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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 3564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3564 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Laura Scarlatelli Presidente
2.dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 13/10/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1331/2022
T R A
, in persona del Parte_1
Presidente pro tempore con sede in Roma Via E. Q. Visconti n. 8 ed elettivamente domiciliata in Cautano (BN) Via Trieste n. 29 presso lo Studio dell'avv. Donatella Rapuano, da cui è rappresentata e difesa;
Appellante E
, procuratore di sé stesso, con studio in Sant'Antimo (NA) alla Via G. CP_1
Amendola n. 4; Appellato E
, in persona del suo procuratore speciale Controparte_2
, con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. CP_3
AB ELNN con studio in Lecce (LE) alla via 95° Reggimento Fanteria n. 113, presso cui la parte ed il suo procuratore eleggono domicilio;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte territoriale in data 1.6.2022, la
[...]
ha proposto appello per la riforma della sentenza n. 1644/2022 Parte_1 pubblicata il 24.3.2022 con cui il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro ha accolto l'opposizione proposta da per l'annullamento della cartella di pagamento CP_1
n. 071 2019 0141764747000, notificata in data 23.1.2020, relativa - tra l'altro - a contributi dovuti alla per gli anni 2012, 2015 e 2018, per l'importo di euro 1538,96. Parte_1
1 Il aveva contestato nel precedente grado le somme richieste per gli anni 2012 e 2015, CP_1 eccependo la prescrizione quinquennale del credito ed allegando e l'esistenza di altra cartella di pagamento per i medesimi importi n. 071 2015 0160596919000, impugnata nell'ambito del procedimento r.g. 8683/2016, conclusosi con dichiarazione di cessazione della materia del contendere per adesione alla rottamazione-ter, pagando i relativi bollettini alle scadenze prefissate. Aveva poi prodotto i corso di causa, con note del 21.3.2022, il bollettino di pagamento della prima rata del debito del 2015, pari ad euro 911,00. Nulla aveva contestato per le somme relative all'anno 2018.
Il Giudice adito, condividendo gli argomenti proposti dal ricorrente, ritenuto prescritto il credito per i contributi del 2012 e pagata la rata oggetto di riscossione relativa ai contributi del 2015, ha dichiarato non dovute le somme oggetto della cartella di pagamento opposta 071 2019 0141764747000, con condanna delle resistenti in solido al pagamento delle spese di lite, con distrazione.
La appellante ha impugnato la sentenza contestando, con il primo motivo di gravame, Pt_1
l'erronea applicazione dell'art. 3 comma 9 della L. 335/1995 sulla prescrizione quinquennale, norma resa inapplicabile dall'art. 66 della L. n. 247/2012 che ha reintrodotto la prescrizione decennale dei crediti contributivi delle Casse private. Con il secondo motivo, ha lamentato l'erronea statuizione sull'estinzione del credito per i contributi del 2015 per intervenuto pagamento, la mancanza di prova e la non pertinenza del bollettino di pagamento di euro 911,00.
Ha concluso chiedendo di “a) rigettare l'opposizione avverso la cartella esattoriale impugnata dall'Avv. perché infondata in fatto ed in diritto e dichiarare la debenza degli importi così CP_1 come richiesti dal Concessionario oltre interessi calcolati ex art. 18 della legge n. 576/1980 nella misura delle imposte dirette (2,75% annuo, fissata con Decreto del Ministero dell'Economia del 27/06/2003, nonché dall'art. 10 del Regolamento delle sanzioni applicabile ratione temporis) fino al soddisfo;
b) in via subordinata, a valere nell'ipotesi in cui, per qualunque ragione venisse accertato un qualche vizio della procedura esattiva, accogliere la domanda riconvenzionale svolta in primo grado da e che in questa sede si ripropone e, per l'effetto, Parte_1 accertata la legittimità della pretesa creditoria dell'Ente Previdenziale, condannare il ricorrente al pagamento diretto alla delle somme pretese, da ritenersi dovute, pari ad € Parte_1
1.538,91 o alla somma diversa che verrà accertata in corso di giudizio, oltre gli ulteriori interessi calcolati ex art. 18 della legge n. 576/1980 nella misura delle imposte dirette (2,75% annuo, fissata con Decreto del Ministero dell'Economia del 27/06/2003, nonché dall'art. 10 del Regolamento delle sanzioni applicabile ratione temporis) fino al soddisfo. Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito che resistendo al gravame ne ha CP_1 chiesto il rigetto. In via preliminare ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 342 c.p.c. Nel merito ha insistito allegando la prescrizione dei contributi del 2012 e la prova del pagamento della somma richiesta per il 2015. Ha poi evidenziato la non corrispondenza degli importi riportati in cartella con quelli indicati dall'appellante, con conseguente nullità dell'atto impositivo per inesistenza del credito e/o errata descrizione del tributo e/o errata indicazione delle somme da richiedere in riscossione. Ha invocato sulla prescrizione la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione Civile, n. 7514 del 08 marzo 2022, secondo cui l'intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali è irrinunciabile da parte del contribuente e rilevabile d'ufficio dall'Autorità Giudiziaria, ed enunciato svariati principi giurisprudenziali in 2 materia di sanzioni irrogate dalla la lora natura amministrativa e l'applicabilità Parte_1 delle garanzie di cui alla Legge n. 689/1981.
