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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 03/11/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1814/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1814/2024 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CRISTINA Parte_1 C.F._1
FE e dell'avv. ANNALISA ANTONELLINI ed elettivamente domiciliata nel loro studio in Lugo (RA), via Mentana n. 22
- ATTRICE - CONTRO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NICOLA CASADIO CP_1 C.F._2 ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Lugo (RA), viale Oriani n. 23/E
- CONVENUTO -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI Parte attrice ha concluso come da note scritte depositate telematicamente in data 04.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.12 e 473-bis.41 c.p.c. di separazione giudiziale, conveniva Parte_1 in giudizio innanzi all'intestato Tribunale chiedendo di accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previ i necessari incombenti, disattesa ogni contraria istanza, visto l'art. 473 bis.15 c.p.c.
* in via provvisoria e urgente, pagina 1 di 6 - disporre, inaudita altera parte, l'intervento del Servizio Sociale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, incaricando il Servizio Sociale di attuare tutti gli interventi necessari per la tutela della figlia minore nata a [...] il [...], affinché avvii, fin da subito, una Persona_1 valutazione delle capacità genitoriali e del profilo di personalità dei genitori;
- disporre che il Servizio Sociale, unitamente al Servizio di Psicologia e di NPI, predisponga un adeguato percorso di sostegno psicologico per la minore e regolamenti i rapporti padre-figlia e che gli incontri avvengano esclusivamente in modalità osservata e protetta, al fine di tutelare la sicurezza Per_ della minore e della madre, mantenendo la figlia e la madre collocate in ambito protetto;
- segnatamente, disporre che il Servizio Sociale regolamenti i rapporti padre – figlia, secondo opportunità e solo se non disturbanti, limitando gli incontri, in attesa delle valutazioni sulle competenze genitoriali, alle sole video chiamate;
- affidare ai competenti Servizi Sociali l'incarico di vigilanza e di assistenza sui rispettivi nuclei familiari (materno e paterno), con compiti di monitoraggio e di supporto dal punto di vista scolastico, educativo e psicologico nell'interesse della minore Persona_1
- disporre, conseguentemente, che i Servizi Sociali facciano pervenire una relazione dell'attività di osservazione svolta ai fini dell'adozione dei provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.; in ogni caso, assegnare ai Servizi termine per il deposito di una relazione sulle condizioni della minore, sull'attività svolta, sui possibili accorgimenti relativi al disponendo regime di frequentazione padre – figlia, nell'interesse di quest'ultima. Visti gli artt. 473 bis.15 c.p.c. e 473bis. 46 e 473bis. 70-71 c.p.c.,
* in via provvisoria e urgente, emettere, inaudita altera parte, un ordine di allontanamento ai sensi dell'art. 473bis.46 e dell'art. 473bis.70-71 cod. proc. civ. nei confronti del Signor della durata di almeno un anno, al Parte_2 Per_ fine di garantire la tutela dell'incolumità di e della figlia . In particolare: Parte_1
- ordinare a nato il [...] a EN MI ES in [...], la cessazione della Parte_2 condotta pregiudizievole nei confronti di e della figlia minore;
Parte_1
- ordinare a a di non avvicinarsi a meno di 500 metri dalla casa familiare e dai luoghi Parte_2 abitualmente frequentati da e dalla figlia minore, con particolare riferimento alla Parte_1 sede di lavoro della ricorrente (studio Falcone di Ravenna) e la scuola della figlia minore (scuola materna comunale Capucci di Lugo) In ogni caso, fissare l'udienza di comparizione delle parti ex art. 473bis.21 c.p.c., nonché ex art. 473bis.42 - art. 473bis 46 c.p. c, con termini dimezzati e così provvedere, in via temporanea e urgente come sopra specificato. Conseguentemente, all'esito dei provvedimenti resi, accogliere le seguenti CONCLUSIONI
- Pronunciare la separazione personale dei coniugi e i quali hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio, a Bologna il 9.11.2020, presso il Consolato del Regno del Marocco, con declaratoria di addebito a carico del Signor per grave violazione degli obblighi primari che Pt_2 discendono dal matrimonio;
- Assegnare la casa coniugale posta in Lugo, Via Toscana n. 20, di proprietà esclusiva della Signora
alla medesima;
Parte_1
- Accertata l'inadeguata e pregiudizievole condotta del Signor nei confronti della figlia CP_1
pagina 2 di 6 minore, adottare i provvedimenti, anche di natura ablativa della responsabilità genitoriale, ritenuti idonei a tutelare l'interesse della figlia minore in ogni caso, affidare in via super Persona_1 esclusiva la minore alla Signora conferendo alla medesima il potere di Persona_1 Parte_1 assumere in via esclusiva ed autonoma le decisioni di maggior interesse per la figlia e con collocazione prevalente della figlia presso la madre, regolando secondo opportunità gli incontri del padre con la figlia minore, con l'ausilio e la vigilanza del servizio sociale territorialmente competente e con le modalità ritenute più idonee (anche in forma osservata e protetta) a non compromettere la sicurezza della bambina e della madre;
- Ordinare al Signor di contribuire al mantenimento della figlia minore con il CP_1 versamento di un assegno mensile che prudenzialmente si indica in euro 400,00 o dell'importo che sarà quantificato all'esito delle verifiche sulle condizioni economico patrimoniali e finanziarie dei genitori, da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative, individuate secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Ravenna;
- Disporre che sia la ricorrente a percepire nella misura intera l'assegno unico universale erogato dall' per i figli minori;
CP_2
- Condannare il Signor al pagamento integrale delle spese di lite”. CP_1
Con decreto di fissazione di udienza, il Giudice relatore fissava udienza anticipata in data 25.09.2024 per l'esame delle domande proposte ai sensi degli artt. 473-bis.15 e 473-bis.70 ss. c.p.c. e udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 15.01.2025. In data 16.09.2024, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero. Si costituiva nel sub-procedimento ex artt. 473-bis.15 e 473-bis.70 ss. c.p.c. in data 23.09.2014 CP_1 chiedendo il rigetto delle domande ex adverso proposte in quanto infondate e non provate.
[...]
Con ordinanza emessa in data 08.10.2024, il Giudice delegato emetteva l'ordine di protezione richiesto, ordinando al convenuto di cessare la condotta pregiudizievole nei confronti della moglie e di non avvicinarsi a meno di cinquecento metri dalla casa familiare e dai luoghi abitualmente frequentati dalla medesima, fissandone la durata in dieci mesi dall'effettiva esecuzione, stabiliva che i Servizi Sociali territorialmente competenti prendessero in carico e monitorassero il nucleo familiare, verificando il Per_ benessere e le condizioni psico-fisiche della minore ponendo in essere ogni più opportuno intervento, anche di tipo psicologico, a tutela della minore, procedendo alla valutazione delle capacità genitoriali delle parti e disciplinando in forma protetta l'esercizio del diritto-dovere di visita paterno e poneva a carico del sig. un contributo al mantenimento della figlia pari alla somma CP_1 mensile di euro 250,00, oltre al 50 % delle spese di carattere straordinario come individuate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna. In data 08.01.2025 il convenuto si costituiva nel giudizio di merito, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio a Bologna il 9.11.2020 presso il Consolato del CP_1
Regno del Marocco 2) Disporre l'affidamento condiviso della minore con collocazione della stessa presso Persona_1
l'abitazione della madre;
pagina 3 di 6 3) Quanto al diritto di visita disporre che il padre possa stare con la figlia compatibilmente con i turni di lavoro almeno 2 giorni durante la settimana oltre al week end alternato da venerdì ore 18:30 alle ore 21:00 della domenica.
4) Per quanto concerne le festività natalizie disporre che il padre avrà facoltà di trascorrere con la prole il giorno del 26 dicembre ed 01 gennaio dalle ore 12,00 alle ore 20.
5) Relativamente alle vacanze pasquali, disporre il padre avrà facoltà di trascorrere con la prole un intero pomeriggio dalle ore 14,00 alle 19,00;
6) In ordine alle vacanze estive, disporre che il padre avrà la facoltà di trascorrere con la figlia almeno 7 giorni anche consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare con pernotto;
detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi. Mentre la madre potrà trascorrere 15 giorni consecutivi con la minore previa comunicazione al padre entro il 30 giugno di ogni anno.
