Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 17/06/2025, n. 2311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2311 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 02311/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00667/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 667 del 2022, proposto da Comune di Sesto San Giovanni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucilla Lo Campo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
IC Clinical & Research Campus S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Simone Cadeddu, Alberto Salvade', Maddalena Was, Jacopo Nardelli, Camilla Triboldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Grande Milano Investimenti Venture S.p.A., Caronte S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Pierfrancesco Palatucci, Elena Stella Richter, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Dea Capital Real Estate Sgr S.p.A., Celtic Asset Management S.r.l., Sesto Autoveicoli S.p.A., Commerz Real Investmentgesellschaft Mbh, Regione Lombardia, non costituiti in giudizio;
per l’accertamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell'inadempimento, da parte della resistente, degli obblighi, meglio precisati nel ricorso, previsti dall'atto in data 6 marzo 2013 n. 130362/16136 di Rep. Notaio Lucio Paolini di Milano, recante la Convenzione modificativa e integrativa della Convenzione in data 20 maggio 2004 n. 49626/19 di Rep. Segretario Comunale finalizzata all'attuazione del Programma Integrato di Intervento relativo alle aree ricomprese tra le Vie LL ed DI (porzione dello Stabilimento Marelli II),
e condanna della resistente all'esecuzione dei predetti obblighi e al risarcimento dei danni;
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Sesto Autoveicoli S.p.A. il 3/6/2022:
“per l'accertamento dell'inadempimento, da parte della resistente, degli obblighi, meglio precisati in seguito, previsti dall'atto in data 6 marzo 2013 n. 130362/16136 di Rep. Notaio Lucio Paolini di Milano (in seguito denominata “Convenzione modificativa”), recante la Convenzione modificativa e integrativa della Convenzione in data 20 maggio 2004 n. 49626/19 di Rep. Segretario Comunale (in seguito denominata “Convenzione originaria”) finalizzata all'attuazione del Programma Integrato di Intervento relativo alle aree ricomprese tra le Vie LL ed DI (porzione dello Stabilimento Marelli II), e per la condanna della resistente all'esecuzione dei predetti obblighi e al risarcimento dei danni”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di IC Clinical & Research Campus S.r.l. e di Grande Milano Investimenti Venture S.p.A. e di Caronte S.r.l.;
Visto il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Sesto Autoveicoli S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 29 maggio 2025 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Le società Centro Edilmarelli S.r.l., Edilfutura S.r.l., Conbus S.r.l., Caronte S.r.l., Sesto Autoveicoli S.p.a., Leasint S.p.a., Prelios, società di gestione del risparmio S.p.a. agente in qualità di società di gestione di Spazio Industriale – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo chiuso e il Comune di Sesto San Giovanni hanno stipulato, in data 6.3.2013, la Convenzione modificativa e integrativa della Convenzione del 20.5.2004 n. 49626/19, avente ad oggetto l’attuazione della Variante al Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) relativo alle aree site tra la Via LL e Via DI (stabilimento Marelli II) nel Comune di Sesto San Giovanni.
La società Centro Edilmarelli ha, in qualità di Soggetto Attuatore delle Convenzioni del 2004 e del 2013, assunto “in via esclusiva tutti gli obblighi di realizzazione e manutenzione delle opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, e delle attrezzature e opere di uso e interesse pubblico o di interesse generale qualificabili come “standard aggiuntivi di qualità”, e di cessione o monetizzazione delle aree a standard previsti dal P.I.I. originario e dalla Variante”.
In data 14.4.2020 la società IC Clinical & Research Campus S.r.l. con atto n. 24774/12005 di rep. Notaio Monica De Paoli di Milano (procedura di fallimento n. 1039/2014 presso di Tribunale di Milano) ha acquistato gli “immobili compresi nel Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) Ambito “Ex Ercole Marelli” ed è “succeduta, quale avente causa, nella posizione contrattuale del Soggetto Attuatore assumendone espressamente tutti gli obblighi”.
