Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 12/03/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N° 551/24 r.g.l.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine dell'11 marzo 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 551/24 R.G.L. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi resi- Parte_1 dente in Via Telegrafo 101, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Francesco Micali, c.f. , fax 090.6514180, pec C.F._2 [...]
ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Mes- Email_1 sina, Via XXVII luglio 34 is.195 -appellante
AppellanteCONTRO
c.f. in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Presidente, con sede legale in Roma, elettivamente domiciliato in Messina, via
Armeria 1, con l'avv. Laura Furcas ( ) che lo rappresenta e di- C.F._3 fende, pec t – appellato Email_2
OGGETTO: pensione di vecchiaia anticipata- appello avverso la sentenza del
Giudice del lavoro di Patti n° 1269/2024 depositata in data 27 giugno 2024
CONCLUSIONI
: in riforma della sentenza impugnata, dichiarare che l'appellante è inva- Pt_1 lida in misura pari o superiore all'80% e, conseguentemente, riconoscere alla stessa il requisito ridotto di età per la pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 1 comma 8 CP_ legge 503/92. Conseguentemente condannare l' al pagamento della suddetta prestazione con decorrenza dalla domanda amministrativa e/o dalla data che l'Au- torità Giudiziaria determinerà dopo l'istruzione, oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al soddisfo. In via istruttoria ammettere consulenza medico-legale al fine di accertare il grado dello stato invalidante dell'appellante e la relativa de- correnza. Con riserva di chiedere il risarcimento del danno per il ritardato paga- mento, per la svalutazione monetaria e a titolo di maggior danno. Con vittoria di
spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarre a favore del pro- curatore che si dichiara antistatario.
rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata. Vinte le spese. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Patti, narrava di aver pre- Parte_1 sentato in dat 29 luglio 2020 domanda amministrativa per pensione di vecchiaia anticipata in quanto affetta da patologie tali da invalidarla per non meno dell'80%.
Lamentava il rigetto della domanda e, dedotto di essere affetta da cardiopatia iper- tensiva in trattamento farmacologico, artrosi polidistrettuale a carico della colonna vertebrale con discopatie d12-l1 e l5-s1, e delle grosse articolazioni dello scheletro con deficit funzionale, osteoporosi diffusa, sindrome ansioso-depressiva, varici arti inferiori con insufficienza venosa, incontinenza urinaria in urgenza, sindrome del CP_ tunnel carpale bilaterale e deficit visivo ed uditivo, chiedeva la condanna dell a riconoscerle la prestazione. CP_ Resistendo l espletata consulenza medico-legale, con sentenza n° 1269/2024 depositata in data 27 giugno 2024 il giudice di primo grado ha rigettato la domanda esonerando la dalle spese ai sensi dell'art. 152 att. c.p.c. Pt_1
La ha proposto appello con ricorso depositato in data 6 dicembre 2024. Pt_1 CP_ Nella resistenza dell depositate note di trattazione scritta entro l'11 marzo
2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il tribunale ha condiviso le conclusioni del proprio consulente il quale, con rela- zione depositata il 9 giugno 2024, previo completo esame obiettivo e valutata la documentazione allegata dalla ha formulato una diagnosi assai meno se- Pt_1 vera di quella allegata nel ricorso art. 414 c.p.c., riconoscendo soltanto diabete mel- lito tipo 2 senza complicanze macro e micro angiopatiche, ipertensione arteriosa in buon controllo farmacologico, artrosi polidistrettuale più accentuata al rachide e alle ginocchia a lieve incidenza funzionale e lieve stato d'ansia. Nell'insieme, il consulente, pur non formulando una valutazione specifica delle percentuali asse- gnabili alle patologie secondo i criteri del D.M. 5 febbraio 1992, ha motivatamente rilevato l'assenza di significative limitazioni funzionali derivanti da alcuna di esse, individuando nella un "quadro clinico che si riscontra in soggetti della Pt_1 stessa età con attività lavorativa anche sedentaria", con ciò evidentemente espri- mendo un giudizio di siderale distanza fra le sue condizioni di salute e l'80% di invalidità che giustificherebbe la concessione del beneficio.
