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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/06/2025, n. 9775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9775 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
RG n. 65327/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Guido Garavaglia, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 65327del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
(C.F. , rappresentato, difeso e assistito Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giovanni Ferraro (C.F. , pec ed C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo sito in Ciampino, via Niccolò Tommaseo
4, giusta procura alle liti depositata nel fascicolo di primo grado;
- appellante -
CONTRO
P.IVA ), con sede legale in Mogliano Veneto (TV), via Controparte_1 P.IVA_1
Marocchesa, 14, in persona del dott. e del dott. , rappresentata, Controparte_2 CP_3 difesa e assistita dall'avv. Valentino Fedeli (C.F. , pec C.F._3
), in forza di procura alle liti del 18 dicembre 2014 per atto Email_2 di Notaio rep. 186905 racc. 30367, ed elettivamente domiciliata presso Persona_1 lo studio di quest'ultimo sito in Roma, via Lucrezio Caro 62, giusta procura alle liti depositata nel fascicolo di primo grado;
- appellata -
1 E CONTRO
DI residente in [...]-1 (Tivoli) Controparte_4
- appellata contumace -
Oggetto: solo danni a cose
Decisa sulle conclusioni delle parti.
CONCLUSIONI
2 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato, il sig. conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Roma, la propria assicurazione al fine di ottenere condanna Controparte_1 al risarcimento dei danni materiali riportati, all'esito del sinistro stradale occorso a Roma nell'aprile del 2018, dal veicolo Audi (Tg DN640AN) di sua proprietà.
1.1. In particolare, l'attore deduceva lo scontro con l'autovettura NC Y (Tg DW221JS) di proprietà
e condotta dalla sig.ra , che avrebbe invaso la corsia ove quest'ultimo transitava Controparte_5 in data 25.04.2018, in via Perano con direzione via Massa, alle ore 5.15 circa del mattino;
all'esito dell'impatto, il veicolo del avrebbe riportato consistenti danni materiali quantificati in euro Parte_1
17.285,51 dall'autocarrozzeria F.lli Battaglia Snc.
1.2. Si costituiva nel giudizio di primo grado la adducendo l'infondatezza della Controparte_1 domanda, sulla scorta dell'incompatibilità dei pretesi danni subiti dal veicolo con la relazione di incidente stradale della Polizia locale intervenuta sul luogo del sinistro.
1.3. Integrato il contraddittorio nei confronti della ritenuta responsabile civile Controparte_5
(rimasta però contumace), e non ammessa la prova, articolata dall'attore, di escussione del sig.
, veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio funzionale all'accertamento della Controparte_6 dinamica del sinistro.
2. Con sentenza n.19017/2020 resa pubblica il 26.10.2020 e notificata il 28.10.2020 nel giudizio con
Rg n.3874/2019, il Giudice di Pace di Roma rigettava la domanda attorea perché infondata, con la contestuale condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite del giudizio in favore della convenuta così argomentando: Controparte_1
- nella relazione di incidente stradale era racchiusa la dichiarazione - difforme dalle deduzioni prospettate con l'atto di citazione - resa dal medesimo in data 2.05.2018 presso il P.S. Parte_1 dell'Ospedale Tor Vergata, secondo cui il giorno dell'incidente 25.04.2018, in transito su via Perano, avrebbe egli stesso invaso l'opposta corsia di marcia al fine di evitare una buca sul ciglio della strada, giungendo a collisione con la NC Y proveniente da via Fosso Dell'Osa. A tale riguardo, dalla relazione di incidente era emerso che il non solo non si sarebbe attenuto alla previsione di Parte_1 cui all'art. 141 Cds, ma anche, che fosse risultato positivo all'assunzione di sostanze alcolemiche;
- la consulenza tecnico-modale si era rivelata inidonea a fornire elementi utili all'apprezzamento della dinamica dell'evento, giacché si limitava a constatare l'astratta compatibilità dell'urto in relazione alla localizzazione dei danni materiali, là dove il grafico allegato alla relazione di incidente individuava il punto di collisione tra i veicoli nella corsia opposta a quella percorsa dall'attore;
4 - la dichiarazione, accorpata al verbale di incidente, pervenuta alla Polizia locale via fax il 30.04.2018
e resa dal sig. , era da giudicarsi inattendibile, vista l'assenza di testimoni oculari, Controparte_6 accertata nella relazione di incidente, nonché incompatibile con le deduzioni attoree sulla dinamica dell'impatto.
