Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/04/2025, n. 1790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1790 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1378 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Alessandra Aragno Presidente
Tiziana De Fazio Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1378 / 2025 promossa da:
nato in [...] in data [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
ENKELETA XHAFERRI
Ricorrente
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente
Oggetto: impugnazione avverso diniego di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- preliminarmente sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia del provvedimento cui in questa sede ci si oppone;
- nel merito verificare la liceità del comportamento tenuto dalla Controparte_2 nell'emettere il DECRETO di rigetto dell'istanza di Permesso di Soggiorno per “protezione speciale” ex art. 19 comma c. 2, e 1.2 del DLGS 286/98, emesso dalla Questura della Provincia di Alessandria in data 11/09/2024 Prot.: 0028540 e notificato allo stesso in data
28/12/2024, nonché ogni altro atto ad esso connesso presupposto conseguente e/o applicativo, per tutte le ragioni evidenziate ne presente atto, e una volta accertato la violazione di legge annullare il decreto di rigetto;
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il permesso di Parte_1 soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 19 comma 1.1 e 1.2 TUI e successive modifiche poiché, la sua situazione soddisfa tutti i requisiti richiesti dalla normativa in materia;
- e per l'effetto ordinare allo stesso Questore della Provincia di Alessandria di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale in favore del Sig. ; Parte_1
- condannare i medesimi convenuti al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, da distrasi in favore dell'antistatrio difensore.”
MOTIVI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 17/1/2025 il sig. cittadino albanese, ha impugnato il provvedimento del Parte_1
Questore di Alessandria del 17.5.2023 che ha rigettato la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
La Questura di Alessandria, al fine di definire il giudizio e senza previa costituzione in giudizio a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, ha offerto in comunicazione il decreto di archiviazione della richiesta di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo a fronte della ottenuta regolarizzazione con concessione di permesso di soggiorno per protezione speciale del richiedente.
Il Collegio in data 5.2.2025 ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 31.3.2025, alla quale l'Avvocatura dello Stato – pure regolarmente citata – non compariva. Si procedeva quindi all'interrogatorio libero della parte e alla discussione e, all'esito, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La comparsa di costituzione tardiva dell'Avvocatura dello Stato, depositata a mezzo pct in data
31.3.2025 (giorno dell'udienza) è stata acquisita dalla Cancelleria in data successiva. L'intervenuta costituzione dell'Avvocatura impone la revoca della dichiarazione di contumacia effettuata dal giudice all'udienza del 31.3.2025.
2. Nel merito, il ricorrente ha svolto nei confronti del provvedimento le seguenti censure: − illegittimità del provvedimento del Questore che aveva ritenuto applicabile la normativa prevista dal D.L. 20/23 anziché la previgente prevista dal D.L. 130/2020;
− illegittimità del provvedimento del Questore che aveva erroneamente valutato la complessiva situazione del Ricorrente, del suo percorso di integrazione e del periodo trascorso in Italia.
3. Preliminarmente occorre rilevare come il decreto deciso con archiviazione, prodotto dalla
Questura di Alessandria, tale per cui l'istante avrebbe ottenuto un permesso di soggiorno per protezione speciale, è in realtà intestato ad altro soggetto: nato il Serbia il Persona_1
27.10.1982. Di conseguenza, alla luce della mancanza della prova della riferibilità del suddetto provvedimento al richiedente del presente ricorso, sig. nato in [...] il [...], Parte_1 può procedersi all'esame della richiesta di riconoscimento della protezione speciale.
4. L' impugnazione è fondata. In punto di fatto, va svolta una premessa, utile a chiarire quale sia la normativa applicabile ratione temporis (in considerazione del fatto che la disciplina del permesso di soggiorno per c.d. protezione speciale è stata interessata, negli anni, da diverse riforme).
4.1. Innanzi tutto, occorre rilevare che il richiedente presentava istanza per prendere appuntamento presso la Questura di Alessandria al fine di formalizzare la domanda per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 D.lgs. 286/98 in data 28.2.2023 (v. all.4 al ricorso), dunque prima dell'entrata in vigore del DL n. 20/2023.
Alla luce di ciò deve trovare applicazione la disciplina dell'art. 19 d. lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173.
Detto intervento normativo, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5, co. 6, Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n.
113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132. La novella legislativa ha modificato, in particolare, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 che, nella sua nuova formulazione, tra l'altro prevede al comma 1.1. “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»;
Il comma 1.2. prevede [va]: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al
Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»;
Si legge nella Relazione illustrativa, “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto- legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6 del TUI, si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della
Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”.
Tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.
Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv.
647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv.