In data 7.8.2020 IC ha inviato al Comune di Sesto San Giovanni una nota (prot. Gen. 618661) in cui: i) ha attestato che, con l’atto di trasferimento degli immobili della società Edilmarelli, “ha acquistato in data 14/05/2020 la titolarità di “porzione dello Stabilimento Industriale c.d. ex Ercole Marelli ed aree ricomprese nel c.d. ‘PII Ercole Marelli”… – rispettivamente- nella titolarità della società “Edilfutura s.r.l. in liquidazione” e della società “Centro Edilmarelli in liquidazione””; ii) ha affermato di subentrare formalmente, a titolo di soggetto attuatore del suo dante causa e di assumere i relativi obblighi convenzionali; iii) ha avanzato richiesta di aggiornamento ai sensi dell’art. 88, comma 2, della l. r. n. 12/2005, delle “previsioni assegnate dalla Variante del P.I.I. al sub-comparto di trasformazione urbanistica”, chiedendo contestualmente anche l’avvio del relativo procedimento.
In data 24.8.2020 il Settore Territorio e Lavori Pubblici Sevizio Urbanistica e SUE ha inviato a IC la comunicazione di avvio del procedimento (prot. Gen. 64800).
In data 9.10.2020 il Comune di Sesto San Giovanni, con nota prot. Gen. N. 80758, ha chiesto alla società di regolarizzare “la posizione del nuovo Soggetto Attuatore rispetto agli impegni contenuti nelle convenzioni attuative del PII stipulate nel 2004 e nel 2013”. In particolare, che venissero depositate “idonee garanzie fidejussorie fino alla concorrenza del valore complessivo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ancora da realizzare (art. 25 e 26 Convenzione 2013) entro il termine di 30 giorni” dalla suddetta comunicazione”.
In seguito IC ha avanzato richiesta di proroga sia per “il deposito dei documenti definitivi dell’aggiornamento del “P.I.I. Ex Ercole Marelli”” relativo all’istanza prot. gen. n. 61861del 7.8.2021 sia per “il differimento del deposito delle garanzie di fideiussorie all’atto della stipulazione del futuro atto modificativo ed integrativo della convenzione urbanistica”.
In ragione di tale richiesta, con nota prot. gen. n. 90685 del 6.11.2020, il Comune ha concesso alla società una proroga di 60 giorni dal 9.11.2020, ossia fino al 9.1.2021, con l’avvertenza che “in caso di mancata presentazione di quanto richiesto l’istanza del 7/8/2020 prot. n. 2020/0061861 verrà archiviata”.
Con la nota prot. gen. n. 457 del 4.1.2021 IC ha presentato gli elaborati tecnici relativi al progetto di aggiornamento del P.I.I. e una bozza di accordo ex art. 11 della l. 241/1990, in cui si specificava che le garanzie fideiussorie “saranno rilasciate in sede di sottoscrizione dell’Atto Modificativo ed Integrativo (o atto di valenza equipollente), in parte qua, della convenzione urbanistica annessa alla vigente variante al PII “Ex Marelli”, a seguito dell’approvazione da parte della Giunta Comunale – previa positiva valutazione del Collegio di Vigilanza dell’Accordo di Programma – dell’aggiornamento delle previsioni relative al sub comparto di trasformazione urbanistica del PII “Ex Marelli” medesimo”. Inoltre, ha chiesto che fosse: i) approvato e stipulato l’Accordo de qua; ii) concesso un ulteriore termine di proroga per la presentazione dei restanti elaborati e documenti.
In data 5.1.2021 il Comune con lettere raccomandate (prot. gen. n. 602, ricevuta del 15.1.2021 e prot. gen. n. 761 – ricevuta del 18.1.2021) ha chiesto alla “Atradius Credit Insurance N.V.” e alla “AXA Assicurazioni S.p.a.” di: i) di prendere atto dell’avvenuta cessione del rapporto garantito dalla “Centro Edilmarelli S.r.l. in liquidazione” alla società IC e conseguente successione nella posizione contrattuale di Soggetto Attuatore; ii) di modificare il soggetto “contraente”; iii) di trasmettere al Servizio Urbanistica e SUE un’ulteriore appendice con oggetto la modifica del soggetto contraente da Edilmarelli a IC, nella qualità di suo avente causa.
Tuttavia, con lettera prot. gen. n. 16549 del 16.2.2021 la società “ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A.”, sebbene abbia preso atto dell’avvenuto trasferimento, ha chiarito che “la richiesta di modifica del soggetto indicato come contraente della polizza e di trasmissione di apposita conseguente appendice dovrebbe pervenire ed esser formalizzata dal soggetto cessionario”.
La società “AXA Assicurazioni S.p.a.”, con lettera prot. gen. n. 23667 dell’8.3.2021, ha chiesto la trasmissione della copia della fideiussione e delle appendici e della Convenzione originaria e modificativa, oltre ad evidenziare che “la società “IC CLINICAL & Research Campus S.r.l.” non risulta aver mai chiesto alla nostra compagnia alcun adeguamento né cambio di contraenza della polizza 128051”.