3. Avverso la suddetta sentenza proponeva rituale gravame il avverso la Parte_1 Controparte_1 nonché contro la sig.ra , basato su un unico motivo, deducente la violazione
[...] Controparte_5
e/o la falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. in relazione all'erronea interpretazione e valutazione dei mezzi di prova articolati – la testimonianza del sig. non escussa e Controparte_6 la consulenza tecnica d'ufficio espletata – nonché dell'art.111, comma 6, Cost, per aver reso il primo giudice una motivazione insufficiente al riguardo.
Nelle conclusioni dell'atto di citazione in appello, il reiterava la domanda di escussione Parte_1 testimoniale, articolata nel giudizio di primo grado, del sig. , incentrata sul seguente Controparte_6 capitolo di prova:
***
Dichiarata la contumacia della sig.ra in qualità di responsabile civile (v. verbale Controparte_5
d'udienza del 5.05.2021) - ritenute inammissibili dal Giudice dott.ssa Vittoria Amirante le istanze istruttorie articolate dall'appellante, perché non riprodotte in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado – la causa era rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del
9.02.2022 (v. verbale d'udienza del 21.09.2021).
La causa era successivamente rinviata per i medesimi incombenti dal Giudice scrivente, subentrato nel ruolo della dott.ssa Amirante, all'udienza del 19.04.2023, e, dopo vari passaggi, all'udienza del
28.11.2023; da ultimo, con ordinanza ai sensi dell'art.127-ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del
10.05.2024, la causa veniva rinviata all'udienza di p.c. dell'11.03.2025.
Rigettata, con decreto del 21.05.2024, l'istanza di revoca dell'ordinanza istruttoria del 21.9.2021, con ordinanza ex art.127-ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza dell'11.03.2025, la causa era trattenuta in
5 decisione, con l'assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali (20 giorni) e delle memorie di replica (20 giorni).
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appello, basato su un unico motivo - la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. -, anche in relazione all'insufficiente motivazione resa, sul punto, dal primo giudice - non merita accoglimento.
Nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice,
è noto che: “la valutazione delle prove, e con essa il controllo sulla loro attendibilità e concludenza,
e la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, sono rimesse al giudice del merito e sono sindacabili in cassazione solo sotto il profilo della adeguata e congrua motivazione che sostiene la scelta nell'attribuire valore probatorio ad un elemento emergente dall'istruttoria piuttosto che da un altro. In particolare, ai fini di una corretta decisione adeguatamente motivata, il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo, invece, sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter logico seguito nelle valutazioni degli stessi per giungere alle proprie conclusioni” (tra le molte: Cass., 2006
n. 14972, cfr. Cass., 2016, n. 11892 e Cass., 2017, n. 16467).
Con 4.1. Nel caso di specie, la valutazione di inattendibilità della dichiarazione resa dal sig.
[...]
, e racchiusa nella sentenza impugnata, è non solo incentrata sul rilievo per cui la suddetta CP_6 testimonianza, pervenuta il 30.04.2018 in un momento successivo alla verificazione del sinistro ed accorpata, quindi, alla relazione di incidente, non sarebbe stata resa da un testimone oculare, in conformità a quanto accertato nel verbale di incidente (v. pag.3 della sentenza); da qui, la scelta del primo giudice di non porre a fondamento della decisione la dichiarazione pervenuta dal presunto teste oculare, e, di conseguenza, di non escutere, nel primo giudizio, il sig. CP_6
Infatti, dalla relazione versata in atti è emerso che non erano stati individuati tra i presenti, al momento dell'arrivo sul luogo dell'incidente della pattuglia di polizia, soggetti in grado di testimoniare in relazione all'incidente occorso;
neppure si evince dalla medesima che taluno abbia rilasciato agli organi di Polizia locale quanto meno le proprie generalità, al fine di rendere successive ed eventuali dichiarazioni, contrariamente a quanto afferma, sul punto, l'attore (cfr. 4 dell'atto di citazione, ove può leggersi che sig. “dopo aver prestato i primi soccorsi [sarebbe] andato via lasciando i CP_6 recapiti per una testimonianza peraltro contenuta nel verbale redatto dalla Polizia”).
