TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/05/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15840/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15840/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LORENZONI Parte_1 C.F._1
ELISABETTA, elettivamente domiciliata in VIA SANT'ISAIA 23 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. LORENZONI ELISABETTA
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
VERGATA MAURIZIO, elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO 80 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. VERGATA MAURIZIO
RICORRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 12.12.2024 la SI.ra (nata a [...], Parte_1 il 25.10.1974) e il SI. (nato a [...], il [...]) Controparte_1 proponevano ricorso cumulativo per separazione e divorzio.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 16.06.2001 presso Casalecchio di Reno (BO) e tale atto è stato trascritto nei registri di stato civile di detto Comune al n. 17, parte 2, Serie A dell'anno 2001.
Dalla loro unione nasceva (Bologna, in data 19.04.2003). Persona_1
pagina 1 di 5 Con il ricorso, le parti chiedevano l'accoglimento delle condizioni di separazione e la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse del figlio, maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, avvalendosi del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (ex art. 127ter cpc).
Il Giudice delegato tratteneva la causa in decisione.
Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. la dimora coniugale sita in Via Ronchi Inferiore n. 23/c a Minerbio (BO) resta assegnata al sig. che vi abita stabilmente mentre la signora permarrà nell'abitazione ove si è CP_1 Parte_1 trasferita;
3. le spese universitarie di , fino al conseguimento della laurea triennale si assumono Persona_1 interamente a carico del sig. CP_1
4. una volta conseguita la laurea triennale le eventuali spese universitarie saranno poste a carico di entrambi i ricorrenti in ragione del 50%, così come per le restanti spese straordinarie come indicate nel protocollo del Tribunale di Bologna;
5. il sig. corrisponderà alla signora a titolo di contributo nel Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio sino a quando lo stesso non sarà economicamente autosufficiente, la somma di
€ 200,00 mensili con decorrenza da novembre e per i mesi successivi entro il 20 di ogni mese;
nonché la somma di € 40.000,00 a titolo di restituzione prestito infruttifero a mezzo n. 24 rate mensili consecutive da € 1.666,67 ciascuna entro il giorno 10 con decorrenza gennaio 2025. I pagamenti verranno eseguiti tramite bonifico sul conto corrente intestato alla sig.ra IBAN Pt_1
[...];
6. l'autovettura di proprietà del sig. targata CM825WB viene assegnata alla moglie che entro il CP_1 mese di aprile 2025 deciderà se effettuare il passaggio di proprietà a suo nome o cederla a terzi o restituirla al sig. L'autovettura è assicurata sino al mese di maggio 2025 compreso, il costo CP_1 per bollo per il periodo di utilizzo dell'autovettura dal 01.01.2025 è a carico della sig.ra così Pt_1 come i costi per l'eventuale passaggio di proprietà qualora la sig.ra decidesse di intestarsela;
Pt_1
7. i coniugi concordano che in caso di vendita della ex casa familiare la signora ha la facoltà di Pt_1 asportare dalla casa coniugale alcuni beni mobili di arredo, quale isola e dispensa facenti parte della cucina, un mobile di cristallo, il lampadario in vetro di Murano presente all'interno del locale sala, il letto di . Entro il 17 dicembre la signora potrà ritirare dalla ex casa coniugale i Persona_1 Pt_1 propri effetti ed oggetti personali, tra i quali la bicicletta e 2 quadretti (raffiguranti uno dei cavalli e altro due dame);
8. ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casalecchio di Reno (BO) ove i coniugi hanno contratto matrimonio l'annotazione dell'emananda sentenza;
9. ciascuna parte sosterrà le spese dei rispettivi professionisti.
*****
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti, valutando in particolare le determinazioni riguardanti il figlio della coppia, maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, sia in termini del proprio mantenimento economico, sia in termini di rapporto con entrambi i genitori.
In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento. La separazione personale tra i coniugi deve essere pronunciata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.151 cc.
L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dalle allegazioni delle parti, nonché dalla espressa dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare, volontà rappresentata sia in sede di ricorso ché in sede di udienza cartolare.
pagina 2 di 5 Passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori
(documentate).
È opportuna altresì alla ripartizione, nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, delle spese straordinarie secondo le modalità previste dal “Protocollo sulle spese straordinarie” in uso presso il Tribunale di Bologna.
