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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 13/12/2024, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, in composizione collegiale ed in persona dei seguenti magistrati:
Sara Marzialetti Presidente
Mariannunziata Taverna Giudice
Francesco De PEna Giudice relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 664/2020 promossa da:
), con l'avv. BARBARA SIRUGO;
Parte 1 (c.f. C.F. 1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 (c.f. C.F. 2 ), con l'avv. PATRIZIA
TOMASSINI;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili Conclusioni delle parti
Ricorrente: "L'avv.to Sirugo, previa ammissione dei mezzi istruttori formulati e richiesti, precisa come da memoria integrativa” e, dunque, quanto alle conclusioni di merito: “Voglia l' Ill.mo Tribunale di Fermo adito, con il consenso del P.M. accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi e i presupposti di cui all'art. 3 L.1.12.1970
n. 898 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i sig.ri e Controparte_1 in data 6.6.1998 e per l'effetto ordinare all'ufficio di Parte 1
stato civile del Comune di Fermo (FM) di procedere alle prescritte annotazioni di legge;
2) pronunciare comunque sentenza non definitiva di divorzio ex art 4 comma 12 quanto allo status dei coniugi qualora si renda necessaria la prosecuzione del giudizio per le domande accessorie;
3) disporre l'affido condiviso della figlia PEsona 1 con collocazione stabile della stessa presso la madre presso la casa Parte 1
coniugale di via Barletta n.42 in Fermo che verrà pertanto, assegnata per l'intero alla
Sig.ra Parte 1 , la quale, unitamente alle due figlie, PE e PE la abiterà con l'uso di tutti i mobili e gli arredi ivi presenti ancorché di proprietà comune;
4) definire le modalità di visita da parte del Sig. CP 1 alla figlia PE 1 nella seguente maniera: il padre terrà con sé la figlia PE 1 nel fine settimana, a settimane alterne, dalle ore
20.00 del venerdì alle ore 21.00 della domenica, provvedendo a prenderla dalla casa materna e a riaccompagnarvela la domenica. Durante le vacanze estive il padre avrà la facoltà di tenere la figlia con sè per un periodo complessivo di 15 giorni, 7 giorni consecutivi a luglio ed 8 giorni consecutivi ad agosto e comunque sempre in periodi non coincidenti con le ferie della mamma. I coniugi dovranno comunicare per iscritto il luogo di villeggiatura in cui passeranno i suddetti giorni con la figlia minore e saranno entrambi obbligati sino alla maggior età della stessa a trascorrere le suddette vacanze escludendo la partecipazione di eventuali nuovi compagni. PE quanto riguarda le giornate festive di Natale, S. Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua,
Lunedì di Pasqua e Ferragosto, chi dei due trascorra con PE il primo Natale e il 31 dicembre trascorrerà con la medesima anche il lunedì di Pasqua e la giornata di
Ferragosto, mentre all'altro genitore spetterà di trascorrere con la figlia i giorni di
Santo Stefano, Capodanno, Epifania e Pasqua. L'anno successivo i genitori si alterneranno i giorni da trascorrere con la stessa. In tali giornate festive il genitore che avrà la facoltà di trascorrere con la figlia le festività la prenderà alle ore 10.00 e la riporterà a casa entro le ore 22.00; 5) disporre il versamento da parte del Sig. [...] CP_1 in favore delle due figlie della somma mensile complessiva di €.700,00, oltre rivalutazione ISTAT quale contributo per il mantenimento delle stesse (350,00 euro per ciascuna figlia) con versamenti da eseguire con bonifico sul cc della sig.ra Pt_1
,
o tramite assegno circolare entro il giorno 5 di ogni mese, o quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà più di giustizia in corso di causa;
6) disporre il pagamento in capo al Sig CP_1 delle spese straordinarie ivi comprese mediche e scolastiche nella misura del 50% sino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle figlie con facoltà per il coniuge che le abbia anticipate di ripetere la quota gravante sull'altro; spese che dovranno comunque previamente essere concordate, fatte salve quelle urgenti e necessarie e tutte dovranno essere documentate;
7) disporre il pagamento da parte del Sig. CP_1 del 50% del mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione così come da contratto di mutuo stesso;
8) concedere ogni altro provvedimento, ritenuto utile e necessario, connesso e preordinato alla richiamata pronuncia. 9) condannare il Sig CP_1 per le vessazioni poste in essere nei confronti della sig.ra Parte 1 , al pagamento in favore della stessa a titolo di danno endofamiliare della somma di euro 50.000 (cinquantamila//00euro) o a quella somma maggiore o minore che si riterrà più di giustizia;
10) in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CAP 4% e rimborso forfettario spese generali 15%”.
Resistente: "L'avv.to Tomassini insiste per le istanze istruttorie formulate in atti e non ammesse, precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 22.05.2024" e, dunque: "- stabilire l'affido condiviso dei genitori della figlia minore Persona 1 - disporre che la casa coniugale sita in via Barletta n.42 in Fermo, venga assegnata al sig. Controparte_1 che la abiterà insieme alla '
nel caso quest'ultima lo figlia minore PE ed anche alla figlia maggiorenne PE voglia, con l'uso di tutti i mobili e gli arredi ivi presenti;
La signora Parte 1
potrà abitare la casa di sua proprietà sita in Lido di Fermo, molto vicina alla già casa coniugale, ovvero, potrà abitare la porzione della casa coniugale oggi abitata dal
CP_1 con impegno ad abbandonare i comportamenti persecutori messi in atto contro quest'ultimo; - stabilire che la madre Parte 1 versi a titolo di mantenimento per la figlia minore Persona 1 una somma pari ad euro 400,00, somma che deve essere maggiorate con rivalutazione ISTAT, od altra somma maggiore o minore ritenuta più di giustizia, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie che si affronterà in già favore della stessa figlia minore;
stabilire che, alla figlia minore Persona_1
-
adolescente, sia lasciata la libertà di vedere o stare con la madre quando vuole, nel rispetto di quelli che sono i suoi diritti doveri, anche su accordo fra le stesse, che
-
dovrà comunque essere comunicato al padre;
tutto ciò nel rispetto primario delle necessità ed interessi della minore, con conferma, sul punto, delle ulteriori condizioni stabilite in sede di separazione consensuale dei coniugi, assunte su accordo delle parti agli art. 8, 9 e 10 ed omologate dall'intestato Tribunale, come di seguito trascritte: art.8 vacanze estive: Durante le vacanze scolastiche estive ciascun genitore potrà trascorrere con le figlie un periodo di giorni 15, in totale autonomia, eventualmente anche soggiornando in altre località, previa comunicazione scritta all'altro coniuge.
