Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 07/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte D'Appello di L' Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente
Alberto Iachini Bellisarii ConSIliere relatore Marco Bartoli ConSIliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 612 /2023 RG, trattenuta in decisione con ordinanza del 27.11.2024,
promossa da e , tutti elettivamente domiciliati in Parte_1 Parte_2 Parte_3
Teramo alla Circonvallazione Ragusa n. 33, presso e nello Studio dell'Avv. Valeria Vanni che li rappresenta e difende giusta mandato steso in calce all' atto di appello;
Appellanti
contro
, in persona del procuratore Dott. , Controparte_1 Controparte_2 delegato alla rappresentanza e firma sociale giusto Atto del 5 marzo 2019, rep. n. 15522, racc. n. 8738, Notaio Dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Durante, presso il Persona_1 quale domicilia in Pescara, P.za Rinascita, 65, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Pescara, CP_3 alla Via Della Fornace Bizzarri n°4, presso e nello studio dell'Avv. Silvio Carozza, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
Appellate
Controparte_4
Controparte_5
; CP_6
; Controparte_7
Appellati non costituiti avverso
la sentenza n. 576/2023 depositata il 26.4.2023 dal Tribunale di Pescara nel procedimento civile n.
1257/2020, avente ad oggetto danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“ 1) In via principale, nel merito, in riforma integrale della Sentenza n. 576/2023 Reg. Sent, previa ammissione dei mezzi di prova formalmente richiesti nell'atto di impugnazione e da intendersi quivi per integralmente riportati e trascritti (“a) Interrogatorio formale del SI. ;b) CP_6
Prova testimoniale del SI. del SI. del SI. di Testimone_1 Controparte_8 Persona_2
; ; e Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 ; Ass. Insp. Capo , del Comandante della CP_12 Controparte_13 Testimone_2
Sottosezione Polizia di Stato Sottosezione Polizia Stradale di Pescara Nord Ispettore Sup. Tes_3
[...] Controparte_14 memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. del 23/11/2021, della Difesa attorea, da intendersi quivi per analiticamente riportati e trascritti;
c) Istanza di cui all'art. 210 cpc chiedendo che si Voglia Ordinare alla Centrale Operativa del 118 di produrre in Giudizio le registrazioni delle chiamate di emergenza ricevute la sera dell'incidente da parte di tutti i soggetti coinvolti o testimoni;
d) Ctu tecnica cinematica ed ergometrica, con analisi biodinamica del sinistro, volta alla completa ricostruzione dell'incidente per cui è processo;
nonché specificatamente mirata alla ricostruzione della dinamica incidentaria che ha visto l'investimento della SI.ra ad opera del SI. Pt_4 ed al rilevamento della velocità di percorrenza della vettura dallo stesso Controparte_4 condotta) accertare e dichiarare la responsabilità del SI. nella causazione del Controparte_4 sinistro mortale e dell'evento morte in danno della de cuius per come Persona_3 analiticamente descritto e motivato nella narrativa che precede, nella misura del 70% di responsabilità;
2) per l'effetto, in riforma della sentenza e del capo relativo al quantum debeatur, condannare il SI. in solido con la di al pagamento, in favore Controparte_4 CP_15 Controparte_1 degli attori, del danno patito in conseguenza del sinistro mortale complessivamente maturato - come da quantificazioni illustrate nella narrativa che precede - nella somma di € 389.072/50= ovvero € 129.690/83= cadauno ad ogni attore, maggiorato di interessi al tasso legale, tempo per tempo vigente, sulle somme progressivamente devalutate e rivalutate anno per anno, secondo gli indici
Istat F.O.I., a decorrere dal 22.8.2018 (data del decesso della SI.ra con conseguente Pt_4 consumazione da quella data in poi dei danni qui ritenuti risarcibili) sino all'effettivo soddisfo. Sulla somma finale accordare agli attori, dalla data della domanda al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art.1282 c.c., in quanto somme convertitesi, con la presente liquidazione, in debito di valuta.
3) In riforma del capo condannatorio del primo grado, in ogni caso, condannare il SI. CP_4 in solido con la compagnia di alla rifusione integrale – in favore
[...] Controparte_1 degli appellanti – delle spese e delle competenze di lite del primo grado del Giudizio in ossequio alla soccombenza;
4) condannare infine il SI. in solido con la compagnia di Controparte_4 Controparte_1 alla rifusione integrale – in favore degli appellanti – delle spese e delle competenze di lite del secondo grado del Giudizio in ossequio alla soccombenza”.
Per parte appellata Controparte_1
“Si conclude per il fermo rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata e si chiede il rimborso delle spese di lite del presente grado di giudizio.”
Per parte appellata : CP_3
“Alla luce di quanto sopra esposto ferme le difese nel merito di sui al primo grado che qui abbiansi per richiamate e trascritte, si conclude chiedendo che sia dichiarato passato in giudicato il capo della sentenza nella parte in cui stabilisce;
“1 La domanda di manleva formulata dalla convenuta
[...]
nei confronti di e della va rigettata, considerato CP_16 CP_6 CP_3 che non è emerso un contributo causale fornito dal conducente del veicolo LV assicurato con la nel decesso della SI.ra omissis… CONDANNA i convenuti CP_3 Per_4
e , in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite Controparte_4 CP_16 sostenute dai terzi chiamati ed , che liquida in €. 14.103,00 per CP_6 CP_3 compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
In via gradata, anche alla luce delle eventuali costituzioni e conclusioni delle altre parti processuali non ancora costituite, si conclude chiedendo il rigetto di tutte le domande, dirette ed indirette, proposte contro ed con vittoria di spese del grado”. CP_6 CP_3
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO 1.Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Pescara così ebbe a decidere:
“
PQM
: Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al
R.G. n. 1257/2020, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
ACCERTATO che il sinistro, a seguito del quale era deceduta la SI.ra , va Persona_3 attribuito nella misura del 50% ai terzi chiamati e Controparte_7 CP_5
nella misura del 30% ai convenuti e e
[...] Controparte_4 CP_16 per la quota del 20% alla SI.ra Pt_4
che, previa decurtazione delle somme già versate agli attori dalla convenuta CP_17 [...]
i danni patrimoniali e non patrimoniali, complessivamente subiti dagli attori, come CP_16 conseguenza immediata e diretta della condotta lesiva posta in essere dai convenuti CP_4 e sono pari ad €.76.929,35 già all'attualità, oltre accessori
[...] CP_16
CONDANNA i convenuti e , in solido tra loro al Controparte_4 CP_16 pagamento a titolo risarcitorio, in favore degli attori, della somma di €. 76.929,35 già all'attualità, oltre accessori.
RIGETTA le ulteriori domande formulate dagli attori. RIGETTA la domanda di manleva formulata da nei confronti dei terzi chiamati CP_16
ed . CP_6 CP_3
CONDANNA i convenuti e in solido tra Controparte_7 Controparte_5 loro, a rifondere agli attori le spese del giudizio che, considerato il valore residuale della controversia, la compensazione nella misura del 75% ed il numero delle parti, liquida in € 5.641,00 (22.564,80:4) per compensi ed € 136,25 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
CONDANNA i convenuti e , in solido tra loro, al Controparte_4 CP_16 rimborso delle spese di lite sostenute dai terzi chiamati ed , che CP_6 CP_3 liquida in €. 14.103,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge. RIGETTA ogni altra domanda perché infondata, per le causali di cui in motivazione”
2.Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo Giudice.
“1. Con atto di citazione depositato in data 11.5.2020 gli attori, Parte_1 Parte_2 ed , figli della SI.ra deceduta nel sinistro stradale Parte_3 Persona_3 avvenuto in data 22.8.2017 alle ore 23.31 circa, sulla carreggiata nord della autostrada A/14 al km
366+550, hanno convenuto in giudizio proprietario e conducente della Controparte_4
IA Punto targata CE398GP ed assicurata con la con polizza n. Controparte_1
40016033001132, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, da lui cagionati. A sostegno della domanda formulata hanno dedotto che in data 21/08/2017, alle ore 22.50 circa il SI. , alla guida dell'autoarticolato composto dal trattore stradale DAF targato Parte_5
CX976NP e semirimorchio A.V. targato AB97463 (di proprietà del SI. ed Controparte_18 assicurato con polizza n. 30/151954400) giunto in prossimità della Controparte_19 progressiva chilometrica 366+600 dell'A/14 con direzione di marcia Sud/Nord, si era posizionato in sosta all'interno della piazzola ivi esistente. Alle ore 23.31 circa l'autoarticolato era stato urtato, nella parte posteriore sinistra del semirimorchio, dalla parte anteriore destra dell'Autovettura FI 24 Spider targata FE651GB, di proprietà dei SI.ri e , assicurata con con Controparte_5 _2 CP_7 polizza n. 265478463 e condotta da con a bordo, quale trasportato il SI. Controparte_21
Persona_5 A seguito dell'urto il parafango e la portiera dell'autovettura IA 24 erano stati divelti e l'autovettura, aveva proseguito la marcia in avanti e verso sinistra. Dopo aver effettuato una rotazione in senso orario di 180° la vettura aveva urtato contro il new jersey centrale, fermandosi sulla corsia di sorpasso, longitudinalmente all'asse stradale, con gli organi sterzanti rivolti verso sud.
Dalle immagini video della telecamera installata sul portale a messaggio variabile collocato sulle carreggiate nord e sud in corrispondenza dell'area dell'evento infortunistico (allegate all'atto di citazione) risulta che la vettura FI 24 targata FE651GB aveva inizialmente le luci spente.
La loro accensione era avvenuta alle ore 23.32 e si era protratta sino alle ore 23.35, orario in cui l'impianto di illuminazione della vettura era divenuto di nuovo inefficiente. Era quindi sopraggiunto l'AUTOCARAVAN targato EG (di proprietà di Parte_6 ed assicurato con HDI Assicurazioni con polizza n. 0541435601) condotto da che, CP_22 non potendo vedere la vettura FI 24, ferma sulla corsia di sorpasso a luci spente, l'aveva urtata con violenza, investendo la SI.ra , uscita dall'abitacolo del veicolo da lei Controparte_21 condotto, per prestare soccorso alla persona trasportata ( rimasta ferita Persona_6 all'interno del veicolo. Dopo che diversi veicoli in transito sulla carreggiata Nord erano riusciti ad evitare ulteriori collisioni alle ore 23.35 era sopraggiunta la vettura FI PU Targata DL392XZ condotta dalla SI.ra (di proprietà del SI. ed Assicurata con Milano spa con Persona_3 Parte_1 Polizza n. 144832030677863133), che aveva rallentato la marcia, per poi fermarsi all'interno della corsia di emergenza. Immediatamente dopo, alle ore 23,36 la era stata urtata dalla CP_23
LV targata EX644PS (Veicolo 7H) condotta da CP_6 Sempre alle 23.36 era sopraggiunta a velocità sostenuta l'autovettura FI PU targata CE398GP condotta e di proprietà di assicurata con Controparte_4 [...] con polizza n. 40016033001132, che aveva urtato con violenza la FI 24, CP_1 investendo la SI.ra che era scesa dal proprio veicolo, verosimilmente per Persona_3 prestare soccorso alla SI.ra . Controparte_21
A seguito delle gravi lesioni la SI.ra era immediatamente deceduta. Persona_3 Nell'urto contro il veicolo FI 24, era inoltre deceduta la SI.ra moglie di Persona_7 trasportata sul sedile anteriore destro del veicolo FI PU targato Controparte_4
CE398GP.
Attribuendo il decesso della SI.ra , nella misura del 70% alla condotta di guida Persona_3 di che, nonostante la segnalazione dell'incidente sulla segnaletica Controparte_4 luminosa di allerta (cfr dichiarazioni rese da aveva omesso di moderare la Persona_2 velocità, gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da loro subito a seguito del decesso della madre, quantificando il danno non patrimoniale nella somma di € 331.920,00 per ciascuno ed il danno patrimoniale nell'importo di € 8.666,21 (€ 4.500/00 = valore mezzo incidentato e rottamato ed € 4.166/21per spese funerarie). Hanno inoltre chiesto il danno da lucro cessante subito a seguito del decesso della madre con loro convivente, da liquidarsi equitativamente mediante utilizzo del criterio del triplo della pensione sociale, spettante ai superstiti per tutta la durata della vita della de cuius. Importi da liquidare tenendo conto delle somme già percepite dagli attori per la quota del 30% pari alla somma complessiva di € 410.072,74. 2. La PA , che assicurava per la responsabilità civile la FI Controparte_1
PU targata CE398GP di proprietà del convenuto si è costituita in Controparte_4 giudizio, assumendo che la responsabilità del sinistro andava ascritta alla conducente della vettura
FI 24 Spider targata FE651GB, di proprietà dei SI.ri e Controparte_5 _2
, assicurata con con polizza n. 265478463, condotta dalla SI.ra
[...] CP_7
che, viaggiando all'interno della corsia di emergenza era andata ad urtare contro Controparte_21 l'autoarticolato DAF fermo sulla piazzola di sosta (violazione Artt. 141/2 e 176/1-c del C.d.S.).
La SI.ra ad urto avvenuto, non si era adoperata per segnalare efficacemente il proprio CP_21 veicolo in panne all'interno della carreggiata autostradale (violazione Artt. 162/1 e 189/2 del C.d.S.) ed aveva omesso di indossare il giubbetto catarifrangente per rendersi visibile ai conducenti dei veicoli in transito. Aveva così cagionato un'ulteriore serie di sinistri, che avevano interessato l' CP_24 targato EG (di proprietà di ed assicurato con HDI Assicurazioni con Parte_6 polizza n. 0541435601) condotto da che, non potendo rendersi conto della vettura CP_22 FI 24 Spider ferma sulla corsia di sorpasso con i fari spenti, l'aveva urtata investendo la SI.ra
. Era quindi sopraggiunta la condotta dalla SI.ra Controparte_21 Controparte_25 che, accortasi del pericolo creato dall'ingombro della all'interno della corsia di Pt_4 CP_26 sorpasso, si era accostata sulla destra, a cavallo tra la corsia di marcia e quella di emergenza.
Dodici secondi dopo era sopraggiunta la LV XC60 assicurata dalla , di CP_3 proprietà e condotta da che, trovandosi di fronte la FI 24 aveva sterzato CP_6 verso destra, andando ad urtare l'angolo posteriore destro della , Controparte_25 parcheggiata a cavallo della linea di separazione tra corsia di emergenza e la corsia di marcia.
La della SI.ra era stata sospinta verso la corsia di sorpasso, nella Controparte_25 Pt_4 posizione in cui era stata successivamente ritrovata dalle autorità.
La SI.ra dopo il tamponamento era scesa dal proprio veicolo, recandosi a piedi nei pressi Pt_4 della FI 24 ed alle ore 23:36 era sopraggiunta, all'interno della corsia di sorpasso l'autovettura Contr FI PU assicurata , condotta dal SI. he, trovandosi di fronte la FI 24 CP_4 CP_2 nera a fari spenti era andata a collidere contro la fiancata destra della che era stata sospinta in avanti contro la SI.ra che, coperta alla sagoma nera della FI 24 stazionava Pt_4 pericolosamente nelle sue adiacenze, dal lato opposto dei veicoli che sopraggiungevano.
Assumendo che la SI. dopo aver parcheggiato la propria auto in parte sulla corsia di Pt_4 marcia restringendo ulteriormente la via di fuga per i veicoli sopraggiungenti, in violazione di quanto prescritto dall'art. 190 comma IV CdS, avesse omesso di rispettare la norma che vieta ai pedoni di sostare sulla carreggiata autostradale, nel caso di specie sulla corsia di sorpasso, contribuendo così nella misura del 70% alla causazione del sinistro all'esito del quale era deceduta, Contr la convenuta ha invocato l'esimente prevista dal secondo comma dell'art. 1227 c.c.. Contestando anche il quantum debeatur ha offerto banco judicis la somma di €. 62.500,00 in favore di ciascuno degli attori (con disponibilità all'effettuazione di bonifico bancario), importo parametrato sul valore del danno parentale indicato nelle Tabelle del Tribunale di Milano (€. 250.000,00 per ciascuno dei figli), applicando una percentuale presunta di concorso nella causazione dell'evento del 25% a carico del proprio assicurato pari a quella degli altri due veicoli assicurati con (25%) e (25%) tenendo conto del concorso CP_7 CP_3 colposo della danneggiata (25%).
Ha inoltre chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa i SIg. e Controparte_5
e le rispettive compagnie assicurative e CP_6 Controparte_7 CP_3
.
[...]
3. Si sono costituiti in giudizio e Controparte_7 Controparte_5 Contr contestando la domanda formulata dalla convenuta ed assumendo che se il SI. CP_4 avesse prestato attenzione alla segnalazione dell'incidente stradale già intervenuta, provvedendo a moderare la velocità di guida, sarebbe riuscito ad evitare la collisione e l'investimento della SI.ra
Pt_4
Hanno evidenziato che i conducenti di diversi veicoli, sopraggiunti sul luogo del sinistro prima della SI.ra erano riusciti a transitare senza collidere contro i mezzi incidentati presenti Pt_4 sulla carreggiata (v. immagini della telecamera presente in loco), così come i conducenti di altri mezzi sopraggiunti dopo la SI.ra e prima del SI. Pt_4 CP_4
Uno di loro, tale escusso a SIT dalle autorità intervenute, ha dichiarato che i Persona_2 tabelloni autostradali avevano segnalato la presenza dell'incidente, visibile da parte dello in quanto avvenuto su un tratto di strada rettilineo dove si trovavano numerose CP_4 macchine ferme sulla carreggiata, con luci d'emergenza accese (v. video della fotocamera presente in loco). La FI PU condotta dallo dopo aver investito la SI.ra aveva trascinato CP_4 Pt_4 il corpo della stessa per ben 13,90 metri (sotto la parte laterale sinistra della IA Punto sono state rinvenute tracce ematiche e capelli appartenenti alla SI.ra . Pt_4
La vettura, a bordo della quale viaggiava come trasportata la SI.ra deceduta sul colpo, dopo Per_7 aver colliso frontalmente contro la aveva proseguito nel suo moto inerziale per altri CP_26
14,60 metri, riportando danni tali da renderne impossibile la riparazione.
Dopo aver dedotto che gli attori erano già stati risarciti da con atto di Controparte_7 transazione dai medesimi sottoscritto, ha chiesto il rigetto delle domande formulate dalla convenuta.
4. Nella contumacia dell'assicurato si è costituita in giudizio CP_6 CP_3 assumendo che la responsabilità del sinistro andava ascritta sia alla SI.ra il cui sinistro CP_21 aveva innescato la successiva serie di incidenti che alla SI.ra evidenziando che entrambe Pt_4 avevano omesso di rispettare le norme comportamentali previste in caso di incidente e\o avaria del mezzo, in particolare quella di indossare il giubbotto ad alta visibilità e mettere in sicurezza se stessi e il veicolo prestando, laddove possibile, soccorso alle persone ferite senza mettere in pericolo la propria sicurezza.
Ha poi evidenziato che i gravi danni riportati dai veicoli condotti dalla SI.ra e dallo Pt_4 dimostrano l'eccessiva velocità di marcia del veicolo condotto dal convenuto e vanno CP_4 confrontati con i limitati danni riportati dal veicolo LV condotto dall'assicurato . CP_6
5. Concessi alle parti i termini previsti dall'art. 183 comma VI cpc, con ordinanza emessa in data 19.1.2022 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.1.2023.
6. Considerata la documentazione prodotta dalle parti (immagini video registrate dalle telecamere montate sui pannelli a contenuto variabile, CNR ed accertamenti svolti dalla Polizia Stradale, ivi comprese SIT dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro) la causa può essere decisa allo stato degli atti, non necessitando di ulteriore istruttoria.” All'esito il Tribunale ha deciso come sopra.
7.La sentenza è stata impugnata dagli attori in primo grado (che ne hanno chiesto la parziale riforma) il 31.5.2023 per motivi che si vanno ad esaminare. Contr La , costituitasi, ha chiesto il rigetto del gravame, laddove la ha dedotto la sua CP_3 estraneità alla contesa in appello.
Delle altre parti appellate, ossia e Controparte_4 Controparte_5 CP_6 [...]
, va dichiarata la contumacia. CP_7
Con ordinanza del 27.11.2024 questa Corte ha riservato la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Collegio premette come sia inutile procedere ad ulteriore attività istruttoria in quanto, a ben vedere, la pur complessa dinamica del sinistro appare ormai pacifica.
Ed invero essa è stata ricostruita nella gravata sentenza come segue, in particolare attraverso l'esame delle immagini video che costituiscono l'elemento più dirimente del compendio istruttorio.
