Art. 1.
La demaschiatura della quercia sughera e' consentita solo quando il fusto abbia raggiunto una circonferenza, misurata sopra scorza a metri 1,30 da terra, di centimetri 60. Essa dovra' essere contenuta, in altezza da terra, entro i limiti corrispondenti al doppio della circonferenza del fusto misurata come sopra.
La demaschiatura della quercia sughera e' consentita solo quando il fusto abbia raggiunto una circonferenza, misurata sopra scorza a metri 1,30 da terra, di centimetri 60. Essa dovra' essere contenuta, in altezza da terra, entro i limiti corrispondenti al doppio della circonferenza del fusto misurata come sopra.