Il periodo andrà di anno in anno convenuto tempestivamente a seconda delle rispettive ferie lavorative. art.9 Festività: Le festività natalizie saranno così gestite, il 25 dicembre con un genitore, il 26 dicembre con l'altro; il 31 dicembre con un genitore e il 6 gennaio con l'altro, ad anni alterni. Le festività pasquali saranno così gestite:
Pasqua con un genitore, lunedì dell'Angelo con l'altro, ad anni alterni. Le festività potranno anche essere organizzate diversamente purché siano in accordo entrambi i genitori. art 10 decisioni ulteriori inerenti i figli: in considerazione del regime di affido condiviso, ogni decisione di qualche rilievo (quali, a solo titolo esplicativo: vacanze straordinarie, visite mediche, trattamenti sanitari, scelte scolastiche, scelta di attività
extrascolastiche) inerente alla figlia minore non prevista negli articoli precedenti dovrà essere per prima cosa discussa tra i genitori e presa di comune accordo, con spirito di costruttiva collaborazione e nell'interesse esclusivo della figlia, e comunicata a quest'ultima solo una volta raggiunto l'accordo tra i genitori. - disporre che la casa coniugale, come era negli accordi di separazione consensuale dei coniugi, omologata dall'intestato Tribunale, sia posta in vendita, al fine di consentire con il ricavato, l'acquisto, per tutte e due le parti, di soluzioni abitative adeguate (ove si reputi il Giudice delegato competente a decidere); disporre altresì, che la signora
- Parte 1 continui a pagare il resto del mutuo contratto con la Parte 2 per l'acquisto della casa coniugale sita in Fermo alla Via Barletta n.42, come era negli accordi dei coniugi anche in sede di separazione consensuale, omologata dal
Tribunale, tenuto conto che il CP_1 ha provveduto già a pagare il 70% del valore della casa coniugale (per € 250.000,00 (duecentocinquantamila), che tra l'altro ne sono proprietari per le rispettive quote del 70% l'uomo ed il restante 30% la donna;
In subordine, nella malaugurata ipotesi che non vi sia accoglimento delle precedenti richieste, non sussistendo nessuna nuova circostanza di fatto o di diritto che giustifichi la modifica delle condizioni di separazione consensuale per come richieste in ricorso e nella memoria integrativa dalla Pt 1, si chiede che nel divorzio vengano, fatta eccezione della condizione che prevede che il signor CP 1 debba provvedere al pagamento delle utenze di tutta la casa coniugale, confermate tutte le condizioni già assunte su accordo delle parti, in sede di separazione personale delle parti, omologata dal Tribunale di Fermo il 07.02.2020 che qui si intendono ntegralmente riportate e trascritte;
così che il CP_1 possa restare ad abitare nella porzione di casa oggi dallo stesso abitata;
Condannare la signora Parte 1 per tutte le vessazioni,
-
persecuzioni poste in atto nei confronti del CP 1 al pagamento di una somma in favore di quest'ultimo a titolo di danno endofamiliare che non si vorrebbe minore di €
30.000,00 (trentamila), od altra maggiore o minore ritenuta più di giustizia, anche a seguito delle risultanze istruttorie;
- Concedere ogni altro provvedimento, ritenuto utile e necessario, alla richiamata pronuncia;
Con Vittoria di spese ed onorari del presente procedimento;
".
Motivazione
US ES ricorreva al Tribunale affinché fosse pronunciata, atteso che sussistevano i relativi requisiti di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essa contratto a Fermo, in data 06.06.1998, con Controparte 1 e fossero
,
conseguentemente regolamentati i rapporti tra le parti, anche avuto riguardo al fatto che i coniugi avevano due figlie, di cui una minorenne ed entrambe non indipendenti economicamente.
Rappresentava la ricorrente, in sintesi e per quanto qui di interesse: che con l'accordo di separazione dal marito CP_1 omologato dal Tribunale di Fermo con decreto del 07.02.2020, era stato dai coniugi concordato, tra l'altro:
1. che l'immobile costituente la abitazione familiare (sito in Fermo alla via
Barletta n. 42) sarebbe stata venduto e che, sino a detto momento, previa sua divisione materiale, lo stesso sarebbe stato, come in effetti poi avvenuto, abitato separatamente dai coniugi per la porzione di rispettiva spettanza come concordata nell'accordo;
2. che le figlie avrebbero risieduto nel predetto immobile a loro piacimento con la madre o con il padre, e che la figlia minore PE, nata in [...]
11.08.2007, era affidata in via condivisa ad entrambi i genitori;
3. che, in ragione del libero regime abitativo delle figlie, ciascun genitore avrebbe provveduto al mantenimento diretto delle stesse per il periodo che trascorrevano con le figlie, mentre le spese straordinarie sarebbero state suddivise in via paritaria tra i genitori;
4. che il CP 1 avrebbe provveduto, sino alla vendita dell'immobile già costituente la casa familiare, al pagamento delle relative utenze, mentre essa ricorrente avrebbe provveduto al pagamento dell'intera rata del mutuo ipotecario che gravava l'immobile;
5. che dovevano essere comunque rispettati dei periodi minimi, previsti nell'accordo, in cui la figlia minore avrebbe trascorso del tempo con il padre;
6. che, essendo i coniugi economicamente autosufficienti, nessun assegno di mantenimento era dovuto tra gli stessi;
- che, non essendosi il CP_1 immediatamente dopo la separazione, mai occupato delle figlie, alla cui gestione economica ed affettiva aveva provveduto esclusivamente essa ricorrente (la faglia maggiorenne PE peraltro, a seguito di un litigio con il padre, aveva smesso di avere contatti con lo stesso e viveva stabilmente con la madre), doveva, in modifica dell'accordo di separazione, disporsi, fermo l'affidamento condiviso, il collocamento della minore PE 1 presso la madre, con assegnazione alla stessa dell' “intera abitazione familiare”. Doveva, conseguente, essere posto inoltre a carico del CP 1 il pagamento alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie, della somma complessiva di 700,00 euro
(oltre al pagamento al 50% delle spese straordinarie), adeguata alle esigenze delle stesse ed alla situazione economica del CP 1 che aveva sempre svolto,
e svolgeva, lavori saltuari che gli permettevano di condurre una vita agiata, ed essendo lo stesso proprietario di immobili e di numerose autovetture;
che, peraltro, il CP_1 aveva continuato a ingerirsi nella vita di essa ricorrente e che, in ragione di ciò, oltre al fatto che veniva chiesto il collocamento della minore presso la madre, era necessario che il CP 1
lasciasse "la porzione di immobile coniugale" dove viveva, potendo lo stesso trasferirsi in altre abitazioni nella sua disponibilità, anche alla luce del fatto che la contiguità tra i coniugi era fonte di malessere per la figlia minore. La ricorrente concludeva quindi, conformemente a quanto rappresentato, come da ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Resisteva in giudizio Parte 3 , non opponendosi alla pronuncia di divorzio, ma contestando le domande della ricorrente in ordine alla nuova regolamentazione proposta circa i rapporti tra le parti, nonché spiegando azione di risarcimento del danno endofamiliare.
Rappresentava il resistente, in sintesi e per quanto qui di interesse: che non corrispondeva al vero quanto rappresentato dalla ricorrente in ordine
-
alle condotte vessatorie di esso resistente, il quale aveva sempre tenuto un comportamento corretto e che aveva, anzi, come già rappresentato in sede di separazione, dovuto subire, durante la vita matrimoniale, gli scatti d'ira della ricorrente nonché infedeltà e tradimenti da parte della stessa;
che, nella abitazione della ricorrente, vi era stato recentemente (rispetto al
-
momento di proposizione del ricorso) un episodio di violenza della figlia maggiore PE 2 nei confronti della minore PE 1, con la conseguente necessità, in modifica degli accordi presi in sede di separazione, di disporre che la stessa fosse collocata in via prevalente presso di lui (con conseguente assegnazione allo stesso della casa coniugale o della porzione della stessa prevista in sede di separazione per la moglie, dove pure avrebbe potuto, a sua volontà, abitare l'altra figlia PE mentre la ricorrente avrebbe potuto trasferirsi in un immobile di sua proprietà a Lido di Fermo, ovvero nella porzione di casa coniugale occupata dal resistente in ragione degli accordi di separazione), come era peraltro desiderio della figlia PE. Esso ricorrente, peraltro, essendo disoccupato (sebbene in attesa di ottenere un eventuale accordo di collaborazione con una ditta) e, comunque, avendo più tempo libero rispetto alla madre, ben poteva occuparsi meglio delle esigenze della minore. Inoltre, il fatto che la minore avrebbe dovuto essere collocata presso il padre, derivava anche dal fatto che la ricorrente aveva tentato in ogni modo di allontanarla dal padre, come dimostrava, tra l'altro, la rappresentazione non veritiera effettuata dalla ricorrente nel ricordo introduttivo. Il regime di collocamento proposto dal ricorrente, peraltro, giustificava anche una conseguente contribuzione periodica (di € 400, 00 mensili per figlia, oltre alla. contribuzione in via paritetica alle spese straordinarie) a carico della ricorrente ed a favore di esso resistente;
che non corrispondeva al vero quanto rappresentato dalla ricorrente in ordine al fatto che la situazione di esso resistente gli consentisse di condurre una vita agiata, atteso che egli era disoccupato, né che delle incombenze delle figlie, compresa la preparazione dei pranzi, si fosse sempre occupata la ricorrente, essendo invece vero il contrario, atteso che gli orari di lavoro della ricorrente le impedivano di occuparsi in modo continuativo delle figlie come, per contro, da essa rappresentato nel ricorso introduttivo;
che il continuo ingiusto discredito effettuato dalla moglie nei suoi confronti gli aveva arrecato danni che dovevano essere risarciti;
che, diversamente da quanto rappresentato dalla ricorrente, era stata la stessa a non aver rispettato le condizioni di separazione, ed aveva altresì contribuito all'allontanamento da esso resistente della figlia maggiorenne PE la quale, peraltro, viveva in un autonomo appartamento a Lido di Fermo e prestava attività lavorativa. PEaltro, la resistente aveva violato l'accordo di separazione anche nella parte in cui era prevista la vendita dell'immobile già adibito a casa familiare, opponendosi all'alienazione ed impedendo finanche l'accesso all'immobile ad agenti immobiliari.
Il resistente concludeva quindi, conformemente a quanto rappresentato, come da ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
All'udienza del 08.10.2020 le parti comparivano dinanzi al Presidente del
Tribunale e veniva tentata, con esito negativo, la conciliazione. Con ordinanza del 07.01.2021, previa acquisizione della relazione richiesta ai servizi sociali, il Presidente provvedeva in via temporanea e urgente e disponeva la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice istruttore.
Depositati ad opera delle parti gli atti integrativi previsti per il rito, nei quali gli stessi meglio specificavano le proprie posizioni, all'udienza del 15.04.2021, su richiesta delle parti, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI,
c.p.c.
All'udienza del 09.12.2021 le parti chiedevano la pronuncia sullo stato e, con sentenza del 29.12.2021, veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e quindi, con separata ordinanza, fissata udienza per la prosecuzione del giudizio.
Valutate le richieste delle parti, anche a seguito del deposito da parte delle stesse delle memorie di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., il Giudice istruttore disponeva la redazione da parte dei servizi sociali, anche mediante eventuale collaborazione con il consultorio di riferimento, di una relazione aggiomata sulla situazione della minore, disponendo altresì ordini documentali nei confronti delle parti funzionali a chiarire la situazione economica degli ex coniugi nonché della loro figlia PE
Acquisita la documentazione richiesta, e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 1.04.2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 23.05.2024, le parti precisavano quindi le conclusioni come in epigrafe trascritte e la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., veniva rimessa al collegio per la decisione.
Essendo stato già pronunciato, con la sentenza non definitiva sopra richiamata, il divorzio tra le parti, residuano in questa sede da vagliare esclusivamente le ulteriori domande proposte dalle parti. Ebbene, la minore PE deve essere affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, come peraltro dagli stessi richiesto, non sussistendo ragioni per derogare alla regola generale dell'affidamento condiviso, come ricavabile dalla relazione depositata dai servizi sociali in data 15.12.2022 in cui non vengono evidenziate, con riferimento alla capacità genitoriale delle parti nei confronti della figlia minore, criticità di rilievo.
Quanto alle opposte domande delle parti relative al collocamento di PE, si osserva quanto segue.È emerso dagli atti di causa (cfr. relazioni servizi sociali depositate il 15.12.2020 e il 12.10.2022) che PE 1, per propria scelta, vive con la madre, nell'abitazione dalla stessa abitata successivamente all'omologazione della separazione e risultante dalla materiale divisione di un'unica più grande abitazione ovi i coniugi precedentemente vivevano insieme, e che vede il padre in misura certamente inferiore a quanto concordato tra gli ex coniugi in sede di separazione e, cioè, circa una volta ogni due settimane, circostanza peraltro riferita ai servizi sociali anche dal resistente (cfr. relazione servizi sociali del
15.12.2020). PEaltro, con riferimento alla situazione abitativa della minore nella casa della madre, i servizi sociali hanno affermato che la cameretta di PE appare spaziosa e ben arredata sicché, prendendo atto della situazione di fatto venutasi a creare con riferimento alla situazione di vita della minore (e non ravvisandosi ragioni di segno contrario al mantenimento dell'attuale situazione di vita della minore anche al fine di non crearle inutile stress conseguente ad uno stravolgimento delle sue abitudini), appare opportuno conformare a diritto tale situazione, anche al fine di evitare ulteriori contrasti tra i coniugi. PEaltro, risultano all'evidenza superati i dedotti conflitti di PE con la sorella PE rappresentati dal resistente, atteso che la minore ha più volte rappresentato ai servizi sociali di avere un buon rapporto con la sorella e di volerle bene, senza considerare che lo stesso resistente, nel chiedere il collocamento della minore presso di sé in ragione prevalentemente dei rapporti della stessa con la sorella, ha contraddittoriamente rappresentato che anche PE avrebbe potuto vivere, secondo la sua volontà, con esso resistente e la minore PE, con ciò rendendo evidente l'infondatezza delle argomentazioni addotte a sostegno della richiesta di collocamento. Conseguentemente, in parziale accoglimento della relatival domanda della ricorrente e rigettando sul punto la domanda del resistente, anche quella in via subordinata, deve essere disposto il collocamento prevalentemente di PE 1 presso la ricorrente. Va, per contro, rigettata, la domanda avanzata dalla ricorrente con la quale la stesse chiede l'assegnazione dell'intero immobile, in comproprietà tra le parti, precedentemente adibito a casa coniugale, atteso che tale immobile è stato, come da accordo di separazione omologato tra le parti, concordemente diviso in via materiale ed è separatamente abitato dalle parti, non essendovi dunque ragione (tale non essendo il rapporto di inimicizia tra i coniugi, in quanto, come detto, non ostativo ad un corretto sviluppo della minore, peraltro quasi maggiorenne, la quale ha dichiarato più volte di essere serena) per l'assegnazione unitaria dello stesso alla ricorrente. Invero, la minore PE 1 ha rappresentato di gestire bene la presenza del padre nella abitazione contigua a quella da essa abitata insieme alla madre (cfr. relazione dei servizi sociali del
15.12.2020), avendo prospettato lo spostamento di residenza di uno dei genitori soltanto come eventualità, e solo per esigenze dei propri genitori.
Quanto al diritto di visita del padre, è emerso nel corso del giudizio (confronta relazioni dei servizi sociali in atti) che la minore veda lo stesso prevalentemente durante i fine settimana, ed a settimane alterne, regime che si è rivelato confacente agli interessi della minore (la quale ha invero un buon rapporto con entrambi i genitori), nonché ritenuto idoneo dalla ricorrente (cfr. conclusioni proposte relativamente al diritto di visita del resistente) e riconosciuto implicitamente funzionale dal resistente, che ha riferito ai servizi sociali (cfr. relazione servizi sociali del 15.12.2020) di vedere la figlia circa ogni due settimane aggiungendo al riguardo “con lei ho un rapporto stupendo, con me sta sempre serena non ci sono stati mai problemi"). Deve, pertanto, essere disposto che il padre terrà con sé la figlia PE 1 nel fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 20.00 del venerdì alle ore 21.00 della domenica. Quanto alle festività, non essendo emerse criticità con riferimento a quanto concordato tra le parti in sede di separazione, va disposto conformemente all'accordo e, cioè, che l'estate il padre potrà trascorrere con la figlia un periodo di quindici giorni, concordato di anno in anno a seconda delle ferie lavorative dei genitori, mentre le altre festività seguiranno il principio dell'alternanza.
Deve essere, ancora, accolta, nei limiti di seguito indicati, ed in ragione del disposto collocamento della minore PE 1 presso la ricorrente, la domanda della ricorrente volta a porre a carico del resistente il versamento a sé di un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento della figlia. Con riferimento all'ammontare del contributo il tribunale ritiene congrua la somma di € 300,00 mensile, avuto in particolare riguardo, ai sensi dell'art. 337 ter c.p.c., comma IV, unitariamente, alle attuali esigenze della figlia in ragione dell'età (17 anni), ai ridotti tempi di frequentazione della stessa con il padre, come sopra fissati, nonché alle risorse economiche di entrambi i genitori, essendo invero superiori le risorse economiche della ricorrente rispetto a quelle del resistente (reddito di circa € 27.000/29.000 annui per la ricorrente, come comprovate dalle dichiarazioni dei redditi acquisite, e reddito di circa € 19.000 annui per il resistente, come comprovate dalle certificazioni uniche depositate). Le spese straordinarie necessarie per la figlia, invece, devono essere poste paritariamente a carico delle parti, e regolamentate come da relativo protocollo vigente presso questo Tribunale.
Nessun contributo al mantenimento dell'altra figlia degli ex coniugi, per contro, deve essere disposto in questa sede, atteso che la stessa, oltre che frequentemente convivente con il fidanzato in autonoma abitazione, risulta essere entrata nel mondo del lavoro avendo svolto nel tempo numerose occupazioni (cfr. documentazione depositata dall'Agenzia delle Entrate) ed avendo percepito redditi annui di oltre € 17.000 (cfr. dichiarazione dei redditi 2021 acquisita), sicché si deve ritenere la stessa economicamente indipendente.
Deve essere, ancora, rigettata la generica domanda della ricorrente volta a disporre che il resistente sia tenuto a pagare il 50% del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile che costituiva la casa coniugale, non risultando, come sopra visto, vero l'unico presupposto posto dalla ricorrente a fondamento della domanda, rappresentato dal fatto che, dovendo il resistente lasciare la porzione di immobile da esso abitata, la ricorrente si dovrà fare carico delle relative utenze.
Infine, devono essere dichiarate inammissibili la domanda del resistente volta a disporre che la casa coniugale sia posta in vendita, nonché le domande delle parti volte ad ottenere il risarcimento del danno endofamiliare, atteso che dette domande sono soggette al rito ordinario e che, come più volte affermato dalla
Cassazione, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., in assenza, come nel caso di specie, di ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di divorzio soggetta al rito della camera di consiglio, e quella avente ad oggetto domande soggette al rito ordinario, autonoma e distinta dalla prima (Cfr, tra le altre, Cass. 11828 del
2009).
Le spese di lite, in ragione della parziale reciproca soccombenza nonché in ragione della natura del giudizio, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: affida in via condivisa alla ricorrente Parte 1 e al resistente [...] CP 1 la figlia minore PE 1, con collocamento prevalente della stessa presso la ricorrente;
dispone che ܀ Controparte_1 potrà tenere con sè la figlia PE 1 nel fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 20.00 del venerdì alle ore 21.00 della domenica. Quanto alle festività, il padre potrà trascorrere con la figlia un periodo di quindici giorni, concordato di anno in anno a seconda delle ferie lavorative dei genitori, mentre le altre festività seguiranno il principio dell'alternanza; pone a carico di Controparte 1 l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia PE 1 con il versamento a Parte 1 entro il giorno cinque di ogni mese,
,
della somma, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, di Euro 300,00, nonché l'obbligo di rimborsare a Parte 1 nella percentuale del 50%, le spese straordinarie necessarie per la minore, regolamentate secondo il Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di Fermo;
❖ rigetta la domanda della ricorrente volta a disporre che il resistente sia tenuto a pagare il 50% del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile che costituiva la casa coniugale;
dichiara inammissibile la domanda del resistente volta a disporre che la casa coniugale sia posta in vendita;
dichiara inammissibili le domande delle parti volte ad ottenere il risarcimento del danno endofamiliare;
❖ compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.12.2024.
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est.
Dott. Francesco De PEna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, in composizione collegiale ed in persona dei seguenti magistrati:
Sara Marzialetti Presidente
Mariannunziata Taverna Giudice
Francesco De PEna Giudice relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 664/2020 promossa da:
), con l'avv. BARBARA SIRUGO;
Parte 1 (c.f. C.F. 1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 (c.f. C.F. 2 ), con l'avv. PATRIZIA
TOMASSINI;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili Conclusioni delle parti
Ricorrente: "L'avv.to Sirugo, previa ammissione dei mezzi istruttori formulati e richiesti, precisa come da memoria integrativa” e, dunque, quanto alle conclusioni di merito: “Voglia l' Ill.mo Tribunale di Fermo adito, con il consenso del P.M. accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi e i presupposti di cui all'art. 3 L.1.12.1970
n. 898 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i sig.ri e Controparte_1 in data 6.6.1998 e per l'effetto ordinare all'ufficio di Parte 1
stato civile del Comune di Fermo (FM) di procedere alle prescritte annotazioni di legge;
2) pronunciare comunque sentenza non definitiva di divorzio ex art 4 comma 12 quanto allo status dei coniugi qualora si renda necessaria la prosecuzione del giudizio per le domande accessorie;
3) disporre l'affido condiviso della figlia PEsona 1 con collocazione stabile della stessa presso la madre presso la casa Parte 1
coniugale di via Barletta n.42 in Fermo che verrà pertanto, assegnata per l'intero alla
Sig.ra Parte 1 , la quale, unitamente alle due figlie, PE e PE la abiterà con l'uso di tutti i mobili e gli arredi ivi presenti ancorché di proprietà comune;
4) definire le modalità di visita da parte del Sig. CP 1 alla figlia PE 1 nella seguente maniera: il padre terrà con sé la figlia PE 1 nel fine settimana, a settimane alterne, dalle ore
20.00 del venerdì alle ore 21.00 della domenica, provvedendo a prenderla dalla casa materna e a riaccompagnarvela la domenica. Durante le vacanze estive il padre avrà la facoltà di tenere la figlia con sè per un periodo complessivo di 15 giorni, 7 giorni consecutivi a luglio ed 8 giorni consecutivi ad agosto e comunque sempre in periodi non coincidenti con le ferie della mamma. I coniugi dovranno comunicare per iscritto il luogo di villeggiatura in cui passeranno i suddetti giorni con la figlia minore e saranno entrambi obbligati sino alla maggior età della stessa a trascorrere le suddette vacanze escludendo la partecipazione di eventuali nuovi compagni. PE quanto riguarda le giornate festive di Natale, S. Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua,
Lunedì di Pasqua e Ferragosto, chi dei due trascorra con PE il primo Natale e il 31 dicembre trascorrerà con la medesima anche il lunedì di Pasqua e la giornata di
Ferragosto, mentre all'altro genitore spetterà di trascorrere con la figlia i giorni di
Santo Stefano, Capodanno, Epifania e Pasqua. L'anno successivo i genitori si alterneranno i giorni da trascorrere con la stessa. In tali giornate festive il genitore che avrà la facoltà di trascorrere con la figlia le festività la prenderà alle ore 10.00 e la riporterà a casa entro le ore 22.00; 5) disporre il versamento da parte del Sig. [...] CP_1 in favore delle due figlie della somma mensile complessiva di €.700,00, oltre rivalutazione ISTAT quale contributo per il mantenimento delle stesse (350,00 euro per ciascuna figlia) con versamenti da eseguire con bonifico sul cc della sig.ra Pt_1
,
o tramite assegno circolare entro il giorno 5 di ogni mese, o quella somma maggiore o minore che il Giudice riterrà più di giustizia in corso di causa;
6) disporre il pagamento in capo al Sig CP_1 delle spese straordinarie ivi comprese mediche e scolastiche nella misura del 50% sino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle figlie con facoltà per il coniuge che le abbia anticipate di ripetere la quota gravante sull'altro; spese che dovranno comunque previamente essere concordate, fatte salve quelle urgenti e necessarie e tutte dovranno essere documentate;
7) disporre il pagamento da parte del Sig. CP_1 del 50% del mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione così come da contratto di mutuo stesso;
8) concedere ogni altro provvedimento, ritenuto utile e necessario, connesso e preordinato alla richiamata pronuncia. 9) condannare il Sig CP_1 per le vessazioni poste in essere nei confronti della sig.ra Parte 1 , al pagamento in favore della stessa a titolo di danno endofamiliare della somma di euro 50.000 (cinquantamila//00euro) o a quella somma maggiore o minore che si riterrà più di giustizia;
10) in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CAP 4% e rimborso forfettario spese generali 15%”.
Resistente: "L'avv.to Tomassini insiste per le istanze istruttorie formulate in atti e non ammesse, precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 22.05.2024" e, dunque: "- stabilire l'affido condiviso dei genitori della figlia minore Persona 1 - disporre che la casa coniugale sita in via Barletta n.42 in Fermo, venga assegnata al sig. Controparte_1 che la abiterà insieme alla '
nel caso quest'ultima lo figlia minore PE ed anche alla figlia maggiorenne PE voglia, con l'uso di tutti i mobili e gli arredi ivi presenti;
La signora Parte 1
potrà abitare la casa di sua proprietà sita in Lido di Fermo, molto vicina alla già casa coniugale, ovvero, potrà abitare la porzione della casa coniugale oggi abitata dal
CP_1 con impegno ad abbandonare i comportamenti persecutori messi in atto contro quest'ultimo; - stabilire che la madre Parte 1 versi a titolo di mantenimento per la figlia minore Persona 1 una somma pari ad euro 400,00, somma che deve essere maggiorate con rivalutazione ISTAT, od altra somma maggiore o minore ritenuta più di giustizia, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie che si affronterà in già favore della stessa figlia minore;
stabilire che, alla figlia minore Persona_1
-
adolescente, sia lasciata la libertà di vedere o stare con la madre quando vuole, nel rispetto di quelli che sono i suoi diritti doveri, anche su accordo fra le stesse, che
-
dovrà comunque essere comunicato al padre;
tutto ciò nel rispetto primario delle necessità ed interessi della minore, con conferma, sul punto, delle ulteriori condizioni stabilite in sede di separazione consensuale dei coniugi, assunte su accordo delle parti agli art. 8, 9 e 10 ed omologate dall'intestato Tribunale, come di seguito trascritte: art.8 vacanze estive: Durante le vacanze scolastiche estive ciascun genitore potrà trascorrere con le figlie un periodo di giorni 15, in totale autonomia, eventualmente anche soggiornando in altre località, previa comunicazione scritta all'altro coniuge.
Il periodo andrà di anno in anno convenuto tempestivamente a seconda delle rispettive ferie lavorative. art.9 Festività: Le festività natalizie saranno così gestite, il 25 dicembre con un genitore, il 26 dicembre con l'altro; il 31 dicembre con un genitore e il 6 gennaio con l'altro, ad anni alterni. Le festività pasquali saranno così gestite:
Pasqua con un genitore, lunedì dell'Angelo con l'altro, ad anni alterni. Le festività potranno anche essere organizzate diversamente purché siano in accordo entrambi i genitori. art 10 decisioni ulteriori inerenti i figli: in considerazione del regime di affido condiviso, ogni decisione di qualche rilievo (quali, a solo titolo esplicativo: vacanze straordinarie, visite mediche, trattamenti sanitari, scelte scolastiche, scelta di attività
extrascolastiche) inerente alla figlia minore non prevista negli articoli precedenti dovrà essere per prima cosa discussa tra i genitori e presa di comune accordo, con spirito di costruttiva collaborazione e nell'interesse esclusivo della figlia, e comunicata a quest'ultima solo una volta raggiunto l'accordo tra i genitori. - disporre che la casa coniugale, come era negli accordi di separazione consensuale dei coniugi, omologata dall'intestato Tribunale, sia posta in vendita, al fine di consentire con il ricavato, l'acquisto, per tutte e due le parti, di soluzioni abitative adeguate (ove si reputi il Giudice delegato competente a decidere); disporre altresì, che la signora
- Parte 1 continui a pagare il resto del mutuo contratto con la Parte 2 per l'acquisto della casa coniugale sita in Fermo alla Via Barletta n.42, come era negli accordi dei coniugi anche in sede di separazione consensuale, omologata dal
Tribunale, tenuto conto che il CP_1 ha provveduto già a pagare il 70% del valore della casa coniugale (per € 250.000,00 (duecentocinquantamila), che tra l'altro ne sono proprietari per le rispettive quote del 70% l'uomo ed il restante 30% la donna;
In subordine, nella malaugurata ipotesi che non vi sia accoglimento delle precedenti richieste, non sussistendo nessuna nuova circostanza di fatto o di diritto che giustifichi la modifica delle condizioni di separazione consensuale per come richieste in ricorso e nella memoria integrativa dalla Pt 1, si chiede che nel divorzio vengano, fatta eccezione della condizione che prevede che il signor CP 1 debba provvedere al pagamento delle utenze di tutta la casa coniugale, confermate tutte le condizioni già assunte su accordo delle parti, in sede di separazione personale delle parti, omologata dal Tribunale di Fermo il 07.02.2020 che qui si intendono ntegralmente riportate e trascritte;
così che il CP_1 possa restare ad abitare nella porzione di casa oggi dallo stesso abitata;
Condannare la signora Parte 1 per tutte le vessazioni,
-
persecuzioni poste in atto nei confronti del CP 1 al pagamento di una somma in favore di quest'ultimo a titolo di danno endofamiliare che non si vorrebbe minore di €
30.000,00 (trentamila), od altra maggiore o minore ritenuta più di giustizia, anche a seguito delle risultanze istruttorie;
- Concedere ogni altro provvedimento, ritenuto utile e necessario, alla richiamata pronuncia;
Con Vittoria di spese ed onorari del presente procedimento;
".
Motivazione
US ES ricorreva al Tribunale affinché fosse pronunciata, atteso che sussistevano i relativi requisiti di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essa contratto a Fermo, in data 06.06.1998, con Controparte 1 e fossero
,
conseguentemente regolamentati i rapporti tra le parti, anche avuto riguardo al fatto che i coniugi avevano due figlie, di cui una minorenne ed entrambe non indipendenti economicamente.
Rappresentava la ricorrente, in sintesi e per quanto qui di interesse: che con l'accordo di separazione dal marito CP_1 omologato dal Tribunale di Fermo con decreto del 07.02.2020, era stato dai coniugi concordato, tra l'altro:
1. che l'immobile costituente la abitazione familiare (sito in Fermo alla via
Barletta n. 42) sarebbe stata venduto e che, sino a detto momento, previa sua divisione materiale, lo stesso sarebbe stato, come in effetti poi avvenuto, abitato separatamente dai coniugi per la porzione di rispettiva spettanza come concordata nell'accordo;
2. che le figlie avrebbero risieduto nel predetto immobile a loro piacimento con la madre o con il padre, e che la figlia minore PE, nata in [...]
11.08.2007, era affidata in via condivisa ad entrambi i genitori;
3. che, in ragione del libero regime abitativo delle figlie, ciascun genitore avrebbe provveduto al mantenimento diretto delle stesse per il periodo che trascorrevano con le figlie, mentre le spese straordinarie sarebbero state suddivise in via paritaria tra i genitori;
4. che il CP 1 avrebbe provveduto, sino alla vendita dell'immobile già costituente la casa familiare, al pagamento delle relative utenze, mentre essa ricorrente avrebbe provveduto al pagamento dell'intera rata del mutuo ipotecario che gravava l'immobile;
5. che dovevano essere comunque rispettati dei periodi minimi, previsti nell'accordo, in cui la figlia minore avrebbe trascorso del tempo con il padre;
6. che, essendo i coniugi economicamente autosufficienti, nessun assegno di mantenimento era dovuto tra gli stessi;
- che, non essendosi il CP_1 immediatamente dopo la separazione, mai occupato delle figlie, alla cui gestione economica ed affettiva aveva provveduto esclusivamente essa ricorrente (la faglia maggiorenne PE peraltro, a seguito di un litigio con il padre, aveva smesso di avere contatti con lo stesso e viveva stabilmente con la madre), doveva, in modifica dell'accordo di separazione, disporsi, fermo l'affidamento condiviso, il collocamento della minore PE 1 presso la madre, con assegnazione alla stessa dell' “intera abitazione familiare”. Doveva, conseguente, essere posto inoltre a carico del CP 1 il pagamento alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie, della somma complessiva di 700,00 euro
(oltre al pagamento al 50% delle spese straordinarie), adeguata alle esigenze delle stesse ed alla situazione economica del CP 1 che aveva sempre svolto,
e svolgeva, lavori saltuari che gli permettevano di condurre una vita agiata, ed essendo lo stesso proprietario di immobili e di numerose autovetture;
che, peraltro, il CP_1 aveva continuato a ingerirsi nella vita di essa ricorrente e che, in ragione di ciò, oltre al fatto che veniva chiesto il collocamento della minore presso la madre, era necessario che il CP 1
lasciasse "la porzione di immobile coniugale" dove viveva, potendo lo stesso trasferirsi in altre abitazioni nella sua disponibilità, anche alla luce del fatto che la contiguità tra i coniugi era fonte di malessere per la figlia minore. La ricorrente concludeva quindi, conformemente a quanto rappresentato, come da ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Resisteva in giudizio Parte 3 , non opponendosi alla pronuncia di divorzio, ma contestando le domande della ricorrente in ordine alla nuova regolamentazione proposta circa i rapporti tra le parti, nonché spiegando azione di risarcimento del danno endofamiliare.
Rappresentava il resistente, in sintesi e per quanto qui di interesse: che non corrispondeva al vero quanto rappresentato dalla ricorrente in ordine
-
alle condotte vessatorie di esso resistente, il quale aveva sempre tenuto un comportamento corretto e che aveva, anzi, come già rappresentato in sede di separazione, dovuto subire, durante la vita matrimoniale, gli scatti d'ira della ricorrente nonché infedeltà e tradimenti da parte della stessa;
che, nella abitazione della ricorrente, vi era stato recentemente (rispetto al
-
momento di proposizione del ricorso) un episodio di violenza della figlia maggiore PE 2 nei confronti della minore PE 1, con la conseguente necessità, in modifica degli accordi presi in sede di separazione, di disporre che la stessa fosse collocata in via prevalente presso di lui (con conseguente assegnazione allo stesso della casa coniugale o della porzione della stessa prevista in sede di separazione per la moglie, dove pure avrebbe potuto, a sua volontà, abitare l'altra figlia PE mentre la ricorrente avrebbe potuto trasferirsi in un immobile di sua proprietà a Lido di Fermo, ovvero nella porzione di casa coniugale occupata dal resistente in ragione degli accordi di separazione), come era peraltro desiderio della figlia PE. Esso ricorrente, peraltro, essendo disoccupato (sebbene in attesa di ottenere un eventuale accordo di collaborazione con una ditta) e, comunque, avendo più tempo libero rispetto alla madre, ben poteva occuparsi meglio delle esigenze della minore. Inoltre, il fatto che la minore avrebbe dovuto essere collocata presso il padre, derivava anche dal fatto che la ricorrente aveva tentato in ogni modo di allontanarla dal padre, come dimostrava, tra l'altro, la rappresentazione non veritiera effettuata dalla ricorrente nel ricordo introduttivo. Il regime di collocamento proposto dal ricorrente, peraltro, giustificava anche una conseguente contribuzione periodica (di € 400, 00 mensili per figlia, oltre alla. contribuzione in via paritetica alle spese straordinarie) a carico della ricorrente ed a favore di esso resistente;
che non corrispondeva al vero quanto rappresentato dalla ricorrente in ordine al fatto che la situazione di esso resistente gli consentisse di condurre una vita agiata, atteso che egli era disoccupato, né che delle incombenze delle figlie, compresa la preparazione dei pranzi, si fosse sempre occupata la ricorrente, essendo invece vero il contrario, atteso che gli orari di lavoro della ricorrente le impedivano di occuparsi in modo continuativo delle figlie come, per contro, da essa rappresentato nel ricorso introduttivo;
che il continuo ingiusto discredito effettuato dalla moglie nei suoi confronti gli aveva arrecato danni che dovevano essere risarciti;
che, diversamente da quanto rappresentato dalla ricorrente, era stata la stessa a non aver rispettato le condizioni di separazione, ed aveva altresì contribuito all'allontanamento da esso resistente della figlia maggiorenne PE la quale, peraltro, viveva in un autonomo appartamento a Lido di Fermo e prestava attività lavorativa. PEaltro, la resistente aveva violato l'accordo di separazione anche nella parte in cui era prevista la vendita dell'immobile già adibito a casa familiare, opponendosi all'alienazione ed impedendo finanche l'accesso all'immobile ad agenti immobiliari.
Il resistente concludeva quindi, conformemente a quanto rappresentato, come da ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
All'udienza del 08.10.2020 le parti comparivano dinanzi al Presidente del
Tribunale e veniva tentata, con esito negativo, la conciliazione. Con ordinanza del 07.01.2021, previa acquisizione della relazione richiesta ai servizi sociali, il Presidente provvedeva in via temporanea e urgente e disponeva la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice istruttore.
Depositati ad opera delle parti gli atti integrativi previsti per il rito, nei quali gli stessi meglio specificavano le proprie posizioni, all'udienza del 15.04.2021, su richiesta delle parti, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI,
c.p.c.
All'udienza del 09.12.2021 le parti chiedevano la pronuncia sullo stato e, con sentenza del 29.12.2021, veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e quindi, con separata ordinanza, fissata udienza per la prosecuzione del giudizio.
Valutate le richieste delle parti, anche a seguito del deposito da parte delle stesse delle memorie di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., il Giudice istruttore disponeva la redazione da parte dei servizi sociali, anche mediante eventuale collaborazione con il consultorio di riferimento, di una relazione aggiomata sulla situazione della minore, disponendo altresì ordini documentali nei confronti delle parti funzionali a chiarire la situazione economica degli ex coniugi nonché della loro figlia PE
Acquisita la documentazione richiesta, e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 1.04.2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 23.05.2024, le parti precisavano quindi le conclusioni come in epigrafe trascritte e la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., veniva rimessa al collegio per la decisione.
Essendo stato già pronunciato, con la sentenza non definitiva sopra richiamata, il divorzio tra le parti, residuano in questa sede da vagliare esclusivamente le ulteriori domande proposte dalle parti. Ebbene, la minore PE deve essere affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, come peraltro dagli stessi richiesto, non sussistendo ragioni per derogare alla regola generale dell'affidamento condiviso, come ricavabile dalla relazione depositata dai servizi sociali in data 15.12.2022 in cui non vengono evidenziate, con riferimento alla capacità genitoriale delle parti nei confronti della figlia minore, criticità di rilievo.
Quanto alle opposte domande delle parti relative al collocamento di PE, si osserva quanto segue.È emerso dagli atti di causa (cfr. relazioni servizi sociali depositate il 15.12.2020 e il 12.10.2022) che PE 1, per propria scelta, vive con la madre, nell'abitazione dalla stessa abitata successivamente all'omologazione della separazione e risultante dalla materiale divisione di un'unica più grande abitazione ovi i coniugi precedentemente vivevano insieme, e che vede il padre in misura certamente inferiore a quanto concordato tra gli ex coniugi in sede di separazione e, cioè, circa una volta ogni due settimane, circostanza peraltro riferita ai servizi sociali anche dal resistente (cfr. relazione servizi sociali del
15.12.2020). PEaltro, con riferimento alla situazione abitativa della minore nella casa della madre, i servizi sociali hanno affermato che la cameretta di PE appare spaziosa e ben arredata sicché, prendendo atto della situazione di fatto venutasi a creare con riferimento alla situazione di vita della minore (e non ravvisandosi ragioni di segno contrario al mantenimento dell'attuale situazione di vita della minore anche al fine di non crearle inutile stress conseguente ad uno stravolgimento delle sue abitudini), appare opportuno conformare a diritto tale situazione, anche al fine di evitare ulteriori contrasti tra i coniugi. PEaltro, risultano all'evidenza superati i dedotti conflitti di PE con la sorella PE rappresentati dal resistente, atteso che la minore ha più volte rappresentato ai servizi sociali di avere un buon rapporto con la sorella e di volerle bene, senza considerare che lo stesso resistente, nel chiedere il collocamento della minore presso di sé in ragione prevalentemente dei rapporti della stessa con la sorella, ha contraddittoriamente rappresentato che anche PE avrebbe potuto vivere, secondo la sua volontà, con esso resistente e la minore PE, con ciò rendendo evidente l'infondatezza delle argomentazioni addotte a sostegno della richiesta di collocamento. Conseguentemente, in parziale accoglimento della relatival domanda della ricorrente e rigettando sul punto la domanda del resistente, anche quella in via subordinata, deve essere disposto il collocamento prevalentemente di PE 1 presso la ricorrente. Va, per contro, rigettata, la domanda avanzata dalla ricorrente con la quale la stesse chiede l'assegnazione dell'intero immobile, in comproprietà tra le parti, precedentemente adibito a casa coniugale, atteso che tale immobile è stato, come da accordo di separazione omologato tra le parti, concordemente diviso in via materiale ed è separatamente abitato dalle parti, non essendovi dunque ragione (tale non essendo il rapporto di inimicizia tra i coniugi, in quanto, come detto, non ostativo ad un corretto sviluppo della minore, peraltro quasi maggiorenne, la quale ha dichiarato più volte di essere serena) per l'assegnazione unitaria dello stesso alla ricorrente. Invero, la minore PE 1 ha rappresentato di gestire bene la presenza del padre nella abitazione contigua a quella da essa abitata insieme alla madre (cfr. relazione dei servizi sociali del
15.12.2020), avendo prospettato lo spostamento di residenza di uno dei genitori soltanto come eventualità, e solo per esigenze dei propri genitori.
Quanto al diritto di visita del padre, è emerso nel corso del giudizio (confronta relazioni dei servizi sociali in atti) che la minore veda lo stesso prevalentemente durante i fine settimana, ed a settimane alterne, regime che si è rivelato confacente agli interessi della minore (la quale ha invero un buon rapporto con entrambi i genitori), nonché ritenuto idoneo dalla ricorrente (cfr. conclusioni proposte relativamente al diritto di visita del resistente) e riconosciuto implicitamente funzionale dal resistente, che ha riferito ai servizi sociali (cfr. relazione servizi sociali del 15.12.2020) di vedere la figlia circa ogni due settimane aggiungendo al riguardo “con lei ho un rapporto stupendo, con me sta sempre serena non ci sono stati mai problemi"). Deve, pertanto, essere disposto che il padre terrà con sé la figlia PE 1 nel fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 20.00 del venerdì alle ore 21.00 della domenica. Quanto alle festività, non essendo emerse criticità con riferimento a quanto concordato tra le parti in sede di separazione, va disposto conformemente all'accordo e, cioè, che l'estate il padre potrà trascorrere con la figlia un periodo di quindici giorni, concordato di anno in anno a seconda delle ferie lavorative dei genitori, mentre le altre festività seguiranno il principio dell'alternanza.
Deve essere, ancora, accolta, nei limiti di seguito indicati, ed in ragione del disposto collocamento della minore PE 1 presso la ricorrente, la domanda della ricorrente volta a porre a carico del resistente il versamento a sé di un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento della figlia. Con riferimento all'ammontare del contributo il tribunale ritiene congrua la somma di € 300,00 mensile, avuto in particolare riguardo, ai sensi dell'art. 337 ter c.p.c., comma IV, unitariamente, alle attuali esigenze della figlia in ragione dell'età (17 anni), ai ridotti tempi di frequentazione della stessa con il padre, come sopra fissati, nonché alle risorse economiche di entrambi i genitori, essendo invero superiori le risorse economiche della ricorrente rispetto a quelle del resistente (reddito di circa € 27.000/29.000 annui per la ricorrente, come comprovate dalle dichiarazioni dei redditi acquisite, e reddito di circa € 19.000 annui per il resistente, come comprovate dalle certificazioni uniche depositate). Le spese straordinarie necessarie per la figlia, invece, devono essere poste paritariamente a carico delle parti, e regolamentate come da relativo protocollo vigente presso questo Tribunale.
Nessun contributo al mantenimento dell'altra figlia degli ex coniugi, per contro, deve essere disposto in questa sede, atteso che la stessa, oltre che frequentemente convivente con il fidanzato in autonoma abitazione, risulta essere entrata nel mondo del lavoro avendo svolto nel tempo numerose occupazioni (cfr. documentazione depositata dall'Agenzia delle Entrate) ed avendo percepito redditi annui di oltre € 17.000 (cfr. dichiarazione dei redditi 2021 acquisita), sicché si deve ritenere la stessa economicamente indipendente.
Deve essere, ancora, rigettata la generica domanda della ricorrente volta a disporre che il resistente sia tenuto a pagare il 50% del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile che costituiva la casa coniugale, non risultando, come sopra visto, vero l'unico presupposto posto dalla ricorrente a fondamento della domanda, rappresentato dal fatto che, dovendo il resistente lasciare la porzione di immobile da esso abitata, la ricorrente si dovrà fare carico delle relative utenze.
Infine, devono essere dichiarate inammissibili la domanda del resistente volta a disporre che la casa coniugale sia posta in vendita, nonché le domande delle parti volte ad ottenere il risarcimento del danno endofamiliare, atteso che dette domande sono soggette al rito ordinario e che, come più volte affermato dalla
Cassazione, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., in assenza, come nel caso di specie, di ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di divorzio soggetta al rito della camera di consiglio, e quella avente ad oggetto domande soggette al rito ordinario, autonoma e distinta dalla prima (Cfr, tra le altre, Cass. 11828 del
2009).
Le spese di lite, in ragione della parziale reciproca soccombenza nonché in ragione della natura del giudizio, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: affida in via condivisa alla ricorrente Parte 1 e al resistente [...] CP 1 la figlia minore PE 1, con collocamento prevalente della stessa presso la ricorrente;
dispone che ܀ Controparte_1 potrà tenere con sè la figlia PE 1 nel fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 20.00 del venerdì alle ore 21.00 della domenica. Quanto alle festività, il padre potrà trascorrere con la figlia un periodo di quindici giorni, concordato di anno in anno a seconda delle ferie lavorative dei genitori, mentre le altre festività seguiranno il principio dell'alternanza; pone a carico di Controparte 1 l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia PE 1 con il versamento a Parte 1 entro il giorno cinque di ogni mese,
,
della somma, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, di Euro 300,00, nonché l'obbligo di rimborsare a Parte 1 nella percentuale del 50%, le spese straordinarie necessarie per la minore, regolamentate secondo il Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di Fermo;
❖ rigetta la domanda della ricorrente volta a disporre che il resistente sia tenuto a pagare il 50% del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile che costituiva la casa coniugale;
dichiara inammissibile la domanda del resistente volta a disporre che la casa coniugale sia posta in vendita;
dichiara inammissibili le domande delle parti volte ad ottenere il risarcimento del danno endofamiliare;
❖ compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.12.2024.
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est.
Dott. Francesco De PEna