6 4.2. In ogni caso, l'appellante trascura di aggredire la ratio decidendi posta a fondamento della valutazione di inattendibilità del perché inquadrabile nel complessivo iter logico- CP_6 motivazionale, espresso dal primo giudice, di infondatezza della domanda;
motivazione, incentrata sostanzialmente sulla divergenza, in relazione alla dinamica dello scontro (dal quale sarebbero derivati danni materiali al veicolo del ) tra quanto prospettato dall'attore in citazione e Parte_1 quanto da quest'ultimo dichiarato agli organi di Polizia locale.
Come ricostruito dal primo giudice, e come risulta dalla relazione di incidente, il avrebbe Parte_1 affermato, in sede di dichiarazione spontanea resa in data 2.05.2018 agli organi di polizia al momento del ricovero (per i necessari accertamenti dovuti al sinistro), presso il Policlinico Tor Vergata, di aver invaso l'opposta corsia di marcia al fine di evitare una buca sul ciglio della strada, giungendo, quindi,
a collisione con la NC Y condotta dalla responsabile civile contumace (pag.3 della CP_5 relazione); al riguardo, corroboravano l'apprezzamento del primo giudice di infondatezza della domanda i rilievi della sanzione comminata ai sensi del Codice della Strada nei confronti del per eccesso di velocità “in funzione delle caratteristiche della strada in curva e in Parte_1 considerazione di ore notturne” (pag.3, relazione incidente), nonché la positività di quest'ultimo al test alcolemico (pag.2, relazione incidente e pag.3 della sentenza impugnata).
Pertanto, nella prospettazione condivisibile del primo giudice – non censurata dall'appellante –
l'infondatezza della domanda si fonda sulla discrasia esistente tra la ricostruzione della dinamica dello scontro dichiarata dall'attore in citazione con quanto affermato dall'attore medesimo agli istruttori della Polizia locale (discrasia corroborata altresì dal grafico allegato al verbale di sinistro, perché dimostrativo dell'invasione di corsia da parte del veicolo dell'attore, con i relativi “segni di scarrocciamento lasciati dall'Audi”), cui accede, come sopra tratteggiato, la valutazione di non attendibilità di un soggetto (il la cui eventuale presenza sul luogo dell'incidente dedotto non CP_6
è comunque altrimenti accertabile né evincibile dagli atti di causa.
4.3. Nel medesimo senso, può leggersi la sia pure sintetica affermazione resa dal primo giudice con riguardo alla valutazione della consulenza tecnica, svolta nel primo giudizio e funzionale alla quantificazione dei danni materiali riportati dal veicolo dell'attore (odierno appellante), giacché
l'espletata c.t.u., ritenuta la compatibilità dei danni riportati dal veicolo dell'attore con la dinamica dell'incidente, non sarebbe stata comunque funzionale a formare e/o corroborare il convincimento del giudice del merito in relazione all'an debeatur.
Si rammenta, a tale riguardo, che la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce un mezzo istruttorio in senso proprio, poiché ha la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, ragione per cui non è
7 qualificabile come una prova vera e propria e, come tale, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice del merito.
L'appello va, quindi, per tali ragioni, rigettato.
***
Considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza anche di carattere istruttorio, il Tribunale di Roma, in persona del Giudice sottoscrivente, ritiene che l'appello proposto da vada rigettato, e che, per l'effetto, la sentenza del Giudice di Pace n. Parte_1
19017/2020 resa pubblica il 26.10.2020 e notificata il 28.10.2020 vada confermata, sia pure con una motivazione in parte integrata.
Di conseguenza, le spese del presente grado seguono la soccombenza, con condanna dell'appellante a rifonderle alla parte appellata e vengono liquidate come da dispositivo, sulla Controparte_1 base dei criteri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022 per il grado di appello), tenuto conto dello scaglione di riferimento (valore causa dichiarato € 17.285,51, scaglione compreso tra euro
5.201,00 ed euro 26.000,00), in applicazione dei valori medi, con l'esclusione della fase istruttoria in appello, perché non svolta.
L'integrale rigetto dell'appello comporta la declaratoria di sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 co.
1-quater DPR 30.05.2002, n.115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Guido
Garavaglia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione od eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello promosso da , e, per l'effetto, conferma la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Roma n.19017/2020 resa pubblica il 26.10.2020, sia pure con una motivazione in parte integrata;
- condanna, per l'effetto, parte appellante, alla rifusione delle spese del presente grado, in favore di liquidate, in complessivi euro 3.966,00, oltre spese generali (15%), iva e c.p.a. Controparte_1 come per legge;
8 - dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1-quater
[...]
DPR 115/2002.