Il Tribunale recepisce, accogliendo la volontà dei genitori, le modalità di ripartizione delle spese universitarie del figlio . Persona_1
Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
*****
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara la separazione tra:
(nata a [...], il [...]) Parte_1
e nato a [...], il [...]) Controparte_1
Unitisi in matrimonio concordatario in data 16.06.2001 presso Casalecchio di Reno (BO) e tale atto è stato trascritto nei registri di stato civile di detto Comune al n. 17, parte 2, Serie A dell'anno 2001.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che i coniugi separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di
Legge; dà atto e dispone che la dimora coniugale sita in Via Ronchi Inferiore n. 23/c a Minerbio (BO) resta assegnata al sig. che vi abita stabilmente mentre la signora permarrà CP_1 Parte_1 nell'abitazione ove si è trasferita;
dà atto e dispone che le spese universitarie di , fino al conseguimento della laurea Persona_1 triennale si assumono interamente a carico del sig. CP_1 dà atto e dispone che, una volta conseguita la laurea triennale, le eventuali spese universitarie saranno poste a carico di entrambi i ricorrenti in ragione del 50%, così come per le restanti spese straordinarie indicate nel protocollo del Tribunale di Bologna;
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: pagina 3 di 5 le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto e dispone che il sig. corrisponderà alla signora a titolo Controparte_1 Parte_1 di contributo nel mantenimento del figlio sino a quando lo stesso non sarà economicamente autosufficiente, la somma di € 200,00 mensili con decorrenza da novembre e per i mesi successivi entro il 20 di ogni mese;
nonché la somma di € 40.000,00 a titolo di restituzione prestito infruttifero a mezzo n. 24 rate mensili consecutive da € 1.666,67 ciascuna entro il giorno 10 con decorrenza gennaio 2025. I pagamenti verranno eseguiti tramite bonifico sul conto corrente intestato alla sig.ra
IBAN [...]; Pt_1 dà atto che l'autovettura di proprietà del sig. targata CM825WB viene assegnata alla CP_1 moglie che entro il mese di aprile 2025 deciderà se effettuare il passaggio di proprietà a suo nome o cederla a terzi o restituirla al sig. L'autovettura è assicurata sino al mese di maggio 2025 CP_1 compreso, il costo per bollo per il periodo di utilizzo dell'autovettura dal 01.01.2025 è a carico della sig.ra così come i costi per l'eventuale passaggio di proprietà qualora la sig.ra Pt_1 Pt_1 decidesse di intestarsela;
dà atto che i coniugi concordano che in caso di vendita della ex casa familiare la signora ha Pt_1 la facoltà di asportare dalla casa coniugale alcuni beni mobili di arredo, quale isola e dispensa facenti parte della cucina, un mobile di cristallo, il lampadario in vetro di Murano presente all'interno del locale sala, il letto di . Entro il 17 dicembre la signora potrà ritirare dalla ex casa Persona_1 Pt_1
pagina 4 di 5 coniugale i propri effetti ed oggetti personali, tra i quali la bicicletta e 2 quadretti (raffiguranti uno dei cavalli e l'altro due dame); dispone, con separata ordinanza, la remissione della causa sul ruolo per il giudizio di scioglimento del matrimonio;
Spese del giudizio di separazione compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 14.05.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15840/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LORENZONI Parte_1 C.F._1
ELISABETTA, elettivamente domiciliata in VIA SANT'ISAIA 23 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. LORENZONI ELISABETTA
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
VERGATA MAURIZIO, elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO 80 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. VERGATA MAURIZIO
RICORRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 12.12.2024 la SI.ra (nata a [...], Parte_1 il 25.10.1974) e il SI. (nato a [...], il [...]) Controparte_1 proponevano ricorso cumulativo per separazione e divorzio.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 16.06.2001 presso Casalecchio di Reno (BO) e tale atto è stato trascritto nei registri di stato civile di detto Comune al n. 17, parte 2, Serie A dell'anno 2001.
Dalla loro unione nasceva (Bologna, in data 19.04.2003). Persona_1
pagina 1 di 5 Con il ricorso, le parti chiedevano l'accoglimento delle condizioni di separazione e la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse del figlio, maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, avvalendosi del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (ex art. 127ter cpc).
Il Giudice delegato tratteneva la causa in decisione.
Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. la dimora coniugale sita in Via Ronchi Inferiore n. 23/c a Minerbio (BO) resta assegnata al sig. che vi abita stabilmente mentre la signora permarrà nell'abitazione ove si è CP_1 Parte_1 trasferita;
3. le spese universitarie di , fino al conseguimento della laurea triennale si assumono Persona_1 interamente a carico del sig. CP_1
4. una volta conseguita la laurea triennale le eventuali spese universitarie saranno poste a carico di entrambi i ricorrenti in ragione del 50%, così come per le restanti spese straordinarie come indicate nel protocollo del Tribunale di Bologna;
5. il sig. corrisponderà alla signora a titolo di contributo nel Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio sino a quando lo stesso non sarà economicamente autosufficiente, la somma di
€ 200,00 mensili con decorrenza da novembre e per i mesi successivi entro il 20 di ogni mese;
nonché la somma di € 40.000,00 a titolo di restituzione prestito infruttifero a mezzo n. 24 rate mensili consecutive da € 1.666,67 ciascuna entro il giorno 10 con decorrenza gennaio 2025. I pagamenti verranno eseguiti tramite bonifico sul conto corrente intestato alla sig.ra IBAN Pt_1
[...];
6. l'autovettura di proprietà del sig. targata CM825WB viene assegnata alla moglie che entro il CP_1 mese di aprile 2025 deciderà se effettuare il passaggio di proprietà a suo nome o cederla a terzi o restituirla al sig. L'autovettura è assicurata sino al mese di maggio 2025 compreso, il costo CP_1 per bollo per il periodo di utilizzo dell'autovettura dal 01.01.2025 è a carico della sig.ra così Pt_1 come i costi per l'eventuale passaggio di proprietà qualora la sig.ra decidesse di intestarsela;
Pt_1
7. i coniugi concordano che in caso di vendita della ex casa familiare la signora ha la facoltà di Pt_1 asportare dalla casa coniugale alcuni beni mobili di arredo, quale isola e dispensa facenti parte della cucina, un mobile di cristallo, il lampadario in vetro di Murano presente all'interno del locale sala, il letto di . Entro il 17 dicembre la signora potrà ritirare dalla ex casa coniugale i Persona_1 Pt_1 propri effetti ed oggetti personali, tra i quali la bicicletta e 2 quadretti (raffiguranti uno dei cavalli e altro due dame);
8. ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casalecchio di Reno (BO) ove i coniugi hanno contratto matrimonio l'annotazione dell'emananda sentenza;
9. ciascuna parte sosterrà le spese dei rispettivi professionisti.
*****
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti, valutando in particolare le determinazioni riguardanti il figlio della coppia, maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, sia in termini del proprio mantenimento economico, sia in termini di rapporto con entrambi i genitori.
In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento. La separazione personale tra i coniugi deve essere pronunciata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.151 cc.
L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dalle allegazioni delle parti, nonché dalla espressa dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare, volontà rappresentata sia in sede di ricorso ché in sede di udienza cartolare.
pagina 2 di 5 Passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori
(documentate).
È opportuna altresì alla ripartizione, nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, delle spese straordinarie secondo le modalità previste dal “Protocollo sulle spese straordinarie” in uso presso il Tribunale di Bologna.
Il Tribunale recepisce, accogliendo la volontà dei genitori, le modalità di ripartizione delle spese universitarie del figlio . Persona_1
Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
*****
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara la separazione tra:
(nata a [...], il [...]) Parte_1
e nato a [...], il [...]) Controparte_1
Unitisi in matrimonio concordatario in data 16.06.2001 presso Casalecchio di Reno (BO) e tale atto è stato trascritto nei registri di stato civile di detto Comune al n. 17, parte 2, Serie A dell'anno 2001.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che i coniugi separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di
Legge; dà atto e dispone che la dimora coniugale sita in Via Ronchi Inferiore n. 23/c a Minerbio (BO) resta assegnata al sig. che vi abita stabilmente mentre la signora permarrà CP_1 Parte_1 nell'abitazione ove si è trasferita;
dà atto e dispone che le spese universitarie di , fino al conseguimento della laurea Persona_1 triennale si assumono interamente a carico del sig. CP_1 dà atto e dispone che, una volta conseguita la laurea triennale, le eventuali spese universitarie saranno poste a carico di entrambi i ricorrenti in ragione del 50%, così come per le restanti spese straordinarie indicate nel protocollo del Tribunale di Bologna;
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: pagina 3 di 5 le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto e dispone che il sig. corrisponderà alla signora a titolo Controparte_1 Parte_1 di contributo nel mantenimento del figlio sino a quando lo stesso non sarà economicamente autosufficiente, la somma di € 200,00 mensili con decorrenza da novembre e per i mesi successivi entro il 20 di ogni mese;
nonché la somma di € 40.000,00 a titolo di restituzione prestito infruttifero a mezzo n. 24 rate mensili consecutive da € 1.666,67 ciascuna entro il giorno 10 con decorrenza gennaio 2025. I pagamenti verranno eseguiti tramite bonifico sul conto corrente intestato alla sig.ra
IBAN [...]; Pt_1 dà atto che l'autovettura di proprietà del sig. targata CM825WB viene assegnata alla CP_1 moglie che entro il mese di aprile 2025 deciderà se effettuare il passaggio di proprietà a suo nome o cederla a terzi o restituirla al sig. L'autovettura è assicurata sino al mese di maggio 2025 CP_1 compreso, il costo per bollo per il periodo di utilizzo dell'autovettura dal 01.01.2025 è a carico della sig.ra così come i costi per l'eventuale passaggio di proprietà qualora la sig.ra Pt_1 Pt_1 decidesse di intestarsela;
dà atto che i coniugi concordano che in caso di vendita della ex casa familiare la signora ha Pt_1 la facoltà di asportare dalla casa coniugale alcuni beni mobili di arredo, quale isola e dispensa facenti parte della cucina, un mobile di cristallo, il lampadario in vetro di Murano presente all'interno del locale sala, il letto di . Entro il 17 dicembre la signora potrà ritirare dalla ex casa Persona_1 Pt_1
pagina 4 di 5 coniugale i propri effetti ed oggetti personali, tra i quali la bicicletta e 2 quadretti (raffiguranti uno dei cavalli e l'altro due dame); dispone, con separata ordinanza, la remissione della causa sul ruolo per il giudizio di scioglimento del matrimonio;
Spese del giudizio di separazione compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 14.05.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 5 di 5