31619/2018). Il principio di non
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 33090 2023-sentenza-pagina 1 di 22>> valersi23 né giovarsi del beneficio e vantaggio rappresentato dal conseguente esonero ovvero alleggerimento probatorio ai sensi ed agli effetti della norma appena sopra citata. In ragione della piena ed integrale fondatezza delle pretese creditorie della società opposta non potranno trovare accoglimento alcuno le contrapposte domande riconvenzionali di parte debitrice ingiunta le quali pertanto andranno disattese. In ragione dell'esito del giudizio e del principio della soccombenza, le spese legali di lite e di procedura sono disciplinate come in dispositivo, cui in questa sede si rinvia tenuto conto del valore della causa e della applicazione di tutti i parametri di cui alla tabella del D.M. attualmente vigente. Quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione24 il Tribunale Civile e Penale di Milano provvede come in dispositivo.
contestazione, di matrice giurisprudenziale, e poi confluito all'intero dell'art. 115 c.p.c., costituisce un meccanismo di semplificazione processuale, per cui la parte gravata dall'onere della prova, in presenza della non contestazione della controparte, non deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto (se attore) o quelli posti a fondamento delle proprie eccezioni (se convenuto). Anche al processo tributario - caratterizzato, al pari di quello civile, dalla necessità della difesa tecnica e da un sistema di preclusioni, nonché dal rinvio alle norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili - è applicabile il principio generale di non contestazione che informa il sistema processuale civile (con il relativo corollario del dovere del giudice di ritenere non bisognevoli di prova i fatti non espressamente contestati), il quale trova fondamento non solo negli artt. 167 e 416 cod. proc. civ., ma anche nel carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nel dovere di lealtà e di probità previsto dall'art. 88 cod. proc. civ., il quale impone alle parti di collaborare fin dall'inizio a circoscrivere la materia effettivamente controversa, e nel generale principio di economia che deve sempre informare il processo, soprattutto alla luce del novellato art. 111 Cost. Né assumono alcun rilievo, in contrario, le peculiarità del processo tributario, quali il carattere eminentemente documentale dell'istruttoria e l'inapplicabilità della disciplina dell'equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo (cfr. Cass.Civ., sez. 5, 24 gennaio 2007,
n. 1540; più recentemente Cass.Civ., sez. 5, 18 maggio 2018, n. 12287, che lo limita, attesta l'indisponibilità dei diritti controversi, esclusivamente ai profili probatori del fatto non contestato e sempre che il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza; cfr. Cass. n. 23710/2018).
Da qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. in argomento tra le altre: Cassazione 2802/2003 cit.; 5526/2002 cit.; 15920/2000). ai poteri istruttori del giudice del lavoro il carattere discrezionale, detti poteri - proprio perché funzionalizzati al contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale - non possono mai essere esercitati in modo arbitrario. Ne consegue che il giudice - in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 c.p.c. ed al disposto di cui all'art. 111, 1° comma, Cost. sul "giusto processo regolato della legge" - deve esplicitare le ragioni per le quali reputa di far ricorso all'uso del poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una della parti, ritiene, invece, di non farvi ricorso (cfr. al riguardo tra le altre: Cassazione 8220/2003; 4180/2003; 6531/2003; 3026/1999; 310/1998). Gli stessi poteri di ufficio del giudice in materia di ammissione dei mezzi di prova sono ad esercitare pur sempre con limitato riferimento ai fatti comunque allegate dalle parti oppure emersi nel processo a seguito di contraddittorio tra le parti stesse (Cassazione SSUU n. 8202/2005) con esclusione quindi di supplenze di eventuali decadenze o inerzie istruttorie;
23 Cfr. Cass. SSUU (sentenza 23.01.2002 n. 761), la quale ha ritenuto che il difetto di contestazione «rende inutile provare il fatto, poiché non controverso (…) vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza» (in senso conforme vds. Cass. III civ. 05.03.2009 n. 5356). Più di recente, la Suprema Corte ha anche sancito che: «l'attuale formulazione dell'art. 115 c.p.c. (legge n. 69/2009), statuisce che il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita» (cfr. Cass. I civ. 21.01.2015 n. 1045). 24 Deve richiamarsi nel resto il principio di diritto ex Cass. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui nel processo civile (ed anche in quello tributario in virtù di quanto disposto dal D Lgs 546/1992 art. 1 comma n. 2) non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. E' inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". Cfr. ratio espressa anche dalla pronunzia della Suprema Corte con. Sent. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui non può trascurarsi la copiosa giurisprudenza secondo la quale la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 cpc n. 4, e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cpc non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (v. tra numerosissime Cass. 22801/2009), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata (tra le moltissime v. Cass. nn. 17145 del 2006 e 2272/2007), nonchè la giurisprudenza secondo la quale anche la motivazione in forma sintetica è idonea a suffragare il convincimento in fatto, non costituendo vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell''art. 360 cpc n. 5, n. 5, la ridotta estensione della sentenza ed essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorchè sinteticamente, l'iter logico-
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 33090 2023-sentenza-pagina 1 di 22>> Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito25, deve ritenersi allo stato assorbita26.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione monocratica nel procedimento al R.G. n. 33090/2023, definitivamente pronunziando nel contraddittorio tra le parti così provvede e dispone:
-Respinge integralmente l'opposizione proposta dalla attrice (codice fiscale Parte_1
e partita iva ), avverso il decreto ingiuntivo al n. 11776/2023 emesso in P.IVA_1 data del 08-11/07/2023 dal Tribunale di Milano (RG n. 19726/2023) e, per l'effetto, conferma integralmente il titolo giudiziale monitorio;
-Disattende tutte le altre domande ed eccezioni proposte e formulate e non già qui espressamente accolte;
-Condanna la parte attrice in opposizione (codice fiscale e partita iva Parte_1
), alla refusione, in favore della controparte convenuta opposta, delle P.IVA_1 spese legali della presente procedura qui di seguito liquidate in complessivi
€#13.875,00# per compensi professionali, oltre IVA e CPA nella misura di legge ed oltre la percentuale del 15% a titolo di rimborso dovuto per le spese forfettarie;
-Sentenza immediatamente esecutiva ex lege;
-Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza. Milano, così deciso il 14/10/2024.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (v. Cass. n. 15489 del 2007). Peraltro, già nei decenni trascorsi la giurisprudenza di legittimità aveva dato una lettura informale e funzionale della sentenza, meglio, della sua motivazione, affermando, nell'ottica della semplificazione e dello "snellimento" del lavoro del giudice, pur senza sacrificare chiarezza e precisione, che non è viziata per omessa o insufficiente motivazione la sentenza stesa su modulo predisposto, quando questo sia stato utilizzato o adattato in maniera tale che la motivazione ne risulti aderente alla concretezza del caso deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (v. anche Cass. 1570/1984 e 275/1995 e 24508/2006). 25 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
26 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014);
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