Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 09/06/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 554/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di RIETI riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Costantino De Robbio - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott.ssa Barbara Vicario - giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 554/2025 R.G. promossa da
(C.F. ) e , (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), elettivamente domiciliati in Rieti, Largo Bonfante n. 3 presso lo studio dell'Avv. C.F._2
Paola FASCIOLO che li rappresenta e difende giusta delega su foglio separato congiunto al ricorso ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni: come da ricorso
Fatto e diritto e hanno contratto matrimonio a Rieti il 22-08-2009, trascritto nel Parte_1 Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Rieti (atto n. 67, Parte II, Serie S, anno 2009) optando per il regime della separazione dei beni.
Dalla unione coniugale sono nati (Roma il 23-06-2009) e (Terni Persona_1 Persona_2 il 06-05-2019).
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) il marito si è già trasferito nella casa di proprietà sita in Rieti, località Morini, Via Morini n. 16 prelevando tutti i propri effetti personali;
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4) il padre potrà vedere e tenere con sè i figli a week end alternati prelevandoli dal venerdì pomeriggio alle ore 17,00 – in considerazione del fatto che per ragioni di lavoro il Signor non può vedere i figli durante la settimana – sino Parte_2 alla domenica sera quando li ricondurrà a casa dalla madre alle ore 21,30 dopo averli fatti cenare;
5) i figli, indipendentemente dalle turnazioni settimanali con i genitori, trascorreranno le festività natalizie e pasquali nel seguente modo: - il giorno di Natale 2025 con il padre, il Santo Stefano con la madre, il primo dell'anno 2026 con il padre il 06 gennaio 2026 con la madre;
- il giorno di Pasqua 2025 con la madre il Lunedì dell'Angelo con il padre.
L'anno successivo tutte le turnazioni saranno invertite;
6) durante le vacanze estive a partire dall'estate 2025 i due figli trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con il padre secondo un calendario che i ricorrenti concorderanno entro la fine del mese di maggio di ogni anno in ragione della fine della scuola, della frequentazione di campi estivi e delle rispettive ferie dei genitori;
7) il Signor corrisponderà alla sig.ra in favore dei due figli, fino al raggiungimento dell'autonomia Parte_2 Pt_1 economica degli stessi, entro il 20 di ogni mese un mantenimento mensile di € 250,00 cadauno, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
quanto alle spese straordinarie che dovranno essere affrontate per i figli, le stesse saranno ripartite al 50% cadauno in base allo schema esemplificativo stabilito nel protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Rieti da intendersi in questa sede integralmente trascritto;
8) il marito verserà, altresì, €. 100,00 mensili quale contributo per l'affitto della casa coniugale;
9) il Sig. rinuncia, sin d'ora, a percepire l'assegno unico consentendo alla moglie di provvedere alla sua richiesta Parte_2
e riscossione al 100% per entrambi i figli fino al termine previsto per legge;
il marito provvederà, altresì, al pagamento dell'intera quota del finanziamento contratto dalla coppia in costanza di matrimonio dell'importo di €. 389,31 per spese inerenti esigenze della famiglia, la cui scadenza è prevista nel 2032; resterà, infine, a carico del medesimo, anche il pagamento della rata dell'auto di sua esclusiva proprietà, pari ad €. 208,00 fino alla sua estinzione, anch'essa fissata per il 2032;
10) la moglie, nel contempo provvederà a pagare tutte le spese relative alle utenze della casa coniugale, all'imposta Tari, al bollo, alla assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria della vettura di proprietà della medesima nonché delle rate relative all'acquisto della sua autovettura Ford il cui termine per il finanziamento è previsto per il mese di aprile
2027;
11) tutte le ricevute relative alle spese inerenti i figli che potranno essere portate fiscalmente in deduzione nella dichiarazione dei redditi verranno consegnate al marito che ne beneficerà in base alle specifiche norme e nella misura consentita;
12) i coniugi si impegnano sin d'ora espressamente e reciprocamente a prestare il consenso al rilascio dei rispettivi passaporti, anche previo l'inserimento dei figli.
Con note scritte depositate per l'udienza del 17 aprile 2025 le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni di cui sopra e il giudice ha riservato al Collegio la decisione.
Il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
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La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Vista la natura della decisione le spese di lite sono da ritenersi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio a Rieti il 22-08-2009, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Rieti
(atto n. 67, Parte II, Serie S, anno 2009);
- recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti (punti 8,9 e 10);
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rieti perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Rieti, il 5.6.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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