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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 22/12/2025, n. 2209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2209 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2542/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2542/2023 promossa da:
(CF: ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
(C.F.: ) C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
AN UO (CF ) C.F._3
APPELLATO UO AN APPELLATO CONTUMACE avverso la ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
26/11/2023
CONCLUSIONI
In data 11.12.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 11 Per la parte appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto, in accoglimento del presente appello e in totale riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter cpc del Tribunale di Firenze in data 26.11.2023 nel procedimento avente n. R.G. 1187/2023,
- In via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso e la domanda avversaria per assenza/inesistenza insanabile di procura alla lite in favore dell'avv. Andrea Ruocco difettando in essa ogni riconducibilità alla parte ricorrente apparentemente rappresentata (Regolamento UE eIDAS n. 910/2014 e Codice dell'Amministrazione Digitale D. Lgs. n. 82/2005);
- In via preliminare subordinata, dichiarare improcedibile la domanda del ricorrente per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. n. 28/2005;
- Sempre in via preliminare subordinata, dichiarare improponibile/inammissibile ab origine il ricorso avversario ex art. 100 c.p.c. per assenza di interesse all'azione, stante altresì l'intervenuta prescrizione di ogni ipotetico diritto restitutorio o risarcitorio, e per palese malafede di controparte che ricorre all'espediente del frazionamento dei giudizi;
In via incidentale, si solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del D. Lgs. n. 374/1999, rilevante nel presente giudizio, per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, con richiesta di rimessione della questione alla Corte Costituzionale;
- In via subordinata nel merito, respingere le domande avversarie siccome infondate in fatto e in diritto: o per insussistente violazione della normativa che riserva agli agenti in attività finanziaria la promozione e conclusione dei contratti di natura finanziaria (art. 3 D. Lgs. n. 347/1999 e art. 2 D.M. 13.12.2001 n. 485) e/o in ogni caso o per insussistenza della nullità del contratto di finanziamento mediante carta revolving in quanto l'asserita violazione della riserva di legge non comporterebbe in ogni caso nullità virtuale perché relativa ad elemento estrinseco al contratto (Cass. SS.UU n. 33719/2022, n. 8472/2022 e n. 26724 del 2007);
- Conseguentemente, condannare la parte appellata, ovvero l'avv. Andrea Ruocco, alla restituzione di quanto corrisposto da in Parte_1 adempimento dell'ordinanza impugnata a titolo di spese di lite, oltre al rimborso della tassa di registro per € 200,00;
pagina 2 di 11 - In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dei primi due motivi di appello qui dedotti, disporre la compensazione in tutto o – in subordine
– in parte del diritto invocato dal ricorrente “di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale” con l'opposto diritto di ad essere Parte_1 risarcita del danno derivante dalla condotta contraria a buona fede tenuta da controparte stessa, nell'averle taciuto per anni la causa di invalidità del contratto (art. 1338 c.c.) e/o nell'aver concorso a cagionare il danno utilizzando a piacimento (ed ancor oggi) il contratto stesso ed accedendo al relativo credito (art. 1227 c.c.); - In via gradatamente subordinata, salvo gravame, ridurre le spese di lite liquidate per il giudizio di primo grado nell'importo complessivo di € 1.700,00, oltre accessori e spese, o in quella diversa misura ritenuta di giustizia, con conseguente condanna dell'appellato, ovvero dell'avv. Andrea Ruocco, alla restituzione della differenza illegittimamente percepita;
In ogni caso, condannare l'appellato alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ovvero, in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello, disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
Per la parte appellata:
“L'Avv. Andrea Ruocco, nell'interesse dell'appellato, in via preliminare insiste nella richiesta di rinvio pregiudiziale come da memoria depositata. In via subordinata, si riporta alla comparsa di costituzione [1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art. 348 bis cpc.; 2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento. 3) In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese
e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario], insistendo nell'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pubblicata il 26/11/2023, il Tribunale di
Firenze ha così deciso:
- ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, DICHIARA nullo il contratto di finanziamento revolving stipulato fra il ricorrente e;
Parte_1
- RESPINGE la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta;
- DICHIARA l'obbligo del signor di restituire Controparte_1 esclusivamente le somme in capitale ricevute al tasso legale di volta in volta pagina 3 di 11 vigente;
- ORDINA a di rimborsare le spese di lite direttamente Parte_1 in favore dell'avvocato AN UO, compensi che si liquidano in € 1.000,00 per la fase di studio, € 900,00 per fase introduttiva, € 1.000,00 per trattazione ed istruttoria ed € 1.500,00 per la decisoria, oltre rimborso 15% IVA e CPA come per legge ed esborsi per € 145,50.
