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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 20/03/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione monocratica, in persona del Giudice Marianna Serrao, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1170/2023 vertente tra
(c.f. ) rappresentata e difesa dall' avv. Fineschi Pianigiani Parte_1 C.F._1
Marco Antonio ed elettivamente domiciliata in Siena, Via Montanini n. 87 presso lo studio del predetto difensore, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
(C.F.: , residente in [...] Controparte_1 C.F._2 int 5 ed elettivamente domiciliata in Siena, Via del Capitano 4, presso e nello studio dell'Avv. Paolo Panzieri (C.F. ), che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti C.F._3 in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
(C.F. ) CP_2 C.F._4
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Con provvedimento del 31.01.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
Parte attrice: “Voglia il Tribunale di Siena, per le motivazioni che precedono, dichiarare l'inefficacia, nei confronti di parte attrice, degli accordi di separazione aventi contenuto patrimoniale rinvenibili nella sentenza 11/11/21 del Tribunale di Siena e nel conseguente rogito notarile del 17/12/21, con particolare riferimento alla cessione Persona_1 dell'appartamento contraddistinto al CF del Comune di Siena al fg. 40 part. 69 sub. 25 cat. A/3 nonché del pertinente resede rappresentato allo stesso CF al fg.40 part. 69 sub 22 categ. F/1 (mq 61), salvo se altri, disponendone la revoca, in forza e/o nei limiti del credito documentato, certo, liquido ed eIGibile dall' attrice, in tesi: ex art. 2901 cc;
in ipotesi subordinata: ex art. 1414 cc e segg. per simulazione assoluta;
in ogni caso, ordinando al competente Conservatore dei RRII di annotare a margine della trascrizione dell' atto pubblico l' intervenuta declaratoria di inefficacia, di detto atto dispositivo, nei confronti della IG. , con ogni altro Parte_1
1 consequenziale provvedimento che si ravvisi necessario. Vittoria di spese e competenze, ed ove se ne ravvisino i presupposti, con maggiorazione ex art. 4 c.1 e 2 DM 55/14, oltre al rimb. forfett. ex art. 2 c2 Reg. DM 55/14”.
Parte convenuta: “Piaccia al Tribunale Ecc.mo, contrariis rejectis, per le motivazioni di cui sopra respingere le domande attrici perché inammissibili, irricevibili, improcedibili, infondate in fatto ed in diritto. Vittoria di spese e competenze di causa”. IN VIA ISTRUTTORIA: Per dimostrare – occorrendo – l'apporto prestato negli anni al ménage familiare dalla Signora Controparte_1 al fine di chiarire e dimostrare altresì la natura solutoria/compensativa e non gratuita delle attribuzioni effettuate in sede di separazione personale dei coniugi, si chiede ammettersi, occorrendo, la seguente prova testimoniale. Ciò naturalmente senza voler in alcun modo invertire l'onere della prova, che come di regola spetta all'attrice. 1) D.C.V.: che dopo il matrimonio con , celebrato in data 27.6.1998, lasciò il lavoro CP_2 Controparte_1 di commessa presso il negozio IE (oggi Dixie) in Piazza della Posta a Siena ed abbandonò gli studi di Scienze Politiche a quattro esami dal conseguimento della laurea. 2) D.C.V.: che dopo la nascita dei figli in data 22.6.1999 e il 6.12.2001 tornò per Per_2 Per_3 Controparte_1 un breve periodo al proprio lavoro di commessa presso il negozio Rolex in Via Pianigiani a Siena;
