Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 21/05/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2387/2017 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2387/2017 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
21/01/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
, (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Strati, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Grosseto, Via Senese, n.
72, risulta elettivamente domiciliata;
- ATTRICE OPPONENTE
E
(p.iva ), in persona del titolare CP_1 Parte_2 P.VA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Rossi, giusta procura in atti, Parte_2
presso il cui studio sito in Grosseto, Corso Carducci, n. 34, risulta elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: contratto di appalto.
Conclusioni: all'udienza del 21/01/2025, come in atti riportate.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 594/2017, con il quale veniva ingiunta al pagamento, nei
confronti dell' della somma pari ad € 22.060,96, Controparte_2 quale corrispettivo per l'esecuzione di lavori oggetto di un contratto di appalto.
Parte attrice, a sostegno dell'opposizione, esponeva in fatto:
-di essere proprietaria di un immobile sito in Grosseto, Via Francesco Crispi, n. 9, il quale era oggetto di lavori di ristrutturazione interna;
-per la progettazione dei suddetti lavori di ristrutturazione la sig.ra si affidava allo Pt_1
Studio di architettura come da “contratto di Controparte_3 incarico professionale”;
nella persona dell'Arch. e della collaboratrice, Controparte_4 CP_3 CP_3
provvedevano alla redazione del progetto di ristrutturazione interna edilizia,
[...]
alla presentazione delle pratiche presso il Genio civile e il Comune di Grosseto, assumendo il compito di assistenza e direzione dei lavori edili sull'immobile in questione;
-l'esecuzione materiale delle opere veniva affidata, tramite l'intermediazione dello
[...] alla ditta come da “contratto di incarico CP_4 Controparte_2 professionale”, sottoscritto dalla parte attrice su indicazione dello Studio di architettura;
-la descrizione dei lavori di ristrutturazione interna veniva illustrata con la redazione di un apposito computo metrico in data 03.09.2015 da parte della ditta esecutrice;
-i lavori di ristrutturazione subivano notevoli ritardi, oltre al fatto che non venivano eseguiti a regola d'arte, circostanza che veniva contestata prontamente;
-in data 14.06.2016, la ditta opposta precisava che alcuni vizi non erano alla stessa attribuibili, mentre altri erano riconducibili a scelte della committenza;
-alla sig.ra pur avendo già corrisposto il pagamento di € 62.207,00 a fronte di Pt_1 quanto contrattualmente pattuito pari ad € 39.217,37, veniva richiesto il pagamento di ulteriori € 16.912,96;
-in data 21.09.2016 parte opponente contestava ulteriori vizi, oltre a chiedere dei chiarimenti in merito alla contabilità e alla riferita ulteriore attività di ristrutturazione posta in essere;
-la ditta opposta chiedeva il pagamento ancora di un'altra fattura pari ad € 5.148,00, anch'essa contestata in data 05.01.2017;
-la sig.ra aveva sempre onorato le richieste di pagamento che venivano presentate Pt_1
alla Direzione dei lavori, nello specifico alla sig.ra Per_1
- 2 -
-i documenti contabili erano estremamente generici, motivo per il quale l'attrice non aveva mai potuto verificare la corrispondenza dei pagamenti compiuti alle opere effettivamente realizzate, nonostante i continui pagamenti effettuati;
-l'opponente subiva un atteggiamento particolarmente aggressivo da parte del sig.
padre del titolare della Ditta opposta, che sfociava nella presentazione Persona_2
di una denuncia penale e successivo rinvio a giudizio.