Tale sentenza è stata emessa sulla domanda di volta Controparte_1 all'accertamento della nullità del contratto di finanziamento revolving e, per l'effetto, del proprio obbligo di restituzione soltanto delle somme ricevute in prestito, al tasso legale, ex art. 1284, comma 3, c.c. con esclusione di altri oneri.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di Parte_1 seguito solo o anche APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi questa Corte di Appello (di seguito anche Controparte_1
APPELLATO) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1) Violazione del principio di insanabilità dell'assenza/inesistenza di procura alle liti espresso da Cass. civ., Sez. Unite, Sent. 21/12/2022 n. 37434 sulla base dell'art. 182, II comma, c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis;
2) In via subordinata: Improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Violazione dell'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010;
3) In via subordinata: Errata applicazione della normativa in materia di collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari (art. 3 D. Lgs. n. 347/1999 e art. 2 D.M. 13.12.2001 n. 485) nella parte in cui è stata dichiarata la nullità del contratto di finanziamento tramite carta revolving. Violazione del principio di irretroattività della legge ex art. 11 delle preleggi;
4) In via subordinata: errata declaratoria di nullità del contratto ex art. 1218
c.c. per mancanza del benché minimo requisito ed in ogni caso per mancanza di motivazione e percorso argomentativo;
pagina 4 di 11 5) In via subordinata: Inammissibilità dell'azione avversaria per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in dipendenza della prescrizione dell'azione di ripetizione delle somme già versate, ovvero per violazione del principio di economia processuale attraverso l'espediente della frammentazione dei giudizi;
6) In via subordinata: Sulla responsabilità di controparte per violazione dei doveri di correttezza e buona fede e sulla domanda riconvenzionale subordinata svolta in primo grado dall'odierna appellante ai sensi degli artt. 1338 e 1227 c.c.;
7) In via subordinata: Sulla eccessiva ed irragionevole determinazione delle spese di lite. Illegittima condanna alle spese con distrazione in assenza di apposita istanza del procuratore, con violazione dell'art. 93 c.p.c.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_1 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
In data 11.12.2025, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
In via preliminare, l'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata: parte appellante ha individuato con sufficiente chiarezza le parti della sentenza oggetto di impugnazione, formulando contestazioni con argomentazione adeguata e specificando le modifiche richieste, consentendo alla parte appellata di puntualmente espletare le relative difese ed alla Corte di cogliere la portata del gravame (in tal senso Cass. 13/12/2023 n.34969; Cass. 25/01/2023 n.2320).
pagina 5 di 11 Sempre in via preliminare, va dichiarata la contumacia di UO AN in proprio, in quanto ritualmente citato e non costituitosi.
Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
1. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Con il primo motivo d'impugnazione in sintesi, lamenta che il Parte_1
Tribunale abbia ritenuto sanato il vizio del mandato alle liti, privo della sottoscrizione del , a seguito del successivo deposito di altra procura CP_1 provvista di firma autografa, atteso che una sanatoria non sarebbe praticabile in caso di mancanza o inesistenza originaria.
Al riguardo il Collegio rileva quanto segue.
Dall'esame dell'iniziale mandato alle liti risulta come esso sia stato sottoscritto digitalmente dal mediante il software Yousign e autenticato, sempre CP_1 digitalmente, dal difensore, Avv. Andrea Ruocco.
