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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 03/02/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
Composta da
Dott. Matteini Claudia Presidente
Dott. Altrui Francesca Consigliere
Dott. Munzi Daniela Giudice ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 587/2022 r.g.,
proposto da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Parte_1
Longarini; - appellante contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Gallo;
- appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
appello avverso la Sentenza n. 499/2022 emessa in data 13.06.2022 dal
1 Tribunale di Terni che ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo n.
1018/2018 pari ad € 6.659,56, emesso dal medesimo Tribunale in favore di
[...]
per somministrazione di energia elettrica ad uso abitativo. Il Controparte_2
Tribunale ha altresì condannato l'opponente al pagamento delle spese di ctu e delle spese di lite del giudizio di opposizione.
Il decreto ingiuntivo era portato da tre fatture, una pari ad € 5.447,61 per conguaglio di consumi nel periodo dal 01.05.2012 al 05.12.2014, una pari ad €
1.124,31 per conguaglio di consumi dal 01.05.2012 al 28.08.2015, una pari a €
87,63 per conguaglio finale.
Con il primo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui è
stata rigettata la preliminare eccezione di inammissibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.
Tale tentativo è previsto dalla delibera 209/2016/E dell'autorità Indipendente
per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e dal nuovo art. 141 comma 6
lett. C del Codice del Consumo. Pertanto, il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione rende il ricorso per decreto ingiuntivo inammissibile. L'opponente non avrebbe potuto attivare la procedura, come ritenuto dal giudice di primo grado, perché aveva un termine perentorio di 40
giorni per proporre opposizione ed il provvedimento di conciliazione avrebbe avuto tempi ben più lunghi. La Suprema Corte ha affermato che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo soggetto a mediazione obbligatoria, l'onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta (Cass. Civ.
Sez. Unite n. 19596/2020).
2 Con il secondo motivo è stata censurata la sentenza nella parte in cui il giudice non ha tenuto conto del difetto di prova da parte di dei Controparte_2
consumi effettuati da che aveva già contestato, prima Parte_1
dell'inizio del presente giudizio, la richiesta di conguaglio inviata dopo tre anni dalla stipula del contratto, in quanto non coerente con i reali consumi effettuati e con le prescrizioni dell'Autorità in materia. In sede di opposizione l'odierno appellante aveva contestato il malfunzionamento del contatore ed aveva prodotto le bollette emesse dal precedente gestore da cui si evincevano consumi storici non coerenti con quelli fatturati da I consumi erano Controparte_2
di circa 250/300 € a bimestre costanti.
La Suprema Corte ha affermato che “spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore – richiedendone la verifica – e dimostrare l'entità dei consumi effettati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato); incombe invece sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è
imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (Cass. Civ. 297/2020; 34701/2021).
Nel primo grado di giudizio il suddetto onere probatorio non sarebbe stato assolto dall'opposta poiché, dinanzi alla contestazione da parte dell'utente del malfunzionamento del contatore, confermato e provato dal dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli
3 ordinari impieghi del bene somministrato, il gestore non ha fornito prova del corretto funzionamento del misuratore e, di conseguenza, della esigibilità dei consumi a conguaglio rilevati. Questo aspetto non è stato oggetto di valutazione da parte del CTU in quanto estraneo al quesito formulato dal giudice di prime cure. A tal fine non è sufficiente la prova della sola circostanza che la fornitura fosse in corso all'atto della emissione delle fatture o del rilevamento dei consumi, nonché la corrispondenza di questi ultimi alla fatturazione. Il CTU ha effettuato una ricostruzione temporale dei consumi fatturati, limitandola al periodo oggetto di causa che intercorre dal 01.05.2012 al 23.10.2015, facendo richiesta al distributore di zona ex ASM Terni s.p.a., dell'elenco delle letture rilevate nell'utenza intestata a in Terni Via Monte di Totagna Parte_1
n. 31. Al fine di verificare il malfunzionamento del misuratore, sarebbe stato opportuno estendere l'indagine all'anno precedente ed a quello successivo l'interruzione del rapporto oggetto di controversia, in cui i consumi erano e sono decisamente più bassi ed in linea con i consumi medi del sig. Pt_1
effettuati ogni bimestre.
L'appellata è stata anche sanzionata dall' per aver emesso fatture a CP_3
conguaglio ai propri clienti, sin dal mese di marzo 2014 a distanza di anni e per importi abnormi.
Infine della CTU è stato evidenziato che sono due i contratti riconducibili all'opponente e che quello per il quale è stato richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo ha un numero diverso rispetto a quello da cui originano i presunti debiti dell'opponente. Le fatture esaminate dal CTU non sono oggetto del presente giudizio in quanto relative all'altra utenza intestata al sig. Pt_1
4 Il Tribunale si è limitato ad accogliere la pretesa creditoria del somministrante senza verificare l'avvenuta dimostrazione, da parte dello stesso, del regolare funzionamento del contatore dell'impianto di erogazione della energia elettrica,
a fronte della corrispondente contestazione del fruitore, volta a negare l'esattezza del computo estimativo posto a fondamento del credito azionato in giudizio.
Si è costituita la la quale ha chiesto il rigetto Controparte_1
della preliminare eccezione d'inammissibilità della domanda per mancato tentativo di conciliazione previo all'azione giudiziale. E' invero pacifico che la
Delibera 209/2016/E dell'Autorità indipendente per l'energia elettrica pone a carico del cliente o utente finale di attivare la procedura di conciliazione.
L'appellato confonde poi la procedura di conciliazione con la mediazione obbligatoria che in ogni caso non è stata eccepita dal convenuto a pena di decadenza e non è stata rilevata d'ufficio dal giudice, entro la prima udienza del giudizio di primo grado.
L'appellata ha chiesto il rigetto del secondo motivo perché è stata dimostrata la prova dei consumi e la correttezza della fatturazione. L'opponente si è limitato a revocare in dubbio - del tutto genericamente – l'attendibilità del rilievo del misuratore, effettuando un richiamo apodittico alla giurisprudenza.
La CTU ha verificato che il POD riportato nelle bollette ed indicato nelle fatture corrispondeva a , Via Monte Totagna n. 31 – 05100 Terni”; Parte_1
che nelle fatture vi erano tutte le voci di costo richieste dall'Autorità Garante
per l'energia elettrica;
che i costi applicati rientravano nelle previsioni contrattuali stabilite.
5 Infine non è stata posta in essere alcuna condotta illegittima e dannosa da parte di che ha provveduto alla fatturazione nel rispetto dei limiti CP_2
imposti dalla rigida normativa di settore, per consumi rilevati e verificati.
Con Ordinanza del 01.12.2022 è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
All'udienza del 07/03/2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa, è
stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
1) Il primo motivo d'appello non è fondato perché è corretta l'affermazione del giudice di prime cure, secondo cui l'onere di esperire il procedimento di conciliazione non è posto dalla legge a carico della società di erogazione della energia elettrica ma a carico del cliente o dell'utente finale, ai sensi dell'art. 141 del Codice del consumo e della Delibera 209/2016/E (Adozione del testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico – testo integrato conciliazione).
Dal 1° gennaio 2017 è in vigore il “Testo Integrato Conciliazione” (TICO), che definisce la procedura per richiedere il servizio di conciliazione, messo a disposizione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per risolvere agevolmente le controversie tra clienti finali e operatori del settore dell'energia. Tale richiesta deve essere effettuata dal cliente finale ed a prescindere dall'esito, l'esperimento del tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità per ogni altra eventuale azione giudiziale.
6 Si ritiene dunque che il sig. non abbia alcun interesse a Controparte_4
sollevare la predetta eccezione, dovendo imputare a se stesso il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.
A tale fattispecie non è infine applicabile la giurisprudenza della Suprema Corte
richiamata dall'appellante in riferimento alla Legge n. 28/2010 che prevede all'art. 5 comma 1 la mediazione obbligatoria per talune controversie, tra le quali non è inclusa quella avente ad oggetto la somministrazione di energia elettrica.
Pertanto l' ha legittimamente richiesto il decreto ingiuntivo nei confronti CP_5
dell'utente ritenuto moroso nel pagamento delle fatture emesse a conguaglio per la somministrazione di energia elettrica.
2) Il secondo motivo è ugualmente infondato perché, conformemente all'orientamento citato dallo stesso appellante, costui ha genericamente dedotto il malfunzionamento del contatore ma non ha chiesto la verifica dello stesso com'era suo onere. Inoltre la dimostrazione dell'entità dei consumi nel periodo avrebbe dovuto essere effettuata, sempre secondo il medesimo orientamento,
non solo attraverso la produzione delle precedenti bollette, ma anche attraverso la dimostrazione che il consumo era corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato.
La Suprema corte ha invero affermato che “come logico, il presupposto è che si tratti di compiuta e non "mera" contestazione, dovendo "l'utente... contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali (presumibili) consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e
7 corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione)"
(Cass. Civ. n. 17401/2024; 09/01/2020, n. 297).
Il sig. non ha chiesto la verificazione e/o la sostituzione del Parte_1
contatore sia in sede stragiudiziale sia in sede giudiziale, limitandosi soltanto a produrre fatture dell'Umbria Energy antecedenti e successive a quelle di
CP_5
Inoltre è bene evidenziare che il Tribunale, “in assenza di prova sul
malfunzionamento del contatore”, aveva ammesso la CTU con il seguente quesito: “visti gli atti di causa, viste le condizioni di contratto, dica il CTU se
nella determinazione dei costi sono state rispettate le condizioni contrattuali”.
Al riguardo l'opponente non aveva richiesto l'integrazione del quesito, avente ad oggetto la verifica del contatore e non aveva svolto osservazioni alla CTU
che aveva concluso che la aveva emesso fatture regolari, sia per i CP_2
consumi rilevati e fatturati, riscontrati con il tabulato dell'ASM s.p.a., sia per quanto riguarda le voci di costo, come regolamentato dall'Organismo di controllo AEEGSI.
L'appello viene quindi rigettato.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza con conseguente condanna dell'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado come liquidate nel dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 (scaglione da € 5.201,00 a €
8 26.000,00 in considerazione della particolare semplicità delle questioni trattate).
In ragione della soccombenza dell'appellante, la Corte, ai sensi del D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale, a norma del cit. art. 13,
comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore dell'appellata che si liquidano in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario ed oneri di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso in Perugia il 17/01/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Daniela Munzi Dott. Claudia Matteini
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