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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/07/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1386/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere Relatore dott. Francesco Rizzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1386/2023 promossa da:
QUALE MANDATARIA CON RAPP. DI Parte_1 Controparte_1
QUEST'ULTIMAA SUA VOLTA QUALE MANDATARIA CON
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIMONE GIOVANNI, Controparte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA SERBELLONI, 4 20122 MILANO presso il difensore avv. SIMONE
GIOVANNI appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._1
REYNAUD SILVIA e dell'avv. CIANCI ANDREA ( ) CORSO RE C.F._2
UMBERTO 77 10128 TORINO, elettivamente domiciliato in CORSO RE UMBERTO N. 77 10128
TORINO presso il difensore avv. REYNAUD SILVIA
CLAUDIO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FINELLO CP_4 C.F._3
FEDERICA e dell'avv. CARAMELLINO NATALIA ( VIA SAN QUINTINO, C.F._4
36 10121 TORINO;
( ) VIA SAN QUINTINO 36 Controparte_5 C.F._5
10121 TORINO, elettivamente domiciliato in VIA SAN QUINTINO 36 10121 TORINO presso il difensore avv. FINELLO FEDERICA
pagina 1 di 15 C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRANDI RICCARDO Controparte_6 C.F._6
e dell'avv. SANMARTINO GIORGIO ( ) FERRARIS, 14 C.F._7 CP_7
10121 TORINO, elettivamente domiciliato in CORSO GALILEO FERRARIS N. 14 10138 TORINO presso il difensore avv. PRANDI RICCARDO appellati
Udienza ex artt. 352 e 127ter c.p.c. in data 19.06.2025
OGGETTO: fideiussione
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis:
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello, in riforma della Sentenza n. 3871/2023 emessa dal Tribunale di Torino, Sezione I° Civile, Giudice Dott.
Fabrizio Alessandria, nell'ambito del giudizio R.G. n. 19281/2022, pubblicata in data 10.10.2023, notificata il 12.10.2023, e, per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che quivi, per comodità, si riportano:
“nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande avverse, per i motivi esposti in narrativa;
- per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 5611/2022 del 26-
27.07.2022, ivi opposto;
- per l'ulteriore effetto, condannare il sig. , il sig. e il sig. Controparte_3 Controparte_8 al pagamento della somma complessiva di €.453.171,28.=, oltre interessi come da Controparte_6
domanda, spese di procedura e oneri di legge, siccome ingiunti dal Tribunale di Torino;
in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di revoca del Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 5611/2022 del 26-
27.07.2022, accertare e dichiarare comunque il credito vantato da parte opposta nei confronti dell'opponente;
- per l'effetto, condannare il sig. , il sig. e il sig. Controparte_3 Controparte_8 CP_6 al pagamento della somma complessiva di €.453.171,28.=, oltre interessi come da domanda,
[...]
spese di procedura e oneri di legge, o al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia, per le ragioni di cui al ricorso per Decreto Ingiuntivo e al presente atto;
in ogni caso:
- accertare che l'odierno giudizio di opposizione è stato incardinato con temeraria volontà di resistenza e, per l'effetto, condannare il sig. , il sig. e il Controparte_3 Controparte_8
pagina 2 di 15 sig. al pagamento, in favore di e per essa di Controparte_6 Parte_1 Controparte_2 al pagamento della somma ritenuta di giustizi, ai sensi dell'art. 96, c. 1 e c. 3 c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa”,
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati avanti al
Tribunale di Torino, per tutti i motivi meglio esposti nell'atto di citazione in appello.
Con vittoria di spese e compensi professionali, maggiorati del rimborso forfettario 15% per spese generali, oltre IVA 22% e CPA 4%, come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato : Controparte_9
“previe le declaratorie del caso, respinta ogni contraria richiesta, deduzione ed eccezione,
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
-- nel merito, in via principale,
- confermare la sentenza n. 3871/2023 resa dal Tribunale di Torino in data 10 ottobre 2023, che ha revocato il decreto ingiuntivo n. 5611/2022;
-- in ogni caso,
- con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio, oltre rimborso forfetario ed accessori ulteriormente dovuti per legge;
-- in via istruttoria,
- per il solo caso di necessità, ovvero nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata, ammettere le istanze istruttorie formulate dall'odierno appellato nella memoria ex art. 183, co 6 n. 2 del
30.6.2023.”.
Per l'appellato : Controparte_8
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare: dichiarare l'0inammissibilità dell'appello interposto dalla e per essa Parte_2 [...]
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 342 e 348bis c.p.c., pronunziando ogni Parte_1
conseguente provvedimento;
nel merito,
- in totale conferma dell'appellata sentenza, respingere l'appello interposto dalla Parte_2
e per essa per i motivi tutti esposti, in quanto inammissibile ed
[...] Parte_1
infondato in fatto ed in diritto.
- Con vittoria di onorari e spese di entrambi i gradi del giudizio, incluso rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori antistatarii”.
pagina 3 di 15 Per l'appellato : Controparte_6
“- contrariis reiectis
- voglia l'ill.ma Corte adita,
- rigettare, in quanto inammissibili e/o infondati tutti i motivi di appello ex adverso proposti, e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza;
- con vittoria di competenze e spese del presente grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con tre distinti atti di citazione, i sig.ri , e Controparte_3 Controparte_8 CP_6
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5611/2022, emesso dal Tribunale di
[...]
Torino in favore di per l'ingiunzione al pagamento della somma di €.453.171,28 in Parte_1
qualità di fideiussori della società Nei rispettivi atti introduttivi, gli opponenti deducevano Parte_3
la nullità del contratto di fideiussione azionato in via monitoria poiché stipulato su modello ABI censurato dalla NC d'IT per violazione della normativa antitrust, ed eccepivano quindi la decadenza del creditore dalla possibilità di escutere la fideiussione non avendo rispettato i termini di cui all'art.1957 c.c.
Per tali motivi chiedevano al Tribunale adito di accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
Si costituiva in tutti e tre i giudizi contestando le proposte opposizioni e chiedendo la Parte_1
conferma del provvedimento monitorio o comunque che venisse accertato il proprio credito verso gli opponenti, con condanna degli attori al pagamento della somma complessiva di € 453.171,28, oltre interessi come da domanda, spese di procedura e oneri di legge.
I giudizi venivano riuniti e il giudice, rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto opposto, formulava proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c., rifiutata dagli opponenti.
La causa veniva istruita in via documentale e, con sentenza n. 3871/2023, il Tribunale di Torino revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando la convenuta opposta a rimborsare a ciascuno degli opponenti le spese di lite, liquidate in € 6.023,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Il giudice accoglieva l'opposizione fondata, ritenendo che le fideiussioni impugnate recassero in specie negli artt. 2, 6 e 9 del contratto di fideiussione omnibus la c.d. “clausola di reviviscenza”, la c.d.
“clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. e la c.d. “clausola di sopravvivenza”, così riproducendo pedissequamente lo schema negoziale elaborato nel 2002 dall'ABI. Evidenziava, in proposito, come nel 2005 la NC d'IT avesse emesso il provvedimento n. 55 dichiarando le clausole 2, 6 e 8 del modello predisposto dall'ABI nulle, in quanto in contrasto con l'art. 2 della L. n. 287/1990.
pagina 4 di 15 Richiamava le SSUU della Corte di Cassazione secondo cui i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Cass. SS.UU., 30 dicembre 2021, n. 41994).
Riteneva nella fattispecie che l'art. 6 della fideiussione, approvato specificatamente dai garanti ex art. 1341 c.c., e che prevedeva la dispensa per la NC dall'agire nei termini ex art. 1957 c.c. (cfr. doc. 11 fascicolo monitorio), fosse da considerarsi illegittimo e nullo, così come sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione, trovando pertanto piena applicazione l'art. 1957 c.c.
Rilevava poi come parte convenuta opposta non avesse provato di aver provveduto alla preventiva escussione del debitore principale nel termine di sei mesi, ai sensi dall'articolo 1957 c.c. , posto che dalla documentazione versata in atti, emergeva l'inerzia del creditore nei sei mesi successivi alla scadenza dell'obbligazione principale in data 4.2.2014, avendo inviato una nuova intimazione soltanto in data 15.5.2015 ampiamente oltre la scadenza del termine decadenziale previsto dalla norma.