A fronte dell'eccezione sollevata da nella comparsa di costituzione Parte_1
e risposta depositata il 19 maggio 2023, il successivo 25 maggio 2023 il difensore del ha depositato un'altra procura rinnovata con firma autografa sia CP_1 della parte che del difensore.
Ciò premesso, il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione dell'art.182
c.p.c., nel testo anteriforma AR (che, com'è noto, oggi consente anche la sanatoria in caso di procura inesistente), avendo ritenuto che la procura alle liti allegata al ricorso introduttivo fosse soltanto nulla e non anche inesistente giuridicamente, donde la possibilità di sanatoria della stessa, come effettivamente avvenuto con il deposito di nuova procura alle liti.
Al riguardo, va considerato che la categoria dell'inesistenza, non prevista espressamente dal codice di rito, è una categoria residuale e di stretta pagina 6 di 11 interpretazione, così come ripetutamente affermato dalla Corte di legittimità (cfr., ad esempio, in tema di inesistenza della notifica, Cass. civ. S.U. 14916/16; Cass. civ. S.U. 26655/21, e in tema di procura alle liti, Cass. civ. S.U. 37434/22).
Inoltre, il Collegio ribadisce quanto di recente affermato da questa Corte, ossia che quella in esame, apposta mediante il software Yuosign, non è una firma elettronica qualificata o avanzata, riconducibile alla categoria della “firma digitale” come definita nell'art. 24 del Codice dell'Amministrazione Digitale (e a monte nel regolamento UE 910/14, cosiddetto regolamento eIDAS), in quanto non risulta rispettata la condizione che l'autore venga identificato e verificato in modo inequivoco sulla base di un certificato rilasciato da un ente certificatore qualificato. Al contempo, tuttavia, non può ritenersi che la sottoscrizione in considerazione, ossia una firma elettronica semplice (FES), autenticata dal difensore, non stabilisca quel collegamento minimo necessario per potersi discorrere di una procura alle liti nulla piuttosto che inesistente.
In termini generali, infatti, la FES è una modalità di firma digitale che non è priva di validità giuridica e di valore probatorio, così come risulta dallo stesso regolamento eIDAS, rilevandosi come il considerando 49 del regolamento stabilisca che «[i]l presente regolamento dovrebbe stabilire il principio secondo il quale alla firma elettronica non dovrebbero essere negati gli effetti giuridici per il motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della firma elettronica qualificata. Tuttavia, spetta al diritto nazionale definire gli effetti giuridici delle firme elettroniche, fatto salvo per i requisiti previsti dal presente regolamento secondo cui una firma elettronica qualificata dovrebbe avere un effetto giuridico equivalente a quello di una firma autografa». Il successivo art. 25, comma 1, del regolamento prevede poi che «[a] una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate».
pagina 7 di 11 Cont Se dunque la può produrre tali effetti (e quindi, esemplificativamente, può essere prodotta nel giudizio tra il cliente e il difensore per dimostrare il conferimento dell'incarico), è evidente che una procura alle liti sottoscritta con firma elettronica semplice, e non con firma elettronica qualificata o avanzata, non può essere considerata inesistente, ma, tutt'al più, nulla per violazione del disposto dell'art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c.
Tanto considerato, il vizio di nullità della procura è suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 182 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, ciò che nella fattispecie è concretamente accaduto attraverso il successivo deposito in giudizio, da parte di , di una nuova procura alle liti, la cui validità Controparte_1 non è stata contestata dall'appellante.
Pertanto, il Giudice di primo grado ha correttamente ritenuto la nuova procura deposita successivamente dall'APPELLATO, idonea a sanare la precedente ritenuta invalida per nullità.
La decisione di primo grado, pertanto, sul punto merita conferma.
2. La seconda censura alla sentenza impugnata è in parte fondata.
Con il secondo motivo lamenta che il Tribunale non abbia Parte_1 dichiarato, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 28 del 2010, l'improcedibilità delle domande proposte dal , per il mancato esperimento del tentativo CP_1 obbligatorio di mediazione, nonostante la tempestiva eccezione sollevata in tal senso.