Così decisa in Roma, il 18 giugno 2025
IL GIUDICE
dott. Guido Garavaglia
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Guido Garavaglia, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 65327del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
(C.F. , rappresentato, difeso e assistito Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giovanni Ferraro (C.F. , pec ed C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo sito in Ciampino, via Niccolò Tommaseo
4, giusta procura alle liti depositata nel fascicolo di primo grado;
- appellante -
CONTRO
P.IVA ), con sede legale in Mogliano Veneto (TV), via Controparte_1 P.IVA_1
Marocchesa, 14, in persona del dott. e del dott. , rappresentata, Controparte_2 CP_3 difesa e assistita dall'avv. Valentino Fedeli (C.F. , pec C.F._3
), in forza di procura alle liti del 18 dicembre 2014 per atto Email_2 di Notaio rep. 186905 racc. 30367, ed elettivamente domiciliata presso Persona_1 lo studio di quest'ultimo sito in Roma, via Lucrezio Caro 62, giusta procura alle liti depositata nel fascicolo di primo grado;
- appellata -
1 E CONTRO
DI residente in [...]-1 (Tivoli) Controparte_4
- appellata contumace -
Oggetto: solo danni a cose
Decisa sulle conclusioni delle parti.
CONCLUSIONI
2 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato, il sig. conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Roma, la propria assicurazione al fine di ottenere condanna Controparte_1 al risarcimento dei danni materiali riportati, all'esito del sinistro stradale occorso a Roma nell'aprile del 2018, dal veicolo Audi (Tg DN640AN) di sua proprietà.
1.1. In particolare, l'attore deduceva lo scontro con l'autovettura NC Y (Tg DW221JS) di proprietà
e condotta dalla sig.ra , che avrebbe invaso la corsia ove quest'ultimo transitava Controparte_5 in data 25.04.2018, in via Perano con direzione via Massa, alle ore 5.15 circa del mattino;
all'esito dell'impatto, il veicolo del avrebbe riportato consistenti danni materiali quantificati in euro Parte_1
17.285,51 dall'autocarrozzeria F.lli Battaglia Snc.
1.2. Si costituiva nel giudizio di primo grado la adducendo l'infondatezza della Controparte_1 domanda, sulla scorta dell'incompatibilità dei pretesi danni subiti dal veicolo con la relazione di incidente stradale della Polizia locale intervenuta sul luogo del sinistro.
1.3. Integrato il contraddittorio nei confronti della ritenuta responsabile civile Controparte_5
(rimasta però contumace), e non ammessa la prova, articolata dall'attore, di escussione del sig.
, veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio funzionale all'accertamento della Controparte_6 dinamica del sinistro.
2. Con sentenza n.19017/2020 resa pubblica il 26.10.2020 e notificata il 28.10.2020 nel giudizio con
Rg n.3874/2019, il Giudice di Pace di Roma rigettava la domanda attorea perché infondata, con la contestuale condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite del giudizio in favore della convenuta così argomentando: Controparte_1
- nella relazione di incidente stradale era racchiusa la dichiarazione - difforme dalle deduzioni prospettate con l'atto di citazione - resa dal medesimo in data 2.05.2018 presso il P.S. Parte_1 dell'Ospedale Tor Vergata, secondo cui il giorno dell'incidente 25.04.2018, in transito su via Perano, avrebbe egli stesso invaso l'opposta corsia di marcia al fine di evitare una buca sul ciglio della strada, giungendo a collisione con la NC Y proveniente da via Fosso Dell'Osa. A tale riguardo, dalla relazione di incidente era emerso che il non solo non si sarebbe attenuto alla previsione di Parte_1 cui all'art. 141 Cds, ma anche, che fosse risultato positivo all'assunzione di sostanze alcolemiche;
- la consulenza tecnico-modale si era rivelata inidonea a fornire elementi utili all'apprezzamento della dinamica dell'evento, giacché si limitava a constatare l'astratta compatibilità dell'urto in relazione alla localizzazione dei danni materiali, là dove il grafico allegato alla relazione di incidente individuava il punto di collisione tra i veicoli nella corsia opposta a quella percorsa dall'attore;
4 - la dichiarazione, accorpata al verbale di incidente, pervenuta alla Polizia locale via fax il 30.04.2018
e resa dal sig. , era da giudicarsi inattendibile, vista l'assenza di testimoni oculari, Controparte_6 accertata nella relazione di incidente, nonché incompatibile con le deduzioni attoree sulla dinamica dell'impatto.