Riteneva pertanto che la fideiussione non potesse operare tra le parti, revocava il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando assorbite le ulteriori questioni sollevate dalle parti opponenti in base al principio della ragione più liquida.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello chiedendo, in via Parte_1
pregiudiziale e cautelare sospendersi o revocarsi la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e, nel merito, in via principale, dichiararsi l'infondatezza dell'avversa opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto, ovvero condannarsi gli opponenti al pagamento della somma complessiva di €.453.171,28.=, oltre interessi come da domanda, spese di procedura e oneri di legge;
in ogni caso, accertarsi che il giudizio di opposizione è stato incardinato con temeraria volontà di resistenza e, per l'effetto, condannarsi gli opponenti ai sensi dell'art. 96, c. 1 e c. 3 c.p.c.; con vittoria di spese ed onorari dei due gradi del giudizio.
Lamenta l'appellante, con primo motivo di gravame che il Tribunale abbia accertato la nullità della fideiussione sottoscritta dai sigg.ri , e per conformità allo schema CP_3 CP_8 CP_6 negoziale elaborato nel 2002 dall'ABI in relazione alle clausole 2, 6, e 9 del contratto pure in carenza di alcuna attività istruttoria, senza valutare in merito le difese della società opposta, in violazione dei principi dettati in merito dalla Suprema Corte.
pagina 5 di 15 Rileva infatti che la fideiussione oggetto di causa è stata sottoscritta dagli odierni appellati ben sette anni dopo il provvedimento reso dalla NC d'IT, nel 2012, restando perciò in onere a chi eccepisca la nullità della fideiussione dimostrare l'esistenza di un collegamento negoziale con l'intesa illecita accertata negli anni pregressi con finalità lesiva della concorrenza. Rileva peraltro doversi ritenere comunque valida la fideiussione ove sia non sia provata la sua stipulazione con l'intento di adesione ad intesa anticoncorrenziale stipulata a monte dalla NC beneficiaria.
Lamenta inoltre l'appellante, con secondo motivo di gravame che il Tribunale abbia erroneamente dichiarato la nullità dell'art. 6 del contratto fideiussorio, recante deroga al dettato ex art. 1957 c.c., in assenza di prova alcuna che tale deroga, per sé legittima ed efficace, non sia stata in specie consapevolmente, e giustificatamente, pattuita tra le parti.
Lamenta inoltre, con terzo motivo di gravame, che il Tribunale abbia comunque omesso di valutare la condotta stessa dei fideiussori a seguito dell'escussione della garanzia, evidenziando come in data 10.08.2015 risultasse avviata tra la NC allora titolare del credito e i garanti della società debitrice principale una corrispondenza volta a trovare una definizione bonaria per l'adempimento dei fideiussori che avevano avanzato una proposta transattiva offrendo il pagamento dapprima di Euro
73.416,35 ed infine dell'importo superiore di Euro 146.832,70, da versarsi ratealmente, riconoscendo così il debito.
Ritiene dunque che ove correttamente il Tribunale avesse considerato le offerte di pagamento dei garanti negli anni 2015 e 2016, e, dunque, in data successiva alla scadenza del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., avrebbe dovuto ravvisare provata, a fronte della conformità della clausola fideiussoria derogatoria allo schema censurato, una “diversa volontà delle parti” di derogare consapevolmente al dettato normativo richiamato.
Si è costituito nel gravame il sig. , chiedendo in via preliminare dichiararsi Controparte_8
l'inammissibilità̀ dell'appello interposto ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, confermarsi integralmente l'impugnata sentenza;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio
Assume infatti pienamente dimostrati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della I. 287 /1990 e la conformità del contratto di fideiussione allo schema censurato dall'ABI, evidenziando come sia incontestato in specie che il rapporto principale nei confronti della sia scaduto in data 31.01.2014, avendo, in tale data, Parte_3
l'Istituto bancario revocato gli affidamenti, chiuso i rapporti in essere ed intimato il rientro dalla esposizione debitoria maturata entro il termine del 03.02.2014 e non sia seguita quindi nel termine semestrale alcuna azione giudiziale nei confronti del debitore principale o di alcuno dei fideiussori prima della notifica del decreto ingiuntivo in data 07.09.2022.
pagina 6 di 15 Si è costituito in giudizio anche il sig. , chiedendo a sua volta rigettarsi Controparte_3
l'avversa istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e, nel merito, confermarsi la sentenza gravata;
in via istruttoria, chiede, ove necessario ovvero in caso di riforma della sentenza impugnata, ammettersi le istanze istruttorie formulate in primo grado;
con vittoria di spese di lite.
Rileva anzitutto come il Tribunale abbia dichiarato in specie solo la nullità delle singole clausole ritenute illegittime, tra cui l'art. 6, deducendone dunque l'inoperatività della fideiussione in conseguenza dell'intervenuta decadenza del creditore rispetto al termine semestrale di cui all'art. 1957
c.c.
Evidenzia peraltro la cospicua documentazione versata in atti a cura degli opponenti, richiamando in specie gli schemi contrattuali ABI di fideiussione “omnibus”, il parere reso dall' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 14251 del 20 aprile 2005, il provvedimento NC d'IT n. 55 del
2 maggio 2005 ed inoltre i contratti di fideiussione “omnibus” sottoscritti da numerosi istituti di credito negli anni 2000-2015 riportanti le clausole ritenute illegittime .
Evidenzia come in merito a tale ampia documentazione l'appellante non abbia mai preso posizione nel primo grado di giudizio, salvo poi sostenere, infondatamente, che la sentenza sia stata assunta senza che gli opponenti abbiano fornito alcuna prova del perdurare di intesa anticoncorrenziale tra le Banche anche dopo l'emissione del provvedimento della NC d'IT innanzi richiamato.
Rileva peraltro come l'appellante non abbia in realtà fornito alcun supporto probatorio nel corso del giudizio primo grado circa l'espressa determinazione delle parti di applicare le clausole previste dagli artt. 2, 6 e 9, evidenziando come la rinuncia preventiva dei fideiussori alla tutela ex art. 1957 c.c. non possa ritenersi dimostrata dalle proposte a saldo e stralcio intercorse tra le parti nell'ambito di trattative svoltesi oltre quattro anni dopo la sottoscrizione del contratto.
Si è costituito infine nel gravame anche il sig. eccependo in via preliminare Controparte_6
l'inammissibilità dell'avversa impugnazione ex art. 342 c.p.c., chiedendo conferma della sentenza impugnata ed opponendosi comunque all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
A seguito di intervenuta esecuzione della sentenza appellata, la Società appellante dichiarava di rinunciare all'istanza di sospensiva promossa ex art. 283 c.p.c.; il Consigliere istruttore formulava alle parti una proposta conciliativa che veniva tuttavia respinta da tutti gli appellati.
A seguito di udienza ex artt. 352 e 127ter c.p.c., previo deposito delle difese di rito, la causa è stata rimessa quindi in decisione dinanzi al Collegio.
Ritiene la Corte, a fronte delle chiare evidenze documentali in atti, che l'appello in esame meriti di trovare in effetti accoglimento.
pagina 7 di 15 Risulta infatti che la fideiussione omnibus sottoscritta dagli odierni appellati a garanzia delle obbligazioni contratte dalla in relazione a tutti i rapporti in essere con il Banco Popolare è Parte_3
stata rilasciata in data 24.07.2012 ( v. copia del fascicolo monitorio prodotto in giudizio da Parte_1
in unico documento telematico, pag. 112-113 ), né risulta dalla relativa documentazione in atti che
[...]
essa sia stata sottoscritta in rinnovo di precedente fideiussione già rilasciata, come assunto dagli appellati, nel 2010.
Il Tribunale ha ritenuto in specie, nel merito delle domande formulate dagli opponenti in primo grado, di accertamento della nullità, totale o parziale, della fideiussione in contestazione, “che le clausole contenute negli artt. 2, 6 e 9 del contratto di fideiussione omnibus – qualificazione giuridica non contestata dalla convenuta – prevedono rispettivamente la c.d. “clausola di reviviscenza”, la c.d.
“clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. e la c.d. “clausola di sopravvivenza” così riproducendo pedissequamente il modello suddetto (cfr. doc. 11 fascicolo monitorio). Si precisa che nel 2005 la
NC d'IT ha emesso il provvedimento n. 55 dichiarando che le clausole 2, 6 e 8 del modello predisposto dall'ABI sono nulle in quanto in contrasto con l'art. 2 della L. n. 287/1990. Le Sezioni
Unite della Suprema Corte hanno affermato: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”
(Cass. SS.UU., 30 dicembre 2021, n. 41994)”.
La Suprema Corte, tuttavia, con la pronuncia innanzi richiamata, ha chiaramente affermato che “le clausole del contratto di fideiussione a valle che riproducano quelle nulle dell'intesa a monte (nn. 2, 6 e
8) vengono, invero, a recepire - nel contenuto del negozio - le determinazioni di un'associazione di imprese, l'ABI, che - in quanto costituiscono elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate - possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti, falsando - in tal guisa - il gioco della libera concorrenza. Ed è per questo che, esclusivamente sotto tale profilo, la NC d'IT ha osservato che «la restrizione della concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe significativa nel mercato rilevante, atteso l'elevato numero di banche associate all'ABI», e, di conseguenza, ha dichiarato la nullità dei soli articoli nn. 2, 6 e 8 dell'intesa a monte”.
E' chiaro, dunque, che le clausole in questione in tanto devono ritenersi viziate, in quanto siano imposte alla clientela in forza di un accordo tra banche stipulato in violazione dell' art. 2 della L. n. 287
pagina 8 di 15 del 1990. Peraltro la Suprema Corte ha pure rilevato come, “con particolare riguardo alle clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento della NC d'IT di accertamento dell'infrazione, adottato prima delle modifiche apportate dall'art. 19, comma 11, della L.
n. 262 del 2005, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano - eventualmente - in esso pronunciate. Il giudice del merito è quindi tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione o meno della prescrizione contenuta nel menzionato provvedimento, con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario (Cass.,
22/05/2019, n. 13846)”.
E, tuttavia il suddetto provvedimento della NC d'IT è stato unicamente assunto in riferimento allo schema di fideiussione omnibus diffuso dall'ABI del 2003, sicché l'intesa anticoncorrenziale deve ritenersi accertata in riferimento all'epoca di diffusione di detto modello negoziale.
Ove, dunque, clausole di contenuto pur identico o assolutamente analogo a quelle incluse nel modello censurato per effetto dell'intesa anticoncorrenziale sanzionata vengano in seguito autonomamente inserite da una o più banche nei modelli negoziali proposti alla loro clientela non possono ritenersi, tuttavia, parimenti nulle, in mancanza di prova adeguata, e quindi di preliminare accertamento, dell'esistenza di ulteriore e successiva intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito volta a proseguire o reiterare la condotta anticoncorrenziale già censurata. Né, in riferimento a fideiussioni stipulate in epoca successiva al triennio di riferimento e di generale applicazione del modello negoziale censurato, la produzione in giudizio del suddetto provvedimento della NC d'IT può costituire in alcun modo prova privilegiata od almeno sufficiente della concreta reiterazione di intesa del tutto analoga a quella già censurata. Parimenti non può ritenersi al fine prova adeguata e sufficiente la produzione in giudizio di pur plurime fideiussioni stipulate da una o più Banche anche diverse recanti comunque clausole di contenuto analogo a quelle censurate.
Ed infatti, “ai fini dell'estensione del vizio, l'attore deve fornire la prova del fatto che la fideiussione omnibus prestata sia stata modellata sullo schema di contratto predisposto dall'ABI con la finalità di aderire allo stesso ed in tal modo escludere un ambito di differente negoziabilità” (cfr.
Cass. civ. Sez. I Sent., 22/05/2019, n. 13846)”, ( Tribunale Spoleto, 27.5.2023, n. 405 ), poiché nello stesso provvedimento di censura reso dalla NC d'IT n. 55/2005 “non veniva evidenziato alcun disvalore in sé delle clausole di cui sopra, che piuttosto erano negativamente valutate in quanto pagina 9 di 15 “contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90” ( Trib. Milano, Sentenza n.
8525/2021 del 20-10-2021).
E così, dunque, “le fideiussioni stipulate in data 15.12.2015 non subiscono gli effetti del provvedimento della NC d'IT riguardante le clausole anticoncorrenziali dello schema ABI”
( Tribunale Sez. spec. Impresa – Milano, 3.2.2023, n. 896 ), e ciò perché “l'accertamento compiuto dalla NC d'IT, in forza del quale è stato emanato il provvedimento n. 55 del 2005 relativo alla normativa antitrust, riguarda il periodo ricompreso tra il 2002 e il maggio del 2005”.
E, quindi, “le cause c.d. 'stand alone' sono quelle relative a fideiussioni prestate in epoca successiva al provvedimento n. 55 del 2005 della NC d'IT e che dunque, come tali, non possono giovarsi del provvedimento ai fini dell'accertamento dell'illecito antitrust. Per tale ragione in questa tipologia di controversie l'attore ha l'onere di dimostrare che all'epoca della stipula della fideiussione era già esistente un'intesa anticoncorrenziale fra banche per l'applicazione in modo uniforme delle tre clausole dello schema ABI oggetto delle censure della NC d'IT nel 2005 per violazione dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990, poiché “la parte che intende far valere la nullità, chiamata a dar prova dei fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi – come nelle c.d. follow on actions – dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, e ciò perché un simile accertamento o manca del tutto o c'è, ma riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica del fideiussore” ( Tribunale
Sez. spec. Impresa – Milano, 14.2.2023, n. 1171; conforme: Tribunale di Milano del 20.12.2023 n.
10296).
Per contro, in carenza di prova adeguata e sufficiente di un accordo anticoncorrenziale risalente all'epoca della stipulazione della specifica fideiussione in contestazione, “la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore”
( Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28943 del 04/12/2017; Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21867 del 24/09/2013; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 13078 del 21/05/2008 ).
Peraltro nelle stesse conclusioni ( al n. 95 ) del provvedimento della NC d'IT n. 55/2005 si legge chiaramente che “la standardizzazione contrattuale non produce necessariamente effetti
pagina 10 di 15 anticoncorrenziali. Essa può risultare compatibile con le regole di concorrenza a condizione che gli schemi uniformi non ostacolino la possibilità di diversificazione del prodotto offerto, anche attraverso la diffusione di clausole che, fissando condizioni contrattuali incidenti su aspetti significativi del rapporto negoziale, impediscano un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”.
Pare perciò per sé irrilevante la produzione documentale svolta dagli opponenti, ora appellati, e relativa a vari negozi di fideiussione sottoscritti con svariati Istituti di credito diversi dal Banco Popolare in periodo successivo al 2005 in carenza comunque di prova che la prassi bancaria documentata sia anche attuata, su accordo fra le Banche riguardate, con modalità idonee ad ostacolare la diversificazione del prodotto offerto alla clientela. Trattasi infatti di prova necessaria ai fini dell'accertamento dell'invalidità di clausole, pure conformi a quelle censurate nel modello oggetto di intervento della
NC d'IT, che non sarebbero altrimenti per sé illecite o comunque contrarie a norme imperative e quindi, in assenza di intesa anticoncorrenziale idonea ad imporle con prassi imperativa tale da impedire ogni diversa contrattazione, pienamente valide.
In specie “la regola dell'art. 1957 cod. civ. può essere derogata e la deroga può essere implicita nell'impegno del fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata, l'adempimento dell'obbligazione principale, impegno che può desumersi, a sua volta, dall'interpretazione complessiva del contratto di garanzia e del contratto principale” ( Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 9455 del
11/06/2012 ).
Ed anzi, “in tema di fideiussione, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire” – come in specie ( v. fascicolo monitorio prodotto dalla parte opposta in primo grado, pagg. pag. 112-113, art. 7, 1. ) - "a semplice richiesta", la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 835 del 13/01/2025 ).