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 23.2.2021, il Comune riscontrando che la proposta presentata da IC “è riconducibile a una procedura di variante al PII ai sensi dell’art. 14 della L.R.12/05 non essendo la stessa un mero aggiornamento in linea con quanto previsto dall’art. 88 comma 2 della LR 12/05”; ha disposto “di non dare seguito e quindi archiviare la procedura amministrativa di approvazione degli elaborati di aggiornamento depositati da TI CRC e di cui alla richiesta trasmessa il 07/08/2020 prot. n. 2020/0061861 rubricata al n. “URB/2020/00032/PAC – art. 88 comma 2; DI VALUTARE con l’avvocatura dell’Ente gli atti conseguenti per la regolarizzazione della posizione del nuovo Soggetto Attuatore rispetto agli obblighi relativi alle garanzie fideiussorie””.
Pertanto, con lettera prot. gen. n. 22556 del 4.3.2021, il Comune ha inviato diffida ad adempiere alle garanzie fideiussorie esistenti o alla presentazione di nuove idonee garanzie, assegnando il termine di 30 giorni dalla ricezione. Inoltre, ha respinto la richiesta della società di differire ulteriormente il termine entro il quale era dovuta la regolarizzazione della posizione relativa alle garanzie previste dalle Convenzioni attuative del P.I.I..
Con lettera prot. gen. n. 30414 del 25.3.2021, IC ha contestato l’intero contenuto della diffida ad adempiere e ha comunicato di “aver avviato, in spirito collaborativo, fattive interlocuzioni con la compagnia assicurativa Atradius Credit Insurance N.V. volte a valutare la situazione venutasi a creare, nonché possibili soluzioni alle istanze poste da codesta Amministrazione”.
Tuttavia, Atradius Credit Insurance ha comunicato all’Amministrazione con lettera prot. gen. n. 32748 del 1.4.2021 che la società IC ha solo preso contatti, ma alcuna interlocuzione è stata avviata; mentre alcun rapporto è stato instaurato con AXA Assicurazioni.
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 22.4.2021, il Comune ha altresì disposto: i) l’approfondimento del progetto di variante presentato da IC ai sensi dell’art. 14 della L.R: n. 12/2005; ii) il coinvolgimento di tutti i soggetti sottoscrittori della Convenzione, affinché possano valutare anch’essi il progetto di variante presentato; iii) che venga regolarizzata la posizione di IC quale nuovo Soggetto Attuatore e, in particolare, con riferimento all’obbligo di prestare idonee garanzie fideiussorie.
Con lettera prot. gen. n. 62829 del 22.6.2021 i sottoscrittori delle Convenzioni hanno presentato al Comune istanza congiunta di “concedere proroga del termine di cui al punto 4, lett. B) del dispositivo della deliberazione G.C. n. 102/2021 del 22.4.2021, fino alla data del 6.09.2021, in modo da consentire…di verificare la possibilità di concertare una proposta di modifica condivisa del vigente Programma Integrato di Intervento”.
A seguito della presentazione di suddetta istanza, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 13.7.2021, il Comune ha concesso una ulteriore proroga di 60 giorni, fino al 6.9.2021 per la presentazione della proposta di modifica al P.I.I..
Con nota del Settore Territorio e Lavori Pubblici prot. gen. n. 98560 del 29.9.2021, il Comune ha emesso nuova diffida ad adempiere nei confronti di IC, con annessa richiesta di presentare entro 60 giorni dalla ricezione della suddetta diffida il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) delle opere di urbanizzazione previste dal P.I.I., allegando il relativo cronoprogramma aggiornato in modo da programmare l’inizio lavori entro il mese di giugno 2022.
Con lettera prot. gen. n. 106775 del 20.9.2021, IC ha, contestando il contenuto della diffida, avanzato richiesta di una ulteriore proroga, cui ha fatto seguito la Deliberazione di Giunta Comunale n. 276 del 9.11.2021 con cui il Comune ha ritenuto necessario: i) “regolarizzare la posizione del nuovo Soggetto Attuatore…rispetto agli obblighi relativi alle garanzie fideiussorie”; ii) “dare diniego alla richiesta di proroga termini…confermando il contenuto della diffida del 20/09/2021”.