3) D.C.V.: che nel 2021 ha ripreso il proprio lavoro presso Area 9 in Via Controparte_1
Malavolti. 4) D.C.V.: che al momento del suo matrimonio nel 1998 disponeva Controparte_1 di lire 15.000.000 derivanti dal TFR del padre deceduto, che furono messi a disposizione del marito. 5) D.C.V.: che successivamente la madre di ha Controparte_1 Parte_2 messo a disposizione della figlia, in contanti ed attraverso i bonifici che vi si mostrano (doc. 17) ed in più soluzioni nel 2003, 2015, 2020 e 2021 almeno 35.000,00 Euro, che sono stati corrisposti al genero . 6) D.C.V.: che dette somme non sono mai state restituite. CP_2 7) D.C.V.: se durante il periodo di convivenza matrimoniale dal 1998 al 2021 ha CP_2 gestito i propri affari e quelli della madre informando la moglie, i figli ed i suoi Parte_3 familiari circa l'andamento degli stessi. 8) D.C.V.: se ha riferito alla moglie, ai CP_2 figli ed ai propri familiari l'esistenza di un debito contratto con 9) D.C.V.: che Parte_1 durante il periodo di convivenza matrimoniale con dal 1998 al Controparte_1 CP_2 2021 si è occupata della pulizia, della cura e della gestione degli appartamenti di CP_2 e posti in Siena Via Magenta n. 2 e concessi in locazione a studenti universitari. Parte_3 10) D.C.V.: che nell'anno 2017 ha seguito i lavori di ristrutturazione di detti Controparte_1 appartamenti effettuati dall (doc. 16). Testi: Controparte_3 Parte_2 residente in [...] Castelnuovo B.ga (SI) sui capitoli (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10)
residente in Monti in Chianti n. 70 Gaiole (SI) sui capitoli (1-2-3-4-5-6-7-8-9- Testimone_1 10) , residente in Siena Via Magenta n. 2 (capitoli 3-4- 5-6-7-8-9-10) Testimone_2 Tes_3
, residente in [...] (capitoli 3-4- 5-6-7-8-9-10) ,
[...] CP_3 residente in [...] (capitoli 9-10).
MOTIVI DELLA DECISIONE È omesso il dettagliato svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c. 1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale i IGnori e affinché venisse CP_2 Controparte_1 dichiarata l'inefficacia, nei confronti di parte attrice, dell'atto di conferimento dei cespiti immobiliari, rappresentati nel rogito notarile del 17/12/21, ed in Persona_1 particolare dell'appartamento contraddistinto al CF del Comune di Siena al fg. 40 part. 69 sub. 25 cat. A/3 nonché del pertinente resede rappresentato allo stesso CF al fg. Part. 69 sub. 22 categ. F/1 (mq 61), in tesi ex art. 2901 cc;
in ipotesi ex art. 1414 cc per simulazione assoluta.
2 Assumeva l'attrice di essere creditrice del Sig. per la somma di euro CP_2 22.394,37 in forza del Decreto Ingiuntivo n. 18 emesso il 6.1.23 e notificato unitamente al pedissequo atto di precetto in data 10.2.23 e di aver appurato, a seguito di indagini patrimoniali, che in data 17.12.21 il IG. -con atto pubblico ai rogiti del CP_2 Notaio attribuiva alla convenuta l'appartamento posto in Siena Via Persona_1 Magenta n.
2. Sull'assunto che tale atto dispositivo fosse stato posto in essere senza alcuna contropartita economica e/o controvalore monetario, nel deliberato intento di recare pregiudizio al ceto creditorio l'attrice chiedeva che venisse dichiarata la revoca o la declaratoria di simulazione assoluta del trasferimento in parola.