Giova altresì evidenziare come la deroga pattizia al disposto ex art. 1957 c.c. contenuta nella fideiussione in esame, in specie inclusa in clausola specificamente approvata dai fideiussori, non tanto ai fini di una sua “validazione” in quanto vessatoria, quanto piuttosto a riprova della consapevole sottoscrizione da parte dei garanti, pare rispondere puntualmente allo scopo, evidenziato dalla stessa
NC d'IT come necessario, di un “equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”. Essa risponde infatti certamente allo scopo di facilitare alla NC l'eventuale escussione della garanzia, ma risponde anche all'”interesse istituzionale” dei garanti stessi, che tutti hanno rivestito l'incarico di pagina 11 di 15 amministratori della Società garantita negli anni antecedenti e successivi ed all'epoca stessa del rilascio della garanzia, consentendo alla di operare confidando nel credito bancario accordatole. Parte_3
Devono ritenersi perciò fondati i primi due motivi di gravame formulati dall'appellante, restando perciò solo assorbita ogni valutazione in ordine alla terza censura esposta nell'impugnazione in esame relativa alla mera valutazione della condotta tenuta dagli opponenti nel periodo successivo all'escussione della garanzia in contestazione e volta a coltivare attivamente una trattativa a fini conciliativi con la NC creditrice.
Addivenendosi quindi, sul presupposto della piena validità della fideiussione sottoscritta dagli opponenti, a rinnovato esame dei motivi di opposizione esposti in primo grado, pare del tutto evidente l'assoluta genericità delle contestazioni in specie svolte dal solo sig. sull'entità del credito CP_3
vantato dalla Società ricorrente opposta, nel rilevare che:
“- tra le prime due comunicazioni, a distanza di un anno e 3 mesi il debito afferente al c/c n. 20364,
(divenuto poi 23566) sia aumentato da euro 260.269,63 ad euro 435.214,70 e nell'estratto ex art. 50, a neanche tre mesi di distanza abbia raggiunto l'importo di euro 447.817,88;
- tra le prime due comunicazioni, a distanza di un anno e 3 mesi il debito afferente al c/c n. 21905,
(divenuto poi 23532) sia aumentato da euro 681,85 ad euro 3.885,97 e nell'estratto ex art. 50, a neanche tre mesi di distanza abbia raggiunto l'importo di euro 5.014,72; Cont
- nella comunicazione di revoca degli affidamenti diretta alla l'Istituto di credito CP_11
preannuncia che in caso di mancato rientro entro il termine del 3.2.2014 provvederà a realizzare le garanzie reali costituite in pegno relativamente al saldo creditore sul c/c 155 presso la Filiale di Torino
11/1130 ed al fondo obbligazionario deposito n. 1130008090028 “Gestielle bt Euro port”.
Tuttavia, nulla viene riferito nelle comunicazioni successive del 2015 e non è dato sapere se le garanzie reali siano state escusse e per quali importi;
- nella diffida del 2014 viene menzionata l'applicazione di interessi maturati e maturandi al tasso annuo del 19,50%, importo nettamente superiore al tasso soglia su base annua per il 1° trimestre 2014;
- nella diffida del 2015 viene menzionata l'applicazione di interessi maturati e maturandi al tasso annuo del 20,00%, importo nettamente superiore al tasso soglia su base annua per il 2° trimestre 2015.
Pertanto, in forza delle ragioni che precedono si contestano altresì i conteggi afferenti ai crediti azionati in sede di decreto ingiuntivo”.
Tali rilievi sono infatti in aperto contrasto con le risultanze documentali in atti ( v. documenti prodotti dalla ricorrente in sede monitoria ), né valgono ad evidenziare specificamente poste creditorie contestate, laddove, avendo gli opponenti rivestito incarichi di rilievo nella gestione della Società
pagina 12 di 15 garantita, essi avrebbero potuto formulare compiutamente e consapevolmente eventuali contestazioni sostanziali e puntuali in merito all'entità del credito vantato dalla ricorrente.
Pur addivenendosi, per le ragioni esposte, ad integrale riforma della sentenza impugnata, sul presupposto della piena validità della fideiussione contestata dagli opponenti, non può trovare accoglimento la domanda attorea di conferma del decreto ingiuntivo opposto in primo grado.
Ed infatti “l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si “conferma” lo stesso
- non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata” ( Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20868 del
06/09/2017; Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 22874 del 16/08/2024 ).
Si addiviene quindi, in accoglimento del gravame, a condanna in via ordinaria degli appellati in solido al pagamento di un importo pur pienamente coincidente con la somma ingiunta con il decreto ingiuntivo opposto.
Lamenta infine l'odierna appellante che i sigg.ri , e che già avevano respinto CP_3 CP_8 CP_6
in primo grado la proposta conciliativa formulata dal Giudice, allegando di non poter sostenere l'onere del pur modesto esborso prospettato in misura largamente inferiore all'importo del credito ingiunto, abbiano quindi parimenti respinto l'analoga proposta riformulata dal Consigliere istruttore in sede di gravame, sollecitando perciò che “ tale condotta processuale venga fermamente riprovata, sia in termini di quantificazione delle spese legali, sia – e in ogni caso – in termini di condanna degli appellati al pagamento di una somma ritenuta di giustizia ed equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96
c.p.c.”.
Pur risultando in effetti la condotta processuale degli opponenti appellati apertamente ostativa ad ogni possibilità di risoluzione conciliativa della controversia, non si ravvisano tuttavia i presupposti per la loro condanna ex art. 96 c.p.c.
Ed infatti “la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. non può essere fondata sul mero aggravamento del carico giudiziario dell'ufficio che l'introduzione della lite ha contribuito a determinare, essendo necessario individuare a tal fine la specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente, così come si verifica nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, nonché in ipotesi di abuso del processo, di proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi pagina 13 di 15 di errori grossolani nella redazione dell'impugnazione” ( Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 34429 del
25/12/2024; Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 36591 del 30/12/2023 ).
Peraltro “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Cass. Civ. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 27056 del 06/10/2021 ).
Pertanto, “in tema di regolamento delle spese processuali in appello, per il principio di soccombenza
(ex art. 91 c.p.c.) - la quale va individuata ex post, con riguardo al processo considerato unitariamente, cioè all'esito della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione e non dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio - e tenuto conto dell'infrazionabilità della domanda, deve ritenersi implicita nella richiesta di condanna alle spese di lite formulata dall'appellante anche quella di regolamento delle spese del primo grado”( Cass. Civ. Sez. 5 - , Ordinanza n. 23639 del 03/09/2024 ).
Le spese dei due gradi del giudizio, comprensive della fase monitoria del primo giudizio, seguono perciò la piena soccombenza degli appellati e si liquidano come da dispositivo in applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n. 55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore della controversia, pari al credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, alla sua media complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato pieno svolgimento di tutte le fasi del primo giudizio, pur senza assunzione di mezzi istruttori in fase istruttoria e con esclusione degli scritti difensivi conclusivi in sede di decisione ( con conseguente riduzione dei compensi relativi a dette fasi rispettivamente ad € 5.200,00 ed € 5.000,00 )
e, nel gravame, delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza n. 3871/2023, depositata dal Tribunale di
Torino in data 10.10.2023, condanna i sigg.ri , e Controparte_3 Controparte_8 CP_6
in solido fra loro, al pagamento in favore dell'odierna appellante, come rappresentata nel
[...] giudizio, della somma complessiva di € 440.000,00, oltre interessi moratori al saggio legale ex art. 1284, comma I, c.c. dalla messa in mora - 10.08.2015 – al saldo;
pagina 14 di 15 2) Condanna gli appellanti, in solido fra loro, al pagamento in favore dell'appellante, come rappresentata nel giudizio, delle spese del primo giudizio, che liquida per la fase monitoria in € 634,00 per spese ed € 4.185,00 per compensi e per la fase di opposizione in € 16.082,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge;
3) Condanna inoltre gli appellanti, in solido fra loro, al pagamento in favore dell'appellante, come rappresentata nel giudizio, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 14.239,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 2/07/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio Dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere Relatore dott. Francesco Rizzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1386/2023 promossa da:
QUALE MANDATARIA CON RAPP. DI Parte_1 Controparte_1
QUEST'ULTIMAA SUA VOLTA QUALE MANDATARIA CON
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIMONE GIOVANNI, Controparte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA SERBELLONI, 4 20122 MILANO presso il difensore avv. SIMONE
GIOVANNI appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._1
REYNAUD SILVIA e dell'avv. CIANCI ANDREA ( ) CORSO RE C.F._2
UMBERTO 77 10128 TORINO, elettivamente domiciliato in CORSO RE UMBERTO N. 77 10128
TORINO presso il difensore avv. REYNAUD SILVIA
CLAUDIO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FINELLO CP_4 C.F._3
FEDERICA e dell'avv. CARAMELLINO NATALIA ( VIA SAN QUINTINO, C.F._4
36 10121 TORINO;
( ) VIA SAN QUINTINO 36 Controparte_5 C.F._5
10121 TORINO, elettivamente domiciliato in VIA SAN QUINTINO 36 10121 TORINO presso il difensore avv. FINELLO FEDERICA
pagina 1 di 15 C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PRANDI RICCARDO Controparte_6 C.F._6
e dell'avv. SANMARTINO GIORGIO ( ) FERRARIS, 14 C.F._7 CP_7
10121 TORINO, elettivamente domiciliato in CORSO GALILEO FERRARIS N. 14 10138 TORINO presso il difensore avv. PRANDI RICCARDO appellati
Udienza ex artt. 352 e 127ter c.p.c. in data 19.06.2025
OGGETTO: fideiussione
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis:
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello, in riforma della Sentenza n. 3871/2023 emessa dal Tribunale di Torino, Sezione I° Civile, Giudice Dott.
Fabrizio Alessandria, nell'ambito del giudizio R.G. n. 19281/2022, pubblicata in data 10.10.2023, notificata il 12.10.2023, e, per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che quivi, per comodità, si riportano:
“nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande avverse, per i motivi esposti in narrativa;
- per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 5611/2022 del 26-
27.07.2022, ivi opposto;
- per l'ulteriore effetto, condannare il sig. , il sig. e il sig. Controparte_3 Controparte_8 al pagamento della somma complessiva di €.453.171,28.=, oltre interessi come da Controparte_6
domanda, spese di procedura e oneri di legge, siccome ingiunti dal Tribunale di Torino;
in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di revoca del Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 5611/2022 del 26-
27.07.2022, accertare e dichiarare comunque il credito vantato da parte opposta nei confronti dell'opponente;
- per l'effetto, condannare il sig. , il sig. e il sig. Controparte_3 Controparte_8 CP_6 al pagamento della somma complessiva di €.453.171,28.=, oltre interessi come da domanda,
[...]
spese di procedura e oneri di legge, o al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia, per le ragioni di cui al ricorso per Decreto Ingiuntivo e al presente atto;
in ogni caso:
- accertare che l'odierno giudizio di opposizione è stato incardinato con temeraria volontà di resistenza e, per l'effetto, condannare il sig. , il sig. e il Controparte_3 Controparte_8
pagina 2 di 15 sig. al pagamento, in favore di e per essa di Controparte_6 Parte_1 Controparte_2 al pagamento della somma ritenuta di giustizi, ai sensi dell'art. 96, c. 1 e c. 3 c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa”,
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati avanti al
Tribunale di Torino, per tutti i motivi meglio esposti nell'atto di citazione in appello.
Con vittoria di spese e compensi professionali, maggiorati del rimborso forfettario 15% per spese generali, oltre IVA 22% e CPA 4%, come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato : Controparte_9
“previe le declaratorie del caso, respinta ogni contraria richiesta, deduzione ed eccezione,
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
-- nel merito, in via principale,
- confermare la sentenza n. 3871/2023 resa dal Tribunale di Torino in data 10 ottobre 2023, che ha revocato il decreto ingiuntivo n. 5611/2022;
-- in ogni caso,
- con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio, oltre rimborso forfetario ed accessori ulteriormente dovuti per legge;
-- in via istruttoria,
- per il solo caso di necessità, ovvero nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata, ammettere le istanze istruttorie formulate dall'odierno appellato nella memoria ex art. 183, co 6 n. 2 del
30.6.2023.”.
Per l'appellato : Controparte_8
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare: dichiarare l'0inammissibilità dell'appello interposto dalla e per essa Parte_2 [...]
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 342 e 348bis c.p.c., pronunziando ogni Parte_1
conseguente provvedimento;
nel merito,
- in totale conferma dell'appellata sentenza, respingere l'appello interposto dalla Parte_2
e per essa per i motivi tutti esposti, in quanto inammissibile ed
[...] Parte_1
infondato in fatto ed in diritto.
- Con vittoria di onorari e spese di entrambi i gradi del giudizio, incluso rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori antistatarii”.
pagina 3 di 15 Per l'appellato : Controparte_6
“- contrariis reiectis
- voglia l'ill.ma Corte adita,
- rigettare, in quanto inammissibili e/o infondati tutti i motivi di appello ex adverso proposti, e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza;
- con vittoria di competenze e spese del presente grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con tre distinti atti di citazione, i sig.ri , e Controparte_3 Controparte_8 CP_6
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5611/2022, emesso dal Tribunale di
[...]
Torino in favore di per l'ingiunzione al pagamento della somma di €.453.171,28 in Parte_1
qualità di fideiussori della società Nei rispettivi atti introduttivi, gli opponenti deducevano Parte_3
la nullità del contratto di fideiussione azionato in via monitoria poiché stipulato su modello ABI censurato dalla NC d'IT per violazione della normativa antitrust, ed eccepivano quindi la decadenza del creditore dalla possibilità di escutere la fideiussione non avendo rispettato i termini di cui all'art.1957 c.c.
Per tali motivi chiedevano al Tribunale adito di accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
Si costituiva in tutti e tre i giudizi contestando le proposte opposizioni e chiedendo la Parte_1
conferma del provvedimento monitorio o comunque che venisse accertato il proprio credito verso gli opponenti, con condanna degli attori al pagamento della somma complessiva di € 453.171,28, oltre interessi come da domanda, spese di procedura e oneri di legge.
I giudizi venivano riuniti e il giudice, rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto opposto, formulava proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c., rifiutata dagli opponenti.
La causa veniva istruita in via documentale e, con sentenza n. 3871/2023, il Tribunale di Torino revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando la convenuta opposta a rimborsare a ciascuno degli opponenti le spese di lite, liquidate in € 6.023,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Il giudice accoglieva l'opposizione fondata, ritenendo che le fideiussioni impugnate recassero in specie negli artt. 2, 6 e 9 del contratto di fideiussione omnibus la c.d. “clausola di reviviscenza”, la c.d.
“clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. e la c.d. “clausola di sopravvivenza”, così riproducendo pedissequamente lo schema negoziale elaborato nel 2002 dall'ABI. Evidenziava, in proposito, come nel 2005 la NC d'IT avesse emesso il provvedimento n. 55 dichiarando le clausole 2, 6 e 8 del modello predisposto dall'ABI nulle, in quanto in contrasto con l'art. 2 della L. n. 287/1990.
pagina 4 di 15 Richiamava le SSUU della Corte di Cassazione secondo cui i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Cass. SS.UU., 30 dicembre 2021, n. 41994).
Riteneva nella fattispecie che l'art. 6 della fideiussione, approvato specificatamente dai garanti ex art. 1341 c.c., e che prevedeva la dispensa per la NC dall'agire nei termini ex art. 1957 c.c. (cfr. doc. 11 fascicolo monitorio), fosse da considerarsi illegittimo e nullo, così come sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione, trovando pertanto piena applicazione l'art. 1957 c.c.
Rilevava poi come parte convenuta opposta non avesse provato di aver provveduto alla preventiva escussione del debitore principale nel termine di sei mesi, ai sensi dall'articolo 1957 c.c. , posto che dalla documentazione versata in atti, emergeva l'inerzia del creditore nei sei mesi successivi alla scadenza dell'obbligazione principale in data 4.2.2014, avendo inviato una nuova intimazione soltanto in data 15.5.2015 ampiamente oltre la scadenza del termine decadenziale previsto dalla norma.