Per tutte queste ragioni parte attrice opponente formulava le seguenti conclusioni: “in via preliminare: accertare e dichiarare il mancato espletamento del tentativo di conciliazione contrattualmente previsto e per l'effetto disporre la revoca del Decreto
Ingiuntivo opposto con il ristoro delle spese anticipate, delle competenze professionali e degli oneri di legge;
in via principale: accogliere l'opposizione e revocare per i motivi di cui alla superiore parte espositiva dell'atto il Decreto Ingiuntivo opposto respingendo la pretesa creditoria in quanto infondata e non provata;
in via riconvenzionale: previo accertamento della mancata diligenza nell'esecuzione, dell'omessa esecuzione a regola
d'arte, dei vizi delle opere stesse e dell'inesatto adempimento dell'obbligazione per i profili di responsabilità di cui agli artt. 1176 secondo comma, 1218 e 2224 c.c., condannare conseguentemente la o di P.VA CP_5 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore Signor P.VA_1 Parte_2 al risarcimento per equivalente della somma di € 29.901,50 comprensiva in parte del quantum sostenuto per l'eliminazione dei vizi e in parte del quantum necessario al ripristino delle opere a regola d'arte, oppure di quella somma diversa, maggiore o minore, che risulterà all'esito del Giudizio, anche da quantificarsi in misura equitativa dal Tribunale;
in via subordinata: previo accertamento della corresponsione da parte della Signora dell'importo totale di € 62.207,00 per i lavori edili oggetto Parte_1
del presente Giudizio e a favore della convenuta opposta, Controparte_6
P.VA , ritenere per l'effetto interamente soddisfatta la pretesa
[...] P.VA_1
creditoria in questa sede azionata. Comunque con vittoria di spese e competenze professionali di causa oltre alla refusione delle spese generali e oneri accessori, come per legge”.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta la Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in
[...]
diritto.
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A sostegno delle proprie argomentazioni parte opposta esponeva in fatto:
-in data 03.09.2015 la sig.ra sottoscriveva con l'opposta una lettera di incarico, Pt_1
allo scopo di commissionare dei lavori di manutenzione straordinaria riguardanti l'immobile sito in Grosseto, Via Crispi, n. 9, di proprietà della prima;
-durante la ristrutturazione, avvenuta sotto la direzione tecnica dello studio di architettura di e la committente autorizzava la ditta opposta ad CP_3 CP_3
eseguire opere extra, di cui ai computi metrici del 10.05.2016 e del 25.01.2017, ulteriori rispetto a quelle di cui al contratto sottoscritto e precisate dell'originario computo metrico del 03.09.2015;
-per tali opere extra la emetteva due fatture, la n. 6 del 10.05.2016, come da CP_2 computo metrico del 10.05.2016, pari ad € 16.912,96, e la n. 19 del 20.12.2016, come da computo metrico del 25.01.2017, pari ad € 5.148,00;
-la sig.ra autorizzava le lavorazioni extra, sottoscrivendo le relative pratiche Pt_1
edilizie n. 762/2015, prot. 112017, del 26.10.2015 e n. 50/2016, prot. 7459, del
21.01.2016, e la procura del 09.10.2015, per l'invio telematico al Comune di Grosseto delle pratiche stesse, così come dichiarato dall'Arch. e dall'Ing. CP_3 Per_3
[...]
-i ritardi e le interruzioni dei lavori erano addebitabili solo alla parte opponente, data la sua difficoltà di prendere decisioni in ordine alla scelta dei materiali e degli arredi ed al cambio repentino e immotivato delle disposizioni già date alle varie maestranze;
-la sig.ra inoltre, pagava con ritardo quanto dovuto alle imprese appaltatrici e ai Pt_1
professionisti incaricati;
-tutte le opere eseguite erano esenti da vizi e difformità.
Per tutte queste ragioni parte opposta formulava le seguenti conclusioni: “Voglia la CP_7
[... a:
- in via preliminare, concedere termine per instaurare eventuale procedura di mediazione;
- sempre in via preliminare, concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.; - in via principale, rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso spese generali 15%, oltre CPA e VA come per legge”.
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All'udienza del 16.01.2018 il giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnava alle parti il termine di quindici giorni per promuovere il procedimento di negoziazione assistita.
All'udienza del 25.09.2018 il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Alle udienze del 29.05.2019, 18.02.2020, 01.12.2021 e 21.06.2022 veniva espletata l'istruttoria orale.
All'udienza del 21.03.2023 il giudice formulava alle parti una proposta conciliativa.
All'udienza del 24.05.2023 il giudice, preso atto del mancato accoglimento della proposta conciliativa da parte dell'opponente, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii motivati da esigenze di ruolo, all'udienza del 21.01.2025 le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Sui lavori extra contratto.
Orbene, passando al merito dell'opposizione, la stessa risulta infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
In primo luogo, bisogna partire da alcune circostanze che, oltre ad essere incontestate tra le parti, risultano provate per tabulas.
Con lettera di incarico professionale, la sig.ra odierna parte opponente, conferiva Pt_1 allo e “l'incarico per la revisione, Controparte_8 CP_3
nuova redazione di progetto definitivo utile cioè alla sua presentazione all'Amministrazione Comunale, di progetto per la ristrutturazione edilizia di immobile
[…], e per la relativa direzione dei lavori su detto immobile” (all. 2 di parte opponente).
L'incarico affidato al professionista doveva articolarsi, in via esemplificativa e non esaustiva, nella “redazione degli elaborati necessari alla redazione del progetto di ristrutturazione;
assistenza per la selezione delle ditte costruttrici tramite accurata valutazione dei costi e dei materiali da utilizzare in corso d'opera; assistenza e direzione dei lavori in cantiere in fase di esecuzione delle opere”.
Successivamente, la sig.ra nella veste di committente, affidava alla ditta Parte_1 edile odierna opposta, “l'incarico per la realizzazione a Controparte_2 regola d'arte di tutte le opere edili dettagliate nel computo allegato alla presente a parte
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integrante e sostanziale, riferibile al progetto di ristrutturazione edilizia di immobile
[…], di proprietà della Dott.ssa (all. 4). Parte_1
Tale incarico doveva articolarsi, in via esemplificativa e non esaustiva, nelle “opere edili architettoniche e strutturali riferibili alla realizzazione del progetto di ristrutturazione” nella “assistenza e direzione del cantiere in fase di esecuzione delle opere”.
L'importo dei lavori era determinato nella misura pari ad € 39.217,37, oltre VA, come dettagliato nel computo metrico del 03.09.2015 (all. 5).
Ulteriore circostanza incontestata tra le parti è quella secondo la quale parte opponente pagava un corrispettivo complessivamente pari ad € 62.207,00, dunque maggiore rispetto a quello indicato nel contratto di appalto suddetto.
Dunque, tra le parti viene in rilievo un contratto di appalto. Com'è noto, l'appalto è il contratto con il quale una parte, ossia l'appaltatore, assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio, nei confronti di altra parte, il committente, verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 c.c.)
(“L'art. 1655 Cc definisce l'appalto come il contratto con il quale una parte, ossia
l'appaltatore, assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio, commissionatogli dall'appaltante o committente, verso un corrispettivo in danaro. È un contratto ad esecuzione prolungata ove l'interesse del committente trova soddisfazione al momento della produzione dell'effetto traslativo, nonostante l'esecuzione sia dilatata nel tempo e la durata della prestazione dell'appaltatore sia determinata in funzione dell'opus dovuto, avendo inizio con la consegna dei lavori e terminando con l'ultimazione di questi e, quindi, con il passaggio della proprietà in capo all'appaltante. Si tratta di un contratto tipicamente oneroso atteso che, come previsto dall'art. 1655 Cc, il compimento dell'opera o del servizio avviene verso un corrispettivo in danaro, nonché di un contratto a prestazioni corrispettive ed essenzialmente obbligatorio, facendo nascere in capo ad entrambe le parti l'obbligo di eseguire una prestazione.”, Tribunale Imperia, sez. I, 15.12.2021, n.
755).
Pertanto, trattasi di un contratto obbligatorio, a titolo oneroso, commutativo e ad esecuzione prolungata.