non si costituiva in giudizio e all'udienza del 25.01.2024 ne veniva CP_2 dichiarata la contumacia. Si costituiva in giudizio rappresentando che l'atto di trasferimento Controparte_1 immobiliare a rogito del Notaio del 17.12.21 era stato effettuato in esecuzione alla Per_1 sentenza emessa nell'ambito del procedimento per separazione dei coniugi CP_2
CP_1
Rilevava parte convenuta che l'atto notarile in parola non rappresentasse in alcun modo l'espressione di una volontà delle parti, ma soltanto l'effetto e l'estrinsecazione delle determinazioni che le stesse hanno assunto a monte, nel procedimento di separazione. Pertanto, l'atto impugnato non poteva essere oggetto di revocatoria, disgiuntamente dalla separazione personale dei coniugi, che ne rappresenta l'atto presupposto. In ogni caso, rilevava come che l'atto di “trasferimento immobiliare in esecuzione di separazione personale”, non potesse mai essere considerato tout court un atto di liberalità. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda avanzata da parte attrice, in quanto – in particolare- non ricorreva nel caso di specie uno degli elementi indispensabili ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria, ovvero la necessaria consapevolezza del danno arrecato all'attrice da parte della convenuta. Anzitutto, dunque, si rende necessario qualificare la natura dell'atto, pur astrattamente revocabile, di “trasferimento immobiliare in esecuzione di separazione personale” rogato dal Notaio al fine di stabilirne la reale natura. Persona_1 Sarà, infatti, dirimente ai fini della decisione comprendere se l'atto in questione sia configurabile come una mera liberalità o se, invece, esso abbia una funzione solutorio- compensativa nei riguardi del coniuge. E' senz'altro ammissibile l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento immobiliare effettuato da un coniuge in favore dell'altro in ottemperanza agli accordi assunti in sede di separazione consensuale omologata e il contenuto di questi ultimi dev'essere esaminato dal giudice della revocatoria, anche se tale domanda riguarda soltanto la cessione immobiliare, essendo necessario valutare l'intera operazione economico- giuridica in tutti i suoi aspetti. Nel caso di specie il contenuto delle condizioni di separazione pare del tutto compatibile con la rappresentata situazione reddituale delle parti. ( cfr Cass . 19899 del 12/07/2023 ).
Fin dal primo accordo di separazione consensuale ( poi non andato a buon fine ) le parti convenivano “A ristoro delle somme anticipate in costanza di matrimonio dalla IG.ra per la ristrutturazione degli immobili di proprietà del IG. e Controparte_1 CP_2 pari ad € 115.000,00 che il IG. con la firma del presente atto riconosce dovute, CP_2 il IG. si obbliga a trasferire alla IG.ra , che accetta, la CP_2 Controparte_1 proprietà dell'immobile sito in Siena via Magenta n°2 piano T…”;”., impegno mantenuto anche dopo con ili successivo accordo che ha condotto alla sentenza 11.11.2021 , dalla quale merge, attesi gli obblighi assunti dal , la differenza reddituale tra i coniugi CP_2 e l'eIGenza di tenerne conto in sede separativa.
3 Tanto premesso appare pertinente la giurisprudenza citata da parte convenuta.
“L'atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà (ovvero costituisca diritti reali minori) su un immobile è suscettibile di azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto - cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione -, né nella circostanza che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti. Ai fini dell'applicazione della differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., la qualificazione dell'atto come oneroso o gratuito discende dalla verifica, in concreto, se lo stesso si inserisca, o meno, nell'ambito di una più ampia sistemazione "solutorio-compensativa" di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, dopo aver qualificato come a titolo oneroso l'atto con il quale un coniuge, modificando gli originari accordi raggiunti in sede di separazione consensuale, aveva ceduto all'altro la propria quota di proprietà su alcuni immobili, ne aveva escluso la revocabilità ai sensi dell'art. 2901 c.c., da un lato, sulla base del fatto che i coniugi, con la suddetta modifica, avevano inteso ristrutturare gli equilibri patrimoniali scaturenti dalla separazione per effetto di circostanze sopravvenute e, dall'altro, in ragione dell'anteriorità della crisi coniugale – e dei correlativi trasferimenti patrimoniali – rispetto all'aggravarsi della situazione debitoria del coniuge alienante. Cass Sez. 3 - , Ordinanza n. 10443 del 15/04/2019 Ed ancora:
