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Sentenza 16 settembre 2024
Sentenza 16 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/09/2024, n. 1771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1771 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONER DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Graziella Costantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5302 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
nata il [...] in [...], ivi residente in Parte_1
Viale Pedroso de Morais, numero 691, appartamento 32, città di São Paulo, São Paulo, CAP 05419-
000; rappresentata e difesa come da mandato allegato al presente atto (doc. 1) dall'avv. Sara Brazzini,
C.F.: con studio in Pontassieve (FI), Via Mascagni n. 11, fax 055.5272879 ed C.F._1 elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale all'indirizzo pec:
ove si dichiara di voler ricevere le notificazioni e Email_1 comunicazioni;
–RICORRENTE -
E
, c.f. , in persona del in carica, legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui
Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, 34.
- RESISTENTE-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: Riconoscimento cittadinanza italiana iure sanguinis.
CONCLUSIONI
Istruita con produzione documentale, all'udienza dell'11 settembre 2024, sulle conclusioni precisate la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introdotto ex art.281 decies c.p.c. ritualmente notificato, l'odierna ricorrente ha convenuto davanti l'intestato Tribunale il chiedendo che venga dichiarato il Controparte_1
suo status di cittadina italiana in quanto discendenti in linea retta dall'avo, cittadino italiano, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deduceva la ricorrente, di essere discendente diretti di nato in data [...], Persona_1 nasceva nel Comune di Sant'Onofrio (CZ) (doc. 2);il quale, successivamente, emigrava in Brasile ove, in data 21.12.1907, si univa in matrimonio con (doc. 3);in data 1.4.1911, in Parte_2
Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva (doc. 4);in data 5.11.1938 in Brasile, Persona_2 si univa in matrimonio con (doc. 5);in data 26.6.1950, in Brasile, Persona_2 Persona_3 da detta unione matrimoniale nasceva (doc. 6);in data 7.7.1973, in Brasile, Persona_4 si univa in matrimonio con (doc. 7); in data Persona_4 Controparte_3
10.11.1973 in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva (doc. Persona_5
8); in data 8.11.1991, in Brasile, si univa in matrimonio con Persona_5 [...]
(doc. 9); in data 22.9.1992, in Brasile, da detta unione matrimoniale Persona_6 nasceva (doc. 10). Persona_7
Rappresentavano, altresì di aver inoltrato richiesta presso il Consolato e di non aver ricevuto Pt_3
nessun riscontro e di essere ancora in attesa del riconoscimento dello status.
Il si è costituito non opponendosi alla domanda formulata dai ricorrenti ma Controparte_1
chiedendo la compensazione delle spese di giudizio in considerazione della sua veste di soggetto passivo in senso formale.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale adito, in forza del disposto dell'art.1, comma 36, della Legge n. 206\21 entrato in vigore il 24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.Lg n.13\2017, disponendo che nel caso in cui l'attore risieda all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita dell'avo cittadino italiano.
Nel caso di specie l'avo è nato a [...], provincia di Catanzaro, per cui il foro competente è il
Tribunale adito.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, la ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
2 Deve premettersi che con la c.d. “Decreto della Grande Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. Tale norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza, in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti.
Osservava la Corte che la cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma1, c.c. del 1865).
La Legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, pone in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana iure loci, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo. Nel caso di specie, non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avo italiano, prova, peraltro, di cui era onerata l'amministrazione, ma di contro rileva il certificato negativo di naturalizzazione depositato che attesta l'assenza di atto di naturalizzazione in nome dello stesso(doc.).
In merito al riconoscimento dello status richiesto rileva la sentenza della Cass. Civ. S.U., n. 466/2009 che precisa “Tale riconoscimento non può negarsi neppure in caso di morte degli ascendenti della ricorrente, salvo che vi sia stata, da costoro, rinuncia alla cittadinanza sempre consentita dalle leggi succedutesi nel tempo, rinuncia di cui deve dare prova in questa sede chi si oppone alla ricognizione del diritto”.
Devono, altresì, richiamarsi in questa sede le due recentissime sentenze “gemelle” delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 25317/2022 e 25318/2022, pubblicate il 24 agosto 2022, definite dalla stessa Corte “epocali” tenuto conto della vasta platea di soggetti interessati.
Con le sentenze gemelle n. 25317\22 e n. 25318\22, le Sezioni Unite della Cassazione si pronunciano sugli effetti del decreto della cosiddetta “grande naturalizzazione” del 1889, che aveva attribuito agli avi e ai loro discendenti stabilizzatisi in Brasile, con provvedimento massivo, la cittadinanza brasiliana, la Corte in riforma della sentenza della Corte d'Appello di Roma, risolvendo definitivamente il quesito se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia per la sola mera appartenenza in un altro paese ed in mancanza di manifestazione di volontà, ovvero se la rinunzia debba essere manifestamente espressa, ha fissato i seguenti principi di diritto:
3 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
la perdita della cittadinanza italiana è conseguenza di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo;
la rinuncia allo status di cittadino italiano non può essere né tacita né risultare da fatti concludenti, quale può essere la naturalizzazione massiva o semplici presunzioni, ma deve risultare da una esplicita e inequivoca manifestazione di volontà sostanziale dalla quale può desumersi con certezza l'intenzione di rinunciare alla cittadinanza italiana;
la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana correlata all'accettazione di” un impiego da governo estero” senza permissione del governo italiano, deve intendersi come assunzioni di pubbliche funzioni all'estero che implicano obblighi di gerarchia e fedeltà al governo estero in maniera stabile e definitiva, e non anche il mero svolgimento di una qualsivoglia attività lavorativa pubblica o privata.
Tanto premesso, nella fattispecie, dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta che l'avo italiano, non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avendo mai perso la cittadinanza italiana, l'aveva trasmessa “iure sanguinis” ai propri discendenti.
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare né i ricorrenti né il loro ascendente hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalla competente Autorità diplomatica italiana e apostillati.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere, come ha fatto, ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 15 anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . L'orientamento che si sta consolidando nei Parte_4
Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono Parte_5
l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Tale previsione è ribadita dal D.P.R. 17.1.2014 n. 33, il quale in tema di “Accertamento del possesso della cittadinanza italiana e rilascio della relativa certificazione per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi compreso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa” ha
4 stabilito il termine di 730 giorni dalla presentazione della domanda ed esteso a 48 mesi alla data di entrata in vigore del D.L. 113/18 per alcune ipotesi di “acquisto” della cittadinanza, senza peraltro influire sulla disciplina della fattispecie del “riconoscimento iure sanguinis” qui in esame tanto che la stessa ne è stata espressamente esclusa in sede di conversione in legge. Ebbene, considerata la difficoltà di prenotare una data per la presentazione dei documenti tramite il in ragione Parte_4 dell'impossibilità di entrare in contatto con tale Autorità, essendo stati bloccati, a monte, dallo stesso sistema di prenotazione, a causa della mancanza di date disponibili, tanto giustifica l'accesso alla via giurisdizionale. Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (Cass SS.UU.n. 28873\08).
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni trattate Controparte_1 costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro- Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
1)Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadina italiana di:
nata il [...] in [...] Parte_1
2)Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
3)Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro l'11 settembre 2024.
Il Giudice dott.ssa Graziella Costantino
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