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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 03/04/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2410/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Solivo Nicoletta del Foro di Biella
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Solivo Nicoletta del Foro di Biella
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 17/07/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Romania il 07/09/2013; il matrimonio non è stato trascritto in Italia.
Dall'unione sono nate le figlie e rispettivamente in data Persona_1 Persona_2
04/11/2011 e 21/07/2017, entrambe ancora minori.
pagina 1 di 3 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 197 del 05/08/2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al
20/03/2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alle figlie minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alle figlie minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta delle figlie minori (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1 Parte_2 in Romania il 07/09/2013 (matrimonio non trascritto in Italia), alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. si dà atto che i coniugi dichiarano di essere autosufficienti e di non pretendere nulla reciprocamente a titolo di mantenimento personale;
2. la responsabilità genitoriale sulle figlie minori verrà esercitata in modo esclusivo dalla madre e ciò in quanto il sig. ha quale progetto quello di fare rientro per Parte_1
pagina 2 di 3 periodi anche prolungati nel suo paese d'origine. La collocazione prevalente e residenza delle bambine sarà presso la madre in Santhià alla Via Svizzera. Il sig. Parte_1 rilascia delega alla sig.ra per quanto attiene alla sottoscrizione degli Parte_2 adempimenti scolastici e medici e alle pratiche burocratiche che si rendessero necessarie e ciò in ragione della circostanza che il sig. potrebbe per ragioni familiari e di Parte_1 lavoro lasciare l'Italia per periodi anche lunghi;
3. la casa coniugale sita in Santhià alla Via Svizzera nr. 11 viene assegnata alla madre che la abiterà con le figlie;
4. il padre potrà tenere con sé liberamente le bambine a fine settimana alternati ed in settimana previo accordo con la madre. Le vacanze natalizie verranno trascorse per una settimana con il padre e una con la madre salvo diverso accordo mantenendo l'alternanza per quanto riguarda il giorno di Natale e di Capodanno. Medesimo principio dell'alternanza verrà adottato per le festività di Pasqua e Pasquetta e per le altre festività ponti compresi.
Per quanto riguarda le vacanze estive le figlie trascorreranno almeno due settimane anche non consecutive con il padre;
5. il sig. nato in [...] il [...] verserà a titolo di concorso al Parte_1 mantenimento delle figlie la somma mensile di € 200,00 per ogni bambina oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in essere presso il Tribunale di Vercelli;
6. l'assegno Unico per il nucleo famigliare verrà percepito integralmente dalla madre;
7. si dà atto che le parti si rilasciano reciprocamente il consenso per il rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio relativi alle minori;
8. si dà atto che con l'adempimento di quanto sopra le parti dichiarano di più nulla avere a pretendere reciprocamente avendo definito ogni rapporto economico ancora in essere.
Nulla in punto trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile in quanto il matrimonio non risulta trascritto in Italia.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 01/04/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Simona Francese
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2410/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Solivo Nicoletta del Foro di Biella
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Solivo Nicoletta del Foro di Biella
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 17/07/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Romania il 07/09/2013; il matrimonio non è stato trascritto in Italia.
Dall'unione sono nate le figlie e rispettivamente in data Persona_1 Persona_2
04/11/2011 e 21/07/2017, entrambe ancora minori.
pagina 1 di 3 I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 197 del 05/08/2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al
20/03/2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alle figlie minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alle figlie minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta delle figlie minori (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1 Parte_2 in Romania il 07/09/2013 (matrimonio non trascritto in Italia), alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. si dà atto che i coniugi dichiarano di essere autosufficienti e di non pretendere nulla reciprocamente a titolo di mantenimento personale;
2. la responsabilità genitoriale sulle figlie minori verrà esercitata in modo esclusivo dalla madre e ciò in quanto il sig. ha quale progetto quello di fare rientro per Parte_1
pagina 2 di 3 periodi anche prolungati nel suo paese d'origine. La collocazione prevalente e residenza delle bambine sarà presso la madre in Santhià alla Via Svizzera. Il sig. Parte_1 rilascia delega alla sig.ra per quanto attiene alla sottoscrizione degli Parte_2 adempimenti scolastici e medici e alle pratiche burocratiche che si rendessero necessarie e ciò in ragione della circostanza che il sig. potrebbe per ragioni familiari e di Parte_1 lavoro lasciare l'Italia per periodi anche lunghi;
3. la casa coniugale sita in Santhià alla Via Svizzera nr. 11 viene assegnata alla madre che la abiterà con le figlie;
4. il padre potrà tenere con sé liberamente le bambine a fine settimana alternati ed in settimana previo accordo con la madre. Le vacanze natalizie verranno trascorse per una settimana con il padre e una con la madre salvo diverso accordo mantenendo l'alternanza per quanto riguarda il giorno di Natale e di Capodanno. Medesimo principio dell'alternanza verrà adottato per le festività di Pasqua e Pasquetta e per le altre festività ponti compresi.
Per quanto riguarda le vacanze estive le figlie trascorreranno almeno due settimane anche non consecutive con il padre;
5. il sig. nato in [...] il [...] verserà a titolo di concorso al Parte_1 mantenimento delle figlie la somma mensile di € 200,00 per ogni bambina oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in essere presso il Tribunale di Vercelli;
6. l'assegno Unico per il nucleo famigliare verrà percepito integralmente dalla madre;
7. si dà atto che le parti si rilasciano reciprocamente il consenso per il rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio relativi alle minori;
8. si dà atto che con l'adempimento di quanto sopra le parti dichiarano di più nulla avere a pretendere reciprocamente avendo definito ogni rapporto economico ancora in essere.
Nulla in punto trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile in quanto il matrimonio non risulta trascritto in Italia.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 01/04/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Simona Francese
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