La appellante sostiene che dalla documentazione esibita e dagli accertamenti spe- cialistici effettuati, emergerebbe ictu oculi un quadro assai più grave. In particolare ella sostiene che: N° 551/24 r.g.l.
1- le patologie ortopediche vanno considerate plurime concorrenti e a grave inci- denza funzionale come da visita ortopedica (doc. 3) del 18 gennaio 2017;
2- la patologia cardiologica andrebbe valutata come II classe NYHA giusta ECG del 18 ottobre 2016, con ispessimento dei vasi attestato da ecocolordoppler TSA del 30 agosto 2024;
3- il consulente non ha valutato la vertigine parossistica posizionale benigna, la rinite allergica e la disfunzione dell'articolazione temporo-mandibolare, attestate dalla visita otorinolaringoiatrica del 24 febbraio 2017 e confermate da visita del 18 ottobre 2024;
4- analogamente ignorate sono l'incontinenza urinaria in urgenza e la bronchite asmatica cronica, quest'ultima risultante da visita spirometrica del 21 aprile 2017;
5- la sindrome ansioso depressiva è stata sottovalutata.
Va tuttavia premesso che le limitazioni funzionali, minime, sono state ampia- mente descritte in sede di esame obiettivo. La presenza di patologie in sé non è decisiva se non è accompagnata da manifestazioni che incidano concretamente sulla vita del soggetto, invalidandolo.
Il certificato ortopedico doc. 3 descrive le patologie, ma nulla dice riguardo agli effetti che ne derivano, mentre l'esame obiettivo accerta che i movimenti sono tutt'al più caratterizzati da lievi dolenzie ai gradi estremi e altrettanto viene rilevato alla digitopressione. Analogamente, la documentazione anche sopravvenuta relativa all'apparato cardiovascolare non attesta alcun danno d'organo, ma al più iniziali se- gni che, anche stavolta, non corrispondono ad alcuna limitazione funzionale stante anche la compensazione farmacologica (pressione nella norma, attività cardiaca rit- mica con frequenza eccellente – 66bpm). Anche in relazione alle patologie otorino- laringoiatriche la ricorrente si limita a indicare la loro sussistenza senza nemmeno tentare di descriverne gli effetti invalidanti in concreto. L'incontinenza urinaria è stata rilevata "in urgenza" e quindi non risulta essere cronicizzata, mentre la bron- chite asmatica non mostra effetti significativi sulla funzione respiratoria (all'esame obiettivo basi normoespansibili con gli atti del respiro, e suono chiaro polmonare).
La sottovalutazione della sindrome ansioso-depressiva è infine meramente affer- mata, a fronte di un esame psichico dal quale risulta che la appellante, orientata nel tempo e nello spazio e senza alterazioni alle capacità intellettive e verbali, presen- tava solo un "lieve stato d'ansia".
L'appello non contiene pertanto spunti per un approfondimento istruttorio e va rigettato. Anche in questo grado va dato atto dell'esonero ai sensi dell'art. 152 att.
c.p.c. e, anche se l'esito comporterebbe l'applicabilità dell'art. 13 comma 1quater
T.U. 115/2002, si deve dare atto dell'esenzione della dal contributo. Pt_1
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando N° 551/24 r.g.l.
sull'appello proposto con ricorso depositato in data 6 dicembre 2024 da Pt_1
contro l avverso la sen-
[...] Controparte_1 tenza del Giudice del lavoro di Patti n° 1269/2024 depositata in data 27 giugno
2024, rigetta l'appello esonerando la appellante dalle spese. Dà atto dell'applicabi- lità dell'art. 13 comma 1quater T.U. 115/2022 ai fini del contributo, se dovuto.
Messina 12 marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)