Sentenza 7 giugno 2011
Massime • 1
Le prove per interrogatorio formale e per testi, secondo quanto richiesto negli art. 230 e 244 cod. proc. civ. devono essere dedotte per articoli separati e specifici. Ne consegue l'inammissibilità della richiesta di ammissione su tutto il contenuto della comparsa di risposta che non consenta, per la genericità ed indeterminatezza del testo, di individuare capitoli di prova che rispondano ai requisiti richiesti dalle norme processuali citate, né può essere richiesto al giudice di estrapolare egli stesso detti capitoli di prova (tramite una c.d. "lettura estrapolativa" nell'atto di parte), contrastandovi il principio della disponibilità della prova.
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La preclusione all'ammissione della prova testimoniale, già vigente nel processo tributario anteriormente alla riforma di cui alla L. 130/2022, benché assunta come legittima dalla Consulta, si presentava confliggente con il sistema di tutela multilivello inteso a regolare il modello del “giusto processo” ed in tal senso sembrava destinata a rimanere soggetta ad una declaratoria di illegittimità costituzionale. Tale palese criticità ordinamentale ha orientato il Legislatore della riforma di cui alla L. 130/2022, il cui intervento è, palesemente, mirato alla rimozione dei profili di criticità della previgente preclusione all'ammissione della prova testimoniale nel processo tributario. In …
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Cassazione civile sez. lav., 22/11/2021, (ud. 14/09/2021, dep. 22/11/2021), n.35996 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente – Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere – Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere – Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere – Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 28066/2015 proposto da: A.R., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GUGLIELMO BARONE; – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI RAGUSA, in …
Leggi di più… - 5. Modalità irrituali di deduzione della prova testimoniale. L'assenza di capitolazione autonoma e il rinvio alla narrativa contenuta nell'atto processuale. Nota a…Redazione · https://www.diritto.it/ · 4 febbraio 2019
Tribunale di Pavia, ordinanza, 25 maggio 2018 PROCEDIMENTI SPECIALI – Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza – Procedimento di primo grado – In genere – Deduzione della prova testimoniale – Capitolazione per rinvio alla narrativa – Inammissibilità. E' inammissibile la prova testimoniale dedotta con riferimento alle «circostanze della pregressa narrativa in fatto … espunto qualunque tipo di elemento valutativo», non articolata su fatti storici precisi e ben determinati, tale da richiedere al giudice una indebita attività di ripulitura dei fatti e di rimodulazione delle circostanze oggetto di testimonianza. Il provvedimento del Tribunale di Pavia in commento (ordinanza del 25 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/06/2011, n. 12292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12292 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Presidente -
Dott. BUCCIANTE Ettore - rel. Consigliere -
Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere -
Dott. MANNA Felice - Consigliere -
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25128/2005 proposto da:
DE NE ZI C.F. [...], CA IT [...]elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato GARIBALDI Antonio;
- ricorrenti -
contro
AN AR C.F. [...], AN RI C.F. [...], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA APPENNINI 60, presso lo studio dell'avvocato DI ZENZO Carmine, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato BARABINO PAOLO;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 492/2004 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 07/07/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 23/03/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;
udito l'Avvocato Di Zenzo Carmine difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto al ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, o il rigetto.
SVOLGIMENTO DE PROCESSO
Con atto notificato il 31 gennaio 1997 EN SE e SE IO, quali proprietari di un appartamento in Levanto, citarono davanti al Tribunale di La Spezia ZI DE NE e DU IT, chiedendo che fossero condannati alla rimozione di una tettoia realizzata in un loro adiacente fondo in violazione della distanza prescritta dall'art. 907 c.c., nonché al risarcimento dei danni. I convenuti contestarono la fondatezza di tali domande e in via riconvenzionale chiesero la condanna degli attori a regolarizzare la luce aperta sul muro comune, che avevano trasformato in finestra pretendendo di esercitare una veduta.
All'esito dell'istruzione della causa, con sentenza n. 169/2002 il Tribunale accolse le domande principali e respinse la riconvenzionale.
Impugnata dai soccombenti, la decisione è stata confermata dalla Corte d'appello di Genova, che con sentenza n. 492/2004 ha rigettato il gravame.
Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione DE NE ZI e IT DU, in base a due motivi, poi illustrati anche con memoria. EN SE e IO SE si sono costituiti con controricorso.
MOTIVI DELA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso ZI DE NE e DU IT si dolgono del mancato accoglimento delle loro richieste di ammissione di prove per interrogatorio formale e per testimoni. In proposito rivolgono alla sentenza impugnata cinque distinte censure, con le quali rispettivamente deducono: - che la decisione sul punto è conseguita all'accoglimento di un'eccezione di inammissibilità formulata tardivamente dall'altra parte;
- che i fatti oggetto dell'istanza, contrariamente a quanto ritenuto in sede di merito, erano stati adeguatamente precisati, essendo desumibili da una lettura estrapolativa della comparsa di risposta;
- che per la specificazione delle circostanze da provare il giudice istruttore aveva concesso un termine, senza qualificarlo come perentorio e senza richiamare l'art. 184 c.p.c., sicché il suo inutile decorso non aveva dato luogo ad alcuna decadenza;
- che i mezzi istruttori in questione avrebbero potuto essere disposti anche d'ufficio, a norma dell'art. 281 ter c.p.c.; - che le prove dedotte non erano affatto mancanti di precisi riferimenti temporali.