Elemento fondamentale del contratto di appalto privato attiene alla qualità del soggetto appaltatore, il quale deve assumere le vesti di un imprenditore;
ciò in quanto l'art. 1655
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c.c. fa riferimento a due caratteristiche che sono proprie di quest'ultimo, ossia l'organizzazione dei mezzi necessari e la gestione a proprio rischio. Tale aspetto differenzia l'appaltatore, quale imprenditore, e quindi il contratto di appalto, dal prestatore d'opera, quale lavoratore autonomo, e quindi dal contratto di opera professionale (artt. 2229 e ss c.c.) (“Nell'appalto l'obbligazione verso il committente consiste nell'esecuzione dell'opera mediante un'organizzazione a carattere d'impresa dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio;
se invece l'esecuzione della prestazione avviene con lavoro prevalentemente proprio o dei componenti della propria famiglia, ricorre la diversa figura del contratto d'opera.”, Cass. Civ., sez. II, 19.01.2000, n. 567;
“Il confine che intercorre tra il contratto d'opera intellettuale ed il contratto d'appalto di servizi è riscontrabile in base al carattere personale dell'opera intellettuale prestata, nel primo caso, e in base al carattere imprenditoriale del soggetto esecutore nell'attività di organizzare tutti i mezzi necessari, nel secondo caso. L'appalto di servizi, pur presentando elementi di affinità con il contratto d'opera, rispetto al quale ha certamente in comune il requisito dell'autonomia rispetto al committente, se ne differenzia in ordine al profilo organizzativo, in quanto l'appaltatore esegue la prestazione con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, rivestendo la qualità di imprenditore.”, Tribunale Forlì, sez. II, 07.12.2022, n. 1051).
Gli elementi controversi nel caso in esame attengono alla richiesta di pagamento da parte dell'appaltatore di lavori extra contratto eseguiti, secondo la prospettazione di parte opponente, senza l'autorizzazione della stessa, in quanto basati su due computi metrici ulteriori, ossia quello del 10.05.2016 e quello del 25.01.2017 (all.ti 3 e 4 del fascicolo monitorio), mai sottoscritti dalla sig.ra Pt_1
Tanto premesso, deve trovare applicazione, in relazione alla fattispecie di causa, il consolidato principio in tema di inadempimento contrattuale, secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento (come nella specie), deve provare la fonte – negoziale o legale – del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento, integrale o inesatto che sia, della controparte prospettata come inadempiente;
di contro, è il debitore convenuto a essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, dovendo dimostrare l'avvenuto ed esatto
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adempimento (così le Sezioni Unite n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità, Cass. Civ. n. 13685/2019; Cass. Civ. n. 5853/2023).
Ebbene, nel caso di specie, parte opposta ha pienamente assolto al proprio onere probatorio.
Ed infatti, il credito vantato da parte opposta, oltre a basarsi sulle due fatture oggetto del decreto ingiuntivo, trova riscontro nella produzione documentale in atti.
In particolare, deve ritenersi superata la contestazione di parte opponente in merito alla mancata autorizzazione dei lavori extra contratto realizzati dalla ditta Controparte_2
[...]
Nello specifico, la direzione dei lavori, composta dall'Ing. e dall'Arch. Persona_3
in una dichiarazione sottoscritta, premetteva che l'unità immobiliare in CP_3
oggetto era stata interessata da lavori di ristrutturazione edilizia di cui alle seguenti pratiche: -deposito presso il Genio Civile 21.10.2015 prot. 2015052587; -pratica edilizia n. 762/2015 prot. 112017 del 26.10.2015; -deposito presso il Genio Civile 12.10.2016 prot. 2016001301; -pratica edilizia n. 50/2016 prot. 7459 del 21.10.2016. Gli stessi premettevano anche che la proprietà, dunque la sig.ra accettava le Parte_1
lavorazioni, sottoscrivendo le suddette pratiche e la procura (all. 4 di parte opposta) per l'invio telematico delle medesime. Su tali premesse i direttori dei lavori dichiaravano che le lavorazioni erano state eseguite dalla ditta e che il CP_2 Controparte_2
dettaglio descrittivo della contabilità trasmessa dalla ditta, allegata alla dichiarazione stessa, descriveva tutte le lavorazioni eseguite presso la proprietà (all. 3 di parte Pt_1
opposta).
Gli allegati consistevano nella contabilità finale al 10.04.2016 redatta dall'impresa e nella contabilità opere eseguite e non riportate nella contabilità finale al 10.04.2016.