“L'atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà (ovvero costituisca diritti reali minori) su un immobile è suscettibile di azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto - cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione -, né nella circostanza che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti. Ai fini dell'applicazione della differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., la qualificazione dell'atto come oneroso o gratuito discende dalla verifica, in concreto, se lo stesso si inserisca, o meno, nell'ambito di una più ampia sistemazione "solutorio-compensativa" di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale. (Cassazione, ordinanza 3 marzo 2023, n. 6395, sez. III civile). Ed ulteriormente:
“Le attribuzioni di beni mobili o immobili disposte, nell'ambito degli accordi di separazione personale, da un coniuge in favore dell'altro rispondono, di norma, ad un intento di sistemazione dei rapporti economici della coppia che sfugge, da un lato, alle connotazioni di una vera e propria donazione e, dall'altro, a quelle di un atto di vendita e svela, dunque, una sua tipicità, che può colorarsi dei tratti propri dell'onerosità o della gratuità a seconda che l'attribuzione trovi o meno giustificazione nel dovere di compensare e/o ripagare l'altro coniuge del compimento di una serie di atti. Spetta dunque al giudice del merito, investito della domanda di inefficacia dell'atto dispositivo svolta da un terzo creditore ai
4 sensi dell'art. 2901 c.c., di accertare, in concreto, se l'attribuzione del cespite debba ritenersi compiuta a titolo oneroso od a titolo gratuito” (Cassazione civile sez. I - 10/04/2013, n. 8678). A tal proposito rileva anche la sentenza Cass.Sez. 3, n. 5473 del 14/03/2006 (Rv. 589660 - 01) : Gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della "donazione", e - tanto più per quanto può interessare ai fini di una eventuale loro assoggettabilità all'actio revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. - rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di "separazione consensuale" (il fenomeno acquista ancora maggiore tipicità normativa nella distinta sede del divorzio congiunto), il quale, sfuggendo - in quanto tale - da un lato alle connotazioni classiche dell'atto di "donazione" vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sé, ad un contesto - quello della separazione personale - caratterizzato proprio dalla dissoluzione delle ragioni dell'affettività), e dall'altro a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto), svela, di norma, una sua "tipicità" propria la quale poi, volta a volta, può, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della "gratuità", in ragione dell'eventuale ricorrenza - o meno - nel concreto, dei connotati di una sistemazione "solutorio-compensativa" più ampia e complessiva, di tutta quell'ampia serie di possibili rapporti (anche del tutto frammentari) aventi IGnificati (o eventualmente solo riflessi) patrimoniali maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale.
Pertanto nel caso di specie deve senz'altro ritenersi che l'atto oggi impugnato rappresenti un atto a titolo oneroso o, forse, addirittura a titolo restitutorio, ma giammai potrà essere qualificato come atto a titolo gratuito. Se dunque ci troviamo difronte ad atto a titolo oneroso e posto che l'atto dispositivo è posteriore al sorgere del credito (il credito è sorto prima con l'effetto cambiario 2018 ma è stato azionato successivamente all'atto di trasferimento dell'immobile , ovvero dopo quasi tre anni), per poter accogliere la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta in tesi dall'attore, dovrebbe ricorrere – oltre alla conoscenza da parte del debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore- anche l'ulteriore requisito della consapevolezza del predetto pregiudizio da parte del terzo, ovvero da parte della IGnora
CP_1 Orbene, tale prova non è stata fornita dall'attore. Né, del resto, può ritenersi che il consilium fraudis possa ritenersi sussistente, in assenza di ulteriori riscontri, solo in virtù dello status di coniuge. Quanto alla domanda, proposta solo in ipotesi, di dichiarazione di inefficacia degli accordi di separazione aventi contenuto patrimoniale rinvenibili nella sentenza 11/11/21 del Tribunale di Siena e nel conseguente rogito notarile del 17/12/21 ex art. Persona_1 1414 cc e segg. per simulazione assoluta forma oggetto di conclusioni, ma nella parte motiva dell'atto di citazione non è argomentata né , tanto meno, provata ed è come tale inammissibile. Le reiterate istanze istruttorie di parte convenuta sono da considerare superflue, stante il rigetto della domanda attorea Le spese seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo in base al valore della domanda per fase di studio, introduttiva, trattazione e decisoria sono poste a carico di parte attrice.
