Sentenza 4 aprile 2003
Massime • 1
I motivi di ricorso per cassazione debbono presentare i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione impugnata. (Nella fattispecie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso che - di fronte all'affermazione, nella sentenza impugnata, che in un contratto di comodato le parti avevano previsto, in deroga all'art. 1811 cod. civ., la prosecuzione del rapporto anche dopo la morte dei comodatari - non aveva dedotto la violazione dell'art. 1811 cit. o contrastato l'affermata derogabilità di tale disposizione, ma aveva richiamato un precedente giurisprudenziale di legittimità non univoco e riguardante fattispecie parzialmente diversa).
Commentario • 1
- 1. Impiego pubblico, natura, caratteri, compiti dirigenziali pubblici, distinzioni, conferimento, limitiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 dicembre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/04/2003, n. 5333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5333 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. SABATINI Francesco - rel. Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. PETTI G. Battista - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROVINCIA ROMANA DEI FRATI MINORI, in persona del legale rappresentante p. Ezio Casella, elettivamente domiciliato in Roma, via Monte Zebio 28, presso l'avv. Guido Monaco, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OT PI OR e LA SA IA, elettivamente domiciliati in Roma, via Sacconi 4/b, (c/o Centro Culturale Lepanto) presso l'avv. Claudio, Vitelli, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 443 del 23 dicembre 1998;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 novembre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Sabatini;
Uditi l'avv. Guido Monaco, per la ricorrente, e l'avv. Claudio Vitelli, per i controricorrenti, i quali hanno rispettivamente chiesto l'accoglimento ed il rigetto del ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Uccella, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10 settembre 1997 il Pretore di Rieti - sezione distaccata di Poggio Mirteto respinse la domanda di cessazione del contratto di comodato dell'11.2.1981, avanzata dalla Provincia dei Frati Minori, nei confronti dei coniugi IO IA e SA IA LA, con atto del 15.7.1996.
Tale decisione, appellata dalla parte rimasta soccombente, è stata confermata dal Tribunale con la sentenza, ora gravata. Secondo il Tribunale, non rilevava, a favore dell'appellante, la circostanza che, in un precedente giudizio tra le stesse parti e per il medesimo contratto, fossero state respinte tanto la domanda di risoluzione, avanzata dalla Provincia, quanto la riconvenzionale di cessazione del rapporto per fatto e colpa dell'attrice, proposta dai convenuti, non potendosi ravvisare, in quest'ultima, l'asserita volontà di porre fine al contratto.
La sentenza di primo grado aveva rettamente interpretato la clausola di cui all'art. 8 del contratto, dalla quale si desumeva inequivocabilmente che il contratto era destinato a rinnovarsi di quindici anni in quindici anni, salvi il recesso dei comodatari o l'opposizione del comodante, consentita solo per gravi motivi;
in deroga all'art. 1181 c.c. e nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, le parti avevano inoltre previsto la continuazione del rapporto anche dopo la morte di uno o entrambi i comodatari. Per la cassazione di tale decisione la Provincia ha proposto ricorso, affidato ad unico motivo, cui gli intimati resistono con controricorso illustrato con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso la ricorrente, nel dedurre, con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 1321 e 1809 c.c., e dopo aver ricordato che "la volontà della Provincia di rescindere il contratto di comodato fu chiaramente espressa nell'atto di citazione avanti al Tribunale di Rieti nel lontano 1984 e che la stessa volontà fu espressa dai coniugi IA all'atto della loro costituzione in giudizio", sostiene che la volontà di rinnovare il contratto in questione risultava chiaramente concessa a favore non solo dei comodatari ma anche di essa ricorrente, per cui il rinnovo alla scadenza richiedeva l'accordo di entrambe le parti (art. 1321 c.c.), ed aggiunge testualmente: "se così non fosse, ne deriverebbe che i comodatari ne potrebbero protrarre la durata in modo illimitato (v. Cass. 13.11.89 n. 4790)". La censura è inammissibile in entrambi i profili.