Nessuno di questo assunti è condivisibile, in quanto:
il principio richiamato dai ricorrenti, della non rilevabilità di ufficio e della sanabilità delle nullità inerenti alle prove, attiene alla loro ammissione e assunzione, che debbono formare oggetto, una volta avvenute, di tempestiva contestazione ad opera della parte interessata;
ciò non esclude quindi che in precedenza il giudice, nel provvedere sulle richieste istruttorie, possa e debba verificare, senza necessità di sollecitazione di parte, la loro conformità alle prescrizioni dettate circa il modo in cui debbono essere formulate (v., tra le più recenti, Cass. 5 gennaio 2011 n. 223);
- gli artt. 230 e 244 c.p.c., richiedono che le prove per interrogatorio formale e per testimoni siano dedotte per articoli separati e specifici, mentre i convenuti ne avevano chiesto l'ammissione su tutto il contenuto della comparsa di risposta, che sì componeva di una "premessa storica" e di ulteriori "premesse in fatto e diritto", includenti ricostruzioni della vicenda oggetto del giudizio fin dai suoi remoti antefatti, frammiste a considerazioni giuridiche;
quindi le istanze istruttorie di cui si tratta, stante la loro genericità e vaghezza, non rispondevano al requisito richiesti dalle norme citate;
ne' al loro carattere indeterminato era idonea a supplire la "lettura estrapolativa" auspicata dai ricorrenti, poiché questa tesi contrasta con il principio della disponibilità, che impedisce al giudice di sostituirsi alla parte nella individuazione dei fatti da provare;
- il termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 184 c.p.c. (nel testo applicabile nella specie ratione temporis) è per definizione legislativa perentorio, sicché non rileva che non fosse stato qualificato dal giudice istruttore, ne' che la disposizione suddetta non fosse stata menzionata nel provvedimento;
- la facoltà del tribunale in composizione monocratica, di disporre di ufficio la prova testimoniale e di formularne i capitoli, quando le parti nell'esposizione dei fatti si sono riferite a persone che ne sono a conoscenza, è eminentemente discrezionale, sicché il suo mancato esercizio non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità (v., tra le altre, Cass. 22 luglio 2009 n. 17102, con riferimento alla analoga previsione dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice dall'art. 421 c.p.c.);
- la riconosciuta infondatezza delle censure fin qui esaminate comporta la perdita di rilevanza di quella attinente all'affermazione della Corte d'appello, circa la mancanza di precisi riferimenti temporali nella ricostruzione della vicenda compiuta in primo grado dai convenuti nella loro comparsa di risposta: affermazione che costituisce un argomento svolto nella sentenza impugnata soltanto ad abuntantiam, a dimostrazione di un'ulteriore ragione di inammissibilità delle richieste istruttorie di ZI DE NE e IT RA, in aggiunta alla già di per sè decisiva e assorbente constatazione della mancanza di specificità dell'istanza. Il secondo motivo di ricorso è articolato in tre deduzioni, relative a ciò che la Corte d'appello ha osservato nel rilevare che in quella sede soltanto tardivamente, nella comparsa conclusionale di DE NE ZI e IT RA, erano state prospettate questioni attinenti alla scrittura del 18 giugno 1977, posta dal Tribunale a fondamento della decisione di accoglimento della domanda degli attori, ma neppure menzionata nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado. Sostengono i ricorrenti: - che l'interpretazione del documento era inclusa nel gravame, poiché questo investiva l'intera sentenza del Tribunale;
- che per le questioni giuridiche, come quelle attinenti all'inosservanza dei criteri legali di ermeneutica negoziale, non è operante l'onere di specificazione dei motivi di appello;
- che il contenuto della scrittura suddetta era stato effettivamente frainteso dal primo giudice.
Anche questa censura va disattesa, perché:
- le ragioni per le quali si chiede la riforma di una sentenza debbono essere precisate nell'atto di impugnazione, con cui si investe il giudice ad quem soltanto dei temi che specificamente gli vengono sottoposti;
- tale principio vale anche per le questioni di diritto, sicché l'asserita violazione, da parte del giudice di primo grado, dei canoni dettati dall'art. 1362 c.c., e segg., avrebbe dovuto essere puntualmente dedotta e argomentata nell'atto di citazione in appello;
- il tema dell'interpretazione del documento di cui si tratta, quindi, correttamente non è stato preso in esame nella sentenza impugnata, sicché neppure può avere ingresso in questa sede. Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti - in solido, stante il comune loro interesse nella causa - a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 200,00, oltre a Euro 2.000,00 per onorari, con gli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti in solido a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 200,00, oltre a Euro 2.000,00 per onorari, con gli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011