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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 31/10/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c. (termine perentorio per il deposito delle note scritte: 31/10/2025) ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 998/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione all'ordinanza ingiunzione ex art. 22 ess. L 689/1981, in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. PEPE FRANCO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (indirizzo pec indicato: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
C.F. con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio
Garofalo, giusta procura generale alle liti per notar di Fiumicino (Rm) del Persona_1
23.01.2023 (rep. n° 37590 – rogito 7131), ed elettivamente domiciliato in Avellino, Via
Roma, 17, presso l'Avvocatura dell'Ente (indirizzo pec indicato:
t) Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21/03/2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso le ordinanze ingiunzione nr. OI000862519 e nr. OI-
002109706 notificategli dall' in data 20.02.2024, con la quale gli erano state CP_1 comminate, quale legale rappresentante della società coop. ER ed in solido con quest'ultima ex art. 6 Legge n. 689/1981, due sanzioni amministrative, delle quali la prima di € 22.835,30 per omesso versamento di ritenute previdenziali, assistenziali relativi all'annualità 2016 di cui all'accertamento 0800.16/11/2017.0252543 del 16.11.2017, e CP_1 la seconda di €. 33.404,00 per omesso versamento di ritenute previdenziali, assistenziali relativi all'annualità 2018 di cui all'accertamento 0800.21/01/2020.0015391 del CP_1
21.01.2020
La parte ricorrente lamentava l'omessa notifica dell'atto di accertamento
0800.16/11/2017.0252543 del 16.11.2017, la nullità della notifica della ordinanza CP_1 ingiunzione n. OI-002109706, poiché emessa sulla base di un accertamento notificato in data 21.01.2020 quando il sig. non era più rappresentante legale da un anno Parte_1 essendo cessato dalla relativa carica in data 13.05.2019, il difetto di motivazione dell'atto notificato, la decadenza ex art. 14 e 28 L. 689/81 dal diritto alla richiesta di sanzioni amministrative.
Concludeva chiedendo, previa sospensione, l'annullamento delle ordinanze ingiunzione con vittoria di spese e clausola di attribuzione.
2. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' con memoria CP_1 depositata in data 27/11/2024, instando per il rigetto del ricorso in quanto destituito di fondamento.
Evidenziava che il provvedimento ingiuntivo opposto veniva emesso a seguito del mancato versamento all' da parte del ricorrente, nella qualità di legale rappresentante della CP_1 società coop. ER, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, in violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.
Soggiungeva che l' notificava regolarmente al trasgressore i relativi provvedimenti di CP_1 accertamento delle violazioni (nella fattispecie: il provvedimento di accertamento delle violazioni, riferito all'annualità 2016, contraddistinto da prot.
0800.16/11/2017.0252543, spedito per raccomandata A.R. in data 02.3.2018 presso CP_1 la residenza anagrafica del trasgressore e allo stesso notificato in data 05.3.2018; il provvedimento di accertamento della violazione, riferito all'annualità 2018, contraddistinto da prot. 0800.21/01/2020.0015391, spedito in data 31.01.2020 per raccomandata A.R. presso la residenza anagrafica del trasgressore e regolarmente consegnato al destinatario in data 13.02.2020.
Affermava che l'art. 14 legge 689/81 non era applicabile al caso di specie e la insussistenza della eccepita prescrizione.
Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Indi, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c. e dell'esame delle note scritte depositate a cura di tutte le parti costituite, il Giudice del lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti.
3. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni che di seguito si esporranno.
L'opposizione ad ordinanza ingiunzione OI000862519 trae origine dall'accertamento dell' 0800.16/11/2017.0252543 del 16.11.2017 e quella ad ordinanza Parte_2 ingiunzione OI-002109706 dall'accertamento 0800.21/01/2020.0015391 del CP_1
21.01.2020.
Negli atti de quibus veniva contestata la violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), e contestualmente veniva comunicata la sanzione amministrativa in misura ridotta (ex art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689), per non essere state versate le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori per il periodo 12/2015 e da 5/2016 a
11/2016, nonché per il periodo 1/2018-11/2018.
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di omessa notifica dell'atto prodromico all'ordinanza ingiunzione (avviso di accertamento 0800.16/11/2017.0252543 del CP_1
16.11.2017 sollevata dalla difesa della ricorrente).
Al riguardo l' ha prodotto in giudizio la prova della notifica del predetto atto, ricevuto CP_1 dalla ricorrente in data 5/3/2018 con raccomandata n. 68616339421-8 mediante consegna al destinatario.
A questo punto va tuttavia vagliata l'eccezione di decadenza ex art. 14 L. 689/81, siccome idonea ad incidere sulla definizione del giudizio.
