Sentenza 13 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/02/2003, n. 2149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2149 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2003 |
Testo completo
I T IT ITALIAN R I IN N DE OPOL ITALI02 1 49 / 03 D E LICA I L L O E S I I O N Z G B A O E I R A R Z A A P D I A R E A T A T U N T Q E E E S G IA E G R O E S CORTE S R A DI CASSAZIONE T Oggetto A M LEGGE PINTO SEZIONE PRIMA CIVILE PROVA DEL DANNO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 13451/02 Dott. Mario DELLI PRISCOLI Presidente Consigliere - Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Cron. 4845 Dott. Ugo VITRONE Consigliere - Rep. 636 Dott. Mario Rosario MORELLI Rel. Consigliere Ud. 12/11/2002 Dott. Mario ADAMO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN TI, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO RINASCIMENTO 24, presso l'avvocato RAFFAELE SCARNATI, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
MINISTERO GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 - controricorrente 2046 avversO il decreto della Corte d'Appello di VENEZIA, depositato il 26/11/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/2002 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente 1'Avvocato Scarnati che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'avvocato Palatiello che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Fatto e diritto 1. Con decreto in data novembre 2001, la corte di appello di Venezia - pronunciando sul ricorso proposto, ex art. 2 1. 2001 n. 89, da IZ BI, nei con- fronti del Ministero della Giustizia, per ottenere l'equa riparazione, prevista dalla predetta legge, in relazione alla durata (asseritamente) irragionevole di un processo civile, di cui egli era. stato parte, ini- ziato nel 1995 - ha respinto la domanda per difetto di prova di un danno subito dal ricorrente, sia materiale (neppure allegato), sia morale, escluso (quest'ultimo), dalla stessa Corte, anche in ragione del "modestissimo valore della causa" e della "modestia della eccedenza temporale" della procedura" non riconducibile ad inat- 2 tività della medesima parte. Avverso il riferito decreto il BI ha proposto impugnazione, affidata ad un unico complesso motivo di cassazione. Al quale il Ministero, resiste con
contro
- ricorso.
2. Il ricorso con cui si denuncia la violazione e falsa applicazione del citato art. 2 della c.d. legge Pinto, sulla premessa interpretativa che, agli effetti dell'equa riparazione in prevista, non vi sarebbe altro da dimostrare nell'an se non il fatto della durata ir- ragionevole del processo non è fondato. In sede di esegesi della normativa di riferimento, per il profilo che qui torna in rilievo, questa Corte ha già avuto occasione, infatti, di puntualizzare che alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo la legge in esame non ricollega (come sostan- zialmente preteso dal ricorrente) una multa о sanzione nei confronti dell'apparato, ma appunto solo un'equa "riparazione" in favore del soggetto che, "per effetto" della eccessiva durata del giudizio, abbia "subito un danno", patrimoniale ° non patrimoniale. Per cui l'esistenza di un tale danno va dimostrata dalla parte, che ne chiede il ristoro, ancorchè, per quanto attiene al danno non patrimoniale o c.d. morale, la correlativa dimostrazione possa essere in concreto agevolata dal 3 ricorso a prestizioni;
possa essere cioè desunta, con ragionamento inferenziale, dal fatto noto della ecces- siva durata del processo), sulla base della conoscenza, alla stregua di elementari e comuni nozioni di psicolo- gia, degli effetti che un processo, civile, penale o amministrativo, provochi nell'uomo medio (cfr.sent.za n. 11987/02 e successive conformi). Alla stregua dell'enunciato principio, da cui non si ha ragione di discostarsi, risulta quindi corretta, in punto di diritto, la decisione della Corte di appello di negare, nella specie, l'equa riparazione in difetto di prova di alcun danno subito dal richiedente. Mentre, con riguardo in particolare al danno non patrimoniale, il convincimento espresso da quel Collegio - sulla cor- in via (meramente) presunti- relativa non desumibilità dimostrazione) - attesa la va (in difetto di altra "modestia sia dell'eccedenza temporale della procedura (riferibile al comportamento del giudice) sia della "posta in gioco" (poco più di due milioni di lire) si - risolve in un apprezzamento di fatto, riservato alla discrezionalità del giudice del merito, non sindacabi- le, come tale, in questa sede di legittimità.
3. L'impugnazione va pertanto respinta. Sussistono giusti motivi per compensare tra le par- ti le spese di lite. 4
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spes e. Roma, 12 novembre 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente (Mario Rosario Morellfour (Mario Delli Priscoli AZIONE CORTE SUPER e Chile Primo Depositate Cancelleria LIERE it 13 FEB. 2003 ink To P IL Luise Mire IL CANCELLIERE ESENTE DA BOLLI E DIRITTI SOGGETTA A REGISTRAZIONE CORTE SUPREMA CASSAZIONE MATERIA EQUA RIPARAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 5-6-2003 delle Entrate di Roma 2 il Serie 4 al n. 21242 versate € 129.11 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°116 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE CANCELLERIA Roberto Ricci 5