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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 02/12/2025, n. 1553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1553 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del dott. Daniele Salvatore Abbate, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 4037/2023 R.G., promosso
da
(CF: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(avv.to IA FR NE)
ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1
(avv.ti IA Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo)
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.11.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, proponeva limitatamente all'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'indennità di accompagnamento, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei parzialmente sfavorevole, stante il solo riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap grave a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa ( cfr. CTU Proc. Rg. 3600/2022).
L' si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza della domanda della quale chiedeva il CP_1 rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 25.11.2025 per il deposito di note. La domanda è parzialmente da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che la ricorrente, già riconosciuta portatrice di handicap grave, “risulta affetta da:
Poliartrosi diffusa, Gonalgia bilaterale e rachide lombosacrale resistente a terapia con impatto funzionale sulla marcia, Ipertensione arteriosa, Diabete di tipo II, Iniziale declino cognitivo, in atto, risulta invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età - grave 100% meritevole dei benefici derivanti dall'indennità di
1 accompagnamento in quanto necessita di accudimento costante, avendo perso la sua propria autonomia personale sia nello svolgimento degli atti elementari della vita quotidiana che nell'autonoma deambulazione a decorrere dal 01/08/2024 (cfr. CTU in atti).
Da qui il parziale accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite si compensano per metà, stante la decorrenza dell'invalidità, ponendo la restante parte a carico dell' , con distrazione in favore del procuratore antistatario. CP_1
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che è in possesso Parte_1 dei requisiti sanitari per essere riconosciuta soggetto portatore di handicap grave ex art. 3 comma 3
L.104/92 fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, nonché per avere diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di agosto 2024; compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento della restante parte, che liquida CP_1 in € 1.700,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato
IA FR NE, quale procuratore antistatario;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato decreto. CP_1
Termini Imerese, 26.11.2025 Il Giudice Daniele Salvatore Abbate
2
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 4037/2023 R.G., promosso
da
(CF: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(avv.to IA FR NE)
ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1
(avv.ti IA Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo)
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.11.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, proponeva limitatamente all'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'indennità di accompagnamento, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei parzialmente sfavorevole, stante il solo riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap grave a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa ( cfr. CTU Proc. Rg. 3600/2022).
L' si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza della domanda della quale chiedeva il CP_1 rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 25.11.2025 per il deposito di note. La domanda è parzialmente da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che la ricorrente, già riconosciuta portatrice di handicap grave, “risulta affetta da:
Poliartrosi diffusa, Gonalgia bilaterale e rachide lombosacrale resistente a terapia con impatto funzionale sulla marcia, Ipertensione arteriosa, Diabete di tipo II, Iniziale declino cognitivo, in atto, risulta invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età - grave 100% meritevole dei benefici derivanti dall'indennità di
1 accompagnamento in quanto necessita di accudimento costante, avendo perso la sua propria autonomia personale sia nello svolgimento degli atti elementari della vita quotidiana che nell'autonoma deambulazione a decorrere dal 01/08/2024 (cfr. CTU in atti).
Da qui il parziale accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite si compensano per metà, stante la decorrenza dell'invalidità, ponendo la restante parte a carico dell' , con distrazione in favore del procuratore antistatario. CP_1
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che è in possesso Parte_1 dei requisiti sanitari per essere riconosciuta soggetto portatore di handicap grave ex art. 3 comma 3
L.104/92 fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, nonché per avere diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di agosto 2024; compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento della restante parte, che liquida CP_1 in € 1.700,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato
IA FR NE, quale procuratore antistatario;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato decreto. CP_1
Termini Imerese, 26.11.2025 Il Giudice Daniele Salvatore Abbate
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