La norma di cui all'art.14 cit. prevede “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
Sul punto, la Cassazione ha chiarito che il momento dell'accertamento non coincide con il momento di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'Ente, ma va individuato nella data in cui viene completata l'attività tesa a verificare la sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi dell'infrazione (Cass. 21171/2019; Cass. 17673/2022).
Ed infatti, la tempestività o la tardività della comunicazione dell'accertamento rispetto alle relative indagini, sono da valutare “nel complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità…” (cfr. Cass. n. 27009/2024, Cassazione civile sez. un.,
31/10/2019, n. 28210).
Pur non potendo il Giudice sostituirsi all'Autorità per la valutazione dell'esercizio dei poteri di indagine, tuttavia, laddove in sede di opposizione l'interessato faccia valere il ritardo come ragione di illegittimità del provvedimento sanzionatorio, il giudicante può verificare la ragionevolezza dei tempi di indagine, individuando il momento iniziale del termine, ricostruendo e valutando le circostanze e di fatto e la congruità dei tempi utilizzati rispetto alla complessità del caso (Cass. n. 27009/2024).
L'avvio del procedimento di contestazione presuppone che l'Ente effettui il consuntivo annuale degli omessi versamenti del soggetto, a fronte di quanto questi avrebbe dovuto versare mensilmente, in corso d'anno, in corrispondenza delle diverse scadenze (l'ultima delle quali prevista per il 16 dicembre, data di consumazione dell'illecito amministrativo).
Nel caso di specie, come emerge dall'atto di accertamento versato in atti, nel caso di specie, esso è intervenuto a seguito di “una verifica nei nostri archivi”.
La verifica dell'omesso versamento di ritenute previdenziali si è risolta, dunque, in un mero raffronto tra quanto dovuto dal datore di lavoro, sulla base dei flussi Uniemens – che vengono inviati telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza – e quanto effettivamente dallo stesso versato, in relazione alle singole mensilità.
Si è trattato, dunque, di una opera di verifica compiuta dall' tramite una mera CP_1 consultazione dei dati di cui ai propri archivi informatici, che non ha implicato lo svolgimento attività di ulteriore indagine istruttoria, né che ha comportato peculiarità di sorta, risultando le omissioni riferibili tutte alla stessa matricola aziendale (cfr. prospetto inadempienze Uniemens a pag. 4 dell'atto di accertamento); attività, peraltro, scevra da valutazioni di specifici aspetti oggettivi o soggettivi dell'infrazione. Né il tempo decorso appare giustificabile in virtù della acquisizione presso altre Amministrazioni dei dati telematici elaborati dall'Istituto, avendo dovuto all'uopo l'odierno ente resistente soltanto consultare i propri archivi.
Ne consegue che, con riguardo all'annualità 2016 non trova razionale giustificazione la formazione e la notifica dell'accertamento del 5/3/2018, (oltre dodici mesi dalla cessazione del periodo di indagine). Dunque, l'avviso di accertamento presupposto all'OI impugnata, relativo alla verifica delle inadempienze per il periodo 12/2018 e da 5/2016 a 11/2016, predisposto oltre un anno dopo e notificato in data 5/3/2018, non può ritenersi essere stato comunicato tempestivamente.
Analogamente l'atto di accertamento per il periodo 1/2018-11/2018 versato in atti, è intervenuto a seguito di “una verifica nei nostri archivi ed è stato notificato il 13/02/2020.
Ne deriva che, alla stregua delle argomentazioni esposte, deve ritenersi maturata la decadenza di cui all'art. 14, co. 2 L. 689/81, dal diritto a richiedere il pagamento delle somme intimate con la successiva ordinanza ingiunzione, essendo ampiamente decorso il termine di 90 giorni dagli accertamenti alle notifiche delle violazioni.
La decadenza dell' dalla potestà punitiva comporta l'annullamento delle ordinanze CP_1 ingiunzione opposte e la non debenza delle somme di cui alle medesime.