5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza , così provvede:
1) Rigetta le domande di parte attrice;
2) Pone a carico di parte attrice il pagamento in favore di delle spese Controparte_1 processuali liquidate in € 3.397,00 per compenso, oltre il 15% per rimborso forfetario, c.p.a. e Iva come per legge
Così deciso in Siena, il 20.3.2025
Il giudice
Marianna Serrao
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione monocratica, in persona del Giudice Marianna Serrao, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1170/2023 vertente tra
(c.f. ) rappresentata e difesa dall' avv. Fineschi Pianigiani Parte_1 C.F._1
Marco Antonio ed elettivamente domiciliata in Siena, Via Montanini n. 87 presso lo studio del predetto difensore, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
(C.F.: , residente in [...] Controparte_1 C.F._2 int 5 ed elettivamente domiciliata in Siena, Via del Capitano 4, presso e nello studio dell'Avv. Paolo Panzieri (C.F. ), che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti C.F._3 in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
(C.F. ) CP_2 C.F._4
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Con provvedimento del 31.01.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
Parte attrice: “Voglia il Tribunale di Siena, per le motivazioni che precedono, dichiarare l'inefficacia, nei confronti di parte attrice, degli accordi di separazione aventi contenuto patrimoniale rinvenibili nella sentenza 11/11/21 del Tribunale di Siena e nel conseguente rogito notarile del 17/12/21, con particolare riferimento alla cessione Persona_1 dell'appartamento contraddistinto al CF del Comune di Siena al fg. 40 part. 69 sub. 25 cat. A/3 nonché del pertinente resede rappresentato allo stesso CF al fg.40 part. 69 sub 22 categ. F/1 (mq 61), salvo se altri, disponendone la revoca, in forza e/o nei limiti del credito documentato, certo, liquido ed eIGibile dall' attrice, in tesi: ex art. 2901 cc;
in ipotesi subordinata: ex art. 1414 cc e segg. per simulazione assoluta;
in ogni caso, ordinando al competente Conservatore dei RRII di annotare a margine della trascrizione dell' atto pubblico l' intervenuta declaratoria di inefficacia, di detto atto dispositivo, nei confronti della IG. , con ogni altro Parte_1
1 consequenziale provvedimento che si ravvisi necessario. Vittoria di spese e competenze, ed ove se ne ravvisino i presupposti, con maggiorazione ex art. 4 c.1 e 2 DM 55/14, oltre al rimb. forfett. ex art. 2 c2 Reg. DM 55/14”.
Parte convenuta: “Piaccia al Tribunale Ecc.mo, contrariis rejectis, per le motivazioni di cui sopra respingere le domande attrici perché inammissibili, irricevibili, improcedibili, infondate in fatto ed in diritto. Vittoria di spese e competenze di causa”. IN VIA ISTRUTTORIA: Per dimostrare – occorrendo – l'apporto prestato negli anni al ménage familiare dalla Signora Controparte_1 al fine di chiarire e dimostrare altresì la natura solutoria/compensativa e non gratuita delle attribuzioni effettuate in sede di separazione personale dei coniugi, si chiede ammettersi, occorrendo, la seguente prova testimoniale. Ciò naturalmente senza voler in alcun modo invertire l'onere della prova, che come di regola spetta all'attrice. 1) D.C.V.: che dopo il matrimonio con , celebrato in data 27.6.1998, lasciò il lavoro CP_2 Controparte_1 di commessa presso il negozio IE (oggi Dixie) in Piazza della Posta a Siena ed abbandonò gli studi di Scienze Politiche a quattro esami dal conseguimento della laurea. 2) D.C.V.: che dopo la nascita dei figli in data 22.6.1999 e il 6.12.2001 tornò per Per_2 Per_3 Controparte_1 un breve periodo al proprio lavoro di commessa presso il negozio Rolex in Via Pianigiani a Siena;
