Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 07/05/2026, n. 2915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2915 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02915/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03298/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3298 del 2025, proposto da
NA AR AR, rappresentata e difesa dagli avvocati Pasquale Marotta, Pietro Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casal di Principe, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 1676/2024, pubblicata in data 12/03/2024, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione VIII, sul ricorso R.G. n. 2400/2023, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 la dott.ssa RI CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
La ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza n. 1676/2024, emessa il 12/03/2024 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, integralmente confermata dalla sentenza n. 2749/2025 del Consiglio di Stato. Chiede, altresì, la nomina di un Commissario ad acta, che provveda nella ipotesi di perdurante inerzia dell’Amministrazione e la condanna del Comune di Casal di Principe ai sensi del comma 4, lett. e) dell’art. 114 c.p.a., al pagamento della penalità di mora da quantificarsi in una somma per l’ulteriore ritardo nell’esecuzione.
Il Comune di Casal di Principe non si è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio del 23 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Si osserva, preliminarmente, che la sentenza di primo grado, di cui si chiede l’esecuzione, è stata integralmente confermata dal Consiglio di Stato, con una motivazione che presente il medesimo contenuto dispositivo e conformativo; il ricorso per l'ottemperanza, quindi, è stato correttamente proposto innanzi a questo Tribunale quale giudice dell’ottemperanza.
Nel merito, non risulta che il Comune abbia provveduto alla esecuzione della sentenza.
Il ricorso va, quindi, accolto con il conseguente obbligo del Comune di Casal di Principe di dare integrale esecuzione alla sentenza entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione della presente pronuncia o dalla sua notificazione, se anteriore.
Si nomina, per il caso di perdurante inottemperanza oltre il suddetto termine, quale Commissario ad acta il Prefetto di Caserta, con facoltà di delega a un funzionario dirigente, il quale provvederà, su istanza di parte, al compimento di tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato entro i successivi sessanta giorni.
Ragioni di equità giustificano il rigetto della domanda di condanna del Comune di Casal di Principe al pagamento della penalità di mora di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe proposto, lo accoglie il ricorso e per l’effetto:
-ordina al Comune di Casal di Principe di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza n. 1676/2024, pubblicata in data 12/03/2024, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione VIII, sul ricorso R.G. n. 2400/2023, passata in giudicato ed integralmente confermata in appello dalla sentenza n. 2749/2025 del Consiglio di Stato, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente pronuncia o dalla sua notificazione, se anteriore;
-nomina, per il caso di perdurante inottemperanza oltre il suddetto termine, quale Commissario ad acta il Prefetto di Caserta, con facoltà di delega a un funzionario dirigente, il quale provvederà, su istanza di parte, al compimento di tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato entro i successivi sessanta giorni;
-respinge la domanda di condanna del Comune di Casal di Principe al pagamento della penalità di mora di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Condanna il Comune di Casal di Principe al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 750,00 oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato se versato, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente
RI CE, Consigliere, Estensore
Angela Fontana, Consigliere
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| RI CE | Paolo Corciulo |
IL SEGRETARIO