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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 02/04/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N rg 5/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
Seconda sezione civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente rel. est. dott.ssa Maria Tulumello - Consigliera dott. Lorenzo Benini - Consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 2 gennaio 2024 da
Parte_1
(C.F. ), in
[...] P.IVA_1
persona del Presidente pro tempore, e
[...]
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_2
persona del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi Parte_1
dagli Avv.ti Giandomenico Falcon del foro di Padova e Christian
Ferrazzi del foro di Verona
- appellanti – contro
(C.F.: , nato a Controparte_1 C.F._1
Villazzano (TN), il 11.7.1940, rappresentato e difeso dagli Avv.ti dagli
1 Avv.ti Maurizio Paniz e Stefania Fullin del foro di Belluno e Marco
Gangemi del Foro di Bolzano
- appellato -
CONCLUSIONI per gli Appellanti Parte_1
e
[...] Parte_1
[...]
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, per tutti i motivi esposti nel presente atto, previa declaratoria di nullità o comunque in totale riforma dell'ordinanza del Tribunale di Trento n. 2176 del 2023 e in accoglimento delle seguenti conclusioni:
1.in rito:
- rigettare perché inammissibile, in quanto nuova e comunque tardivamente e irritualmente proposta, la domanda di condanna del
Controparte_2
al pagamento in favore dell'attore della somma di € 203.090,80, oltre rivalutazione e interessi dal giorno del dovuto al saldo formulata dall'attore in primo grado nell'istanza ex art. 186-quaterc.p.c. ed accolta nell'ordinanza qui appellata, domanda sulla quale non si è accettato e non si accetta il contraddittorio, e che è stata invece accolta dall'ordinanza qui appellata;
2.nel merito, in subordine: previo in quanto occorra rigetto delle risultanze della CTU, rigettare integralmente come infondata –per tutte le ragioni indicate nei motivi d'appello e nelle osservazioni del CTP dott. allegate Persona_1
alla stessa CTU –la domanda avversa di cui al precedente punto 1, sulla quale si è pronunciata l'ordinanza qui appellata, ove considerata ammissibile;
3. in via istruttoria, in subordine alla domanda di cui al punto 1:
- autorizzare la produzione dei seguenti documenti:
2 27. prospetto versamenti fondo di garanzia;
28. relazione CTU dott. nel giudizio R.G. 4500/2014 promosso Per_2
dall'ex consigliere Mario Malossini;
- dichiarare inammissibile o comunque irrilevante ed erronea la CTU svolta nel giudizio di primo grado;
- dichiarare inammissibili o comunque irrilevanti tutti i mezzi istruttori introdotti da controparte successivamente alle memorie ex art. 183, co. 6,
c.p.c.; in particolare: le produzioni documentali allegate alla avversa “istanza” depositata il
5 ottobre 2020, e al foglio di p.c. depositato il 25 maggio 2021;
4. in via istruttoria, sempre in subordine alla domanda di cui al punto
1: in quanto fosse ritenuto necessario ai fini del decidere, disporre la rinnovazione della CTU con riferimento ai conteggi relativi alla corretta applicazione del trattamento fiscale della “quota attualizzata” nonché ai conteggi relativi alla determinazione della misura di riferimento a seguito di applicazione delle disposizioni regionali sulla rivalutazione;
5.sulle spese: si chiede la condanna di controparte al pagamento di spese, compensi professionali e competenze di entrambi i gradi del presente giudizio (ivi comprese le spese per CTU, CTP e contributo unificato), con la maggiorazione prevista dall'articolo 4, d.m. 55/2014, per l'assistenza in giudizio di due parti aventi la medesima posizione processuale e tenendosi in ogni caso conto della soccombenza virtuale dell'attore in primo grado in tutte le domande proposte con l'atto di citazione e poi rinunciate.” per l'Appellato Controparte_1
“nel merito: sia rigettato l'appello avversario perché infondato in fatto ed in diritto con integrale conferma dell'ordinanza impugnata;
in ogni caso: spese, compensi, oltre a rimborso spese generali, IVA e CA,
3 interamente rifusi;
in via istruttoria: I) ci si oppone alle produzioni contenute nell'atto di appello avversario in quanto tardive ed inammissibili;
II) ci si oppone a qualsiasi richiesta di rinnovazione della
CTU in quanto immotivata, tardiva ed inammissibile in quanto mai formulata nel corso del giudizio di primo grado;
inoltre, il CTU ha esaurientemente risposto ai quesiti formulati dal Giudice in primo grado ed alle osservazioni del CTP di controparte, le quali quindi hanno già trovato risposta (negativa) in sede peritale.
Si oppone a qualsiasi domanda od eccezione o produzione nuova di controparte in quanto tardiva ed inammissibile, dichiarando di non accettare il contraddittorio sulla stessa. Riservata ogni deduzione in sede di redigenda conclusionale.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 13.11.2014, Controparte_1
conveniva in giudizio la Controparte_3
il
[...] Controparte_4
l'
[...] Controparte_5
[...] Controparte_6
la Controparte_7 Controparte_8
e , quale Presidente pro
[...] CP_9
tempore del regionale, per sentir accertare e dichiarare il Parte_1
proprio diritto a percepire il trattamento indennitario di cui all'art. 10 della l. reg. n. 6/2012 come determinato nel decreto n.700/2013 del
Presidente del Consiglio regionale, nonché l'insussistenza dell'obbligo di restituire l'importo di € 101.384,82 a tale titolo percepito;
con condanna dei convenuti a corrispondere il su indicato trattamento indennitario.
L'attore esponeva di essere stato Consigliere regionale della
[...]
dal 1978 al 1993 (legislature dalla VIII alla X) e Controparte_2
che, al termine dell'incarico, in ragione del mandato espletato, gli era
4 stato riconosciuto un assegno vitalizio per un importo lordo mensile di €
7.949,95 determinato ai sensi della l. reg. n. 2/1995.
Rappresentava che il sistema dei trattamenti indennitari dei consiglieri regionali era stato riformato dalla l. reg. n. 6/2012, che, tra l'altro, aveva sostituito l'assegno vitalizio con una nuova indennità consiliare di importo più contenuto. La legge dettava altresì una disciplina transitoria in ordine agli assegni vitalizi spettanti per le pregresse legislature, la quale:
- riduceva l'importo degli assegni vitalizi già riconosciuti in misura pari al 30,40% dell'indennità parlamentare lorda;
- attribuiva la facoltà, ai consiglieri che già godevano di un assegno superiore alla misura del 30,40%, e l'obbligo, per quelli che ancora dovessero maturarne i requisiti, di optare per la rideterminazione del proprio assegno con contestuale riconoscimento del valore attualizzato della parte di assegno vitalizio eccedente detta misura;
- stabiliva che una parte della quota eccedente così liquidata venisse destinata ad uno strumento finanziario.
Osservava che: con delibera n. 324/2013 dell'Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale venivano determinati i parametri per liquidare la quota di assegno eccedente la nuova misura di riferimento dell'indennizzo; le modalità di determinazione del valore attuale della quota venivano ulteriormente specificate in successivi atti dell'amministrazione; lo strumento finanziario in cui investire parte della quota veniva individuato in un fondo comune di investimento denominato “Fondo Family”; le società e Controparte_7 [...]
venivano designate rispettivamente quali Controparte_6
gestrice del fondo di investimento e depositaria delle quote del fondo.
5 Riferiva quindi l'attore che, avendo egli optato per il riconoscimento del valore attuale della quota eccedente, con decreto del Presidente del
Consiglio regionale n. 642/2013 era stato disposta la rideterminazione dell' ammontare dell'assegno vitalizio spettantegli, nell'importo mensile lordo di € 4.127,72; l'erogazione dell'importo di € 198.456,56 quale quota del valore attualizzato anticipabile dello stesso assegno;
l'erogazione dell'ulteriore importo di € 175.000,00 pari alle corrispondenti quote attribuite nominativamente a seguito della istituzione del “Fondo Family” .
Alla fine del 2013 il Consiglio regionale aveva provveduto a versare la somma dovuta e a cedere le quote.
Faceva presente che in seguito era stata approvata la L. Reg. n. 4/2014, definita di interpretazione autentica dell'art. 10 della l. reg. n. 6/2012, la quale, tra l'altro, aveva indicato per il riconoscimento e la determinazione del valore attuale della quota eccedente criteri meno favorevoli per i Consiglieri, disponendo che si procedesse ad una nuova quantificazione degli assegni già riconosciuti, ed altresì disponendo la restituzione delle somme che fossero risultate “erroneamente” erogate dal Consiglio Regionale.
Di conseguenza il Consiglio regionale aveva proceduto al recupero in via coattiva degli importi indebitamente corrisposti e con decreto del
Presidente n. 83/2014 aveva rideterminato in € 272.071,74 il valore attuale della quota eccedente spettante al e richiesto CP_1
all'attore la restituzione di € 101.384,82, pari alla differenza tra quanto ricevuto e la nuova somma determinata.
Tanto premesso l'attore deduceva l'illegittimità della l. reg. n. 4/2014 e dei conseguenti provvedimenti amministrativi adottati dal Consiglio regionale per contrarietà ai principi di affidamento, certezza dei rapporti giuridici, ragionevolezza e proporzionalità, nella parte in cui disponeva l'applicazione retroattiva della nuova disciplina a procedimenti
6 amministrativi già conclusi, sanzionando con la nullità i precedenti decreti di liquidazione delle quote e imponendo la restituzione di somme già percepite, in assenza di un interesse pubblico concreto ed attuale idoneo a giustificare il sacrificio dei diritti già acquisiti.
Chiedeva pertanto, previa disapplicazione della l. reg. n. 4/2014 e degli atti amministrativi adottati in attuazione della stessa, l'accertamento del suo diritto a percepire il trattamento indennitario attribuitogli in conformità alla l. reg. n. 6/2012, la condanna dei convenuti a corrispondergli detto trattamento, nonché l'accertamento dell'insussistenza, in capo all'attore dell'obbligo di restituzione della somma di € 101.384,82.
In via subordinata, chiedeva l'accoglimento di quanto domandato in via principale, previa sottoposizione della prospettata questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'UE (d'ora innanzi CGUE) in relazione agli artt. 1, 2, 3, e 4 della l. reg. n. 4/2014 e dei conseguenti atti amministrativi.
In via di ulteriore subordine, chiedeva di accogliere quanto domandato in via principale, previa proposizione delle prospettate questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 4 della l. reg. n. 4/2014.
Il Parte_1 Parte_1
, l
[...] Controparte_10
la
[...] [...]
e la Parte_1 [...]
si costituivano in giudizio con Controparte_8
unica comparsa di costituzione e risposta chiedendo il rigetto delle domande attoree.
e Controparte_6 Controparte_7
si costituivano in giudizio, eccependo, in via preliminare, il proprio
[...]
difetto di legittimazione passiva e il difetto di interesse ad agire
7 dell'attore nei loro confronti e, nel merito, l'infondatezza delle domande avversarie.
restava contumace. CP_9
All'udienza del 17.3.2015 il Giudice concedeva i termini per lo scambio di memorie ex art 183 comma 6, c.p.c. (nel testo in vigore ratione temporis).
Con la prima memoria ex art 183 VI comma cpc l'attore insisteva per l'accoglimento delle conclusioni così come formulate nell'atto introduttivo del giudizio.
All'udienza dd. 26.1.2017, preso atto della rinuncia dell'attore alle domande spiegate nei confronti Controparte_6
e il Tribunale dichiarava estinto il
[...] Controparte_7
giudizio nei confronti di queste ultime.
Seguivano plurimi rinvii nell'attesa del pronunciamento della Corte
Costituzionale sulle questioni di legittimità sollevate in altro procedimento sostanzialmente sovrapponibile a quello pendente.
L'attore, in data 5.10.2020, depositava comparsa di costituzione di nuovo difensore, con cui dava atto della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 108/2019, prospettava ulteriori questioni di rilevanza costituzionale e/o comunitaria delle norme in oggetto e chiedeva termine per il deposito di memorie illustrative ed altresì chiedeva che venisse disposta C.T.U..
All'udienza dd.
6.10.2020 i convenuti si opponevano alle richieste di controparte;
il Tribunale le rigettava e ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza di p.c. per il 26.5.2021.
Le parti depositavano in data 25.5.2021 in vista dell'udienza del
26.5.2021 note contenenti le precisazioni delle conclusioni;
l' attore reiterava anche la richiesta di C.T.U.
8 Con successiva ordinanza depositata in data 26.5.2022 il Tribunale ammetteva la C.T.U. tecnico-contabile richiesta dall'attore con la comparsa del 5.10.2020 e con le note 25.5.2021
Espletato detto incombente con istanza ex art. Controparte_1
186-quater c.p.c., depositata in data 8.11.2022, chiedeva di ordinare al
Consiglio regionale della Regione autonoma del di Controparte_2
corrispondergli la somma di € 203.090,80, oltre rivalutazione e interessi, che il C.T.U. aveva accertato come ancora dovuta ai sensi della l. reg. n.
6/2012, come modificata dalla l. reg. n. 4/2014.
Con ordinanza dd. 3.05.2023, il Tribunale di Trento:
- dichiarava la carenza di legittimazione passiva in capo alle convenute e Controparte_7 [...]
e condannava l'attore a Controparte_6
rimborsare loro le spese di lite;
- condannava la Controparte_11
e il
[...] [...]
a corrispondere a Parte_1
la somma di € 203.090,80, oltre interessi Controparte_1
legali e rivalutazione monetaria;
- condannava la e il Pt_1 Parte_1
, in solido, a rifondere le spese di lite all'attore, ponendo
[...]
altresì a loro carico le spese di C.T.U..
Il Tribunale rilevava che l'attore aveva agito contestando la richiesta dei convenuti di restituzione del maggiore importo che sarebbe risultato indebitamente corrisposto a seguito della rideterminazione della quota attualizzata del vitalizio ai sensi della L. Reg. n. 4/2014; egli aveva poi rinunciato alle domande relative ai profili di illegittimità costituzionale della L. Reg. n. 4/2014 limitandosi a richiedere la condanna del
Consiglio Regionale al pagamento della somma dovute in forza della L.
Reg. n. 6/2012, come modificata dalla L. Reg. n. 4/2014.
9 Dava atto che la C.T.U., esperita per verificare la correttezza di tale rideterminazione sotto i profili sostanziale e fiscale, anche alla luce della l. reg. n. 4/2014, aveva ritenuto sussistente un credito residuo dell'attore in € 203.090,80 ed accoglieva in tale misura la domanda.
Per la riforma di tale ordinanza propongono appello il
[...]
e la Parte_1
con atto di citazione Pt_1 Parte_1
notificato in data 2.1.2024, affidandosi a sei motivi di appello.
Con il primo motivo di impugnazione censurano la decisione per aver accolto le domande formulate dall'attore nell' istanza ex art. 186-quater
c.p.c., nonostante si trattasse di domande nuove, tardivamente proposte oltre il limite delle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis ).
Evidenziano che con il foglio di precisazione della conclusioni del 2021
l'attore aveva reiterato le medesime domande svolte in citazione aggiungendovi , in via di estremo subordine, la nuova richiesta - che non costituiva “precisazione” delle domande precedentemente svolte- di riliquidare la quota attualizzata, applicando la rivalutazione ISTAT sulla misura di riferimento della attualizzazione peraltro pur sempre ai sensi della l. reg. n. 6/2012, previa disapplicazione della l. reg. n. 4/2014; a tale domanda non aveva fatto neppure seguito una corrispondente domanda di condanna ma una semplice eccezione di compensazione.
Con l'istanza ex art. 186-quater c.p.c., l'attore aveva rinunciato alle precedenti domande fondate sulla tesi dell'illegittimità costituzionale della l. reg. n. 4/2014, e aveva introdotto nuove domande: di condanna al versamento delle maggiori somme dovute in seguito alla attualizzazione con applicazione della rivalutazione ISTAT alla misura di riferimento a monte dell'attualizzazione determinata proprio ai sensi della l. reg. n. 4/2014; di condanna al pagamento delle somme derivanti dal ricalcolo delle ritenute fiscali.
10 Lamentano che il Tribunale, pur dando atto del mutamento delle richieste attoree, non aveva dato rilievo alla tardività della modifica ed aveva accolto le domande nuove, sull'errato rilievo che esse costituissero una mera limitazione delle richieste originarie.
Contestano l'ammissibilità di dette domande alla luce dei principi sanciti dalle Sezioni Unite del 2015, posto che esse non riguardano la medesima vicenda sostanziale, non ambiscono alla stessa utilità finale e non si pongono in rapporto di logica alternatività o incompatibilità rispetto alle domande inizialmente proposte.
Con il secondo motivo affermano la nullità dell'ordinanza per carenza dei presupposti di cui all'art. 186-quater c.p.c. rilevando il difetto di certezza del quantum, posto che il C.T.U. non ha individuato una somma precisa, formulando quattro ipotesi alternative sulla base di diverse ricostruzioni normative, e si dolgono che il Tribunale non ha motivato le ragioni per cui ha scelto la prima delle ipotesi proposte dal C.T.U..
Con il terzo motivo deducono la nullità dell'ordinanza per violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione e dell'art. 101 c.p.c., per aver il
Tribunale ritenuto ammissibili domande introdotte irritualmente, giungendo ad ammettere una C.T.U. esplorativa, svariati anni dopo la prima udienza, con incidenza negativa sul diritto di difesa e del contraddittorio dei convenuti, sul diritto ad una “decisione giusta” e sulla ragionevole durata del processo.
Con il quarto motivo si dolgono dell'errata applicazione dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R. nella quantificazione delle imposte effettivamente dovute sulla quota attualizzata. Affermano che il Consiglio regionale ha correttamente tassato la quota attualizzata liquidata al il CP_1
Tribunale ha invece scelto di aderire alle conclusioni del C.T.U., senza tuttavia fornire alcuna motivazione sul punto.
Contestano i calcoli effettuati dal Consulente Tecnico, asserendo che essi si fondano su una erronea interpretazione dell'art. 19, comma 2-bis,
11 T.U.I.R.. posto che le caratteristiche dell'assegno vitalizio in esame, che non ha natura contributiva, impediscono un'applicazione letterale della norma citata. Evidenziano che il C.T.U., nel tentativo di applicare letteralmente la disposizione, non è riuscito a trovare le aliquote corrette ed ha calcolato la percentuale di detassazione sulla base del rapporto tra il totale dei contributi versati dai consiglieri e il totale delle risorse stanziate dal Consiglio regionale, peraltro con riferimento al solo anno
2013; contestano come errata la valorizzazione dell' anno di collocamento a riposo o di maturazione del diritto, poiché i finanziamenti da parte del Consiglio al Fondo di garanzia non avevano cadenza annuale, ma avvenivano in misura variabile e secondo necessità.
Negano quindi l'applicabilità dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R. al trattamento indennitario dei consiglieri, mancando plurimi elementi della fattispecie normativa, ribadendo la fondatezza della soluzione adottata dal Consiglio di cui chiedono la conferma. In subordine, domandano che sia sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2- bis, T.U.I.R., in quanto riferito al sistema di attualizzazione della quota degli assegni vitalizi, per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, che sanciscono il principio contributivo e vietano il salto di imposta.
Muovono ulteriori contestazioni alla C.T.U.
Con il quinto motivo si dolgono della rivalutazione dell'importo posto alla base del calcolo dell'attualizzazione operata dal Tribunale aderendo alle errate conclusioni del C.T.U. anche con riferimento a periodi in cui, invece, la rivalutazione era preclusa, senza che di ciò fosse stata fornita adeguata motivazione.
Evidenziano che il CTU non ha considerato che l'art. 2, comma 2, della l. reg. n. 2/1995 prevedeva un meccanismo specifico di rivalutazione dell'indennità consiliare, che, in forza della l. reg. n. 8/2011, ha avuto applicazione fino alla fine della XIV legislatura;
pertanto, la rivalutazione sulla base dell'indice ISTAT è ripresa solo dal primo
12 giorno della XV legislatura (22.11.2013); il Consiglio ha applicato correttamente tali disposizioni e non ha provveduto alla rivalutazione
ISTAT, che era ancora sospesa. Eccepiscono altresì che il C.T.U. ha utilizzato l'indice ISTAT TN/BZ, invece di quello nazionale, in violazione della l. reg. n. 6/2012 e della deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza n. 334/2013
Con il sesto motivo chiedono la riforma delle statuizioni in punto spese di lite, in via principale, in dipendenza dell'auspicato accoglimento dell'appello, e, in ogni caso, in considerazione delle rilevanti questioni rispetto alle quali gli odierni appellanti sono risultati vittoriosi (eccezione di legittimità costituzionale della l. reg. n. 4/2014 e domanda di condanna al pagamento della quota di assegno come originariamente determinata). Contestano anche la condanna alle spese della C.T.U., la quale è stata disposta per accertare la fondatezza delle domande originariamente proposte dall'attore, poi dallo stesso abbandonate. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello e la conferma dell'ordinanza impugnata.
In relazione ai motivi primo e terzo, nega alcun mutamento del thema decidendum, della vicenda sostanziale e quindi dell'utilità finale, essendo stata proposta già nell'atto di citazione domanda di accertamento dell'inesistenza della pretesa restitutoria avanzata dal e della corretta quantificazione della quota Parte_1
attualizzata: evidenzia come, a fronte della sent. n.108/2019 della Corte
Costituzionale, che aveva chiarito la legittimità della l. reg. n. 4/2014,
l'attore non poteva che chiedere che la quota eccedente venisse quantificata ai sensi della legge del 2014.
Afferma pertanto che non vi è stata alcuna violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione.
Con riferimento al secondo motivo di impugnazione, l'appellato rimarca la sussistenza del requisito di certezza, posto che dalla relazione del
13 C.T.U. è in ogni caso emersa l'esistenza di un credito in capo all'attore, odierno appellato, ed egli in ottica conciliante, ha accettato l'ipotesi meno gravosa per la Pt_1
Contesta il quarto motivo, rammentando che la stessa CP_12
ha qualificato il trattamento indennitario in esame quale
[...]
“indennità equipollente” ed afferma il C.T.U. ha correttamente applicato l'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R. ai vitalizi, adottando un'interpretazione ragionevole, conforme ai principi costituzionali e che tiene conto delle specificità del rapporto contributivo. Ribadisce che il montante contributivo a carico del Consiglio regionale deve essere individuato nella copertura finanziaria dei vitalizi;
e che è lo stesso art. 19, comma 2- bis a prevedere espressamente che la percentuale di detassazione vada individuata utilizzando aliquote riferite alla data di collocamento a riposo o di maturazione del diritto alla percezione, essendo irrilevante la natura deducibile o non deducibile dei contributi.
Precisa che la percentuale di deduzione ammonterebbe al 98,80%, stante il ridotto versamento effettuato dal Consiglio regionale al Fondo di garanzia per l'anno 2013, e che tuttavia il C.T.U. ha ritenuto corretto considerare anche i rendimenti del fondo, giungendo così ad una deduzione del 65,36 %. Eccepisce l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata.
In ordine al quinto motivo di appello, deduce la correttezza delle conclusioni del C.T.U. circa l'omesso adeguamento ISTAT e rileva come, ai sensi della deliberazione n. 334/2013 dell'Ufficio di Presidenza, il valore attuale della quota eccedente viene calcolato “alla data del 1° gennaio 2014”, che è successiva alla fine della XIV legislatura, sicché ricade nel disposto della l. reg. n. 6/2012 e non della l. reg. n. 8/2011, la quale prevede il blocco della rivalutazione ISTAT solo fino al termine della XIV legislatura. Inoltre, nega che la delibera n. 334/2013 abbia valore meramente ricognitivo, posto che è la stessa legislazione
14 regionale a rinviare a tale fonte per la regolamentazione delle modalità di quantificazione della quota eccedente.
Chiede infine il rigetto del sesto motivo relativo alla riforma della condanna alle spese di lite, in ragione del principio della soccombenza.
Con provvedimento di data 5.2.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto va dato atto che la mancata notificazione dell'atto di appello a e Controparte_6 Controparte_7
non è preclusiva dell'esame nel merito in quanto sono ampiamente
[...]
decorsi i termini previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c., essendo la fattispecie riconducibile al disposto dell'art. 332 c.p.c..
Va accolto il primo motivo di impugnazione con cui è stato censurato che il Tribunale ha accolto le conclusioni formulate dall'attore nell'istanza ex art. 186-quater c.p.c. nonostante si trattasse di domande proposte tardivamente oltre il limite delle preclusioni di cui all'art. 183
c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis.
Con l'atto di citazione del 13.11.2014, pp. 51-52, l'attore ha concluso nei seguenti termini: “1) In via principale, accertare e dichiarare, nei confronti dei convenuti, ciascuno per quanto di ragione ed interesse, che il Dott. ha diritto a che gli sia riconosciuto ed Controparte_1
erogato il trattamento indennitario come attribuitogli in applicazione della L.R. n. 6/2012 e in forza dei provvedimenti amministrativi ad essa conseguenti;
e che, quindi, non è tenuto a corrispondere, né in contanti né mediante trasferimento di quote del c.d. Fondo Family, l'importo di €
101.384,82 dallo stesso percepito a titolo di assegno vitalizio. Per
l'effetto condannarsi i convenuti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ciascuno per quanto di ragione e competenza, a corrispondere all'attore il predetto trattamento
15 indennitario. Il tutto previa disapplicazione - per contrasto con i principi del diritto comunitario sopra indicati - degli artt. 1, 2, 3, e 4 della L.R. n.
4/2014 e dei sopra richiamati conseguenti atti dell'Ufficio di Presidenza
( deliberazione n. 64/2014 e decreto n. 85/14), questi ultimi da dichiararsi anche illegittimi e, comunque, da caducarsi.
2) In via subordinata, accogliere quanto domandato sub 1), previa proposizione di domanda pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art, 267 del Trattato UE (già art. 234
Trattato CE) in relazione alla denunciata contrarietà dei citati articoli della L.R. n 4/2014 con i principi comunitari sopra indicati. con conseguente disapplicazione di detta legge e dei conseguenti atti amministrativi dell'Ufficio di Presidenza (deliberazione n. 64/2014 e decreto n. 85/14) questi ultimi da dichiararsi anche illegittimi e, comunque, da caducarsi.
3) In via ulteriormente subordinata previa sottoposizione alla Corte
Costituzione della questione di illegittimità costituzione ai sensi dell'art.
23 legge 11 marzo 1953 n. 87 dei citati articoli della L.R. n. 4/2014 per violazione delle norme e dei principi costituzionali sopra indicati, accogliere quanto domandata sub 1), previa conseguente disapplicazione dei richiamati atti amministrativi dell'Ufficio di presidenza (deliberazione n. 64/2014 e decreto n. 85/14) questi ultimi da dichiararsi anche illegittimi e, comunque, da caducarsi”.
Come approfonditamente illustrato nelle difese svolte nella parte narrativa, con l'atto introduttivo l'attore ha contestato la L. Reg. n.
4/2014 sotto molteplici profili (contrarietà ai principi comunitari dell'affidamento e di certezza dei rapporti giuridici, nonché di ragionevolezza e proporzionalità; illegittimità costituzionale) ed ha chiesto la disapplicazione del decreto n. 85/2014, con cui il Consiglio regionale, in applicazione della predetta legge, aveva rideterminato, in riduzione, il valore attuale della quota eccedente a lui spettante, aveva
16 revocato l'originaria attribuzione patrimoniale ed aveva chiesto la restituzione delle maggiori somme erroneamente erogate;
ha chiesto quindi la condanna delle controparti al pagamento della quota attualizzata inizialmente riconosciuta.
Con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c., del 22.4.2015,
l'attore ha insistito “nell'accoglimento delle conclusioni così come formulate nell'atto introduttivo del presente giudizio e qui da intendersi integralmente trascritte.” ( un tanto è stato reiterato anche nelle memorie n. 2 e 3).
Solo dopo che erano scaduti i termini ex art 183 VI comma c.pc. in occasione della precisazione delle conclusioni rassegnate anni dopo con atto del 25.5.2021, l'attrice, oltre a riproporre i punti 1, 2 e 3 delle conclusioni di cui all'atto di citazione, ha formulato al punto 4 ulteriori conclusioni con cui ha chiesto “in via di estremo subordine”- previa disapplicazione degli articoli 2 co. 2 della L.R. n. T.A.A. n. 4/2014 per le enunciate contrarietà al diritto comunitario ovvero previa sottoposizione alla Corte Costituzionale delle indicate questioni di legittimità - di “determinare la corretta quantificazione dell'importo dell'assegno vitalizio come correttamente attualizzato e per l'effetto compensarsi in eccesso o in difetto quanto risulterà effettivamente dovuto all'esito dell'istruttoria svolta anche a mezzo di apposita CTU, con quanto preteso dai convenuti, tenuto anche conto:
• della maggiorazione che risulterà dalla rivalutazione ISTAT, non applicata dai convenuti nella determinazione dell'assegno vitalizio e della parte eventualmente da restituire, in relazione all'art. 10 co. 6
L.R. n. 6/2012, nonché con riferimento al combinato disposto artt. 8 co.
2, 10 co.1 e 17 L.R. n. 6/2012;
• dell'applicazione di un errato e diverso coefficiente di adeguamento
d'età di cui al lett. b) dell'art. 2 L.R. 4/2014;
17 • e, più in generale, della circostanza che la provvista da cui attingere per l'erogazione degli assegni per cui è causa è stata in gran parte proprio con contribuzioni degli ex Consiglieri Regioni, tra cui l'odierno attore”
Con l' istanza ex art. 186-quater c.p.c. depositata l'8 novembre 2022,
l'attrice si è poi dichiarata “intenzionata a rinunciare alle domande relative ai profili di illegittimità costituzionale e comunitaria della L.R.
n. 4/2014 ed a chiedere unicamente la condanna del Parte_1
al pagamento delle somme dovute in forza della L.R. 6/2012
[...]
così come modificata dalla L.R. n. 4/2014 come correttamente accertate dal CTU in forza della corretta applicazione delle norme sostanziali e fiscali rilevanti nel caso di specie”, e ha chiesto di ordinare al Parte_1
il pagamento della somma di euro 203.090,80 , oltre
[...]
rivalutazione ed interessi, somma pari all'importo meno oneroso per la controparte fra quelli indicati nella relazione peritale. Domanda che è stata accolta con il provvedimento che ha definito il giudizio di primo grado.
Cosi chiarita la cronologia delle domande svolte, coglie nel segno la difesa degli appellanti nel contestare l'ammissibilità della domanda svolta da ultimo da parte attrice nell'istanza ex art. 186-quater c.p.c
(depositata dopo la precisazione delle conclusioni) per esser essa domanda nuova /modificata in violazione delle preclusioni assertive.
Giova rilevare che a partire dall'intervento nomofilattico svolto dalla
Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni unite n. 12310 del 2015-
e confermato anche dalla successiva pronuncia sempre a Sezioni unite del 13 settembre 2018 n. 22404- , la giurisprudenza ha superato in senso evolutivo il precedente indirizzo secondo cui ciò che era consentito ex art 183 cpc era la mera emendatio libelli della domanda introduttiva che non attingesse gli elementi del petitum e della causa petendi ed è giunta ad affermare, diversamente, che la
18 modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa
("petitum" e "causa petendi"), sia pure con dei “limiti”.
Il percorso evolutivo di cui trattasi ha preso le mosse da una nuova lettura degli articoli 183 e 189 c.p.c. (ratione temporis applicabili ) rimarcando che “l'articolo 189 c.p.c. prevede che il giudice invita le parti a precisare le conclusioni "nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 183", così evidenziando che nel paradigma dell'articolo 183 cpc è inclusa invece la modifica delle domande e delle conclusioni dell'atto introduttivo non integranti mera correzione/precisazione.
Con l' intervento del 2015 e, a seguire, con la pronuncia confermativa della Corte di Cassazione sempre a sempre a Sezioni unite n. n. 22404 del 2018, alla luce di tale nuova lettura, la Corte di Cassazione ha rinvenuto nel “sistema” tre tipologie di domande : le domande nuove, le domande precisate e le domande modificate. Le domande precisate, senz'altro ammissibili, sono “le stesse domande introduttive che non hanno subito modificazioni nei loro elementi identificativi, ma semplici precisazioni, per tali intendendosi tutti quegli interventi che non incidono sulla sostanza della domanda iniziale ma servono a meglio definirla, puntualizzarla, circostanziarla, chiarirla” (v. Cass. civ., Sez.
U., sent. n. 12310/2015; v anche Cass civ Sezioni unite n 22404/2018 ).
Le domande modificate, anch'esse ammissibili, sono le “stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali - …. che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività”, giacché con esse l'attore “implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai
19 propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio”; la domanda modificata “deve pur sempre riguardare la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque essere a questa collegata (…) quanto meno per "alternatività", rappresentando quella che, a parere dell'attore, costituisce la soluzione più adeguata ai propri interessi in relazione alla vicenda sostanziale dedotta in lite” (Cass. civ., Sez. U., sent. n. 12310/2015; v. anche Cass. civ., Sez. U, n. 22404/2018).
Infine le domande nuove, vietate - ad eccezione di quelle che per l'attore rappresentano una reazione alle opzioni difensive del convenuto
- sono quelle domande “ulteriori” che “si aggiungono alla domanda proposta nell'atto introduttivo e sono "altro" da quella domanda, innanzitutto perché con essa convivono, con la conseguenza che (…) si aggiungono alla domanda principale” (Cass. civ., Sez. U., sent. n.
12310/2015; v anche Cass a Sezioni unite n 22404/2018).
Come ben evidenziato anche nella recente sentenza della Corte di
Cassazione a sezioni unite n. 26727/2024 del 25.6.2024 pubblicata il
15.10.2024 la vera differenza tra le domande nuove implicitamente vietate (salvo che non siano conseguenza delle domande riconvenzionali o delle eccezioni proposte dal convenuto) e le domande modificate espressamente ammesse secondo l'interpretazione evolutiva sopra citata
“non sta … nel fatto che in queste ultime le modifiche non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate <> nel senso di
<> o <>, trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività". E invero, "con la modificazione della domanda iniziale l'attore, implicitamente
20 rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio….. il novum scende in campo, al prezzo dell'“abbandono” di quel che vi era prima (la regiudicanda viene infatti percepita non come ampliata per un'aggiunta, bensì sostituita per modifica). Prezzo, peraltro, che si traduce in una rinuncia effettiva solo qualora la conformazione dei petita non sia graduata - come invece usualmente accade -, ben potendo l'attore conservare nelle sue mani la domanda originaria eppur introdurre in subordine la domanda che, più che come modificata in termini oggettivi, si misura ora come orientante
e adeguante la domanda originaria agli interessi di chi la propone”.
Con la precisazione che affinché la modifica sia consentita e non ridondi nell'introduzione di una domanda nuova inammissibile, la domanda modificata “deve pur sempre riguardare la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque essere
a questa collegata (…) quanto meno per "alternatività", rappresentando quella che, a parere dell'attore, costituisce la soluzione più adeguata ai propri interessi in relazione alla vicenda sostanziale dedotta in lite”
(Cass. civ. Sez. U., sent. n. 12310/2015). Ricorre, invece, una mutatio libelli vietata quando la parte “immuti l'oggetto della pretesa ovvero quando introduca nel processo, attraverso la modificazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell'azione, un tema di indagine e di decisione completamente nuovo, fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo e tale da disorientare la difesa della controparte e da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio” (Cass. civ., Sez. U, sent. n. 21990/2020; Cass. civ., sez.
2, sent. n. 9926/2017).
21 Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra delineati deve rimarcarsi dunque che fino allo spirare del termine di cui all'art 183 VI comma n. 1 cpc è consentita la modifica della domanda nei termini sopra specificati (non in ogni caso l'introduzione di vera e propria domanda nuova), nel mentre successivamente ed in sede di precisazione delle conclusioni ciò che è consentito è di apportare solo precisazioni, puntualizzazioni delle domande che debbono permanere "nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 183". ( secondo il dettato dell' art 189 cpc).
L'attore ha proposto le domande originarie muovendosi- come correttamente osservato dall'appellante- “ nella logica del contrasto .. alle previsioni ( per lui sfavorevoli) della lr n.4 del 2014 delle quali chiedeva non si tenesse conto” e ha chiesto meramente l'accertamento del suo diritto a percepire il trattamento indennitario attribuitogli in applicazione della L. Reg. n. 6/2012- quello dunque calcolato nella prima attualizzazione- senza considerare gli effetti della lr 4/2014.
Nella memoria ex art 183 VI comma c.pc. le domande sono state integramente richiamate senza alcuna modifica.
Con l'istanza ex art 186 quater cpc oltre ad abbandonare le domande originarie ha chiesto il ricalcolo della quota attualizzata a partire da un dato di riferimento diverso rispetto a quello utilizzato dal Consiglio regionale e ciò in asserita applicazione degli art 10 comma 1 e 8 comma 2 della lr 6/2012 che imporrebbero a suo dire la applicazione della rivalutazione ISTAT all'importo posto alla base del calcolo del valore attuale della quota ai sensi della l. reg. n. 4/2014 .
Tale domanda non può affatto qualificarsi quale mera precisazione o
“messa a fuoco” della domanda iniziale (“abbandonata”) posto che costituiscono precisazioni della domanda ammesse ex art 189 cpc solo quegli interventi di chiarimento o specificazione, anche in senso riduttivo, che servono a meglio definire , puntualizzare e
22 circostanziare e chiarire la domanda originaria senza in alcun modo ampliare il thema decidendum (cfr., per tutte, Cass. civ., Sez. U., sent. n.
12310/2015). Nel caso in esame la parte attrice non ha posto né con la domanda originaria, né entro i termini di cui all'art 183 VI comma cpc la questione della applicazione della rivalutazione della misura di riferimento a monte dell'attualizzazione e con la introduzione di detto nuovo tema d' indagine l' attore ha, quindi, svolto non una
“precisazione”, ma un'attività di ampliamento del thema decidendum, radicalmente preclusa in sede di precisazione delle conclusioni. Pertanto, si esula dalla mera precisazione o “messa a fuoco” della domanda iniziale (“abbandonata”), posto che costituiscono precisazioni della domanda ammesse ex art. 189 c.p.c. solo quegli interventi di chiarimento o specificazione, anche in senso riduttivo, che servono a meglio definire, puntualizzare, circostanziare e chiarire la domanda originaria senza in alcun modo ampliare il thema decidendum (cfr., per tutte, Cass. civ., Sez.
U., sent. n. 12310/2015).
Altresì con l'istanza ex art 186 quater cpc l'attore ha anche introdotto anche una richiesta che non attiene alla spettanza del trattamento economico in origine liquidato e alla illegittimità della rideterminazione della quota eccedente secondo i parametri di cui alla l. reg. n. 4/2014, ma ad altra e diversa materia e “vicenda sostanziale” ovvero la corretta quantificazione delle ritenute fiscali operate, e dunque le modalità di tassazione della stessa: con detta domanda viene introdotta una nuova aggiuntiva materia nonché nuovo tema di indagine, che riguarda non più la determinazione dell'indennizzo vero e proprio bensì l'operato dell'Ente pubblico nel suo agire quale sostituto d' imposta e in buona sostanza il tema della responsabilità del sostituto d'imposta nei confronti del “sostituito”.
Trattasi dunque di domanda inammissibile.
Conclusivamente il primo motivo di appello va accolto.
23 Restano assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione.
All'accoglimento dell'appello segue la condanna dell'appellato a rimborsare agli appellanti le spese di entrambi i gradi di giudizio, alla cui liquidazione si provvede in conformità al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, applicando lo scaglione da euro 52.001 ad euro 260.000,00 entro cui è ricompreso il valore del disputatum.
Pertanto per il primo grado, si liquidano euro 14.103,00 per compensi professionali oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Per il presente grado si liquidano euro 12.991,00, per compensi professionali oltre euro 1.848,00 per contributo unificato, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Non si provvede in ordine alle spese di C.T.P. in mancanza di allegazione in ordine al relativo importo.
L'onere della C.T.U. va posto in via definitiva a carico di CP_1
[...]
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trento, definitivamente decidendo sull'appello proposto dal della Parte_1 Parte_1
e dalla
[...] Parte_1
in riforma dell'ordinanza del 3.5.2023 del Tribunale di Trento, dichiara inammissibili le domande di parte attrice;
condanna a rifondere al Controparte_1 [...]
ed alla Parte_1 [...]
le spese di entrambi i gradi, che Parte_1
si liquidano, per il primo grado, in euro 14.103,00, per compensi professionali, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge;
e per il presente in euro 12.991,00 per compensi professionali, nonché euro
1.848,00 per esborso a titolo di contributo unificato oltre spese generali,
CPA e IVA come per legge.
24 Pone l'onere della CTU svolta in primo grado a carico di
[...]
CP_1
Decisa in Trento Camera di Consiglio del 25.2.2025
La presidente rel ed est
Dott Guzzo Liliana
25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
Seconda sezione civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente rel. est. dott.ssa Maria Tulumello - Consigliera dott. Lorenzo Benini - Consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 2 gennaio 2024 da
Parte_1
(C.F. ), in
[...] P.IVA_1
persona del Presidente pro tempore, e
[...]
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_2
persona del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi Parte_1
dagli Avv.ti Giandomenico Falcon del foro di Padova e Christian
Ferrazzi del foro di Verona
- appellanti – contro
(C.F.: , nato a Controparte_1 C.F._1
Villazzano (TN), il 11.7.1940, rappresentato e difeso dagli Avv.ti dagli
1 Avv.ti Maurizio Paniz e Stefania Fullin del foro di Belluno e Marco
Gangemi del Foro di Bolzano
- appellato -
CONCLUSIONI per gli Appellanti Parte_1
e
[...] Parte_1
[...]
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, per tutti i motivi esposti nel presente atto, previa declaratoria di nullità o comunque in totale riforma dell'ordinanza del Tribunale di Trento n. 2176 del 2023 e in accoglimento delle seguenti conclusioni:
1.in rito:
- rigettare perché inammissibile, in quanto nuova e comunque tardivamente e irritualmente proposta, la domanda di condanna del
Controparte_2
al pagamento in favore dell'attore della somma di € 203.090,80, oltre rivalutazione e interessi dal giorno del dovuto al saldo formulata dall'attore in primo grado nell'istanza ex art. 186-quaterc.p.c. ed accolta nell'ordinanza qui appellata, domanda sulla quale non si è accettato e non si accetta il contraddittorio, e che è stata invece accolta dall'ordinanza qui appellata;
2.nel merito, in subordine: previo in quanto occorra rigetto delle risultanze della CTU, rigettare integralmente come infondata –per tutte le ragioni indicate nei motivi d'appello e nelle osservazioni del CTP dott. allegate Persona_1
alla stessa CTU –la domanda avversa di cui al precedente punto 1, sulla quale si è pronunciata l'ordinanza qui appellata, ove considerata ammissibile;
3. in via istruttoria, in subordine alla domanda di cui al punto 1:
- autorizzare la produzione dei seguenti documenti:
2 27. prospetto versamenti fondo di garanzia;
28. relazione CTU dott. nel giudizio R.G. 4500/2014 promosso Per_2
dall'ex consigliere Mario Malossini;
- dichiarare inammissibile o comunque irrilevante ed erronea la CTU svolta nel giudizio di primo grado;
- dichiarare inammissibili o comunque irrilevanti tutti i mezzi istruttori introdotti da controparte successivamente alle memorie ex art. 183, co. 6,
c.p.c.; in particolare: le produzioni documentali allegate alla avversa “istanza” depositata il
5 ottobre 2020, e al foglio di p.c. depositato il 25 maggio 2021;
4. in via istruttoria, sempre in subordine alla domanda di cui al punto
1: in quanto fosse ritenuto necessario ai fini del decidere, disporre la rinnovazione della CTU con riferimento ai conteggi relativi alla corretta applicazione del trattamento fiscale della “quota attualizzata” nonché ai conteggi relativi alla determinazione della misura di riferimento a seguito di applicazione delle disposizioni regionali sulla rivalutazione;
5.sulle spese: si chiede la condanna di controparte al pagamento di spese, compensi professionali e competenze di entrambi i gradi del presente giudizio (ivi comprese le spese per CTU, CTP e contributo unificato), con la maggiorazione prevista dall'articolo 4, d.m. 55/2014, per l'assistenza in giudizio di due parti aventi la medesima posizione processuale e tenendosi in ogni caso conto della soccombenza virtuale dell'attore in primo grado in tutte le domande proposte con l'atto di citazione e poi rinunciate.” per l'Appellato Controparte_1
“nel merito: sia rigettato l'appello avversario perché infondato in fatto ed in diritto con integrale conferma dell'ordinanza impugnata;
in ogni caso: spese, compensi, oltre a rimborso spese generali, IVA e CA,
3 interamente rifusi;
in via istruttoria: I) ci si oppone alle produzioni contenute nell'atto di appello avversario in quanto tardive ed inammissibili;
II) ci si oppone a qualsiasi richiesta di rinnovazione della
CTU in quanto immotivata, tardiva ed inammissibile in quanto mai formulata nel corso del giudizio di primo grado;
inoltre, il CTU ha esaurientemente risposto ai quesiti formulati dal Giudice in primo grado ed alle osservazioni del CTP di controparte, le quali quindi hanno già trovato risposta (negativa) in sede peritale.
Si oppone a qualsiasi domanda od eccezione o produzione nuova di controparte in quanto tardiva ed inammissibile, dichiarando di non accettare il contraddittorio sulla stessa. Riservata ogni deduzione in sede di redigenda conclusionale.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 13.11.2014, Controparte_1
conveniva in giudizio la Controparte_3
il
[...] Controparte_4
l'
[...] Controparte_5
[...] Controparte_6
la Controparte_7 Controparte_8
e , quale Presidente pro
[...] CP_9
tempore del regionale, per sentir accertare e dichiarare il Parte_1
proprio diritto a percepire il trattamento indennitario di cui all'art. 10 della l. reg. n. 6/2012 come determinato nel decreto n.700/2013 del
Presidente del Consiglio regionale, nonché l'insussistenza dell'obbligo di restituire l'importo di € 101.384,82 a tale titolo percepito;
con condanna dei convenuti a corrispondere il su indicato trattamento indennitario.
L'attore esponeva di essere stato Consigliere regionale della
[...]
dal 1978 al 1993 (legislature dalla VIII alla X) e Controparte_2
che, al termine dell'incarico, in ragione del mandato espletato, gli era
4 stato riconosciuto un assegno vitalizio per un importo lordo mensile di €
7.949,95 determinato ai sensi della l. reg. n. 2/1995.
Rappresentava che il sistema dei trattamenti indennitari dei consiglieri regionali era stato riformato dalla l. reg. n. 6/2012, che, tra l'altro, aveva sostituito l'assegno vitalizio con una nuova indennità consiliare di importo più contenuto. La legge dettava altresì una disciplina transitoria in ordine agli assegni vitalizi spettanti per le pregresse legislature, la quale:
- riduceva l'importo degli assegni vitalizi già riconosciuti in misura pari al 30,40% dell'indennità parlamentare lorda;
- attribuiva la facoltà, ai consiglieri che già godevano di un assegno superiore alla misura del 30,40%, e l'obbligo, per quelli che ancora dovessero maturarne i requisiti, di optare per la rideterminazione del proprio assegno con contestuale riconoscimento del valore attualizzato della parte di assegno vitalizio eccedente detta misura;
- stabiliva che una parte della quota eccedente così liquidata venisse destinata ad uno strumento finanziario.
Osservava che: con delibera n. 324/2013 dell'Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale venivano determinati i parametri per liquidare la quota di assegno eccedente la nuova misura di riferimento dell'indennizzo; le modalità di determinazione del valore attuale della quota venivano ulteriormente specificate in successivi atti dell'amministrazione; lo strumento finanziario in cui investire parte della quota veniva individuato in un fondo comune di investimento denominato “Fondo Family”; le società e Controparte_7 [...]
venivano designate rispettivamente quali Controparte_6
gestrice del fondo di investimento e depositaria delle quote del fondo.
5 Riferiva quindi l'attore che, avendo egli optato per il riconoscimento del valore attuale della quota eccedente, con decreto del Presidente del
Consiglio regionale n. 642/2013 era stato disposta la rideterminazione dell' ammontare dell'assegno vitalizio spettantegli, nell'importo mensile lordo di € 4.127,72; l'erogazione dell'importo di € 198.456,56 quale quota del valore attualizzato anticipabile dello stesso assegno;
l'erogazione dell'ulteriore importo di € 175.000,00 pari alle corrispondenti quote attribuite nominativamente a seguito della istituzione del “Fondo Family” .
Alla fine del 2013 il Consiglio regionale aveva provveduto a versare la somma dovuta e a cedere le quote.
Faceva presente che in seguito era stata approvata la L. Reg. n. 4/2014, definita di interpretazione autentica dell'art. 10 della l. reg. n. 6/2012, la quale, tra l'altro, aveva indicato per il riconoscimento e la determinazione del valore attuale della quota eccedente criteri meno favorevoli per i Consiglieri, disponendo che si procedesse ad una nuova quantificazione degli assegni già riconosciuti, ed altresì disponendo la restituzione delle somme che fossero risultate “erroneamente” erogate dal Consiglio Regionale.
Di conseguenza il Consiglio regionale aveva proceduto al recupero in via coattiva degli importi indebitamente corrisposti e con decreto del
Presidente n. 83/2014 aveva rideterminato in € 272.071,74 il valore attuale della quota eccedente spettante al e richiesto CP_1
all'attore la restituzione di € 101.384,82, pari alla differenza tra quanto ricevuto e la nuova somma determinata.
Tanto premesso l'attore deduceva l'illegittimità della l. reg. n. 4/2014 e dei conseguenti provvedimenti amministrativi adottati dal Consiglio regionale per contrarietà ai principi di affidamento, certezza dei rapporti giuridici, ragionevolezza e proporzionalità, nella parte in cui disponeva l'applicazione retroattiva della nuova disciplina a procedimenti
6 amministrativi già conclusi, sanzionando con la nullità i precedenti decreti di liquidazione delle quote e imponendo la restituzione di somme già percepite, in assenza di un interesse pubblico concreto ed attuale idoneo a giustificare il sacrificio dei diritti già acquisiti.
Chiedeva pertanto, previa disapplicazione della l. reg. n. 4/2014 e degli atti amministrativi adottati in attuazione della stessa, l'accertamento del suo diritto a percepire il trattamento indennitario attribuitogli in conformità alla l. reg. n. 6/2012, la condanna dei convenuti a corrispondergli detto trattamento, nonché l'accertamento dell'insussistenza, in capo all'attore dell'obbligo di restituzione della somma di € 101.384,82.
In via subordinata, chiedeva l'accoglimento di quanto domandato in via principale, previa sottoposizione della prospettata questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'UE (d'ora innanzi CGUE) in relazione agli artt. 1, 2, 3, e 4 della l. reg. n. 4/2014 e dei conseguenti atti amministrativi.
In via di ulteriore subordine, chiedeva di accogliere quanto domandato in via principale, previa proposizione delle prospettate questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 4 della l. reg. n. 4/2014.
Il Parte_1 Parte_1
, l
[...] Controparte_10
la
[...] [...]
e la Parte_1 [...]
si costituivano in giudizio con Controparte_8
unica comparsa di costituzione e risposta chiedendo il rigetto delle domande attoree.
e Controparte_6 Controparte_7
si costituivano in giudizio, eccependo, in via preliminare, il proprio
[...]
difetto di legittimazione passiva e il difetto di interesse ad agire
7 dell'attore nei loro confronti e, nel merito, l'infondatezza delle domande avversarie.
restava contumace. CP_9
All'udienza del 17.3.2015 il Giudice concedeva i termini per lo scambio di memorie ex art 183 comma 6, c.p.c. (nel testo in vigore ratione temporis).
Con la prima memoria ex art 183 VI comma cpc l'attore insisteva per l'accoglimento delle conclusioni così come formulate nell'atto introduttivo del giudizio.
All'udienza dd. 26.1.2017, preso atto della rinuncia dell'attore alle domande spiegate nei confronti Controparte_6
e il Tribunale dichiarava estinto il
[...] Controparte_7
giudizio nei confronti di queste ultime.
Seguivano plurimi rinvii nell'attesa del pronunciamento della Corte
Costituzionale sulle questioni di legittimità sollevate in altro procedimento sostanzialmente sovrapponibile a quello pendente.
L'attore, in data 5.10.2020, depositava comparsa di costituzione di nuovo difensore, con cui dava atto della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 108/2019, prospettava ulteriori questioni di rilevanza costituzionale e/o comunitaria delle norme in oggetto e chiedeva termine per il deposito di memorie illustrative ed altresì chiedeva che venisse disposta C.T.U..
All'udienza dd.
6.10.2020 i convenuti si opponevano alle richieste di controparte;
il Tribunale le rigettava e ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza di p.c. per il 26.5.2021.
Le parti depositavano in data 25.5.2021 in vista dell'udienza del
26.5.2021 note contenenti le precisazioni delle conclusioni;
l' attore reiterava anche la richiesta di C.T.U.
8 Con successiva ordinanza depositata in data 26.5.2022 il Tribunale ammetteva la C.T.U. tecnico-contabile richiesta dall'attore con la comparsa del 5.10.2020 e con le note 25.5.2021
Espletato detto incombente con istanza ex art. Controparte_1
186-quater c.p.c., depositata in data 8.11.2022, chiedeva di ordinare al
Consiglio regionale della Regione autonoma del di Controparte_2
corrispondergli la somma di € 203.090,80, oltre rivalutazione e interessi, che il C.T.U. aveva accertato come ancora dovuta ai sensi della l. reg. n.
6/2012, come modificata dalla l. reg. n. 4/2014.
Con ordinanza dd. 3.05.2023, il Tribunale di Trento:
- dichiarava la carenza di legittimazione passiva in capo alle convenute e Controparte_7 [...]
e condannava l'attore a Controparte_6
rimborsare loro le spese di lite;
- condannava la Controparte_11
e il
[...] [...]
a corrispondere a Parte_1
la somma di € 203.090,80, oltre interessi Controparte_1
legali e rivalutazione monetaria;
- condannava la e il Pt_1 Parte_1
, in solido, a rifondere le spese di lite all'attore, ponendo
[...]
altresì a loro carico le spese di C.T.U..
Il Tribunale rilevava che l'attore aveva agito contestando la richiesta dei convenuti di restituzione del maggiore importo che sarebbe risultato indebitamente corrisposto a seguito della rideterminazione della quota attualizzata del vitalizio ai sensi della L. Reg. n. 4/2014; egli aveva poi rinunciato alle domande relative ai profili di illegittimità costituzionale della L. Reg. n. 4/2014 limitandosi a richiedere la condanna del
Consiglio Regionale al pagamento della somma dovute in forza della L.
Reg. n. 6/2012, come modificata dalla L. Reg. n. 4/2014.
9 Dava atto che la C.T.U., esperita per verificare la correttezza di tale rideterminazione sotto i profili sostanziale e fiscale, anche alla luce della l. reg. n. 4/2014, aveva ritenuto sussistente un credito residuo dell'attore in € 203.090,80 ed accoglieva in tale misura la domanda.
Per la riforma di tale ordinanza propongono appello il
[...]
e la Parte_1
con atto di citazione Pt_1 Parte_1
notificato in data 2.1.2024, affidandosi a sei motivi di appello.
Con il primo motivo di impugnazione censurano la decisione per aver accolto le domande formulate dall'attore nell' istanza ex art. 186-quater
c.p.c., nonostante si trattasse di domande nuove, tardivamente proposte oltre il limite delle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis ).
Evidenziano che con il foglio di precisazione della conclusioni del 2021
l'attore aveva reiterato le medesime domande svolte in citazione aggiungendovi , in via di estremo subordine, la nuova richiesta - che non costituiva “precisazione” delle domande precedentemente svolte- di riliquidare la quota attualizzata, applicando la rivalutazione ISTAT sulla misura di riferimento della attualizzazione peraltro pur sempre ai sensi della l. reg. n. 6/2012, previa disapplicazione della l. reg. n. 4/2014; a tale domanda non aveva fatto neppure seguito una corrispondente domanda di condanna ma una semplice eccezione di compensazione.
Con l'istanza ex art. 186-quater c.p.c., l'attore aveva rinunciato alle precedenti domande fondate sulla tesi dell'illegittimità costituzionale della l. reg. n. 4/2014, e aveva introdotto nuove domande: di condanna al versamento delle maggiori somme dovute in seguito alla attualizzazione con applicazione della rivalutazione ISTAT alla misura di riferimento a monte dell'attualizzazione determinata proprio ai sensi della l. reg. n. 4/2014; di condanna al pagamento delle somme derivanti dal ricalcolo delle ritenute fiscali.
10 Lamentano che il Tribunale, pur dando atto del mutamento delle richieste attoree, non aveva dato rilievo alla tardività della modifica ed aveva accolto le domande nuove, sull'errato rilievo che esse costituissero una mera limitazione delle richieste originarie.
Contestano l'ammissibilità di dette domande alla luce dei principi sanciti dalle Sezioni Unite del 2015, posto che esse non riguardano la medesima vicenda sostanziale, non ambiscono alla stessa utilità finale e non si pongono in rapporto di logica alternatività o incompatibilità rispetto alle domande inizialmente proposte.
Con il secondo motivo affermano la nullità dell'ordinanza per carenza dei presupposti di cui all'art. 186-quater c.p.c. rilevando il difetto di certezza del quantum, posto che il C.T.U. non ha individuato una somma precisa, formulando quattro ipotesi alternative sulla base di diverse ricostruzioni normative, e si dolgono che il Tribunale non ha motivato le ragioni per cui ha scelto la prima delle ipotesi proposte dal C.T.U..
Con il terzo motivo deducono la nullità dell'ordinanza per violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione e dell'art. 101 c.p.c., per aver il
Tribunale ritenuto ammissibili domande introdotte irritualmente, giungendo ad ammettere una C.T.U. esplorativa, svariati anni dopo la prima udienza, con incidenza negativa sul diritto di difesa e del contraddittorio dei convenuti, sul diritto ad una “decisione giusta” e sulla ragionevole durata del processo.
Con il quarto motivo si dolgono dell'errata applicazione dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R. nella quantificazione delle imposte effettivamente dovute sulla quota attualizzata. Affermano che il Consiglio regionale ha correttamente tassato la quota attualizzata liquidata al il CP_1
Tribunale ha invece scelto di aderire alle conclusioni del C.T.U., senza tuttavia fornire alcuna motivazione sul punto.
Contestano i calcoli effettuati dal Consulente Tecnico, asserendo che essi si fondano su una erronea interpretazione dell'art. 19, comma 2-bis,
11 T.U.I.R.. posto che le caratteristiche dell'assegno vitalizio in esame, che non ha natura contributiva, impediscono un'applicazione letterale della norma citata. Evidenziano che il C.T.U., nel tentativo di applicare letteralmente la disposizione, non è riuscito a trovare le aliquote corrette ed ha calcolato la percentuale di detassazione sulla base del rapporto tra il totale dei contributi versati dai consiglieri e il totale delle risorse stanziate dal Consiglio regionale, peraltro con riferimento al solo anno
2013; contestano come errata la valorizzazione dell' anno di collocamento a riposo o di maturazione del diritto, poiché i finanziamenti da parte del Consiglio al Fondo di garanzia non avevano cadenza annuale, ma avvenivano in misura variabile e secondo necessità.
Negano quindi l'applicabilità dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R. al trattamento indennitario dei consiglieri, mancando plurimi elementi della fattispecie normativa, ribadendo la fondatezza della soluzione adottata dal Consiglio di cui chiedono la conferma. In subordine, domandano che sia sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2- bis, T.U.I.R., in quanto riferito al sistema di attualizzazione della quota degli assegni vitalizi, per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, che sanciscono il principio contributivo e vietano il salto di imposta.
Muovono ulteriori contestazioni alla C.T.U.
Con il quinto motivo si dolgono della rivalutazione dell'importo posto alla base del calcolo dell'attualizzazione operata dal Tribunale aderendo alle errate conclusioni del C.T.U. anche con riferimento a periodi in cui, invece, la rivalutazione era preclusa, senza che di ciò fosse stata fornita adeguata motivazione.
Evidenziano che il CTU non ha considerato che l'art. 2, comma 2, della l. reg. n. 2/1995 prevedeva un meccanismo specifico di rivalutazione dell'indennità consiliare, che, in forza della l. reg. n. 8/2011, ha avuto applicazione fino alla fine della XIV legislatura;
pertanto, la rivalutazione sulla base dell'indice ISTAT è ripresa solo dal primo
12 giorno della XV legislatura (22.11.2013); il Consiglio ha applicato correttamente tali disposizioni e non ha provveduto alla rivalutazione
ISTAT, che era ancora sospesa. Eccepiscono altresì che il C.T.U. ha utilizzato l'indice ISTAT TN/BZ, invece di quello nazionale, in violazione della l. reg. n. 6/2012 e della deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza n. 334/2013
Con il sesto motivo chiedono la riforma delle statuizioni in punto spese di lite, in via principale, in dipendenza dell'auspicato accoglimento dell'appello, e, in ogni caso, in considerazione delle rilevanti questioni rispetto alle quali gli odierni appellanti sono risultati vittoriosi (eccezione di legittimità costituzionale della l. reg. n. 4/2014 e domanda di condanna al pagamento della quota di assegno come originariamente determinata). Contestano anche la condanna alle spese della C.T.U., la quale è stata disposta per accertare la fondatezza delle domande originariamente proposte dall'attore, poi dallo stesso abbandonate. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello e la conferma dell'ordinanza impugnata.
In relazione ai motivi primo e terzo, nega alcun mutamento del thema decidendum, della vicenda sostanziale e quindi dell'utilità finale, essendo stata proposta già nell'atto di citazione domanda di accertamento dell'inesistenza della pretesa restitutoria avanzata dal e della corretta quantificazione della quota Parte_1
attualizzata: evidenzia come, a fronte della sent. n.108/2019 della Corte
Costituzionale, che aveva chiarito la legittimità della l. reg. n. 4/2014,
l'attore non poteva che chiedere che la quota eccedente venisse quantificata ai sensi della legge del 2014.
Afferma pertanto che non vi è stata alcuna violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione.
Con riferimento al secondo motivo di impugnazione, l'appellato rimarca la sussistenza del requisito di certezza, posto che dalla relazione del
13 C.T.U. è in ogni caso emersa l'esistenza di un credito in capo all'attore, odierno appellato, ed egli in ottica conciliante, ha accettato l'ipotesi meno gravosa per la Pt_1
Contesta il quarto motivo, rammentando che la stessa CP_12
ha qualificato il trattamento indennitario in esame quale
[...]
“indennità equipollente” ed afferma il C.T.U. ha correttamente applicato l'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R. ai vitalizi, adottando un'interpretazione ragionevole, conforme ai principi costituzionali e che tiene conto delle specificità del rapporto contributivo. Ribadisce che il montante contributivo a carico del Consiglio regionale deve essere individuato nella copertura finanziaria dei vitalizi;
e che è lo stesso art. 19, comma 2- bis a prevedere espressamente che la percentuale di detassazione vada individuata utilizzando aliquote riferite alla data di collocamento a riposo o di maturazione del diritto alla percezione, essendo irrilevante la natura deducibile o non deducibile dei contributi.
Precisa che la percentuale di deduzione ammonterebbe al 98,80%, stante il ridotto versamento effettuato dal Consiglio regionale al Fondo di garanzia per l'anno 2013, e che tuttavia il C.T.U. ha ritenuto corretto considerare anche i rendimenti del fondo, giungendo così ad una deduzione del 65,36 %. Eccepisce l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata.
In ordine al quinto motivo di appello, deduce la correttezza delle conclusioni del C.T.U. circa l'omesso adeguamento ISTAT e rileva come, ai sensi della deliberazione n. 334/2013 dell'Ufficio di Presidenza, il valore attuale della quota eccedente viene calcolato “alla data del 1° gennaio 2014”, che è successiva alla fine della XIV legislatura, sicché ricade nel disposto della l. reg. n. 6/2012 e non della l. reg. n. 8/2011, la quale prevede il blocco della rivalutazione ISTAT solo fino al termine della XIV legislatura. Inoltre, nega che la delibera n. 334/2013 abbia valore meramente ricognitivo, posto che è la stessa legislazione
14 regionale a rinviare a tale fonte per la regolamentazione delle modalità di quantificazione della quota eccedente.
Chiede infine il rigetto del sesto motivo relativo alla riforma della condanna alle spese di lite, in ragione del principio della soccombenza.
Con provvedimento di data 5.2.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto va dato atto che la mancata notificazione dell'atto di appello a e Controparte_6 Controparte_7
non è preclusiva dell'esame nel merito in quanto sono ampiamente
[...]
decorsi i termini previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c., essendo la fattispecie riconducibile al disposto dell'art. 332 c.p.c..
Va accolto il primo motivo di impugnazione con cui è stato censurato che il Tribunale ha accolto le conclusioni formulate dall'attore nell'istanza ex art. 186-quater c.p.c. nonostante si trattasse di domande proposte tardivamente oltre il limite delle preclusioni di cui all'art. 183
c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis.
Con l'atto di citazione del 13.11.2014, pp. 51-52, l'attore ha concluso nei seguenti termini: “1) In via principale, accertare e dichiarare, nei confronti dei convenuti, ciascuno per quanto di ragione ed interesse, che il Dott. ha diritto a che gli sia riconosciuto ed Controparte_1
erogato il trattamento indennitario come attribuitogli in applicazione della L.R. n. 6/2012 e in forza dei provvedimenti amministrativi ad essa conseguenti;
e che, quindi, non è tenuto a corrispondere, né in contanti né mediante trasferimento di quote del c.d. Fondo Family, l'importo di €
101.384,82 dallo stesso percepito a titolo di assegno vitalizio. Per
l'effetto condannarsi i convenuti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ciascuno per quanto di ragione e competenza, a corrispondere all'attore il predetto trattamento
15 indennitario. Il tutto previa disapplicazione - per contrasto con i principi del diritto comunitario sopra indicati - degli artt. 1, 2, 3, e 4 della L.R. n.
4/2014 e dei sopra richiamati conseguenti atti dell'Ufficio di Presidenza
( deliberazione n. 64/2014 e decreto n. 85/14), questi ultimi da dichiararsi anche illegittimi e, comunque, da caducarsi.
2) In via subordinata, accogliere quanto domandato sub 1), previa proposizione di domanda pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art, 267 del Trattato UE (già art. 234
Trattato CE) in relazione alla denunciata contrarietà dei citati articoli della L.R. n 4/2014 con i principi comunitari sopra indicati. con conseguente disapplicazione di detta legge e dei conseguenti atti amministrativi dell'Ufficio di Presidenza (deliberazione n. 64/2014 e decreto n. 85/14) questi ultimi da dichiararsi anche illegittimi e, comunque, da caducarsi.
3) In via ulteriormente subordinata previa sottoposizione alla Corte
Costituzione della questione di illegittimità costituzione ai sensi dell'art.
23 legge 11 marzo 1953 n. 87 dei citati articoli della L.R. n. 4/2014 per violazione delle norme e dei principi costituzionali sopra indicati, accogliere quanto domandata sub 1), previa conseguente disapplicazione dei richiamati atti amministrativi dell'Ufficio di presidenza (deliberazione n. 64/2014 e decreto n. 85/14) questi ultimi da dichiararsi anche illegittimi e, comunque, da caducarsi”.
Come approfonditamente illustrato nelle difese svolte nella parte narrativa, con l'atto introduttivo l'attore ha contestato la L. Reg. n.
4/2014 sotto molteplici profili (contrarietà ai principi comunitari dell'affidamento e di certezza dei rapporti giuridici, nonché di ragionevolezza e proporzionalità; illegittimità costituzionale) ed ha chiesto la disapplicazione del decreto n. 85/2014, con cui il Consiglio regionale, in applicazione della predetta legge, aveva rideterminato, in riduzione, il valore attuale della quota eccedente a lui spettante, aveva
16 revocato l'originaria attribuzione patrimoniale ed aveva chiesto la restituzione delle maggiori somme erroneamente erogate;
ha chiesto quindi la condanna delle controparti al pagamento della quota attualizzata inizialmente riconosciuta.
Con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c., del 22.4.2015,
l'attore ha insistito “nell'accoglimento delle conclusioni così come formulate nell'atto introduttivo del presente giudizio e qui da intendersi integralmente trascritte.” ( un tanto è stato reiterato anche nelle memorie n. 2 e 3).
Solo dopo che erano scaduti i termini ex art 183 VI comma c.pc. in occasione della precisazione delle conclusioni rassegnate anni dopo con atto del 25.5.2021, l'attrice, oltre a riproporre i punti 1, 2 e 3 delle conclusioni di cui all'atto di citazione, ha formulato al punto 4 ulteriori conclusioni con cui ha chiesto “in via di estremo subordine”- previa disapplicazione degli articoli 2 co. 2 della L.R. n. T.A.A. n. 4/2014 per le enunciate contrarietà al diritto comunitario ovvero previa sottoposizione alla Corte Costituzionale delle indicate questioni di legittimità - di “determinare la corretta quantificazione dell'importo dell'assegno vitalizio come correttamente attualizzato e per l'effetto compensarsi in eccesso o in difetto quanto risulterà effettivamente dovuto all'esito dell'istruttoria svolta anche a mezzo di apposita CTU, con quanto preteso dai convenuti, tenuto anche conto:
• della maggiorazione che risulterà dalla rivalutazione ISTAT, non applicata dai convenuti nella determinazione dell'assegno vitalizio e della parte eventualmente da restituire, in relazione all'art. 10 co. 6
L.R. n. 6/2012, nonché con riferimento al combinato disposto artt. 8 co.
2, 10 co.1 e 17 L.R. n. 6/2012;
• dell'applicazione di un errato e diverso coefficiente di adeguamento
d'età di cui al lett. b) dell'art. 2 L.R. 4/2014;
17 • e, più in generale, della circostanza che la provvista da cui attingere per l'erogazione degli assegni per cui è causa è stata in gran parte proprio con contribuzioni degli ex Consiglieri Regioni, tra cui l'odierno attore”
Con l' istanza ex art. 186-quater c.p.c. depositata l'8 novembre 2022,
l'attrice si è poi dichiarata “intenzionata a rinunciare alle domande relative ai profili di illegittimità costituzionale e comunitaria della L.R.
n. 4/2014 ed a chiedere unicamente la condanna del Parte_1
al pagamento delle somme dovute in forza della L.R. 6/2012
[...]
così come modificata dalla L.R. n. 4/2014 come correttamente accertate dal CTU in forza della corretta applicazione delle norme sostanziali e fiscali rilevanti nel caso di specie”, e ha chiesto di ordinare al Parte_1
il pagamento della somma di euro 203.090,80 , oltre
[...]
rivalutazione ed interessi, somma pari all'importo meno oneroso per la controparte fra quelli indicati nella relazione peritale. Domanda che è stata accolta con il provvedimento che ha definito il giudizio di primo grado.
Cosi chiarita la cronologia delle domande svolte, coglie nel segno la difesa degli appellanti nel contestare l'ammissibilità della domanda svolta da ultimo da parte attrice nell'istanza ex art. 186-quater c.p.c
(depositata dopo la precisazione delle conclusioni) per esser essa domanda nuova /modificata in violazione delle preclusioni assertive.
Giova rilevare che a partire dall'intervento nomofilattico svolto dalla
Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni unite n. 12310 del 2015-
e confermato anche dalla successiva pronuncia sempre a Sezioni unite del 13 settembre 2018 n. 22404- , la giurisprudenza ha superato in senso evolutivo il precedente indirizzo secondo cui ciò che era consentito ex art 183 cpc era la mera emendatio libelli della domanda introduttiva che non attingesse gli elementi del petitum e della causa petendi ed è giunta ad affermare, diversamente, che la
18 modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa
("petitum" e "causa petendi"), sia pure con dei “limiti”.
Il percorso evolutivo di cui trattasi ha preso le mosse da una nuova lettura degli articoli 183 e 189 c.p.c. (ratione temporis applicabili ) rimarcando che “l'articolo 189 c.p.c. prevede che il giudice invita le parti a precisare le conclusioni "nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 183", così evidenziando che nel paradigma dell'articolo 183 cpc è inclusa invece la modifica delle domande e delle conclusioni dell'atto introduttivo non integranti mera correzione/precisazione.
Con l' intervento del 2015 e, a seguire, con la pronuncia confermativa della Corte di Cassazione sempre a sempre a Sezioni unite n. n. 22404 del 2018, alla luce di tale nuova lettura, la Corte di Cassazione ha rinvenuto nel “sistema” tre tipologie di domande : le domande nuove, le domande precisate e le domande modificate. Le domande precisate, senz'altro ammissibili, sono “le stesse domande introduttive che non hanno subito modificazioni nei loro elementi identificativi, ma semplici precisazioni, per tali intendendosi tutti quegli interventi che non incidono sulla sostanza della domanda iniziale ma servono a meglio definirla, puntualizzarla, circostanziarla, chiarirla” (v. Cass. civ., Sez.
U., sent. n. 12310/2015; v anche Cass civ Sezioni unite n 22404/2018 ).
Le domande modificate, anch'esse ammissibili, sono le “stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali - …. che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività”, giacché con esse l'attore “implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai
19 propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio”; la domanda modificata “deve pur sempre riguardare la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque essere a questa collegata (…) quanto meno per "alternatività", rappresentando quella che, a parere dell'attore, costituisce la soluzione più adeguata ai propri interessi in relazione alla vicenda sostanziale dedotta in lite” (Cass. civ., Sez. U., sent. n. 12310/2015; v. anche Cass. civ., Sez. U, n. 22404/2018).
Infine le domande nuove, vietate - ad eccezione di quelle che per l'attore rappresentano una reazione alle opzioni difensive del convenuto
- sono quelle domande “ulteriori” che “si aggiungono alla domanda proposta nell'atto introduttivo e sono "altro" da quella domanda, innanzitutto perché con essa convivono, con la conseguenza che (…) si aggiungono alla domanda principale” (Cass. civ., Sez. U., sent. n.
12310/2015; v anche Cass a Sezioni unite n 22404/2018).
Come ben evidenziato anche nella recente sentenza della Corte di
Cassazione a sezioni unite n. 26727/2024 del 25.6.2024 pubblicata il
15.10.2024 la vera differenza tra le domande nuove implicitamente vietate (salvo che non siano conseguenza delle domande riconvenzionali o delle eccezioni proposte dal convenuto) e le domande modificate espressamente ammesse secondo l'interpretazione evolutiva sopra citata
“non sta … nel fatto che in queste ultime le modifiche non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate <
<
20 rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio….. il novum scende in campo, al prezzo dell'“abbandono” di quel che vi era prima (la regiudicanda viene infatti percepita non come ampliata per un'aggiunta, bensì sostituita per modifica). Prezzo, peraltro, che si traduce in una rinuncia effettiva solo qualora la conformazione dei petita non sia graduata - come invece usualmente accade -, ben potendo l'attore conservare nelle sue mani la domanda originaria eppur introdurre in subordine la domanda che, più che come modificata in termini oggettivi, si misura ora come orientante
e adeguante la domanda originaria agli interessi di chi la propone”.
Con la precisazione che affinché la modifica sia consentita e non ridondi nell'introduzione di una domanda nuova inammissibile, la domanda modificata “deve pur sempre riguardare la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque essere
a questa collegata (…) quanto meno per "alternatività", rappresentando quella che, a parere dell'attore, costituisce la soluzione più adeguata ai propri interessi in relazione alla vicenda sostanziale dedotta in lite”
(Cass. civ. Sez. U., sent. n. 12310/2015). Ricorre, invece, una mutatio libelli vietata quando la parte “immuti l'oggetto della pretesa ovvero quando introduca nel processo, attraverso la modificazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell'azione, un tema di indagine e di decisione completamente nuovo, fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo e tale da disorientare la difesa della controparte e da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio” (Cass. civ., Sez. U, sent. n. 21990/2020; Cass. civ., sez.
2, sent. n. 9926/2017).
21 Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra delineati deve rimarcarsi dunque che fino allo spirare del termine di cui all'art 183 VI comma n. 1 cpc è consentita la modifica della domanda nei termini sopra specificati (non in ogni caso l'introduzione di vera e propria domanda nuova), nel mentre successivamente ed in sede di precisazione delle conclusioni ciò che è consentito è di apportare solo precisazioni, puntualizzazioni delle domande che debbono permanere "nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'art. 183". ( secondo il dettato dell' art 189 cpc).
L'attore ha proposto le domande originarie muovendosi- come correttamente osservato dall'appellante- “ nella logica del contrasto .. alle previsioni ( per lui sfavorevoli) della lr n.4 del 2014 delle quali chiedeva non si tenesse conto” e ha chiesto meramente l'accertamento del suo diritto a percepire il trattamento indennitario attribuitogli in applicazione della L. Reg. n. 6/2012- quello dunque calcolato nella prima attualizzazione- senza considerare gli effetti della lr 4/2014.
Nella memoria ex art 183 VI comma c.pc. le domande sono state integramente richiamate senza alcuna modifica.
Con l'istanza ex art 186 quater cpc oltre ad abbandonare le domande originarie ha chiesto il ricalcolo della quota attualizzata a partire da un dato di riferimento diverso rispetto a quello utilizzato dal Consiglio regionale e ciò in asserita applicazione degli art 10 comma 1 e 8 comma 2 della lr 6/2012 che imporrebbero a suo dire la applicazione della rivalutazione ISTAT all'importo posto alla base del calcolo del valore attuale della quota ai sensi della l. reg. n. 4/2014 .
Tale domanda non può affatto qualificarsi quale mera precisazione o
“messa a fuoco” della domanda iniziale (“abbandonata”) posto che costituiscono precisazioni della domanda ammesse ex art 189 cpc solo quegli interventi di chiarimento o specificazione, anche in senso riduttivo, che servono a meglio definire , puntualizzare e
22 circostanziare e chiarire la domanda originaria senza in alcun modo ampliare il thema decidendum (cfr., per tutte, Cass. civ., Sez. U., sent. n.
12310/2015). Nel caso in esame la parte attrice non ha posto né con la domanda originaria, né entro i termini di cui all'art 183 VI comma cpc la questione della applicazione della rivalutazione della misura di riferimento a monte dell'attualizzazione e con la introduzione di detto nuovo tema d' indagine l' attore ha, quindi, svolto non una
“precisazione”, ma un'attività di ampliamento del thema decidendum, radicalmente preclusa in sede di precisazione delle conclusioni. Pertanto, si esula dalla mera precisazione o “messa a fuoco” della domanda iniziale (“abbandonata”), posto che costituiscono precisazioni della domanda ammesse ex art. 189 c.p.c. solo quegli interventi di chiarimento o specificazione, anche in senso riduttivo, che servono a meglio definire, puntualizzare, circostanziare e chiarire la domanda originaria senza in alcun modo ampliare il thema decidendum (cfr., per tutte, Cass. civ., Sez.
U., sent. n. 12310/2015).
Altresì con l'istanza ex art 186 quater cpc l'attore ha anche introdotto anche una richiesta che non attiene alla spettanza del trattamento economico in origine liquidato e alla illegittimità della rideterminazione della quota eccedente secondo i parametri di cui alla l. reg. n. 4/2014, ma ad altra e diversa materia e “vicenda sostanziale” ovvero la corretta quantificazione delle ritenute fiscali operate, e dunque le modalità di tassazione della stessa: con detta domanda viene introdotta una nuova aggiuntiva materia nonché nuovo tema di indagine, che riguarda non più la determinazione dell'indennizzo vero e proprio bensì l'operato dell'Ente pubblico nel suo agire quale sostituto d' imposta e in buona sostanza il tema della responsabilità del sostituto d'imposta nei confronti del “sostituito”.
Trattasi dunque di domanda inammissibile.
Conclusivamente il primo motivo di appello va accolto.
23 Restano assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione.
All'accoglimento dell'appello segue la condanna dell'appellato a rimborsare agli appellanti le spese di entrambi i gradi di giudizio, alla cui liquidazione si provvede in conformità al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, applicando lo scaglione da euro 52.001 ad euro 260.000,00 entro cui è ricompreso il valore del disputatum.
Pertanto per il primo grado, si liquidano euro 14.103,00 per compensi professionali oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Per il presente grado si liquidano euro 12.991,00, per compensi professionali oltre euro 1.848,00 per contributo unificato, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Non si provvede in ordine alle spese di C.T.P. in mancanza di allegazione in ordine al relativo importo.
L'onere della C.T.U. va posto in via definitiva a carico di CP_1
[...]
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trento, definitivamente decidendo sull'appello proposto dal della Parte_1 Parte_1
e dalla
[...] Parte_1
in riforma dell'ordinanza del 3.5.2023 del Tribunale di Trento, dichiara inammissibili le domande di parte attrice;
condanna a rifondere al Controparte_1 [...]
ed alla Parte_1 [...]
le spese di entrambi i gradi, che Parte_1
si liquidano, per il primo grado, in euro 14.103,00, per compensi professionali, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge;
e per il presente in euro 12.991,00 per compensi professionali, nonché euro
1.848,00 per esborso a titolo di contributo unificato oltre spese generali,
CPA e IVA come per legge.
24 Pone l'onere della CTU svolta in primo grado a carico di
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CP_1
Decisa in Trento Camera di Consiglio del 25.2.2025
La presidente rel ed est
Dott Guzzo Liliana
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