3) D.C.V.: che nel 2021 ha ripreso il proprio lavoro presso Area 9 in Via Controparte_1
Malavolti. 4) D.C.V.: che al momento del suo matrimonio nel 1998 disponeva Controparte_1 di lire 15.000.000 derivanti dal TFR del padre deceduto, che furono messi a disposizione del marito. 5) D.C.V.: che successivamente la madre di ha Controparte_1 Parte_2 messo a disposizione della figlia, in contanti ed attraverso i bonifici che vi si mostrano (doc. 17) ed in più soluzioni nel 2003, 2015, 2020 e 2021 almeno 35.000,00 Euro, che sono stati corrisposti al genero . 6) D.C.V.: che dette somme non sono mai state restituite. CP_2 7) D.C.V.: se durante il periodo di convivenza matrimoniale dal 1998 al 2021 ha CP_2 gestito i propri affari e quelli della madre informando la moglie, i figli ed i suoi Parte_3 familiari circa l'andamento degli stessi. 8) D.C.V.: se ha riferito alla moglie, ai CP_2 figli ed ai propri familiari l'esistenza di un debito contratto con 9) D.C.V.: che Parte_1 durante il periodo di convivenza matrimoniale con dal 1998 al Controparte_1 CP_2 2021 si è occupata della pulizia, della cura e della gestione degli appartamenti di CP_2 e posti in Siena Via Magenta n. 2 e concessi in locazione a studenti universitari. Parte_3 10) D.C.V.: che nell'anno 2017 ha seguito i lavori di ristrutturazione di detti Controparte_1 appartamenti effettuati dall (doc. 16). Testi: Controparte_3 Parte_2 residente in [...] Castelnuovo B.ga (SI) sui capitoli (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10)
residente in Monti in Chianti n. 70 Gaiole (SI) sui capitoli (1-2-3-4-5-6-7-8-9- Testimone_1 10) , residente in Siena Via Magenta n. 2 (capitoli 3-4- 5-6-7-8-9-10) Testimone_2 Tes_3
, residente in [...] (capitoli 3-4- 5-6-7-8-9-10) ,
[...] CP_3 residente in [...] (capitoli 9-10).
MOTIVI DELLA DECISIONE È omesso il dettagliato svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c. 1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale i IGnori e affinché venisse CP_2 Controparte_1 dichiarata l'inefficacia, nei confronti di parte attrice, dell'atto di conferimento dei cespiti immobiliari, rappresentati nel rogito notarile del 17/12/21, ed in Persona_1 particolare dell'appartamento contraddistinto al CF del Comune di Siena al fg. 40 part. 69 sub. 25 cat. A/3 nonché del pertinente resede rappresentato allo stesso CF al fg. Part. 69 sub. 22 categ. F/1 (mq 61), in tesi ex art. 2901 cc;
in ipotesi ex art. 1414 cc per simulazione assoluta.
2 Assumeva l'attrice di essere creditrice del Sig. per la somma di euro CP_2 22.394,37 in forza del Decreto Ingiuntivo n. 18 emesso il 6.1.23 e notificato unitamente al pedissequo atto di precetto in data 10.2.23 e di aver appurato, a seguito di indagini patrimoniali, che in data 17.12.21 il IG. -con atto pubblico ai rogiti del CP_2 Notaio attribuiva alla convenuta l'appartamento posto in Siena Via Persona_1 Magenta n.
2. Sull'assunto che tale atto dispositivo fosse stato posto in essere senza alcuna contropartita economica e/o controvalore monetario, nel deliberato intento di recare pregiudizio al ceto creditorio l'attrice chiedeva che venisse dichiarata la revoca o la declaratoria di simulazione assoluta del trasferimento in parola.