3. Avverso la suddetta sentenza proponeva rituale gravame il avverso la Parte_1 Controparte_1 nonché contro la sig.ra , basato su un unico motivo, deducente la violazione
[...] Controparte_5
e/o la falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. in relazione all'erronea interpretazione e valutazione dei mezzi di prova articolati – la testimonianza del sig. non escussa e Controparte_6 la consulenza tecnica d'ufficio espletata – nonché dell'art.111, comma 6, Cost, per aver reso il primo giudice una motivazione insufficiente al riguardo.
Nelle conclusioni dell'atto di citazione in appello, il reiterava la domanda di escussione Parte_1 testimoniale, articolata nel giudizio di primo grado, del sig. , incentrata sul seguente Controparte_6 capitolo di prova:
***
Dichiarata la contumacia della sig.ra in qualità di responsabile civile (v. verbale Controparte_5
d'udienza del 5.05.2021) - ritenute inammissibili dal Giudice dott.ssa Vittoria Amirante le istanze istruttorie articolate dall'appellante, perché non riprodotte in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado – la causa era rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del
9.02.2022 (v. verbale d'udienza del 21.09.2021).
La causa era successivamente rinviata per i medesimi incombenti dal Giudice scrivente, subentrato nel ruolo della dott.ssa Amirante, all'udienza del 19.04.2023, e, dopo vari passaggi, all'udienza del
28.11.2023; da ultimo, con ordinanza ai sensi dell'art.127-ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del
10.05.2024, la causa veniva rinviata all'udienza di p.c. dell'11.03.2025.
Rigettata, con decreto del 21.05.2024, l'istanza di revoca dell'ordinanza istruttoria del 21.9.2021, con ordinanza ex art.127-ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza dell'11.03.2025, la causa era trattenuta in
5 decisione, con l'assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali (20 giorni) e delle memorie di replica (20 giorni).
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appello, basato su un unico motivo - la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. -, anche in relazione all'insufficiente motivazione resa, sul punto, dal primo giudice - non merita accoglimento.
Nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice,
è noto che: “la valutazione delle prove, e con essa il controllo sulla loro attendibilità e concludenza,
e la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, sono rimesse al giudice del merito e sono sindacabili in cassazione solo sotto il profilo della adeguata e congrua motivazione che sostiene la scelta nell'attribuire valore probatorio ad un elemento emergente dall'istruttoria piuttosto che da un altro. In particolare, ai fini di una corretta decisione adeguatamente motivata, il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo, invece, sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter logico seguito nelle valutazioni degli stessi per giungere alle proprie conclusioni” (tra le molte: Cass., 2006
n. 14972, cfr. Cass., 2016, n. 11892 e Cass., 2017, n. 16467).
Con 4.1. Nel caso di specie, la valutazione di inattendibilità della dichiarazione resa dal sig.
[...]
, e racchiusa nella sentenza impugnata, è non solo incentrata sul rilievo per cui la suddetta CP_6 testimonianza, pervenuta il 30.04.2018 in un momento successivo alla verificazione del sinistro ed accorpata, quindi, alla relazione di incidente, non sarebbe stata resa da un testimone oculare, in conformità a quanto accertato nel verbale di incidente (v. pag.3 della sentenza); da qui, la scelta del primo giudice di non porre a fondamento della decisione la dichiarazione pervenuta dal presunto teste oculare, e, di conseguenza, di non escutere, nel primo giudizio, il sig. CP_6
Infatti, dalla relazione versata in atti è emerso che non erano stati individuati tra i presenti, al momento dell'arrivo sul luogo dell'incidente della pattuglia di polizia, soggetti in grado di testimoniare in relazione all'incidente occorso;
neppure si evince dalla medesima che taluno abbia rilasciato agli organi di Polizia locale quanto meno le proprie generalità, al fine di rendere successive ed eventuali dichiarazioni, contrariamente a quanto afferma, sul punto, l'attore (cfr. 4 dell'atto di citazione, ove può leggersi che sig. “dopo aver prestato i primi soccorsi [sarebbe] andato via lasciando i CP_6 recapiti per una testimonianza peraltro contenuta nel verbale redatto dalla Polizia”).
6 4.2. In ogni caso, l'appellante trascura di aggredire la ratio decidendi posta a fondamento della valutazione di inattendibilità del perché inquadrabile nel complessivo iter logico- CP_6 motivazionale, espresso dal primo giudice, di infondatezza della domanda;
motivazione, incentrata sostanzialmente sulla divergenza, in relazione alla dinamica dello scontro (dal quale sarebbero derivati danni materiali al veicolo del ) tra quanto prospettato dall'attore in citazione e Parte_1 quanto da quest'ultimo dichiarato agli organi di Polizia locale.