Si è costituita anche associandosi al gravame promosso Controparte_2 dall'Ente previdenziale, rilevando però che i motivi di appello attengono al merito dell'iscrizione a ruolo (di esclusiva competenza dell'Ente impositore) ed eccependo pertanto la propria carenza di legittimazione passiva ed estraneità.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, acquisite le note scritte delle parti costituite, alla odierna udienza come sostituita ex art. 127-ter la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Il gravame è fondato e va accolto per le ragioni che si vanno ad esporre.
1. Preliminarmente il gravame si sottrae alla censura di inammissibilità.
Come precisato dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 27199 del 16/11/2017), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
I medesimi principi possono essere riferiti all'art. 434 come riformulato a seguito della Riforma Cartabia e del Correttivo (D.Lgs. n. 149/2022 e D.Lgs. n. 164/2024), che così recita: “Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:
1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Nella fattispecie l'atto introduttivo illustra con sufficiente chiarezza le censure mosse alla sentenza impugnata e allega con precisione gli argomenti posti a sostegno del gravame.
2. Nel merito, con la cartella di pagamento opposta n. 071 2019 01417647000 è stato chiesto il pagamento delle seguenti somme oggetto del ruolo n. 2019/013805:
- contributo integrativo per l'anno 2012 per l'importo di euro 600,48, comprensivo di sanzioni e interessi;
- contributo soggettivo minimo, di maternità e integrativo minimo per l'anno 2015, per l'importo complessivo di euro 913,36;
-interessi per rateazione per l'anno 2018 per l'importo di euro 25,12 (cfr. “Dettaglio degli addebiti” della cartella, all. fasc. Meles, nonché estratto ruolo 2019, all. fasc. ). Parte_1
Al riguardo va ancora premesso che i motivi di censura attengono alla prescrizione dei contributi dovuti per il 2012 e alla estinzione per avvenuto pagamento del debito relativo ai contributi anno
3 2015. Le ulteriori questioni proposte nel precedente grado, non oggetto di gravame, sono ormai coperte da giudicato e divenute incontestabili, così come risolte dal primo giudice.
3. Passando all'esame dell'appello, con il primo motivo l' contesta la Parte_2 statuizione del primo giudice che ha ritenuto provato il pagamento della somma oggetto della cartella relativa ai contributi dell'anno 2015 mediante il bollettino di euro 911,00 prodotto dal professionista. La deduce che non vi è stata alcuna duplicazione di pretesa in relazione ai Pt_1 contributi minimi dell'anno 2015 ancora non pagati, che il bollettino di euro 911,00 riguarda il primo MAV della contribuzione minima emesso nel 2015 e che la cartella esattoriale è il frutto della rateazione concessa nel 2018 sui contributi residui non pagati, che prevedeva espressamente la riscossione degli importi ancora dovuti per l'anno 2015 in tre rate annuali, da effettuarsi mediante iscrizione a ruolo e notifica di cartella esattoriale.
La documentazione in atti conferma le allegazioni dell'appellante.
Il bollettino di euro 911,00 pagato il 28.02.2015 è il primo dei quattro MAV dei contributi minimi (soggettivo, integrativo, di maternità) relativi all'anno 2015, che, per quell'anno, ammontavano ad un totale di euro 3.651,00. Ciò si desume dalla “causale del versamento” stampata nel bollettino stesso (in atti), ossia “CONTRIBUTI MINIMI ANNO 2015 – PRIMA RATA” e dalla Contro
“scadenza 28.2.2015”. Invero, trattandosi di emesso nel medesimo anno di competenza della somma da pagare (2015), evidentemente si tratta della prima rata della contribuzione minima dovuta per l'anno di riferimento.
Atteso il parziale pagamento per l'importo di euro 911,00 e la presenza di altre tre rate insolute relative alla contribuzione minima dell'anno 2015, con nota del 16.7.2018 la ha Parte_1 richiesto al professionista il pagamento dei restanti contributi per euro 2.740,00 (per i tre MAV non pagati;
cfr. diffida 16.7.2018 prot. 2018/121314, all. 11 fasc. . Pt_1
Con nota del 21.11.2018 il ha richiesto la possibilità di corrispondere tale importo - di cui CP_1 si è riconosciuto espressamente debitore - in 3 rate, maggiorate dell'interesse nella misura del 2,75% (cfr. domanda di rateazione, all. 12 fasc. . Pt_1
Con successiva nota del 3.12.2018 (all. 13 fasc. la , in accoglimento della Pt_1 Parte_1 richiesta del professionista del 21.11.2018, ha comunicato l'accettazione della rateazione in n. 3 annualità di quanto dovuto a titolo di contribuzione minima obbligatoria per l'anno 2015. Nella nota di dicembre 2018 è riportato lo schema delle somme (€ 913,33 per tre rate come richiesto dal Professionista) e degli interessi (2,75 % per ciascun anno come da regolamento degli interessi e sanzioni allegato, pari a euro 25,12, euro 50,23 ed euro 75,35, rispettivamente, per la prima, la seconda e la terza rata), ed è espressamente anticipato che gli importi indicati sarebbero stati riscossi tramite iscrizione a ruolo delle singole rate maggiorate degli interessi e notifica di cartella di pagamento da parte dell'Agente della riscossione. Precisamente nel ruolo 2019 sarebbe stata iscritta la prima rata di complessivi euro 938,45, nel ruolo 2020 la seconda rata di euro 963,56 e nel ruolo 2021 la terza rata di euro 988,68.
Nella cartella opposta è stata messa in riscossione, appunto, la prima rata della rateazione concessa nel 2018 sui residui contributi minimi dell'anno 2015 per l'importo di euro 938,45 (di cui euro 913,33 per la rata ed euro 25,12 a titolo di interessi), iscritta – come anticipato nella nota di dicembre 2018 - nel ruolo 2019.
4 E' lampante l'errore del Giudice di primo grado che ha ritenuto il bollettino del 28.2.2015 prova del “pagamento della prima rata di € 911,00 della rottamazione riguardante i contributi 2015”. In realtà il bollettino di febbraio 2015 non è il pagamento della prima rata della rateizzazione concessa (peraltro, solo nel 2018), bensì il pagamento del primo MAV dei contributi minimi dell'anno 2015. La stessa data del pagamento e della scadenza indicata nel bollettino (28.2.2015) conferma che non può riguardare gli importi oggetto della rateizzazione, concessa dall'Ente creditore (solo successivamente) nel 2018.
In contrario, il professionista rileva che non vi è corrispondenza delle somme oggetto della cartella di pagamento opposta con quelle indicate dalla nell'atto di appello, atteso Parte_1 che relativamente all'anno 2015, di cui al ruolo n. 2019/013805, nella cartella è chiesta la sola somma di euro 913,36, mentre l'importo della rateizzazione concessa dall'Ente di previdenza è di euro 938,45. L' previdenziale avrebbe quindi iscritto a ruolo somme relative all'anno CP_5
2015 in realtà già riscosse.
E' palese l'inconsistenza di dette argomentazioni.
Come sopra illustrato, con la cartella di pagamento opposta sono richiesti importi iscritti nel ruolo 2019 relativi agli anni 2012, 2015 e 2018, tra cui: per l'anno 2015, la somma di euro 913,36 per i contributi minimi (soggettivo, integrativo e di maternità), corrispondente in sostanza alla prima rata della rateizzazione concessa dalla (pari ad euro 913,33 secondo la nota dell'Ente di Pt_1 dicembre 2018); per il 2018 (anno della rateizzazione), la somma di euro 25,12 a titolo di
“interessi per rateazione”.
Gli importi della rateizzazione del 2018, indicati nell'atto di appello (euro 913,33 per la prima rata ed euro 25,11 a titolo di interessi, pari a complessivi euro 938,45) e risultanti dalla documentazione in atti, sono coincidenti con quelli iscritti nel ruolo 2019 oggetto della cartella in contestazione (euro 913,36 per i contributi minimi anno 2015 ed euro 25,12 a titoli di interessi per rateizzazione 2018).
Non vi è stata alcuna duplicazione degli importi richiesti con la cartella n. 071 2019 01417647000 e, per l'anno 2015, risulta ampiamente dimostrato che oggetto di riscossione è la prima rata della rateizzazione concessa dall'Ente nel 2018 per i contributi residui non pagati relativi all'anno 2015, unitamente agli interessi conseguenti alla rateizzazione (registrati, appunto, nel 2018).
3. Con il secondo motivo, la si duole della erronea applicazione, da parte del Parte_1 primo giudice, del termine quinquennale – e non decennale - di prescrizione, ritenendolo così maturato per i contributi dell'anno 2012.
In tema di importi dovuti a titolo di contributi previdenziali alla l'art. 19 della legge Pt_1
576/1980 prevede che “La prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo Pt_1 accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23”.
Successivamente l'art. 3 della L. 335\95 ha ridotto il termine prescrizionale dei contributi da dieci a cinque anni e la costante giurisprudenza di legittimità ha ritenuto tale normativa applicabile anche alla sostenendo che la citata L. 335/1995 abbia implicitamente abolito il Parte_1
5 primo comma dell'art. 19 della L. 576/1980, restando invece salvo il secondo comma che ancora il dies a quo alla data in cui l'avvocato provvede a comunicare i redditi prodotti alla (Cass. Pt_1
n. 3586/2012; Cass. 4107/2012; Cass. n. 6259/2011; Cass. 5622/2006).
Si giunge così all'art. 66 della L. 247/2012 (entrato in vigore il 2 febbraio 2013), che ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione, prevedendo che: “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995 n. 335 non si applica alle contribuzioni dovute alla ”. Parte_3
Detta norma, avendo stabilito l'inapplicabilità dell'art. 3 della L. 335/1995 alla ha fatto Pt_1 rivivere il primo comma dell'art. 19 L. 576/1980 che fissa in dieci anni il termine prescrizionale per i contributi ed ogni relativo accessorio dovuti alla Pt_1
Sulla problematica relativa alla applicabilità del termine decennale di prescrizione con riguardo alla contribuzione precedente all'entrata in vigore della L. n. 247/2012 la Corte di Cassazione nella sentenza n. 6729 del 2013 ha sancito che “la nuova disciplina va applicata unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente” (cfr. anche la successiva pronuncia della S.C. n. 18953 del 2014 ove si conferma l'applicabilità della prescrizione decennale a tutti i contributi per i quali non sia maturato il termine quinquennale di prescrizione alla data di entrata in vigore della normativa de qua;
nonché Corte di Appello Roma, sentenza n. 5523/2017, n. 134/2020 e n. 313/2020, e Corte di Appello Bologna n. 447/2019).
Il nuovo termine di prescrizione (dieci anni) reintrodotto dalla L. 247/2012, dunque, si applica a tutte le fattispecie non esaurite al momento della sua entrata in vigore (febbraio 2013), ossia a tutti i casi in cui non si sia compiuta la prescrizione dei contributi per il mancato decorso del termine prescrizionale (cinque anni) previsto dalla precedente normativa.
Ancora, con la sentenza n. 5622/2006 cit., la S.C. ha chiarito che “la riduzione del termine prescrizionale non modifica la restante disciplina della legge speciale sulla previdenza forense, ossia la L. n. 576 del 1980, la quale all'art. 19, comma 2, fa decorrere la prescrizione dalla data in cui il professionista comunica alla l'ammontare dei redditi”. Pt_1
Nella fattispecie, i dati reddituali dell'anno 2012 sono stati comunicati dal professionista in data 28/09/2013 (modello 5/2013, all. 16 fasc. , ossia successivamente all'entrata in vigore della Pt_1 legge 247/2012 (2/02/2013). Trattasi di contribuzione alla quale si applica, pacificamente, il termine decennale reintrodotto dalla nuova normativa, tempestivamente interrotto con la notifica della cartella in contestazione effettuata a gennaio 2020.
Si ritiene, diversamente da quanto statuito nella sentenza gravata, che per i contributi relativi all'anno 2012, oggetto della cartella opposta, non sia maturato il termine di prescrizione. In difetto di prova – e allegazione - del pagamento, è dunque legittima la riscossione anche di detta contribuzione mediante la cartella in esame.
Del tutto inconferenti sono i rilievi dell'appellato relativi alla irrinunciabilità della prescrizione dei contributi (nella specie, non maturata) e alle sanzioni irrogate dall'Ente di previdenza, soggette alle garanzie della L. n. 689/1981, temi non oggetto di gravame.
6 Alla luce degli argomenti svolti, che assorbono ogni altra questione proposta, l'appello va accolto e in riforma della sentenza impugnata va respinta l'opposizione proposta in primo grado da
CP_1
Le spese di entrambi i gradi di giudizio tra la e il seguono la soccombenza Parte_1 CP_1 di quest'ultimo e sono liquidate come da dispositivo in base ai parametri del DM 44/2014 e D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e della complessità bassa delle questioni trattate.
Sono invece compensate le spese di lite con l' , estranea ai Controparte_2 motivi di opposizione e alle questioni oggetto di gravame.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, respinge l'opposizione proposta in primo grado da CP_1
-condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, in favore CP_1 della , che liquida in euro 900,00 per il primo Parte_1 grado e in euro 962,00 per il grado di appello, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie del 15%, come per legge;
-compensa le spese di lite con l' . Controparte_2
Napoli, 13/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Laura Scarlatelli
7
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Laura Scarlatelli Presidente
2.dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 13/10/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1331/2022
T R A
, in persona del Parte_1
Presidente pro tempore con sede in Roma Via E. Q. Visconti n. 8 ed elettivamente domiciliata in Cautano (BN) Via Trieste n. 29 presso lo Studio dell'avv. Donatella Rapuano, da cui è rappresentata e difesa;
Appellante E
, procuratore di sé stesso, con studio in Sant'Antimo (NA) alla Via G. CP_1
Amendola n. 4; Appellato E
, in persona del suo procuratore speciale Controparte_2
, con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. CP_3
AB ELNN con studio in Lecce (LE) alla via 95° Reggimento Fanteria n. 113, presso cui la parte ed il suo procuratore eleggono domicilio;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte territoriale in data 1.6.2022, la
[...]
ha proposto appello per la riforma della sentenza n. 1644/2022 Parte_1 pubblicata il 24.3.2022 con cui il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro ha accolto l'opposizione proposta da per l'annullamento della cartella di pagamento CP_1
n. 071 2019 0141764747000, notificata in data 23.1.2020, relativa - tra l'altro - a contributi dovuti alla per gli anni 2012, 2015 e 2018, per l'importo di euro 1538,96. Parte_1
1 Il aveva contestato nel precedente grado le somme richieste per gli anni 2012 e 2015, CP_1 eccependo la prescrizione quinquennale del credito ed allegando e l'esistenza di altra cartella di pagamento per i medesimi importi n. 071 2015 0160596919000, impugnata nell'ambito del procedimento r.g. 8683/2016, conclusosi con dichiarazione di cessazione della materia del contendere per adesione alla rottamazione-ter, pagando i relativi bollettini alle scadenze prefissate. Aveva poi prodotto i corso di causa, con note del 21.3.2022, il bollettino di pagamento della prima rata del debito del 2015, pari ad euro 911,00. Nulla aveva contestato per le somme relative all'anno 2018.
Il Giudice adito, condividendo gli argomenti proposti dal ricorrente, ritenuto prescritto il credito per i contributi del 2012 e pagata la rata oggetto di riscossione relativa ai contributi del 2015, ha dichiarato non dovute le somme oggetto della cartella di pagamento opposta 071 2019 0141764747000, con condanna delle resistenti in solido al pagamento delle spese di lite, con distrazione.
La appellante ha impugnato la sentenza contestando, con il primo motivo di gravame, Pt_1
l'erronea applicazione dell'art. 3 comma 9 della L. 335/1995 sulla prescrizione quinquennale, norma resa inapplicabile dall'art. 66 della L. n. 247/2012 che ha reintrodotto la prescrizione decennale dei crediti contributivi delle Casse private. Con il secondo motivo, ha lamentato l'erronea statuizione sull'estinzione del credito per i contributi del 2015 per intervenuto pagamento, la mancanza di prova e la non pertinenza del bollettino di pagamento di euro 911,00.
Ha concluso chiedendo di “a) rigettare l'opposizione avverso la cartella esattoriale impugnata dall'Avv. perché infondata in fatto ed in diritto e dichiarare la debenza degli importi così CP_1 come richiesti dal Concessionario oltre interessi calcolati ex art. 18 della legge n. 576/1980 nella misura delle imposte dirette (2,75% annuo, fissata con Decreto del Ministero dell'Economia del 27/06/2003, nonché dall'art. 10 del Regolamento delle sanzioni applicabile ratione temporis) fino al soddisfo;
b) in via subordinata, a valere nell'ipotesi in cui, per qualunque ragione venisse accertato un qualche vizio della procedura esattiva, accogliere la domanda riconvenzionale svolta in primo grado da e che in questa sede si ripropone e, per l'effetto, Parte_1 accertata la legittimità della pretesa creditoria dell'Ente Previdenziale, condannare il ricorrente al pagamento diretto alla delle somme pretese, da ritenersi dovute, pari ad € Parte_1
1.538,91 o alla somma diversa che verrà accertata in corso di giudizio, oltre gli ulteriori interessi calcolati ex art. 18 della legge n. 576/1980 nella misura delle imposte dirette (2,75% annuo, fissata con Decreto del Ministero dell'Economia del 27/06/2003, nonché dall'art. 10 del Regolamento delle sanzioni applicabile ratione temporis) fino al soddisfo. Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito che resistendo al gravame ne ha CP_1 chiesto il rigetto. In via preliminare ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 342 c.p.c. Nel merito ha insistito allegando la prescrizione dei contributi del 2012 e la prova del pagamento della somma richiesta per il 2015. Ha poi evidenziato la non corrispondenza degli importi riportati in cartella con quelli indicati dall'appellante, con conseguente nullità dell'atto impositivo per inesistenza del credito e/o errata descrizione del tributo e/o errata indicazione delle somme da richiedere in riscossione. Ha invocato sulla prescrizione la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione Civile, n. 7514 del 08 marzo 2022, secondo cui l'intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali è irrinunciabile da parte del contribuente e rilevabile d'ufficio dall'Autorità Giudiziaria, ed enunciato svariati principi giurisprudenziali in 2 materia di sanzioni irrogate dalla la lora natura amministrativa e l'applicabilità Parte_1 delle garanzie di cui alla Legge n. 689/1981.
Si è costituita anche associandosi al gravame promosso Controparte_2 dall'Ente previdenziale, rilevando però che i motivi di appello attengono al merito dell'iscrizione a ruolo (di esclusiva competenza dell'Ente impositore) ed eccependo pertanto la propria carenza di legittimazione passiva ed estraneità.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, acquisite le note scritte delle parti costituite, alla odierna udienza come sostituita ex art. 127-ter la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Il gravame è fondato e va accolto per le ragioni che si vanno ad esporre.
1. Preliminarmente il gravame si sottrae alla censura di inammissibilità.
Come precisato dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 27199 del 16/11/2017), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
I medesimi principi possono essere riferiti all'art. 434 come riformulato a seguito della Riforma Cartabia e del Correttivo (D.Lgs. n. 149/2022 e D.Lgs. n. 164/2024), che così recita: “Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:
1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Nella fattispecie l'atto introduttivo illustra con sufficiente chiarezza le censure mosse alla sentenza impugnata e allega con precisione gli argomenti posti a sostegno del gravame.
2. Nel merito, con la cartella di pagamento opposta n. 071 2019 01417647000 è stato chiesto il pagamento delle seguenti somme oggetto del ruolo n. 2019/013805:
- contributo integrativo per l'anno 2012 per l'importo di euro 600,48, comprensivo di sanzioni e interessi;
- contributo soggettivo minimo, di maternità e integrativo minimo per l'anno 2015, per l'importo complessivo di euro 913,36;
-interessi per rateazione per l'anno 2018 per l'importo di euro 25,12 (cfr. “Dettaglio degli addebiti” della cartella, all. fasc. Meles, nonché estratto ruolo 2019, all. fasc. ). Parte_1
Al riguardo va ancora premesso che i motivi di censura attengono alla prescrizione dei contributi dovuti per il 2012 e alla estinzione per avvenuto pagamento del debito relativo ai contributi anno
3 2015. Le ulteriori questioni proposte nel precedente grado, non oggetto di gravame, sono ormai coperte da giudicato e divenute incontestabili, così come risolte dal primo giudice.
3. Passando all'esame dell'appello, con il primo motivo l' contesta la Parte_2 statuizione del primo giudice che ha ritenuto provato il pagamento della somma oggetto della cartella relativa ai contributi dell'anno 2015 mediante il bollettino di euro 911,00 prodotto dal professionista. La deduce che non vi è stata alcuna duplicazione di pretesa in relazione ai Pt_1 contributi minimi dell'anno 2015 ancora non pagati, che il bollettino di euro 911,00 riguarda il primo MAV della contribuzione minima emesso nel 2015 e che la cartella esattoriale è il frutto della rateazione concessa nel 2018 sui contributi residui non pagati, che prevedeva espressamente la riscossione degli importi ancora dovuti per l'anno 2015 in tre rate annuali, da effettuarsi mediante iscrizione a ruolo e notifica di cartella esattoriale.
La documentazione in atti conferma le allegazioni dell'appellante.
Il bollettino di euro 911,00 pagato il 28.02.2015 è il primo dei quattro MAV dei contributi minimi (soggettivo, integrativo, di maternità) relativi all'anno 2015, che, per quell'anno, ammontavano ad un totale di euro 3.651,00. Ciò si desume dalla “causale del versamento” stampata nel bollettino stesso (in atti), ossia “CONTRIBUTI MINIMI ANNO 2015 – PRIMA RATA” e dalla Contro
“scadenza 28.2.2015”. Invero, trattandosi di emesso nel medesimo anno di competenza della somma da pagare (2015), evidentemente si tratta della prima rata della contribuzione minima dovuta per l'anno di riferimento.
Atteso il parziale pagamento per l'importo di euro 911,00 e la presenza di altre tre rate insolute relative alla contribuzione minima dell'anno 2015, con nota del 16.7.2018 la ha Parte_1 richiesto al professionista il pagamento dei restanti contributi per euro 2.740,00 (per i tre MAV non pagati;
cfr. diffida 16.7.2018 prot. 2018/121314, all. 11 fasc. . Pt_1
Con nota del 21.11.2018 il ha richiesto la possibilità di corrispondere tale importo - di cui CP_1 si è riconosciuto espressamente debitore - in 3 rate, maggiorate dell'interesse nella misura del 2,75% (cfr. domanda di rateazione, all. 12 fasc. . Pt_1
Con successiva nota del 3.12.2018 (all. 13 fasc. la , in accoglimento della Pt_1 Parte_1 richiesta del professionista del 21.11.2018, ha comunicato l'accettazione della rateazione in n. 3 annualità di quanto dovuto a titolo di contribuzione minima obbligatoria per l'anno 2015. Nella nota di dicembre 2018 è riportato lo schema delle somme (€ 913,33 per tre rate come richiesto dal Professionista) e degli interessi (2,75 % per ciascun anno come da regolamento degli interessi e sanzioni allegato, pari a euro 25,12, euro 50,23 ed euro 75,35, rispettivamente, per la prima, la seconda e la terza rata), ed è espressamente anticipato che gli importi indicati sarebbero stati riscossi tramite iscrizione a ruolo delle singole rate maggiorate degli interessi e notifica di cartella di pagamento da parte dell'Agente della riscossione. Precisamente nel ruolo 2019 sarebbe stata iscritta la prima rata di complessivi euro 938,45, nel ruolo 2020 la seconda rata di euro 963,56 e nel ruolo 2021 la terza rata di euro 988,68.
Nella cartella opposta è stata messa in riscossione, appunto, la prima rata della rateazione concessa nel 2018 sui residui contributi minimi dell'anno 2015 per l'importo di euro 938,45 (di cui euro 913,33 per la rata ed euro 25,12 a titolo di interessi), iscritta – come anticipato nella nota di dicembre 2018 - nel ruolo 2019.
4 E' lampante l'errore del Giudice di primo grado che ha ritenuto il bollettino del 28.2.2015 prova del “pagamento della prima rata di € 911,00 della rottamazione riguardante i contributi 2015”. In realtà il bollettino di febbraio 2015 non è il pagamento della prima rata della rateizzazione concessa (peraltro, solo nel 2018), bensì il pagamento del primo MAV dei contributi minimi dell'anno 2015. La stessa data del pagamento e della scadenza indicata nel bollettino (28.2.2015) conferma che non può riguardare gli importi oggetto della rateizzazione, concessa dall'Ente creditore (solo successivamente) nel 2018.
In contrario, il professionista rileva che non vi è corrispondenza delle somme oggetto della cartella di pagamento opposta con quelle indicate dalla nell'atto di appello, atteso Parte_1 che relativamente all'anno 2015, di cui al ruolo n. 2019/013805, nella cartella è chiesta la sola somma di euro 913,36, mentre l'importo della rateizzazione concessa dall'Ente di previdenza è di euro 938,45. L' previdenziale avrebbe quindi iscritto a ruolo somme relative all'anno CP_5
2015 in realtà già riscosse.
E' palese l'inconsistenza di dette argomentazioni.
Come sopra illustrato, con la cartella di pagamento opposta sono richiesti importi iscritti nel ruolo 2019 relativi agli anni 2012, 2015 e 2018, tra cui: per l'anno 2015, la somma di euro 913,36 per i contributi minimi (soggettivo, integrativo e di maternità), corrispondente in sostanza alla prima rata della rateizzazione concessa dalla (pari ad euro 913,33 secondo la nota dell'Ente di Pt_1 dicembre 2018); per il 2018 (anno della rateizzazione), la somma di euro 25,12 a titolo di
“interessi per rateazione”.
Gli importi della rateizzazione del 2018, indicati nell'atto di appello (euro 913,33 per la prima rata ed euro 25,11 a titolo di interessi, pari a complessivi euro 938,45) e risultanti dalla documentazione in atti, sono coincidenti con quelli iscritti nel ruolo 2019 oggetto della cartella in contestazione (euro 913,36 per i contributi minimi anno 2015 ed euro 25,12 a titoli di interessi per rateizzazione 2018).
Non vi è stata alcuna duplicazione degli importi richiesti con la cartella n. 071 2019 01417647000 e, per l'anno 2015, risulta ampiamente dimostrato che oggetto di riscossione è la prima rata della rateizzazione concessa dall'Ente nel 2018 per i contributi residui non pagati relativi all'anno 2015, unitamente agli interessi conseguenti alla rateizzazione (registrati, appunto, nel 2018).
3. Con il secondo motivo, la si duole della erronea applicazione, da parte del Parte_1 primo giudice, del termine quinquennale – e non decennale - di prescrizione, ritenendolo così maturato per i contributi dell'anno 2012.
In tema di importi dovuti a titolo di contributi previdenziali alla l'art. 19 della legge Pt_1
576/1980 prevede che “La prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo Pt_1 accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23”.
Successivamente l'art. 3 della L. 335\95 ha ridotto il termine prescrizionale dei contributi da dieci a cinque anni e la costante giurisprudenza di legittimità ha ritenuto tale normativa applicabile anche alla sostenendo che la citata L. 335/1995 abbia implicitamente abolito il Parte_1
5 primo comma dell'art. 19 della L. 576/1980, restando invece salvo il secondo comma che ancora il dies a quo alla data in cui l'avvocato provvede a comunicare i redditi prodotti alla (Cass. Pt_1
n. 3586/2012; Cass. 4107/2012; Cass. n. 6259/2011; Cass. 5622/2006).
Si giunge così all'art. 66 della L. 247/2012 (entrato in vigore il 2 febbraio 2013), che ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione, prevedendo che: “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995 n. 335 non si applica alle contribuzioni dovute alla ”. Parte_3
Detta norma, avendo stabilito l'inapplicabilità dell'art. 3 della L. 335/1995 alla ha fatto Pt_1 rivivere il primo comma dell'art. 19 L. 576/1980 che fissa in dieci anni il termine prescrizionale per i contributi ed ogni relativo accessorio dovuti alla Pt_1
Sulla problematica relativa alla applicabilità del termine decennale di prescrizione con riguardo alla contribuzione precedente all'entrata in vigore della L. n. 247/2012 la Corte di Cassazione nella sentenza n. 6729 del 2013 ha sancito che “la nuova disciplina va applicata unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente” (cfr. anche la successiva pronuncia della S.C. n. 18953 del 2014 ove si conferma l'applicabilità della prescrizione decennale a tutti i contributi per i quali non sia maturato il termine quinquennale di prescrizione alla data di entrata in vigore della normativa de qua;
nonché Corte di Appello Roma, sentenza n. 5523/2017, n. 134/2020 e n. 313/2020, e Corte di Appello Bologna n. 447/2019).
Il nuovo termine di prescrizione (dieci anni) reintrodotto dalla L. 247/2012, dunque, si applica a tutte le fattispecie non esaurite al momento della sua entrata in vigore (febbraio 2013), ossia a tutti i casi in cui non si sia compiuta la prescrizione dei contributi per il mancato decorso del termine prescrizionale (cinque anni) previsto dalla precedente normativa.
Ancora, con la sentenza n. 5622/2006 cit., la S.C. ha chiarito che “la riduzione del termine prescrizionale non modifica la restante disciplina della legge speciale sulla previdenza forense, ossia la L. n. 576 del 1980, la quale all'art. 19, comma 2, fa decorrere la prescrizione dalla data in cui il professionista comunica alla l'ammontare dei redditi”. Pt_1
Nella fattispecie, i dati reddituali dell'anno 2012 sono stati comunicati dal professionista in data 28/09/2013 (modello 5/2013, all. 16 fasc. , ossia successivamente all'entrata in vigore della Pt_1 legge 247/2012 (2/02/2013). Trattasi di contribuzione alla quale si applica, pacificamente, il termine decennale reintrodotto dalla nuova normativa, tempestivamente interrotto con la notifica della cartella in contestazione effettuata a gennaio 2020.
Si ritiene, diversamente da quanto statuito nella sentenza gravata, che per i contributi relativi all'anno 2012, oggetto della cartella opposta, non sia maturato il termine di prescrizione. In difetto di prova – e allegazione - del pagamento, è dunque legittima la riscossione anche di detta contribuzione mediante la cartella in esame.
Del tutto inconferenti sono i rilievi dell'appellato relativi alla irrinunciabilità della prescrizione dei contributi (nella specie, non maturata) e alle sanzioni irrogate dall'Ente di previdenza, soggette alle garanzie della L. n. 689/1981, temi non oggetto di gravame.
6 Alla luce degli argomenti svolti, che assorbono ogni altra questione proposta, l'appello va accolto e in riforma della sentenza impugnata va respinta l'opposizione proposta in primo grado da
CP_1
Le spese di entrambi i gradi di giudizio tra la e il seguono la soccombenza Parte_1 CP_1 di quest'ultimo e sono liquidate come da dispositivo in base ai parametri del DM 44/2014 e D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e della complessità bassa delle questioni trattate.
Sono invece compensate le spese di lite con l' , estranea ai Controparte_2 motivi di opposizione e alle questioni oggetto di gravame.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, respinge l'opposizione proposta in primo grado da CP_1
-condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, in favore CP_1 della , che liquida in euro 900,00 per il primo Parte_1 grado e in euro 962,00 per il grado di appello, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie del 15%, come per legge;
-compensa le spese di lite con l' . Controparte_2
Napoli, 13/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Laura Scarlatelli
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