Queste ultime, in tutta evidenza, facevano riferimento ai due computi metrici contestati, del 10.05.2016 e del 25.01.2017, che nell'oggetto riportavano rispettivamente “opere edili eseguite ma non riportate in sommatoria nel conteggio della contabilità finale presso Vs immobile sito alla via F.Crispi 9 in Grosseto” e “contabilità finale al
10/04/2016 per lavori eseguiti da computo e aggiuntivi di strutturali presso immobile sito in via F.Crispi civico 9 piano terra di proprietà sig.ra . Parte_1
Questo giustifica anche la descrizione delle due fatture azionate in sede monitoria, posto che la n. 6 del 10.05.2016 riporta la descrizione “rimetto fattura a saldo come da
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contabilità finale al 10/04/2016 compreso vari lavori aggiuntivi edili di manutenzione straordinaria presso Vostro immobile sito in Via Francesco Crispi 9 a Grosseto” e la n.
19 del 20.12.2016 la descrizione “rimetto fattura a saldo del termine lavori eseguiti e descritti in contabilità del 10/04/2016 ma non conteggiate nell'importo finale totale, presso Vs immobile sito in Via Francesco Crispi 9, comune di Grosseto” (all. 6 e 7 fascicolo monitorio).
Inoltre, la stessa sig.ra interrogata formalmente all'udienza del 29.05.2019, alla Pt_1 domanda “Vero che lei ha autorizzato i lavori extra eseguiti dalla CP_5 [...]
sotto la direzione tecnica dell'Arch. come previsti dalle pratiche Controparte_2 CP_3
edilizie n. 762/2015 protocollo 112017 del 26.10.2015 e n. 50/2016 protocollo 7459 del
21.01.2016” rispondeva “Queste pratiche le firmai non in presenza del ma in CP_3 presenza della con la quale ho avuto rapporti”. CP_3
Pertanto, considerato che le pratiche edilizie sottoscritte dalla sig.ra Pt_1
corrispondevano alle lavorazioni extra contratto e di cui ai computi metrici del
10.05.2016 e del 25.01.2017, successivi al primo del 03.09.2015, è evidente che la stessa non può sostenere di non averle autorizzate.
A sostegno di ciò, anche la circostanza che la stessa parte opponente sosteneva di aver pagato un importo pari ad € 62.207,00, di gran lunga superiore a quello pattuito con il contratto di appalto pari ad € 39.217.37, a riprova del fatto che vi erano lavori extra contratto che dovevano essere pagati.
In merito a tale aspetto alcuna rilevanza dirimente rivestono, pertanto, le dichiarazioni testimoniali.
Sulla domanda riconvenzionale.
Inoltre, parte opponente contestava che le opere non fossero state eseguite a regola d'arte e che il cantiere era stato abbandonato dalla ditta opposta. Tale situazione induceva la sig.ra ad affidare l'ultimazione dei lavori e l'eliminazione dei vizi alla ditta Remak Pt_1
di Redjepi Kjenam, sotto la direzione del geom. Per questi interventi CP_9
l'opponente corrispondeva alla ditta suddetta l'importo di € 11.000,00, come da fatture prodotte (all. 12 di parte opponente).
In aggiunta, considerato che in seguito a tali interventi, i vizi non erano stati rimossi totalmente, l'opponente faceva redigere una perizia tecnica dalla quale risultava che i
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costi necessari per l'eliminazione dei vizi e l'esecuzione delle opere a regola d'arte ammonta ad € 16.500,00 (all.13).
Quanto alle opere asseritamente eseguite dalla ditta Remak di Redjepi Kjenam non è stata raggiunta la prova in merito alla loro realizzazione, non avendo valenza probatoria le fatture prodotte, essendo le stesse documenti di formazione unilaterale.
