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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/12/2024, n. 1324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1324 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo LIno Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Emilio Sirianni Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito dell'udienza del 3.12.24 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 243 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2023, vertente
TRA
, con l'Avv. Rinaldo Sementa Parte_1
appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con AR l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro NC d'LI
appellati
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Catanzaro. Opposizione a pignoramento.
Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con la sentenza impugnata il tribunale di Catanzaro ha accolto l'opposizione proposta dal avverso un pignoramento presso il terzo NC d'LI AR notificato da in forza di titolo giudiziale costituito dalla sentenza n° 728/19 dello Parte_1 stesso tribunale. Per l'effetto, il giudice di primo grado ha dichiarato l'inesistenza del diritto della di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del Pt_1 AR
.
[...]
2) Avverso tale sentenza la ha proposto appello chiedendone la integrale riforma con rigetto Pt_1 della opposizione all'esecuzione proposta dall'amministrazione. 3) Il si è costituito concludendo per il rigetto dell'appello e AR la conferma della sentenza impugnata.
4) Con memoria del 28.11.24 il difensore dell'appellante ha rinunciato alla impugnazione, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
5) All'udienza di discussione del 3.12.24 nessuno è comparso e la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
Motivi della decisione
6) Preliminarmente si rileva che l'appellante non ha documentato la notifica dell'impugnazione nei confronti della NC d'LI, per la quale, comunque, l'appello costituiva una mera litis denuntiatio. Ad ogni modo, in ragione della rinuncia all'appello da parte della ricorrente, non è necessaria la integrazione del contraddittorio nei confronti della NC d'LI (Cass. 12515/18).
7) Ciò detto il processo deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere in ragione della sopravvenuta rinuncia all'appello, che non necessita di accettazione della parte appellata.
8) Quanto alle spese di lite, non risultando un accordo tra le parti in merito, le stesse devono seguire la soccombenza in favore del costituito ai sensi dell'art. 306, AR ultimo comma c.p.c. (cfr. Cass. n° 31119/18 secondo cui anche nel caso di rinuncia all'appello, così come in quello di rinuncia agli atti del processo, deve applicarsi la regola dettata dell'art. 306 c.p.c., u.c., per la quale “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti”; tale regola, che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali, attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione”
8.1) Le spese di lite si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia dichiarato dallo stesso appellante (euro 14.951,30) ed omettendo la liquidazione della fase di discussione, cui il appellato non ha partecipato. CP_1
9) Il tenore della decisione non consente di dare atto dell'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Catanzaro n° 206/23, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il processo;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore del AR
, che si liquidano in euro 1.950,000, oltre accessori di legge;
[...]
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 3.12.24.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale
In nome del Popolo LIno Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Emilio Sirianni Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito dell'udienza del 3.12.24 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 243 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2023, vertente
TRA
, con l'Avv. Rinaldo Sementa Parte_1
appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con AR l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro NC d'LI
appellati
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Catanzaro. Opposizione a pignoramento.
Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con la sentenza impugnata il tribunale di Catanzaro ha accolto l'opposizione proposta dal avverso un pignoramento presso il terzo NC d'LI AR notificato da in forza di titolo giudiziale costituito dalla sentenza n° 728/19 dello Parte_1 stesso tribunale. Per l'effetto, il giudice di primo grado ha dichiarato l'inesistenza del diritto della di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del Pt_1 AR
.
[...]
2) Avverso tale sentenza la ha proposto appello chiedendone la integrale riforma con rigetto Pt_1 della opposizione all'esecuzione proposta dall'amministrazione. 3) Il si è costituito concludendo per il rigetto dell'appello e AR la conferma della sentenza impugnata.
4) Con memoria del 28.11.24 il difensore dell'appellante ha rinunciato alla impugnazione, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
5) All'udienza di discussione del 3.12.24 nessuno è comparso e la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
Motivi della decisione
6) Preliminarmente si rileva che l'appellante non ha documentato la notifica dell'impugnazione nei confronti della NC d'LI, per la quale, comunque, l'appello costituiva una mera litis denuntiatio. Ad ogni modo, in ragione della rinuncia all'appello da parte della ricorrente, non è necessaria la integrazione del contraddittorio nei confronti della NC d'LI (Cass. 12515/18).
7) Ciò detto il processo deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere in ragione della sopravvenuta rinuncia all'appello, che non necessita di accettazione della parte appellata.
8) Quanto alle spese di lite, non risultando un accordo tra le parti in merito, le stesse devono seguire la soccombenza in favore del costituito ai sensi dell'art. 306, AR ultimo comma c.p.c. (cfr. Cass. n° 31119/18 secondo cui anche nel caso di rinuncia all'appello, così come in quello di rinuncia agli atti del processo, deve applicarsi la regola dettata dell'art. 306 c.p.c., u.c., per la quale “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti”; tale regola, che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali, attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione”
8.1) Le spese di lite si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia dichiarato dallo stesso appellante (euro 14.951,30) ed omettendo la liquidazione della fase di discussione, cui il appellato non ha partecipato. CP_1
9) Il tenore della decisione non consente di dare atto dell'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Catanzaro n° 206/23, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il processo;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore del AR
, che si liquidano in euro 1.950,000, oltre accessori di legge;
[...]
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 3.12.24.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale