Articolo 668 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 678Articolo 679
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7 luglio 2017
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20 febbraio 2020
Art. 668. Commissioni di concorso 1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con decreto del Ministro della difesa e sono composte come segue:
a) per l'Esercito italiano da:
1) un ufficiale proveniente dal ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni di grado non inferiore a ((colonnello)) - presidente;
2) due ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni di grado non inferiore a tenente colonnello - membri;
3) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto;
b) per la Marina militare da:
1) un ufficiale di stato maggiore di grado non inferiore a ((capitano di vascello)) - presidente;
2) due ufficiali di stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata - membri, se i giudicandi appartengono al Corpo di stato maggiore;
3) due ufficiali delle capitanerie di porto di grado non inferiore a capitano di fregata - membri, se i giudicandi appartengono al Corpo delle capitanerie di porto;
4) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto;
c) per l'Aeronautica militare da:
1) un ufficiale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, di grado non inferiore a ((colonnello)) - presidente;
2) due ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, di grado non inferiore a tenente colonnello - membri;
3) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto;
d) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 .
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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