Il Comune di Sesto San Giovanni chiede, pertanto, l’accertamento dell’inadempimento di IC CRC agli obblighi previsti dalla Convenzione n. 130362/16136, nonché la condanna della stessa alla esecuzione degli obblighi, al risarcimento dei danni e alla misura di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c..
In data 20.5.2022 la società Sesto Autoveicoli ha proposto ricorso incidentale con cui ha chiesto in via principale che venisse accertato il subentro di LD CRC nella qualifica di soggetto attuatore del P.I.I. “ex Marelli” e i relativi inadempimenti, delle obbligazioni convenzionali, con condanna all’esecuzione delle stesse; in via riconvenzionale che venga liquidato in favore della stessa ricorrente incidentale il risarcimento dei danni subiti a causa della mancata realizzazione della viabilità; in via istruttoria che vengano disposta l’assunzione dei mezzi istruttori utili alla decisione.
Nel costituirsi in giudizio IC ha eccepito l’inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in quanto l’accertamento degli obblighi e la domanda risarcitoria hanno come necessario presupposto logico “l’accertamento della cessazione dell’obbligo derivante dall[e] garanzi[e] fideiussori[e]”, nonché della richiesta di “misure di coercizione indiretta” in quanto l’istituto regolato dall’art. 614-bis c.p.c. non trova applicazione nel giudizio amministrativo. Nel merito, ha replicato alle censure dell’Amministrazione ricorrente.
Si sono inoltre costituite in giudizio Grande Milano Investimenti Venture s.p.a., Caronte s.r.l. e Sesto Autoveicoli s.p.a..
All’udienza del 29.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente occorre esaminare le eccezioni di rito sollevate da IC.
L’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di giurisdizione non è fondata.
Ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2), c.p.a., appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti la “formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni”.
Ai sensi dell’art. 93, comma 1, della l.r. n. 12/2005, “Per l'attuazione del programma integrato di intervento, i soggetti attuatori ed il comune sottoscrivono una convenzione avente i contenuti stabiliti dall'articolo 46”.
La Convenzione modificativa e integrativa della Convenzione del 2004, stipulata tra il Comune di Sesto San Giovanni e la società Centro Edilmarelli s.r.l., è finalizzata all’attuazione della Variante al Programma Integrato di Intervento.
Il P.I.I., infatti, ai sensi degli artt. 93, comma 1 e 46, comma 1, della l.r. n. 12/2005, è attuato mediante convenzione stipulata tra i privati e l’Amministrazione, avente ad oggetto l’accordo delle parti sulla “cessione gratuita” di determinate aree o in alternativa, totale o parziale della cessione, “che all’atto della stipulazione i soggetti obbligati corrispondano al comune una somma commisurata all’utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione”; sulla “realizzazione a cura dei proprietari di tutte le opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria o di quelle che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi”; nonché ogni altro accordo necessario per l’attuazione degli interventi.
Pertanto, la Convenzione attuativa de qua, in ragione del suo contenuto (“obblighi di realizzazione e manutenzione delle opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, e delle attrezzature e opere di uso e interesse pubblico o di interesse generale qualificabili come “standard di qualità”, e di cessione o monetizzazione delle aree a standard previsti dal P.I.I. originario e dalla Variante”) e delle modalità di conclusione dell’accordo (ossia, con il concorso del soggetto privato) rientra nella categoria degli “accordi integrativi di provvedimento amministrativo” in relazione ai quali, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a ), n. 2, è attribuita al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulla formazione, conclusione ed esecuzione degli stessi accordi.
Passando all’esame del merito della domanda, la stessa è meritevole di accoglimento.
Ai sensi dell’art. 46 della l. r. n. 12/2005 la convenzione dei piani attuativi deve prevedere, in particolare, anche quanto stabilito al numero 4) dell’art. 8 della l. 6 agosto 1967, n. 765 recante le modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, ossia “congrue garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione”.