Replica il MANCUSO che i contratti di carta revolving non rientrano tra i contratti per cui è obbligatoria la procedura di mediazione.
Al riguardo il Collegio rileva quanto segue.
La presente controversia ha ad oggetto un contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante rilascio di carta di credito cosiddetta revolving che, secondo quanto dedotto con lo stesso atto introduttivo del giudizio, sarebbe per pagina 8 di 11 legge riservato al soggetto esercente in via professionale l'agenzia in attività finanziaria e tale non sarebbe il fornitore di beni e servizi che promuova o concluda contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del D. Lgs. n. 385 del 1993 (TUB).
Il contratto in questione risulta riconducibile al tipo negoziale dell'apertura di credito (art. 1842 c.c.), posto che in sostanza viene messa a disposizione del cliente una somma di denaro che questi può utilizzare, mediante associata carta revolving, e restituire attraverso rimborsi rateali che, detratto l'importo dovuto a titolo di interessi, ricostituiscono il plafond, fruibile per nuovi impieghi.
Si tratta, pertanto, obbiettivamente, di una controversia relativa a «contratti bancari» soggetta a mediazione ex art. 5, comma 1, D. Lgs. n. 28 del 2010, visto che detta disposizione, prevedendo «l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per i contratti bancari […], contiene un chiaro richiamo non altrimenti alterabile alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel testo unico bancario (d.lgs. n. 385/1993)» (da ultimo, Cass. n. 26821 del 2024, e Ordinanza n. 1791 del 2025 in motivazione).
Non consente di ritenere sottratta la presente controversia alla mediazione obbligatoria il richiamo alla disciplina del credito ai consumatori contenuta negli artt. 121 e seguenti TUB, in quanto applicabile ai «contratti di credito comunque denominati» (artt. 121, comma 1, lettera c, e 122, comma 1), comprese le aperture di credito (argomentandosi dall'art. 122, comma 2).
I connotati del quadro normativo cui è soggetto il contratto per cui è causa,
d'altro canto, si pongono come elementi di specificità inquadrabili nel perimetro complessivo del diritto bancario e non risultano, del resto, in contrasto con le direttrici attorno alle quali si sviluppa tale branca del diritto, tra le quali, in primo luogo, si annovera l'esigenza di tutelare il contraente debole.
pagina 9 di 11 Ha, dunque, errato il Tribunale nel ritenere che la causa non rientrasse fra quelle relative ai contratti bancari.
Tanto considerato, deve, tuttavia, trovare applicazione il principio giurisprudenziale per cui, “allorché il convenuto eccepisca tempestivamente
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e il giudice erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperita, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello;
in tal caso, il giudice d'appello, dichiarata la nullità della sentenza [nella specie, dell'ordinanza], non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta
e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale (così Cass. n. 12896 del 2021)” (Cass. n. 28695 del
2023, in motivazione).
Non è dato, quindi, allo stato accogliere l'eccezione d'improcedibilità tempestivamente sollevata da . Parte_1
La parziale fondatezza del motivo dedotto comporta dunque, la nullità dell'ordinanza impugnata, imponendo la rimessione della causa sul ruolo onde consentire lo svolgimento della mediazione e poi esaminare il merito della controversia, nel caso in cui la condizione di procedibilità risulti integrata.
Restano assorbiti i restanti motivi di appello.
La pronuncia sulle spese processuali va riservata in sede di statuizione definitiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
UO AN, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale
pagina 10 di 11 di Firenze e pubblicata il 26/11/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia di UO AN;
2. RIGETTA il primo motivo dell'appello;
3. ACCOGLIE in parte il secondo motivo di gravame, nei termini di cui in parte motiva e per l'effetto, DICHIARA la nullità dell'ordinanza impugnata;