non si costituiva in giudizio e all'udienza del 25.01.2024 ne veniva CP_2 dichiarata la contumacia. Si costituiva in giudizio rappresentando che l'atto di trasferimento Controparte_1 immobiliare a rogito del Notaio del 17.12.21 era stato effettuato in esecuzione alla Per_1 sentenza emessa nell'ambito del procedimento per separazione dei coniugi CP_2
CP_1
Rilevava parte convenuta che l'atto notarile in parola non rappresentasse in alcun modo l'espressione di una volontà delle parti, ma soltanto l'effetto e l'estrinsecazione delle determinazioni che le stesse hanno assunto a monte, nel procedimento di separazione. Pertanto, l'atto impugnato non poteva essere oggetto di revocatoria, disgiuntamente dalla separazione personale dei coniugi, che ne rappresenta l'atto presupposto. In ogni caso, rilevava come che l'atto di “trasferimento immobiliare in esecuzione di separazione personale”, non potesse mai essere considerato tout court un atto di liberalità. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda avanzata da parte attrice, in quanto – in particolare- non ricorreva nel caso di specie uno degli elementi indispensabili ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria, ovvero la necessaria consapevolezza del danno arrecato all'attrice da parte della convenuta. Anzitutto, dunque, si rende necessario qualificare la natura dell'atto, pur astrattamente revocabile, di “trasferimento immobiliare in esecuzione di separazione personale” rogato dal Notaio al fine di stabilirne la reale natura. Persona_1 Sarà, infatti, dirimente ai fini della decisione comprendere se l'atto in questione sia configurabile come una mera liberalità o se, invece, esso abbia una funzione solutorio- compensativa nei riguardi del coniuge. E' senz'altro ammissibile l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento immobiliare effettuato da un coniuge in favore dell'altro in ottemperanza agli accordi assunti in sede di separazione consensuale omologata e il contenuto di questi ultimi dev'essere esaminato dal giudice della revocatoria, anche se tale domanda riguarda soltanto la cessione immobiliare, essendo necessario valutare l'intera operazione economico- giuridica in tutti i suoi aspetti. Nel caso di specie il contenuto delle condizioni di separazione pare del tutto compatibile con la rappresentata situazione reddituale delle parti. ( cfr Cass . 19899 del 12/07/2023 ).
Fin dal primo accordo di separazione consensuale ( poi non andato a buon fine ) le parti convenivano “A ristoro delle somme anticipate in costanza di matrimonio dalla IG.ra per la ristrutturazione degli immobili di proprietà del IG. e Controparte_1 CP_2 pari ad € 115.000,00 che il IG. con la firma del presente atto riconosce dovute, CP_2 il IG. si obbliga a trasferire alla IG.ra , che accetta, la CP_2 Controparte_1 proprietà dell'immobile sito in Siena via Magenta n°2 piano T…”;”., impegno mantenuto anche dopo con ili successivo accordo che ha condotto alla sentenza 11.11.2021 , dalla quale merge, attesi gli obblighi assunti dal , la differenza reddituale tra i coniugi CP_2 e l'eIGenza di tenerne conto in sede separativa.
3 Tanto premesso appare pertinente la giurisprudenza citata da parte convenuta.
“L'atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà (ovvero costituisca diritti reali minori) su un immobile è suscettibile di azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto - cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione -, né nella circostanza che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti. Ai fini dell'applicazione della differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., la qualificazione dell'atto come oneroso o gratuito discende dalla verifica, in concreto, se lo stesso si inserisca, o meno, nell'ambito di una più ampia sistemazione "solutorio-compensativa" di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, dopo aver qualificato come a titolo oneroso l'atto con il quale un coniuge, modificando gli originari accordi raggiunti in sede di separazione consensuale, aveva ceduto all'altro la propria quota di proprietà su alcuni immobili, ne aveva escluso la revocabilità ai sensi dell'art. 2901 c.c., da un lato, sulla base del fatto che i coniugi, con la suddetta modifica, avevano inteso ristrutturare gli equilibri patrimoniali scaturenti dalla separazione per effetto di circostanze sopravvenute e, dall'altro, in ragione dell'anteriorità della crisi coniugale – e dei correlativi trasferimenti patrimoniali – rispetto all'aggravarsi della situazione debitoria del coniuge alienante. Cass Sez. 3 - , Ordinanza n. 10443 del 15/04/2019 Ed ancora:
“L'atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà (ovvero costituisca diritti reali minori) su un immobile è suscettibile di azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto - cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione -, né nella circostanza che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti. Ai fini dell'applicazione della differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., la qualificazione dell'atto come oneroso o gratuito discende dalla verifica, in concreto, se lo stesso si inserisca, o meno, nell'ambito di una più ampia sistemazione "solutorio-compensativa" di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale. (Cassazione, ordinanza 3 marzo 2023, n. 6395, sez. III civile). Ed ulteriormente:
“Le attribuzioni di beni mobili o immobili disposte, nell'ambito degli accordi di separazione personale, da un coniuge in favore dell'altro rispondono, di norma, ad un intento di sistemazione dei rapporti economici della coppia che sfugge, da un lato, alle connotazioni di una vera e propria donazione e, dall'altro, a quelle di un atto di vendita e svela, dunque, una sua tipicità, che può colorarsi dei tratti propri dell'onerosità o della gratuità a seconda che l'attribuzione trovi o meno giustificazione nel dovere di compensare e/o ripagare l'altro coniuge del compimento di una serie di atti. Spetta dunque al giudice del merito, investito della domanda di inefficacia dell'atto dispositivo svolta da un terzo creditore ai
4 sensi dell'art. 2901 c.c., di accertare, in concreto, se l'attribuzione del cespite debba ritenersi compiuta a titolo oneroso od a titolo gratuito” (Cassazione civile sez. I - 10/04/2013, n. 8678). A tal proposito rileva anche la sentenza Cass.Sez. 3, n. 5473 del 14/03/2006 (Rv. 589660 - 01) : Gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della "donazione", e - tanto più per quanto può interessare ai fini di una eventuale loro assoggettabilità all'actio revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. - rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di "separazione consensuale" (il fenomeno acquista ancora maggiore tipicità normativa nella distinta sede del divorzio congiunto), il quale, sfuggendo - in quanto tale - da un lato alle connotazioni classiche dell'atto di "donazione" vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sé, ad un contesto - quello della separazione personale - caratterizzato proprio dalla dissoluzione delle ragioni dell'affettività), e dall'altro a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto), svela, di norma, una sua "tipicità" propria la quale poi, volta a volta, può, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della "gratuità", in ragione dell'eventuale ricorrenza - o meno - nel concreto, dei connotati di una sistemazione "solutorio-compensativa" più ampia e complessiva, di tutta quell'ampia serie di possibili rapporti (anche del tutto frammentari) aventi IGnificati (o eventualmente solo riflessi) patrimoniali maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale.
Pertanto nel caso di specie deve senz'altro ritenersi che l'atto oggi impugnato rappresenti un atto a titolo oneroso o, forse, addirittura a titolo restitutorio, ma giammai potrà essere qualificato come atto a titolo gratuito. Se dunque ci troviamo difronte ad atto a titolo oneroso e posto che l'atto dispositivo è posteriore al sorgere del credito (il credito è sorto prima con l'effetto cambiario 2018 ma è stato azionato successivamente all'atto di trasferimento dell'immobile , ovvero dopo quasi tre anni), per poter accogliere la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta in tesi dall'attore, dovrebbe ricorrere – oltre alla conoscenza da parte del debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore- anche l'ulteriore requisito della consapevolezza del predetto pregiudizio da parte del terzo, ovvero da parte della IGnora
CP_1 Orbene, tale prova non è stata fornita dall'attore. Né, del resto, può ritenersi che il consilium fraudis possa ritenersi sussistente, in assenza di ulteriori riscontri, solo in virtù dello status di coniuge. Quanto alla domanda, proposta solo in ipotesi, di dichiarazione di inefficacia degli accordi di separazione aventi contenuto patrimoniale rinvenibili nella sentenza 11/11/21 del Tribunale di Siena e nel conseguente rogito notarile del 17/12/21 ex art. Persona_1 1414 cc e segg. per simulazione assoluta forma oggetto di conclusioni, ma nella parte motiva dell'atto di citazione non è argomentata né , tanto meno, provata ed è come tale inammissibile. Le reiterate istanze istruttorie di parte convenuta sono da considerare superflue, stante il rigetto della domanda attorea Le spese seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo in base al valore della domanda per fase di studio, introduttiva, trattazione e decisoria sono poste a carico di parte attrice.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza , così provvede:
1) Rigetta le domande di parte attrice;
2) Pone a carico di parte attrice il pagamento in favore di delle spese Controparte_1 processuali liquidate in € 3.397,00 per compenso, oltre il 15% per rimborso forfetario, c.p.a. e Iva come per legge
Così deciso in Siena, il 20.3.2025
Il giudice
Marianna Serrao
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