Ai sensi dell’art. 16 della Convenzione del 2004 “il Soggetto Attuatore “CENTRO EDILMARELLI S.r.l.” presta al Comune di Sesto San Giovanni adeguate garanzie finanziarie per un importo complessivo di Euro 22.791.508,78 corrispondente a quello previsto al precedente comma 1, mediante il deposito di polizze fideiussorie assicurative di Compagnie in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 10 giugno 1982 n. 348. Il deposito di tali polizze avverrà alle seguenti scadenze: - quanto a Euro 10.917.375,93 alla sottoscrizione della presente convenzione essendo finalizzato a garantire l’esecuzione delle opere indicate nell’allegato documento “UNITA’ MINIME DI INTERVENTO FASI 1-2-3”; - quanto a Euro 6.653.323,99 entro la data del 30 settembre 2004 e comunque all’atto di richiesta di concessione edilizia od equipollente, essendo finalizzato a garantire l’esecuzione delle opere indicate nel ridetto allegato; - quanto a Euro 5.220.808,86 entro la data del 1° gennaio 2008 e comunque all’atto di richiesta di concessione edilizia od equipollente, essendo finalizzato a garantire l’esecuzione delle opere indicate nel ridetto allegato”.
Ai sensi dell’art. 17 della Convenzione del 2004 “Parimenti il Soggetto Attuatore “CENTRO EDILMARELLI S.r.l.” assume tutte le obbligazioni per sé e propri aventi causa a qualsiasi titolo”.
Ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Convenzione modificativa “la società “CENTRO EDILMARELLI S.r.l.”, già individuata come “Soggetto Attuatore” nella “Convenzione attuativa del P.I.I.”, mantiene questo ruolo anche nella presente Convenzione, unitamente a quello di “Soggetto operatore” ed assume conseguentemente, anche per i suoi futuri aventi causa a qualsiasi titolo, tutti gli obblighi di competenza prescritti ai successivi articoli, prestando al Comune di Sesto San Giovanni le garanzie di cui al successivo art. 25”. A tale riguardo, le Parti convengono che: (i) la realizzazione e manutenzione delle opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, e delle attrezzature e opere di uso e interesse pubblico o di interesse generale qualificabili come “standard aggiuntivi di qualità” nonché la cessione e/o la monetizzazione delle aree a standard previsti dal P.I.I. e dalla presente Variante dovrà avvenire a esclusiva cura, spese e responsabilità del Soggetto Attuatore e/o suoi futuri aventi causa; (ii) viene espressamente esclusa – sempre con riferimento alle opere di cui al punto (i) – qualsivoglia responsabilità a carico degli altri Soggetti Operatori e/o Proprietari e/o dei loro aventi causa”.
Ai sensi dell’art. 17, della Convenzione del 2004 “Le obbligazioni di cui alla presente convenzione sono assunte dai Soggetti Proprietari per quanto di loro competenza per sé e propri aventi causa a qualsiasi titolo. Parimenti il Soggetto Attuatore “CENTRO EDILMARELLI S.r.l.” assume tutte le obbligazioni per sé e propri aventi causa a qualsiasi titolo”.
Ai sensi dell’art. 25 della Convenzione del 2013 “Il “Soggetto Attuatore” ed il Comune danno atto che a garanzia della corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dalla Convenzione Attuativa del “P.I.I.” la Società “CENTRO EDILMARELLI S.r.l.” ha già consegnato al Comune polizza fideiussoria di Euro 10.917.375,93 (diecimilioninovecentodiciassettemilatrecentosettantacinque e centesimi novantatre), rilasciate dalla “Società Italiana Cauzioni S.p.aA.” in data 20 maggio 2004 n.ro UR 0501170, nonché la polizza fideiussoria di Euro 1.750.000,00 (unmilionesettecentocinquantamila e centesimi zero) rilasciata da “AXA” in data 19 maggio 2004 n.ro 128051. Tali polizze sono state aggiornate nell’oggetto e nei contenuti al fine di garantirne la necessaria coerenza in relazione all’adempimento di tutti gli obblighi assunti al “Soggetto Attuatore” anche con la sottoscrizione del presente atto. Il “Soggetto Attuatore” e il “Comune” convengono che per quanto qui non derogato continui a valere l’art. 16 della “Convenzione attuativa del P.I.I.”.
Ai sensi dell’art. 26, comma 4, della Convenzione del 2013, “in ogni caso di alienazione di immobili compresi nell’ambito della “variante al P.I.I.”, le garanzie di cui all’Art. 25 non possono venir meno e non possono essere estinte, o ridotte, se non dopo che i successori o aventi causa a qualsiasi titolo del “Soggetto Attuatore” abbiano prestato a loro volta idonee ed analoghe garanzie in sostituzione o ad integrazione di quelle in possesso del Comune, le quali prevedano espressamente in ogni caso, quali debitori principali, sia il “Soggetto Attuatore”, sia i suoi futuri successori o aventi causa, in coerenza con il regime di solidarietà degli obblighi garantiti”.