“Nel caso di specie i fatti possono essere ricostruiti sulla base delle immagini video (allegate all'atto di citazione) della telecamera installata sul portale a messaggio variabile, collocato sulle carreggiate nord e sud, in corrispondenza dell'area dell'evento infortunistico, nonché sulla ricostruzione degli eventi effettuati dalla Polizia Stradale (cfr Comunicazione notizia di reato del 6.2.2018 doc. 7 allegato all'atto di citazione). Sulla base di tale documentazione emerge che il sinistro aveva inizialmente coinvolto il veicolo
FI 24 Spider targato FE651GB, di proprietà dei SI.ri e , Controparte_5 _2 assicurata con con polizza n. 265478463, condotta dalla SI.ra CP_7 CP_21
, con a bordo, quale trasportato, il SI. che, in data 21.08.2017 intorno
[...] Persona_5 alle ore 23.31 circa, era entrato in collisione con l'autoarticolato, composto dal trattore stradale DAF targato CX976NP e semirimorchio A.V. targato AB97463, fermo in sosta all'interno della piazzola ivi esistente. A seguito dell'urto la IA 24 si era fermata sulla corsia di sorpasso, contro il new jersey centrale, con le luci spente. La conducente della FI 24 SI.ra , scesa autonomamente dalla vettura, aveva Controparte_21 provveduto ad accendere le luci del veicolo, che erano rimaste accese sino alle 23.35, orario in cui l'impianto di illuminazione della vettura era divenuto di nuovo inefficiente. Dieci secondi dopo la FI 24 e la SI.ra che si trovava nei pressi della vettura Controparte_21 erano state investite dall'AUTOCARAVAN targato EG (Veicolo 3D) condotto da che, non potendo notare il veicolo FI 24 di colore nero fermo sulla corsia di CP_22 sorpasso, con le luci spente, l'aveva urtato con violenza. Dopo che diversi veicoli, in transito sulla carreggiata Nord, erano riusciti ad evitare ulteriori collisioni con i veicoli incidentati, alle ore 23,35 era sopraggiunta la vettura FI PU targata DL392XZ condotta dalla SI.ra che aveva rallentato l'andatura di marcia per Persona_3 poi fermarsi all'interno della corsia di emergenza. Immediatamente dopo alle 23,36 la FI PU era stata urtata dall'Autovettura LV targata EX644PS condotta da CP_6 A seguito dell'urto il veicolo FI PU era stato proiettato in avanti verso destra, andando a collidere, con la parte laterale destra, contro il . CP_27
La conducente aveva quindi spostato autonomamente la propria vettura in Persona_3 avanti e verso sinistra, fermandosi sulla corsia di sorpasso longitudinalmente all'asse stradale con gli organi sterzanti rivolti verso il regolare senso di marcia (nord), verosimilmente a circa dieci/quindici metri di distanza dalla posizione di quiete dell'Autovettura FI 24, probabilmente Parte allo scopo di proteggersi da ulteriori e potenziali urti da parte di veicoli in transito (cfr doc. 7 del 6.2.2018 pag. 8). Subito dopo era sopraggiunta a velocità sostenuta l'autovettura IA Punto targata CE398GP condotta da che aveva urtato con violenza con la parte anteriore sinistra la Controparte_4 parte anteriore laterale centrale destra della IA 24 investendo la SI.ra , scesa Persona_3 dal proprio veicolo, verosimilmente per prestare soccorso alla SI.ra . Controparte_21 A seguito delle gravi lesioni riportate la SI.ra era deceduta. Nell'urto contro il Persona_3 veicolo IA 24, era inoltre deceduta la SI.ra moglie del conducente Persona_7 CP_4 trasportata sul sedile anteriore destro del veicolo FI PU.”
[...] L'appello, in realtà, mira unicamente ad una diversa valutazione della incontestata dinamica per vedere accertata, ferma la responsabilità del (assicurato nella minor misura del CP_5 CP_7 30%, l'assenza di concorso della e l'attribuzione, quindi, del residuo 70% a Pt_4 CP_4 Cont assicurato dalla
Questo Collegio, inoltre, non può esimersi dal rilevare che gli attori – appellanti in data 14.5.2019 avevano transatto con le (assicuratrice del mezzo condotto dalla ricevendosi, CP_7 CP_21 ciascuno, la somma a stralcio di 80mila euro sulla base di un concordato concorso di colpa della conducente nella misura del 30%. Questo spiega il perché già in primo grado essi abbiano inizialmente convenuto il solo CP_4 Cont (assicurato dalla per ottenere il risarcimento dei danni per il residuo 70 %, domanda riproposta in appello in quanto l'avere il Tribunale attribuito alla il 50% di colpa non consente loro CP_21 di ottenere ulteriori somme dalle proprio a causa della pregressa transazione a saldo e CP_7 stralcio. Ciò premesso, valga quanto segue.
PRIMO MOTIVO DI APPELLO: Violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 cc.
1.Gli appellanti assumono di contestare il seguente passo motivazionale: “La valutazione congiunta di tutte le circostanze sopra indicate, consente di attribuire il decesso della SI.ra nella Pt_4 misura del 50% ai terzi chiamati, e , Controparte_5 Controparte_7 rispettivamente proprietario e società che assicurava per la RC la FI 24 Spider, nella misura del 30% a d alla , che assicurava il veicolo FI Punto tg Controparte_4 CP_16 CE398GP e per la quota del 20% alla SI.ra . Pt_4
Tanto col sostenere che tale riparto di responsabilità sarebbe stato operato senza alcuna attività istruttoria e senza valutare le emergenze documentali, segnatamente il verbale degli accertamenti della dinamica sinistrale che indicavano una responsabilità prevalente e determinante di CP_4
in relazione al decesso di , per come richiesta, nella misura del 70%.
[...] Persona_3
2.Orbene, premesso che le emergenze documentali sono state riportate e valutate, valga evidenziare che la motivazione resa dal Tribunale per ripartire le responsabilità è molto più ampia e contiene argomentazioni non richiamate nell'atto di appello.
Esse sono le seguenti.
“ b.2 Gli attori avevano transatto la controversia con la compagnia di assicurazioni CP_7
, che assicurava per la RCA l'autovettura FI 24 Spider targata FE651GB, che si era assunta
[...] la responsabilità del sinistro nella misura del 30%.
b.3 Premesso che tale accordo, sottoscritto (NB: la Corte premette trattarsi di distinti accordi) anche dall'assicurato non assume alcuna rilevanza vincolate né per la Controparte_4 convenuta , né per e la , chiamati Controparte_1 CP_6 CP_3 Contr in causa da , la condotta di guida dei conducenti dei veicoli coinvolti. nel sinistro deve essere esaminata considerando che la SI.ra , dopo aver parcheggiato il proprio veicolo Persona_3 sulla corsia di emergenza, in prossimità della vettura incidentata, restringendo così ulteriormente l'area di manovra dei veicoli che sopraggiungevano sulla carreggiata autostradale e dopo essere stata tamponata dalla LV XC60 condotta da , aveva spostato il proprio CP_6 veicolo sulla corsia di sorpasso, ponendosi in posizione avanzata rispetto alla FI 24 incidentata. Era quindi scesa dal veicolo, verosimilmente per soccorrere la SI.ra senza indossare i CP_21 dispositivi retroriflettenti di protezione individuale, previsti dall'art. 162 comma 4 del CdS ed era stata successivamente investita dal SI. conducente del veicolo FI Controparte_4
PU targato CE398GP.
Considerato che le immagini registrate dalle telecamere installate sul portale a messaggio variabile, collocato sulle carreggiate nord e sud, in corrispondenza dell'area del sinistro, evidenziano che la zona del sinistro era totalmente buia (il fascio dei fanali illumina solo l'area che precede il veicolo in movimento) è evidente la pericolosità della condotta assunta dalla SI.ra che, priva dei Pt_4 dispositivi retroriflettenti di protezione individuale, si era resa totalmente invisibile alle vetture che sopraggiungevano da tergo.
b.4 Premesso che il sinistro era stato segnalato dai messaggi a contenuto variabile, riportati sui tabelloni autostradali, prima dell'investimento della SI.ra da parte del SI. Pt_4 CP_4
così come riferito da transitato sul luogo del sinistro prima dei SIg.
[...] Persona_2
e (cfr SIT rese da allegate alla II Controparte_4 CP_6 Persona_2 memoria di parte attrice), la condotta di guida del convenuto tenuto a moderare la CP_4 velocità a fronte della messaggistica segnalante l'incidente, va esaminata tenendo conto dei danni riportati dal veicolo e della posizione di quiete assunta dal mezzo che, dopo aver investito la SI.ra la FI 24 aveva percorso 14,60 metri (cfr verbale accertamenti urgenti depositato il Pt_4
25.3.2021, con allegata planimetria del sinistro redatta dalla Polstrada).
Va inoltre valutata la responsabilità del conducente del veicolo FI 24 Spider che, dopo aver tamponato il semirimorchio A.V. targato AB97463, attaccato al trattore stradale DAF targato CX976NP, fermo in sosta all'interno della piazzola ivi esistente, era rimasto sulla corsia di sorpasso a luci spente, innescando la successiva serie di sinistri.
Non appare invece configurabile alcuna responsabilità a carico di , considerati i CP_6 limitati danni riportati dal mezzo che, per evitare la FI 24 Spider ferma sulla corsia di sorpasso a luci spente, aveva deviato la marcia, andando a collidere contro la parcheggiata CP_23 dalla SI.ra sulla corsia di emergenza e si era fermato in prossimità del presumibile punto Pt_4 d'urto. La valutazione congiunta di tutte le circostanze sopra indicate, consente di attribuire il decesso della SI.ra nella misura del 50% ai terzi chiamati, e Pt_4 Controparte_5 [...]
, rispettivamente proprietario e società che assicurava per la RC la FI 24 Spider, CP_7 nella misura del 30% a ed alla , che assicurava il Controparte_4 CP_16 veicolo FI Punto tg CE398GP e per la quota del 20% alla SI.ra ” Pt_4
3.Gli appellanti in primo luogo lamentano che il Primo Giudice abbia attribuito a CP_5
proprietario della autovettura IA 24 Spider targata FE651GB condotta da
[...] CP_21
( una responsabilità, in relazione al decesso di ,
[...] Controparte_28 Persona_3 nella misura del 50% in spregio agli accordi transattivi ante causa (sia degli eredi che dello Pt_4 stesso SI. con i quali le assumevano una responsabilità del 30%, CP_4 Controparte_29 assumendo che la maggior percentuale di responsabilità del 50% non potesse essere ritenuta in quanto: La alla guida della spider tg FE651GB è la conducente del veicolo che causa l'urto con CP_21
l'autoarticolato composto dal trattore stradale DAF targato CX976NP e semirimorchio A.V. targato
AB97463 (di proprietà del SI. condotto dal SI. ) che si era Controparte_18 Parte_5 fermato in sosta all'interno della piazzola ivi esistente, in prossimità della progressiva chilometrica 366+600. Sopraggiungendo essa provocava l'urto andando a collidere nella parte posteriore del semirimorchio.
La Polizia Stradale accertava che la autovettura condotta dalla donna recava le luci completamente spente e il funzionamento delle stesse riprendeva alle ore 23.32 (video 1 avanzamento 03.59 fotogramma 48 del Fascicolo fotografico) e sino alle ore 23.35, orario in cui l'impianto di illuminazione della detta vettura diventava di nuovo inefficiente.
Secondo gli appellanti ciò non era avvenuto per colpa della ma per il guasto all'impianto CP_21 causato dall'urto e dai danni materiali occorsi alla vettura al momento del sinistro.
La conducente della FI 24 SI.ra , scesa autonomamente dalla vettura, aveva Controparte_21 provveduto ad accendere le luci del veicolo, ma nel frangente sopraggiungeva sul posto il veicolo
CA targato EG (di proprietà di ed assicurato con HDI Parte_6
Assicurazioni con polizza n. 0541435601) condotto da che collideva con violenza CP_22 con la vettura FI 24 perché non si avvedeva della stessa. Seguiva l'investimento della;
nell'occorso il veicolo IA 24 e il corpo della Controparte_21 venivano proiettati in avanti all'interno della corsia di sorpasso. CP_21
Dopo che diversi veicoli in transito sulla carreggiata Nord riuscivano ad evitare ulteriori collisioni con i veicoli incidentati, alle ore 23.35 sopraggiungeva la autovettura IA Punto Targata DL392XZ condotta dalla SI.ra (di proprietà del SI. ed Assicurata con Persona_3 Parte_1 Milano spa con Polizza n. 144832030677863133), la quale rallentava l'andatura di marcia per poi fermarsi all'interno della corsia di emergenza ivi esistente, verosimilmente al fine di prestare soccorso alle persone coinvolte nell'evento infortunistico. Dopo tale arresto della il di lei veicolo veniva urtato ore 23.36 (video 2 Persona_3 avanzamento 2.56 e fotogramma 53) sulla parte posteriore destra (tamponata) (cfr. fotogrammi nr.
09/21/33 del fascicolo fotografico), dalla parte anteriore sinistra (cfr. fotogrammi nrr. 25/26/32 del Fascicolo fotografico) dell'autovettura Volvo targata EX644PS di proprietà e condotta dal SI.
assicurata con;
la veniva urtata dal senza conseguenze CP_6 CP_3 Pt_4 CP_6 personali, essa decedeva solo per l'investimento operato dal SI. Controparte_4
4.La suestesa ricostruzione del fatto come compiuta dagli appellanti, secondo i loro desiderata, dovrebbe indurre questa Corte ad escludere che la maggiore responsabilità, pari al 50%, in relazione al decesso della potesse essere ascritta alla alla quale poteva attribuirsi una Pt_4 CP_21 minore responsabilità, nella misura del 30%, per avere causato l'insidia originaria da cui poi è derivato il decesso della Pt_4 La censura, come premesso ispirata dalla consapevolezza di non poter pretendere dalle CP_7
(assicuratrici del mezzo condotto dalla nulla in più di quanto introitato ante causam, non CP_21 può incontrare condivisione.
La condotta della invero, è stata gravissima: per ragioni che vanno individuate in una CP_21 condotta gravemente distratta e negligente, essa evidentemente ha perso il controllo del mezzo, è fuoriuscita dalla corsia di marcia ed ha tamponato un autoarticolato regolarmente fermo su una piazzola di sosta, così dando la stura al tragico susseguirsi di eventi che non sarebbero invero accaduti se solo essa non avesse sbandato a destra: una simile condotta in appello viene sbrigativamente descritta col sostenere che “ Sopraggiungendo essa provocava l'urto andando a collidere nella parte posteriore del semirimorchio. “
Il problema è la modalità inconcepibile con la quale essa sopraggiunse e le immediate conseguenze di ciò. Ed invero, dopo avere tamponato il mezzo pesante, la IA 24 si era fermata sulla corsia di sorpasso, contro il new jersey centrale, con le luci spente;
la scesa dalla vettura, aveva CP_21 provveduto ad riaccendere le luci del veicolo, che però erano rimaste accese sino alle 23.35, ossia solo per tre minuti: ne deriva che la collocazione del mezzo sulla corsia di sorpasso e a luci spente fu conseguenza della sua improvvida condotta di guida e costituì non certo un'insidia, come sostenuto in appello, ma una barriera potenzialmente mortale per chi conducesse i veicoli che inevitabilmente sarebbero sopraggiunti. Non c'è dubbio, quindi, che la maggiore percentuale di responsabilità andasse attribuita alla responsabile primaria della concatenazione di eventi, per cui il 50% ritenuto in primo grado appare sinanco generoso.