Riteneva pertanto che la fideiussione non potesse operare tra le parti, revocava il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando assorbite le ulteriori questioni sollevate dalle parti opponenti in base al principio della ragione più liquida.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello chiedendo, in via Parte_1
pregiudiziale e cautelare sospendersi o revocarsi la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e, nel merito, in via principale, dichiararsi l'infondatezza dell'avversa opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto, ovvero condannarsi gli opponenti al pagamento della somma complessiva di €.453.171,28.=, oltre interessi come da domanda, spese di procedura e oneri di legge;
in ogni caso, accertarsi che il giudizio di opposizione è stato incardinato con temeraria volontà di resistenza e, per l'effetto, condannarsi gli opponenti ai sensi dell'art. 96, c. 1 e c. 3 c.p.c.; con vittoria di spese ed onorari dei due gradi del giudizio.
Lamenta l'appellante, con primo motivo di gravame che il Tribunale abbia accertato la nullità della fideiussione sottoscritta dai sigg.ri , e per conformità allo schema CP_3 CP_8 CP_6 negoziale elaborato nel 2002 dall'ABI in relazione alle clausole 2, 6, e 9 del contratto pure in carenza di alcuna attività istruttoria, senza valutare in merito le difese della società opposta, in violazione dei principi dettati in merito dalla Suprema Corte.
pagina 5 di 15 Rileva infatti che la fideiussione oggetto di causa è stata sottoscritta dagli odierni appellati ben sette anni dopo il provvedimento reso dalla NC d'IT, nel 2012, restando perciò in onere a chi eccepisca la nullità della fideiussione dimostrare l'esistenza di un collegamento negoziale con l'intesa illecita accertata negli anni pregressi con finalità lesiva della concorrenza. Rileva peraltro doversi ritenere comunque valida la fideiussione ove sia non sia provata la sua stipulazione con l'intento di adesione ad intesa anticoncorrenziale stipulata a monte dalla NC beneficiaria.
Lamenta inoltre l'appellante, con secondo motivo di gravame che il Tribunale abbia erroneamente dichiarato la nullità dell'art. 6 del contratto fideiussorio, recante deroga al dettato ex art. 1957 c.c., in assenza di prova alcuna che tale deroga, per sé legittima ed efficace, non sia stata in specie consapevolmente, e giustificatamente, pattuita tra le parti.
Lamenta inoltre, con terzo motivo di gravame, che il Tribunale abbia comunque omesso di valutare la condotta stessa dei fideiussori a seguito dell'escussione della garanzia, evidenziando come in data 10.08.2015 risultasse avviata tra la NC allora titolare del credito e i garanti della società debitrice principale una corrispondenza volta a trovare una definizione bonaria per l'adempimento dei fideiussori che avevano avanzato una proposta transattiva offrendo il pagamento dapprima di Euro
73.416,35 ed infine dell'importo superiore di Euro 146.832,70, da versarsi ratealmente, riconoscendo così il debito.
Ritiene dunque che ove correttamente il Tribunale avesse considerato le offerte di pagamento dei garanti negli anni 2015 e 2016, e, dunque, in data successiva alla scadenza del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., avrebbe dovuto ravvisare provata, a fronte della conformità della clausola fideiussoria derogatoria allo schema censurato, una “diversa volontà delle parti” di derogare consapevolmente al dettato normativo richiamato.
Si è costituito nel gravame il sig. , chiedendo in via preliminare dichiararsi Controparte_8
l'inammissibilità̀ dell'appello interposto ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, confermarsi integralmente l'impugnata sentenza;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio
Assume infatti pienamente dimostrati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della I. 287 /1990 e la conformità del contratto di fideiussione allo schema censurato dall'ABI, evidenziando come sia incontestato in specie che il rapporto principale nei confronti della sia scaduto in data 31.01.2014, avendo, in tale data, Parte_3
l'Istituto bancario revocato gli affidamenti, chiuso i rapporti in essere ed intimato il rientro dalla esposizione debitoria maturata entro il termine del 03.02.2014 e non sia seguita quindi nel termine semestrale alcuna azione giudiziale nei confronti del debitore principale o di alcuno dei fideiussori prima della notifica del decreto ingiuntivo in data 07.09.2022.
pagina 6 di 15 Si è costituito in giudizio anche il sig. , chiedendo a sua volta rigettarsi Controparte_3
l'avversa istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e, nel merito, confermarsi la sentenza gravata;
in via istruttoria, chiede, ove necessario ovvero in caso di riforma della sentenza impugnata, ammettersi le istanze istruttorie formulate in primo grado;
con vittoria di spese di lite.
Rileva anzitutto come il Tribunale abbia dichiarato in specie solo la nullità delle singole clausole ritenute illegittime, tra cui l'art. 6, deducendone dunque l'inoperatività della fideiussione in conseguenza dell'intervenuta decadenza del creditore rispetto al termine semestrale di cui all'art. 1957
c.c.
Evidenzia peraltro la cospicua documentazione versata in atti a cura degli opponenti, richiamando in specie gli schemi contrattuali ABI di fideiussione “omnibus”, il parere reso dall' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 14251 del 20 aprile 2005, il provvedimento NC d'IT n. 55 del
2 maggio 2005 ed inoltre i contratti di fideiussione “omnibus” sottoscritti da numerosi istituti di credito negli anni 2000-2015 riportanti le clausole ritenute illegittime .
Evidenzia come in merito a tale ampia documentazione l'appellante non abbia mai preso posizione nel primo grado di giudizio, salvo poi sostenere, infondatamente, che la sentenza sia stata assunta senza che gli opponenti abbiano fornito alcuna prova del perdurare di intesa anticoncorrenziale tra le Banche anche dopo l'emissione del provvedimento della NC d'IT innanzi richiamato.
Rileva peraltro come l'appellante non abbia in realtà fornito alcun supporto probatorio nel corso del giudizio primo grado circa l'espressa determinazione delle parti di applicare le clausole previste dagli artt. 2, 6 e 9, evidenziando come la rinuncia preventiva dei fideiussori alla tutela ex art. 1957 c.c. non possa ritenersi dimostrata dalle proposte a saldo e stralcio intercorse tra le parti nell'ambito di trattative svoltesi oltre quattro anni dopo la sottoscrizione del contratto.
Si è costituito infine nel gravame anche il sig. eccependo in via preliminare Controparte_6
l'inammissibilità dell'avversa impugnazione ex art. 342 c.p.c., chiedendo conferma della sentenza impugnata ed opponendosi comunque all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
A seguito di intervenuta esecuzione della sentenza appellata, la Società appellante dichiarava di rinunciare all'istanza di sospensiva promossa ex art. 283 c.p.c.; il Consigliere istruttore formulava alle parti una proposta conciliativa che veniva tuttavia respinta da tutti gli appellati.
A seguito di udienza ex artt. 352 e 127ter c.p.c., previo deposito delle difese di rito, la causa è stata rimessa quindi in decisione dinanzi al Collegio.
Ritiene la Corte, a fronte delle chiare evidenze documentali in atti, che l'appello in esame meriti di trovare in effetti accoglimento.
pagina 7 di 15 Risulta infatti che la fideiussione omnibus sottoscritta dagli odierni appellati a garanzia delle obbligazioni contratte dalla in relazione a tutti i rapporti in essere con il Banco Popolare è Parte_3
stata rilasciata in data 24.07.2012 ( v. copia del fascicolo monitorio prodotto in giudizio da Parte_1
in unico documento telematico, pag. 112-113 ), né risulta dalla relativa documentazione in atti che
[...]
essa sia stata sottoscritta in rinnovo di precedente fideiussione già rilasciata, come assunto dagli appellati, nel 2010.
Il Tribunale ha ritenuto in specie, nel merito delle domande formulate dagli opponenti in primo grado, di accertamento della nullità, totale o parziale, della fideiussione in contestazione, “che le clausole contenute negli artt. 2, 6 e 9 del contratto di fideiussione omnibus – qualificazione giuridica non contestata dalla convenuta – prevedono rispettivamente la c.d. “clausola di reviviscenza”, la c.d.
“clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. e la c.d. “clausola di sopravvivenza” così riproducendo pedissequamente il modello suddetto (cfr. doc. 11 fascicolo monitorio). Si precisa che nel 2005 la
NC d'IT ha emesso il provvedimento n. 55 dichiarando che le clausole 2, 6 e 8 del modello predisposto dall'ABI sono nulle in quanto in contrasto con l'art. 2 della L. n. 287/1990. Le Sezioni
Unite della Suprema Corte hanno affermato: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”
(Cass. SS.UU., 30 dicembre 2021, n. 41994)”.
La Suprema Corte, tuttavia, con la pronuncia innanzi richiamata, ha chiaramente affermato che “le clausole del contratto di fideiussione a valle che riproducano quelle nulle dell'intesa a monte (nn. 2, 6 e
8) vengono, invero, a recepire - nel contenuto del negozio - le determinazioni di un'associazione di imprese, l'ABI, che - in quanto costituiscono elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate - possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti, falsando - in tal guisa - il gioco della libera concorrenza. Ed è per questo che, esclusivamente sotto tale profilo, la NC d'IT ha osservato che «la restrizione della concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe significativa nel mercato rilevante, atteso l'elevato numero di banche associate all'ABI», e, di conseguenza, ha dichiarato la nullità dei soli articoli nn. 2, 6 e 8 dell'intesa a monte”.
E' chiaro, dunque, che le clausole in questione in tanto devono ritenersi viziate, in quanto siano imposte alla clientela in forza di un accordo tra banche stipulato in violazione dell' art. 2 della L. n. 287
pagina 8 di 15 del 1990. Peraltro la Suprema Corte ha pure rilevato come, “con particolare riguardo alle clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento della NC d'IT di accertamento dell'infrazione, adottato prima delle modifiche apportate dall'art. 19, comma 11, della L.
n. 262 del 2005, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano - eventualmente - in esso pronunciate. Il giudice del merito è quindi tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione o meno della prescrizione contenuta nel menzionato provvedimento, con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario (Cass.,
22/05/2019, n. 13846)”.
E, tuttavia il suddetto provvedimento della NC d'IT è stato unicamente assunto in riferimento allo schema di fideiussione omnibus diffuso dall'ABI del 2003, sicché l'intesa anticoncorrenziale deve ritenersi accertata in riferimento all'epoca di diffusione di detto modello negoziale.
Ove, dunque, clausole di contenuto pur identico o assolutamente analogo a quelle incluse nel modello censurato per effetto dell'intesa anticoncorrenziale sanzionata vengano in seguito autonomamente inserite da una o più banche nei modelli negoziali proposti alla loro clientela non possono ritenersi, tuttavia, parimenti nulle, in mancanza di prova adeguata, e quindi di preliminare accertamento, dell'esistenza di ulteriore e successiva intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito volta a proseguire o reiterare la condotta anticoncorrenziale già censurata. Né, in riferimento a fideiussioni stipulate in epoca successiva al triennio di riferimento e di generale applicazione del modello negoziale censurato, la produzione in giudizio del suddetto provvedimento della NC d'IT può costituire in alcun modo prova privilegiata od almeno sufficiente della concreta reiterazione di intesa del tutto analoga a quella già censurata. Parimenti non può ritenersi al fine prova adeguata e sufficiente la produzione in giudizio di pur plurime fideiussioni stipulate da una o più Banche anche diverse recanti comunque clausole di contenuto analogo a quelle censurate.
Ed infatti, “ai fini dell'estensione del vizio, l'attore deve fornire la prova del fatto che la fideiussione omnibus prestata sia stata modellata sullo schema di contratto predisposto dall'ABI con la finalità di aderire allo stesso ed in tal modo escludere un ambito di differente negoziabilità” (cfr.
Cass. civ. Sez. I Sent., 22/05/2019, n. 13846)”, ( Tribunale Spoleto, 27.5.2023, n. 405 ), poiché nello stesso provvedimento di censura reso dalla NC d'IT n. 55/2005 “non veniva evidenziato alcun disvalore in sé delle clausole di cui sopra, che piuttosto erano negativamente valutate in quanto pagina 9 di 15 “contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90” ( Trib. Milano, Sentenza n.
8525/2021 del 20-10-2021).
E così, dunque, “le fideiussioni stipulate in data 15.12.2015 non subiscono gli effetti del provvedimento della NC d'IT riguardante le clausole anticoncorrenziali dello schema ABI”
( Tribunale Sez. spec. Impresa – Milano, 3.2.2023, n. 896 ), e ciò perché “l'accertamento compiuto dalla NC d'IT, in forza del quale è stato emanato il provvedimento n. 55 del 2005 relativo alla normativa antitrust, riguarda il periodo ricompreso tra il 2002 e il maggio del 2005”.
E, quindi, “le cause c.d. 'stand alone' sono quelle relative a fideiussioni prestate in epoca successiva al provvedimento n. 55 del 2005 della NC d'IT e che dunque, come tali, non possono giovarsi del provvedimento ai fini dell'accertamento dell'illecito antitrust. Per tale ragione in questa tipologia di controversie l'attore ha l'onere di dimostrare che all'epoca della stipula della fideiussione era già esistente un'intesa anticoncorrenziale fra banche per l'applicazione in modo uniforme delle tre clausole dello schema ABI oggetto delle censure della NC d'IT nel 2005 per violazione dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990, poiché “la parte che intende far valere la nullità, chiamata a dar prova dei fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi – come nelle c.d. follow on actions – dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, e ciò perché un simile accertamento o manca del tutto o c'è, ma riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica del fideiussore” ( Tribunale
Sez. spec. Impresa – Milano, 14.2.2023, n. 1171; conforme: Tribunale di Milano del 20.12.2023 n.
10296).
Per contro, in carenza di prova adeguata e sufficiente di un accordo anticoncorrenziale risalente all'epoca della stipulazione della specifica fideiussione in contestazione, “la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore”
( Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28943 del 04/12/2017; Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21867 del 24/09/2013; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 13078 del 21/05/2008 ).
Peraltro nelle stesse conclusioni ( al n. 95 ) del provvedimento della NC d'IT n. 55/2005 si legge chiaramente che “la standardizzazione contrattuale non produce necessariamente effetti
pagina 10 di 15 anticoncorrenziali. Essa può risultare compatibile con le regole di concorrenza a condizione che gli schemi uniformi non ostacolino la possibilità di diversificazione del prodotto offerto, anche attraverso la diffusione di clausole che, fissando condizioni contrattuali incidenti su aspetti significativi del rapporto negoziale, impediscano un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”.
Pare perciò per sé irrilevante la produzione documentale svolta dagli opponenti, ora appellati, e relativa a vari negozi di fideiussione sottoscritti con svariati Istituti di credito diversi dal Banco Popolare in periodo successivo al 2005 in carenza comunque di prova che la prassi bancaria documentata sia anche attuata, su accordo fra le Banche riguardate, con modalità idonee ad ostacolare la diversificazione del prodotto offerto alla clientela. Trattasi infatti di prova necessaria ai fini dell'accertamento dell'invalidità di clausole, pure conformi a quelle censurate nel modello oggetto di intervento della
NC d'IT, che non sarebbero altrimenti per sé illecite o comunque contrarie a norme imperative e quindi, in assenza di intesa anticoncorrenziale idonea ad imporle con prassi imperativa tale da impedire ogni diversa contrattazione, pienamente valide.
In specie “la regola dell'art. 1957 cod. civ. può essere derogata e la deroga può essere implicita nell'impegno del fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata, l'adempimento dell'obbligazione principale, impegno che può desumersi, a sua volta, dall'interpretazione complessiva del contratto di garanzia e del contratto principale” ( Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 9455 del
11/06/2012 ).
Ed anzi, “in tema di fideiussione, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire” – come in specie ( v. fascicolo monitorio prodotto dalla parte opposta in primo grado, pagg. pag. 112-113, art. 7, 1. ) - "a semplice richiesta", la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 835 del 13/01/2025 ).
