Sentenza 5 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 05/07/2022, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/07/2022
N. 01147/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00711/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 711 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa e Direzione Commissariato della Marina Militare di Taranto Maricommi-TA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
della nota della Direzione di Commissariato M.M. di Taranto prot. -OMISSIS- datata 20.02.2019, notificata il 25.02.2019, avente ad oggetto “ richiesta benefici artt. 117 e 120 del R.D. 31/10/1928 n. 3458 - ex C. 2° Cl. -OMISSIS- ”, recante rigetto della richiesta del 29.01.2019 dei benefici economici ex artt. 117 e 120 R.D. 31.10.1928 n. 3458 e 1801 Decreto Legislativo n. 66/2010, e di tutti gli atti preordinati, connessi e/o consequenziali a quello oggi impugnato;
e per l’accertamento
del diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento economico, anche ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, in applicazione dei benefici previsti dagli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928 e dall'art. 1801 del D. Lgs. n. 66/2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e della Direzione Commissariato della Marina Militare di Taranto Maricommi-TA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per la parte ricorrente l’avv.to D. Lorenzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Il ricorrente, ex Sottufficiale della Marina Militare congedato a seguito di giudizio di inidoneità al servizio militare e transitato dal 24.02.2004 nei ruoli civili del Ministero della Difesa, espone quanto segue.
A seguito di presentazione di istanza - effettuata in costanza di servizio militare (precisamente in data 28.06.2001) - finalizzata al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità/lesioni, con processo verbale -OMISSIS- datato 14.01.2004 la Commissione Medica Ospedaliera di Taranto esprimeva il seguente giudizio diagnostico: “ segni clinici di lombalgia recidivanti in soggetto con ernia del disco L5 - S1 e protrusioni discali D10-D11 e L4-L5; esiti algofunzionali artrosici ed osteoporotici di pregressa fratture multiple malleolo peroneale, tibiale e tarsometatarsali destri in mezzi di sintesi ”.
Le predette patologie venivano ascritte, per cumulo, alla Tab A - VI categoria.
Il C.V.C.S., con parere reso nell’adunanza n. -OMISSIS-del 02.11.2005, riconosceva la dipendenza da causa di servizio di entrambe le patologie sopra descritte.
Il Ministero della Difesa, con decreto n. -OMISSIS- del 18.05.2006 riconosceva la dipendenza da causa di servizio delle infermità “ segni clinici di lombalgiarecidivanti in soggetto con ernia del disco L5 – S1 e protrusioni discali D10-D11 e L4-L5; esiti algofunzionali artrosici ed osteoporotici di pregressa fratture multiple malleolo peroneale, tibiale e tarso-metatarsali destri in mezzi di sintesi ” e, con successivo decreto -OMISSIS- del 07.06.2013, liquidava l’equo indennizzo nella misura prevista per le infermità ascritte alla Tab A - VI ctg.
Con domanda del 29.01.2019 il ricorrente chiedeva il riconoscimento dei benefici economici previsti dall’art. 1801 del D. Lgs. 66/2010 e degli dagli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928.
I.I. Avverso il provvedimento prot. n. -OMISSIS- datato 20.02.2019, notificato il 25.02.2019, con il quale la Direzione di Commissariato M.M. di Taranto comunicava il rigetto della domanda finalizzata ad ottenere i benefici di cui agli artt. 117 e 120 R.D. n. 3458/1928, ritenendo che “ il beneficio in argomento può essere concesso esclusivamente al personale che, in costanza di impiego, abbia ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla Tabella A, annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 ”, è insorto il ricorrente rassegnando le censure di seguito rubricate.
-Violazione e falsa applicazione degli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928, in combinato disposto con la legge n. 539/1950; violazione e falsa applicazione dell’art. 1801 del D. Lgs. n. 66/2010; eccesso di potere per illogicità manifesta; motivazione errata.
I.II. Il 28.05.2019 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per il Ministero della Difesa e la Direzione Commissariato della Marina Militare di Taranto MARICOMMI-TA.
Nella pubblica udienza del 25 maggio 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
II. Il ricorso è integralmente infondato nel merito e deve essere respinto.
II.I. Il ricorrente deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, per violazione e falsa applicazione degli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458 del 1928, in combinato disposto con la Legge n. 539 del 1950, e dell’art. 1801 del D. Lgs. n. 66 del 2010, sostenendo che la domanda per il riconoscimento della causa di servizio è stata presentata in data precedente al collocamento in congedo e che, pertanto, sussistono i presupposti per l’attribuzione dei benefici richiesti, atteso che gli effetti del provvedimento di riconoscimento della causa di servizio non possono che retroagire alla data di presentazione della relativa domanda. Da tanto consegue, sempre a dire del ricorrente, l’illegittimità del diniego espresso dall’Amministrazione resistente in considerazione del fatto che il decreto ministeriale con cui è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio della patologia denunciata e l’ascrizione della stessa alla 6^ ctg. Tab. A, è successivo alla data del suo collocamento in congedo.
II.II. L’assunto non è condivisibile.
La questione dirimente inerente la res litigiosa è stata già affrontata da questo Tribunale con sentenza n. 1517/2021, i cui principi possono essere integralmente confermati e ribaditi in questa sede.
“ Osserva il Collegio che, in disparte da ogni altra questione (anche con riguardo all’intervenuta remissione da parte del T.A.R. Campania, Sezione Sesta, con ordinanza n. 05237/2021, pubblicata il 26 luglio 2021, della questione di costituzionalità dell’art. 1801, comma 1, del Decreto Legislativo n. 66 del 2010, nella parte in cui subordina la spettanza del beneficio al suo riconoscimento “in costanza di rapporto di impiego”, per contrasto con gli articoli 3, 32 e 97 della Costituzione), occorre rilevare, in maniera del tutto dirimente, che le note impugnate, come risulta dal loro impianto motivo, si basano anche (e soprattutto) sull’applicazione dell’art. 70 del D.L. del 25 giugno 2008 n. 112, convertito in L. del 6 agosto 2008 n. 133, che - a decorrere dall’1 gennaio 2009 - ha escluso per i dipendenti civili ai quali sia stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio di infermità qualsiasi trattamento economico aggiuntivo, mantenendo, per converso, l’applicazione dell’art. 1801 del D. Lgs. n. 66 del 2010 solo per il personale delle Forze Armate, di Polizia e dei Vigili del Fuoco.
Trattasi, infatti, all’evidenza, di condivisibile motivo di reiezione delle predette istanze presentate da parte ricorrente a carattere autosufficiente, che (peraltro) non ha formato oggetto di specifica censura in questa sede ”.
II.III. Per le ragioni innanzi brevemente illustrate il ricorso deve essere respinto, sia con riferimento alla domanda di annullamento del provvedimento della Direzione di Commissariato M.M. di Taranto prot. -OMISSIS- datato 20.02.2019, sia (conseguentemente) con riferimento alla ulteriore domanda di accertamento azionata dal ricorrente.
III. Sussistono, in considerazione delle condizioni subiettive del ricorrente e della novità delle questioni affrontate, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 25 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.