Come ricostruito dal primo giudice, e come risulta dalla relazione di incidente, il avrebbe Parte_1 affermato, in sede di dichiarazione spontanea resa in data 2.05.2018 agli organi di polizia al momento del ricovero (per i necessari accertamenti dovuti al sinistro), presso il Policlinico Tor Vergata, di aver invaso l'opposta corsia di marcia al fine di evitare una buca sul ciglio della strada, giungendo, quindi,
a collisione con la NC Y condotta dalla responsabile civile contumace (pag.3 della CP_5 relazione); al riguardo, corroboravano l'apprezzamento del primo giudice di infondatezza della domanda i rilievi della sanzione comminata ai sensi del Codice della Strada nei confronti del per eccesso di velocità “in funzione delle caratteristiche della strada in curva e in Parte_1 considerazione di ore notturne” (pag.3, relazione incidente), nonché la positività di quest'ultimo al test alcolemico (pag.2, relazione incidente e pag.3 della sentenza impugnata).
Pertanto, nella prospettazione condivisibile del primo giudice – non censurata dall'appellante –
l'infondatezza della domanda si fonda sulla discrasia esistente tra la ricostruzione della dinamica dello scontro dichiarata dall'attore in citazione con quanto affermato dall'attore medesimo agli istruttori della Polizia locale (discrasia corroborata altresì dal grafico allegato al verbale di sinistro, perché dimostrativo dell'invasione di corsia da parte del veicolo dell'attore, con i relativi “segni di scarrocciamento lasciati dall'Audi”), cui accede, come sopra tratteggiato, la valutazione di non attendibilità di un soggetto (il la cui eventuale presenza sul luogo dell'incidente dedotto non CP_6
è comunque altrimenti accertabile né evincibile dagli atti di causa.
4.3. Nel medesimo senso, può leggersi la sia pure sintetica affermazione resa dal primo giudice con riguardo alla valutazione della consulenza tecnica, svolta nel primo giudizio e funzionale alla quantificazione dei danni materiali riportati dal veicolo dell'attore (odierno appellante), giacché
l'espletata c.t.u., ritenuta la compatibilità dei danni riportati dal veicolo dell'attore con la dinamica dell'incidente, non sarebbe stata comunque funzionale a formare e/o corroborare il convincimento del giudice del merito in relazione all'an debeatur.
Si rammenta, a tale riguardo, che la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce un mezzo istruttorio in senso proprio, poiché ha la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, ragione per cui non è
7 qualificabile come una prova vera e propria e, come tale, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice del merito.
L'appello va, quindi, per tali ragioni, rigettato.
***
Considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza anche di carattere istruttorio, il Tribunale di Roma, in persona del Giudice sottoscrivente, ritiene che l'appello proposto da vada rigettato, e che, per l'effetto, la sentenza del Giudice di Pace n. Parte_1
19017/2020 resa pubblica il 26.10.2020 e notificata il 28.10.2020 vada confermata, sia pure con una motivazione in parte integrata.
Di conseguenza, le spese del presente grado seguono la soccombenza, con condanna dell'appellante a rifonderle alla parte appellata e vengono liquidate come da dispositivo, sulla Controparte_1 base dei criteri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022 per il grado di appello), tenuto conto dello scaglione di riferimento (valore causa dichiarato € 17.285,51, scaglione compreso tra euro
5.201,00 ed euro 26.000,00), in applicazione dei valori medi, con l'esclusione della fase istruttoria in appello, perché non svolta.
L'integrale rigetto dell'appello comporta la declaratoria di sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 co.
1-quater DPR 30.05.2002, n.115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Guido
Garavaglia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione od eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello promosso da , e, per l'effetto, conferma la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Roma n.19017/2020 resa pubblica il 26.10.2020, sia pure con una motivazione in parte integrata;
- condanna, per l'effetto, parte appellante, alla rifusione delle spese del presente grado, in favore di liquidate, in complessivi euro 3.966,00, oltre spese generali (15%), iva e c.p.a. Controparte_1 come per legge;
8 - dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1-quater
[...]
DPR 115/2002.
Così decisa in Roma, il 18 giugno 2025
IL GIUDICE
dott. Guido Garavaglia
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