Giova altresì evidenziare come la deroga pattizia al disposto ex art. 1957 c.c. contenuta nella fideiussione in esame, in specie inclusa in clausola specificamente approvata dai fideiussori, non tanto ai fini di una sua “validazione” in quanto vessatoria, quanto piuttosto a riprova della consapevole sottoscrizione da parte dei garanti, pare rispondere puntualmente allo scopo, evidenziato dalla stessa
NC d'IT come necessario, di un “equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”. Essa risponde infatti certamente allo scopo di facilitare alla NC l'eventuale escussione della garanzia, ma risponde anche all'”interesse istituzionale” dei garanti stessi, che tutti hanno rivestito l'incarico di pagina 11 di 15 amministratori della Società garantita negli anni antecedenti e successivi ed all'epoca stessa del rilascio della garanzia, consentendo alla di operare confidando nel credito bancario accordatole. Parte_3
Devono ritenersi perciò fondati i primi due motivi di gravame formulati dall'appellante, restando perciò solo assorbita ogni valutazione in ordine alla terza censura esposta nell'impugnazione in esame relativa alla mera valutazione della condotta tenuta dagli opponenti nel periodo successivo all'escussione della garanzia in contestazione e volta a coltivare attivamente una trattativa a fini conciliativi con la NC creditrice.
Addivenendosi quindi, sul presupposto della piena validità della fideiussione sottoscritta dagli opponenti, a rinnovato esame dei motivi di opposizione esposti in primo grado, pare del tutto evidente l'assoluta genericità delle contestazioni in specie svolte dal solo sig. sull'entità del credito CP_3
vantato dalla Società ricorrente opposta, nel rilevare che:
“- tra le prime due comunicazioni, a distanza di un anno e 3 mesi il debito afferente al c/c n. 20364,
(divenuto poi 23566) sia aumentato da euro 260.269,63 ad euro 435.214,70 e nell'estratto ex art. 50, a neanche tre mesi di distanza abbia raggiunto l'importo di euro 447.817,88;
- tra le prime due comunicazioni, a distanza di un anno e 3 mesi il debito afferente al c/c n. 21905,
(divenuto poi 23532) sia aumentato da euro 681,85 ad euro 3.885,97 e nell'estratto ex art. 50, a neanche tre mesi di distanza abbia raggiunto l'importo di euro 5.014,72; Cont
- nella comunicazione di revoca degli affidamenti diretta alla l'Istituto di credito CP_11
preannuncia che in caso di mancato rientro entro il termine del 3.2.2014 provvederà a realizzare le garanzie reali costituite in pegno relativamente al saldo creditore sul c/c 155 presso la Filiale di Torino
11/1130 ed al fondo obbligazionario deposito n. 1130008090028 “Gestielle bt Euro port”.
Tuttavia, nulla viene riferito nelle comunicazioni successive del 2015 e non è dato sapere se le garanzie reali siano state escusse e per quali importi;
- nella diffida del 2014 viene menzionata l'applicazione di interessi maturati e maturandi al tasso annuo del 19,50%, importo nettamente superiore al tasso soglia su base annua per il 1° trimestre 2014;
- nella diffida del 2015 viene menzionata l'applicazione di interessi maturati e maturandi al tasso annuo del 20,00%, importo nettamente superiore al tasso soglia su base annua per il 2° trimestre 2015.
Pertanto, in forza delle ragioni che precedono si contestano altresì i conteggi afferenti ai crediti azionati in sede di decreto ingiuntivo”.
Tali rilievi sono infatti in aperto contrasto con le risultanze documentali in atti ( v. documenti prodotti dalla ricorrente in sede monitoria ), né valgono ad evidenziare specificamente poste creditorie contestate, laddove, avendo gli opponenti rivestito incarichi di rilievo nella gestione della Società
pagina 12 di 15 garantita, essi avrebbero potuto formulare compiutamente e consapevolmente eventuali contestazioni sostanziali e puntuali in merito all'entità del credito vantato dalla ricorrente.
Pur addivenendosi, per le ragioni esposte, ad integrale riforma della sentenza impugnata, sul presupposto della piena validità della fideiussione contestata dagli opponenti, non può trovare accoglimento la domanda attorea di conferma del decreto ingiuntivo opposto in primo grado.
Ed infatti “l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si “conferma” lo stesso
- non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata” ( Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20868 del
06/09/2017; Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 22874 del 16/08/2024 ).
Si addiviene quindi, in accoglimento del gravame, a condanna in via ordinaria degli appellati in solido al pagamento di un importo pur pienamente coincidente con la somma ingiunta con il decreto ingiuntivo opposto.
Lamenta infine l'odierna appellante che i sigg.ri , e che già avevano respinto CP_3 CP_8 CP_6
in primo grado la proposta conciliativa formulata dal Giudice, allegando di non poter sostenere l'onere del pur modesto esborso prospettato in misura largamente inferiore all'importo del credito ingiunto, abbiano quindi parimenti respinto l'analoga proposta riformulata dal Consigliere istruttore in sede di gravame, sollecitando perciò che “ tale condotta processuale venga fermamente riprovata, sia in termini di quantificazione delle spese legali, sia – e in ogni caso – in termini di condanna degli appellati al pagamento di una somma ritenuta di giustizia ed equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96
c.p.c.”.
Pur risultando in effetti la condotta processuale degli opponenti appellati apertamente ostativa ad ogni possibilità di risoluzione conciliativa della controversia, non si ravvisano tuttavia i presupposti per la loro condanna ex art. 96 c.p.c.
Ed infatti “la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. non può essere fondata sul mero aggravamento del carico giudiziario dell'ufficio che l'introduzione della lite ha contribuito a determinare, essendo necessario individuare a tal fine la specifica condotta abusiva da imputare al soggetto soccombente, così come si verifica nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, nonché in ipotesi di abuso del processo, di proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi pagina 13 di 15 di errori grossolani nella redazione dell'impugnazione” ( Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 34429 del
25/12/2024; Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 36591 del 30/12/2023 ).
Peraltro “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” ( Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Cass. Civ. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 27056 del 06/10/2021 ).
Pertanto, “in tema di regolamento delle spese processuali in appello, per il principio di soccombenza
(ex art. 91 c.p.c.) - la quale va individuata ex post, con riguardo al processo considerato unitariamente, cioè all'esito della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione e non dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio - e tenuto conto dell'infrazionabilità della domanda, deve ritenersi implicita nella richiesta di condanna alle spese di lite formulata dall'appellante anche quella di regolamento delle spese del primo grado”( Cass. Civ. Sez. 5 - , Ordinanza n. 23639 del 03/09/2024 ).
Le spese dei due gradi del giudizio, comprensive della fase monitoria del primo giudizio, seguono perciò la piena soccombenza degli appellati e si liquidano come da dispositivo in applicazione di valori medi dei parametri normativi in vigore e di cui al D.M. n. 55/2014 come attualmente in vigore, avuto riguardo al valore della controversia, pari al credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, alla sua media complessità ed all'attività difensiva concretamente svolta dalle parti nel giudizio, che ha comportato pieno svolgimento di tutte le fasi del primo giudizio, pur senza assunzione di mezzi istruttori in fase istruttoria e con esclusione degli scritti difensivi conclusivi in sede di decisione ( con conseguente riduzione dei compensi relativi a dette fasi rispettivamente ad € 5.200,00 ed € 5.000,00 )
e, nel gravame, delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di decisione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza n. 3871/2023, depositata dal Tribunale di
Torino in data 10.10.2023, condanna i sigg.ri , e Controparte_3 Controparte_8 CP_6
in solido fra loro, al pagamento in favore dell'odierna appellante, come rappresentata nel
[...] giudizio, della somma complessiva di € 440.000,00, oltre interessi moratori al saggio legale ex art. 1284, comma I, c.c. dalla messa in mora - 10.08.2015 – al saldo;
pagina 14 di 15 2) Condanna gli appellanti, in solido fra loro, al pagamento in favore dell'appellante, come rappresentata nel giudizio, delle spese del primo giudizio, che liquida per la fase monitoria in € 634,00 per spese ed € 4.185,00 per compensi e per la fase di opposizione in € 16.082,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge;
3) Condanna inoltre gli appellanti, in solido fra loro, al pagamento in favore dell'appellante, come rappresentata nel giudizio, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 14.239,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 2/07/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio Dott.ssa Rossana Zappasodi
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