5.Gli appellanti contestano anche il 20% di responsabilità attribuito alla loro madre
[...]
Per_3
Detto addebito sarebbe incomprensibile, sia perché non motivato, sia perchè in aperto contrasto con la dinamica sinistrale accertata dalla Polstrada.
Ciò in quanto, come emerge dalla Comunicazione notizia di reato n. 3345/220-20-282/2017 del 06/02/2018, “alle 23.36 (avanzamento video 03.18 cfr fotogramma nr 54 del Fascicolo fotografico) sopraggiungeva a velocità sostenuta l'autovettura IA Punto targata CE398GP condotta (e di proprietà) da (Assicurata con con polizza n. Controparte_4 Controparte_1
40016033001132) il quale collideva con violenza e con la parte anteriore sinistra (cfr. fotogrammi nrr 11/17/37 del fascicolo fotografico) contro la parte anteriore laterale centrale destra della IA 24
e contestualmente investiva la SI.ra , verosimilmente scesa dal proprio veicolo Persona_3 per prestare soccorso alla;
nella circostanza a seguito delle gravi lesioni Controparte_21 riportate, quale conseguenza dell'investimento, la SI.ra decedeva Persona_3 nell'immediatezza. Quale conseguenza del violento urto contro il veicolo IA 24, decedeva anche la SI.ra moglie del conducente SI. e trasportata sul sedile Persona_7 Controparte_4 anteriore destro del veicolo FI PU targato CE398GP. Giova evidenziare, altresì, che a seguito dell'urto ricevuto (dalla vettura condotta dallo il CP_4 veicolo FI 24 subiva una ulteriore proiezione in avanti subendo una rotazione con la parte anteriore di circa 180° in senso antiorario, anche in questa fase “evolutiva” della collisione, il corpo della che verosimilmente si trovava nelle immediate vicinanze (parte anteriore) Controparte_21 del citato veicolo IA 24, era di nuovo “proiettato” in avanti e verso sinistra, assumendo la posizione di quiete, prona e con la parte superiore del corpo sotto la parte posteriore sinistra dell'Autovettura IA Punto targata DL392XZ (cfr. immagini video nr.2 ore 23.37 avanzamento video 04.23 nonché fotogramma n. 55 del fascicolo fotografico), quest'ultima condotta precedentemente dalla (deceduta)”. Persona_3
Ciò posto, gli appellanti deducono come alcuna responsabilità potesse essere addebitata alla che è deceduta non perchè fosse intenta a soccorrere la ma in quanto a Pt_4 CP_21 CP_4 differenza degli innumerevoli veicoli ex ante transitati sul luogo sinistrale, sopraggiungeva a forte velocità; tanto forte è stata la velocità che causava anche il decesso di sua moglie, le gravissime lesioni personali della nipote, lo sbalzo del corpo della a ben 5 metri e 60 dal punto CP_21
d'urto, nonché il trascinamento del corpo della SI.ra dal punto d'urto n. 16 per una Pt_4 lunghezza di ben 13/90 metri cioè dal punto n. 16 al punto n. 17; indi, la vettura dello ha CP_4 proseguito la sua corsa per ulteriori 14/60 metri e dopo aver urtato anche la macchina IA 24 spider.
a differenza di altri automobilisti, non si avvedeva del segnale di pericolo e di incidente CP_4 segnalato, sicchè alla non può attribuirsi alcuna responsabilità. Persona_3
6.Simili asserzioni, però, non si confrontano affatto con la motivazione di primo grado che, lungi dall'essere inesistente, aveva ritenuto il concorso di colpa della vittima primaria evidenziando, il che non ha trovato smentita, né censura, che la compianta dopo aver deciso di fermare il Pt_4 proprio veicolo, lo aveva fatto posizionandolo solo in parte sulla corsia di emergenza, così restringendo ulteriormente l'area di manovra dei veicoli che sopraggiungevano sulla carreggiata autostradale e che , dopo essere stata tamponata dalla condotta da Parte_8 CP_6
, aveva spostato il proprio veicolo sulla corsia di sorpasso, ponendosi in posizione avanzata
[...] rispetto alla FI 24 incidentata. Era quindi scesa dal veicolo, verosimilmente per soccorrere la SI.ra senza indossare i dispositivi retroriflettenti di protezione individuale, previsti CP_21 dall'art. 162 comma 4 del CdS ed era stata successivamente investita da conducente del CP_4 veicolo FI PU targato CE398GP. Il Tribunale, e su ciò non vi è doglianza, ha quindi opinato: “Considerato che le immagini registrate dalle telecamere installate sul portale a messaggio variabile, collocato sulle carreggiate nord e sud, in corrispondenza dell'area del sinistro, evidenziano che la zona del sinistro era totalmente buia (il fascio dei fanali illumina solo l'area che precede il veicolo in movimento) è evidente la pericolosità della condotta assunta dalla SI.ra che, priva dei dispositivi retroriflettenti di protezione Pt_4 individuale, si era resa totalmente invisibile alle vetture che sopraggiungevano da tergo.” La motivazione va condivisa: la si era effettivamente resa invisibile, ma già l'avere Pt_4 posizionato il mezzo non del tutto all'interno della corsia di emergenza aveva fatto sì che si verificasse un tamponamento, ovvero quello della LV XC60 condotta da , a CP_6 seguito del quale essa aveva spostato il proprio veicolo sulla corsia di sorpasso, ponendosi in posizione avanzata rispetto alla FI 24 già incidentata.
Orbene, in disparte il rilievo per il quale il Tribunale ha escluso la corresponsabilità del (con CP_6 decisione non impugnata, quindi coperta da giudicato), si ha che la decisione assunta dalla Pt_4 di spostare la sua vettura dalla corsia di emergenza a quella di sorpasso, per poi scenderne senza dispositivi catarifrangenti, non può che configurare concorso di colpa, ciò per la semplice ragione che essa, e purtroppo non lo fece, doveva prefigurarsi che potessero sopraggiungere atri veicoli, come in effetti avvenne, quindi evitare di farsi trovare sulla carreggiata.
Né vale sostenere che la non sarebbe deceduta perché intenta a soccorrere la ma Pt_4 CP_21 per la velocità di che di lì a poco sarebbe sopraggiunto, perché i pur nobili intenti della CP_4 vittima non appaiono idonei a far escludere un suo concorso nella misura del 20% , in quanto ella non doveva trovarsi, di notte, sulla corsia di sorpasso di un'autostrada e in adiacenza alla 24 condotta dalla ormai immobile e a fari spenti in posizione orizzontale sulla corsia in CP_21 questione, il che, come già evidenziato, costituiva un ostacolo potenzialmente mortale non solo per chi fosse sopraggiunto, ma anche, con tutta evidenza, per la che si era posta in prossimità di Pt_4 esso.
7.Tanto basterebbe, di per sé, ad ascrivere allo il residuo 30%, in quanto la dinamica, si CP_4 rammenta, è la seguente:” Dopo che diversi veicoli, in transito sulla carreggiata Nord, erano riusciti ad evitare ulteriori collisioni con i veicoli incidentati, alle ore 23,35 era sopraggiunta la vettura
FI PU targata DL392XZ condotta dalla SI.ra che aveva rallentato Persona_3 l'andatura di marcia per poi fermarsi all'interno della corsia di emergenza. Immediatamente dopo alle 23,36 la FI PU era stata urtata dall'Autovettura LV targata EX644PS condotta da CP_6 A seguito dell'urto il veicolo FI PU era stato proiettato in avanti verso destra, andando a collidere, con la parte laterale destra, contro il . CP_27
La conducente aveva quindi spostato autonomamente la propria vettura in Persona_3 avanti e verso sinistra, fermandosi sulla corsia di sorpasso longitudinalmente all'asse stradale con gli organi sterzanti rivolti verso il regolare senso di marcia (nord), verosimilmente a circa dieci/quindici metri di distanza dalla posizione di quiete dell'Autovettura FI 24, probabilmente Parte allo scopo di proteggersi da ulteriori e potenziali urti da parte di veicoli in transito (cfr doc. 7 del 6.2.2018 pag. 8). Subito dopo era sopraggiunta a velocità sostenuta l'autovettura IA Punto targata CE398GP condotta da che aveva urtato con violenza con la parte anteriore sinistra la Controparte_4 parte anteriore laterale centrale destra della IA 24 investendo la SI.ra , scesa Persona_3 dal proprio veicolo, verosimilmente per prestare soccorso alla SI.ra .” Controparte_21
Ciò è anche quanto rilevato dalla Stradale, che ebbe a verbalizzare: “alle 23.36 (avanzamento video
03.18 cfr fotogramma nr 54 del Fascicolo fotografico) sopraggiungeva a velocità sostenuta l'autovettura IA Punto targata CE398GP condotta (e di proprietà) da Controparte_4
(Assicurata con con polizza n. 40016033001132) il quale collideva con violenza Controparte_1
e con la parte anteriore sinistra (cfr. fotogrammi nrr 11/17/37 del fascicolo fotografico) contro la parte anteriore laterale centrale destra della IA 24 e contestualmente investiva la SI.ra
[...]
verosimilmente scesa dal proprio veicolo per prestare soccorso alla Per_3 CP_21
.”
[...]
Orbene, quanto alla velocità tenuta da eccessiva non di per sé (incontestatamente 100 CP_4
KM/h in autostrada), ma in relazione alla situazione venutasi a creare, come pure quanto al fatto che altri automobilisti si erano fermati e l'incidente era stato segnalato da tabelloni luminosi, si ha che l'evidente imprudenza di detto appellato, sulla quale in appello si insiste al fine di farlo ritenere responsabile al 70% , è stata adeguatamente valutata dal Tribunale in quanto non reputa nemmeno questa Corte che egli abbia una responsabilità maggiore della la quale, senza altre ragioni CP_21 che la sua inconcepibile disattenzione, impattò con un TIR in sosta su una piazzola esterna alla carreggiata per poi arrestare la corsa sulla corsia di sorpasso e a luci spente: questa fu la concausa primaria e prevalente dell'evento, alla quale si è aggiunta la purtroppo fatale decisione della di stazionare in un punto del genere senza catarifrangenti, il che lascia presumere che Pt_4
sia pur gravemente distratto e procedente ad andatura in concreto eccessiva, non la vide, CP_4 anche perché il tutto ebbe a verificarsi nel breve volgere di un minuto di orologio: alle ore 23,35 la vettura condotta dalla aveva rallentato l'andatura di marcia per poi fermarsi Persona_3 all'interno della corsia di emergenza;
alle 23,36 la sua vettura era stata urtata dall'autovettura condotta da e seguito dell'urto il veicolo della era stato proiettato in avanti CP_6 Pt_4 verso destra, andando a collidere, con la parte laterale destra, contro il guard rail;
la stessa Pt_4 quindi, aveva spostato autonomamente la propria vettura in avanti e verso sinistra, fermandosi sulla corsia di sorpasso longitudinalmente all'asse stradale con gli organi sterzanti rivolti verso il regolare senso di marcia verosimilmente a circa dieci/quindici metri di distanza dalla posizione di quiete dell' , probabilmente allo scopo di proteggersi da ulteriori e potenziali Parte_9 urti da parte di veicoli in transito;
sempre alle 23.36 (come da avanzamento video 03.18 cfr fotogramma nr 54 del Fascicolo fotografico) sopraggiungeva a velocità reputata dalla Stradale sostenuta l'autovettura IA Punto targata CE398GP condotta da CP_4
Orbene, non appare certo l'appellato, che sopraggiunse nel giro di un solo minuto, potè vedere alcun tabellone luminoso (dove esso si trovasse e quando venne acceso, infatti, non è dato sapere); quanto al fatto che altri automobilisti si fossero già fermati, esso può avere addirittura contribuito a distrarre il guidatore, che per guardare le macchine ferme, presumibilmente, ha colpevolmente omesso, ma nel breve volgere di pochi secondi, di guardare davanti a sé e di ridurre al minimo la velocità, ma ciò ha comportato il condivisibile riconoscimento di una sua corresponsabilità nella misura del 30%.
Il motivo, quindi, va respinto. SECONDO MOTIVO DI APPELLO: Violazione e falsa applicazione dell'art. 2735 c.c.
1.Viene contestato il rilievo del Tribunale per il quale: “Gli attori avevano transatto la controversia con la compagnia di assicurazioni , che assicurava per la RCA l'autovettura FI CP_7
24 Spider targata FE651GB, che si era assunta la responsabilità del sinistro nella misura del 30%. Premesso che tale accordo, sottoscritto dall'assicurato non assume alcuna Controparte_4 rilevanza vincolate né per la convenuta , né per e Controparte_1 CP_6 Contr la , chiamati in causa da ...”. CP_3
Ciò sempre al fine di prospettare la responsabilità di nella misura del 70%, stavolta perché CP_4 la transazione tra (in quanto legittimato a reclamare danno da perdita parentale CP_4 conseguente al decesso di sua moglie, da lui trasportata) e le che assicuravano la vettura CP_7 condotta dalla , dovrebbe essere interpretata nel senso che avendo conseguito il CP_21 CP_4 ristoro per il decesso della moglie concordando con l'assicurazione il 30%, per ciò solo si sarebbe assunto la responsabilità per il residuo 70%.
La transazione, quindi, avrebbe natura di atto confessorio ed ammissivo da parte di in CP_4 virtù di essa dichiaratosi responsabile al 70%.
Ciò in quanto la confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale. Se è fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento, è liberamente apprezzata dal giudice. La confessione stragiudiziale non può provarsi per testimoni, se verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge.
2.La censura è destituita di ogni fondamento.
