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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/12/2025, n. 1662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1662 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. CE MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa SA MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5187 del registro di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nato a [...] il [...] ) Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...] ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Mariangela Cicero, presso il cui studio a Palermo, via
G. Sciuti n. 164, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: come da ricorso congiunyo depositato il 03/11/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
Palermo il 31/05/1993 alle condizioni concordate.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17/12/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale (05/07/2024);
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 491/2024 emessa da questo Tribunale in data 03-04/09/2024, passata in giudicato (cf. certificazione della Cancelleria del 12/11/2025);
1 • i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 03/11/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“- Le parti dichiarano di essere economicamente autonomi ed autosufficienti e pertanto stabiliscono che nessuna somma a titolo di contributo di mantenimento è dovuta in favore di ciascuno di essi a carico dell'altro;
- Con la sottoscrizione della presente, i coniugi si danno reciprocamente atto di aver provveduto alla regolamentazione di ogni altra questione patrimoniale.
- Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico.
Le parti hanno, inoltre, rappresentato che i figli (1992), IA (1994) ed Per_1 Per_2
(2002) sono tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il
31/05/1993 da , nato a [...] il [...] Parte_1
) e , nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 03/11/2025 e C.F._2 riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 46, parte II, serie A dell'anno 1993).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 18/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
SA IN CE LA
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. CE MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa SA MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5187 del registro di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nato a [...] il [...] ) Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...] ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Mariangela Cicero, presso il cui studio a Palermo, via
G. Sciuti n. 164, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: come da ricorso congiunyo depositato il 03/11/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
Palermo il 31/05/1993 alle condizioni concordate.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17/12/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale (05/07/2024);
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 491/2024 emessa da questo Tribunale in data 03-04/09/2024, passata in giudicato (cf. certificazione della Cancelleria del 12/11/2025);
1 • i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 03/11/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“- Le parti dichiarano di essere economicamente autonomi ed autosufficienti e pertanto stabiliscono che nessuna somma a titolo di contributo di mantenimento è dovuta in favore di ciascuno di essi a carico dell'altro;
- Con la sottoscrizione della presente, i coniugi si danno reciprocamente atto di aver provveduto alla regolamentazione di ogni altra questione patrimoniale.
- Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico.
Le parti hanno, inoltre, rappresentato che i figli (1992), IA (1994) ed Per_1 Per_2
(2002) sono tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il
31/05/1993 da , nato a [...] il [...] Parte_1
) e , nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 03/11/2025 e C.F._2 riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 46, parte II, serie A dell'anno 1993).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 18/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
SA IN CE LA
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