Invero, la valutazione della condotta processuale delle parti nel precedente giudizio e l'interpretazione del contratto involgevano delle questioni di fatto, come tali rimesse al giudice del merito, la decisione del- quale non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
Orbene la ricorrente - la quale non adduce vizi motivazionali ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. ne' la violazione degli artt. 1362 ss. c.c. - si limita ad avanzare una diversa interpretazione di dette risultanze, solo in conseguenza della quale allega la violazione dell'art. 1321 c.c., senza però muovere censure di sorta alle argomentazioni svolte sul punto dalla pronuncia impugnata. Il protrarsi a tempo indefinito del rapporto, del quale la ricorrente si duole con la seconda censura, investe argomentazioni svolte dal Tribunale solo ad abundantiam, giacché il giudizio, iniziato con ricorso del 15 luglio 1996, aveva ad oggetto l'accertamento se alla concordata scadenza quindicennale dell'11 febbraio stesso anno il contratto sì fosse o non rinnovato per ulteriori quindici anni, e non già l'invalidità del contratto o di singole clausole:
accertamento che i giudici del inerito, disattendendo la tesi negativa sostenuta dalla comodante, hanno ritenuto di compiere nei sensi di cui sopra.
In ogni caso deve osservarsi che con sentenza del 13 novembre 1989 n. 4790 - che la ricorrente pone a fondamento della censura in esame questa C.S. ha bensì affermato che la cessazione del comodato precario non può essere subordinata ad un evento futuro che sia incerto anche nel suo verificarsi, perché in tal modo si protrarrebbe indefinitivamente la durata del rapporto - al limite, per tutta la vita del comodatario - in contrasto, oltre che con i principi generali in tema di contratti di durata senza prefissione di un termine di scadenza (per i quali è normalmente previsto il recesso ad nutum), con la disciplina positiva dettata dall'art. 1810 c.c. e con il carattere di gratuità del contratto che non si concilia con un illimitato sacrificio del comodante: rilievi contrastati dai controricorrenti, i quali richiamano la sentenza n. 11620 del 1990 di questa Corte (conf. Cass. 3834/80), affermativa del diverso principio che la concessione gratuita di un appartamento adibito ad abitazione può costituire oggetto di comodato anche se destinata a protrarsi finché dura la vita del beneficiario, nonché la sentenza n. 3497/83, per la quale è consentito alle parti prevedere, con apposita clausola, la automatica estensibilità del comodato per periodi successivi predeterminati, ove non intervenga un atto o fatto impeditivo.
Sul punto la sentenza impugnata ha osservato che le parti, in deroga al disposto dell'art. 1811 c.c. e nell'esercizio della loro autonomia, avevano previsto la continuazione del rapporto anche dopo la morte dei comodatari.
Tali argomentazioni non formano oggetto delle specifiche e complete doglianze richieste dall'art. 366 primo comma n. 4 c.p.c. a pena di inammissibilità del ricorso (e per le quali vedansi, tra le altre, Cass. nn. 2607 e 3805 del 1999 ): la ricorrente non adduce infatti la violazione del citato art. 1811 ne' contrasta l'affermata derogabilità di tale disposizione, e richiama inoltre un precedente - come accennato, non univoco - che concerne il caso, parzialmente diverso e disciplinato dall'arte 1810 c.c., del comodato precario, caratterizzato dal fatto che la scadenza di esso dipende dalla volontà del comodante (vedansi, al riguardo, Cass. nn. 4718/89 e 5987/00, oltre alla già citata n. 4790/89). La seconda censura è pertanto anch'essa inammissibile perché investe argomentazioni svolte solo ad abundantiam o comunque si risolve nella mera riproposizione della tesi svolta in appello. Il ricorso deve, quindi, essere respinto.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte, il 11 novembre 2002. Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2003