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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1014/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. con l'avv. Nicola Tenerani Parte_1 C.F._1
Appellante contro
(C.F. ) e per essa quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1
C.F. ) l'avv. Francesco Mafficini CP_2 P.IVA_2
Appellata
Oggetto: Fideiussione – Polizza fideiussoria. Appello avverso la sentenza n. 2028/22 pubblicata in data 24/11/2022 del Tribunale di Padova
CONCLUSIONI
Per parte appellante
- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2028/2022, resa dal
Tribunale di Padova, II Sezione Civile, in persona del Giudice unico Dott. Alberto
Stocco – nell'ambito del giudizio R.G. n. 5178/2021, pubblicata il 24.11.2022, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via cautelare sospendere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, e in via principale revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 1367/2020, emesso dal Tribunale di Padova in data
12.6.2020 per i motivi di cui in narrativa.
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio" e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre accessori di legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata
In via preliminare di rito Accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità del presente appello, per le causali di cui in narrativa.
In via preliminare di merito Respingersi l'istanza avversaria di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza, ex art. 351 c.p.c., per le causali di cui in narrativa.
In via principale Respingersi le domande dell'appellante, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le causali di cui in narrativa, confermandosi conseguentemente l'impugnata sentenza e, per l'effetto, respingersi l'opposizione, al pari di ogni domanda e/o eccezione svolta dall'opponente, confermando il D.I. opposto, o comunque condannarsi l'odierno opponente al pagamento della somma di € 140.018,31, o di quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi, anche di mora, maturati e maturandi, come precisati in ricorso, dall'1.8.2017 al saldo effettivo, in ogni caso nei limiti di legge.
In ogni caso Vittoria di spese competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge.
MOTIVAZIONE
Fatto
Con decreto n.1367/2020 del Tribunale di Padova del 12/06/2020 emesso in favore di veniva ingiunto a il pagamento della Controparte_1 Parte_1
pag. 2/8 somma di euro 140.018,31, oltre interessi convenzionali di mora e spese, sulla base della fideiussione omnibus sottoscritta dallo stesso. Il decreto ingiuntivo non veniva opposto ed era dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. in data
26/10/2020.
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato in data
26/07/2021, proponeva opposizione tardiva ex art.650 c.p.c. avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n.1367/2020 deducendo l'invalidità della notificazione ed eccependo, nel merito, la nullità della fideiussione.
L'opponente lamentava l'irregolarità della notifica effettuata in Padova presso un indirizzo ove l'opponente non aveva più il domicilio da anni, risultando risiedere in
Ucraina sin dal 2009 e, nel merito, la nullità della fideiussione in quanto contrastante con la normativa antitrust e in ogni caso per nullità della clausola che, in deroga all'articolo 1957 cod.civ., estendeva il termine di decadenza da 6 a 36 mesi, eccependo l'intervenuta decadenza non avendo agito la creditrice nei confronti del debitore principale nel termine semestrale.
Si costituiva rilevando l'inammissibilità dell'opposizione Controparte_1 tardiva e nel merito chiedendo il rigetto dell'opposizione stante la mancata corrispondenza del contratto di fideiussione al modello ABI del 2003 e la piena validità della clausola di deroga all'art. 1957 cod.civ.
Con la sentenza 2028/22 il tribunale di Padova, ritenuta l'ammissibilità dell'opposizione tardiva, stante l'irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo, la rigettava per infondatezza nel merito, con integrale conferma del decreto ingiuntivo e condanna alle spese dell'opponente.
Il giudice di prime cure assumeva che dallo stesso testo della fideiussione si rilevava la non corrispondenza tra le clausole contenute nel contratto e quelle ritenute illegittime dalla NC d'IA (modello ABI), rilevando inoltre la mancata allegazione e prova della persistenza dell'intesa anticoncorrenziale. Rilevava la piena legittimità della clausola in deroga all'art. 1957 cod. civ. e assumeva che, anche se ritenuta nulla, nel caso di specie non risultava maturata la decadenza perché la fideiussione conteneva anche la clausola a prima richiesta e vi era stato l'invio dell'intimazione di pagamento.
pag. 3/8 Giudizio di appello
Contro la sentenza n. 2028/22 del Tribunale di Padova ha interposto tempestivo appello chiedendo la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza Parte_1 nonché insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello e la riforma della sentenza di primo grado.
Si è costituita e per essa la mandataria la quale Controparte_1 CP_2
ha eccepito in via preliminare di rito l'inammissibilità dell'appello e nel merito ha chiesto il rigetto dell'istanza ex art. 351 c.p.c. e il rigetto del gravame con la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 10 dicembre 2024 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello e ragioni della decisione
Primo motivo di impugnazione
Con il primo motivo di appello è stata censurato l'omesso accertamento della qualità di consumatore in capo all'opponente in relazione alla stipula del contratto di fideiussione,
e la conseguente erroneità della sentenza tenuto conto che dalla qualità di consumatore, in applicazione della relativa disciplina intracomunitaria e nazionale, sarebbe derivata la natura abusiva non solo della clausola di deroga dell'art. 1957 cod.civ. ma del combinato disposto della citata clausola con la clausola c.d. “a semplice richiesta”.
Secondo motivo di impugnazione.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza ove avrebbe erroneamente qualificato la raccomandata spedita dalla banca il 13/10/2009 quale istanza stragiudiziale idonea a interrompere il termine di cui all'art. 1957 c.c.
Terzo motivo di impugnazione.
Con il terzo motivo d'impugnazione l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza con riferimento alla condanna alle spese di lite tenuto conto che il contrastante orientamento giurisprudenziale in tema di fideiussioni omnibus avrebbe dovuto comportare la compensazione delle spese di lite o una quantificazione nei limiti.
L'appello va integralmente rigettato.
pag. 4/8 Quanto al primo motivo di appello va osservato che l'art. 6 del contratto di fideiussione prevede espressamente che: “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla
NC, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” (doc.2 fascicolo monitorio). Riguardo agli effetti della clausola
“di pagamento a prima richiesta” contenuta in tale articolo, la giurisprudenza di legittimità rileva come detta clausola non attribuisce al negozio la qualifica di contratto autonomo di garanzia, incompatibile con lo schema della fideiussione, ma costituisce valida manifestazione di autonomia negoziale, esprimendo la volontà delle parti di rendere superflua, al fine di evitare che maturi la decadenza di cui all'art. 1957 cod.civ.,
l'iniziativa giudiziaria che, invece, è ordinariamente necessaria, a norma della citata disposizione, per escludere l'estinzione della garanzia (cfr. Cass.civ. n. 22346/2017).
Peraltro, l'impedimento di tale effetto estintivo, mentre, nel caso di fideiussione semplice, la quale ha carattere sussidiario, può conseguire soltanto all'azione proposta contro il debitore principale, nel caso della fideiussione solidale consegue tanto all'azione contro il debitore principale, quanto a quella proposta solo nei confronti del fideiussore, tenuto conto che il connotato di accessorietà dell'obbligazione di quest'ultimo non può tradursi anche in un carattere di sussidiarietà, incompatibile con la disciplina della solidarietà passiva, ove ciascuno dei condebitori può essere costretto per l'intero all'adempimento, secondo la scelta del creditore.
In caso di fideiussione solidale, pertanto, l'istanza può essere indifferentemente rivolta,
a scelta del creditore contro l'uno o contro l'altro dei due condebitori solidali e con effetti ugualmente idonei a impedire l'estinzione della fideiussione.
Ora, nel caso di specie, la clausola di cui all'art. 6 consente al creditore, per evitare la liberazione del fideiussore, di rivolgere le proprie istanze nei confronti di quest'ultimo e non anche nei confronti del debitore principale e, derogando alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 cod.civ. deve essere osservato
(vale a dire con la proposizione di azione giudiziaria), di farlo "a semplice richiesta scritta".
Quanto alla asserita violazione della disciplina consumeristica va osservato che la clausola in esame non può considerarsi vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 1 del
Codice del Consumo perché non determina a carico del consumatore un significativo pag. 5/8 squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Né la sua natura abusiva può essere desunta dalla previsione di cui all'art. 33 comma 2 lettera t), che dispone che si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che sanciscono a carico del consumatore limitazioni della facoltà di opporre eccezioni.
In proposito deve ritenersi che quando la legge consente al creditore di agire direttamente contro il fideiussore, la clausola che gli permette di rivolgere le proprie istanze nei suoi confronti “a semplice richiesta scritta” per evitare di incorrere nella decadenza prevista dall'art. 1957 cod.civ., non ha natura vessatoria, poichè non determina alcun aggravio della sua posizione contrattuale, in quanto non esime il creditore, che intenda invece agire contro il debitore principale, dall'onere di attivarsi giudizialmente contro quest'ultimo, a pena di decadenza, entro il termine semestrale,
e non si pone in contrasto con l'interesse protetto da tale norma.
L'art. 1957 cod.civ. infatti non attribuisce al garante la facoltà di sollevare qualsiasi eccezione, ma il potere di difendersi specificamente dall'inerzia ultrasemestrale del creditore, che determini una incertezza al destino della sua obbligazione, incertezza che risulta neutralizzata in presenza di una intimazione di pagamento stragiudiziale.
Tenuto conto della validità della clausola che attribuisce al creditore la facoltà di attivarsi stragiudizialmente nei confronti del garante, va evidenziato come nel caso di specie, come già correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, non vi è stata decadenza della creditrice dalla garanzia, in quanto, contestualmente alla comunicazione di revoca degli affidamenti la banca ha intimato il pagamento sia al debitore principale che al fideiussore ( doc. 3 fascicolo monitorio).
Ne discende che la garanzia fideiussoria prestata dall'appellato non si è affatto estinta, in quanto è provato che la banca si è attivata nei suoi confronti entro il termine di decadenza previsto dall'art. 1957 cod.civ.
Tanto premesso va altresì rigettato il secondo motivo d'impugnazione tenuto conto che la raccomandata spedita dalla banca il 13/10/2009 rappresenta senz'altro istanza stragiudiziale idonea a interrompere il termine di cui all'art. 1957 cod.civ. tenuto conto che nella missiva, diversamente da quanto opinato da parte appellante (che rileva come stante invito alla debitrice a versare quanto dovuto entro il giorno successivo ”prima di tale lettera ed anche successivamente per tutto il giorno seguente il debitore risultava pag. 6/8 adempiente”), vi è una espressa e chiara richiesta di pagamento “A copertura della relativa esposizione, La invitiamo a versare entro i termini minimi contrattualmente previsti la somma di Euro 170.282,63 (Euro Centosettantamiladuecentoottantadue/63), oltre agli interessi contrattuali maturati e maturandi e salvo rettifiche ed eventuali sopravvenienze”( cfr. doc. 3 fascicolo monitorio)
Infine va rilevato come appare priva di pregio la doglianza relativa alla mancata compensazione delle spese tenuto conto dell'“orientamento ondivago delle giurisprudenza in tema di nullità delle fideiussioni omnibus” posto che nel caso di specie tale motivo risultava del tutto infondato tenuto conto che come già rilevato dal giudice di prime cure: “Il semplice esame del testo della fideiussione consente di escludere la corrispondenza tra clausole oggetto del provvedimento n. 55/2005 della
NC d'IA e clausole contenute nella fideiussione omnibus sottoscritta dall'opponente” ( cfr. sentenza impugnata).
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico dell'appellante atteso il rigetto dell'impugnazione e vengono liquidate, secondo il dm n.55/2014 in assenza di nota spese, secondo lo scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00 per tutte le fasi nei valori medi in euro 14.317,00 per compensi oltre rimborso forfettario,
IVA se dovuta e PA .
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.2028/2022, pubblicata in data 24/11/2022, del Tribunale di Padova, lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna a rifondere a e per essa quale Parte_1 Controparte_1
mandataria le spese di lite del presente grado, liquidate in euro 14.317,00 Parte_2
per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e PA;
pag. 7/8 3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
DPR n. 115/02 a carico dell'appellante Parte_1
Venezia, 11 dicembre 2024
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1014/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. con l'avv. Nicola Tenerani Parte_1 C.F._1
Appellante contro
(C.F. ) e per essa quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1
C.F. ) l'avv. Francesco Mafficini CP_2 P.IVA_2
Appellata
Oggetto: Fideiussione – Polizza fideiussoria. Appello avverso la sentenza n. 2028/22 pubblicata in data 24/11/2022 del Tribunale di Padova
CONCLUSIONI
Per parte appellante
- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2028/2022, resa dal
Tribunale di Padova, II Sezione Civile, in persona del Giudice unico Dott. Alberto
Stocco – nell'ambito del giudizio R.G. n. 5178/2021, pubblicata il 24.11.2022, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via cautelare sospendere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, e in via principale revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 1367/2020, emesso dal Tribunale di Padova in data
12.6.2020 per i motivi di cui in narrativa.
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio" e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre accessori di legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata
In via preliminare di rito Accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità del presente appello, per le causali di cui in narrativa.
In via preliminare di merito Respingersi l'istanza avversaria di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza, ex art. 351 c.p.c., per le causali di cui in narrativa.
In via principale Respingersi le domande dell'appellante, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le causali di cui in narrativa, confermandosi conseguentemente l'impugnata sentenza e, per l'effetto, respingersi l'opposizione, al pari di ogni domanda e/o eccezione svolta dall'opponente, confermando il D.I. opposto, o comunque condannarsi l'odierno opponente al pagamento della somma di € 140.018,31, o di quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi, anche di mora, maturati e maturandi, come precisati in ricorso, dall'1.8.2017 al saldo effettivo, in ogni caso nei limiti di legge.
In ogni caso Vittoria di spese competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge.
MOTIVAZIONE
Fatto
Con decreto n.1367/2020 del Tribunale di Padova del 12/06/2020 emesso in favore di veniva ingiunto a il pagamento della Controparte_1 Parte_1
pag. 2/8 somma di euro 140.018,31, oltre interessi convenzionali di mora e spese, sulla base della fideiussione omnibus sottoscritta dallo stesso. Il decreto ingiuntivo non veniva opposto ed era dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. in data
26/10/2020.
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato in data
26/07/2021, proponeva opposizione tardiva ex art.650 c.p.c. avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n.1367/2020 deducendo l'invalidità della notificazione ed eccependo, nel merito, la nullità della fideiussione.
L'opponente lamentava l'irregolarità della notifica effettuata in Padova presso un indirizzo ove l'opponente non aveva più il domicilio da anni, risultando risiedere in
Ucraina sin dal 2009 e, nel merito, la nullità della fideiussione in quanto contrastante con la normativa antitrust e in ogni caso per nullità della clausola che, in deroga all'articolo 1957 cod.civ., estendeva il termine di decadenza da 6 a 36 mesi, eccependo l'intervenuta decadenza non avendo agito la creditrice nei confronti del debitore principale nel termine semestrale.
Si costituiva rilevando l'inammissibilità dell'opposizione Controparte_1 tardiva e nel merito chiedendo il rigetto dell'opposizione stante la mancata corrispondenza del contratto di fideiussione al modello ABI del 2003 e la piena validità della clausola di deroga all'art. 1957 cod.civ.
Con la sentenza 2028/22 il tribunale di Padova, ritenuta l'ammissibilità dell'opposizione tardiva, stante l'irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo, la rigettava per infondatezza nel merito, con integrale conferma del decreto ingiuntivo e condanna alle spese dell'opponente.
Il giudice di prime cure assumeva che dallo stesso testo della fideiussione si rilevava la non corrispondenza tra le clausole contenute nel contratto e quelle ritenute illegittime dalla NC d'IA (modello ABI), rilevando inoltre la mancata allegazione e prova della persistenza dell'intesa anticoncorrenziale. Rilevava la piena legittimità della clausola in deroga all'art. 1957 cod. civ. e assumeva che, anche se ritenuta nulla, nel caso di specie non risultava maturata la decadenza perché la fideiussione conteneva anche la clausola a prima richiesta e vi era stato l'invio dell'intimazione di pagamento.
pag. 3/8 Giudizio di appello
Contro la sentenza n. 2028/22 del Tribunale di Padova ha interposto tempestivo appello chiedendo la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza Parte_1 nonché insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello e la riforma della sentenza di primo grado.
Si è costituita e per essa la mandataria la quale Controparte_1 CP_2
ha eccepito in via preliminare di rito l'inammissibilità dell'appello e nel merito ha chiesto il rigetto dell'istanza ex art. 351 c.p.c. e il rigetto del gravame con la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 10 dicembre 2024 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello e ragioni della decisione
Primo motivo di impugnazione
Con il primo motivo di appello è stata censurato l'omesso accertamento della qualità di consumatore in capo all'opponente in relazione alla stipula del contratto di fideiussione,
e la conseguente erroneità della sentenza tenuto conto che dalla qualità di consumatore, in applicazione della relativa disciplina intracomunitaria e nazionale, sarebbe derivata la natura abusiva non solo della clausola di deroga dell'art. 1957 cod.civ. ma del combinato disposto della citata clausola con la clausola c.d. “a semplice richiesta”.
Secondo motivo di impugnazione.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza ove avrebbe erroneamente qualificato la raccomandata spedita dalla banca il 13/10/2009 quale istanza stragiudiziale idonea a interrompere il termine di cui all'art. 1957 c.c.
Terzo motivo di impugnazione.
Con il terzo motivo d'impugnazione l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza con riferimento alla condanna alle spese di lite tenuto conto che il contrastante orientamento giurisprudenziale in tema di fideiussioni omnibus avrebbe dovuto comportare la compensazione delle spese di lite o una quantificazione nei limiti.
L'appello va integralmente rigettato.
pag. 4/8 Quanto al primo motivo di appello va osservato che l'art. 6 del contratto di fideiussione prevede espressamente che: “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla
NC, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” (doc.2 fascicolo monitorio). Riguardo agli effetti della clausola
“di pagamento a prima richiesta” contenuta in tale articolo, la giurisprudenza di legittimità rileva come detta clausola non attribuisce al negozio la qualifica di contratto autonomo di garanzia, incompatibile con lo schema della fideiussione, ma costituisce valida manifestazione di autonomia negoziale, esprimendo la volontà delle parti di rendere superflua, al fine di evitare che maturi la decadenza di cui all'art. 1957 cod.civ.,
l'iniziativa giudiziaria che, invece, è ordinariamente necessaria, a norma della citata disposizione, per escludere l'estinzione della garanzia (cfr. Cass.civ. n. 22346/2017).
Peraltro, l'impedimento di tale effetto estintivo, mentre, nel caso di fideiussione semplice, la quale ha carattere sussidiario, può conseguire soltanto all'azione proposta contro il debitore principale, nel caso della fideiussione solidale consegue tanto all'azione contro il debitore principale, quanto a quella proposta solo nei confronti del fideiussore, tenuto conto che il connotato di accessorietà dell'obbligazione di quest'ultimo non può tradursi anche in un carattere di sussidiarietà, incompatibile con la disciplina della solidarietà passiva, ove ciascuno dei condebitori può essere costretto per l'intero all'adempimento, secondo la scelta del creditore.
In caso di fideiussione solidale, pertanto, l'istanza può essere indifferentemente rivolta,
a scelta del creditore contro l'uno o contro l'altro dei due condebitori solidali e con effetti ugualmente idonei a impedire l'estinzione della fideiussione.
Ora, nel caso di specie, la clausola di cui all'art. 6 consente al creditore, per evitare la liberazione del fideiussore, di rivolgere le proprie istanze nei confronti di quest'ultimo e non anche nei confronti del debitore principale e, derogando alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 cod.civ. deve essere osservato
(vale a dire con la proposizione di azione giudiziaria), di farlo "a semplice richiesta scritta".
Quanto alla asserita violazione della disciplina consumeristica va osservato che la clausola in esame non può considerarsi vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 1 del
Codice del Consumo perché non determina a carico del consumatore un significativo pag. 5/8 squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Né la sua natura abusiva può essere desunta dalla previsione di cui all'art. 33 comma 2 lettera t), che dispone che si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che sanciscono a carico del consumatore limitazioni della facoltà di opporre eccezioni.
In proposito deve ritenersi che quando la legge consente al creditore di agire direttamente contro il fideiussore, la clausola che gli permette di rivolgere le proprie istanze nei suoi confronti “a semplice richiesta scritta” per evitare di incorrere nella decadenza prevista dall'art. 1957 cod.civ., non ha natura vessatoria, poichè non determina alcun aggravio della sua posizione contrattuale, in quanto non esime il creditore, che intenda invece agire contro il debitore principale, dall'onere di attivarsi giudizialmente contro quest'ultimo, a pena di decadenza, entro il termine semestrale,
e non si pone in contrasto con l'interesse protetto da tale norma.
L'art. 1957 cod.civ. infatti non attribuisce al garante la facoltà di sollevare qualsiasi eccezione, ma il potere di difendersi specificamente dall'inerzia ultrasemestrale del creditore, che determini una incertezza al destino della sua obbligazione, incertezza che risulta neutralizzata in presenza di una intimazione di pagamento stragiudiziale.
Tenuto conto della validità della clausola che attribuisce al creditore la facoltà di attivarsi stragiudizialmente nei confronti del garante, va evidenziato come nel caso di specie, come già correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, non vi è stata decadenza della creditrice dalla garanzia, in quanto, contestualmente alla comunicazione di revoca degli affidamenti la banca ha intimato il pagamento sia al debitore principale che al fideiussore ( doc. 3 fascicolo monitorio).
Ne discende che la garanzia fideiussoria prestata dall'appellato non si è affatto estinta, in quanto è provato che la banca si è attivata nei suoi confronti entro il termine di decadenza previsto dall'art. 1957 cod.civ.
Tanto premesso va altresì rigettato il secondo motivo d'impugnazione tenuto conto che la raccomandata spedita dalla banca il 13/10/2009 rappresenta senz'altro istanza stragiudiziale idonea a interrompere il termine di cui all'art. 1957 cod.civ. tenuto conto che nella missiva, diversamente da quanto opinato da parte appellante (che rileva come stante invito alla debitrice a versare quanto dovuto entro il giorno successivo ”prima di tale lettera ed anche successivamente per tutto il giorno seguente il debitore risultava pag. 6/8 adempiente”), vi è una espressa e chiara richiesta di pagamento “A copertura della relativa esposizione, La invitiamo a versare entro i termini minimi contrattualmente previsti la somma di Euro 170.282,63 (Euro Centosettantamiladuecentoottantadue/63), oltre agli interessi contrattuali maturati e maturandi e salvo rettifiche ed eventuali sopravvenienze”( cfr. doc. 3 fascicolo monitorio)
Infine va rilevato come appare priva di pregio la doglianza relativa alla mancata compensazione delle spese tenuto conto dell'“orientamento ondivago delle giurisprudenza in tema di nullità delle fideiussioni omnibus” posto che nel caso di specie tale motivo risultava del tutto infondato tenuto conto che come già rilevato dal giudice di prime cure: “Il semplice esame del testo della fideiussione consente di escludere la corrispondenza tra clausole oggetto del provvedimento n. 55/2005 della
NC d'IA e clausole contenute nella fideiussione omnibus sottoscritta dall'opponente” ( cfr. sentenza impugnata).
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico dell'appellante atteso il rigetto dell'impugnazione e vengono liquidate, secondo il dm n.55/2014 in assenza di nota spese, secondo lo scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00 per tutte le fasi nei valori medi in euro 14.317,00 per compensi oltre rimborso forfettario,
IVA se dovuta e PA .
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.2028/2022, pubblicata in data 24/11/2022, del Tribunale di Padova, lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna a rifondere a e per essa quale Parte_1 Controparte_1
mandataria le spese di lite del presente grado, liquidate in euro 14.317,00 Parte_2
per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e PA;
pag. 7/8 3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
DPR n. 115/02 a carico dell'appellante Parte_1
Venezia, 11 dicembre 2024
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
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