7) Quanto al diritto al mantenimento della prole disporre che il padre corrisponda a titolo di mantenimento la somma di Euro 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
8) Con vittoria di spese competenze e onorari”. All'udienza del 15.01.2025, il Giudice delegato procedeva a sentire personalmente le parti e, all'esito di tale incombente, rinviava il processo all'udienza dello 05.02.2025, disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., al fine di consentire alle parti di esaminare la relazione dei servizi sociali. Nelle note scritte depositate in data 04.02.2025, parte attrice insisteva per l'accoglimento delle proprie istanze istruttorie e chiedeva l'emissione di pronuncia parziale sul vincolo. Con ordinanza del 24.05.2025, il Giudice relatore delegato adottava gli ulteriori provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., disponendo l'affidamento c.d. super esclusivo della figlia minore alla madre, assegnando a quest'ultima la casa familiare sita a Ravenna, via Pascoli n. 20, stabilendo che i Servizi Sociali territorialmente competenti continuassero a organizzare gli incontri protetti padre-figlia e a monitorare il nucleo familiare, ponendo in essere ogni intervento ritenuto necessario o utile nell'interesse della figlia minore e suggerendo al sig. di intraprendere CP_1 percorsi per uomini maltrattanti e di sostegno alla genitorialità, nonché di rivolgersi al per Pt_3 compiere i più opportuni controlli in relazione all'eventuale consumo di sostanze stupefacenti e, quanto alle istanze istruttorie, ordinava a parte convenuta il deposito della documentazione di cui all'art. 473.bis.12, n. 3, c.p.c., ammetteva le prove testimoniali richieste dall'attrice nei limiti di cui alla parte motiva e, stante l'espressa richiesta dell'attrice, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla pronuncia relativa al vincolo. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, la domanda di separazione è fondata e va accolta. In via preliminare, si rileva come debba ritenersi sussistente la giurisdizione italiana in relazione alla domanda proposta. L'art. 3 del regolamento UE n. 1111/2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, alla materia della responsabilità genitoriale e a quella della sottrazione dei minori, che ha sostituito il precedente regolamento UE n. 2201/2003 con decorrenza dallo 01.08.2022, stabilisce, al primo comma, che “sono competenti a decidere sulle questioni inerenti pagina 4 di 6 al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi;
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora;
iii) la residenza abituale del convenuto;
iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto per un anno immediatamente prima della domanda o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o b) di cui i due coniugi sono cittadini”. Deve altresì precisarsi come la Corte di Giustizia abbia chiarito che gli analoghi criteri dettati dall'art. 3, lett. a), dell'allora vigente regolamento UE n. 2201/2003 trovassero applicazione in tutti i casi in cui i coniugi (o almeno uno di essi) risiedono abitualmente nel territorio dello Stato membro, a prescindere dalla cittadinanza europea, applicandosi dunque anche ai cittadini di paesi terzi (Corte di Giustizia, 29 novembre 2007, n. 68, C-68/07, c ), di talché alcun dubbio può esservi Parte_4 Parte_5 circa l'applicabilità del regolamento UE n. 1111/2019 alla fattispecie in esame, ove le parti sono cittadini marocchini. Nel caso di specie, entrambe le parti risiedono in Italia e dunque sussiste la giurisdizione dello Stato italiano ai sensi del criterio n. i). In ordine alla legge applicabile nella vertenza oggetto di causa, deve farsi richiamo al regolamento UE n. 1259/2010 cd. «Roma III», adottato in sede di cooperazione rafforzata da 14 Stati dell'UE (tra cui l'Italia), applicabile ex art. 18 ai procedimenti avviati a partire dal 21.06.2012. L'art. 8 di tale regolamento stabilisce che, in mancanza di una scelta circa la legge applicabile da parte dei coniugi, “il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza, b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. Nella fattispecie oggetto di giudizio, posto che l'ultima residenza abituale dei coniugi era nel territorio ravvenate e che entrambe le parti sono tuttora ivi residenti, deve farsi applicazione della legge italiana. Nel merito, deve senz'altro essere pronunciata la separazione personale fra i coniugi, emergendo chiaramente il presupposto di essa, ovvero l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, dalla concorde richiesta delle parti e dalle allegazioni contenute nei rispettivi atti introduttivi. La causa deve essere quindi rimessa con apposita ordinanza sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del Giudizio. La liquidazione delle spese di lite viene rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, non definitivamente decidendo con l'intervento del Pubblico Ministero sulla domanda di separazione personale dei coniugi promossa da Parte_1 nei confronti di così provvede: CP_3
pagina 5 di 6 - PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
14.02.1990 e nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio CP_1 in data 09.11.2020 a Bologna presso il del Regno del Marocco;
Per_2
- DISPONE con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio;
- SPESE alla sentenza definitiva. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 29.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Trerè
Cont Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Paola Poli, addetta all'Ufficio per il Processo.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1814/2024 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CRISTINA Parte_1 C.F._1
FE e dell'avv. ANNALISA ANTONELLINI ed elettivamente domiciliata nel loro studio in Lugo (RA), via Mentana n. 22
- ATTRICE - CONTRO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NICOLA CASADIO CP_1 C.F._2 ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Lugo (RA), viale Oriani n. 23/E
- CONVENUTO -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI Parte attrice ha concluso come da note scritte depositate telematicamente in data 04.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.12 e 473-bis.41 c.p.c. di separazione giudiziale, conveniva Parte_1 in giudizio innanzi all'intestato Tribunale chiedendo di accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previ i necessari incombenti, disattesa ogni contraria istanza, visto l'art. 473 bis.15 c.p.c.
* in via provvisoria e urgente, pagina 1 di 6 - disporre, inaudita altera parte, l'intervento del Servizio Sociale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, incaricando il Servizio Sociale di attuare tutti gli interventi necessari per la tutela della figlia minore nata a [...] il [...], affinché avvii, fin da subito, una Persona_1 valutazione delle capacità genitoriali e del profilo di personalità dei genitori;
- disporre che il Servizio Sociale, unitamente al Servizio di Psicologia e di NPI, predisponga un adeguato percorso di sostegno psicologico per la minore e regolamenti i rapporti padre-figlia e che gli incontri avvengano esclusivamente in modalità osservata e protetta, al fine di tutelare la sicurezza Per_ della minore e della madre, mantenendo la figlia e la madre collocate in ambito protetto;
- segnatamente, disporre che il Servizio Sociale regolamenti i rapporti padre – figlia, secondo opportunità e solo se non disturbanti, limitando gli incontri, in attesa delle valutazioni sulle competenze genitoriali, alle sole video chiamate;
- affidare ai competenti Servizi Sociali l'incarico di vigilanza e di assistenza sui rispettivi nuclei familiari (materno e paterno), con compiti di monitoraggio e di supporto dal punto di vista scolastico, educativo e psicologico nell'interesse della minore Persona_1
- disporre, conseguentemente, che i Servizi Sociali facciano pervenire una relazione dell'attività di osservazione svolta ai fini dell'adozione dei provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.; in ogni caso, assegnare ai Servizi termine per il deposito di una relazione sulle condizioni della minore, sull'attività svolta, sui possibili accorgimenti relativi al disponendo regime di frequentazione padre – figlia, nell'interesse di quest'ultima. Visti gli artt. 473 bis.15 c.p.c. e 473bis. 46 e 473bis. 70-71 c.p.c.,
* in via provvisoria e urgente, emettere, inaudita altera parte, un ordine di allontanamento ai sensi dell'art. 473bis.46 e dell'art. 473bis.70-71 cod. proc. civ. nei confronti del Signor della durata di almeno un anno, al Parte_2 Per_ fine di garantire la tutela dell'incolumità di e della figlia . In particolare: Parte_1
- ordinare a nato il [...] a EN MI ES in [...], la cessazione della Parte_2 condotta pregiudizievole nei confronti di e della figlia minore;
Parte_1
- ordinare a a di non avvicinarsi a meno di 500 metri dalla casa familiare e dai luoghi Parte_2 abitualmente frequentati da e dalla figlia minore, con particolare riferimento alla Parte_1 sede di lavoro della ricorrente (studio Falcone di Ravenna) e la scuola della figlia minore (scuola materna comunale Capucci di Lugo) In ogni caso, fissare l'udienza di comparizione delle parti ex art. 473bis.21 c.p.c., nonché ex art. 473bis.42 - art. 473bis 46 c.p. c, con termini dimezzati e così provvedere, in via temporanea e urgente come sopra specificato. Conseguentemente, all'esito dei provvedimenti resi, accogliere le seguenti CONCLUSIONI
- Pronunciare la separazione personale dei coniugi e i quali hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio, a Bologna il 9.11.2020, presso il Consolato del Regno del Marocco, con declaratoria di addebito a carico del Signor per grave violazione degli obblighi primari che Pt_2 discendono dal matrimonio;
- Assegnare la casa coniugale posta in Lugo, Via Toscana n. 20, di proprietà esclusiva della Signora
alla medesima;
Parte_1
- Accertata l'inadeguata e pregiudizievole condotta del Signor nei confronti della figlia CP_1
pagina 2 di 6 minore, adottare i provvedimenti, anche di natura ablativa della responsabilità genitoriale, ritenuti idonei a tutelare l'interesse della figlia minore in ogni caso, affidare in via super Persona_1 esclusiva la minore alla Signora conferendo alla medesima il potere di Persona_1 Parte_1 assumere in via esclusiva ed autonoma le decisioni di maggior interesse per la figlia e con collocazione prevalente della figlia presso la madre, regolando secondo opportunità gli incontri del padre con la figlia minore, con l'ausilio e la vigilanza del servizio sociale territorialmente competente e con le modalità ritenute più idonee (anche in forma osservata e protetta) a non compromettere la sicurezza della bambina e della madre;
- Ordinare al Signor di contribuire al mantenimento della figlia minore con il CP_1 versamento di un assegno mensile che prudenzialmente si indica in euro 400,00 o dell'importo che sarà quantificato all'esito delle verifiche sulle condizioni economico patrimoniali e finanziarie dei genitori, da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative, individuate secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Ravenna;
- Disporre che sia la ricorrente a percepire nella misura intera l'assegno unico universale erogato dall' per i figli minori;
CP_2
- Condannare il Signor al pagamento integrale delle spese di lite”. CP_1
Con decreto di fissazione di udienza, il Giudice relatore fissava udienza anticipata in data 25.09.2024 per l'esame delle domande proposte ai sensi degli artt. 473-bis.15 e 473-bis.70 ss. c.p.c. e udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 15.01.2025. In data 16.09.2024, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero. Si costituiva nel sub-procedimento ex artt. 473-bis.15 e 473-bis.70 ss. c.p.c. in data 23.09.2014 CP_1 chiedendo il rigetto delle domande ex adverso proposte in quanto infondate e non provate.
[...]
Con ordinanza emessa in data 08.10.2024, il Giudice delegato emetteva l'ordine di protezione richiesto, ordinando al convenuto di cessare la condotta pregiudizievole nei confronti della moglie e di non avvicinarsi a meno di cinquecento metri dalla casa familiare e dai luoghi abitualmente frequentati dalla medesima, fissandone la durata in dieci mesi dall'effettiva esecuzione, stabiliva che i Servizi Sociali territorialmente competenti prendessero in carico e monitorassero il nucleo familiare, verificando il Per_ benessere e le condizioni psico-fisiche della minore ponendo in essere ogni più opportuno intervento, anche di tipo psicologico, a tutela della minore, procedendo alla valutazione delle capacità genitoriali delle parti e disciplinando in forma protetta l'esercizio del diritto-dovere di visita paterno e poneva a carico del sig. un contributo al mantenimento della figlia pari alla somma CP_1 mensile di euro 250,00, oltre al 50 % delle spese di carattere straordinario come individuate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna. In data 08.01.2025 il convenuto si costituiva nel giudizio di merito, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio a Bologna il 9.11.2020 presso il Consolato del CP_1
Regno del Marocco 2) Disporre l'affidamento condiviso della minore con collocazione della stessa presso Persona_1
l'abitazione della madre;
pagina 3 di 6 3) Quanto al diritto di visita disporre che il padre possa stare con la figlia compatibilmente con i turni di lavoro almeno 2 giorni durante la settimana oltre al week end alternato da venerdì ore 18:30 alle ore 21:00 della domenica.
4) Per quanto concerne le festività natalizie disporre che il padre avrà facoltà di trascorrere con la prole il giorno del 26 dicembre ed 01 gennaio dalle ore 12,00 alle ore 20.
5) Relativamente alle vacanze pasquali, disporre il padre avrà facoltà di trascorrere con la prole un intero pomeriggio dalle ore 14,00 alle 19,00;
6) In ordine alle vacanze estive, disporre che il padre avrà la facoltà di trascorrere con la figlia almeno 7 giorni anche consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare con pernotto;
detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi. Mentre la madre potrà trascorrere 15 giorni consecutivi con la minore previa comunicazione al padre entro il 30 giugno di ogni anno.