La prova non è stata raggiunta neanche in sede di istruttoria orale posto che l'unico teste sentito sui capitoli di prova articolati a tal proposito, sig. , alle domande Testimone_1
“Vero che confermate di aver eseguito lavori edili di ristrutturazione presso il cantiere sito in Via Francesco Crispi, 9 precisamente presso l'immobile di proprietà della Signora
e sotto la direzione e coordinamento del Geom. iniziati nel Pt_1 CP_9
Maggio del 2016?”, “Vero che confermate di aver provveduto alla sistemazione e all'adattamento dei vani esterni?”, “Vero che confermate di aver provveduto all'imbiancatura dei vani interni?” e “Vero che confermate di aver provveduto ad eseguire rasature e ritocchi su lavori precedenti tra i quali: la sistemazione delle scale in ferro, la sistemazione di tubo dell'acqua, la sistemazione di n. tre porte di accesso al manufatto del giardino, posa di parte del battiscopa, installazione di alcuni punti luce e prese elettriche, la sistemazione e la posa dell'intonaco malamente apposto dalla precedente Ditta, lo stucco del faretto del bagno e della doccia?” rispondeva di non aver eseguito lui i lavori. Così come alla domanda “Vero che confermate che la committente
Signora corrispondeva alla Ditta Remak la somma di € 11.000,00 come da Vostre Pt_1 fatture allegate al n. 12 dell'atto di citazione in opposizione e precisamente: fattura n.
13/2016, 14/2016, 24/2016? (si mostri al teste le fatture della Ditta Remak di cui all'allegato n. 12)” rispondeva “nulla so”.
Anche in ordine ai vizi contestati non si intende raggiunta la prova.
Ed infatti, parte opponente ha prodotto due relazioni tecniche di parte redatte dal geom.
le quali oltre ad essere estremamente generiche e sintetiche non hanno un CP_9
autonomo valore probatorio.
Com'è noto, nell'ordinamento giuridico non è prevista la precostituzione fuori dal giudizio di un tale mezzo di prova, ragion per cui la relazione tecnica in questione ha solo valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo (“La perizia stragiudiziale, ancorché asseverata da giuramento, ha il valore di una mera allegazione difensiva, ma non ha autonomo valore probatorio: di conseguenza il giudice non deve
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analizzarne e confutarne il contenuto, né deve motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in essa contenute perché, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un tale mezzo di prova, essa ha solo valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo.” Corte appello Roma sez. VI,
25/08/2023, n.5543; “Nell'ordinamento civilistico non c'è una norma generale che disciplina espressamente le prove "atipiche", ossia quelle che non rientrano nel novero dei mezzi di prova specificamente regolati dalla legge. Tuttavia l'assenza di una norma di chiusura, la possibilità di estendere il concetto di 'produzione documentale', il diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del giudice inducono ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa ed a ritenere quindi ammissibili anche le prove c.d. "atipiche", tra cui rientra senza dubbio la perizia stragiudiziale, da assimilare ad una presunzione semplice o argomento di prova”,
Tribunale Bologna, sez. IV, del 21.12.2023).
In aggiunta, i testi escussi, quali l'Arch. e l'Ing. hanno confermato la CP_3 Per_3
mancanza dei vizi nelle opere eseguite dalla ditta Controparte_2
L'ing. escusso all'udienza del 29.05.2019, alla domanda “vero che la ditta edil Per_3
po.lo per livellare il pavimento ha eseguito la messa in opera di un massetto in alcune parti dell'immobile, come da doc. 7 che le si mostra?” rispondeva “C'era un pavimento un po' affossato, io l'avrei consigliato anche se non era compito mio”; alla domanda
“vero che la ditta edil po.lo ha eseguito i lavori di muratura sui muri esistenti nell'immobile , come da doc. 7 che le si mostra?” rispondeva “È vero riconosco le foto che mi si mostrano”. Ancora alla domanda “vero che la ditta edil po.lo ha eseguito i cd. divisori in quadro nell'appartamento, come da doc. 7 che le si mostra” rispondeva
“Preciso di non essere sicuro di sapere a cosa facesse riferimento la ditta parlando di divisori in quadro, ma riconosco le aperture sulle strutture portanti da me progettate nelle foto che mi si mostrano” e alla domanda “vero che la ditta eil po.lo ha eseguito le cerchiature come previste dal progetto strutturale dell'ing. come da doc. 7 Per_3 allegato in comparsa di costituzione e risposta” rispondeva “È vero ricordo che le cerchiature fossero due. ADR. Si tratta di una cornice di acciaio nell'apertura di una porta necessaria a sorreggerla secondo quanto previsto dalla normativa antisismica. Si trattava di un intervento necessario”.
