Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 29 giugno 1982 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 25 agosto 2016 |
Commentari • 49
- 1. Garanzia fideiussoria VIES: regole ADE per provvedereRedazione Fisco E Tasse · https://www.fiscoetasse.com/ · 16 aprile 2025
Giurisprudenza • 127
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 11/04/2025, n. 107Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati dott. Salvatore CHIAZZESE Presidente dott.ssa Adriana PARLATO Giudice dott. Salvatore GRASSO Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di conto, iscritto al n.69621 del registro di segreteria, promosso sui conti giudiziali n. 55531 e 90165 con relazione depositata il 23 luglio 2024 nei confronti di: AN IA, c.f. [...]nata a [...] Sicaminò il 21/05/1972 e residente in [...] in via Duca n. 11 nella qualità di rappresentante legale della IO s.r.l. codice fiscale/p.i. 02683140830 sede legale in ZZ via Ten. La Rosa …Leggi di più...
- cauzione·
- conto giudiziale·
- interessi legali·
- parificazione·
- rateizzazione·
- federalismo fiscale·
- improcedibilità·
- mancato riversamento·
- responsabilità contabile·
- imposta di soggiorno
Versioni del testo
- Art. 1.
In tutti i casi in cui e' prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa puo' essere costituita in uno dei seguenti modi:
a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e successive modificazioni;
b) da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all' articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modifiche ed integrazioni ((, ovvero da consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari, previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 108 del medesimo testo unico))
c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di liberta' di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi. - Art. 2.
Diritti ed azioni, di cui godeva il creditore beneficiario della prestazione garantita da cauzione costituita in uno dei modi sopra detti, si trasferiscono in surrogazione a chi ha prestato la cauzione a seguito di inadempienza del debitore principale ed incameramento della cauzione.