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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/08/2025, n. 7599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7599 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI 13 sezione civile
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
In composizione monocratica in persona del G.O.T. Dott.ssa Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta in data 7 luglio 2025 ha emesso la seguente
Sentenza
nel procedimento civile trattato con rito Cartabia ex art.281 undecies e seguenti c.p.c., iscritto al n.21945/2023 R.G. e avente ad oggetto: diritti della cittadinanza
TRA
, nato il [...] a [...], Stato di San Paolo - Parte_1
SP (Brasile), in proprio e con il coniuge sig.ra , Persona_1 anche in nome e per conto dei propri figli minorenni Persona_2
cittadina brasiliana (C.P.F. - Cadastro de Pessoa Fisicas) n.
[...]
, carta d'identità brasiliana n. , nata il NumeroDiCar_1 NumeroDiCart_2 C.F._1
14.05.2012 a Indaiatuba, Stato di San Paolo - SP (Brasile), e Parte_2
cittadino brasiliano, nato il [...] a [...], Stato di San
[...]
Paolo - SP (Brasile), tutti residenti in [...], Stato di San Paolo - SP (Brasile) alla Rua Antonio Brollo 47, Jd R D Lucilla. Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Paolacci del Foro di Prato (C.F.
ed elettivamente domiciliati presso di lui giusta procura C.F._2 in atti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo dufensore RICORRENTI E
in persona del Ministro in carica dom. ex lege presso Controparte_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Resistente contum.
Nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Interventore ex lege Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27 ottobre 2023 parte ricorrente ha convenuto in giudizio il , al fine di ottenere Controparte_1 idoneo provvedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana ed il conseguente ordine all'ufficiale di stato Civile del Comune di appartenenza per l'annotazione e la trascrizione nei registri dello Stato civile dell'avo; per sentir accertare che essi sono cittadini italiani iure sanguinis sin dalla nascita. I ricorrenti riferiscono
Come da ricorso tutta la storia genealogica è confermata da certificati allegati al fascicolo telematico.
Preliminarmente, in rito, deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni non sia configurabile, in difetto di espressa previsione legislativa, come condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione dev'essere espressamente prevista, non potendo procedersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria, attese le gravi conseguenze del rilievo dell'improcedibilità. Inoltre poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, come già evidenziato, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Dalla documentazione depositata in atti risulta che il sig. è nato nel Pt_3
Comune di Prisco (CE) in data 25.04.1898, come risulta dal relativo estratto per riassunto dell'atto di nascita rilasciato dal predetto Comune (cfr. doc. 02). Egli è poi emigrato in Brasile, dove, in data 23.08.1919, ha sposato Per_3
(cfr. certificato integrale di matrimonio, debitamente autenticato, tradotto ed
[...] apostillato: doc. 03) e dove ha trascorso la propria vita senza aver mai richiesto la naturalizzazione brasiliana e, quindi, senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana (cfr. certificato negativo di naturalizzazione, debitamente autenticato, tradotto ed apostillato: doc. 04), prima di morirvi, non è stato mai naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” ai figli che l'avevano tramessa a loro volta ai loro discendenti.; i ricorrenti hanno provato la propria discendenza dall'avo cittadino italiano emigrato in Brasile, mentre spetterà al resistente eccepire e dimostrare CP_1
l'esistenza di eventuali (e, in realtà, inesistenti) atti interruttivi della trasmissione l'avo italiano non ha mai richiesto né ottenuto la naturalizzazione brasiliana (cfr. certificato negativo prodotto: doc. 04), né l'ha rinunciata volontariamente ed espressamente, né lo hanno fatto i suoi discendenti che hanno acquisito (anche) la cittadinanza brasiliana iure soli e non per naturalizzazione. Il non si è costituito. Controparte_1
Il P.M. si è espresso con parere favorevole.
Ciò posto, il ricorso è fondato e merita accoglimento. È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti, da cittadino italiano Persona_4
In linea di principi arsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché i ricorrenti ne sono pacificamente titolari sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano prevedevano la trasmissione della cittadinanza per Pt_3 via paterna, a differenza di quanto avviene per l'acquisto della cittadinanza per linea materna trasmessa in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana, per il quale l'accoglimento dell'istanza è frutto di una lettura giurisprudenziale e non di un dettato normativo inequivoco. Dal 20.03.2023 non è, tuttavia, più possibile inviare tale richiesta per posta o per e-mail (come avveniva precedentemente), ma esclusivamente tramite un apposito portale ministeriale (chiamato “Prenot@mi”) che ogni mese rende “disponibile un nuovo elenco, con iposti vacanti disponibili in base alla capacità massima di lavoro di questo
il tutto al deliberato fine di “accelerare la trattazione delle Parte_4 domande e lo smaltimento delle liste di attesa arretrate'.dall'esame della lista richieste pubblicata sul website del a San Paolo viene in evidenza la Parte_5 dimensione del fenomeno e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti. a) Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. b) In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni.
Pertanto deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti.
Nel caso di specie, la discendenza dall'avo italiano è trasmessa sia in linea paterna prima dell'entrata in vigore della Costituzione ed anche per linea materna dopo tale momento. Peraltro, la distinzione è, come noto, diventata irrilevante a seguito dell'abrogazione della L. 555/1912 da parte della vigente L. 91/1992, che non contempla alcuna distinzione tra linea paterna e materna ai fini della trasmissione della cittadinanza italiana (al contrario, invece, della previgente normativa che contemplava la trasmissione solo per linea paterna).
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre-costituzionale e pertanto nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza numero 87 del 1975; sentenza numero 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
[...]
, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo CP_1 certificato o comunque richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Ad ogni buon conto, consistendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero nella mera ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano per nascita, lo stesso deve collocarsi, nel quadro della normativa vigente, nell'ambito della disciplina dettata per la regolamentazione della fattispecie di acquisto della cittadinanza per nascita (ex art. 1, co. 1, L. 91/92).
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del GOT così dispone: dichiara lo status dei ricorrenti di Cittadini Italiani iure sanguinis per via materna e per via paterna per quanto esposto;
- per l'effetto ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri;
- ordina, per l'effetto, il e l'Ufficiale di Stato Civile Controparte_1 competente di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile.
- Spese compensate. Così deciso in Napoli in data 1 agosto 2025
Il GOT Dott.ssa Antonietta De Simone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI 13 sezione civile
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
In composizione monocratica in persona del G.O.T. Dott.ssa Antonietta De Simone, sciogliendo la riserva assunta in data 7 luglio 2025 ha emesso la seguente
Sentenza
nel procedimento civile trattato con rito Cartabia ex art.281 undecies e seguenti c.p.c., iscritto al n.21945/2023 R.G. e avente ad oggetto: diritti della cittadinanza
TRA
, nato il [...] a [...], Stato di San Paolo - Parte_1
SP (Brasile), in proprio e con il coniuge sig.ra , Persona_1 anche in nome e per conto dei propri figli minorenni Persona_2
cittadina brasiliana (C.P.F. - Cadastro de Pessoa Fisicas) n.
[...]
, carta d'identità brasiliana n. , nata il NumeroDiCar_1 NumeroDiCart_2 C.F._1
14.05.2012 a Indaiatuba, Stato di San Paolo - SP (Brasile), e Parte_2
cittadino brasiliano, nato il [...] a [...], Stato di San
[...]
Paolo - SP (Brasile), tutti residenti in [...], Stato di San Paolo - SP (Brasile) alla Rua Antonio Brollo 47, Jd R D Lucilla. Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Paolacci del Foro di Prato (C.F.
ed elettivamente domiciliati presso di lui giusta procura C.F._2 in atti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo dufensore RICORRENTI E
in persona del Ministro in carica dom. ex lege presso Controparte_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Resistente contum.
Nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Interventore ex lege Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27 ottobre 2023 parte ricorrente ha convenuto in giudizio il , al fine di ottenere Controparte_1 idoneo provvedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana ed il conseguente ordine all'ufficiale di stato Civile del Comune di appartenenza per l'annotazione e la trascrizione nei registri dello Stato civile dell'avo; per sentir accertare che essi sono cittadini italiani iure sanguinis sin dalla nascita. I ricorrenti riferiscono
Come da ricorso tutta la storia genealogica è confermata da certificati allegati al fascicolo telematico.
Preliminarmente, in rito, deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni non sia configurabile, in difetto di espressa previsione legislativa, come condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione dev'essere espressamente prevista, non potendo procedersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria, attese le gravi conseguenze del rilievo dell'improcedibilità. Inoltre poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, come già evidenziato, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Dalla documentazione depositata in atti risulta che il sig. è nato nel Pt_3
Comune di Prisco (CE) in data 25.04.1898, come risulta dal relativo estratto per riassunto dell'atto di nascita rilasciato dal predetto Comune (cfr. doc. 02). Egli è poi emigrato in Brasile, dove, in data 23.08.1919, ha sposato Per_3
(cfr. certificato integrale di matrimonio, debitamente autenticato, tradotto ed
[...] apostillato: doc. 03) e dove ha trascorso la propria vita senza aver mai richiesto la naturalizzazione brasiliana e, quindi, senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana (cfr. certificato negativo di naturalizzazione, debitamente autenticato, tradotto ed apostillato: doc. 04), prima di morirvi, non è stato mai naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” ai figli che l'avevano tramessa a loro volta ai loro discendenti.; i ricorrenti hanno provato la propria discendenza dall'avo cittadino italiano emigrato in Brasile, mentre spetterà al resistente eccepire e dimostrare CP_1
l'esistenza di eventuali (e, in realtà, inesistenti) atti interruttivi della trasmissione l'avo italiano non ha mai richiesto né ottenuto la naturalizzazione brasiliana (cfr. certificato negativo prodotto: doc. 04), né l'ha rinunciata volontariamente ed espressamente, né lo hanno fatto i suoi discendenti che hanno acquisito (anche) la cittadinanza brasiliana iure soli e non per naturalizzazione. Il non si è costituito. Controparte_1
Il P.M. si è espresso con parere favorevole.
Ciò posto, il ricorso è fondato e merita accoglimento. È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti, da cittadino italiano Persona_4
In linea di principi arsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché i ricorrenti ne sono pacificamente titolari sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano prevedevano la trasmissione della cittadinanza per Pt_3 via paterna, a differenza di quanto avviene per l'acquisto della cittadinanza per linea materna trasmessa in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana, per il quale l'accoglimento dell'istanza è frutto di una lettura giurisprudenziale e non di un dettato normativo inequivoco. Dal 20.03.2023 non è, tuttavia, più possibile inviare tale richiesta per posta o per e-mail (come avveniva precedentemente), ma esclusivamente tramite un apposito portale ministeriale (chiamato “Prenot@mi”) che ogni mese rende “disponibile un nuovo elenco, con iposti vacanti disponibili in base alla capacità massima di lavoro di questo
il tutto al deliberato fine di “accelerare la trattazione delle Parte_4 domande e lo smaltimento delle liste di attesa arretrate'.dall'esame della lista richieste pubblicata sul website del a San Paolo viene in evidenza la Parte_5 dimensione del fenomeno e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti. a) Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. b) In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni.
Pertanto deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti.
Nel caso di specie, la discendenza dall'avo italiano è trasmessa sia in linea paterna prima dell'entrata in vigore della Costituzione ed anche per linea materna dopo tale momento. Peraltro, la distinzione è, come noto, diventata irrilevante a seguito dell'abrogazione della L. 555/1912 da parte della vigente L. 91/1992, che non contempla alcuna distinzione tra linea paterna e materna ai fini della trasmissione della cittadinanza italiana (al contrario, invece, della previgente normativa che contemplava la trasmissione solo per linea paterna).
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre-costituzionale e pertanto nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza numero 87 del 1975; sentenza numero 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
[...]
, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo CP_1 certificato o comunque richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Ad ogni buon conto, consistendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero nella mera ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano per nascita, lo stesso deve collocarsi, nel quadro della normativa vigente, nell'ambito della disciplina dettata per la regolamentazione della fattispecie di acquisto della cittadinanza per nascita (ex art. 1, co. 1, L. 91/92).
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del GOT così dispone: dichiara lo status dei ricorrenti di Cittadini Italiani iure sanguinis per via materna e per via paterna per quanto esposto;
- per l'effetto ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri;
- ordina, per l'effetto, il e l'Ufficiale di Stato Civile Controparte_1 competente di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile.
- Spese compensate. Così deciso in Napoli in data 1 agosto 2025
Il GOT Dott.ssa Antonietta De Simone