4. DICHIARA assorbiti i restanti motivi di gravame;
5. DISPONE rimettersi la causa sul ruolo come da separato provvedimento;
6. RISERVA ogni ulteriore statuizione, compresa quella sulle spese processuali, in sede di sentenza definitiva.
Firenze, camera di consiglio del 20.12.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2542/2023 promossa da:
(CF: ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
(C.F.: ) C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
AN UO (CF ) C.F._3
APPELLATO UO AN APPELLATO CONTUMACE avverso la ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
26/11/2023
CONCLUSIONI
In data 11.12.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 11 Per la parte appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto, in accoglimento del presente appello e in totale riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter cpc del Tribunale di Firenze in data 26.11.2023 nel procedimento avente n. R.G. 1187/2023,
- In via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso e la domanda avversaria per assenza/inesistenza insanabile di procura alla lite in favore dell'avv. Andrea Ruocco difettando in essa ogni riconducibilità alla parte ricorrente apparentemente rappresentata (Regolamento UE eIDAS n. 910/2014 e Codice dell'Amministrazione Digitale D. Lgs. n. 82/2005);
- In via preliminare subordinata, dichiarare improcedibile la domanda del ricorrente per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. n. 28/2005;
- Sempre in via preliminare subordinata, dichiarare improponibile/inammissibile ab origine il ricorso avversario ex art. 100 c.p.c. per assenza di interesse all'azione, stante altresì l'intervenuta prescrizione di ogni ipotetico diritto restitutorio o risarcitorio, e per palese malafede di controparte che ricorre all'espediente del frazionamento dei giudizi;
In via incidentale, si solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del D. Lgs. n. 374/1999, rilevante nel presente giudizio, per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, con richiesta di rimessione della questione alla Corte Costituzionale;
- In via subordinata nel merito, respingere le domande avversarie siccome infondate in fatto e in diritto: o per insussistente violazione della normativa che riserva agli agenti in attività finanziaria la promozione e conclusione dei contratti di natura finanziaria (art. 3 D. Lgs. n. 347/1999 e art. 2 D.M. 13.12.2001 n. 485) e/o in ogni caso o per insussistenza della nullità del contratto di finanziamento mediante carta revolving in quanto l'asserita violazione della riserva di legge non comporterebbe in ogni caso nullità virtuale perché relativa ad elemento estrinseco al contratto (Cass. SS.UU n. 33719/2022, n. 8472/2022 e n. 26724 del 2007);
- Conseguentemente, condannare la parte appellata, ovvero l'avv. Andrea Ruocco, alla restituzione di quanto corrisposto da in Parte_1 adempimento dell'ordinanza impugnata a titolo di spese di lite, oltre al rimborso della tassa di registro per € 200,00;
pagina 2 di 11 - In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dei primi due motivi di appello qui dedotti, disporre la compensazione in tutto o – in subordine
– in parte del diritto invocato dal ricorrente “di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale” con l'opposto diritto di ad essere Parte_1 risarcita del danno derivante dalla condotta contraria a buona fede tenuta da controparte stessa, nell'averle taciuto per anni la causa di invalidità del contratto (art. 1338 c.c.) e/o nell'aver concorso a cagionare il danno utilizzando a piacimento (ed ancor oggi) il contratto stesso ed accedendo al relativo credito (art. 1227 c.c.); - In via gradatamente subordinata, salvo gravame, ridurre le spese di lite liquidate per il giudizio di primo grado nell'importo complessivo di € 1.700,00, oltre accessori e spese, o in quella diversa misura ritenuta di giustizia, con conseguente condanna dell'appellato, ovvero dell'avv. Andrea Ruocco, alla restituzione della differenza illegittimamente percepita;
In ogni caso, condannare l'appellato alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ovvero, in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello, disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
Per la parte appellata:
“L'Avv. Andrea Ruocco, nell'interesse dell'appellato, in via preliminare insiste nella richiesta di rinvio pregiudiziale come da memoria depositata. In via subordinata, si riporta alla comparsa di costituzione [1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art. 348 bis cpc.; 2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento. 3) In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese
e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario], insistendo nell'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pubblicata il 26/11/2023, il Tribunale di
Firenze ha così deciso:
- ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, DICHIARA nullo il contratto di finanziamento revolving stipulato fra il ricorrente e;
Parte_1
- RESPINGE la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta;
- DICHIARA l'obbligo del signor di restituire Controparte_1 esclusivamente le somme in capitale ricevute al tasso legale di volta in volta pagina 3 di 11 vigente;
- ORDINA a di rimborsare le spese di lite direttamente Parte_1 in favore dell'avvocato AN UO, compensi che si liquidano in € 1.000,00 per la fase di studio, € 900,00 per fase introduttiva, € 1.000,00 per trattazione ed istruttoria ed € 1.500,00 per la decisoria, oltre rimborso 15% IVA e CPA come per legge ed esborsi per € 145,50.
Tale sentenza è stata emessa sulla domanda di volta Controparte_1 all'accertamento della nullità del contratto di finanziamento revolving e, per l'effetto, del proprio obbligo di restituzione soltanto delle somme ricevute in prestito, al tasso legale, ex art. 1284, comma 3, c.c. con esclusione di altri oneri.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di Parte_1 seguito solo o anche APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi questa Corte di Appello (di seguito anche Controparte_1
APPELLATO) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1) Violazione del principio di insanabilità dell'assenza/inesistenza di procura alle liti espresso da Cass. civ., Sez. Unite, Sent. 21/12/2022 n. 37434 sulla base dell'art. 182, II comma, c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis;
2) In via subordinata: Improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Violazione dell'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010;
3) In via subordinata: Errata applicazione della normativa in materia di collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari (art. 3 D. Lgs. n. 347/1999 e art. 2 D.M. 13.12.2001 n. 485) nella parte in cui è stata dichiarata la nullità del contratto di finanziamento tramite carta revolving. Violazione del principio di irretroattività della legge ex art. 11 delle preleggi;
4) In via subordinata: errata declaratoria di nullità del contratto ex art. 1218
c.c. per mancanza del benché minimo requisito ed in ogni caso per mancanza di motivazione e percorso argomentativo;
pagina 4 di 11 5) In via subordinata: Inammissibilità dell'azione avversaria per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in dipendenza della prescrizione dell'azione di ripetizione delle somme già versate, ovvero per violazione del principio di economia processuale attraverso l'espediente della frammentazione dei giudizi;
6) In via subordinata: Sulla responsabilità di controparte per violazione dei doveri di correttezza e buona fede e sulla domanda riconvenzionale subordinata svolta in primo grado dall'odierna appellante ai sensi degli artt. 1338 e 1227 c.c.;
7) In via subordinata: Sulla eccessiva ed irragionevole determinazione delle spese di lite. Illegittima condanna alle spese con distrazione in assenza di apposita istanza del procuratore, con violazione dell'art. 93 c.p.c.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_1 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
In data 11.12.2025, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
In via preliminare, l'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata: parte appellante ha individuato con sufficiente chiarezza le parti della sentenza oggetto di impugnazione, formulando contestazioni con argomentazione adeguata e specificando le modifiche richieste, consentendo alla parte appellata di puntualmente espletare le relative difese ed alla Corte di cogliere la portata del gravame (in tal senso Cass. 13/12/2023 n.34969; Cass. 25/01/2023 n.2320).
pagina 5 di 11 Sempre in via preliminare, va dichiarata la contumacia di UO AN in proprio, in quanto ritualmente citato e non costituitosi.
Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
1. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Con il primo motivo d'impugnazione in sintesi, lamenta che il Parte_1
Tribunale abbia ritenuto sanato il vizio del mandato alle liti, privo della sottoscrizione del , a seguito del successivo deposito di altra procura CP_1 provvista di firma autografa, atteso che una sanatoria non sarebbe praticabile in caso di mancanza o inesistenza originaria.
Al riguardo il Collegio rileva quanto segue.
Dall'esame dell'iniziale mandato alle liti risulta come esso sia stato sottoscritto digitalmente dal mediante il software Yousign e autenticato, sempre CP_1 digitalmente, dal difensore, Avv. Andrea Ruocco.
A fronte dell'eccezione sollevata da nella comparsa di costituzione Parte_1
e risposta depositata il 19 maggio 2023, il successivo 25 maggio 2023 il difensore del ha depositato un'altra procura rinnovata con firma autografa sia CP_1 della parte che del difensore.
Ciò premesso, il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione dell'art.182
c.p.c., nel testo anteriforma AR (che, com'è noto, oggi consente anche la sanatoria in caso di procura inesistente), avendo ritenuto che la procura alle liti allegata al ricorso introduttivo fosse soltanto nulla e non anche inesistente giuridicamente, donde la possibilità di sanatoria della stessa, come effettivamente avvenuto con il deposito di nuova procura alle liti.
Al riguardo, va considerato che la categoria dell'inesistenza, non prevista espressamente dal codice di rito, è una categoria residuale e di stretta pagina 6 di 11 interpretazione, così come ripetutamente affermato dalla Corte di legittimità (cfr., ad esempio, in tema di inesistenza della notifica, Cass. civ. S.U. 14916/16; Cass. civ. S.U. 26655/21, e in tema di procura alle liti, Cass. civ. S.U. 37434/22).
Inoltre, il Collegio ribadisce quanto di recente affermato da questa Corte, ossia che quella in esame, apposta mediante il software Yuosign, non è una firma elettronica qualificata o avanzata, riconducibile alla categoria della “firma digitale” come definita nell'art. 24 del Codice dell'Amministrazione Digitale (e a monte nel regolamento UE 910/14, cosiddetto regolamento eIDAS), in quanto non risulta rispettata la condizione che l'autore venga identificato e verificato in modo inequivoco sulla base di un certificato rilasciato da un ente certificatore qualificato. Al contempo, tuttavia, non può ritenersi che la sottoscrizione in considerazione, ossia una firma elettronica semplice (FES), autenticata dal difensore, non stabilisca quel collegamento minimo necessario per potersi discorrere di una procura alle liti nulla piuttosto che inesistente.
In termini generali, infatti, la FES è una modalità di firma digitale che non è priva di validità giuridica e di valore probatorio, così come risulta dallo stesso regolamento eIDAS, rilevandosi come il considerando 49 del regolamento stabilisca che «[i]l presente regolamento dovrebbe stabilire il principio secondo il quale alla firma elettronica non dovrebbero essere negati gli effetti giuridici per il motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della firma elettronica qualificata. Tuttavia, spetta al diritto nazionale definire gli effetti giuridici delle firme elettroniche, fatto salvo per i requisiti previsti dal presente regolamento secondo cui una firma elettronica qualificata dovrebbe avere un effetto giuridico equivalente a quello di una firma autografa». Il successivo art. 25, comma 1, del regolamento prevede poi che «[a] una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate».
pagina 7 di 11 Cont Se dunque la può produrre tali effetti (e quindi, esemplificativamente, può essere prodotta nel giudizio tra il cliente e il difensore per dimostrare il conferimento dell'incarico), è evidente che una procura alle liti sottoscritta con firma elettronica semplice, e non con firma elettronica qualificata o avanzata, non può essere considerata inesistente, ma, tutt'al più, nulla per violazione del disposto dell'art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c.
Tanto considerato, il vizio di nullità della procura è suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 182 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, ciò che nella fattispecie è concretamente accaduto attraverso il successivo deposito in giudizio, da parte di , di una nuova procura alle liti, la cui validità Controparte_1 non è stata contestata dall'appellante.
Pertanto, il Giudice di primo grado ha correttamente ritenuto la nuova procura deposita successivamente dall'APPELLATO, idonea a sanare la precedente ritenuta invalida per nullità.
La decisione di primo grado, pertanto, sul punto merita conferma.
2. La seconda censura alla sentenza impugnata è in parte fondata.
Con il secondo motivo lamenta che il Tribunale non abbia Parte_1 dichiarato, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 28 del 2010, l'improcedibilità delle domande proposte dal , per il mancato esperimento del tentativo CP_1 obbligatorio di mediazione, nonostante la tempestiva eccezione sollevata in tal senso.
Replica il MANCUSO che i contratti di carta revolving non rientrano tra i contratti per cui è obbligatoria la procedura di mediazione.
Al riguardo il Collegio rileva quanto segue.
La presente controversia ha ad oggetto un contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante rilascio di carta di credito cosiddetta revolving che, secondo quanto dedotto con lo stesso atto introduttivo del giudizio, sarebbe per pagina 8 di 11 legge riservato al soggetto esercente in via professionale l'agenzia in attività finanziaria e tale non sarebbe il fornitore di beni e servizi che promuova o concluda contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del D. Lgs. n. 385 del 1993 (TUB).
Il contratto in questione risulta riconducibile al tipo negoziale dell'apertura di credito (art. 1842 c.c.), posto che in sostanza viene messa a disposizione del cliente una somma di denaro che questi può utilizzare, mediante associata carta revolving, e restituire attraverso rimborsi rateali che, detratto l'importo dovuto a titolo di interessi, ricostituiscono il plafond, fruibile per nuovi impieghi.
Si tratta, pertanto, obbiettivamente, di una controversia relativa a «contratti bancari» soggetta a mediazione ex art. 5, comma 1, D. Lgs. n. 28 del 2010, visto che detta disposizione, prevedendo «l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per i contratti bancari […], contiene un chiaro richiamo non altrimenti alterabile alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel testo unico bancario (d.lgs. n. 385/1993)» (da ultimo, Cass. n. 26821 del 2024, e Ordinanza n. 1791 del 2025 in motivazione).
Non consente di ritenere sottratta la presente controversia alla mediazione obbligatoria il richiamo alla disciplina del credito ai consumatori contenuta negli artt. 121 e seguenti TUB, in quanto applicabile ai «contratti di credito comunque denominati» (artt. 121, comma 1, lettera c, e 122, comma 1), comprese le aperture di credito (argomentandosi dall'art. 122, comma 2).
I connotati del quadro normativo cui è soggetto il contratto per cui è causa,
d'altro canto, si pongono come elementi di specificità inquadrabili nel perimetro complessivo del diritto bancario e non risultano, del resto, in contrasto con le direttrici attorno alle quali si sviluppa tale branca del diritto, tra le quali, in primo luogo, si annovera l'esigenza di tutelare il contraente debole.
pagina 9 di 11 Ha, dunque, errato il Tribunale nel ritenere che la causa non rientrasse fra quelle relative ai contratti bancari.
Tanto considerato, deve, tuttavia, trovare applicazione il principio giurisprudenziale per cui, “allorché il convenuto eccepisca tempestivamente
l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e il giudice erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperita, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello;
in tal caso, il giudice d'appello, dichiarata la nullità della sentenza [nella specie, dell'ordinanza], non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta
e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale (così Cass. n. 12896 del 2021)” (Cass. n. 28695 del
2023, in motivazione).
Non è dato, quindi, allo stato accogliere l'eccezione d'improcedibilità tempestivamente sollevata da . Parte_1
La parziale fondatezza del motivo dedotto comporta dunque, la nullità dell'ordinanza impugnata, imponendo la rimessione della causa sul ruolo onde consentire lo svolgimento della mediazione e poi esaminare il merito della controversia, nel caso in cui la condizione di procedibilità risulti integrata.
Restano assorbiti i restanti motivi di appello.
La pronuncia sulle spese processuali va riservata in sede di statuizione definitiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
UO AN, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale
pagina 10 di 11 di Firenze e pubblicata il 26/11/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia di UO AN;
2. RIGETTA il primo motivo dell'appello;
3. ACCOGLIE in parte il secondo motivo di gravame, nei termini di cui in parte motiva e per l'effetto, DICHIARA la nullità dell'ordinanza impugnata;
4. DICHIARA assorbiti i restanti motivi di gravame;
5. DISPONE rimettersi la causa sul ruolo come da separato provvedimento;
6. RISERVA ogni ulteriore statuizione, compresa quella sulle spese processuali, in sede di sentenza definitiva.
Firenze, camera di consiglio del 20.12.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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