656791)” (Cass. n. 3705/2021). Ne consegue che i principi elaborati con riguardo alla disciplina previgente conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D.L. n. 113 del 2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D.L. n. 130 del 2020.
La disposizione trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo
384, secondo comma, del codice di procedura civile”.
La recente sentenza delle Sezioni Unite (n. 24413/21) ha definitivamente sancito la retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'articolo
19.1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
3.4. Nella specie, il Ricorrente argomenta la propria domanda evidenziando il percorso di positiva integrazione sul territorio italiano. Infatti, alla luce dell'Ordinanza della Corte di Cassazione del
5.9.2022 n. 26089/2022, espellere lo straniero che dimostri una seria intenzione di integrarsi nel tessuto italiano comporta la violazione del diritto al rispetto della sua vita privata, ex art. 8 CEDU.
È necessaria quindi, secondo tale pronuncia, una valutazione comparativa che consenta in concreto di verificare la situazione del Richiedente.
La domanda è fondata.
Il Ricorrente ha raggiunto un significativo grado di integrazione nel tessuto socio-economico dell'Italia. Infatti, si è attivamente impegnato per ottenere autonomia alloggiativa ed economica.
Egli ha infatti ha prodotto:
- copia passaporto;
- carta d'identità italiana;
- copia certificato di matrimonio con sig.ra (2/5/2022); Persona_2
- contratto di locazione e di idoneità alloggiativa a nome Persona_2
- domanda di emersione lavoro 2020 e buste paga;
- copia contratto di apprendistato per Società Stilnovo Srl dal 27/3/2023 al 26/3/2026;
- separazione consensuale tra e in data 08/11/2024; Pt_1 Per_2
- contratto di locazione a nome del richiedente dall'1/6/2024 al 31/5/2025; - buste paga settembre-dicembre 2024 e gennaio-febbraio 2025;
- CUD 2024 e 2025;
- attestato corso formativo;
- dichiarazione di convivenza della sig.ra (5/1/2025) e documenti Persona_3
della stessa;
- dichiarazione dei redditi sig.ra e buste paga;
Per_3
- contratto casa a nome della sig.ra Per_3
Da tale documentazione si evince come il soggetto abbia svolto attività lavorativa dal 2020 e si sia positivamente inserito nel contesto sociale di riferimento.
All'udienza del 31.3.2025 il richiedente ha riferito, dimostrando altresì una buona padronanza della lingua italiana, di essere in Italia dal 2019 e di aver vissuto inizialmente da uno zio a Chieri, per poi trasferirsi per lavorare come orafo a San OR. Quanto alla sua situazione lavorativa il richiedente ha riferito di non abitare più a San OR (dove viveva con la ex moglie), ma di convivere attualmente con la propria ragazza con la quale ha una relazione sentimentale da un anno a Valenza (docc. 19-24). In merito alla propria situazione familiare il richiedente ha riferito di non avere più alcun legame in Albania, a parte i genitori (certificato stato di famiglia in Albania doc. 26)
e di avere due zii in Italia, uno zio materno residente a [...]e uno zio paterno a Chieri.
Alla luce delle circostanze appena analizzate, e procedendo alla valutazione comparativa del contesto di provenienza con l'attuale situazione, reputa il Collegio che il Richiedente, soggetto incensurato e privo di carichi pendenti, in caso di rimpatrio forzato, sarebbe sottoposto ad un sicuro pregiudizio, in quanto sarebbe coattivamente ricondotto a una situazione personale di precarietà ed incertezza e costretto a rinunciare alla stabilità economica raggiunta.
La documentazione in atti costituita dai contratti di lavoro, dalle buste paga attestanti un reddito a far fronte alle comuni esigenze di vita, consente di affermare che il Sig. ha Parte_1
realizzato un grado adeguato di integrazione nel tessuto socio-economico in Italia da determinare l'accoglimento dell'invocata istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale alla luce del fatto l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata.
Va quindi accolta la domanda relativa al riconoscimento della protezione speciale secondo la normativa introdotta dal D.L. 130/20.
4. Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, tenuto conto che la documentazione su cui si fonda l'accoglimento della domanda di protezione speciale si fonda anche su documentazione prodotta in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
- accoglie la domanda in ordine alla sussistenza di motivi umanitari ex artt. 5 co. 6 e 19 co.
1.1 e 1.2 D.Lvo 286/1998, e dichiara che ha diritto alla protezione Parte_1 speciale ai sensi dell'art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008.
- dispone la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale, convertibile alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino del 4.4.2025
Il Giudice rel.est. Il Presidente
Fabrizio Alessandria Alessandra Aragno