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9 ottobre 2010
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7 luglio 2017
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20 febbraio 2020
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Art. 668. Commissioni di concorso 1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con decreto del Ministro della difesa e sono composte come segue:
a) per l'Esercito italiano da:
1) un ufficiale proveniente dal ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni di grado non inferiore a ((colonnello)) - presidente;
2) due ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni di grado non inferiore a tenente colonnello - membri;
3) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto;
b) per la Marina militare da:
1) un ufficiale di stato maggiore di grado non inferiore a ((capitano di vascello)) - presidente;
2) due ufficiali di stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata - membri, se i giudicandi appartengono al Corpo di stato maggiore;
3) due ufficiali delle capitanerie di porto di grado non inferiore a capitano di fregata - membri, se i giudicandi appartengono al Corpo delle capitanerie di porto;
4) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto;
c) per l'Aeronautica militare da:
1) un ufficiale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, di grado non inferiore a ((colonnello)) - presidente;
2) due ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, di grado non inferiore a tenente colonnello - membri;
3) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto;
d) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 .
a) per l'Esercito italiano da:
1) un ufficiale proveniente dal ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni di grado non inferiore a ((colonnello)) - presidente;
2) due ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni di grado non inferiore a tenente colonnello - membri;
3) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto;
b) per la Marina militare da:
1) un ufficiale di stato maggiore di grado non inferiore a ((capitano di vascello)) - presidente;
2) due ufficiali di stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata - membri, se i giudicandi appartengono al Corpo di stato maggiore;
3) due ufficiali delle capitanerie di porto di grado non inferiore a capitano di fregata - membri, se i giudicandi appartengono al Corpo delle capitanerie di porto;
4) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto;
c) per l'Aeronautica militare da:
1) un ufficiale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, di grado non inferiore a ((colonnello)) - presidente;
2) due ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, di grado non inferiore a tenente colonnello - membri;
3) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto;
d) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 .
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- 1. Delle contravvenzioni di poliziahttps://www.studiocataldi.it/ · 1
Delle contravvenzioni di polizia TITOLO PRIMO DELLE CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA Art. 650. (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorita') Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorita' per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire duemila. Art. 651. (Rifiuto d'indicazioni sulla propria identita' personale) Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identita' personale, sul proprio stato, o su altre qualita' personali, e' punito con …
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