La giurisprudenza, in riferimento alla natura e all’individuazione dei soggetti tenuti all’adempimento delle obbligazioni stabilite in una Convenzione di lottizzazione ha affermato che “a) al fine di individuare quali sono i legittimati passivi in caso di inadempimento è necessario, in via preliminare, definire la natura giuridica delle obbligazioni derivanti dalla convenzione stipulata con l’ente locale;
b) al riguardo, le convenzioni urbanistiche hanno lo scopo di garantire che all'edificazione del territorio corrisponda non solo l'approvvigionamento delle dotazioni minime di infrastrutture pubbliche, ma anche il suo equilibrato inserimento in rapporto al contesto di zona che, nell' insieme, garantiscano la normale qualità del vivere in un aggregato urbano discrezionalmente, e razionalmente, individuato dall'autorità preposta alla gestione del territorio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 6 novembre 2009, n. 6947);
c) è in quest’ottica che devono essere letti ed interpretati gli obblighi dedotti nelle convenzioni urbanistiche e, per tale motivo, la Corte di cassazione ha sempre affermato che l’obbligazione assunta di provvedere alla realizzazione delle opere di urbanizzazione da colui che stipula una convenzione edilizia è di natura propter rem (cfr. Cass. civ., Sez. I, 20 dicembre 1994, n. 10947; nonché Cass. civ., Sez. II, 26 novembre 1988, n. 6382);
d) la natura reale dell'obbligazione comporta dunque che all'adempimento della stessa saranno tenuti non solo i soggetti che stipulano la convenzione, ma anche quelli che richiedono la concessione, quelli che realizzano l'edificazione ed i loro aventi causa (cfr. Cass. civ., 15 maggio 2007, n. 11196; Cass. civ., Sez. II, 27 agosto 2002, n. 12571);
e) in senso conforme è la giurisprudenza amministrativa, secondo la quale l'assunzione, all’atto della stipulazione di una convenzione di lottizzazione, dell’impegno - per sé, per i propri eredi e per gli altri aventi causa - di realizzare una serie di opere di urbanizzazione del territorio e di costituire su una parte di quelle aree una servitù di uso pubblico, dà luogo ad una obbligazione propter rem, che grava quindi sia sul proprietario del terreno che abbia stipulato la convenzione di lottizzazione, sia su coloro che abbiano richiesto il rilascio della concessione edilizia nell'ambito della lottizzazione, sia infine sui successivi proprietari della medesima res (T.a.r. Trento, sez. I, 6 novembre 2014, n. 394 ; in senso conforme, T.a.r. Campania, Napoli , sez. II, 9 gennaio 2017, n. 187 ; T.a.r. Campania, Napoli, Sez. VIII, 16 aprile 2014, n. 2170; T.a.r. Lombardia, Brescia, 1 giugno 2007, n. 467 ; T.a.r. Sicilia, Catania, sez. I, 29 ottobre 2004, n. 3011), per cui l’avente causa del lottizzante assume tutti gli oneri a carico di quest'ultimo in sede di convenzione di lottizzazione, compresi quelli di urbanizzazione ancora dovuti (T.a.r. Abruzzo, L'Aquila, Sez. I, 12 settembre 2013, n. 747 ), risultando inopponibile all'Amministrazione qualsiasi previsione contrattuale dal contenuto opposto e qualsiasi vicenda di natura civilistica riguardanti i beni in questione;
f) invero, il meccanismo dell'ambulatorietà passiva dell'obbligazione, proprio della natura propter rem, non trasforma ex se gli aventi causa dei lottizzanti in "parti" a pieno titolo del rapporto convenzionale, ma li rende semplicemente corresponsabili nell'esecuzione degli impegni presi (T.a.r., Brescia, sez. I, 23 giugno 2017, n. 843) (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 9.1.2019, n. 199)”.
La Convenzione modificativa e integrativa della Convenzione del 20.5.2004, n. 130362 del 6.3.2013, è stata stipulata tra il Comune di Sesto San Giovanni e le società Centro Edilmarelli s.r.l., Edilfutura s.r.l., Conbus Società a Responsailità Limitata, Caronte s.r.l., Sesto Autoveicoli s.p.a., Leasint s.p.a. e Prelios, società di gestione del risparmio S.p.a. agente in qualità di società di gestione di Spazio Industriale – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di tipo chiuso.
