Articolo 1 della Legge 18 luglio 1956, n. 759
Articolo 2
Versione
15 agosto 1956
Art. 1.
La demaschiatura della quercia sughera e' consentita solo quando il fusto abbia raggiunto una circonferenza, misurata sopra scorza a metri 1,30 da terra, di centimetri 60. Essa dovra' essere contenuta, in altezza da terra, entro i limiti corrispondenti al doppio della circonferenza del fusto misurata come sopra.
Entrata in vigore il 15 agosto 1956