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Anche il teste, arch. sentito all'udienza del 18.02.2020, alla domanda “vero che i CP_3
Co lavori di ristrutturazione sono stati eseguiti dalla ditta edil .lo di Parte_2
mantenendo lo stato di fatto dell'immobile costruito negli anni 20' per espressa volontà della committente come da doc. 7, all. in comparsa che le si mostra? Parte_1
rispondeva “E' vero per le pareti esterne, la pianta interna è stata modificata, come da progetto, le caratteristiche dell'immobile sono comunque rimaste”. Ancora alle domande
“vero che la sig.ra ha espressamente richiesto che la ditta edile di Pt_1 Pt_2
eseguisse la nuova pavimentazione su quella presistente , al fine di contenere i
[...]
costi di una totale ripavimentazione, come da doc.7 all. in comparsa che le si mostra?” rispondeva “E' vero preciso che sia io che il facemmo presente alla che Pt_2 Pt_1
ciò poteva comportare una mancanza di complanarità, perché andavano a rimuovere delle pareti e poteva darsi che tra una stanza e l'altra vi fossero piccoli dislivelli. Ciò nonostante lei preferì procedere senza la rimozione del vecchio pavimento per contenere le spese” e “vero che la ditta edil po.lo, per livellare il pavimento, ha eseguito la messa in opera di un massetto in alcune parti dell'immobile, come da doc. 7 che le si mostra?” rispondeva “E' vero, era uno pseudomassetto, cioè più sottile del vero e proprio massetto, e serviva a livellare, dove erano stati posati gli impianti”. Inoltre, alla domanda
“vero che la ditta edile edil po.lo. ha eseguito lavori di muratura sui muri esistenti dell'immobile come da doc. 7 che le si mostra?” rispondeva “Furono fatte nuove tramezzature e cerchiature delle vecchie murature”. Infine, alla domanda “vero che la ditta edil po.lo ha eseguito i cd. divisori in quadro nell'appartamento come da doc. 7 che le si mostra?” rispondeva “E' vero in quadro vuol dire che sono perpendicolari tra loro
o ad altra muratura;
quando le vecchie murature non sono parallele, bisogna decidere rispetto a quale fare la muratura perpendicolare, non essendo possibile farle in quadro rispetto ad entrambe”, alla domanda “vero che la edil po.lo ha eseguito le cerchiature come previste nel progetto strutturale dell'ing. come da doc. 7 che le si mostra? Per_3 rispondeva “È vero” e alla domanda “vero che la ditta edil po.lo ha eseguito la pulizia e lucidatura del porfido come da doc. 8 che le si mostra?” rispondeva “Il porfido va pulito non anche lucidato perché non lo si fa. Lo vidi personalmente”.
Dunque, anche la domanda riconvenzionale di parte opponente non merita accoglimento, non essendo stata raggiunta la prova in ordine alla sussistenza dei vizi contestati.
Tutte le altre eccezioni e questioni proposte dalle parti si intendono assorbite.
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Le spese di lite.
Le spese seguono strettamente la soccombenza e si liquidano come da dispositivo,
d'ufficio, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014 (come aggiornato dal D.M. n°
147 del 13.08.2022), in relazione allo scaglione di riferimento (fino ad € 52.000) sulla base del decisum, all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata al tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da parte attrice, così provvede:
a) Conferma il decreto ingiuntivo n. 594/2017 emesso dal Tribunale di Grosseto il
18.06.2017, dichiarandolo provvisoriamente esecutivo;
a) Condanna al pagamento nei confronti di Parte_1 Controparte_2
delle spese di lite che si liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario,
Iva e CPA come per legge.
Così deciso in Grosseto il 20.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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