La Convenzione de qua prevede espressamente che la società Centro Edilmarelli s.r.l., già Soggetto Attuatore della Convenzione originaria, “mantiene questo ruolo anche nella presente Convenzione… ed assume conseguentemente, anche per i suoi futuri aventi causa a qualsiasi titolo, tutti gli obblighi di competenza prescritti ai successivi articoli, prestando al Comune di Sesto San Giovanni le garanzie di cui al successivo art. 25”.
Pertanto, il Soggetto Attuatore, società Centro Edilmarelli, ha consegnato al Comune: i) polizza fideiussoria di € 10.917.373, 93 del 20.5.2004 e le relative appendici nn. 7 e 8 del 5.2.2013 rilasciate dalla Società Italiana Cauzioni s.p.a.; ii) la polizza fideiussoria di € 1.750.000,00 del 19.5.2004 e le appendici n. 1 del 20.12.2012 e n. 2 del 15.2.2013 rilasciate da AXA Assicurazioni s.p.a..
La Convenzione prevede altresì, all’art. 26, che in caso di alienazione degli immobili oggetto di P.I.I., le garanzie prestate non possono venir meno o essere estinte o ridotte se prima gli aventi causa abbiano prestato a loro volta “idonee e analoghe garanzie in sostituzione o integrazione di quelle in possesso del Comune”.
Le fideiussioni consegnate, infatti, come precisato dalla stessa Convenzione “prevedono come debitori principali sia il “Soggetto Attuatore” che i suoi futuri successori o aventi causa”.
A seguito dell’acquisizione da parte di IC degli immobili compresi nel P.I.I. appartenenti alla società Centro Edilmarelli in liquidazione, essa ha dichiarato nell’atto di trasferimento di “essere a conoscenza di tutti i vincoli e gravami esistenti sugli Immobili…incluse…tutte le previsioni derivanti dalla convenzione urbanistica del 20 maggio 2004, n. 49626/19 di repertorio Atti comunali, come modificata ed integrata dalla convenzione del 6 marzo 2013, n. 130362/16136 di repertorio. Per effetto del trasferimento degli Immobili, la Parte Acquirente subentra negli obblighi derivanti dalle Convenzioni … in sostituzione dei soggetti originari “Centro Edilmarelli s.r.l.” ed “Edilfutura s.r.l.””.
Pertanto, IC si è obbligata nei confronti del Comune di Sesto San Giovanni ad adempiere a tutte obbligazioni derivanti dalla Convenzione, tra cui anche alla consegna di idonee ed adeguate fideiussioni, in qualità di soggetto avente causa della società Centro Edilmarelli.
Ai sensi dell’art. 28, comma 5, n. 4, legge n. 1150/1941 (secondo cui “L’autorizzazione comunale è subordinata alla stipula di una convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che preveda: … 4) congrue garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione”) le garanzie previste dalla Convenzione strumentali alla realizzazione delle opere di urbanizzazione condividono la natura di “obbligazione propter rem” delle stesse opere di urbanizzazione in quanto finalizzate ad assicurare, sia pur in via indiretta, la realizzazione di quelle opere, sicché chiunque è tenuto in virtù della Convenzione a realizzare le opere di urbanizzazione è altresì tenuto a prestare idonee garanzie per quell’adempimento in favore del Comune.
Le obbligazioni propter rem si caratterizzano per i caratteri della tipicità, ambulatorietà e accessorietà. In particolare, l’ambulatorietà consente di identificare il soggetto debitore con colui che è anche titolare del diritto reale e, inoltre, tale qualità viene acquisita dall’avente causa ogniqualvolta il diritto o il bene viene trasferito.
Dunque, data la natura di obbligazione propter rem delle obbligazioni contenute nella convenzione, sono tenuti all’adempimento il “proprietario del terreno che abbia stipulato la convenzione di lottizzazione”, “coloro che abbiano richiesto il rilascio della concessione edilizia nell'ambito della lottizzazione” e i “successivi proprietari della medesima res”.
Pertanto, la società IC è tenuta, in ragione della convenzione e in qualità di attuale Soggetto Attuatore, a consegnare al Comune di Sesto San Giovanni, ai sensi dell’art. 26, comma 4, della Convenzione modificativa e integrativa, garanzie idonee ed analoghe in sostituzione o ad integrazione di quelle già in possesso del Comune. E ciò, va ribadito sia in quanto ha assunto personalmente con la stipula dell’atto di acquisizione degli immobili compresi nel PII una simile obbligazione sia quale soggettivo dell’obbligazione propter rem posta a suo carico quale Soggetto Attuatore della Convenzione.
