CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 18/02/2026, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 864/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
LUPI PIERFRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3639/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250005957366000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 632/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: in atti.
Resistente: in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ricorre contro i'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nonché contro la Regione Campania,avverso e per l'annullamento della CARTELLA DI PAGAMENTO N.10020250005957366000 per omesso pagamento della Tassa automobilistica anno 2018 per complessiva somma di € 292,23 notificata in data 10/05/2025 tramite raccomandata in data 10/05/2025, per La Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 - 49 D.P.R. 602/1973 e dell'art. 7 della legge 212/2000 per mancata sottoscrizione del ruolo del responsabile del procedimento, nonchè,per omessa notifica l'avviso di accertamento n.964287503783.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, per contestare l'avverso dedotto.
Alla fissata udienza, la cauasa veniva spedita in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 44 del 3/3/2016, ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 … nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente ...
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, Sezione XI in composizione monocratica , dichiara la propria incompetenza a favore della CGT di primo grado di Napoli.Nulla per spese
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
LUPI PIERFRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3639/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250005957366000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 632/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: in atti.
Resistente: in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ricorre contro i'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nonché contro la Regione Campania,avverso e per l'annullamento della CARTELLA DI PAGAMENTO N.10020250005957366000 per omesso pagamento della Tassa automobilistica anno 2018 per complessiva somma di € 292,23 notificata in data 10/05/2025 tramite raccomandata in data 10/05/2025, per La Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 - 49 D.P.R. 602/1973 e dell'art. 7 della legge 212/2000 per mancata sottoscrizione del ruolo del responsabile del procedimento, nonchè,per omessa notifica l'avviso di accertamento n.964287503783.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, per contestare l'avverso dedotto.
Alla fissata udienza, la cauasa veniva spedita in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 44 del 3/3/2016, ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 … nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente ...
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, Sezione XI in composizione monocratica , dichiara la propria incompetenza a favore della CGT di primo grado di Napoli.Nulla per spese