4. Le presenti argomentazioni risultano assorbenti di ogni ulteriore doglianza.
5. Per quanto attiene al governo delle spese di lite, la complessità della materia, dimostrata dalle oscillazioni nella giurisprudenza di merito, circa la portata applicativa dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981 in materia di sanzioni amministrative irrogate a seguito della depenalizzazione sotto la soglia di € 10.000,00 annui dell'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni del personale dipendente,
(V. Cass. 7641/2025) costituiscono gravi ed eccezionali motivi per disporne la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti dell' così provvede:
[...] CP_1
•Dichiara l'intervenuta decadenza dell' dalla comunicazione delle sanzioni CP_1 amministrative di cui alle ordinanze ingiunzioni impugnate;
• Compensa le spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cos deciso in Avellino, lì 31/10/2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c. (termine perentorio per il deposito delle note scritte: 31/10/2025) ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 998/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione all'ordinanza ingiunzione ex art. 22 ess. L 689/1981, in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. PEPE FRANCO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (indirizzo pec indicato: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
C.F. con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio
Garofalo, giusta procura generale alle liti per notar di Fiumicino (Rm) del Persona_1
23.01.2023 (rep. n° 37590 – rogito 7131), ed elettivamente domiciliato in Avellino, Via
Roma, 17, presso l'Avvocatura dell'Ente (indirizzo pec indicato:
t) Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21/03/2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso le ordinanze ingiunzione nr. OI000862519 e nr. OI-
002109706 notificategli dall' in data 20.02.2024, con la quale gli erano state CP_1 comminate, quale legale rappresentante della società coop. ER ed in solido con quest'ultima ex art. 6 Legge n. 689/1981, due sanzioni amministrative, delle quali la prima di € 22.835,30 per omesso versamento di ritenute previdenziali, assistenziali relativi all'annualità 2016 di cui all'accertamento 0800.16/11/2017.0252543 del 16.11.2017, e CP_1 la seconda di €. 33.404,00 per omesso versamento di ritenute previdenziali, assistenziali relativi all'annualità 2018 di cui all'accertamento 0800.21/01/2020.0015391 del CP_1
21.01.2020
La parte ricorrente lamentava l'omessa notifica dell'atto di accertamento
0800.16/11/2017.0252543 del 16.11.2017, la nullità della notifica della ordinanza CP_1 ingiunzione n. OI-002109706, poiché emessa sulla base di un accertamento notificato in data 21.01.2020 quando il sig. non era più rappresentante legale da un anno Parte_1 essendo cessato dalla relativa carica in data 13.05.2019, il difetto di motivazione dell'atto notificato, la decadenza ex art. 14 e 28 L. 689/81 dal diritto alla richiesta di sanzioni amministrative.
Concludeva chiedendo, previa sospensione, l'annullamento delle ordinanze ingiunzione con vittoria di spese e clausola di attribuzione.
2. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' con memoria CP_1 depositata in data 27/11/2024, instando per il rigetto del ricorso in quanto destituito di fondamento.
Evidenziava che il provvedimento ingiuntivo opposto veniva emesso a seguito del mancato versamento all' da parte del ricorrente, nella qualità di legale rappresentante della CP_1 società coop. ER, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, in violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.
Soggiungeva che l' notificava regolarmente al trasgressore i relativi provvedimenti di CP_1 accertamento delle violazioni (nella fattispecie: il provvedimento di accertamento delle violazioni, riferito all'annualità 2016, contraddistinto da prot.
0800.16/11/2017.0252543, spedito per raccomandata A.R. in data 02.3.2018 presso CP_1 la residenza anagrafica del trasgressore e allo stesso notificato in data 05.3.2018; il provvedimento di accertamento della violazione, riferito all'annualità 2018, contraddistinto da prot. 0800.21/01/2020.0015391, spedito in data 31.01.2020 per raccomandata A.R. presso la residenza anagrafica del trasgressore e regolarmente consegnato al destinatario in data 13.02.2020.
Affermava che l'art. 14 legge 689/81 non era applicabile al caso di specie e la insussistenza della eccepita prescrizione.
Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Indi, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c. e dell'esame delle note scritte depositate a cura di tutte le parti costituite, il Giudice del lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti.
3. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni che di seguito si esporranno.
L'opposizione ad ordinanza ingiunzione OI000862519 trae origine dall'accertamento dell' 0800.16/11/2017.0252543 del 16.11.2017 e quella ad ordinanza Parte_2 ingiunzione OI-002109706 dall'accertamento 0800.21/01/2020.0015391 del CP_1
21.01.2020.
Negli atti de quibus veniva contestata la violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), e contestualmente veniva comunicata la sanzione amministrativa in misura ridotta (ex art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689), per non essere state versate le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori per il periodo 12/2015 e da 5/2016 a
11/2016, nonché per il periodo 1/2018-11/2018.
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di omessa notifica dell'atto prodromico all'ordinanza ingiunzione (avviso di accertamento 0800.16/11/2017.0252543 del CP_1
16.11.2017 sollevata dalla difesa della ricorrente).
Al riguardo l' ha prodotto in giudizio la prova della notifica del predetto atto, ricevuto CP_1 dalla ricorrente in data 5/3/2018 con raccomandata n. 68616339421-8 mediante consegna al destinatario.
A questo punto va tuttavia vagliata l'eccezione di decadenza ex art. 14 L. 689/81, siccome idonea ad incidere sulla definizione del giudizio.