Il ricorrente ha anche avanzato richiesta di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall’amministrazione per non aver ottenuto tempestivamente l’esatto adempimento delle obbligazioni suindicate.
La domanda di risarcimento del danno è infondata attesa la mancata dimostrazione dell’effettivo pregiudizio subito.
In virtù del generale principio dispositivo sostanziale, che regola il processo amministrativo, spetta alla parte non solo circoscrivere il thema decidendum, ma anche il thema probandum allegando i fatti da provare (artt. 63, 64, 65, c.p.a.).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha dimostrato quali siano i pregiudizi derivanti dalla condotta tenuta dalla società, come invece era suo onere ai sensi dell’art. 7, comma 5, c.p.a..
Il ricorrente ha altresì avanzato domanda di condanna al pagamento di somme di denaro ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c..
L’eccezione di inammissibilità della domanda ex art. 614-bis c.p.c., formulata da IC, non è fondata.
L’art. 39 c.p.a. prevede che “Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali”.
Ai sensi dell’art. 614-bis, comma 1, c.p.c., “Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza. Il giudice può fissare un termine di durata della misura, tenendo conto della finalità della stessa e di ogni circostanza utile”.
La condanna al pagamento in esame è qualificabile quale condanna condizionata all’inadempimento degli obblighi di fare o di non fare derivanti dalla sentenza (c.d. coazione indiretta).
La previsione della condanna di cui all’art. 614-bis c.p.c. costituisce misura compatibile con il sistema della giustizia amministrativa in quanto essa si mira a realizzare già in sede di cognizione, tramite coazione giudiziale indiretta, tutela piena ed effettiva alle posizioni giuridiche sostanziali dedotte in giudizio.
Tale rimedio costituisce quindi esemplificazione della previsione dell’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., secondo cui, in caso di accoglimento del ricorso in sede di cognizione il giudice, nei limiti della domanda “dispone le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato”.
Ad avviso del Collegio sussistono i presupposti di legge per fissare, ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c., a carico di IC il pagamento di una somma pari ad euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza con decorrenza dalla scadenza del termine di 15 giorni dalla sua comunicazione in via amministrativa.
In conclusione, il ricorso è fondato e va pertanto accolto; per l’effetto va accertato l’inadempimento, a carico di IC, dell'obbligazione prevista dall'art. 26, comma 4, della Convenzione urbanistica in data 6 marzo 2013, di prestare a favore del Comune di Sesto San Giovanni idonee ed analoghe garanzie in sostituzione o ad integrazione di quelle fornite dal suo dante causa per la corretta esecuzione degli obblighi relativi all'attuazione della Variante al Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) e, di conseguenza, va disposta la condanna di IC ad adempiere, entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza.
Il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile in quanto è stato presentato in mancanza dei presupposti che abilitano la parte alla sua proposizione ai sensi dell’art. 42 c.p.a. (“Le parti resistenti e i controinteressati possono proporre domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale, a mezzo di ricorso incidentale.”).
La ricorrente incidentale non è resistente né controinteressata ed inoltre ha proposto una domanda che non risulta essere sorta in dipendenza di quella oggetto del gravame, sicché la domanda azionata nel presente giudizio doveva essere fatta valere mediante autonomo giudizio di cognizione.
La soccombenza comporta la condanna al pagamento delle spese di giudizio ai sensi dell’art. 26 c.p.a. e dell’art. 91 c.p.c. che vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- accoglie il ricorso introduttivo nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto condanna IC Clinical & Research Campus s.r.l. all’adempimento delle obbligazioni dall'art. 26, comma 4, della Convenzione urbanistica in data 6 marzo 2013 entro 15 giorni dalla comunicazione della sentenza in via amministrativa;
- condanna IC Clinical & Research Campus s.r.l. a corrispondere, ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c., in favore del Comune di Sesto San Giovanni, il pagamento di una somma pari ad euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza con decorrenza dalla scadenza del termine di 15 dalla pubblicazione della sentenza;
- dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Condanna IC Clinical & Research Campus s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente che si liquidano nella somma complessiva di Euro 2.000,00 oltre iva, cpa, spese generali e rimborso del contributo unificato versato; compensa le spese di lite tra le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Donatella Testini, Consigliere
Luca Iera, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Iera | Tito Aru |
IL SEGRETARIO