Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 16/04/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
n. 819/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI VI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 819/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a[...]G professione: educatrice reddito: euro 20.396,24 netti nell'anno d'imposta 2023 con l'Avv. Maria Pia Bergamasco presso cui ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato ad [...] l'[...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a[...]G professione: infermiere reddito: euro 24.813,00 netti nell'anno d'imposta 2023 con l'Avv. Alessandro Braga presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a SO RT (RO) l'1-9-2007 (anno 2007, Numero 6, Parte II, Serie A, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti:
1) I coniugi vivranno separati liberi di stabilire la residenza ove ciascuno ritiene più opportuno;
2) Affidarsi il figlio minore ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle Per_1 decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà residenza presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, nel rispetto del seguente calendario minimo:
- due pomeriggi la settimana (il martedì ed il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 21.00), nonché due fine settimana al mese (dal venerdì alle 17.00 alla domenica alle 21.00 o al rientro a scuola il lunedì), in via alternata con la madre;
- 7 giorni a Natale, 3 giorni a Pasqua, 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
- il giorno del compleanno di verrà trascorso un anno con il padre e un anno Per_1 con la madre;
- il minore trascorrerà con il padre la festa del papà e con la madre la festa della mamma, a prescindere dal calendario di visita;
4) Il padre si obbliga a corrispondere in favore della madre, quale contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di € 375,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre al 50% delle spese straordinarie, come di seguito indicate: Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche e farmaci prescritti dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
2 c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) attività sportive e pertinenti attrezzature;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, ricreative e ludiche;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi. Il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole. Qualora uno dei genitori decidesse di sostenere spese straordinarie senza il preventivo accordo dell'altro genitore, la spesa verrà addebitata interamente a chi ha preso la decisione;
5) Il padre rilascia sin d'ora il proprio assenso alla concessione in favore della madre dell'AAUU, la quale si farà carico di farne richiesta;
6) I coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento del figlio negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28-2-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
3 Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio non siano Per_1 in contrasto con l'interesse morale e materiale dello stesso, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 819/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio a SO RT (RO) l'1- Pt_2
9-2007, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SO RT (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a OV, il 16 aprile 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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