La norma di cui all'art.14 cit. prevede “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
Sul punto, la Cassazione ha chiarito che il momento dell'accertamento non coincide con il momento di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'Ente, ma va individuato nella data in cui viene completata l'attività tesa a verificare la sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi dell'infrazione (Cass. 21171/2019; Cass. 17673/2022).
Ed infatti, la tempestività o la tardività della comunicazione dell'accertamento rispetto alle relative indagini, sono da valutare “nel complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità…” (cfr. Cass. n. 27009/2024, Cassazione civile sez. un.,
31/10/2019, n. 28210).
Pur non potendo il Giudice sostituirsi all'Autorità per la valutazione dell'esercizio dei poteri di indagine, tuttavia, laddove in sede di opposizione l'interessato faccia valere il ritardo come ragione di illegittimità del provvedimento sanzionatorio, il giudicante può verificare la ragionevolezza dei tempi di indagine, individuando il momento iniziale del termine, ricostruendo e valutando le circostanze e di fatto e la congruità dei tempi utilizzati rispetto alla complessità del caso (Cass. n. 27009/2024).
L'avvio del procedimento di contestazione presuppone che l'Ente effettui il consuntivo annuale degli omessi versamenti del soggetto, a fronte di quanto questi avrebbe dovuto versare mensilmente, in corso d'anno, in corrispondenza delle diverse scadenze (l'ultima delle quali prevista per il 16 dicembre, data di consumazione dell'illecito amministrativo).
Nel caso di specie, come emerge dall'atto di accertamento versato in atti, nel caso di specie, esso è intervenuto a seguito di “una verifica nei nostri archivi”.
La verifica dell'omesso versamento di ritenute previdenziali si è risolta, dunque, in un mero raffronto tra quanto dovuto dal datore di lavoro, sulla base dei flussi Uniemens – che vengono inviati telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza – e quanto effettivamente dallo stesso versato, in relazione alle singole mensilità.
Si è trattato, dunque, di una opera di verifica compiuta dall' tramite una mera CP_1 consultazione dei dati di cui ai propri archivi informatici, che non ha implicato lo svolgimento attività di ulteriore indagine istruttoria, né che ha comportato peculiarità di sorta, risultando le omissioni riferibili tutte alla stessa matricola aziendale (cfr. prospetto inadempienze Uniemens a pag. 4 dell'atto di accertamento); attività, peraltro, scevra da valutazioni di specifici aspetti oggettivi o soggettivi dell'infrazione. Né il tempo decorso appare giustificabile in virtù della acquisizione presso altre Amministrazioni dei dati telematici elaborati dall'Istituto, avendo dovuto all'uopo l'odierno ente resistente soltanto consultare i propri archivi.
Ne consegue che, con riguardo all'annualità 2016 non trova razionale giustificazione la formazione e la notifica dell'accertamento del 5/3/2018, (oltre dodici mesi dalla cessazione del periodo di indagine). Dunque, l'avviso di accertamento presupposto all'OI impugnata, relativo alla verifica delle inadempienze per il periodo 12/2018 e da 5/2016 a 11/2016, predisposto oltre un anno dopo e notificato in data 5/3/2018, non può ritenersi essere stato comunicato tempestivamente.
Analogamente l'atto di accertamento per il periodo 1/2018-11/2018 versato in atti, è intervenuto a seguito di “una verifica nei nostri archivi ed è stato notificato il 13/02/2020.
Ne deriva che, alla stregua delle argomentazioni esposte, deve ritenersi maturata la decadenza di cui all'art. 14, co. 2 L. 689/81, dal diritto a richiedere il pagamento delle somme intimate con la successiva ordinanza ingiunzione, essendo ampiamente decorso il termine di 90 giorni dagli accertamenti alle notifiche delle violazioni.
La decadenza dell' dalla potestà punitiva comporta l'annullamento delle ordinanze CP_1 ingiunzione opposte e la non debenza delle somme di cui alle medesime.
4. Le presenti argomentazioni risultano assorbenti di ogni ulteriore doglianza.
5. Per quanto attiene al governo delle spese di lite, la complessità della materia, dimostrata dalle oscillazioni nella giurisprudenza di merito, circa la portata applicativa dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981 in materia di sanzioni amministrative irrogate a seguito della depenalizzazione sotto la soglia di € 10.000,00 annui dell'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni del personale dipendente,
(V. Cass. 7641/2025) costituiscono gravi ed eccezionali motivi per disporne la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti dell' così provvede:
[...] CP_1
•Dichiara l'intervenuta decadenza dell' dalla comunicazione delle sanzioni CP_1 amministrative di cui alle ordinanze ingiunzioni impugnate;
• Compensa le spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cos deciso in Avellino, lì 31/10/2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)