7) Quanto al diritto al mantenimento della prole disporre che il padre corrisponda a titolo di mantenimento la somma di Euro 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
8) Con vittoria di spese competenze e onorari”. All'udienza del 15.01.2025, il Giudice delegato procedeva a sentire personalmente le parti e, all'esito di tale incombente, rinviava il processo all'udienza dello 05.02.2025, disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., al fine di consentire alle parti di esaminare la relazione dei servizi sociali. Nelle note scritte depositate in data 04.02.2025, parte attrice insisteva per l'accoglimento delle proprie istanze istruttorie e chiedeva l'emissione di pronuncia parziale sul vincolo. Con ordinanza del 24.05.2025, il Giudice relatore delegato adottava gli ulteriori provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., disponendo l'affidamento c.d. super esclusivo della figlia minore alla madre, assegnando a quest'ultima la casa familiare sita a Ravenna, via Pascoli n. 20, stabilendo che i Servizi Sociali territorialmente competenti continuassero a organizzare gli incontri protetti padre-figlia e a monitorare il nucleo familiare, ponendo in essere ogni intervento ritenuto necessario o utile nell'interesse della figlia minore e suggerendo al sig. di intraprendere CP_1 percorsi per uomini maltrattanti e di sostegno alla genitorialità, nonché di rivolgersi al per Pt_3 compiere i più opportuni controlli in relazione all'eventuale consumo di sostanze stupefacenti e, quanto alle istanze istruttorie, ordinava a parte convenuta il deposito della documentazione di cui all'art. 473.bis.12, n. 3, c.p.c., ammetteva le prove testimoniali richieste dall'attrice nei limiti di cui alla parte motiva e, stante l'espressa richiesta dell'attrice, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla pronuncia relativa al vincolo. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, la domanda di separazione è fondata e va accolta. In via preliminare, si rileva come debba ritenersi sussistente la giurisdizione italiana in relazione alla domanda proposta. L'art. 3 del regolamento UE n. 1111/2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, alla materia della responsabilità genitoriale e a quella della sottrazione dei minori, che ha sostituito il precedente regolamento UE n. 2201/2003 con decorrenza dallo 01.08.2022, stabilisce, al primo comma, che “sono competenti a decidere sulle questioni inerenti pagina 4 di 6 al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi;
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora;
iii) la residenza abituale del convenuto;
iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto per un anno immediatamente prima della domanda o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o b) di cui i due coniugi sono cittadini”. Deve altresì precisarsi come la Corte di Giustizia abbia chiarito che gli analoghi criteri dettati dall'art. 3, lett. a), dell'allora vigente regolamento UE n. 2201/2003 trovassero applicazione in tutti i casi in cui i coniugi (o almeno uno di essi) risiedono abitualmente nel territorio dello Stato membro, a prescindere dalla cittadinanza europea, applicandosi dunque anche ai cittadini di paesi terzi (Corte di Giustizia, 29 novembre 2007, n. 68, C-68/07, c ), di talché alcun dubbio può esservi Parte_4 Parte_5 circa l'applicabilità del regolamento UE n. 1111/2019 alla fattispecie in esame, ove le parti sono cittadini marocchini. Nel caso di specie, entrambe le parti risiedono in Italia e dunque sussiste la giurisdizione dello Stato italiano ai sensi del criterio n. i). In ordine alla legge applicabile nella vertenza oggetto di causa, deve farsi richiamo al regolamento UE n. 1259/2010 cd. «Roma III», adottato in sede di cooperazione rafforzata da 14 Stati dell'UE (tra cui l'Italia), applicabile ex art. 18 ai procedimenti avviati a partire dal 21.06.2012. L'art. 8 di tale regolamento stabilisce che, in mancanza di una scelta circa la legge applicabile da parte dei coniugi, “il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza, b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. Nella fattispecie oggetto di giudizio, posto che l'ultima residenza abituale dei coniugi era nel territorio ravvenate e che entrambe le parti sono tuttora ivi residenti, deve farsi applicazione della legge italiana. Nel merito, deve senz'altro essere pronunciata la separazione personale fra i coniugi, emergendo chiaramente il presupposto di essa, ovvero l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, dalla concorde richiesta delle parti e dalle allegazioni contenute nei rispettivi atti introduttivi. La causa deve essere quindi rimessa con apposita ordinanza sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del Giudizio. La liquidazione delle spese di lite viene rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, non definitivamente decidendo con l'intervento del Pubblico Ministero sulla domanda di separazione personale dei coniugi promossa da Parte_1 nei confronti di così provvede: CP_3
pagina 5 di 6 - PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
14.02.1990 e nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio CP_1 in data 09.11.2020 a Bologna presso il del Regno del Marocco;
Per_2
- DISPONE con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio;
- SPESE alla sentenza definitiva. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 29.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Trerè
Cont Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Paola Poli, addetta all'Ufficio per il Processo.
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