Proprio il principio da ultimo richiamato dagli appellanti rende palese come il Tribunale non fosse vincolato da detto accordo, in quanto, se anche potesse valere come confessione stragiudiziale, essa sarebbe stata resa alle e non agli appellanti. CP_7
Ma detta transazione non contiene alcuna assunzione di responsabilità: con essa, stipulata il 27.3.2019, accettò 60mila euro dalle a saldo di ogni pretesa, con l'unica CP_4 CP_7 precisazione per cui “la liquidazione si intende eseguita in applicazione di una mera concorsualità del 30% a carico dell'assicurato”. Ciò, però, non stava certo a SInificare che egli si dichiarasse implicitamente responsabile (per il decesso di sua moglie) per il residuo 70%: detta percentuale, in realtà, rimaneva impregiudicata.
Ed invero, ove si volesse dar credito alla singolare tesi degli appellanti, va rilevato che essi hanno prodotto anche tre distinte ed identiche transazioni, stipulate il 14.5.2019 con le stesse in CP_7 virtù delle quali e si ricevettero 80mila euro Parte_3 Parte_2 Parte_1 ciascuno ( a titolo di ristoro dei danni subiti per il decesso della madre) a saldo e stralcio e con la precisazione, analoga a quella contenuta nella transazione di “ Liquidazione limitata alla CP_4 quota di concorso in carico a pari al 30%”. Controparte_7 Se ne dovrebbe dedurre come anche essi, allora, avrebbero “confessato” implicitamente un concorso della de cuius del 70%. Evidente, quindi, come gli accordi transattivi vennero conclusi solo per definire rapidamente il risarcimento dei danni causati dalla condotta della concordando con la compagnia un CP_21
30% di responsabilità di costei, non per assumersi responsabilità corrispondenti, per cui il Tribunale ben poteva analizzare il compendio istruttorio per reputarla responsabile nella maggior misura del
50%., quota che gli appellanti hanno contestato come eccessiva perché non potevano chiedere a nulla in più di quanto incamerato con la transazione: di qui l'iniziativa processuale rivolta CP_7 Cont contro garantito dalla tale essendo l'unica strada percorribile per ottenere maggiori CP_4 somme, quelle comunque ottenute in primo grado e vanamente contestate in questa sede, non solo per far escludere il concorso del 20% da parte della sventurata madre degli appellanti, ma anche col riproporre, nello specifico con l'invocare una inesistente confessione, la tesi per cui il solo CP_4
(protagonista finale di una serie concatenata di incidenti), sarebbe responsabile al 70% del decesso della Pt_4
Il motivo, quindi, va respinto e con esso anche l'appello.
CAPO DELLA SENTENZA RELATIVO ALLE SPESE DI LITE
Il Tribunale, per errore, dopo avere premesso che “Considerato l'esito del giudizio e l'intervenuta transazione tra gli attori ed i terzi chiamati e Controparte_7 Controparte_5 le spese processuali sostenute dagli attori, liquidate come in dispositivo, vanno compensate nella misura del 75% e poste a carico dei convenuti nella misura del 25%.”, al dispositivo ha statuito:
” CONDANNA i convenuti e in solido tra Controparte_7 Controparte_5 loro, a rifondere agli attori le spese del giudizio che, considerato il valore residuale della controversia, la compensazione nella misura del 75% ed il numero delle parti, liquida in € 5.641,00 (22.564,80:4) per compensi ed € 136,25 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge.” A seguito di ciò le hanno ricorso ex artt. 287 e 288 c.p.c del 28.04.2023 per la correzione CP_7 dell'errore materiale della sentenza quivi impugnata, per farla correggere nei seguenti termini:
“CONDANNA i convenuti e , in solido tra loro, a Controparte_4 CP_16 rifondere agli attori le spese del giudizio che, considerato il valore residuale della controversia, la compensazione nella misura del 75% ed il numero delle parti, liquida in € 5.641,00 (22.564,80:4) per compensi ed € 136,25 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge”. A tale istanza gli appellanti prestarono adesione con comparsa di costituzione e risposta. Si costituiva la la quale faceva rilevare che l'istanza di era stata Controparte_1 Controparte_7 depositata prima di accordo interno tra compagnie assicurative sulla ripartizione delle spese di lite, il che rendeva superflua l'istanza. Il Giudice con provvedimento del 25.05.2023 così pronunciava: “Il Giudice Patrizia Medica all'esito dell'udienza del 24.5.2023 tenuta nelle forme della trattazione scritta, rilevato che parte ricorrente, avendo transatto la controversia, ha rinunciato all'istanza di correzione materiale della sentenza n. 576/2023 pubblicata il 26.4.2023, dichiara non luogo a provvedere sull'istanza di correzione”. Contr Se ne deve ricavare che la si assunse l'onere di corrispondere l'importo dovuto a titolo di spese ed erroneamente posto a carico delle che non erano convenute, tale essendo la sola CP_7 Cont in una con ma erano state chiamate in causa. CP_4
Tanto premesso, però, si ha che la sentenza non è stata corretta.
Gli appellanti, ciò nonostante, assumono di impugnare il capo della sentenza di condanna alla rifusione delle spese e competenze di lite pur disposta in favore di essi stessi assumendone una decurtazione ingiustificata atteso che la è stata comunque condannata al Controparte_1 pagamento di un importo risarcitorio in loro favore ed essi, quindi, hanno comunque vinto il giudizio di responsabilità e per effetto del principio della soccombenza dovevano ottenere la condanna al pagamento delle spese e dei compensi di lite: incomprensibile, quindi, appare la compensazione del 75% delle spese.
Chiedono, quindi, la riforma anche del predetto capo di sentenza e quindi la condanna del SI.
e della in solido tra loro, alla rifusione integrale delle spese e Controparte_4 Controparte_1 delle competenze di lite. Cont Questo Collegio, rilevato che un capo di sentenza condannatorio di e al pagamento del CP_4 25% delle spese, con compensazione del resto, non c'è mai stato, non può riformare alcunchè, a ciò Cont non bastando l'accordo interno tra e che secondo il Tribunale ebbe a rendere superflua CP_7 la correzione. La reiezione dell'appello comporta l'applicazione (come al dispositivo) della sanzione di cui all' art. 13 comma quater DPR 115/2002.
Quanto alle spese, esse vanno compensate tra appellanti e , evocata in giudizio per meri CP_3 motivi di ordine processuale in quanto litisconsorte in primo grado, perché nessuna domanda è stata svolta nei suoi confronti in quanto assicuratrice del , il che rende inconfigurabile una CP_6 soccombenza degli appellanti. Cont Essi, invece, sono soccombenti nei confronti di e, come tali, vanno condannati in solido a rimborsarle spese del grado.
Queste vengono liquidate in base al compenso medio previsto per le cause di valore ricadente nel quinto scaglione, atteso un petitum di € 389.072,00.
Questi gli importi.
fase di studio: 4389,00,
fase introduttiva: 2552,00,
fase istruttoria: svolta sommariamente, 2940,00,
fase decisionale: 7298,00, per un totale di euro 17.179,00, oltre spese generali, cpa ed Iva come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede: 1)rigetta l'appello e conferma la gravata sentenza;
2)regola le spese come in parte motiva;
3)dichiara che gli appellanti, in solido, sono tenuti al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in camera di conSIlio il 18.12.2024.
Il Cons. rel.
Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio